TRA
SCHEMA DI CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, TRATTAMENTO E RECUPERO DELLE FRAZIONI DI RIFIUTO VETRO (EER 20.01.02) E IMBALLAGGI IN VETRO (EER 15.01.07) PRODOTTI SUL BACINO TERRITORIALE DI CLARA S.p.A.
L'anno XXXX il giorno XX del mese di XXXXX;
TRA
CLARA S.p.A. con sede legale in Xxxxxxx (XX), Xxx Xxxxx, 00/X P.Iva - C.F. 01004910384, in seguito denominata Committente, rappresentata XXXX;
E
XXXX, in seguito denominato Appaltatore, rappresentato da XXXX;
PREMESSO
- che è stata espletata una procedura aperta per l'affidamento del “Servizio di raccolta, trasporto, trattamento e recupero delle frazioni di rifiuto vetro (EER 20.01.02) e imballaggi in vetro (EER 15.01.07) prodotti sul bacino territoriale di CLARA S.p.A.” ai sensi del combinato disposto degli artt. 35 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- che l’appalto è stato aggiudicato all’impresa XXXX, la quale ha proposto l'offerta economicamente più vantaggiosa, con un ribasso del XX % sull'importo posto a base di gara pari ad euro 694.200 (euro seicentonovantaquattromiladuecento/00), oltre agli oneri della sicurezza interferenziali di euro 221,10 (duecentoventuno/10), aggiudicandosi l’appalto per l’importo di euro XXXX, oltre agli oneri della sicurezza interferenziali di euro 221,10 (duecentoventuno/10) per un totale di euro XXXX. Tutti gli importi si intendono comprensivi dell'eventuale rinnovo e dell'eventuale
proroga;
- che ai sensi degli artt. 32, co. 7 e 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. l’aggiudicazione è divenuta efficace;
- che il contratto può essere stipulato in quanto è decorso il termine di cui all’art. 32, co. 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
TUTTO CIÒ PREMESSO
Le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.
Art. 1 - (Premesse)
Le premesse fanno parte integrante del presente contratto.
Art. 2 - (Oggetto del contratto)
L’appalto ha per oggetto l’esecuzione dei servizi di raccolta differenziata delle frazioni di rifiuto (urbano ed assimilabile all'urbano) vetro (EER 20.01.02) e imballaggi di vetro (EER 15.01.07) provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione e da altri insediamenti civili in genere, nonché da insediamenti produttivi, istituzionali, sanitari, ecc... nei 20 Comuni costituenti il bacino territoriale di CLARA S.p.A., ovvero Berra, Bondeno, Cento, Codigoro, Copparo, Fiscaglia, Formignana, Goro, Jolanda di Savoia, Lagosanto, Masi Torello, Mesola, Ostellato, Poggio Renatico, Portomaggiore, Ro, Terre del Reno, Tresigallo, Vigarano Mainarda, Voghiera (FE).
Il servizio consta dalle attività di seguito evidenziate:
- svuotamento delle campane stradali adibite alla raccolta del rifiuto vetro e imballaggi di vetro collocate sul territorio gestito da CLARA S.p.A.;
- svuotamento delle navette multibenna adibite alla raccolta di vetro bianco presso l’area ecologica dell’Ospedale del Delta, Xxx Xxxxx Xxxxx x. 0 - Xxxxxx xx Xxxxxxxxx mediante automezzo dotato di polipo caricatore oppure mediante
carico del container e sostituzione con container vuoto;
- svuotamento dei container scarrabili posizionati presso i centri di raccolta comunali ed intercomunali adibiti alla raccolta del rifiuto vetro e imballaggi di vetro mediante automezzo dotato di polipo caricatore oppure mediante carico del container e sostituzione con container vuoto.
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente contratto, si rimanda a quanto disciplinato dal capitolato speciale d’appalto, che ai sensi dell'art. 32, co. 14- bis del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. costituisce parte integrante del presente contratto. La Committente, come sopra rappresentata, conferisce all'Appaltatore, che, come sopra rappresentato, accetta senza riserva alcuna e sotto la sua esclusiva responsabilità l'affidamento dei servizi indicati in premessa e specificati nel presente articolo. L'Appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni e modalità previste dal presente contratto e dal capitolato speciale d’appalto.
Art. 3 - (Durata del contratto e penali)
La durata del presente affidamento decorre dalla data di avvio dell'esecuzione del contratto (01/01/2019) fino al 31/12/2019.
Ai sensi dell’art. 35, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. la Committente si riserva la facoltà di rinnovare l'affidamento per un ulteriore anno alle stesse condizioni normo-economiche dell'affidamento principale, secondo le modalità indicate dall'art. 63, co. 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
Resta salva la facoltà della Committente di prorogare il contratto fino ad un periodo massimo di 6 (sei) mesi agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al presente contratto, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente, ai sensi dell'art. 106, co. 11, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. La facoltà di proroga potrà essere esercitata al termine
dell’affidamento principale, qualora non si proceda al rinnovo, ovvero al termine del periodo di rinnovo.
Ai sensi dell'art. 106, co. 12, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo contrattuale, la Committente può imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. L'opzione del quinto d'obbligo potrà essere esercitata durante l'esecuzione del contratto principale e dell'eventuale rinnovo. Il valore del quinto d'obbligo sarà calcolato sull'importo specifico del periodo di vigenza contrattuale a cui si riferisce.
Qualora alla scadenza del contratto il corrispettivo non fosse interamente esaurito, l'Appaltatore non potrà pretendere le somme residue non liquidate.
In ogni caso il rapporto contrattuale potrà concludersi prima della scadenza del predetto termine temporale:
- qualora venga raggiunto il corrispettivo dell’appalto;
- qualora ATERSIR (Agenzia Territoriale dell’Xxxxxx- Romagna per i servizi idrici e i rifiuti) non riconfermasse il Servizio di gestione dei rifiuti urbani in capo alla Committente (attuale Gestore).
In nessun caso il contratto potrà intendersi tacitamente ed unilateralmente rinnovato oltre il predetto termine di durata.
Ai sensi dell'art. 113-bis, co. 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in caso di ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dall'Appaltatore sarà applicata una penale pari all’1 (uno) per mille dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo:
1) nell'avvio dell'esecuzione dei servizi rispetto alle tempistiche indicate nel
verbale di avvio dell’esecuzione;
2) rispetto alle tempistiche per l'esecuzione dei servizi previsti all'art. 9, sub. 1, del capitolato speciale d'appalto, calendarizzate nel "Programma settimanale di raccolta", redatto dall'Appaltatore ai sensi dell'art. 7, lett. a), del capitolato speciale d'appalto;
3) nell'ultimazione dei servizi straordinari a chiamata, di cui all'art. 9, sub. 2, del capitolato speciale d'appalto, oltre le 48 ore decorrenti dalla richiesta scritta della Committente;
4) nella consegna dei contenitori gratuitamente offerti dall’Appaltatore in sede di offerta tecnica, di cui all’art. 9, sub. 3 del capitolato speciale d’appalto, rispetto alle tempistiche individuate nell'ordine di servizio impartito dal Direttore dell'esecuzione del contratto ovvero dal Responsabile Unico del procedimento;
5) nell'ultimazione delle attività di raccolta presso i centri di raccolta comunali e intercomunali, di cui all'art. 9, sub. 6, del capitolato speciale d'appalto, oltre le 48 ore decorrenti dalla richiesta scritta della Committente;
6) nella consegna della documentazione di cui all'art. 7, lett. a), f) del capitolato speciale d'appalto, rispetto ai termini previsti;
7) nella consegna della documentazione di cui all'art. 7, lett. b), c), d), e) del capitolato speciale d'appalto, rispetto alle tempistiche individuate nell'ordine di servizio impartito dal Direttore dell'esecuzione del contratto ovvero dal Responsabile Unico del procedimento;
Se la sommatoria dei ritardi di cui ai punti sub 1), 2), 3), 4), 5), 6) e 7) supera nell’arco di un mese (30 giorni) i 5 (cinque) giorni, il contratto potrà essere risolto ai sensi dell'art. 108, co. 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo complessivo delle penali
superiore al 10 % dell'importo netto contrattuale, il contratto potrà essere risolto ai sensi dell'art. 113-bis, co. 2 e dell'art. 108, co. 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
Qualora il RSPP della Committente rilevi violazioni agli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro, in materia antinfortunistica, di tutela dell’igiene e salute dei lavoratori nonché in ipotesi di mancato rispetto delle previsioni inserite nel Documento di Valutazione dei rischi dell’Appaltatore, verrà applicata una sanzione pecuniaria pari ad euro 100,00 (cento/00) per violazioni ritenute gravi e una sanzione pecuniaria pari ad euro 50,00 (cinquanta/00) per violazioni ritenute di lieve entità, fermi restando i più gravi provvedimenti che potranno essere adottati per le gravi inadempienze contrattuali rilevate. In particolare, qualora si verifichino ripetuti inadempimenti ai suddetti obblighi in materia di sicurezza e salute dei lavoratori tali da comportare l’applicazione di un numero di sanzioni pari o superiore a tre, la Committente procederà alla risoluzione del contratto secondo quanto previsto dal successivo art. 12 del contratto d’appalto.
La contestazione dell'inadempienza è comunicata all'Appaltatore con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, il quale entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dalla Committente, avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni. In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni, la Committente procederà all'applicazione della predetta penale.
È ammessa, su motivata richiesta dell’Appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è ad egli imputabile. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'Appaltatore.
Art. 4 - (Corrispettivo dell’affidamento - tracciabilità dei flussi finanziari)
L'importo contrattuale ammonta presuntivamente ad euro XXXX (XXXX), oltre IVA, di cui:
- euro XXXX per i servizi riferiti al periodo contrattuale;
- euro XXXX per i servizi riferiti all’eventuale proroga;
- euro 78,44 (settantotto/44) per gli oneri della sicurezza derivanti da rischi interferenziali, non soggetti a ribasso, riferiti al periodo contrattuale;
- euro 64,22 (sessantaquattro/22) per gli oneri della sicurezza derivanti da rischi interferenziali, non soggetti a ribasso, riferiti all’eventuale proroga.
L’importo riferito all’eventuale quinto d’obbligo, determinato sul predetto importo contrattuale, ammonta ad euro XXXX (XXX).
I servizi sono compensati a corpo e a misura, secondo il ribasso offerto in sede di gara applicato sulla base dei corrispettivi mensili e dei prezzi unitari di cui all'Allegato 1 - Elenco prezzi unitari del capitolato speciale d'appalto.
Il corrispettivo mensile, contabilizzato a corpo, è riferito all’esecuzione delle prestazioni individuate nella tabella, lettera A1 riportata all’art. 3 del capitolato speciale d’appalto.
Non saranno riconosciute maggiorazioni sul canone mensile pattuito per l'esecuzione dei servizi principali ed accessori, ordinari e straordinari; il canone non potrà essere modificato sulla base della verifica della quantità delle prestazioni eseguite.
È ammessa una deroga parziale alla variazione del prezzo pattuito a corpo qualora durante l’esecuzione del contratto, per esigenze di servizio o di progettazione, si renda necessario procedere a modifiche delle attività oggetto dell’affidamento tali da comportare un aumento od una diminuzione del numero degli svuotamenti concordati; a titolo esemplificativo ma non esaustivo si riportano di seguito alcune possibili fattispecie correlate alle succitate variazioni:
- posizionamento di contenitori stradali in aggiunta o in diminuzione rispetto a quelli presenti sul territorio all’atto di avvio dell’esecuzione del contratto (circa 1.530);
- modifica delle frequenze di svuotamento (secondo quanto riportato nell'Allegato 2 - Tempi di esecuzione del servizio e delle attività accessorie);
- parziale internalizzazione del servizio.
Il calcolo per l’individuazione del numero complessivo di svuotamenti è effettuato con le modalità e sulla base della formula specificate all’art. 3 del capitolato speciale d’appalto.
Qualora le modifiche al servizio determinino un aumento od una diminuzione del numero complessivo degli svuotamenti medi mensili stimati, calcolato secondo la formula riportata all’art. 3 del capitolato speciale d’appalto, si determina sin da ora quanto segue:
1) variazione percentuale pari o inferiore al 10% in aumento od in diminuzione: i prezzi mensili pattuiti a corpo non saranno oggetto rivalutazione (franchigia);
2) variazione percentuale superiore al 10% in aumento od in diminuzione: i prezzi mensili pattuiti a corpo saranno rivalutati solo per la quota parte di variazione percentuale eccedente il 10%, rispettivamente a favore dell'Appaltatore in caso di maggiorazione e a favore della Committente in caso di riduzione.
I servizi indicati alla lettera A2 della tabella (precisati all’art. 3 del capitolato speciale d’appalto), da effettuarsi su richiesta della Committente, sono computati a misura, applicando il prezzo unitario di cui all'Allegato 1 - Elenco prezzi del capitolato speciale d’appalto.
I corrispettivi ed i prezzi indicati per l'esecuzione dei servizi ricomprendono i costi correlati al trasporto del rifiuto raccolto e del sovvallo, gli oneri di trattamento e
smaltimento della frazione estranea del rifiuto, nonché gli introiti derivanti dalla vendita dei materiali recuperabili presso gli impianti aderenti al circuito COREVE e presso gli impianti aderenti ai circuiti CIAL e RICREA, nella misura e secondo le modalità disciplinate all'art. 9, sub 7, del capitolato speciale d’appalto.
Gli oneri della sicurezza sono computati a corpo, riconoscendo un corrispettivo mensile fisso indicato nell’Allegato 1 - Elenco prezzi.
Qualora alla scadenza del contratto l’importo non venga interamente esaurito, il rapporto contrattuale cesserà e l’Appaltatore non potrà rivendicare le somme eccedenti non liquidate dalla Committente.
La Committente darà corso ai pagamenti mediante bonifico bancario entro 120 (centoventi) giorni dal ricevimento della fattura fine mese presentata dall’Appaltatore.
La fattura dovrà essere riferita al solo affidamento in oggetto e dovrà recare il codice CIG (XXXXXXXXXX) ed essere intestata a CLARA S.p.A. - Via Volta, 26/A Copparo (FE), P.Iva - Cod. Fisc. 01004910384. La Committente declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti alla omessa/errata indicazione in fattura del CIG.
Si richiama l’art. 1, comma 909 e comma 916, della L. n. 205/2017 e s.m.i., relativamente alla fatturazione elettronica a partire dal 1° gennaio 2019. L’Appaltatore è tenuto ad inviare copia in pdf della fattura elettronica alla Committente all’indirizzo mail xxxxxxx.xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx.
La liquidazione della fattura è subordinata all’acquisizione e verifica della regolarità del DURC. Qualora risulti un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, la Committente comunicherà all'Appaltatore l’inadempienza, a mezzo pec o raccomandata A/R, il quale dovrà provvedere alla
regolarizzazione entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla data di notifica. In caso di ritardata regolarizzazione oltre i predetti termini la Committente potrà procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
Ai sensi dell’articolo 17-ter del d.P.R. n. 633/1972, come modificato dalla conversione in legge del D.L. n. 50/2017 e in base alle disposizioni del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 27 giugno 2017, alle fatture emesse nei confronti della Committente è applicabile il regime dello “Split Payment” (scissione contabile dei pagamenti), per le fatture emesse a partire dal 1 gennaio 2018.
L'Appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge
n. 136/2010 e s.m.i., al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto. Ai sensi dell’art. 3, comma 8 della legge n. 136/2010 e s.m.i. la Committente e l'Appaltatore assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge. In particolare, l'Appaltatore deve comunicare alla Committente i dati relativi al conto corrente dedicato anche in via non esclusiva e le generalità ed il codice fiscale della/e persona/e delegate ad operare sul suddetto conto corrente ed utilizzare il CIG nell’ambito dei rapporti con i fornitori e prestatori di servizi impiegati in attività per la realizzazione dei presenti accordi. Ai sensi dell’art. 3, comma 8 della legge n. 136/2010 e s.m.i. gli accordi in essere sono immediatamente risolti in tutti i casi in cui le transazioni relative ai presenti accordi siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.. La Committente verifica in occasione di ogni pagamento all'Appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l’assolvimento, da parte della stessa, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. L'Appaltatore, qualora abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria
di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Committente e la Prefettura- ufficio territoriale del Governo territorialmente competente. In relazione agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari la Committente e l'Appaltatore assumono a riferimento le norme di legge e le interpretazioni delle stesse rese dall’Autorità Nazionale Anticorruzione.
Art. 5 - (Modalità di esecuzione del servizio)
L’Appaltatore deve svolgere le seguenti prestazioni, come meglio specificate nel capitolato speciale d’appalto:
• svuotamento dei contenitori a campana per la raccolta stradale (art. 9.1);
• servizi straordinari a chiamata (art. 9.2.);
• servizi e forniture aggiuntive offerti (art. 9.3);
• posizionamento delle campane (art. 9.4);
• svuotamento delle vaschette multibenna presso l’Ospedale del Delta - Lagosanto (art. 9.5);
• carico presso i Centri di raccolta comunali (CCR) e intercomunali (CIR) (art. 9.6);
• trasporto, trattamento e proprietà dei materiali (art. 9.7);
• analisi merceologiche conoscitive (art. 9.8).
L'Appaltatore dovrà effettuare il trasporto dei rifiuti conformandosi a quanto stabilito in materia dalla vigente normativa.
Le piattaforme di ricevimento e/o gli impianti di recupero e riciclaggio indicati in sede di gara per lo stoccaggio e/o il trattamento del rifiuto oggetto del presente appalto, sono i seguenti:
XXXX; XXXX;
Eventuali modifiche alle piattaforme di ricevimento e/o impianti di recupero e riciclaggio individuati, dovranno essere tempestivamente comunicate alla Committente, corredate da copia dell'autorizzazione della piattaforma/impianto.
L'Appaltatore non potrà richiedere ulteriori compensi ad indennizzo di eventuali maggiori oneri di trasporto del rifiuto durante le operazioni di raccolta ed ai fini del conferimento.
L’Appaltatore ha l’onere di smaltimento del sovvallo con le modalità meglio precisate all’art. 9.7 del capitolato speciale d’appalto. Rimane a carico della Committente lo smaltimento della frazione estranea (sovvallo) del rifiuto proveniente esclusivamente dalla selezione degli imballaggi in vetro raccolti durante il servizio di svuotamento delle campane, per una percentuale pari al XX del materiale raccolto.
L’Appaltatore avrà l’onere di predisporre la programmazione settimanale di raccolta del rifiuto nel rispetto delle frequenze di cui all’Allegato 2 – Tempi di esecuzione del servizio e delle attività accessorie allegato al capitolato speciale d’appalto. La programmazione dovrà essere comunicata alla Committente entro e non oltre il venerdì della settimana precedente.
La Committente potrà richiedere per eventi particolari o rilevazioni specifiche variazioni rispetto alla programmazione.
Ogni qualvolta l’Appaltatore rilevi difficoltà o imprevisti nell’esecuzione dei servizi, tali da pregiudicare la buona o puntuale esecuzione degli stessi, dovrà contattare il referente preposto della Committente. La mancato o ritardata comunicazione verrà considerata grave inadempimento contrattuale.
Con cadenza mensile, entro e non oltre il giorno 7 del mese successivo, e comunque non oltre la data di presentazione della fattura del corrispettivo mensile dell'appalto, l’Appaltatore deve fornire al Referente della Committente, mediante e-mail, un
prospetto riassuntivo relativo alla gestione del servizio, con particolare riferimento a quantità, frequenze ed eventuali problematiche, suddivisi per Comune di provenienza, così come specificato all'art. 7 sub f) del capitolato speciale d'appalto.
Tali informazioni sono indispensabili ai fini della verifica della congruità dei dati nonché della conseguente autorizzazione all’emissione della fattura.
L’Appaltatore dovrà tenere obbligatoriamente ben visibile, su tutti i mezzi utilizzati dal personale durante lo svolgimento del servizio, apposita cartellonistica, fornita dalla Committente, con la dicitura “STIAMO LAVORANDO PER CLARA S.P.A. Copparo (FE), Numero Verde 800 - 881133”. Tali mezzi dovranno rispettare quanto previsto dalla normativa vigente in materia di sicurezza, rumorosità e tutela ambientale.
La Committente si riserva la facoltà di effettuare i necessari controlli sui servizi svolti, allo scopo di valutarne la conformità.
Tutte le prestazioni afferenti al servizio oggetto dell’affidamento ed a questo collegate, sono a totale carico dell’Appaltatore, il quale è altresì responsabile del corretto svolgimento di tali prestazioni, anche sotto il profilo della sicurezza degli operatori interessati.
I servizi oggetto dell'appalto costituiscono attività di pubblico interesse e sono considerati servizi pubblici essenziali, che non potranno essere sospesi o abbandonati. In caso di sciopero si applica la legge n. 146/1990 e s.m.i..
Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si rimanda alle prescrizioni di cui all'art. 9 “Esecuzione del servizio e monitoraggio” del capitolato speciale d'appalto. Art. 6 - (Obblighi dell’Appaltatore)
L'Appaltatore ha l'obbligo di iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, ai sensi dell'art. 212 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e del D.M. n. 120/2014, secondo la
Categoria 1 - Classe B o superiore – Raccolta Rifiuti Urbani.
Tale requisito di idoneità tecnico-professionale dovrà perdurare per tutta la durata del servizio, pena la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 cc.
In caso di idoneità plurisoggettiva, è tassativamente richiesto che tutti gli Operatori Economici impegnati nell’esecuzione delle attività di raccolta e/o trasporto dei rifiuti oggetto del presente appalto siano regolarmente iscritti alla Categoria 1 dell’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, ai sensi dell’art. 212 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i..
I mezzi utilizzati per il servizio oggetto dell’appalto devono essere regolarmente iscritti all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali per il trasporto delle frazioni di rifiuto indicate all’art. 2 del presente contratto (Codici EER 15.01.07 - 20.01.02) e regolarmente dotati dei requisiti tecnico-costruttivi, delle attrezzature e delle apparecchiature previsti dalle normative di settore.
L’Appaltatore si assume l’obbligo di dotarsi di tutte le macchine, attrezzature, mezzi, opere provvisionali, materiali di consumi ecc, necessari per l’esecuzione dei servizi e dei mezzi antinfortunistici individuali come previsto dalla normativa vigente. Preventivamente all’effettivo inizio dei servizi, l’Appaltatore dovrà presentare alla Committente una dichiarazione di conformità delle macchine/impianti/attrezzature di proprietà dello stesso Appaltatore o prese a noleggio o con altro contratto di utilizzazione comunque denominato, che vengano utilizzati in qualsiasi fase dello svolgimento dei servizi di cui al presente contratto, tenendo a disposizione della Committente la certificazione prevista per ogni singola macchina.
Le piattaforme di ricevimento e/o gli impianti di recupero e riciclaggio individuati dall'Appaltatore dovranno essere in possesso delle autorizzazioni previste dal D.Lgs.
n. 152/2006 e s.m.i., per lo stoccaggio e/o trattamento dei rifiuti contraddistinti dai
codici EER 20.01.02 e EER 15.01.07 e dovranno garantire la disponibilità di conferimento per i quantitativi presunti, per tutta la durata massima dell'appalto (comprensiva di eventuali rinnovo e proroga).
L'Appaltatore è assoggettato agli obblighi di cui all'art. 6 "Oneri ed obblighi dell'impresa", art. 7 "Documentazione obbligatoria" e art. 8 "Personale e mezzi impiegati nell'esecuzione del servizio" del capitolato speciale d'appalto.
Art. 7 - (Responsabilità dell’Appaltatore)
Nell’esecuzione dei servizi, l’Appaltatore adotterà i provvedimenti e le cautele necessarie a garantire l'incolumità dei lavoratori addetti e a non arrecare danni a beni pubblici e privati; l’Appaltatore si assumerà la responsabilità sia civile che penale per eventuali danni cagionati a persone e/o a cose nello svolgimento del servizio, sollevando la Committente anche da eventuali richieste risarcitorie.
L’Appaltatore si assume l'obbligo di osservare e far osservare dal proprio personale dipendente tutte le norme antinfortunistiche vigenti e/o comunque imposte dalla natura dei servizi. In particolare la Committente fornisce all’Appaltatore il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI), ai sensi dell’art. 26, co. 3 del D.Lgs. n. 81/2008, al fine di cooperare nell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa del contratto nonché di coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori. L’Appaltatore si assume l’obbligo di completare il documento per quanto di competenza e di osservare e far osservare dal proprio personale dipendente le disposizioni contenute nelle analisi del DUVRI stesso: a questo proposito l’Appaltatore firma il verbale di coordinamento allegato al DUVRI e si impegna a fornire alla Committente, prima dell’inizio dell’esecuzione del contratto, il proprio Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)
in funzione dei servizi richiamati dal presente contratto.
In caso di mancata presentazione, il contratto potrà essere risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c..
La Committente potrà effettuare un controllo costante sulla sicurezza nelle diverse fasi di esecuzione dei servizi, con la possibilità di interruzione degli stessi, qualora le misure di sicurezza a suo insindacabile giudizio non vengano rispettate.
Per lo svolgimento dei servizi appaltati dovrà essere utilizzato esclusivamente personale dipendente dell’Appaltatore, con esclusione di minori; l’Appaltatore deve fornire alla Committente, al momento della stipula del contratto, un elenco dei propri lavoratori dipendenti adibiti all’esecuzione dei servizi.
In caso di dolosa o colposa attestazione di requisiti o circostanze insussistenti o di non corrispondenza dei nominativi del personale adibito ai servizi con quelli forniti alla Committente o di inosservanza di qualsiasi disposizione della presente clausola, il presente contratto potrà essere risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c..
Se durante lo svolgimento dei servizi dovesse essere necessario inserire nuovi lavoratori, l'Appaltatore provvederà ad informare la Committente che si riserverà l'accettazione, e verrà applicata per questi la medesima procedura descritta nel presente contratto.
L’Appaltatore, al fine di consentire l'effettuazione di ogni opportuno controllo, dovrà dare alla Committente comunicazione scritta di qualsiasi infortunio in cui incorra il proprio personale entro il giorno solare di accadimento, precisandone circostanze e cause e dovrà tenere tempestivamente informata la stessa degli sviluppi relativi ad eventuali accertamenti ed indagini.
Art. 8 - (Documentazione da consegnare alla Committente)
All’atto della stipula del contratto l’Appaltatore dovrà obbligatoriamente produrre la
seguente documentazione:
- polizza assicurativa o bancaria di euro XX (XX00) ai sensi dell’art. 103, co. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Ai sensi dell’art. 103, co, 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. lo svincolo automatico non può avvenire prima della emissione del certificato di cui all'art. 10 del presente contratto. In caso di proroga del contratto, l’Appaltatore si impegna a presentare un’appendice alla predetta polizza assicurativa o bancaria della durata massima di 6 (sei) mesi.
Prima dell’avvio dell’esecuzione del servizio l’Appaltatore dovrà obbligatoriamente produrre la seguente documentazione:
- copia di idonea polizza di Responsabilità Civile Terzi a garanzia della attività di Impresa: la polizza di responsabilità civile per danni causati a terzi con la previsione di almeno i seguenti massimali:
R.C.T. € 2.000.000,00 unico;
R.C.O. € 2.000.000,00 unico.
Tali coperture assicurative decorrono dalla data di consegna dei servizi e saranno valide per tutta la durata dell’affidamento. L’Appaltatore si impegna a fornire la documentazione comprovante la vigenza di tali contratti;
- Modello di Dichiarazione Unica (MODU);
- Dichiarazione di responsabilità e assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- il nominativo di un proprio responsabile/referente o suo collaboratore, al quale inviare comunicazioni e rivolgersi per ogni eventuale segnalazione riguardante l’esecuzione del servizio, che sia sempre reperibile durante gli orari di esecuzione del servizio indicati dalla Committente;
- un numero di telefono fisso o mobile, di fax e un indirizzo di Posta Elettronica
sempre attivi per la ricezione di segnalazioni, note, disposizioni di servizio e contestazioni da parte della Committente. L’Appaltatore dovrà inoltre comunicare un indirizzo di Posta Elettronica Certificata per le comunicazioni con la Committente;
- l’elenco del personale e dei mezzi impiegati per l’esecuzione del servizio, con gli estremi dei documenti di identificazione;
- D.V.R. e procedure di lavoro inerenti all’appalto.
L’Appaltatore non potrà iniziare o proseguire i servizi in difetto di quanto stabilito nel presente articolo.
Durante l’esecuzione del contratto l’Appaltatore dovrà obbligatoriamente produrre la documentazione elencata all'art. 7 del capitolato speciale d'appalto.
Art. 9 - (Documento di Valutazione dei Rischi)
L’Appaltatore è tenuto a redigere il DVR (nei casi previsti dalla vigente normativa), nonché a coordinare tutte le eventuali persone fisiche e/o giuridiche coinvolte.
L’Appaltatore sarà pertanto responsabile del rispetto del DVR stesso e della sua corretta attuazione.
Il DVR sarà messo a disposizione delle Autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo.
L’Appaltatore dichiarerà di essere a conoscenza degli eventuali rischi presenti nei luoghi di esecuzione dei servizi e di adottare tutti i provvedimenti necessari prescritti dalla normativa vigente in tema di prevenzione degli infortuni e tutela dei lavoratori. L’Appaltatore è tenuto a conformare il proprio operato alle norme vigenti o che verranno emanate in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro ed in particolare del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..
L’Appaltatore dovrà redigere e consegnare il DVR in funzione dei servizi appaltati, prima dell’avvio dell’esecuzione del presente contratto.
Art. 10 - (Verifica di conformità)
La Committente effettua la verifica di conformità del servizio ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., al fine di certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.
All'esito positivo della verifica di conformità, il Responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'Appaltatore. Il certificato di pagamento è rilasciato ai sensi dell'art. 113- bis, co. 3 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..
Nei casi espressamente individuati dal Decreto di cui all'art. 102, co. 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il certificato di verifica di conformità potrà essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione, rilasciato ai sensi dell'art. 102, co. 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
Art. 11 - (Subappalto)
(Da inserire se il subappalto è stato dichiarato in sede di offerta) In relazione allo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto (qualora dichiarato in sede di offerta), l'Appaltatore può subappaltare le prestazioni, secondo le condizioni ed i limiti stabiliti dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
Il subappalto deve essere autorizzato dalla Committente con specifico provvedimento, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
L'Appaltatore deve depositare il contratto di subappalto presso la Committente almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. L'Appaltatore deve inoltre trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal
D.Lgs. n. 50/2016 in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
L'Appaltatore è responsabile in via esclusiva nei confronti della Committente. L'Appaltatore è responsabile in solido con il Subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, salvo le ipotesi di cui all'art. 105, co. 13, lettere a) e c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
Il subappalto non autorizzato comporta la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108, co. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
Art. 12 - (Cause di risoluzione – procedura per la risoluzione del contratto)
La Committente potrà applicare la risoluzione del contratto nei seguenti casi, senza pregiudizio di ogni altro ulteriore diritto per la Committente anche per risarcimento danni:
a) nella fattispecie richiamata all'art. 3 del presente contratto, con riferimento al ritardo negli adempimenti;
b) nella fattispecie richiamata all'art. 3 del presente contratto, con riferimento alla violazione degli obblighi in materia di sicurezza;
c) qualora, nei confronti dell'Appaltatore, sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
d) in caso di concordato preventivo, fallimento o violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi retributivi e fiscali a proprio carico e/o nei confronti di
dipendenti o collaboratori dell’Appaltatore;
e) nella fattispecie richiamata all'art. 4 del presente contratto;
f) in caso di mancato rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) negativo per due volte consecutive;
g) qualora l’Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la validità della polizza RCT/O;
h) in caso di violazione delle previsioni di cui all’art. 11 del presente contratto in relazione al subappalto;
i) qualora i pagamenti siano stati eseguiti senza avvalersi di Banche o della Società Poste Italiane S.p.A., ai sensi della Legge n. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
l) nella fattispecie richiamata all'art. 5 del presente contratto;
m) nella fattispecie richiamata all'art. 7 del presente contratto;
n) in caso di violazione del "Piano di Prevenzione della Corruzione di Clara S.p.A." di cui all’art. 16 del presente contratto;
o) nella fattispecie di cui all’art. 17 del presente contratto.
In ordine alla regolazione della fattispecie sub a) trova applicazione l'art. 108, co. 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
In ordine alla regolazione della fattispecie sub c) trova applicazione l’art. 108, co. 2 lett. b secondo capoverso del D.lgs. 50/2016 e s.m.i..
In ordine alla regolazione delle fattispecie sub b), d), e), f), g), h) trova applicazione l'art. 108, co. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
In ordine alla regolazione delle fattispecie sub i), l), m), n), o) trova applicazione l'art. 1456 c.c.. Il contratto si risolve di diritto nel momento in cui la Committente comunica all'Appaltatore, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC, che
intende valersi della clausola risolutiva espressa ed è efficace dal momento in cui risulta pervenuta all'Appaltatore stesso. Sia la Committente che l'Appaltatore potranno richiedere la risoluzione del contratto in caso di sopravvenuta impossibilità ad eseguire le prestazioni contrattuali, in conseguenza di una causa non imputabile ad alcuna delle parti, ai sensi dell’art. 1672 c.c..
La Committente potrà incamerare la cauzione definitiva in caso di inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto e negli altri casi previsti dall'art. 103, co. 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
Art. 13 - (Recesso)
La Committente si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell’art. 1671 c.c., in qualunque tempo e fino al termine dei servizi per motivi di pubblico interesse, anche in caso di cessazione dell'affidamento del servizio pubblico oggetto dell'affidamento in capo alla Committente stessa.
Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC ed è regolato dalle disposizioni contenute nell'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno per la Committente.
In caso di recesso, l'Appaltatore avrà diritto:
- alle prestazioni già eseguite dall’Appaltatore al momento in cui viene comunicato l’atto di recesso;
- alle spese sostenute dall’Appaltatore;
- a un decimo (1/10) dell’importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra l’importo dei quattro quinti (4/5) del prezzo contrattuale e l’ammontare netto delle prestazioni eseguite.
Art. 14 - (Cessione dei crediti)
Ai sensi dell’art. 106, co. 13 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'Appaltatore può, in relazione ai crediti verso la Committente derivanti dal contratto avente ad oggetto il presente affidamento, avvalersi delle disposizioni di cui alla legge n. 52/1991 e s.m.i., potendo effettuare la cessione degli stessi crediti a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.
Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti derivanti dal corrispettivo del presente appalto sono efficaci e opponibili alla Committente, qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi all'Appaltatore cedente e al soggetto cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.
La cessione deve essere notificata alla Committente.
Art. 15 - (Sospensione)
La sospensione della prestazione è ammessa ai sensi dell’art. 107, co. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in caso di circostanze speciali che impediscano temporaneamente la realizzazione a regola d’arte delle prestazioni oggetto del contratto e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto.
La sospensione può essere altresì disposta per ragioni di necessità o di pubblico interesse ai sensi dell’art. 107, co. 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Qualora la sospensione o le sospensioni durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l’espletamento dei servizi o comunque quando superino i sei mesi complessivi, l’Appaltatore può richiedere la risoluzione del contratto senza indennità. Se la Committente si oppone allo scioglimento, l’Appaltatore ha diritto alla refusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i predetti termini. Nessun indennizzo è dovuto all'Appaltatore
negli altri casi.
Qualora successivamente alla consegna dei servizi insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei servizi, l'Appaltatore è tenuto a proseguire le parti di servizio eseguibili, mentre si darà corso alla sospensione parziale dei servizi non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Si applica a tal fine la procedura di cui all'art. 107, co. 4 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i..
Nel caso di sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte dalla Committente per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'Appaltatore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile.
Art. 16 - (Rispetto del "Piano di Prevenzione della Corruzione di CLARA S.p.A.")
La Committente dichiara di aver adottato ed efficacemente implementato, ai sensi della Legge n. 190/2012, il “Piano di Prevenzione della Corruzione” (di seguito anche “Piano Anticorruzione”).
L'Appaltatore aderisce al “Piano Anticorruzione” e relativi allegati e si impegna a rispettarne i contenuti, i principi e le procedure ed, in generale, ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato e le condotte che vengono in rilievo ai sensi della normativa anticorruzione ed esplicitate nel predetto Piano.
L'Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare e a far rispettare ad eventuali suoi collaboratori, tutti i principi contenuti nella suddetta documentazione ed i protocolli comportamentali previsti dalla Committente ai sensi della Legge n. 190/2012. La violazione delle regole previste dai sopraccitati documenti rappresenteranno grave
inadempimento contrattuale.
L'Appaltatore manleva la Committente fin d’ora per eventuali sanzioni o danni che dovessero derivare a quest’ultima quale conseguenza della violazione dei sopraccitati documenti da parte dell'Appaltatore o di eventuali suoi collaboratori.
L'Appaltatore dichiara, altresì, di non essere mai stato condannato negli ultimi 5 anni in procedimenti giudiziari relativi a reati che vengono in rilievo ai sensi della normativa anticorruzione ed esplicitati nel predetto Piano.
Qualora l'Appaltatore, o suoi eventuali collaboratori, violi i precetti citati nel punto precedente, nonché in caso di commissione dei reati che vengono in rilievo ai sensi della normativa anticorruzione da parte dell'Appaltatore o di suoi eventuali collaboratori, la Committente potrà risolvere il presente contratto con comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata a.r. o PEC. La risoluzione avrà effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione. La Committente potrà inoltre agire per il risarcimento di eventuali danni.
Qualora ne sia a conoscenza, l'Appaltatore si impegna a segnalare al “Responsabile della Prevenzione della Corruzione” della Committente casi di violazioni delle disposizioni dettate dal “Piano Anticorruzione”.
Art. 17 - (Rispetto del sistema di gestione ambientale e della legislazione cogente)
La Committente dichiara di aver adottato ed efficacemente implementato il Sistema di gestione Ambientale UNI EN ISO 14001.
L’Appaltatore dichiara di aver preso visione e di conoscere il contenuto del predetto documento e di impegnarsi, conseguentemente, a rispettare, nell’esecuzione delle proprie obbligazioni, la legislazione cogente, in particolare il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., e a porre in essere un comportamento idoneo e rispettoso dell'Ambiente e un
uso responsabile delle risorse.
L’Appaltatore dichiara altresì di non essere mai stato condannato negli ultimi 5 anni in procedimenti giudiziari relativi ai Reati inerenti all'Ambiente.
Il mancato rispetto degli obblighi suesposti sarà considerato inadempimento rilevante e darà diritto alla Committente di risolvere anticipatamente il presente contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c., fatto salvo in ogni caso il risarcimento del danno.
Art. 18 - (Registrazione e spese contrattuali)
Il presente contratto sarà sottoposto a registrazione. Tutte le spese direttamente o indirettamente connesse alla stipulazione del contratto sono a carico dell’Appaltatore. L’imposta di bollo è stata assolta per un importo di € XXX (XXX) dall’Appaltatore con pagamento tramite modello F23 in data XX/XX/XXXX.
Art. 19 - (Trattamento dei dati personali)
XXXXX SPA in qualità di titolare (con sede in Xxxxxxx (XX) xxx X. Xxxxx x. 00/x, Email: xxxx@xxxxxxxxxxxx.xx; PEC: xxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxx.xx; Centralino: x00 0000000000), tratterà i dati personali conferiti in ragione del presente contratto d’appalto con modalità cartacee ed informatiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi alla gestione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani.
I dati saranno trattati per tutta la durata del contratto d’appalto e, successivamente alla scadenza del medesimo contratto, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
I dati saranno trattati esclusivamente da personale e da collaboratori autorizzati dal Titolare o dalle imprese espressamente nominate come responsabili del trattamento.
Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell’Unione europea.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). L’apposita istanza all’Autorità è presentata contattando il DPO presso il Titolare, nella persona della dott.ssa Xxxxxx Xxxxx, via A. Volta n. 26/a, Email: xxxxxx.xxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx; PEC: xxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxx.xx; tel.: x00 0000000000).
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità di controllo secondo le procedure previste.
Art. 20 - (Foro competente)
Per la definizione delle controversie è competente esclusivamente il Foro di Ferrara.
Art. 21 - (Normativa di riferimento)
Per tutto quanto non previsto nel presente contratto troveranno applicazione il D.Lgs. 50/2016 e le disposizioni di legge vigenti in materia.
Art. 22 - (Clausola finale)
Il contratto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato liberamente il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre,l’eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole del contratto non comporta invalidità o inefficacia del medesimo contratto nel suo complesso. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del contratto da parte della Committente non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad esso
spettanti che la medesima Committente si riserva comunque di far valere nei limiti della prescrizione. Con il presente contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.
LA COMMITTENTE L’APPALTATORE
XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX
x.xx digitalmente x.xx digitalmente