ALLEGATO 5
ALLEGATO 5
SCHEMA DI CONTRATTO
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE PER UN PERIODO DI 24 (VENTIQUATTRO) MESI. LOTTO N.
INDICE
Articolo 1 Valore delle premesse, degli allegati, norme regolatrici e definizioni 7
Articolo 4 Condizioni del Servizio ed obbligazioni specifiche del Fornitore 11
Articolo 5 Responsabile del Contratto e Direttore dell’esecuzione 15
Articolo 6 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro 17
Articolo 7 Verifiche e controlli 19
Articolo 8 Corrispettivi del Servizio 19
Articolo 9 Fatturazione e pagamenti 21
Articolo 15 Sicurezza, danni e responsabilità civile 41
Articolo 16 Brevetti industriali e diritti d’autore 43
Articolo 17 Rischi da interferenze 37
Articolo 18 Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito .......
Articolo 20 Accordo Bonario 42
Articolo 21 Foro competente 47
Articolo 22 Trattamento dei dati, consenso al trattamento 47
Articolo 23 Oneri fiscali e spese contrattuali 49
Articolo 25 Tracciabilità dei flussi finanziari 50
Articolo 26 Condizioni risolutive espresse 52
Articolo 27 Obblighi legati al Protocollo di Integrità di Roma Capitale, degli Enti del Gruppo Roma Capitale 54
Articolo 28 Codice Etico, Codice di Comportamento, Programma Triennale per la Trasparenza e Piano Triennale Prevenzione della Corruzione 54
Articolo 29 Clausola finale 55
SCHEMA DI CONTRATTO
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE PER UN PERIODO DI 24 (VENTIQUATTRO) MESI, LOTTO N.
TRA
AMA S.p.A., con sede legale in Roma, Via , telefono n. , C.F. , in persona del , xxxxxx i poteri conferiti, domiciliata ai fini del presente atto presso la sede legale (di seguito, per brevità, anche “AMA”)
E
la , con sede legale in , Via
, capitale sociale Euro , iscritta al
Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di al n. e C.F.
, P. IVA _, domiciliata ai fini del presente atto in , Via , in
persona del e legale rappresentante Xxxx.
, (di seguito, per brevità, anche “Fornitore”);
OPPURE
- , sede legale in _ , Via , capitale sociale Euro =, iscritta al Registro delle Imprese di al n. , P. XXX , domiciliata ai fini del presente atto in , Via , in persona del e legale rappresentante Xxxx.
, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante , sede legale in , Via , capitale sociale Euro =, iscritta al Registro delle
Imprese di al n. , P. XXX , domiciliata ai fini del presente atto in
, via , e la mandante , sede legale in , Via , capitale sociale Euro =, iscritta al Registro delle Imprese di _ al n. , P. XXX , domiciliata ai fini del presente atto in , via , giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in , dott. , repertorio n. (di seguito, per brevità, anche “Fornitore”)
PREMESSO CHE
a) AMA, Società a capitale interamente pubblico di Roma Capitale, svolge per Roma Capitale tutte le attività riconducibili ai servizi pubblici locali previsti in materia ambientale, funeraria, di servizi urbani e territoriali, di servizi industriali al territorio e delle pulizie in genere;
b) AMA, con Determinazione n. 51-2019, ha ravvisato la necessità di procedere all’affidamento del “servizio di manutenzione hardware e software, suddiviso in 3 (tre) lotti, per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi” (di seguito “Servizio”),
c) che a tal fine, AMA - con Bando di Xxxx pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale dell’Unione Europea n. del / /2020 e
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, foglio inserzioni, n.
del / /2020 - ha indetto una “Procedura Aperta in modalità telematica, suddivisa in 3 (tre) lotti, per l’affidamento del servizio di manutenzione hardware e software, per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi” (di seguito, per brevità, anche “Procedura” o “Gara”),
d) il Fornitore è risultato aggiudicatario della Procedura e, per l’effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di
impegnarsi ad effettuare le prestazioni oggetto del presente Contratto, alle condizioni, modalità, termini e requisiti stabiliti nel presente atto e nel Capitolato Tecnico;
e) il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente atto e dai suoi allegati (di seguito, per brevità, anche “Contratto”), ivi compreso il Capitolato Tecnico, nonché dall’ulteriore documentazione della Gara, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
f) il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto, ivi inclusa la cauzione definitiva per un importo di Euro = ( /00) a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali e una polizza assicurativa per la responsabilità civile entrambe stipulate nel rispetto delle modalità e delle condizioni indicate nel Disciplinare di Gara. La menzionata documentazione, anche se non materialmente allegata al presente Contratto, forma parte integrante e sostanziale del medesimo;
g) il presente Contratto non è fonte di alcuna obbligazione per AMA nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite.
Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1
Valore delle premesse, degli allegati, norme regolatrici e definizioni
1. Le premesse del presente Contratto e gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi inclusi il Bando di Gara ed il Disciplinare di Gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Contratto:
a) l’Allegato “A” (Capitolato Tecnico), l’Allegato “B” (Offerta Economica), l’Allegato “C” (Protocollo di Integrità), l’Allegato “D” (Dichiarazione sulla Tracciabilità dei flussi finanziari) , l’Allegato “E” (Atto di nomina del Responsabile del trattamento dati personali) e l’Allegato “F” (Contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura);
b) la dichiarazione del legale rappresentante del Fornitore posta in calce al presente atto ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile.
3. L’esecuzione del presente Contratto è regolata in via gradata:
a) dalle clausole del presente atto e da quanto previsto e prescritti nei suoi Allegati;
b) dalle norme applicabili in materia di contratti della Pubblica Amministrazione e dalle disposizioni, anche di natura regolamentare, in vigore per AMA. Xxxxx e disposizioni queste di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano
materialmente allegate, formano parte integrante del presente Contratto;
c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato e, in ogni caso, dalle disposizioni aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente alla stipula del presente atto.
4. In caso di discordanza, gli atti e documenti tutti della Procedura di cui in premessa prevarranno sui documenti tutti prodotti dal Fornitore ai fini della partecipazione e dell’aggiudicazione delle medesima Procedura, fatta eccezione per le eventuali condizioni migliorative offerte dal Fornitore ed accettate da AMA.
5. Le clausole del presente Contratto sono sostituite, modificate e/o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest’ultimo rinuncia a promuovere azioni e ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il presente Contratto.
6. Nell’ambito del Contratto si intende per:
a) AMA: AMA S.p.A., Società a capitale interamente pubblico di Roma Capitale;
b) Capitolato Tecnico: il documento di cui all’Allegato “A”;
c) Contratto: il presente atto compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti nello stesso richiamati;
d) Fornitore: il concorrente risultato aggiudicatario della Procedura che sottoscrive il Contratto, obbligandosi a quanto nello stesso previsto;
e) Servizio: il servizio di manutenzione hardware e software per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi, oggetto del presente Contratto. Il tutto come meglio previsto e precisato nel presente Contratto e nel Capitolato Tecnico;
f) Ordini di Servizio o Ordini: ordinativi nei quali verrà indicato l’attività da eseguire secondo quanto dettagliato nel Capitolato Tecnico;
g) Offerta Economica: il documento di cui all’Allegato “B”;
h) Parte: AMA o il Fornitore (congiuntamente definiti anche “Parti”);
i) Protocollo di Integrità: il Protocollo di Integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del Gruppo Roma Capitale e di tutti gli organismi partecipati di cui all’Allegato “C”;
j) Dichiarazione sulla Tracciabilità dei flussi finanziari: la dichiarazione sottoscritta dal Fornitore relativa ai riferimenti del “conto dedicato” in conformità e nel rispetto delle prescrizioni della Legge n. 136/2010 di cui all’Allegato “D”;
k) Atto di nomina del Responsabile del trattamento dati personali: il documento di cui all’Allegato “E”;
l) Contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura: i contratti stipulati ai sensi dell’art. 105, comma 3, lett. c-bis), del D.Lgs. 50/2016 di cui all’Allegato “F”.
7. Le espressioni riportate negli Allegati del presente Contratto hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati, tranne qualora il contesto delle singole clausole del Contratto disponga diversamente.
Articolo 2 Oggetto
1. AMA affida al Fornitore, che accetta, l’esecuzione della Servizio da effettuarsi in funzione delle contingenti esigenze della medesima AMA, il tutto come meglio previsto e prescritto nel Capitolato Tecnico.
2. Con la stipula del presente Contratto il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti di AMA ad espletare il Servizio nei limiti dell’importo complessivo massimo pari ad Euro ( / ), IVA esclusa, come da Ordine n. del .
3. Il Servizio deve essere eseguito secondo condizioni, modalità, tempistiche, specifiche tecniche e livelli di servizio previsti e prescritti nel presente Contratto e nel Capitolato Tecnico.
4. Il Servizio non è affidato al Fornitore in via esclusiva; pertanto AMA si riserva la facoltà di affidare il Servizio stesso anche a soggetti terzi, diversi dal medesimo Fornitore.
5. AMA si riserva di esercitare, nel corso della durata del Contratto:
a) la facoltà di richiedere all’aggiudicatario di incrementare e/o ridurre le prestazioni oggetto di Contratto fino alla concorrenza di un quinto dell'importo contrattuale, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D.Lgs.
n. 50/2016, ai medesimi termini e condizioni contrattuali;
b) limitatamente al tempo necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente, la facoltà di proroga del Contratto, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, agli stessi prezzi, patti e condizioni, riservandosi di richiederne di più favorevoli.
Articolo 3 Durata
1. Il presente Contratto ha una durata di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla data della sua sottoscrizione o dall’avvio delle attività e, fino al corretto adempimento di tutte le prestazioni oggetto di affidamento e/o all’esaurimento dell’importo contrattuale.
1. Nel caso in cui allo scadere del termine di cui al precedente comma 1 non siano state rese tutte le attività affidate o non sia stato esaurito l’importo complessivo massimo di spesa di cui al precedente articolo 2, comma 2, AMA si riserva di prorogare la durata del presente Contratto fino a concorrenza del menzionato importo complessivo massimo di spesa, eventualmente aumentato ai sensi dell’articolo 2, comma 5.
2. E’ vietato il rinnovo tacito del Contratto.
Articolo 4
Condizioni del Servizio ed obbligazioni specifiche del Fornitore
1. L’espletamento del Servizio e di tutte le attività oggetto del presente Contratto deve essere effettuata nel rispetto di requisiti, condizioni, modalità, termini, specifiche tecniche e Livelli di servizio di cui al presente
Contratto e al Capitolato Tecnico (Allegato “A”), da intendersi quali obbligazioni essenziali del Fornitore ai fini della corretta esecuzione del Contratto. Pertanto, in difetto anche di uno soltanto di detti requisiti, condizioni, modalità, termini, specifiche tecniche e Livelli di servizio, AMA potrà dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
2. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali di cui oltre, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività tutte oggetto del Contratto e, in ogni caso, ad ogni attività che si rendesse necessaria, o comunque opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese quelle relative ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
3. Il Fornitore è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del presente Contratto a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme nazionali, anche secondarie e comunitarie vigenti e, secondo le condizioni, le modalità, i termini, le specifiche tecniche e le prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico e relativi allegati nonché nel Contratto, pena la risoluzione di diritto del Contratto medesimo.
4. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate ed a manlevare e tenere indenne AMA da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni.
5. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con i corrispettivi contrattuali di cui oltre ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti di AMA, assumendosene ogni relativa alea.
6. Il Fornitore si impegna, espressamente, a:
a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto specificato nel Contratto, nel Capitolato Tecnico, nonché negli ulteriori Allegati del presente Contratto e negli ulteriori atti della Procedura di cui in premessa;
b) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire ad AMA di monitorare la conformità del Servizio alle norme previste nel Contratto, al Capitolato Tecnico e alla normativa tutta vigente anche in materia di circolazione e sicurezza stradale;
c) predisporre tutti gli strumenti ed i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
d) nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo, che a tale scopo potranno essere predisposte e comunicate da AMA;
e) comunicare tempestivamente ad AMA le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nella (dedicata alla) esecuzione del Contratto, ciò anche con riferimento al Responsabile Generale del Contratto;
f) manlevare e tenere indenne AMA da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte da AMA e/o da terzi autorizzati.
8. Il Fornitore si obbliga a consentire ad AMA di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente Contratto ed a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
9. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite da AMA.
10. Il Fornitore si obbliga, inoltre, a dare immediata comunicazione ad AMA di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto.
11. Il Fornitore si impegna inoltre ad eseguire il Servizio in tutti i luoghi che verranno indicati da AMA, nel rispetto di quanto previsto nel presente Contratto e nel Capitolato Tecnico, fermo restando che il Servizio dovrà
essere eseguita con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e/o degli uffici di AMA.
12. In caso di inadempimento da parte del Fornitore anche ad uno solo degli impegni e degli obblighi di cui al presente articolo, AMA può dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile.
13. Salvo quanto diversamente indicato nel presente Contratto e negli Allegati, il Fornitore si impegna a fornire tutte le attrezzature che saranno necessarie per l’espletamento delle attività contrattuali, non richiedendole, in nessun caso, ad AMA.
14. Le attività contrattuali da svolgersi presso le sedi e le aree di pertinenza di AMA dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro dei menzionati uffici, officine e/o aree; modalità e tempi dovranno essere concordati con AMA. Peraltro il Fornitore prende atto che, nel corso dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici e le aree di pertinenza di AMA continueranno ad essere utilizzati dal personale di AMA stessa e/o da terzi autorizzati.
Articolo 5
Responsabile del Fornitore e Direttore dell’esecuzione
1. Il Fornitore nomina quale “Responsabile Generale del Contratto” il proprio dipendente/dirigente Sig. , che rivestirà il ruolo di interfaccia ufficiale del Fornitore verso AMA per la gestione e l’esecuzione del Contratto. Al Responsabile Generale del Contratto verranno inviate tutte le comunicazioni da parte di AMA. Il Responsabile
Generale del Contratto è figura dotata di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità e potere decisionale per la gestione di tutti gli aspetti del presente Contratto.
I recapiti del Responsabile Generale del Contratto sono i seguenti:
• numero telefono cellulare ;
• numero telefono fisso ;
• indirizzo e-mail e PEC .
2. Nel caso in cui il Fornitore abbia la necessità, nel corso della durata del presente Contratto, di sostituire il Responsabile Generale del Contratto, dovrà inoltrare ad AMA, a mezzo PEC e con un preavviso minimo di 7 (sette) giorni solari, apposita comunicazione scritta nella quale deve essere indicato il nominativo del sostituto che deve essere dotato di tutti i requisiti ed i poteri di cui al precedente comma 1.
3. Per parte sua AMA indica quale proprio soggetto referente – che riveste il ruolo e la funzione di Direttore dell’Esecuzione – in ordine alla gestione del presente Contratto, il Sig. , il quale rappresenta l’interfaccia di AMA nei confronti del Fornitore per quanto attiene all’esecuzione del Contratto e svolge gli ulteriori compiti e funzioni indicati nel Capitolato Tecnico (Allegato “A”).
I recapiti del Direttore dell’Esecuzione del Contratto sono di seguito riportati:
• numero telefono cellulare ;
• numero telefono fisso ;
• indirizzo e-mail .
Articolo 6
Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
1. Il Fornitore dichiara e garantisce che il proprio personale preposto all’esecuzione del presente Contratto dipenderà solo ed esclusivamente dal Fornitore, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte di AMA la quale si limiterà a fornire solo direttive di massima per il migliore raggiungimento del risultato operativo cui è finalizzato il presente Contratto.
2. Il Fornitore si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione, sicurezza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente Contratto e dai relativi Allegati tutte le norme di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente Contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
4. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
5. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai comma precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
6. AMA, in caso di ricorso all’avvalimento, ai sensi di quanto stabilito all’art. 89, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, esegue in corso d’esecuzione le verifiche sostanziali circa l’effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell’avvalimento da parte dell’impresa ausiliaria, nonché l’effettivo impiego delle risorse medesime nell’esecuzione dell’appalto. A tal fine, il Responsabile del procedimento accerta in corso d’opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell’impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, pena la risoluzione del contratto.
7. Il Fornitore è tenuto a comunicare ad AMA ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire ad AMA entro 10 (dieci) giorni dall’intervenuta modifica.
8. Nell’ipotesi di inadempimento anche a solo uno degli obblighi di cui ai precedenti commi, AMA può dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell’articolo 1456 Codice Civile e, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno subito, effettuare - previa
comunicazione al Fornitore delle inadempienze ad essa denunciate dalle Autorità competenti - sulle somme da versare (corrispettivo) al Fornitore, una ritenuta forfetaria pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale complessivo; tale ritenuta verrà restituita al Fornitore, senza alcun onere aggiuntivo, soltanto dopo che l’Autorità competente avrà dichiarato che il Fornitore si è posto in regola.
Articolo 7
Verifiche, controlli ed accettazione
1. Il Servizio e tutte le attività oggetto del Contratto sono sottoposte a verifica e controllo da parte di AMA.
2. Tali verifiche e controlli saranno tese, tra l’altro, a valutare il rispetto di condizioni, modalità, requisiti, specifiche tecniche, termini e livelli di servizio prescritti per l’esecuzione della Servizio nel presente Contratto e nel Capitolato Tecnico (Allegato “A”), oltre che ad accertare l’eventuale verificarsi delle fattispecie che giustificano l’applicazione delle penali di cui oltre.
Articolo 8 Corrispettivi della Servizio
1. 1. I corrispettivi dovuti da AMA al Fornitore a fronte dell’esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto, sono determinati sulla base dell’importo complessivo offerto indicato nell’Offerta Economica (Allegato “B”), che deve intendersi qui integralmente trascritta.
2. I corrispettivi determinati ai sensi del precedente comma 1 sono omnicomprensivi e, pertanto, nei medesimi deve intendersi ricompreso
tutto quanto necessario all’espletamento del Servizio e, comunque, di ogni attività prevista dal presente Contratto e dal Capitolato Tecnico.
3. I corrispettivi di cui al precedente comma 1 si riferiscono al Servizio prestata a perfetta regola d’arte e nel pieno rispetto di requisiti, condizioni, modalità, termini, specifiche tecniche e Livelli di servizio di cui al presente Contratto e al Capitolato Tecnico (Allegato “A”).
4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall’esecuzione del Contratto e dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono ricompresi nei corrispettivi contrattuali.
5. I corrispettivi di cui al precedente comma 1 sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili, per tutta la durata del Contratto, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea per tutta la durata del presente Contratto, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 6.
6. Qualora insorgano controversie in fase esecutiva circa l’esatta esecuzione delle prestazioni dovute, è possibile l’iscrizione delle riserve, entro il limite massimo del 15% (quindici per cento) dell’importo del Contratto, sui documenti contabili, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 205 e 206, del D.Lgs. n. 50/2016.
Articolo 9
Fatturazione e pagamenti
1. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo 8 sarà effettuato da AMA in favore del Fornitore, a fronte degli stati di avanzamento mensili approvati dal Direttore di Esecuzione del Contratto e sulla base delle fatture emesse dal Fornitore conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia nonché nel presente Contratto.
2. Il Fornitore, pertanto, con cadenza mensile posticipata, entro il giorno 15 (quindici) del mese successivo a quello di riferimento, provvederà ad emettere la relativa alle prestazioni effettivamente e correttamente eseguite nel mese precedente e, conseguentemente, alle attività effettivamente eseguite con esito positivo in tale periodo. Il Fornitore ai fini del pagamento delle singole fatture, dovrà trasmettere ad AMA, unitamente a ciascuna delle dette fatture, copia dei relativi Ordini.
1. In ciascuna fattura emessa il Fornitore, ai sensi del Decreto-Legge n. 50 del 24 aprile 2017, convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, dovrà esporre l’importo dell’IVA, ma AMA procederà al pagamento della stessa direttamente all’Erario. La fattura dovrà, inoltre, riportare la seguente annotazione: “Scissione dei pagamenti - IVA da versare a cura del cessionario/committente ai sensi dell’art. 17-ter del
D.P.R. 633/72”.
2. In conformità con la previsione di cui al D.Lgs. n. 127/2015, la fattura dovrà essere emessa esclusivamente in modalità elettronica, secondo le disposizioni del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 89757 del
30/04/2018. L’indirizzo telematico prescelto per la ricezione delle fatture elettroniche è KRRH6B9.
3. Nell’ottica di agevolare la gestione della fattura, la stessa dovrà contenere il riferimento al presente contratto, al CIG (Codice identificativo della Gara), al numero di Ordine di cui al precedente art. 2, al numero di documento generato dal sistema SAP di AMA, che indica la consuntivazione a sistema dell’avvenuta prestazione (operazione di “Acquisizione Prestazione - A.P.”), che inizia con WE5XXXXXXXX e che dovrà essere inserito nel blocco informativo 2.2.1.16
<AltridatiGestionali> specificatamente nei campi indicati:
• al numero 2.2.1.16.1 <WE>;
• al numero 2.2.1.16.2 <5XXXXXXXXX>.
Il blocco informativo andrà replicato nel caso in cui vi siano più numeri di “Acquisizione Prestazioni”.
4. L’importo verrà corrisposto, come previsto al successivo comma, sul conto corrente indicato dal Fornitore, salvo buon fine dell’effettuazione da parte di AMA dei controlli relativi alla rispondenza delle prestazioni rese a quanto prescritto nel presente Contratto e nel Capitolato Tecnico (Allegato “A”).
5. La documentazione richiamata al precedente comma 2 dovrà essere prodotta in forma esaustiva e chiara al fine di consentire ad AMA l’effettuazione dei menzionati controlli. Solo se detti controlli avranno esito positivo, le fatture si intenderanno accettate da AMA, la quale provvederà al loro pagamento ai sensi di quanto di seguito previsto. In
caso di non rispondenza, il Fornitore dovrà provvedere a riproporre le fatture corrette nei modi sopra stabiliti. In tali ipotesi, i termini di pagamento si intenderanno sospesi fino alla presentazione delle fatture corrette.
6. L’importo di ciascuna fattura verrà corrisposto da AMA secondo la normativa vigente in materia e previa verifica della correttezza della documentazione richiamata ai precedenti commi, a 30 (trenta) giorni Data Ricevimento Fattura, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente indicato dal Fornitore, comunicato attraverso la compilazione della dichiarazione afferente alla tracciabilità dei flussi finanziari (Allegato “E”). Il Fornitore in tale modo dichiara e garantisce che detto conto corrente è “conto dedicato” ed opera in conformità e nel rispetto delle prescrizioni della Legge n. 136/2010. Le spese di bonifico sono a carico di AMA che, pertanto, non le potrà decurtare dall’importo del pagamento.
7. AMA opererà sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5% (zero virgola cinque per cento) che verrà liquidata solo al termine del Contratto; le ritenute possono essere svincolare solo in sede di liquidazione finale, in seguito all’approvazione del certificato di verifica di conformità e previa acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva.
8. AMA, in ottemperanza alle normative vigenti, provvederà al pagamento solo dopo esito positivo della verifica d’ufficio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (c.d. DURC). Nel caso in cui detta verifica dia esito “non regolare”, qualora il Fornitore non intenda provvedere alla
regolarizzazione in autonomia della propria posizione, AMA provvederà ad attivare il c.d. “intervento sostitutivo”.
9. AMA, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e s.m.i., con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad € 5.000,00 (cinquemila/00), procederà a verificare se il Fornitore è adempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l’Agenzia delle Entrate - Riscossione comunichi che risulta un inadempimento a carico del Fornitore, AMA applicherà quanto disposto dall’art. 3 del Decreto di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.
10. In caso di ritardo nei pagamenti dei corrispettivi effettivamente maturati dal Fornitore, questo avrà diritto agli interessi di mora al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., aumentato di otto punti percentuali, secondo quanto previsto dall’articolo 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Si precisa che nessun interesse di mora sarà dovuto, né AMA potrà essere considerata in ritardo, qualora il mancato pagamento dipenda dal mancato rispetto di quanto previsto nel presente Contratto e nel Capitolato Tecnico sulla documentazione da fornire ai sensi del precedente comma 2 e nelle altre ipotesi di sospensione del pagamento dei corrispettivi di cui al presente Contratto e relativi Allegati.
11. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto ad AMA le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
12. Nel caso in cui risulti aggiudicatario del presente Contratto un R.T.I., fermo restando quanto espressamente previsto dalle norme sulla Contabilità Generale dello Stato per i contratti passivi in materia di pagamento del corrispettivo, le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti di AMA, dovranno provvedere ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle sole attività effettivamente prestate, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell’atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all’attività svolta da tutte le Imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto precedentemente indicato, la descrizione di ciascuna delle attività oggetto di Contratto a cui si riferisce.
13. Il R.T.I. avrà facoltà di scegliere se i) il pagamento dovrà essere effettuato direttamente in favore di ciascun componente il Raggruppamento o ii) se, in alternativa, il pagamento da parte di AMA dovrà essere effettuato nei
confronti della mandataria che provvederà poi alla redistribuzione dei corrispettivi a favore di ciascuna mandante in ragione di quanto di spettanza. La predetta scelta dovrà risultare dall’atto costitutivo del raggruppamento medesimo. Resta, in ogni caso, fermo quanto previsto dall’art. 48, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016.
14. Sulle somme dovute da AMA al Fornitore potranno essere operate - nel rispetto della normativa fiscale - le detrazioni per gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.
15. Ove richiesto dal Fornitore, AMA corrisponderà al medesimo l’anticipazione del prezzo in conformità a quanto stabilito dall’art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016.
Articolo 10 Penali
1. Fatte salve le ipotesi di forza maggiore o di caso fortuito, nel caso in cui si verifichino le ipotesi di inadempimento di cui al Capitolato Tecnico, AMA potrà applicare le corrispondenti penali ivi prescritte e di seguito riportate:
LOTTO I
a) segnalazione guasto: nel caso di risposta entro 120 secondi su meno del 95% delle chiamate mensili, AMA applicherà una penale pari allo 0,1 ‰ dell’importo complessivo del Servizio oltre ad € 50,00 per ogni ulteriore punto percentuale sotto la soglia del 90%;
b) segnalazione guasto: nel caso di mancata comunicazione del
numero identificativo univoco della chiamata entro 1 ora dalla ricezione della richiesta di intervento al contatto telefonico o alla mail forniti quali canali per l’attivazione delle richieste, AMA applicherà una penale pari allo 0,1 ‰ dell’importo complessivo del Servizio oltre ad € 100,00 per ogni ulteriore ora di ritardo nella comunicazione;
c) tempi di intervento: nel caso di mancato intervento del tecnico entro le 8 ore lavorative dalla segnalazione del guasto, AMA applicherà una penale pari allo 0,1 ‰ dell’importo complessivo del Servizio oltre ad € 100,00 per ogni ora necessaria al risanamento della difformità riscontrata;
d) tempi di risoluzione: nel caso di mancata risoluzione del guasto entro le 16 ore lavorative successive alla segnalazione del guasto, AMA applicherà una penale pari allo 0,1 ‰ dell’importo complessivo del Servizio oltre ad € 100,00 per ogni ora necessaria al risanamento della difformità riscontrata;
e) rilascio hardware sostitutivo: nel caso di mancato rilascio o rilascio hardware non equivalente, quando sia necessario ritirare l’apparecchiatura guasta per sottoporla a riparazione presso i laboratori del Fornitore, AMA applicherà una penale pari allo 0,1 ‰ dell’importo complessivo del Servizio oltre ad € 50,00 per ogni ora necessaria al risanamento della difformità riscontrata;
f) richieste di preventivo: in caso di mancato invio del preventivo da parte del Fornitore entro 8 ore dalla richiesta, AMA applicherà una penale pari allo 0,1 ‰ dell’importo complessivo del Servizio oltre ad
€ 50,00 per ogni ora necessaria al risanamento della difformità riscontrata;
g) interventi su preventivo: nel caso di mancata risoluzione del guasto entro le 16 ore lavorative successive all’accettazione del preventivo, AMA applicherà una penale pari allo 0,1 ‰ dell’importo complessivo del Servizio oltre ad € 50,00 per ogni ora necessaria al risanamento della difformità riscontrata;
h) rapportino tecnico intervento: nel caso di mancato o incompleto rilascio del rapportino tecnico d’intervento da parte del tecnico in seguito alla risoluzione del guasto che ha provocato la richiesta, AMA applicherà una penale pari ad € 100,00;
i) report trimestrale richieste di intervento: nel caso di mancato o incompleto invio del report trimestrale entro una settimana dal completamento del trimestre, AMA applicherà una penale pari allo 0,1 ‰ dell’importo complessivo del Servizio oltre ad € 100,00 per ogni giorno necessario al risanamento della difformità riscontrata.
LOTTO II
a) segnalazione guasto: nel caso di risposta entro 120 secondi su meno del 95% delle chiamate mensili, AMA applicherà una penale pari allo 0,1 ‰ dell’importo complessivo del Servizio oltre ad € 50,00 per ogni ulteriore punto percentuale sotto la soglia del 90%;
b) segnalazione guasto: nel caso di mancata comunicazione del numero identificativo univoco della chiamata entro 1 ora dalla
ricezione della richiesta di intervento al contatto telefonico o alla mail forniti quali canali per l’attivazione delle richieste, AMA applicherà una penale pari allo 0,1 ‰ dell’importo complessivo del Servizio oltre ad € 100,00 per ogni ulteriore ora di ritardo nella comunicazione;
c) tempi di intervento: nel caso di mancato intervento del tecnico entro le 4 ore lavorative dalla segnalazione del guasto per lo SLA di tipo A e entro le 8 ore lavorative dalla segnalazione del guasto per lo SLA di tipo B, AMA applicherà una penale pari allo 0,1 ‰ dell’importo complessivo del Servizio oltre ad € 100,00 per ogni ora necessaria al risanamento della difformità riscontrata;
d) tempi di risoluzione: nel caso di mancata risoluzione del guasto entro le 8 ore lavorative dalla segnalazione del guasto per lo SLA di tipo A e entro le 16 ore lavorative dalla segnalazione del guasto per lo SLA di tipo B, AMA applicherà una penale pari allo 0,1 ‰ dell’importo complessivo del Servizio oltre ad € 100,00 per ogni ora necessaria al risanamento della difformità riscontrata;
e) fornitura parti di ricambio: nel caso di mancata fornitura di parti di ricambio uguali o componenti compatibili a quelli in avaria per consentire la ripresa del servizio entro 8 ore dalla segnalazione per il livello di servizio A e entro 16 ore per il livello di servizio B, AMA applicherà una penale pari allo 0,1 ‰ dell’importo complessivo del Servizio oltre ad € 50,00 per ogni ora necessaria al risanamento della difformità riscontrata;
f) richieste di preventivo: in caso di mancato invio del preventivo da parte del Fornitore entro 8 ore dalla richiesta, AMA applicherà una penale pari allo 0,1 ‰ dell’importo complessivo del Servizio oltre ad € 50,00 per ogni ora necessaria al risanamento della difformità riscontrata;
g) interventi su preventivo: nel caso di mancata risoluzione del guasto entro le 16 ore lavorative successive all’accettazione del preventivo, AMA applicherà una penale pari allo 0,1 ‰ dell’importo complessivo del Servizio oltre ad € 50,00 per ogni ora necessaria al risanamento della difformità riscontrata;
h) rapportino tecnico intervento: nel caso di mancato o incompleto rilascio del rapportino tecnico d’intervento da parte del tecnico in seguito alla risoluzione del guasto che ha provocato la richiesta, AMA applicherà una penale pari ad € 100,00.
LOTTO III
a) segnalazione guasto: nel caso di risposta entro 120 secondi su meno del 95% delle chiamate mensili, AMA applicherà una penale pari allo 0,1 ‰ dell’importo complessivo del Servizio oltre ad € 50,00 per ogni ulteriore punto percentuale sotto la soglia del 90%;
b) segnalazione guasto: nel caso di mancata comunicazione del numero identificativo univoco della chiamata entro 1 ora dalla ricezione della richiesta di intervento al contatto telefonico o alla mail forniti quali canali per l’attivazione delle richieste, AMA
applicherà una penale pari allo 0,1 ‰ dell’importo complessivo del Servizio oltre ad € 100,00 per ogni ulteriore ora di ritardo nella comunicazione;
c) tempi di intervento: nel caso di mancato intervento del tecnico entro le 4 ore lavorative dalla segnalazione del guasto, AMA applicherà una penale pari allo 0,1 ‰ dell’importo complessivo del Servizio oltre ad € 100,00 per ogni ora necessaria al risanamento della difformità riscontrata;
d) tempi di risoluzione: nel caso di mancata risoluzione del guasto entro le 8 ore lavorative successive alla segnalazione del guasto, AMA applicherà una penale pari allo 0,1 ‰ dell’importo complessivo del Servizio oltre ad € 100,00 per ogni ora necessaria al risanamento della difformità riscontrata;
e) supporto sistemistico on-line o telefonico: nel caso di mancata fornitura del supporto sistemistico on-line o telefonico entro 1 ora dalla segnalazione del guasto, AMA applicherà una penale pari allo 0,1 ‰ dell’importo complessivo del Servizio oltre ad € 100,00 per ogni ora necessaria al risanamento della difformità riscontrata;
f) fornitura parti di ricambio: nel caso di mancata fornitura di parti di ricambio uguali o componenti compatibili a quelli in avaria per consentire la ripresa del servizio entro 8 ore dalla segnalazione, AMA applicherà una penale pari allo 0,1 ‰ dell’importo complessivo del Servizio oltre ad € 50,00 per ogni ora necessaria
al risanamento della difformità riscontrata;
g) richieste di preventivo: in caso di mancato invio del preventivo da parte del Fornitore entro 8 ore dalla richiesta, AMA applicherà una penale pari allo 0,1 ‰ dell’importo complessivo del Servizio oltre ad € 50,00 per ogni ora necessaria al risanamento della difformità riscontrata;
h) interventi su preventivo: nel caso di mancata risoluzione del guasto entro le 16 ore lavorative successive all’accettazione del preventivo, AMA applicherà una penale pari allo 0,1 ‰ dell’importo complessivo del Servizio oltre ad € 50,00 per ogni ora necessaria al risanamento della difformità riscontrata;
i) rapportino tecnico intervento: nel caso di mancato o incompleto rilascio del rapportino tecnico d’intervento da parte del tecnico in seguito alla risoluzione del guasto che ha provocato la richiesta, AMA applicherà una penale pari ad € 100,00.
3. Le inadempienze contrattuali di cui sopra, comporteranno l’applicazione delle relative penali, che verranno contestate per iscritto da AMA all’appaltatore. Il Fornitore, qualora lo ritenga opportuno, potrà comunicare le proprie giustificazioni ad AMA entro e non oltre 5 (cinque) giorni solari
dalla data di ricevimento della contestazione, pena l’impossibilità di accettazione delle stesse.
4. Qualora dette deduzioni non vengano accolte da AMA, a suo giudizio insindacabile, ovvero non siano state presentate o presentate oltre il menzionato termine, saranno applicate al Fornitore le penali previste per l’inadempienza contestata.
5. AMA potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti al Fornitore medesimo, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui alle premesse o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in alcun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
7. AMA provvederà a dare comunicazione all’ANAC, ai fini dell’iscrizione del Fornitore nel Casellario Informatico di cui all’art. 213 del D.Lgs. n. 50/2016, dei provvedimenti di applicazione delle penali di importo superiore, singolarmente o cumulativamente, all’1% (uno per cento) dell’importo del contratto.
8. AMA, qualora le penali applicate ammontino ad un importo superiore al 10% (dieci per cento) dell’importo complessivo massimo di cui al precedente articolo 2, comma 4, potrà risolvere di diritto il presente Contratto ed agire
per il risarcimento del maggior danno.
9. Il Fornitore prende atto che, in ogni caso, l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di AMA di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni ovvero di risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi del successivo articolo 13.
Articolo 11 Cauzione
1. A garanzia del pieno e corretto adempimento delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del presente atto, il Fornitore ha prestato la cauzione/garanzia definitiva in favore di AMA per un importo di Euro
( /00), mediante la stipula di una fidejussione bancaria/assicurativa con primario Istituto bancario/assicurativo e, comunque, nel rispetto di modalità e condizioni di cui al Bando di Gara ed al Disciplinare di Gara.
2. Tale cauzione/garanzia è rilasciata a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia alla preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, in favore di AMA a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal presente Contratto.
3. In particolare, la cauzione/garanzia rilasciata/costituita garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, nonché quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che AMA, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 10, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali.
4. La garanzia opera nei confronti di AMA a far data dalla conclusione del presente Contratto e per tutta la durata dello stesso e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni ivi nascenti; pertanto, la garanzia sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di AMA verso il Fornitore – a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini. In particolare, la garanzia dovrà avere una durata pari alla durata del Contratto e, in ogni caso, verrà svincolata con le modalità di cui ai commi 5 e 6, dell’articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
5. Qualora l’ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta di AMA.
6. In caso di inadempimento da parte del Fornitore anche di una soltanto delle obbligazioni previste nel presente articolo, AMA ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
Articolo 12 Riservatezza
1. Le informazioni, i concetti, le idee, i procedimenti, i metodi e/o i dati, anche tecnici, relativi all’esecuzione del presente Contratto sono considerati riservati e coperti da segreto, pertanto il Fornitore assume l’obbligo di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui
venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell’esecuzione del presente Contratto, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto, tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i dati:
a) che siano o divengano di pubblico dominio, senza che il Fornitore sia venuto meno al suo obbligo di riservatezza e sempre che il Fornitore abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori;
b) che AMA abbia espressamente autorizzato il Fornitore a divulgare a specifici soggetti.
3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il Fornitore dovrà imporre l’obbligo di riservatezza a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate, tale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza del Contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipata.
4. È fatto espresso divieto al Fornitore di procedere, nell’interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento
all’incarico oggetto del presente Contratto e/o alle prestazioni effettuate nell’ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione di AMA, ciò anche nel caso in cui il Fornitore dovrà citare i termini essenziali del presente Contratto per la partecipazione a gare e appalti.
5. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n.
196/2003 e dal Regolamento UE n.2016/679 in materia di protezione delle persone fisiche in materia di dati personali, come meglio specificato al successivo art. 21.
6. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, AMA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad AMA.
Articolo 13 Risoluzione
1. Fermo restando le ipotesi di risoluzione del Contratto previste dall’art. 108 del Codice, in caso di inadempimento da parte del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni solari, che verrà assegnato a mezzo PEC da AMA per porre fine all’inadempimento, AMA ha facoltà di considerare risolto di diritto, in tutto o in parte, il presente Contratto ai sensi dell’articolo 1456 c.c., e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento dell’ulteriore danno e all’esecuzione in danno.
2. In ogni caso, si conviene che AMA potrà, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC, risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del c.c., nei casi di cui agli articoli 4 (Condizioni del Servizio ed obbligazioni specifiche del Fornitore), 6 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro), 7 (Verifiche e Controlli), 9 (Fatturazione e pagamenti), 10 (Penali), 11 (Cauzione), 12 (Riservatezza), 16 (Brevetti industriali e diritti di autore), 18 (Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito), 19 (Subappalto), 24 (Trasparenza), 25 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 27 (Obblighi legati al Protocollo di Integrità di Roma Capitale, degli Enti del Gruppo Roma Capitale), 28 (Codice Etico, Codice di Comportamento, Programma Triennale per la Trasparenza e Piano Triennale Prevenzione della Corruzione).
3. In tutti i casi di risoluzione del presente Contratto, AMA ha diritto di escutere la cauzione per l’intero ammontare o di applicare una penale di equivalente importo, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento di ogni eventuale ulteriore danno. In ogni caso, resta salva la facoltà di AMA di procedere all’esecuzione del presente Contratto tramite soggetto terzo diverso dal Fornitore, imputando ed addebitando a quest’ultimo ogni eventuale maggior onere e/o costo.
Articolo 14 Recesso
qualsiasi momento e senza preavviso, tramite comunicazione scritta inoltrata al Fornitore a mezzo PEC, nei casi di:
a) giusta causa;
b) mancato rinnovo da parte di Roma Capitale dell’affidamento del servizio ad AMA;
c) mutamenti di carattere organizzativo di AMA, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione di compiti e/o funzioni, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici o sedi;
d) reiterati inadempimenti, anche se non gravi, del Fornitore.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; resta salvo quanto previsto dall’art. 110, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
ii) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Xxxxxxxxx.
3. Nelle ipotesi di recesso di cui ai precedenti commi 1 e 2, il Fornitore ha
diritto al pagamento da parte di AMA delle attività effettivamente
eseguite, purché correttamente e a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel presente Contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 c.c. e dall’art. 109 del D.Lgs. 50/2016.
4. Dalla data di efficacia del recesso di cui ai precedenti commi 1 e 2, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando tuttavia che tale cessazione non comporti danno alcuno ad AMA; infatti, in detti casi il Fornitore si impegna fin da ora a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del Servizio in favore di AMA.
5. Fuori dai casi stabiliti nei precedenti commi, AMA ha comunque diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento, con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari, tramite comunicazione scritta inoltrata al Fornitore a mezzo PEC. In tal caso, dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno ad AMA.
6. Nelle ipotesi di recesso di cui al precedente comma 5, il Fornitore ha diritto al pagamento di quanto eseguito correttamente ed a regola d’arte fino alla data di efficacia del recesso, secondo il corrispettivo e le condizioni del presente Contratto, nonché a quant’altro previsto dall’articolo 109, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016 relativamente ai contratti di servizi.
Articolo 15
Sicurezza, danni e responsabilità civile
1. Il Fornitore prende atto, ad ogni effetto di legge del Contratto, che durante l’eventuale permanenza nei locali messi a disposizione da AMA, il personale da esso dipendente sarà soggetto alle stesse norme di accesso e di sicurezza sul lavoro previste per il personale di AMA.
2. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortuni o danni subiti da persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto di AMA e/o di terzi, in virtù dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
3. Anche a tal fine, ma non limitando la predetta responsabilità o il risarcimento dell’eventuale danno, il Fornitore dichiara di aver stipulato, una adeguata copertura assicurativa per l’intera durata del presente Contratto a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto del medesimo Contratto. In particolare, detta polizza tiene indenne AMA, i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi, per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare ad AMA, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell’esecuzione di tutte le attività di cui al presente Contratto, anche con riferimento ai relativi beni e/o servizi, inclusi i danni da inquinamento, da trattamento dei dati personali, ecc., in dipendenza di omissioni, negligenze o altri inadempimenti verificatisi nel
corso dell’esecuzione del Servizio oggetto del presente Contratto, anche se emerse o contestate per la prima volta nei 24 (ventiquattro) mesi successivi alla cessazione delle attività oggetto del medesimo Contratto. Il massimale della polizza assicurativa è pari ad Euro
( / ) per ogni evento dannoso o sinistro e per anno, oltre spese legali. La polizza assicurativa prevede la rinunzia dell’assicuratore a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall’articolo 1901 cod. civ. e/o di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 cod. civ.
4. La garanzia di cui al presente articolo, prestata dal Fornitore, coprirà senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.
5. Qualora il Fornitore fosse già provvisto di un’idonea polizza assicurativa con compagnia di assicurazione a copertura del rischio da responsabilità civile di cui sopra, dovranno essere comunque rispettate le prescrizioni indicate al precedente comma 3.
6. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per AMA, e pertanto qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui al presente articolo, il presente Contratto si risolverà di diritto con conseguente escussione della
cauzione a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
7. Resta ferma l’intera responsabilità del Fornitore anche per danni eventualmente non coperti ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.
Articolo 16
Xxxxxxxx industriali e diritti d’autore
1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti di AMA azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui dispositivi o sulle soluzioni tecniche o di altra natura utilizzati per l’esecuzione contrattuale, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne AMA, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi e le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio; in questa ipotesi, AMA è tenuta ad informare prontamente il Fornitore delle suddette iniziative giudiziarie.
3. Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente intentata nei confronti di AMA, quest’ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per le prestazioni eseguite.
Articolo 17
Divieto di cessione del Contratto-Cessione del credito
1. E’ fatto espresso divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
2. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, AMA avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
3. Per le ipotesi di cessione del credito si applica quanto previsto dall’art.
106 del D.Lgs. n. 50/2016.
Articolo 18 Subappalto
1. (da inserire se il subappalto non è stato dichiarato in sede di offerta) Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.
[ovvero]
(da inserire se il subappalto è stato dichiarato in sede di offerta) Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si riserva di affidare in subappalto, in misura non superiore al 40% (quaranta per cento) dell’importo complessivo massimo di spesa di cui al precedente articolo 2, comma 4, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
A tal fine, il Fornitore dovrà trasmettere ad AMA la documentazione di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nel rispetto delle modalità e dei termini ivi indicati.
2. L’eventuale affidamento in subappalto dell’esecuzione di parte delle attività di cui al presente Contratto e suoi Allegati non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali del Fornitore, che rimane pienamente responsabile nei confronti di AMA per l’esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste.
3. Il subappalto non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti di AMA, della perfetta esecuzione del Contratto anche per la parte subappaltata.
4. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne AMA da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
5. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto i requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché quelli richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate, ivi incluso quello inerente alla non sussistenza nei confronti dei medesimi di alcuno dei divieti di cui alla normativa antimafia.
6. Il Fornitore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto qualora durante l’esecuzione dello stesso vengano accertati da AMA inadempimenti dell’impresa affidataria in subappalto; in tal caso il Fornitore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte di AMA né al differimento dei termini di esecuzione del Contratto.
7. L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di
ulteriore subappalto.
8. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo trovano completa applicazione le disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e quelle contenute nell’ulteriore normativa vigente in materia, che devono intendersi di seguito integralmente trascritte.
9. Non costituiscono subappalto le fattispecie di cui al comma 3, lettera c- bis), dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, potrà ricorrere alle prestazioni di soggetti terzi in forza dei contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura, sottoscritti in data come da allegato “F”.
10. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, AMA può dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., salvo il diritto al risarcimento di ogni danno subito.
Articolo 20 Accordo Bonario
2. Il procedimento di Accordo Bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell’avvio del procedimento e può essere reiterato qualora vi siano riserve iscritte ulteriori e diverse rispetto a quelle già precedentemente esaminate, nell’ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15% (quindici per cento) dell’importo del contratto, secondo quanto previsto dall’art. 205, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016.
Articolo 21 Foro competente
1. Qualunque controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione al presente Contratto, xxx comprese quelle inerenti alla sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione sarà di esclusiva competenza del Foro di Roma, anche in caso di continenza o di connessione di cause e pure in deroga ad eventuali fori alternativi o concorrenti.
Articolo 22
Trattamento dei dati, consenso al trattamento
1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate per iscritto e prima della sottoscrizione del presente Contratto - le informazioni ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione del Contratto e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù degli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE. AMA tratta i dati relativi al Contratto in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al Programma e al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni, per il controllo della spesa totale, nonché per l’analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
2. Con la sottoscrizione del presente Contratto il Fornitore acconsente
espressamente alla diffusione dei dati personali conferiti, nonché espressamente la propria ragione sociale ed il/i prezzo/i di aggiudicazione, affinché siano diffusi tramite il sito internet xxx.xxxxxxx.xx, nonché tramite gli altri siti istituzionali sui quali i dati
devono essere pubblicati ai sensi della normativa di tempo in tempo vigente in materia.
3. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE n. 2016/679, con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure di sicurezza adeguate da adottare.
4. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
5. Con la sottoscrizione del presente Contratto, il Fornitore viene individuato come Responsabile del Trattamento dei dati personali ed assume i relativi compiti e funzioni, come definiti dall’art. 28, paragrafo 3, del “Regolamento UE n. 2016/679” e si impegna a trattare i dati personali conferiti in linea con le istruzioni impartite dal Titolare del trattamento, così come disposto nell’Allegato “E” al presente Contratto e, comunque, conformemente alla normativa vigente in materia.
6. Qualora AMA intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui sono stati raccolti, AMA provvederà a
fornire all’interessato informazioni in merito a tale diversa finalità.
Articolo 23
Oneri fiscali e spese contrattuali
1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico ad AMA per legge.
2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto, in ossequio alle disposizioni del D.P.R. 633/72.
Articolo 24 Trasparenza
1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto;
b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;
c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
d) dichiara con riferimento alla presente gara di non avere in corso né di
aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del
mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e articoli 2 e seguenti della legge
n. 287/1990, e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse per tutta la durata del Contratto gli impegni e gli obblighi di cui alla lettera c) del precedente comma, il medesimo Contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 del Codice Civile, per fatto e colpa del Fornitore, con facoltà di AMA S.p.A. di incamerare la cauzione prestata e di agire per il risarcimento dell’eventuale maggior danno.
Articolo 25 Tracciabilità dei flussi finanziari
1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla medesima legge n. 136/2010.
2. Fatte salve le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Contratto, AMA - in ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 3, comma 9-bis, della legge n. 136/2010 - risolverà di diritto il presente Contratto, ai sensi degli articoli 1456 e 1360 del Codice Civile, previa semplice dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., nell’ipotesi in cui per le transazioni eseguite non siano utilizzati il
bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi e per gli effetti della legge n. 136/2010.
3. Il Fornitore si obbliga, a mente dell’articolo 3, comma 9, della legge n.
136/2010, ad inserire negli eventuali contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti coinvolti, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Contratto, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge 13 agosto 2010, n. 136.
4. Ove il Fornitore - ovvero il singolo eventuale subappaltatore e/o subcontraente coinvolto, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Contratto - abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata, deve darne immediata comunicazione ad AMA ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Roma. Il Fornitore - ovvero il singolo eventuale subappaltatore e/o subcontraente coinvolto, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Contratto - nel caso in cui abbia notizia che la controparte, nell’esecuzione di transazioni inerenti il rapporto contrattuale tra loro in essere, non abbia utilizzato il bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità
delle operazioni, ai sensi e per gli effetti della legge n. 136/2010, deve, altresì, risolvere di diritto il relativo Contratto.
5. AMA verificherà che nei contratti di subappalto - e più in generale nei subcontratti - sia inserita, a pena di nullità assoluta del medesimo Contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore ed il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata legge n. 136/2010. Anche a tal fine, con riferimento ai contratti di sub Servizio, il Fornitore si obbliga a trasmettere ad AMA, oltre alle informazioni di cui all’articolo 118, comma 11, ultimo periodo, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo sub-Contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata legge
n. 136/2006, restando inteso che AMA si riserva: (i) di verificare, anche a campione, la veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei sub-contratti stipulati, e, (ii) di adottare, all’esito dell’espletata verifica, ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e del Contratto.
Articolo 26 Condizioni risolutive espresse
1. Il Contratto è condizionato in via risolutiva al verificarsi di uno dei seguenti eventi:
a. qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara
di cui alle premesse, nonché per la conclusione del Contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
b. qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
c. qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
d. in caso di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/2001, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
e. in caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi degli articoli 46 e 47 del
D.P.R. n. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 71, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000;
f. al verificarsi di una qualsiasi della cause di esclusione di cui alla normativa vigente in materia di contrattualistica pubblica e, in particolare, all’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Al verificarsi anche di uno solo dei predetti eventi il presente Contratto si intende risolto e AMA avrà diritto di incamerare la cauzione, ovvero di applicare una penale equivalente; resta salvo il diritto di AMA al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
Articolo 27
Obblighi legati al Protocollo di Integrità di Roma Capitale, degli Enti del Gruppo Roma Capitale
1. Il Fornitore accetta e si impegna a rispettare tutte le clausole contenute nel Protocollo di Integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del Gruppo Roma Capitale e di tutti gli organismi partecipati (Allegato “C”).
2. Il Fornitore si obbliga al rispetto del Protocollo di Integrità.
3. In caso di mancato rispetto del Protocollo di Integrità il Contratto sarà risolto e l’aggiudicazione revocata.
Articolo 28
Codice Etico, Codice di Comportamento, Programma Triennale per la Trasparenza e Piano Triennale Prevenzione della Corruzione
1. Il Fornitore dichiara di aver preso visione del Codice Etico, del Codice di Comportamento, del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs n. 231/2001, del Piano di Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità, pubblicato sul sito istituzionale di AMA. Il Fornitore si impegna a rispettare l’insieme di principi, regole, procedure, valori e comportamenti in essi contenuti, in quanto parte integrante del presente atto. Il Fornitore prende atto ed accetta che gli obblighi in materia di riservatezza di cui al Codice Etico verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con AMA e, comunque, per i cinque anni successivi alla
scadenza del medesimo Contratto.
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui al precedente comma, AMA, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
Articolo 29 Clausola finale
1. Il presente Contratto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Contratto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimo nel suo complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento, in tutto o in parte, del Contratto da parte di AMA non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad essa spettanti e che la medesima AMA si riserva di far comunque valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Xxxxxxxxx si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi e sopravviverà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti, le previsioni del presente Contratto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.
AMA S.P.A. IL FORNITORE
Il sottoscritto , nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni ed i xxxxx xxx contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. In particolare, il Fornitore dichiara di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 1 (Valore delle premesse, degli allegati, norme regolatrici e definizioni); Articolo 3 (Durata); Articolo 4 (Condizioni del Servizio ed obbligazioni specifiche del Fornitore); Articolo 6 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro); Articolo 8 (Corrispettivi della Servizio); Articolo 9 (Fatturazione e pagamenti); Articolo 10 (Penali); Articolo 11 (Cauzione); Articolo 12 (Riservatezza); Articolo 13 (Risoluzione); Articolo 14 (Recesso); Articolo 15 (Sicurezza, danni e responsabilità civile); Articolo 18 (Divieto di cessione del Contratto– Cessione del credito); Articolo 19 (Subappalto); Articolo 20 (Accordo Bonario); Articolo 21 (Foro competente); Articolo 23 (Oneri fiscali e spese contrattuali); Articolo 24 (Trasparenza); Articolo 26 (Condizioni risolutive espresse); Articolo 27 (Obblighi legati al Protocollo di Integrità di Roma
Capitale, degli Enti del Gruppo Roma Capitale); Articolo 28 (Codice Etico,
Codice di Comportamento, Programma Triennale per la Trasparenza e Piano Triennale Prevenzione della Corruzione); Articolo 29 (Clausola finale).
IL FORNITORE
ALLEGATI
ALLEGATO “A” - Capitolato Tecnico ALLEGATO “B” - Offerta Economica ALLEGATO “C” - Protocollo di Integrità
ALLEGATO “D” - Dichiarazione tracciabilità dei flussi;
ALLEGATO “E” - Atto di nomina del Responsabile del Trattamento dei Dati Personali;
ALLEGATO “F”- Contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura.
Oggetto: Atto di nomina del Responsabile del trattamento dati personali, ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del Rego- lamento UE 20016/679, con riferimento al contratto n……….. del tra AMA SpA e …<nome for-
nitore> relativamente a “<oggetto della fornitura >
1. Definizioni ai fini del presente atto
GDPR: Regolamento Generale UE n. 2016/679 sulla protezione dei dati personali.
Codice Privacy: D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., Xxxxxx in materia di protezione dei dati personali.
Trattamento: operazione come definita all’art. 4, par. 2 del GDPR eseguita nell’ambito del contratto in oggetto.
Titolare: Titolare del trattamento dati come definito all’art. 4, par.7 del GDPR. Ai fini del contratto in oggetto il Titolare è AMA SpA, cod. fiscale/partita IVA n. 05445891004, con sede legale in Roma, via Xxxxxxxx de la Barca n. 87, cap 00142, in persona del Legale Rappresentante, Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx.
Responsabile: Responsabile del trattamento dati personali come definito all’art. 4, par. 8 del GDPR. e nominato ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del GDPR del Titolare per l’esecuzione delle attività e dei conseguenti trattamenti previsti del Contratto in oggetto. Ai fini del contratto in oggetto il Responsabile è <nome Fornitore> con sede legale < città, via del Fornitore> in persona del Legale Rappresentante <nome Legale Rappresentante del Fornitore>.
Incaricato: persona fisica autorizzata al trattamento dei dati personali sotto l’autorità diretta del Responsabile, ivi inclusi i dipendenti esecutivi, di controllo ed i responsabili gestionali del Responsabile coinvolti nel trattamento, che il Responsabi- le individuerà come soggetti idonei ad eseguire operazioni di trattamento nel pieno rispetto delle prescrizioni legislative nazionali ed europee.
2. Atto di nomina
PREMESSO CHE AMA ha affidato in data a <nome Fornitore> … le attività di “<riportare oggetto fornitu-
ra di gara>” alle condizioni e con le modalità indicate nel contratto in oggetto e nei relativi allegati contrattuali, CONSIDERATO che le attività oggetto del contratto comportano o possono comportare il trattamento di dati personali, ai sensi del GDPR nonché del Codice Privacy,
CONSIDERATO che il Fornitore <nome Fornitore> è stato ritenuto idoneo a presentare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR e garantisca la tutela dei diritti dell’interessato,
AMA S.p.A.
in persona del Legale Rappresentante Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx, con sede legale in Roma, Via Xxxxxxxx de la Barca n. 87, in qualità di Titolare del trattamento relativamente alle attività oggetto del contratto in oggetto, nomina <nome For- nitore> , in persona del Rappresentante Legale <nome Legale Rappresentate Legale > , con sede legale in < città, via del Fornitore> - che accetta - quale Responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679, con riferimento al trattamento dei dati personali necessari per lo svolgimento delle attività di cui al contratto ed ai suoi allegati che qui si intendono integralmente richiamati.
3. Materia disciplinata
Il Responsabile, ai fini dell’esecuzione del contratto in oggetto, porrà in essere i seguenti trattamenti di dati personali. Durante le attività di assistenza specialistica e supporto sistemistico di cui al contratto n……….. del <nome
Fornitore> potrà eseguire backup e ripristino dei dati per conto di AMA S.p.A. sugli assett oggetto del contratto in parola.
4. Finalità, base giuridica, natura e durata del trattamento, informativa e consenso
Il trattamento dei dati personali conseguenti all’espletamento delle attività di assistenza si rende necessario quale mi- sura di protezione dei dati per le macchine hardware in assistenza. Il backup è mantenuto sino al trasferimento dei da- ti su nuova macchina o a ripristino di quella in assistenza. Il trattamento è conseguente alle attività di buona condu- zione dell’assistenza e quindi esecuzione del contratto e per questo non è richiesto consenso esplicito.
Base giuridica: la base giuridica del trattamento è il contratto “<nome contratto>” stipulato tra AMA S.p.A. e “nome For- nitore>” in data ……………... ..
Natura: Il trattamento dei documenti contenenti dati personali sarà manuale ( ) e/o attraverso strumenti
automatici ed informatici ( ).
Durata: Le attività di trattamento dei dati espressamente definite dal contratto in oggetto avranno la durata di ………………
dalla stipula dello stesso. Pertanto, il Responsabile tratterà e conserverà i dati personali in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trat- tati (art. 5 , par.1, l. e GDPR). Cessato il contratto, il Responsabile si impegna a restituire e/o cancellare definitivamente i dati personali derivanti dall’esecuzione del contratto come indicato nel successivo punto 8.9.4. In tal caso, il Responsabile potrà trattare i soli dati personali in suo possesso, funzionali al perseguimento degli specifici obblighi di legge che preve- dano la conservazione dei dati.
5. Tipo di dati trattati e luogo di trattamento
Ai fini dell’espletamento del contratto, il Responsabile tratterà i dati personali comuni/dati particolari, dati giudiziari di dipendenti/utenti TARI/ fornitori/cittadini/ …………………….. (fornire tipo o categoria, ad es: anagrafici e di contatto, do- cumento di identità, , immagini audiovideo e/o fotografiche, certificati medici, sentenze, casellario giudiziario) pervenuti dal Titolare o raccolti direttamente attraverso telefono o canale digitale (es: sito web AMA, app AMAROMA, social media, email)
Ai fini dell’espletamento del contratto, il Responsabile tratterà anche i dati personali comuni e di contatto dei dipendenti del Titolare, mentre il Titolare tratterà i dati personali e di contatto dei referenti del contratto con il Responsabile.
I documenti cartacei o digitali, gli stampati, gli applicativi, i data base ed i data center contenenti dati personali saranno ubicati e conservati presso <indicare il Titolare o Il Responsabile> come meglio descritto in allegato 2.
Eventuali necessità di trasferimento di documenti/archivi di documenti contenenti dati personali dovranno essere notifi- cati e concordati preventivamente con il Titolare e, comunque, non sarà mai consentito al Responsabile il trasferimento dei dati personali fuori dal territorio della UE.
6. Categorie di interessati
Gli interessati sono i dipendenti/ utenti/cittadini/ fornitori secondo le mansioni dell’utente assegnatario dell’assett e quindi la sua accessibilità a basi dati specifiche.
Gli interessati sono anche tutti e soli i dipendenti del Titolare e del Responsabile coinvolti, a vario titolo, nel trattamento in oggetto.
7. Obblighi e diritti del Titolare
7.1 Il Titolare si impegna, nell’espletamento delle attività di sua competenza necessarie all’esecuzione del contratto, ad improntare il trattamento dei dati ai principi di liceità, correttezza, trasparenza, pertinenza e non eccedenza, nel pieno rispetto del citato Codice Privacy e del GDPR, con particolare attenzione all’adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate al fine di garantire l’integrità, la riservatezza e la disponibilità dei dati personali e la tu- tela dei diritti dell’interessato.
7.2 Il Titolare si obbliga a comunicare tempestivamente al Responsabile eventuali modifiche o integrazioni relativa- mente alle finalità del trattamento dei dati personali conseguenti alla implementazione delle funzioni previste dal contratto in oggetto.
7.3 Il Titolare si riserva la facoltà di verificare l'efficacia delle misure di sicurezza attuate dal Responsabile per la pro- tezione dei dati personali anche attraverso ispezioni presso le strutture del Responsabile dove il trattamento è effettuato. A tal fine, il Responsabile consentirà l'accesso al personale autorizzato dal Titolare per eseguire tali controlli, avendo ricevuto un preavviso di almeno 7 giorni lavorativi. Le verifiche saranno condotte nei normali orari di ufficio e senza ostacolare il normale svolgimento delle attività del Responsabile.
7.4 Qualora ricorrano le condizioni dell’art. 82, par. 5 del GDPR, il Titolare si riserva la facoltà di esercitare il diritto di rivalsa nei confronti del Responsabile con le modalità ivi indicate.
8. Obblighi del Responsabile
8.1 Il Responsabile si impegna, nell’espletamento delle attività di sua competenza necessarie all’esecuzione del contratto, ad improntare il trattamento dei dati ai principi di liceità, correttezza, trasparenza, pertinenza e non eccedenza, nel pieno rispetto del citato Codice Privacy e del GDPR, con particolare attenzione all’adozione di misure tecniche ed or- ganizzative adeguate al fine di garantire l’integrità, la riservatezza e la disponibilità dei dati personali e la tutela dei di- ritti dell’interessato.
8.2 Il Responsabile tratterà i dati personali solo su istruzione documentata di AMA, o altrimenti come previsto dalla legge, esclusivamente ai fini dell’erogazione dei Servizi oggetto del contratto in essere tra il Titolare ed il Responsabile.
8.3 Il Responsabile garantirà l’impegno alla riservatezza da parte del proprio personale autorizzato ed istruito al tratta- mento dei dati personali anche per il periodo successivo all’estinzione del rapporto di collaborazione intrattenuto con AMA.
8.4 Il Responsabile dichiara che per l’esecuzione delle attività oggetto dell’Accordo di Servizi si avvale di personale con mansioni di “Amministratore di Sistema”. I trattamenti di dati personali relativi al contratto in oggetto posti in essere dal Sub-Responsabile con strumenti elettronici/informatici attraverso suoi Amministratori di Sistema, oltre ad unifor- marsi al GDPR ed al Codice Privacy, dovranno anche rispettare le misure e gli accorgimenti prescritti nel Provvedimen- to del 27 novembre 2008 del Garante per la protezione personale, così come modificato in base al provvedimento del 25 giugno 2009. In particolare, il Responsabile ha il compito di dare attuazione alle prescrizioni del Garante ivi indi- cate in merito a: valutazione delle caratteristiche soggettive, designazioni individuali, elenco aggiornato degli ammini- stratori di sistema, verifica periodica delle attività, registrazione degli accessi. Il Sub-Responsabile infine invierà al Tito- lare, prima dell’avvio delle attività di trattamento dei dati personali inerenti il contratto in oggetto e ad ogni cessazio- ne e/o nuovo incarico, un elenco contenente gli estremi identificativi (nome, cognome, matr. aziendale) degli ammini- stratori di sistema impiegati nel contratto, comprensivo della data di nomina, della data di cessazione incarico, dell’ambito di competenza e delle funzioni ad essi attribuite, secondo il modello allegato al presente atto (allegato 1).
8.5 Il Titolare, tenendo conto dello stato dell’arte e dei costi di attuazione, nonché della natura e dell’oggetto, del conte- sto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia gravità e probabilità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, adotterà le misure di sicurezza idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato tenendo conto dei rischi presentati dal trattamento che derivano in particolare da:
• distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, a dati perso- nali trasmessi, conservati o comunque trattati;
• trattamento dei dati non consentito o non conforme alle finalità delle operazioni di trattamento.
8.6 Il Responsabile si atterrà alle istruzioni tecniche ed organizzative fornite dal Titolare e qui sotto riportate e quelle eventualmente impartite nel corso del contratto.
8.7 Il Responsabile applicherà le misure di sicurezza, di cui al punto precedente, per garantire:
8.7.1 se del caso, la pseudonimizzazione, l’anonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
8.7.2 la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l’integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento) ;
8.7.3 la capacità di rispristinare tempestivamente la disponibilità e l’accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico, e darne comunicazione al Titolare senza ingiustificato ritardo , consentendo al Titolare di rispettare i termini temporali di legge ex art. 33 e 34 GDPR;
8.7.4 una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l’efficacia delle misure tecniche ed organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento;
8.7.5 che i dati personali non siano comunicati o diffusi senza esplicita autorizzazione del Titolare;
8.7.6 di non duplicare senza motivo né fare copie di basi di dati personali senza l’autorizzazione preventiva del Titolare , salvo quanto previsto dalle finalità indicate al punto 4 del presente Atto di nomina;
8.7.7 di non effettuare stampe di documenti o di liste contenenti dati personali senza l’autorizzazione preventiva di AMA, salvo quanto previsto dalle finalità indicate al punto 4 del presente Atto di nomina;
8.7.8 di procedere sempre alla distruzione sicura dei documenti cartacei e degli eventuali supporti magnetici contenti dati personali che risultassero da errori o scarti di lavorazione, attraverso un distruggi-documenti o analoga pro- cedura che garantisca la sicurezza della distruzione.
8.7.9 l’istruzione del personale Incaricato prima che questo sia adibito al trattamento dei dati e la verifica periodica dell’operato;
8.7.10 l’accesso del personale Incaricato ai soli dati personali la cui conoscenza sia strettamente necessaria per adem- piere ai compiti assegnati, curando la sicurezza fisica, logica ed organizzativa;
8.7.11 la registrazione ed il controllo degli accessi logici ai dati e delle operazioni effettuate dagli Incaricati e degli Am- ministratori di Sistema e la possibilità di rendicontazione al Titolare, su sua motivata richiesta; tali registrazioni
devono avere caratteristiche di completezza, inalterabilità e possibilità di verifica della loro integrità adeguate al raggiungimento dello scopo di verifica per cui sono state chieste, devono comprendere i riferimenti temporali e la descrizione dell’evento che le ha generate ed essere conservate per un congruo periodo, proporzionale e non ec- cedente la finalità;
8.7.12 che tutti gli atti, i documenti e gli strumenti informatici di supporto (PC, server, gruppi di continuità, ecc) conte- nenti dati personali inerenti il contratto in oggetto siano conservati in un luogo sicuro, non accessibile a persone non autorizzate, con idonea protezione contro possibile furto/incendio/allagamento;
8.7.13 la tenuta del registro dei trattamenti del Responsabile, ai sensi art. 30, par. 2 del GDPR;
8.7.14 la nomina del Responsabile della Protezione dei Dati ai sensi art. 37 del GDPR, ove necessario(art. 32, par.1, lett b del GDPR );
8.8 Il Responsabile, tenendo conto della natura del trattamento, assisterà il Titolare con misure tecniche ed organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l’obbligo del Titolare del Trattamento di dare segui- to alle richieste per l’esercizio dei diritti degli interessati di cui al Capo III del GDPR (art. 28, par. 3, let. e), garantendo tempi di risposta massimi di 7 gg lavorativi dalla richiesta del Titolare. Il Responsabile comunicherà al Titolare senza ingiustificato ritardo eventuali richieste pervenute da parte di un interessato, al fine di consentire allo stesso di eserci- tare i propri obblighi.
8.9 Il Responsabile, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a sua disposizione, assisterà il Titola- re nel garantire il rispetto degli obblighi di cui ai seguenti punti:
8.9.1 tenendo conto dello stato dell’arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell’oggetto, del contesto e del- le finalità di trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al ri- schio ed impedire l’accesso ai dati ad incaricati che non abbiano ricevuto idonea istruzione dal Titolare , salvo che lo richieda il diritto dell’Unione o nazionale (art. 32 GDPR par.4);
8.9.2 informare il Titolare , senza ingiustificato ritardo , dopo essere venuto a conoscenza di una violazione dei dati personali c.d. “data breach”, fornendo, nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa, ragionevole collabora- zione al Titolare, nonché alle Autorità di Controllo competenti, al fine di soddisfare gli obblighi di notifica e di co- municazione previsti dagli art. 33 e art.34 GDPR;
8.9.3 su richiesta formale del Titolare, e nei casi specificatamente previsti, assistere il Titolare nell’ effettuazione della valutazione di impatto del trattamento dati relativo al contratto in oggetto ai sensi dell’art.35 GDPR, ovvero nel ca- so di necessità di consultazione preventiva di cui all’art.36 GDPR;
8.9.4 al termine della prestazione dei servizi relativi al contratto ed ai trattamenti in oggetto , su richiesta formale scritta del Titolare e previo accordo congiunto su tempi e modalità, ai sensi dell’ art.28, par.3, lett. g del GDPR, il Responsabile dovrà provvedere a distruggere e/o a restituire al Titolare tutti i dati personali (carta- cei/digitali/supporti magnetici) in suo possesso e a distruggere tutte le eventuali copie esistenti, assicurandosi che ciò avvenga anche da parte di eventuali ulteriori Sub-Responsabili nominati, salvo il caso in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge dell’Unione o nazionali. In quest’ultimo caso, il Responsabile dovrà conservare tali dati solo ed unicamente per le finalità previste dalla legge e non utilizzarli per nessun altro scopo né trasmetterli ad altri. Il Responsabile provvederà a rilasciare al Titolare, dietro sua richiesta, apposita dichiarazione per iscritto sotto la propria responsabilità attestando che presso il Responsabile, e i Sub-Responsabili eventualmente dallo stesso nominati, non esista alcuna copia dei dati personali inerenti il contratto in oggetto;
8.9.5 su richiesta formale del Titolare , il Responsabile metterà a disposizione tutte le informazioni necessarie per di- mostrare il rispetto degli obblighi di adempimento di cui all’art. 28 del GDPR, nonché consentire e contribuire all’attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate a sua discrezione dal Responsabile (art. 28, par. h del GDPR) che avverranno secondo le modalità specificate nel presente Atto di nomina al precedente art. 7.3 e, comunque, con un preavviso di 15 giorni lavorativi.
8.9.6 il Responsabile dovrà informare senza ingiustificato ritardo il Titolare qualora, a suo parere, una sua istruzione ricevuta violi il GDPR o altre disposizioni, nazionali o dell’Unione, relative alla protezione dei dati;
8.10 il Responsabile che intenda ricorrere ad altro Sub-Responsabile ai fini dell’esecuzione di specifiche attività di tratta- mento di dati personali inerenti il contratto in oggetto, dovrà chiedere la previa specifica autorizzazione scritta del Titolare;
8.11 ogni qualvolta il Titolare autorizzi il ricorso del Responsabile ad altro Sub-Responsabile per l’esecuzione di specifiche attività di trattamento inerenti il contratto in oggetto, il Responsabile imporrà su tale altro Sub-Responsabile, me- diante la stipula di contratto o altro atto giuridico scritto a norma del diritto dell’Unione o nazionale, gli stessi obbli- ghi in materia di protezione dati contenuti nel presente atto, garantendo che gli accordi sottoscritti con tali sub- responsabili rispettino le previsioni dell’art. 28 parr. 4 e 9 GDPR. Il Responsabile verificherà preventivamente la sus- sistenza, in capo all’altro Sub-Responsabile dal medesimo nominato, delle garanzie sufficienti a mettere in atto mi-
sure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR, del Codice Priva- cy e della normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali e garantisca la tutela dei diritti dell’Interessato;
8.12 qualora l’altro Sub-Responsabile del trattamento dal medesimo nominato ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile conserva, nei confronti del Titolare, l’intera responsabilità dell’adempimento degli obblighi dell’altro Sub-Responsabile.
9 Responsabilità
Il Responsabile del trattamento risponde per il danno causato dal trattamento solo se non ha adempiuto agli obblighi del GDPR specificamente diretti ai responsabili del trattamento o ha agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni del Responsabile (art. 82 par. 2 GDPR).
Fatti salvi gli artt. 82, 83 e 84 del GDPR, se il Responsabile viola il GDPR, determinando le finalità e i mezzi del trattamen- to, è considerato un Titolare del trattamento in questione.
Per quanto non espressamente previsto nel presente atto di nomina, si fa riferimento alla normativa, nazionale ed euro- pea, in materia di protezione dei dati personali nonché al contratto citato in oggetto (art. 28 par. 10 GDPR).
Tutte le comunicazioni obbligatorie citate nei precedenti articoli saranno inviate dal Responsabile ad AMA all’indirizzo xxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xx (o indirizzo alternativo del RUP/DEC), all’attenzione del Direttore Esecuzione Contratto.
Le parti convengono che gli effetti del presente atto decorrono dalla data di firma del contratto in oggetto, ricompren- dendo perciò tutti i trattamenti eventualmente già posti in essere dal Sub-Responsabile ed intercorsi tra la data di firma del contratto e la data del presente atto.
Il Responsabile del trattamento Il Titolare del trattamento
Il Legale Rappresentante di <Fornitore> Il Legale Rappresentante di AMA S.p.A.
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………………………………………………. …………………………………………….
Luogo e data: ………………………………………………………..
Allegati
1 Elenco nominativo amministratori di Sistema di <nome Fornitore>
2 Elenco ed ubicazione delle risorse informatiche, dei centri servizi, di archiviazione e di stampa di <nome Fornito- re>
Allegato 1: ELENCO AMMINISTRATORI DI SISTEMA
Contratto n……….. del ……………………. tra AMA SpA e ……………………………………. relativo a “ ”
Cognome e Nome | Matr. | Azienda | Sede | Data nomina | Data cessazione | Ambito di competenza e funzioni attribuite |
< Nome Fornitore>
Il Legale Rappresentante
Luogo e data:
Allegato 2: ELENCO ED UBICAZIONE RISORSE INFORMATICHE, CENTRI SERVIZI, DI ARCHIVIAZIONE E DI STAMPA
Contratto n……….. del ……………………. tra AMA SpA e ……………………………………. relativo a “ ”
TIPO RISORSA | NOME RISORSA | AZIENDA | UBICAZIONE |
< Nome Fornitore>
Il Legale Rappresentante
Luogo e data: