REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE ART. 1) APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO.
REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE ART. 1) APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO.
Il presente Regolamento si applica alla procedura di mediazione a fini conciliativi delle controversie che le parti intendono risolvere bonariamente, in forza di una disposizione di legge, dell’invito di un giudice, di una clausola contrattuale ovvero di propria iniziativa.
Il Regolamento si applica alle mediazioni amministrate dall’Organismo in relazione a controversie nazionali. Le controversie internazionali possono essere soggette ad altro regolamento.
In caso di sospensione o cancellazione dal Registro, i procedimenti di mediazione in corso proseguono presso l’organismo scelto dalle parti entro 15 giorni dalla data di sospensione o cancellazione. In mancanza, l’Organismo è scelto dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la procedura è in corso.
Art. 2) Avvio della procedura.
La parte di una lite che intende avviare la Mediazione può farlo depositando l’istanza di avvio presso la sede dell’Organismo, inviando l’istanza stessa a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede dell’Organismo ovvero utilizzando ogni altro strumento idoneo a comprovare l’avvenuta ricezione della domanda da parte dell’Organismo.
La modulistica relativa all’istanza è disponibile in forma cartacea presso la Segreteria dell’Organismo. L’istanza di mediazione può essere inoltrata anche con modalità telematiche come descritto sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx o xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx dove può essere scaricata tutta la documentazione. In ogni caso, l’accesso alla mediazione non può svolgersi esclusivamente attraverso modalità telematiche. Le procedure telematiche adottate sono state predisposte al fine di garantire la sicurezza delle comunicazioni ed il rispetto della riservatezza.
L’istanza di avvio deve contenere:
a- Il nome dell’Organismo di Mediazione
b- Nome, dati identificativi e recapiti delle parti e di loro eventuali rappresentanti e/o consulenti presso cui effettuare le dovute comunicazioni. L’assistenza da parte di un legale non è obbligatoria. Tuttavia la stessa è consigliata.
c- L’oggetto della lite
d- Le ragioni della pretesa
e- Il valore della controversia individuato a norma del codice di procedura civile. Per le liti di valore indeterminato, indeterminabile ovvero vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l’Organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000,00, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all’esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l’importo dell’indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.
L’istanza di avvio può, inoltre, contenere l’indicazione della preferenza per un mediatore tra quelli inseriti nell’elenco dei Mediatori dell’Organismo.
Le parti possono depositare domande congiunte o contestuali. La domanda può essere depositata anche nei confronti di più parti.
Al ricevimento della richiesta, la Segreteria procede all’istruttoria della domanda presentata. Qualora la domanda si presenti incompleta rispetto agli elementi sopraindicati, il Responsabile dell’Organismo sospende la domanda ed invita la parte richiedente a provvedere al suo perfezionamento entro il termine di 7 giorni dal ricevimento della comunicazione. Decorso inutilmente tale termine, non si darà corso alla procedura.
Ricevuta la domanda completa di avvio della procedura, il Responsabile del procedimento nomina uno o più mediatori ai sensi del successivo art. 5, fissa la data ed il luogo del primo incontro tra le parti non oltre 30 giorni dal deposito della domanda completa, salvo diverso accordo tra le parti o motivate esigenze organizzative.
Durante i periodi di ferie dell’Organismo, indicati sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx; xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx ed esposti presso la Segreteria, i termini di comunicazione dell’istanza di mediazione si intendono sospesi.
La segreteria comunica alla parte che ha attivato la procedura la data ed il luogo dell’incontro, nonché il nominativo del Mediatore nominato. La segreteria invia alle altre parti la domanda di mediazione e comunica la data ed il luogo del primo incontro, nonché il nominativo del mediatore nominato, con mezzo idoneo a dimostrarne l’avvenuta ricezione. Ciascuna parte, 7 giorni prima dell’incontro, conferma se sarà presente allo stesso.
Il deposito della domanda di mediazione e l’adesione alla procedura della parte invitata, costituiscono accettazione del presente Regolamento e delle indennità di cui alla tabella allegata.
Art. 3) Luogo della mediazione.
La mediazione si svolge nelle sedi dell’Organismo comunicate ed accreditate presso il Ministero della Giustizia. In alternativa, il Responsabile dell’Organismo può fissare lo svolgimento della procedura in altro luogo ritenuto più idoneo con il consenso di tutte le parti e del Mediatore. In tale caso tutti gli oneri saranno a carico delle parti.
Art. 4) Durata della mediazione.
La mediazione ha una durata non superiore a 3 mesi dal deposito dell’istanza, salva diversa volontà delle parti che deve essere manifestata prima del decorso di tale termine.
In caso di ricorso alla procedura su invito del Giudice, il termine decorre dalla scadenza fissata dal Giudice per il deposito dell’istanza.
Art. 5) Scelta del Mediatore.
Il Mediatore è nominato tra quelli inseriti nell’elenco interno dei mediatori iscritti con provvedimento del Responsabile del Registro.
La lista dei mediatori è consultabile presso la Segreteria dell’Organismo e sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx; xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx
I mediatori inseriti nell’elenco dell’Organismo dovranno essere in possesso di una specifica formazione e uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione in base all’art. 18 del DM 180/2010 modificato con DM 145/2011, nonché aver partecipato, nel biennio di aggiornamento e in forma di tirocinio assistito, ad almeno 20 casi di mediazione svolti presso organismi iscritti.
Le parti possono fornire una comune indicazione del Mediatore tra quelli inseriti nella lista dell’Organismo.
In mancanza di una comune indicazione delle parti, il Mediatore è designato dal Responsabile dell’Organismo o, in ipotesi di suo impedimento o ragione di incompatibilità, dal Vice Responsabile dell’Organismo.
Il Responsabile dell’Organismo designa il Mediatore ritenuto più idoneo tra coloro che sono inseriti nella lista.
Nell’assegnazione degli incarichi, l’Organismo si attiene a quanto previsto nell’art. 3, comma 1 lett.b) del D.M. 145/2011 secondo cui, nel regolamento di procedura, devono essere stabiliti criteri inderogabili per l’assegnazione degli affari di mediazione predeterminati e rispettosi della specifica competenza professionale del mediatore, desunta anche dalla tipologia di laurea universitaria posseduta.
A tal fine, il Responsabile dell’Organismo provvede a raggruppare per categorie di massima i Mediatori iscritti nel proprio elenco, tenendo conto delle diverse aree di specifica competenza professionale (giuridica, giuridica – economica, tecnico-scientifica, umanistica, medica, ecc), nonché, all’interno di ciascuna di esse, del grado di competenza specifico in materia di mediazione di ciascun Mediatore, tenuto conto anche del periodo di svolgimento dell’attività di mediazione, del grado di specializzazione, dei contributi scientifici redatti, del numero di mediazioni svolte e del numero di mediazioni svolte con successo.
Nell’assegnazione dell’incarico fra i diversi mediatori, dunque, si provvederà, in primo luogo, a valutare la natura della controversia e, di conseguenza, si procederà ad identificare la specifica area di competenza professionale definita che appare maggiormente idonea.
In questo contesto, poi, ove trattasi di controversia rientrante in ambiti che, secondo la valutazione del Responsabile dell’Organismo, sono da considerarsi di normale gestione, potrà essere seguito un criterio di turnazione fra i diversi mediatori inseriti nelle singole aree di competenza. Ove trattasi, a giudizio del Responsabile dell’Organismo, di controversia che presenta profili di alta difficoltà (sia sul piano della definizione in diritto che di applicazione delle tecniche di mediazione) si dovrà procedere ad una designazione in favore dei mediatori di pari grado di competenza; la selezione fra gli stessi potrà essere compiuta secondo il criterio della turnazione. La designazione tra Mediatori di pari grado di idoneità e competenza verrà compiuta secondo un criterio di turnazione.
Le succitate modalità di nomina dei Mediatori potranno essere derogate ove sussistano particolari ragioni straordinarie e/o eccezionali di natura tecnica, istituzionale, contingente.
Art. 6) Nomina e sostituzione del Mediatore.
Il Mediatore designato, entro 2 giorni dalla comunicazione della sua designazione e comunque prima dell’inizio dell’incontro di mediazione, deve comunicare alla Segreteria di accettare l’incarico con atto scritto avente anche la funzione di dichiarazione di imparzialità ed indipendenza e di indicazione di casi potenzialmente ostativi. Per le cause di incompatibilità allo svolgimento dell’incarico di Mediatore si rimanda al Codice Etico.
Il procedimento non può iniziare se non a seguito del deposito da parte del Mediatore designato della succitata dichiarazione.
In ogni circostanza, precedente o successiva l’inizio del procedimento di Mediazione, in cui il Mediatore comunichi che non è in grado di prestare la propria opera, il Responsabile sostituisce il Mediatore con altro Mediatore, informando di ciò le parti.
In casi eccezionali, l’Organismo può sostituire il Mediatore prima dell’inizio dell’incontro di mediazione con un altro della propria lista di pari esperienza.
Art. 7) Presenza delle parti e loro rappresentanza.
Alle persone fisiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione personalmente. Le stesse possono farsi assistere da una o più persone di propria fiducia. In casi gravi ed eccezionali, le persone fisiche, tramite apposita delega scritta, possono farsi sostituire da un proprio rappresentante informato dei fatti e munito dei necessari poteri.
Il Mediatore deve, in ogni caso, convocare le parti personalmente.
Alle persone giuridiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione tramite un rappresentante fornito dei necessari poteri per definire la controversia.
L’assistenza da parte di un avvocato è obbligatoria in tutti i casi in cui il tentativo di mediazione è previsto dalla legge come obbligatorio; negli altri casi, l’assistenza del legale non è obbligatoria ma è, comunque, fortemente consigliata.
Art. 8) Svolgimento della mediazione e poteri del Mediatore.
Il Mediatore è libero di condurre gli incontri di mediazione nel modo che ritiene più opportuno, tenendo in considerazione le circostanze del caso, la volontà delle parti e la necessità di trovare una rapida soluzione della lite.
Il Mediatore è autorizzato a tenere incontri congiunti e separati con le parti, senza però effettuare – in alcun caso – alcuna forma di registrazione dei vari incontri.
Il Mediatore può inoltre aggiornare l’incontro di mediazione affinché le parti possano analizzare specifiche proposte, raccogliere nuove informazioni, predisporre documenti di cui si rendesse necessaria l’acquisizione o per qualsiasi altra ragione ritenuta idonea ad agevolare la conciliazione.
Di quanto precede il Mediatore dà atto in apposito processo verbale sottoscritto dalle parti e da lui stesso che ne certifica l’autografia. Il Mediatore dà inoltre atto dell’eventuale impossibilità di una parte a sottoscriverlo.
Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, con il previo consenso delle parti, il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali. Il loro compenso, interamente a carico delle parti, è determinato secondo le tariffe professionali, se esistenti, o diversamente concordato con le parti.
Il Mediatore non ha il potere di imporre alle parti alcuna soluzione.
Il Mediatore, se le parti non raggiungono un accordo amichevole, può formulare di propria iniziativa una proposta di conciliazione.
Il Mediatore, se richiesto da entrambe le parti, formula una proposta di conciliazione in qualunque momento del procedimento.
Il Mediatore, in ogni caso, si riserva il diritto di non formulare alcuna proposta:
a- se vi è opposizione alla verbalizzazione espressa nella clausola contrattuale di mediazione;
b- nel caso in cui almeno una parte vi si opponga espressamente
c- in caso di mancata partecipazione alla mediazione di una o più parti
d- in ogni caso in cui ritenga di non avere sufficienti elementi
Prima della formulazione della proposta il Mediatore informa le parti delle conseguenze giuridiche di cui all’art. 13 del D.lgs 28/2010.
Su richiesta delle parti, il Responsabile dell’Organismo può nominare un Mediatore diverso da colui che ha condotto la mediazione per formulare la proposta conciliativa. In tale ipotesi la proposta conciliativa è formulata sulla base delle sole informazioni che le parti intendono offrire al Mediatore proponente.
La proposta di conciliazione, in ogni caso, è comunicata in forma scritta alle parti e la stessa, salvo diverso accordo tra le parti,non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento; sempre in forma scritta, le stesse – entro 7 giorni – devono comunicare al Mediatore la loro decisione.
In mancanza di risposta nei termini, la proposta si ha per rifiutata.
Art. 9) Mancata adesione delle parti chiamate in mediazione.
Il Mediatore svolge l’incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione delle parti chiamate in mediazione. In tale ipotesi, il verbale viene depositato presso la Segreteria che rilascia l’attestato di conclusione del procedimento alle parti che ne fanno richiesta.
Nei casi in cui il tentativo di conciliazione è obbligatorio, è necessario che l’invitante si presenti davanti al mediatore, non potendo, diversamente, chiedere il rilascio dell’attestazione di conclusione del procedimento di mediazione. In questo caso, il Mediatore dovrà attestare la mancata comparizione della parte convenuta e la Segreteria dell’Organismo potrà rilasciare l’attestato di conclusione del procedimento di mediazione.
In caso di mediazione volontaria o sollecitata dal giudice o per contratto, il Mediatore può chiudere il procedimento di mediazione anche ove la parte istante non si sia presentata. Qualora il convenuto richieda il rilascio del verbale di conclusione del procedimento per mancata presenza dell’istante, il relativo certificato potrà essere rilasciato solo ove risultino interamente versate le indennità e il convenuto abbia provveduto al pagamento di quanto previsto per diritti di segreteria.
Il verbale di mancata partecipazione può essere sottoscritto da un Mediatore dell’Organismo differente da quello nominato, su incarico del Responsabile dell’Organismo.
Art. 10) Mancato accordo.
Se le parti non raggiungono un accordo, il Mediatore redige un processo verbale con il quale dà atto della mancata conclusione dell’accordo.
Ove sia stato richiesto dalle parti od ove lo abbia ritenuto opportuno, in caso di mancato raggiungimento dell’accordo, il Mediatore, nel redigere il processo verbale, dà, inoltre, atto della proposta di mediazione dallo stesso sottoposta alle parti.
Il verbale è sottoscritto dalle parti e dal Mediatore, il quale certifica l’autografia della sottoscrizione delle parti e la loro impossibilità di sottoscrivere.
Il relativo verbale viene depositato presso la Segreteria dell’Organismo. Il verbale di mancato accordo può essere sottoscritto da un Mediatore dell’Organismo differente da quello nominato , su incarico del
Responsabile dell’Organismo. Copia del verbale è rilasciato dalla Segreteria alle parti che ne fanno richiesta, solo se sono state interamente versate le indennità dovute.
ART. 11) ACCORDO.
Nell’ipotesi in cui le parti raggiungano un accordo, viene redatto separato processo verbale sottoscritto dalle parti e dal Mediatore, al quale viene allegato il testo dell’accordo sottoscritto dalle parti. Qualsiasi accordo raggiunto al termine del procedimento diviene legalmente valido solo se redatto in forma scritta e firmato dalle parti o, in nome e per conto di esse, da persona munita dei poteri necessari per risolvere la controversia. Copia del verbale viene rilasciata dalla Segreteria alle parti che ne fanno richiesta solo se sono state interamente versate le indennità dovute.
Art. 12) Scheda di Valutazione.
Al termine di ogni procedura di mediazione viene consegnata a ciascuna parte che ha partecipato all’incontro, la Scheda di Valutazione del servizio allegata al presente Regolamento. Tale Scheda, debitamente compilata e sottoscritta dalle parti e da queste inserita in busta chiusa da siglare su ogni lembo, verrà consegnata dal Mediatore all’Organismo unitamente ai verbali ed agli accordi. L’Organismo, ricevuta la Scheda, provvederà a trasmetterla al Responsabile del Registro presso il Ministero della Giustizia con modalità che assicurino la certezza dell’avvenuta ricezione.
Art. 13) Tirocinio assistito dei Mediatori.
L’Organismo consente il tirocinio assistito di cui all’art. 4 co. 3 lett.b) DM 145/2011 anche ai Mediatori di altri Organismi, compatibilmente però con la necessità di garantire innanzitutto il tirocinio ai propri Mediatori. Il tirocinante, in ogni caso, è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza, imparzialità e riservatezza rispetto all’intero procedimento di mediazione.
In tal senso le parti verranno portate a conoscenza in merito alla presenza dei mediatori – tirocinanti che presenzieranno alla procedura.
Art. 14) Riservatezza.
Tutte le informazioni, le relazioni, i documenti in qualunque modo acquisite nel corso della mediazione sono riservate.
Il Responsabile dell’Organismo, il Mediatore, il Mediatore in tirocinio e qualsiasi altro soggetto che presti la propria opera o il proprio servizio nell’Organismo non potranno essere obbligati a comunicare a chiunque quanto appreso in sede di procedimento, né a testimoniare o produrre elementi di prova riguardanti la Mediazione in qualsiasi procedimento giudiziale, arbitrale o di altra natura.
Le parti e ogni altra persona presente agli incontri di mediazione – inclusi gli avvocati e i consulenti – sono tenuti a mantenere la massima riservatezza e a non fare affidamento, o presentare come prova in qualsiasi procedimento arbitrale, giudiziale o di altra natura:
a- opinioni espresse, suggerimenti o offerte fatte dalla controparte, o dal Mediatore, nel corso degli incontri di mediazione;
b- ammissioni fatte dalla controparte nel corso degli incontri di mediazione;
c- la circostanza che una delle parti aveva o meno indicato la volontà di accettare una proposta di soluzione della lite fatta dalla controparte o dal Mediatore.
Il Mediatore ed il personale di Xxxxxxxxxx sono tenuti alla riservatezza nei riguardi di tutti gli altri soggetti rispetto alle dichiarazioni ed alle informazioni apprese nel corso di eventuali sessioni separate, e salvo il consenso della parte dichiarante o da cui le informazioni provengano.
Art. 15) Trattamento dei dati personali e diritto di accesso.
Tutti i dati in possesso dell’Organismo sono trattati in conformità alle disposizioni di legge previste dal D.lgs 196/2003 e successive modifiche.
Gli atti del procedimento di Mediazione sono raccolti in apposito fascicolo registrato e numerato al quale le parti hanno accesso, limitatamente a quanto previsto all’art. 7 D.M. 180/2010 e successive modificazioni.
In particolare, le parti hanno diritto di accesso agli atti del procedimento di mediazione depositati in sessione comune e ciascuna parte ha diritto di accesso agli atti depositati nelle rispettive sessioni separate.
Il Mediatore e le parti concordano di volta in volta quali tra gli atti eventualmente pervenuti al di fuori delle sessioni private devono essere ritenuti riservati.
Gli atti vengono custoditi dall’Organismo per un periodo di tre anni dalla conclusione della procedura.
Art. 16) Spese e Indennità di mediazione.
Le indennità dovute dalle parti sono quelle previste dal D.M. 180/2010, come modificato dal D.M. 145/2011, art.16, e dalla tabella liberamente redatta dall’organismo.
Oltre alle succitate indennità, sono dovute - con le medesime modalità - le spese vive documentate sostenute dall’Organismo per l’avvio della procedura.
Il compenso di eventuali esperti o consulenti che siano stati nominati, con il consenso delle parti, per un parere su specifiche competenze tecniche, viene determinato secondo le tariffe professionali, se esistenti, o diversamente concordato con le parti. Tale compenso rimane a carico delle stesse.
Art. 17) Criteri di determinazione dell’indennità
1. L’indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.
2. Per le spese di avvio, a valere sull’indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte un importo di euro 40,00 (oltre iva) per le liti di valore fino a euro 250.000,00 oppure di euro 80,00 (oltre iva) per le liti di valore superiore ad euro 250.000,00, che è versato dall’istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento.
3. Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l’importo indicato nella tabella A allegata al presente decreto.
4. L’importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella A:
a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell’affare;
b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione;
c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo;
d) nelle materie di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo a eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma;
e) deve essere ridotto a euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l’applicazione della lettera c) del presente comma quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento.
5. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l’importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.
6. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.
7. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.
8. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l’organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all’esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l’importo dell’indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.
9. Le spese di mediazione sono corrisposte all’esito del primo incontro di mediazione - nel corso del quale il Mediatore chiarisce le modalità e il funzionamento della procedura di mediazione - e solo nel caso in cui le parti manifestino la volontà di proseguire nel tentativo di mediazione.
10. Le spese di mediazione comprendono anche l’onorario del mediatore per l’intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo.
11. Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.
12. Ai fini della corresponsione dell’indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d’interessi si considerano come un’unica parte.
13. Gli organismi diversi da quelli costituiti dagli enti di diritto pubblico interno stabiliscono gli importi di cui al comma 3, ma restano fermi gli importi fissati dal comma 4, lettera d), per le materie di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo. Resta altresì ferma ogni altra disposizione di cui al presente articolo.
14. Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento, come determinati a norma della tabella A allegata al presente decreto, sono derogabili.
ART. 18) Responsabilità delle parti.
E’ responsabilità e competenza esclusiva delle parti:
a- l’assoggettabilità della controversia al procedimento di mediazione, eventuali esclusioni, preclusioni, prescrizioni e decadenze che non siano state espressamente segnalate dalle parti all’atto del deposito dell’istanza e che non siano comunque da ricondursi al comportamento non diligente dell’Organismo;
b- le indicazioni circa l’oggetto e le ragioni della pretesa contenuta nell’istanza di mediazione;
c- l’individuazione dei soggetti che devono partecipare alla mediazione, con particolare riguardo al litisconsorzio necessario, in caso di controversie in cui le parti intendono esercitare l’azione giudiziale nelle materie per le quali la mediazione è prevista come condizione di procedibilità;
d- l’indicazione dei recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni e le attività da svolgersi per l’esatta individuazione di tali recapiti, in caso di mancata ricezione della comunicazione di avvenuto deposito e ricezione della domanda di mediazione e/o mancata ricezione di ogni altra comunicazione relativa al procedimento di mediazione;
e- la determinazione del valore della controversia;
f- la forma e il contenuto dell’atto di delega al proprio rappresentante o consulente;
g- le dichiarazioni in merito al gratuito patrocinio ed alla non esistenza di più domande relative alla stessa controversia e ogni altra dichiarazione che venga fornita all’Organismo o al Mediatore dal deposito dell’istanza alla conclusione della procedura.
Art. 19) Ruolo del Mediatore in altri procedimenti.
Salvo diverso accordo scritto tra le parti, il Mediatore non potrà svolgere la funzione di arbitro o di consulente di una delle parti in un procedimento arbitrale connesso con la lite che costituisce l’oggetto del procedimento di mediazione.
Art. 20) Gratuito Patrocinio.
Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, e una o tutte le parti sono in possesso delle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato – ai sensi degli art. 76 e 92 del
T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al D.P.R. 30.05.2002 n° 115 – la parte interessata è esonerata dal pagamento dell’indennità spettante all’Organismo di mediazione. A tal fine la parte è tenuta a depositare presso l’Organismo di mediazione apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata del medesimo Mediatore o da altro soggetto a ciò abilitato, nonché a produrre, a pena di inammissibilità, se l’Organismo di Mediazione lo richiede, la documentazione comprovante la veridicità di quanto dichiarato.
Art.21) Interpretazione e applicazione delle norme.
Il Mediatore è tenuto all’applicazione delle norme di questo Regolamento per la parte relativa ai propri doveri e responsabilità.
Qualsiasi altra regola di natura procedurale verrà valutata e applicata dall’Organismo di mediazione.
Art. 22) Legge applicabile.
Il procedimento di mediazione è disciplinato dalle leggi vigenti in Italia e ne produce i relativi effetti.
Art. 23) Rinvio normativo.
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.
Tabella Indennità di mediazione Allegato 1 al Regolamento
Per le spese di mediazione sono dovuti, da ciascuna parte, gli importi come sotto specificati nella tabella liberamente redatta dall’Organismo.
Valore della lite | Spese di mediazione – al netto IVA- per ciascuna parte | ||
Fino a 1.000,00 | 58,50 | ||
Da 1.001,00 | a | 5.000,00 | 117,00 |
Da 5.001,00 | a | 10.000,00 | 216,00 |
Da 10.001,00 | a | 25.000,00 | 324,00 |
Da 25.001,00 | a | 50.000,00 | 540,00 |
Da 50.001,00 | a | 250.000,00 | 900,00 |
Da 250.001,00 | a | 500.000,00 | 1.800,00 |
Da 500.001,00 | a | 2.500.000,00 | 3.420,00 |
Da 2.500.000,00 | a | 5.000.000,00 | 4.680,00 |
Oltre 5.000.001,00 | 8.280,00 |