Accordo. L’ASSICURATORE non è obbligato (salvo qualora espressamente richiesto dal CONTRAENTE) ad effettuare alcun pagamento allo o per conto dell’ASSICURATO diverso dal CONTRAENTE e dovrà, a meno che non sia diversamente richiesto dal CONTRAENTE, pagare qualsiasi PERDITA rientrante nella Polizza al CONTRAENTE e tale pagamento avrà effetto pienamente liberatorio.
Accordo. Qualsiasi rapporto legalmente vincolante o contrattuale tra il Titolare e l’Utente disciplinato dai Termini.
Accordo. 2.1 Quando è inoltrata a LBA la Richiesta di Assistenza dal Cliente, quest’ultimo accetta, automaticamente e contemporaneamente, le presenti CGC.
Accordo. In questo accordo, SRAI inoltrerà una copia della sua licenza d'agenzia di adozioni. Quando scade la licenza, SRAI sottoporrà la rinnovata licenza immediatamente a KWS. KWS invierà anche una copia della sua licenza e in caso di eventuali cambiamenti della licenza, KWS dovrà immediatamente presentare a SRAI la licenza rinnovata. Inoltre, un esperto di welfare minorile dovrà effettuare le seguenti procedure di adozione:
Accordo. Quando si è raggiunto finalmente l'accordo, direttamente o con la mediazione del Ministero, il contenuto di esso, consacrato nella cosiddetta ipotesi di accordo, viene sottoposto, in virtù di una prassi ormai affermata, alle assemblee dei lavoratori per la ratifica o ad un referendum. Ottenuta la approvazione attraverso il voto espresso dalle assemblee, il contratto collettivo si concreta nel testo definitivo, articolato in clausole, a cui dovranno attenersi i futuri contratti individuali. Le trattative confluiscono in un accordo contenente le modifiche e le integrazioni del testo contrattuale originario; le clausole che non hanno subito modifiche si intendono tacitamente rinnovate. Nel caso di contraddizione fra il testo rinnovato e il contratto, la dottrina maggioritaria ritiene che debba prevalere «il nuovo testo» in quanto con esso viene fatto cessare il conflitto valorizzando proprio quelle che sono le esigenze attuali; per tale via si realizza la funzione propria del contratto collettivo. Nella prassi attuale, alla contrattazione collettiva del mondo del lavoro privato partecipano solo le tre Confederazioni sindacali che si riconoscono reciprocamente (CGL, CISL, UIL); solo esse, nella generalità dei casi, hanno una forza contrattuale ed una effettiva rappresentatività nei confronti dei datori di lavoro. Restano, quindi, escluse le altre organizzazioni minori. Per estendere a tali organizzazioni i contratti collettivi stipulati dalle tre Confederazioni è invalso nella pratica l'uso di far sottoscrivere in separata sede a tali organizzazioni l'accordo raggiunto con le tre Confederazioni: sotto il profilo formale, si ha che questo nuovo contratto collettivo sottoscritto dalle organizzazioni che non hanno preso parte alle trattative (esso è un nuovo contratto, in quanto, anche se ha contenuto identico all'altro, è stipulato tra soggetti diversi) assume la natura di contratto per adesione (che può essere esplicita oppure desumibile per facta concludentia), in quanto le organizzazioni che lo sottoscrivono sono poste dinanzi ad un testo già predisposto e sul quale non possono influire, potendo soltanto adeguarvisi o meno. L’efficacia dei contratti collettivi Si è detto che i contratti collettivi esplicano efficacia nei confronti di soggetti diversi da quelli contraenti (almeno per quanto riguarda i prestatori di lavoro); occorre quindi individuare i soggetti per i quali un contratto collettivo è vincolante ed al riguardo occorre distinguere tra due tipi di ...
Accordo. 1. Qualsiasi accordo (di sola responsabilità delle parti), raggiunto al termine della procedura di mediazione non è giuridicamente vincolante se non è redatto in forma scritta e firmato dal mediatore, dagli avvocati e dalle parti, o in nome e per conto di esse.
Accordo. Dopo che il Modulo di accettazione dello Scoperto è stato eseguito dal Cliente, le Condizioni per lo Scoperto avranno l'effetto di un accordo tra le Parti.
Accordo. Il presente costituisce l’intero contratto tra il licenziante e lei, in relazione ai servizi; esso andrà a sostituirsi a qualsiasi precedente intesa, discussione, impegno, contratto per utenti finali, comunicazioni, inserzione pubblicitaria correlata ai servizi.
Accordo. Sottoscritto il 16 settembre 2021
Accordo. 2.1 Le Parti Finanziate che, in accoglimento delle richieste avanzate da ciascun Beneficiario Finale, abbiano concesso entro il 30 giugno 2020 la sospensione del pagamento dei prestiti non rateali o delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 dei Contratti di Finanziamento Beneficiari e l’estensione dei relativi piani di rimborso ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 56, comma 2 lett. b) e c) del Decreto Cura Italia, e senza nuovi o maggiori oneri per i Beneficiari Finali, possono beneficiare – secondo i termini e condizioni di cui al presente accordo – della sospensione del pagamento della quota parte, in conto capitale, della rata in scadenza al 30 giugno 2020 di ciascun Finanziamento erogato da CDP ai sensi del relativo Contratto di Finanziamento Integrativo, per un importo complessivo pari a quello delle quote capitali delle rate sospese ai sensi dei Contratti di Finanziamento Beneficiari.