Accordo. Qualsiasi rapporto legalmente vincolante o contrattuale tra il Titolare e l’Utente disciplinato dai Termini.
Accordo. L’ASSICURATORE non è obbligato (salvo qualora espressamente richiesto dal CONTRAENTE) ad effettuare alcun pagamento allo o per conto dell’ASSICURATO diverso dal CONTRAENTE e dovrà, a meno che non sia diversamente richiesto dal CONTRAENTE, pagare tutte le PERDITE rientranti nella Polizza al CONTRAENTE e tale pagamento avrà effetto pienamente liberatorio.
Accordo. 2.1 Quando è inoltrata a LBA la Richiesta di Assistenza dal Cliente, quest’ultimo accetta, automaticamente e contemporaneamente, le presenti CGC.
2.2 Un Accordo è concluso unicamente se LBA accetta espressamente la Richiesta di Assistenza del Cliente a mezzo di una successiva e-mail ed il Cliente fornisce tutta la documentazione richiesta. Successivamente all’accettazione espressa, LBA si riserva comunque il diritto di rifiutare ex post qualsiasi Richiesta di Assistenza senza essere tenuta a fornire motivazione alcuna. In caso di rifiuto successivo, LBA informerà il Cliente senza irragionevole ritardo. Se LBA accetta la Richiesta di Assistenza del Cliente, a quest’ultimo sarà richiesto di firmare una Procura in favore di consulenti legali esterni della stessa. Con la sottoscrizione della Procura, l’Accordo è concluso tra LBA ed il Cliente. L’accordo sarà perfezionato solo alla ricezione di tutta la documentazione richiesta.
2.3 Con la stipula di un Accordo con LBA, il Cliente garantisce di essere autorizzato nonché di avere la capacità giuridica a stipulare il citato contratto.
2.4 Il firmatario della Procura accetta automaticamente le presenti CGC. Il Cliente acconsente senza riserve che LBA non accetti buoni viaggio e/o altre prestazioni di pari tenore a titolo di risarcimento del volo e che simili offerte da parte delle Compagnie aeree saranno considerate come rifiuto della compensazione pecuniaria dovuta.
2.5 Il Cliente garantisce che nessuna procedura di Reclamo o Richiesta di Assistenza è stata affidata a terzi e che nessuna controversia legale, avente ad oggetto la medesima pretesa, è in preparazione o pendente tra il Cliente e la Compagnia aerea.
2.6 Dopo aver firmato la Procura, il Cliente non può rivolgersi ad altre organizzazioni al fine di ottenere il Risarcimento né può formulare Richiesta di Assistenza a terzi. Ogni Accordo di tenore similare a quello stipulato con LBA in essere, dovrà estinguersi prima della sottoscrizione della Procura. Se il Cliente viola quanto previsto dalla presente clausola, sarà soggetto a risarcimento del danno nei confronti di LBA.
2.7 Se il Cliente riceve pagamenti diretti o altri rimborsi da parte della Compagnia aerea successivamente alla stipula del presente accordo, il medesimo è tenuto senza deroga alcuna ad avvisare tempestivamente LBA, senza ritardo alcuno.
2.8 Successivamente alla sottoscrizione della Procura, il Cliente è obbligato, senza deroga alcuna, a cessare qualsiasi negoziazione con la Compagnia aer...
Accordo. In questo accordo, SRAI inoltrerà una copia della sua licenza d'agenzia di adozioni. Quando scade la licenza, SRAI sottoporrà la rinnovata licenza immediatamente a KWS. KWS invierà anche una copia della sua licenza e in caso di eventuali cambiamenti della licenza, KWS dovrà immediatamente presentare a SRAI la licenza rinnovata. Inoltre, un esperto di welfare minorile dovrà effettuare le seguenti procedure di adozione:
Accordo. Quando si è raggiunto finalmente l'accordo, direttamente o con la mediazione del Ministero, il contenuto di esso, consacrato nella cosiddetta ipotesi di accordo, viene sottoposto, in virtù di una prassi ormai affermata, alle assemblee dei lavoratori per la ratifica o ad un referendum. Ottenuta la approvazione attraverso il voto espresso dalle assemblee, il contratto collettivo si concreta nel testo definitivo, articolato in clausole, a cui dovranno attenersi i futuri contratti individuali. Le trattative confluiscono in un accordo contenente le modifiche e le integrazioni del testo contrattuale originario; le clausole che non hanno subito modifiche si intendono tacitamente rinnovate. Nel caso di contraddizione fra il testo rinnovato e il contratto, la dottrina maggioritaria ritiene che debba prevalere «il nuovo testo» in quanto con esso viene fatto cessare il conflitto valorizzando proprio quelle che sono le esigenze attuali; per tale via si realizza la funzione propria del contratto collettivo. Nella prassi attuale, alla contrattazione collettiva del mondo del lavoro privato partecipano solo le tre Confederazioni sindacali che si riconoscono reciprocamente (CGL, CISL, UIL); solo esse, nella generalità dei casi, hanno una forza contrattuale ed una effettiva rappresentatività nei confronti dei datori di lavoro. Restano, quindi, escluse le altre organizzazioni minori. Per estendere a tali organizzazioni i contratti collettivi stipulati dalle tre Confederazioni è invalso nella pratica l'uso di far sottoscrivere in separata sede a tali organizzazioni l'accordo raggiunto con le tre Confederazioni: sotto il profilo formale, si ha che questo nuovo contratto collettivo sottoscritto dalle organizzazioni che non hanno preso parte alle trattative (esso è un nuovo contratto, in quanto, anche se ha contenuto identico all'altro, è stipulato tra soggetti diversi) assume la natura di contratto per adesione (che può essere esplicita oppure desumibile per facta concludentia), in quanto le organizzazioni che lo sottoscrivono sono poste dinanzi ad un testo già predisposto e sul quale non possono influire, potendo soltanto adeguarvisi o meno. L’efficacia dei contratti collettivi Si è detto che i contratti collettivi esplicano efficacia nei confronti di soggetti diversi da quelli contraenti (almeno per quanto riguarda i prestatori di lavoro); occorre quindi individuare i soggetti per i quali un contratto collettivo è vincolante ed al riguardo occorre distinguere tra due tipi di ...
Accordo. Il presente costituisce l’intero contratto tra il licenziante e lei, in relazione ai servizi; esso andrà a sostituirsi a qualsiasi precedente intesa, discussione, impegno, contratto per utenti finali, comunicazioni, inserzione pubblicitaria correlata ai servizi.
Accordo. LA SANTA SEDE E LA REPUBBLICA ITALIANA
Accordo. Sottoscritto il 16 settembre 2021
Accordo. 1. Qualsiasi accordo (di sola responsabilità delle parti), raggiunto al termine della procedura di mediazione non è giuridicamente vincolante se non è redatto in forma scritta e firmato dal mediatore, dagli avvocati e dalle parti, o in nome e per conto di esse.
2. Se raggiunto un accordo amichevole, o le parti aderiscono alla proposta del mediatore, quest’ultimo formulerà il verbale di mediazione riuscita (conciliato), contenente la proposta o gli estremi dell’accordo da allegare su documento separato al verbale, firmato dalle parti, avvocati e dal Mediatore; (l’accordo sarà stipulato tra le parti stesse e di sola responsabilità di esse), successivamente anche questo sarà sottoscritto dalle parti, i loro avvocati e dal mediatore per confermare l’autenticità delle firme (il mediatore terrà copia dell’accordo allegata al verbale da questo momento l’accordo avrà titolo esecutivo).
3. Se con l’accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall’art. 2643 del c.c., per procedere alla trascrizione dello stesso, la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
4. Il verbale di Mediazione riuscita (conciliato) ed eventuale allegato, i cui contenuti non siano contrari all’ordine pubblico o a norme imperative, è omologato, su istanza di parte e previo accertamento della regolarità formale, con decreto del Presidente del Tribunale competente, (senza firma o presenza degli avvocati), (da subito) con firme delle parti, avvocati e mediatore.
Accordo. Dopo che il Modulo di accettazione dello Scoperto è stato eseguito dal Cliente, le Condizioni per lo Scoperto avranno l'effetto di un accordo tra le Parti.