Accordo Clausole campione

Accordo. L’ASSICURATORE non è obbligato (salvo qualora espressamente richiesto dal CONTRAENTE) ad effettuare alcun pagamento allo o per conto dell’ASSICURATO diverso dal CONTRAENTE e dovrà, a meno che non sia diversamente richiesto dal CONTRAENTE, pagare qualsiasi PERDITA rientrante nella Polizza al CONTRAENTE e tale pagamento avrà effetto pienamente liberatorio.
Accordo. Qualsiasi rapporto legalmente vincolante o contrattuale tra il Titolare e l’Utente disciplinato dai Termini.
Accordo. L’Accordo che si sottopone all’iter parla- mentare di ratifica, tenuto conto dell’attuale contesto economico e di mobilità tra l’Italia e la Svizzera, definisce il quadro giuridico volto a eliminare le doppie imposizioni sui salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe ricevuti dai lavoratori frontalieri. pendente. In particolare, i salari sono impo- nibili nel Paese di svolgimento dell’attività lavorativa, ma entro il limite dell’80 per cento di quanto dovuto nello stesso Paese in base alla normativa sulle imposte sui redditi delle persone fisiche (incluse le imposte lo- cali). Lo Stato di residenza applica poi le proprie imposte sui redditi ed elimina la doppia imposizione relativamente alle impo- ste prelevate nell’altro Stato. L’Accordo fornisce una definizione di aree di frontiera, nonché una definizione di lavoratori frontalieri. L’Accordo prevede inoltre alcune disposi- zioni transitorie relative agli attuali lavora- tori frontalieri residenti in Italia che lavo- rano in Svizzera, ai quali si applica il re- gime di tassazione esclusiva in Svizzera, analogamente alle disposizioni previste dal precedente Accordo del 3 ottobre 1974. L’Accordo comprende dieci articoli e un Protocollo aggiuntivo. Gli articoli dell’Ac- cordo sono preceduti, in premessa, da vari « considerando » che richiamano alcuni dei fattori caratterizzanti il complesso quadro economico, sociale e fiscale del lavoro fron- taliero. L’articolo 1 riguarda i soggetti rien- tranti nell’ambito di applicazione dell’Ac- cordo. La sfera soggettiva di applicazione dell’Accordo è costituita dalle persone fisi- che residenti di uno Stato contraente che la- vorano quali lavoratori frontalieri nell’area di frontiera dell’altro Stato contraente. L’articolo 2 contiene alcune definizioni generali relative all’Accordo, come di se- guito indicato. Alla lettera a), l’espressione « area di frontiera » definisce l’ambito geografico di applicazione dell’Accordo che, per quanto riguarda la Svizzera, designa i cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese, mentre, relativamente all’Italia, designa le regioni Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta e la provincia autonoma di Bolzano. La lettera
Accordo. L’accordo non è altro che il consenso delle parti, l’incontro delle volontà delle parti contraenti. -L’ ACCORDO DELLE PARTI- E’ il momento in cui le manifestazioni di volontà delle parti contraenti si incontrano e raggiungono una piena coincidenza - LE MODALITA’ DI MANIFESTAZIONE DELLA VOLONTA’- La volontà si può manifestare espressamente o tacitamente e, quindi, l’accordo può essere espresso o tacito. L’accordo è ESPRESSO quando la volontà delle parti: - è «dichiarata verbalmente» (quando ad es. Xxxxx dice di voler vendere e, rispettivamente, Xxxx dice di voler acquistare quel determinato orologio al prezzo di 2000 euro); - è «dichiarata per iscritto» (quando ad es. il proprietario Sig. Xxxxx scrive di voler dare in locazione un determinato immobile e, rispettivamente, il conduttore Sig. Xxxxxxx scrive di volerlo prendere in locazione); - è «dichiarata con qualsiasi altro segno» (per es. ad un’asta il Sig. Xxxxx dichiara di voler comprare un determinato quadro alzando il braccio) L’accordo è TACITO quando la volontà di concludere un contratto si desume dal comportamento delle parti stesse ( se ad es. il Sig .Xxxxx mette sul bancone del barista Sig. Xxxxx una moneta da 2 euro e il Sig. Xxxxx gli serve una bibita, abbiamo un esempio di vendita tacita che avviene milioni di volte al giorno) - COME SI FORMA L’ACCORDO?- Quando le dichiarazioni avvengono nello stesso momento ( ad es. delle compratore e venditore si recano insieme da un notaio e davanti a questi, simultaneamente, dichiarano l’uno di voler acquistare e l’altro di voler vendere lo stesso xxxx) In questo caso bisogna distinguere la fase della proposta e la fase dell’accettazione. Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazione dell’altra parte Generalmente la formazione del contratto avviene attraverso due fasi: la proposta e l’accettazione
Accordo. In questo accordo, SRAI inoltrerà una copia della sua licenza d'agenzia di adozioni. Quando scade la licenza, SRAI sottoporrà la rinnovata licenza immediatamente a KWS. KWS invierà anche una copia della sua licenza e in caso di eventuali cambiamenti della licenza, KWS dovrà immediatamente presentare a SRAI la licenza rinnovata. Inoltre, un esperto di welfare minorile dovrà effettuare le seguenti procedure di adozione:
Accordo. Quando si è raggiunto finalmente l'accordo, direttamente o con la mediazione del Ministero, il contenuto di esso, consacrato nella cosiddetta ipotesi di accordo, viene sottoposto, in virtù di una prassi ormai affermata, alle assemblee dei lavoratori per la ratifica o ad un referendum. Ottenuta la approvazione attraverso il voto espresso dalle assemblee, il contratto collettivo si concreta nel testo definitivo, articolato in clausole, a cui dovranno attenersi i futuri contratti individuali. Le trattative confluiscono in un accordo contenente le modifiche e le integrazioni del testo contrattuale originario; le clausole che non hanno subito modifiche si intendono tacitamente rinnovate. Nel caso di contraddizione fra il testo rinnovato e il contratto, la dottrina maggioritaria ritiene che debba prevalere «il nuovo testo» in quanto con esso viene fatto cessare il conflitto valorizzando proprio quelle che sono le esigenze attuali; per tale via si realizza la funzione propria del contratto collettivo. Nella prassi attuale, alla contrattazione collettiva del mondo del lavoro privato partecipano solo le tre Confederazioni sindacali che si riconoscono reciprocamente (CGL, CISL, UIL); solo esse, nella generalità dei casi, hanno una forza contrattuale ed una effettiva rappresentatività nei confronti dei datori di lavoro. Restano, quindi, escluse le altre organizzazioni minori. Per estendere a tali organizzazioni i contratti collettivi stipulati dalle tre Confederazioni è invalso nella pratica l'uso di far sottoscrivere in separata sede a tali organizzazioni l'accordo raggiunto con le tre Confederazioni: sotto il profilo formale, si ha che questo nuovo contratto collettivo sottoscritto dalle organizzazioni che non hanno preso parte alle trattative (esso è un nuovo contratto, in quanto, anche se ha contenuto identico all'altro, è stipulato tra soggetti diversi) assume la natura di contratto per adesione (che può essere esplicita oppure desumibile per facta concludentia), in quanto le organizzazioni che lo sottoscrivono sono poste dinanzi ad un testo già predisposto e sul quale non possono influire, potendo soltanto adeguarvisi o meno. L’efficacia dei contratti collettivi Si è detto che i contratti collettivi esplicano efficacia nei confronti di soggetti diversi da quelli contraenti (almeno per quanto riguarda i prestatori di lavoro); occorre quindi individuare i soggetti per i quali un contratto collettivo è vincolante ed al riguardo occorre distinguere tra due tipi di ...
Accordo. LA SANTA SEDE E LA REPUBBLICA ITALIANA
Accordo. Sottoscritto il 16 settembre 2021
Accordo. Il presente costituisce l’intero contratto tra il licenziante e lei, in relazione ai servizi; esso andrà a sostituirsi a qualsiasi precedente intesa, discussione, impegno, contratto per utenti finali, comunicazioni, inserzione pubblicitaria correlata ai servizi.
Accordo. Dopo che il Modulo di accettazione dello Scoperto è stato eseguito dal Cliente, le Condizioni per lo Scoperto avranno l'effetto di un accordo tra le Parti.