Responsabilità delle parti Clausole campione

Responsabilità delle parti. È di competenza esclusiva delle parti: - l’assoggettabilità della controversia alla procedura di mediazione, eventuali esclusioni, preclusioni, prescrizioni e decadenze che non siano state espressamente segnalate dalle parti all’atto del deposito dell’istanza e che non siano comunque da ricondursi al comportamento non diligente dell’organismo; - le indicazioni circa l’oggetto e le ragioni della pretesa contenute nell’istanza di mediazione; - l’individuazione dei soggetti che devono partecipare alla mediazione, con particolare riguardo al litisconsorzio necessario, in caso di controversie in cui le parti intendono esercitare l’azione giudiziale nelle materie per le quali la mediazione è prevista come condizione di procedibilità; - l’indicazione dei recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni; - l’indicazione dei recapiti degli avvocati; - la determinazione del valore della controversia; - la forma e il contenuto dell’atto di delega al proprio rappresentante; - le dichiarazioni in merito al gratuito patrocinio, alla non esistenza di più domande relative alla stessa controversia e ogni altra dichiarazione che venga fornita all’Organismo o al mediatore dal deposito dell’istanza alla conclusione della procedura.
Responsabilità delle parti. Ciascuna delle Parti solleverà e terrà indenne l'altra Parte da ogni danno, azione o pretesa di terzi che dovesse derivare dall'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto da parte del proprio personale o comunque da eventi ad esso imputabili.
Responsabilità delle parti. 1. Sono di competenza e responsabilità esclusiva delle parti:
Responsabilità delle parti a) Agilent presterà i Servizi in maniera professionale. Agilent compirà ogni ragionevole sforzo per prestare i Servizi in conformità all’offerta o all’Allegato relativo ai Servizi e potrà inoltre selezionare subappaltatori qualificati e di comprovata reputazione per l’esecuzione dei Servizi.
Responsabilità delle parti. Il presente Accordo non comporta alcuna modifica delle competenze e delle responsabilità che fanno capo al Ministero a norma delle leggi e dei regolamenti vigenti e non esonera lo stesso dall’onere di controllare, nella forma e nella sostanza, i singoli mandati predisposti con le modalità previste dal presente Accordo. La Banca d’Italia non assume, né nei confronti del Ministero né nei confronti di terzi, responsabilità per errori, anche di calcolo, omissioni o ritardi, né responsabilità connesse con la detenzione dei decreti di corte d’appello e non ha alcun obbligo di conservazione o archiviazione della documentazione ricevuta dal Ministero ai sensi del presente Accordo.
Responsabilità delle parti. 1. In conformità alle previsioni del presente Contratto e fatto salvo quanto previsto dagli artt. 6, 7 e 8, la Banca d’Italia cura la corretta tenuta dei Conti titoli e il corretto svolgimento delle attività di sua competenza inerenti ai trasferimenti di Quote.
Responsabilità delle parti. E’ di esclusiva responsabilità delle parti: - il contenuto dell’istanza di mediazione con: l’indicazione dell’oggetto, della natura della controversia e delle ragioni della pretesa, la proponibilità con riferimento al criterio di competenza territoriale per l’individuazione dell’Organismo, nonché alla disponibilità dei diritti fatti valere o comunque, oggetto di mediazione; - l’indicazione dei soggetti nei cui confronti viene presentata la domanda, anche in relazione ad un eventuale litisconsorzio necessario; -l’indicazione del valore della controversia; -la dichiarazione, che la parte rilascia contestualmente al deposito della domanda di mediazione, di non avere avviato presso altri Organismi la medesima procedura; -l’assoggettabilità della controversia alla procedura di mediazione, eventuali esclusioni o preclusioni che non siano state espressamente segnalate dalle parti all’atto del deposito dell’istanza e che non siano comunque da ricondursi al comportamento non diligente dell’Organismo; - la forma e il contenuto dell’atto con cui la parte conferisce delega al proprio rappresentante; - ogni altra dichiarazione fornita all’Organismo o al mediatore, dal deposito dell’istanza sino alla conclusione della procedura. L’Organismo non può essere comunque ritenuto responsabile di eventuali decadenze o prescrizioni,conseguenti a: - mancata o ritardata effettuazione delle comunicazioni rispetto agli adempimenti non riconducibili alla responsabilità dell’Organismo; - imprecisa, inesatta o mancata individuazione dell'oggetto della domanda e del diritto tutelato ad opera dell'istante. In entrambi i casi uniche responsabili sono le parti interessate. Ai fini interruttivi dei termini di decadenza o di prescrizione, è fatta salva la possibilità per la parte istante di effettuare a propria cura la comunicazione del deposito della domanda di mediazione, anche senza l'indicazione della data dell'incontro di mediazione. Nelle procedure di cui all’art. 5, comma 1 bis del D. Lgs. 28/10, le parti devono essere assistite da un avvocato ad ogni incontro di mediazione; qualora esse intendano proseguire senza l’assistenza di un avvocato, l’Organismo di mediazione della Fondazione Xxxxx Xxxxxxxx dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento, si intenderà esonerato da ogni responsabilità in ordine all’eventuale disapplicazione del D.Lgs. 28/10. Anche ai fini del relativo tariffario, la procedura si intenderà quindi proseguita su base esclusivamente consensuale.
Responsabilità delle parti. Rimane valido quanto previsto da Grant Agreement, Consortium Agreement e quanto altro previsto dai regolamenti specifici della Commissione Europea
Responsabilità delle parti. Art. 12 Indennità Allegato I. Indennità di mediazione
Responsabilità delle parti. Data Rev. Descrizione Approvato da 12 gennaio 2022 3 Aggiornamento riferimenti normativi Xxxxxxx Xxxxxxxxx