Avvio della procedura. Con il ricevimento dell'adesione da parte della Organizzazione scelta dal richiedente, la Commissione, composta dai due negoziatori indicati, è formalmente costituita. I negoziatori, nel primo contatto, esaminate attentamente le caratteristiche della controversia, valutano in particolare se, data la natura della stessa ed in presenza di richiesta delle parti, sia possibile e opportuno formulare una proposta di definizione senza necessità di un incontro di negoziazione, comunicandola alle parti per l'accettazione. Ove si ritenga opportuno tenere un incontro di negoziazione, stabiliscono concordemente una data e una sede dandone comunicazione alle parti. Possono indicare alle parti documenti, certificazioni, conteggi e ogni altro elemento utile alla Commissione per una corretta e informata disamina della materia. I negoziatori concordano le modalità di svolgimento delle necessarie attività di segreteria connesse all'espletamento della procedura.
Avvio della procedura. La parte di una lite che intende avviare la Mediazione può farlo depositando l’istanza di avvio presso la sede dell’Organismo, inviando l’istanza stessa a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede dell’Organismo ovvero utilizzando ogni altro strumento idoneo a comprovare l’avvenuta ricezione della domanda da parte dell’Organismo. La modulistica relativa all’istanza è disponibile in forma cartacea presso la Segreteria dell’Organismo. L’istanza di mediazione può essere inoltrata anche con modalità telematiche come descritto sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx o xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx dove può essere scaricata tutta la documentazione. In ogni caso, l’accesso alla mediazione non può svolgersi esclusivamente attraverso modalità telematiche. Le procedure telematiche adottate sono state predisposte al fine di garantire la sicurezza delle comunicazioni ed il rispetto della riservatezza. L’istanza di avvio deve contenere:
a- Il nome dell’Organismo di Mediazione
b- Nome, dati identificativi e recapiti delle parti e di loro eventuali rappresentanti e/o consulenti presso cui effettuare le dovute comunicazioni. L’assistenza da parte di un legale non è obbligatoria. Tuttavia la stessa è consigliata.
c- L’oggetto della lite
d- Le ragioni della pretesa
e- Il valore della controversia individuato a norma del codice di procedura civile. Per le liti di valore indeterminato, indeterminabile ovvero vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l’Organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000,00, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all’esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l’importo dell’indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento. L’istanza di avvio può, inoltre, contenere l’indicazione della preferenza per un mediatore tra quelli inseriti nell’elenco dei Mediatori dell’Organismo. Le parti possono depositare domande congiunte o contestuali. La domanda può essere depositata anche nei confronti di più parti. Al ricevimento della richiesta, la Segreteria procede all’istruttoria della domanda presentata. Qualora la domanda si presenti incompleta rispetto agli elementi sopraindicati, il Responsabile dell’Organismo sospende la domanda ed invita la parte richiedente a provvedere al suo perfezionamento entro il termine di 7 giorni dal ricevimento della comunicazione. Decorso inutilmente tale termine, non si darà corso alla procedura. Ricevuta la domanda completa di avvio de...
Avvio della procedura. 1.1 Le ASSOCIAZIONI, gli assicuratori soggetti ALL'ACCORDO SULLE SANZIONI, gli intermediari, i singoli assicurati e le organizzazioni di consumatori ("DENUNCIANTI") possono presentare una denuncia presso la Commissione di Vigilanza ("CV", successivo paragrafo 5), se sono del parere che un assicuratore soggetto all'ACCORDO SULLE SANZIONI abbia violato gli standard di qualità (paragrafi dal 6 all'8 dell' ACCORDO SETTORIALE) o le regole in materia di provvigioni (paragrafo 9 dell'ACCORDO SETTORIALE) definiti nell'ACCORDO SETTORIALE) (di seguito collettivamente gli "STANDARD").
1.2 La denuncia va indirizzata in forma scritta al Segretariato della CV (successivo paragrafo 5.34). Nella denuncia si deve esporre in forma concisa chi sia l'assicuratore accusato di comportamento illecito ("ASSICURATORE DENUNCIATO") e quale sia la violazione degli STANDARD asserita.
1.3 Con la denuncia il DENUNCIANTE accetta le regole dell' ACCORDO SULLE SANZIONI che concernono il DENUNCIANTE. Il DENUNCIANTE non diventa tuttavia parte della procedura (né nell'indagine, né nella procedura di sanzione, né nell'arbitrato).
1.4 Se una denuncia non si rivela subito chiaramente infondata, il Presidente della CV nomina un membro della CV stessa incaricato dell'indagine ("INCARICATO DELL’INDAGINE") affinché accerti i fatti asseriti (successivo paragrafo 2 e paragrafo 5.20).
1.5 Se una denuncia si dimostra chiaramente infondata, non si apre alcuna procedura. Il Presidente della CV prende questa decisione e la comunica in forma scritta al DENUNCIANTE.
Avvio della procedura. 1) La procedura davanti al tribunale arbitrale viene avviata mediante il deposito della petizione scritta presso la/il presidente. Dopo aver stabilito la competenza, la/il presidente ordina una semplice corrispondenza. La/il presidente può ordinate un’ulteriore scambio di note e la presentazione di prove. In caso di necessità può anche ordinare una procedura scritta.
2) È ammessa la rappresentanza delle parti da parte delle organizzazioni.
3) Il tribunale arbitrale stabilisce da sé l’organizzazione della segreteria.
4) Il tribunale arbitrale si riunisce al più tardi entro 3 mesi dal deposito della petizione.
Avvio della procedura. 1. Nel mese di gennaio di ciascun anno l'Amministrazione verifica il numero dei dipendenti appartenenti a ciascuna area, profilo professionale e fascia retributiva che non abbiano avuto attribuita nel biennio precedente la fascia retributiva superiore.
2. Nell'ambito di ciascuna area e fascia retributiva, la distribuzione dei posti da destinare ogni anno a ciascun profilo professionale sono determinati con atto dell'Amministrazione, adottato previa concertazione con le Organizzazioni Sindacali rappresentative.
3. Successivamente l'Amministrazione comunica con apposito bando a tutto il personale le fasce economiche che possono essere attribuite con decorrenza dal 1° gennaio del medesimo anno, individuando anche le modalità di presentazione delle domande.
4. Il bando di cui al comma precedente è pubblicato nella sezione Intranet del sito del Ministero della Giustizia.
Avvio della procedura. 1. Nell’ambito degli accordi di cui al precedente art.1, comma 3 sono altresì determinati i contingenti di personale cui attribuire la fascia retributiva immediatamente superiore.
2. Successivamente l’Amministrazione comunica con procedura interna a tutto il personale le fasce economiche che possono essere attribuite con decorrenza 1° gennaio del medesimo anno.
3. L’Amministrazione provvederà ad informare tutto il personale dell’avvio delle procedure, che saranno altresì pubblicate sul sito internet della Direzione Generale per il Personale Civile.
Avvio della procedura. 1. Per avviare la procedura la parte interessata compila l’apposito modulo disponibile presso lo Sportello di Conciliazione indicando:
a) le generalità proprie e della controparte;
b) numero di telefono e di fax proprio e, ove conosciuto, della controparte;
c) la sintetica esposizione dei fatti;
d) le ragioni del contendere;
e) eventuali documenti probatori (contratto oggetto della controversia, fatture, lettere di diffida ecc..)
f) il valore indicativo della controversia;
g) la dichiarazione di voler procedere alla conciliazione;
h) l’eventuale esistenza nel contratto di clausole di conciliazione;
i) l’incarico alla Camera di conciliazione perché nomini il Conciliatore o attivi la Commissione eventualmente costituita ad hoc.
2. Lo Sportello di Conciliazione, con mezzo idoneo a dimostrare l’avvenuta ricezione, dovrà dare comunicazione scritta dell’avvio della procedura alla controparte.
3. La parte che riceve l’invito a conciliare deve, entro 15 giorni o nei diversi termini fissati dalle leggi vigenti, far pervenire la sua accettazione, per permettere la nomina del Conciliatore unico ovvero l’attivazione della Commissione di conciliazione ad hoc e la fissazione della seduta nel più breve tempo possibile.
4. L’accettazione deve contenere le stesse informazione di cui al 1° comma del presente articolo ed una sintetica esposizione dei fatti che evidenzi in modo particolare la diversità di posizione.
5. In caso di rifiuto espresso o di mancato ricevimento dell’accettazione nel termine di 15 giorni dal ricevimento della domanda, o nei diversi termini fissati dalle leggi vigenti, il tentativo di conciliazione si considera concluso e di ciò lo Sportello di Conciliazione darà immediata comunicazione al proponente trasmettendo, su richiesta del soggetto interessato, il verbale di improcedibilità.
Avvio della procedura. 14.1. La procedura di affidamento prende avvio con la Richiesta di Acquisto (RDA) del Responsabile dell’unità richiedente. La RDA viene trasmessa al Direttore Generale per la prescritta autorizzazione alla spesa e al competente Xxxxxxx Acquisti per lo svolgimento della procedura.
Avvio della procedura. 3.1 L’accesso alla procedura di conciliazione è gratuito; essa può essere avviata mediante presentazione o trasmissione a mezzo fax, e-mail o posta raccomandata della Domanda di Conciliazione redatta su apposito modulo reso disponibile da UniAcque
3.2 La Domanda di Conciliazione deve essere presentata dall’Associazione di consumatori che abbia ricevuto dall’utente aderente esplicito mandato scritto, incluso nella
3.3 La procedura può essere avviata unicamente ove sia stata preceduta da esperimento di reclamo, il quale non abbia avuto risposta entro i termini previsti o che abbia avuto risposta ritenuta insoddisfacente dall’utente cliente.
3.4 La Domanda di Conciliazione deve essere ricevuta dall’Ufficio di Conciliazione di UniAcque S.p.A. entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione da parte dell’utente della insoddisfacente risposta al reclamo o dalla mancata risposta nei termini previsti.
3.5 Ricevuta la Domanda di Conciliazione l’Ufficio di Conciliazione, nel più breve tempo possibile, identifica il conciliatore che rappresenterà UniAcque S.p.A.. Qualora la Domanda di Conciliazione risulti improcedibile sulla base del Protocollo di Intesa o del presente Regolamento, l’Ufficio di Conciliazione ne darà tempestiva informazione all’Associazione di utenti consumatori indicata nella Domanda.
3.6 Nel caso la domanda risulti procedibile, il conciliatore di UniAcque S.p.A. prenderà sollecitamente contatto con l’Associazione dei Consumatori designata nella domanda, invitandola a designare il proprio conciliatore, con il quale sarà fissato tramite scambio di e-mail l’incontro di conciliazione che dovrà tenersi entro 30 giorni dalla ricezione della Domanda, o entro il diverso termine stabilito concordemente dai due conciliatori.
Avvio della procedura. 3.1.1 Al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all’art. 30 d.lgs. 50/2016 e delle regole di concorrenza, la stazione appaltante, ove lo ritenga necessario, svolge una preliminare indagine, semplicemente esplorativa del mercato, volta a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari.
3.1.2 La procedura prende l’avvio con la determina a contrarre, ovvero con atto a essa equivalente secondo l’ordinamento della singola stazione appaltante, che in applicazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, contiene, almeno, l’indicazione dell’interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere/beni/servizi che si intendono conseguire, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte; l’importo massimo stimato dell’affidamento e la relativa copertura contabile, nonché le principali condizioni contrattuali.
3.1.3 In determinate situazioni, come nel caso dell’ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o di acquisti di modico valore per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l’importo della fornitura, si può procedere a una determina a contrarre o atto equivalente che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale.