Avvio della procedura. Con il ricevimento dell'adesione da parte della Organizzazione scelta dal richiedente, la Commissione, composta dai due negoziatori indicati, è formalmente costituita. I negoziatori, nel primo contatto, esaminate attentamente le caratteristiche della controversia, valutano in particolare se, data la natura della stessa ed in presenza di richiesta delle parti, sia possibile e opportuno formulare una proposta di definizione senza necessità di un incontro di negoziazione, comunicandola alle parti per l'accettazione. Ove si ritenga opportuno tenere un incontro di negoziazione, stabiliscono concordemente una data e una sede dandone comunicazione alle parti. Possono indicare alle parti documenti, certificazioni, conteggi e ogni altro elemento utile alla Commissione per una corretta e informata disamina della materia. I negoziatori concordano le modalità di svolgimento delle necessarie attività di segreteria connesse all'espletamento della procedura.
Avvio della procedura. 1. La procedura ADR si avvia attraverso il deposito di una domanda presso la Segreteria di INMEDIAR e il pagamento delle tariffe della procedura, nella misura dovuta ai sensi dell’art. 8 del presente Regolamento.
2. La domanda può essere formulata tramite:
a. il modulo on-line accessibile sul sito xxx.xxxxxxxx.xx;
b. il modello PDF scaricabile sul sito xxx.xxxxxxxx.xx –o una scrittura in carta libera ove siano precisati gli stessi dati richiesti dal modello PDF– trasmesso per posta ordinaria, per posta elettronica, per fax o consegnato a mano presso una sede INMEDIAR.
3. Le parti possono depositare domande congiunte o contestuali.
4. La domanda può essere depositata anche nei confronti di più parti.
5. Ogni parte ha diritto di accesso agli atti della procedura, eccettuati quelli espressamente riservati al solo Conciliatore.
6. La Segreteria comunica alla parte convenuta, nel più breve tempo possibile, l’avvenuto deposito della domanda di avvio della procedura ADR con mezzo idoneo a dimostrare l’avvenuta ricezione, invitandola a rispondere entro il termine di 15 giorni dal ricevimento di tale comunicazione.
7. Se l’altra parte accetta di partecipare, invia la propria adesione e versa le tariffe previste dall’art. 8 del presente Regolamento; quindi viene individuato un Conciliatore e ha inizio la procedura.
8. Qualora INMEDIAR, per la gestione di procedure ADR, necessitasse di un’apposita abilitazione e questa non dovesse sussistere o venisse a mancare successivamente al deposito della domanda, la Segreteria informa le parti e fornisce l’elenco dei Servizi di ADR in materia del consumo abilitati presso cui potranno svolgere il procedimento.
9. Le comunicazioni alle parti potranno avvenire anche attraverso strumenti telematici.
10. La domanda di avvio della procedura ADR può essere respinta dalla Segreteria di INMEDIAR per uno dei seguenti motivi:
a. la domanda proviene da un consumatore che non ha preventivamente contattato il professionista per discutere il proprio reclamo né cercato di risolvere la questione direttamente con il professionista;
b. la controversia appare palesemente futile o temeraria;
c. la controversia è in corso di esame –o è già stata esaminata– da un altro Organismo ADR oppure in sede giurisdizionale;
d. il valore della controversia è inferiore a € 73,20;
e. è trascorso oltre un anno dalla presentazione del reclamo del consumatore al professionista;
f. il trattamento di questo tipo di controversia rischierebbe di nuocere significativame...
Avvio della procedura. 1.1 Le ASSOCIAZIONI, gli assicuratori soggetti ALL'ACCORDO SULLE SANZIONI, gli intermediari, i singoli assicurati e le organizzazioni di consumatori ("DENUNCIANTI") possono presentare una denuncia presso la Commissione di Vigilanza ("CV", successivo paragrafo 5), se sono del parere che un assicuratore soggetto all'ACCORDO SULLE SANZIONI abbia violato gli standard di qualità (paragrafi dal 6 all'8 dell' ACCORDO SETTORIALE) o le regole in materia di provvigioni (paragrafo 9 dell'ACCORDO SETTORIALE) definiti nell'ACCORDO SETTORIALE) (di seguito collettivamente gli "STANDARD").
1.2 La denuncia va indirizzata in forma scritta al Segretariato della CV (successivo paragrafo 5.34). Nella denuncia si deve esporre in forma concisa chi sia l'assicuratore accusato di comportamento illecito ("ASSICURATORE DENUNCIATO") e quale sia la violazione degli STANDARD asserita.
1.3 Con la denuncia il DENUNCIANTE accetta le regole dell' ACCORDO SULLE SANZIONI che concernono il DENUNCIANTE. Il DENUNCIANTE non diventa tuttavia parte della procedura (né nell'indagine, né nella procedura di sanzione, né nell'arbitrato).
1.4 Se una denuncia non si rivela subito chiaramente infondata, il Presidente della CV nomina un membro della CV stessa incaricato dell'indagine ("INCARICATO DELL’INDAGINE") affinché accerti i fatti asseriti (successivo paragrafo 2 e paragrafo 5.20).
1.5 Se una denuncia si dimostra chiaramente infondata, non si apre alcuna procedura. Il Presidente della CV prende questa decisione e la comunica in forma scritta al DENUNCIANTE.
Avvio della procedura. 3.1 L’accesso alla procedura di conciliazione è gratuito; essa può essere avviata mediante presentazione o trasmissione a mezzo fax, e-mail o posta raccomandata della Domanda di Conciliazione redatta su apposito modulo reso disponibile da UniAcque
3.2 La Domanda di Conciliazione deve essere presentata dall’Associazione di consumatori che abbia ricevuto dall’utente aderente esplicito mandato scritto, incluso nella
3.3 La procedura può essere avviata unicamente ove sia stata preceduta da esperimento di reclamo, il quale non abbia avuto risposta entro i termini previsti o che abbia avuto risposta ritenuta insoddisfacente dall’utente cliente.
3.4 La Domanda di Conciliazione deve essere ricevuta dall’Ufficio di Conciliazione di UniAcque S.p.A. entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione da parte dell’utente della insoddisfacente risposta al reclamo o dalla mancata risposta nei termini previsti.
3.5 Ricevuta la Domanda di Conciliazione l’Ufficio di Conciliazione, nel più breve tempo possibile, identifica il conciliatore che rappresenterà UniAcque S.p.A.. Qualora la Domanda di Conciliazione risulti improcedibile sulla base del Protocollo di Intesa o del presente Regolamento, l’Ufficio di Conciliazione ne darà tempestiva informazione all’Associazione di utenti consumatori indicata nella Domanda.
3.6 Nel caso la domanda risulti procedibile, il conciliatore di UniAcque S.p.A. prenderà sollecitamente contatto con l’Associazione dei Consumatori designata nella domanda, invitandola a designare il proprio conciliatore, con il quale sarà fissato tramite scambio di e-mail l’incontro di conciliazione che dovrà tenersi entro 30 giorni dalla ricezione della Domanda, o entro il diverso termine stabilito concordemente dai due conciliatori.
Avvio della procedura. 1. Nell’ambito degli accordi di cui al precedente art.1, comma 3 sono altresì determinati i contingenti di personale cui attribuire la fascia retributiva immediatamente superiore.
2. Successivamente l’Amministrazione comunica con procedura interna a tutto il personale le fasce economiche che possono essere attribuite con decorrenza 1° gennaio del medesimo anno.
3. L’Amministrazione provvederà ad informare tutto il personale dell’avvio delle procedure, che saranno altresì pubblicate sul sito internet della Direzione Generale per il Personale Civile.
Avvio della procedura. L'Amministrazione Comunale di Vibo Valentia intende procedere all'avvio di una procedura di mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30 del d.lgs n. 165/01, per la copertura, con contratto a tempo indeterminato Part-Time, di n. 2 posti di Istruttore Direttivo Servizi Sociali, cat. D1 del C.C.N.L.- Comparto Regioni ed EE.LL..
Avvio della procedura. 1) La procedura davanti al tribunale arbitrale viene avviata mediante il deposito della petizione scritta presso la/il presidente. Dopo aver stabilito la competenza, la/il presidente ordina una semplice corrispondenza. La/il presidente può ordinate un’ulteriore scambio di note e la presentazione di prove. In caso di necessità può anche ordinare una procedura scritta.
2) È ammessa la rappresentanza delle parti da parte delle organizzazioni.
3) Il tribunale arbitrale stabilisce da sé l’organizzazione della segreteria.
4) Il tribunale arbitrale si riunisce al più tardi entro 3 mesi dal deposito della petizione.
Avvio della procedura. 1. Per avviare la procedura la parte interessata compila l’apposito modulo disponibile presso lo Sportello di Conciliazione indicando:
a) le generalità proprie e della controparte;
b) numero di telefono e di fax proprio e, ove conosciuto, della controparte;
c) la sintetica esposizione dei fatti;
d) le ragioni del contendere;
e) eventuali documenti probatori (contratto oggetto della controversia, fatture, lettere di diffida ecc..)
f) il valore indicativo della controversia;
g) la dichiarazione di voler procedere alla conciliazione;
h) l’eventuale esistenza nel contratto di clausole di conciliazione;
i) l’incarico alla Camera di conciliazione perché nomini il Conciliatore o attivi la Commissione eventualmente costituita ad hoc.
2. Lo Sportello di Conciliazione, con mezzo idoneo a dimostrare l’avvenuta ricezione, dovrà dare comunicazione scritta dell’avvio della procedura alla controparte.
3. La parte che riceve l’invito a conciliare deve, entro 15 giorni o nei diversi termini fissati dalle leggi vigenti, far pervenire la sua accettazione, per permettere la nomina del Conciliatore unico ovvero l’attivazione della Commissione di conciliazione ad hoc e la fissazione della seduta nel più breve tempo possibile.
4. L’accettazione deve contenere le stesse informazione di cui al 1° comma del presente articolo ed una sintetica esposizione dei fatti che evidenzi in modo particolare la diversità di posizione.
5. In caso di rifiuto espresso o di mancato ricevimento dell’accettazione nel termine di 15 giorni dal ricevimento della domanda, o nei diversi termini fissati dalle leggi vigenti, il tentativo di conciliazione si considera concluso e di ciò lo Sportello di Conciliazione darà immediata comunicazione al proponente trasmettendo, su richiesta del soggetto interessato, il verbale di improcedibilità.
Avvio della procedura. La procedura prende l’avvio su iniziativa del Sovrintendente. La Fondazione può svolgere una preliminare indagine, semplicemente esplorativa del mercato, volta a identificare la platea dei potenziali affidatari. La Fondazione, per quanto concerne gli affidamenti di importo compreso tra Euro 2.000,00 ed Euro 40.000,00 richiederà almeno numero due preventivi rilasciati da soggetti operanti nel settore per cui la Fondazione effettua l’affidamento, con richiamo alle disposizioni previste dall’articolo 8.1. del presente regolamento.
Avvio della procedura. La procedura prende avvio mediante pubblicazione di “avviso di avvio di procedura” sul sito istituzionale alla sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di gara”. In genere, contemporaneamente, l’invito alla procedura/richiesta di offerta, è reso visibile sulla piattaforma SINTEL a tutti gli operatori economici iscritti nella categoria merceologica di riferi- mento. E’ fatta salva la possibilità di procedere ad una selezione degli operatori; in questo caso ne verrà data motivazione nell’atto di perfezionamento della procedura.