REGOLAMENTO
Comune di Sanguinetto Provincia di Verona
REGOLAMENTO
PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI – DISABILI O SOGGETTI IN STATO DI BISOGNO E SERVIZIO DI TRASPORTO PER CURE SANITARIE ALLE TERME
Adottato dal Consiglio comunale nella seduta del 28.11.2011 con provvedimento n. 63.
INDICE
Art. | 1 | Istituzione e finalità del servizio | pag. | 3 |
Art. | 2 | Utenti del servizio | pag. | 3 |
Art. | 3 | Ambito di operatività | pag. | 4 |
Art. | 4 | Ammissione al servizio | pag. | 4 |
Art. | 5 | Prenotazioni del trasporto | pag. | 4 |
Art. | 6 | Condizioni di sicurezza | pag. | 4 |
Art. | 7 | Orario | pag. | 5 |
Art. | 8 | Mezzi di trasporto ed assicurazione | pag. | 5 |
Art. | 9 | Operatori incaricati alla guida | pag. | 5 |
Art. 10 Ritiro di referti medici e servizio “Navetta” | pag. | 5 | ||
Art. 11 Trasporto alle terme | pag. | 6 | ||
Art. 12 Spese e tariffe | pag. | 6 | ||
Art. 13 Pagamento del servizio | pag. | 6 | ||
Art. 14 Sospensione del servizio | pag. | 7 | ||
Art. 15 Disposizioni finali | pag. | 7 |
Art. 1– ISTITUZIONE E FINALITA’ DEL SERVIZIO
1. Il servizio di “trasporto anziani-disabili o soggetti in stato di bisogno” è istituito per consentire a cittadini anziani o disabili o soggetti in stato di bisogno economico-sociale, con ridotta capacità motoria o difficoltà relazionali, residenti nel territorio comunale oppure ospiti della casa di soggiorno per anziani di Sanguinetto, di recarsi presso le strutture sanitarie dove hanno necessità di svolgere analisi, visite di controllo ed ogni altra attività legata alla prevenzione e cura medica, nonché per il raggiungimento periodico del mercato, del cimitero, degli uffici amministrativi comunali e dei servizi fiscali-contributivi dei CAAF presenti sul territorio (c.d. servizio navetta), che non trovano risposta al loro problema di mobilità nei servizi pubblici o nell'aiuto privato, e sono perciò a rischio di emarginazione o isolamento.
2. Il servizio di “trasporto per cure sanitarie alle terme” è istituito per consentire a cittadini di qualunque età che necessitano di cure sanitarie presso impianti termali, di recarsi in modo funzionale ed agevolato presso tali stabilimenti di cura. Il servizio è limitato al trasporto presso gli stabilimenti termali appositamente identificati dal Comune e non viene garantito l’eventuale accompagnamento. In caso di minori essi potranno usufruire del servizio solo se accompagnati da un genitore o tutore o altro soggetto delegato dal genitore o tutore.
3. Il servizio si prefigge il solo “trasporto di persone” con esclusione di qualsiasi altra prestazione che possa configurarsi come intervento di assistenza; esclude la prestazione di trasporto di “natura sanitaria”, a meno che questa non rientri tra i casi di “obbligo di soccorso” al quale si è tenuti per Xxxxx. Il servizio è limitato al trasporto e non viene garantito l’eventuale accompagnamento.
4. Il servizio si prefigge inoltre di effettuare anche alcune prestazioni accessorie allo stesso correlate, quali ritiro di referti medici, consegna di documentazione amministrativa agli uffici competenti, ecc., qualora il soggetto che richiede il servizio non possa recarsi personalmente nei luoghi suddetti ed il ritiro/consegna possa essere svolto anche da terzi muniti di idonea delega, che si prestano allo svolgimento di tali mansioni sotto la propria responsabilità.
Art. 2 – UTENTI DEL SERVIZIO
1. Sono “cittadini anziani”, ai fini del presente regolamento, le persone che hanno compiuto il sessantacinquesimo (65°) anno di età.
2. Sono “cittadini disabili”, ai fini del presente regolamento, i soggetti con forme di disabilità che comunque non pregiudicano la loro autonomia e non necessitano di assistenza, accompagnamento o altra forma di supporto specifico professionale.
3. Sono “soggetti in stato di bisogno”, ai fini del presente regolamento, i soggetti che, rivolgendosi all’Ufficio Servizi Sociali del Comune, hanno manifestato problemi economico-sociali che sono stati confermati e relazionati dall’Assistente sociale e che, pertanto, necessitano di sostegno anche mediante tale forma di intervento di trasporto.
4. Gli utenti del servizio di “trasporto per cure sanitarie alle terme” sono i cittadini di qualunque età che necessitano di cure sanitarie presso impianti termali, con priorità nell'erogazione del servizio ai soggetti residenti. Il servizio può essere svolto, alle medesime condizioni, anche nei confronti dei soggetti non residenti, nel limite dei posti liberi consentiti dagli automezzi.
Art. 3 – AMBITO DI OPERATIVITA'
1. L'ambito di operatività del servizio di “trasporto anziani-disabili o soggetti in stato di bisogno” resta normalmente circoscritto ai territori del Comune di Sanguinetto e dei Comuni limitrofi di Cerea, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. In caso di disponibilità di automezzi e volontari allo svolgimento del servizio, può anche essere effettuato in ambiti territoriali più vasti, in ogni caso entro un raggio di 50 km, fermo restando la precedenza ai richiedenti il servizio nell’ambito del territorio dell’Azienda ULSS 21.
2. Il servizio potrà essere svolto in qualunque ambito territoriale, a prescindere dalla distanza soprariportata e con precedenza assoluta rispetto a qualunque altra richiesta, a favore di soggetti in stato di bisogno seguiti e relazionati dall’Assistente Sociale del Comune. In tal caso l’attivazione del servizio di trasporto potrà essere effettuata direttamente dall’Assistente Sociale o da altro funzionario incaricato o responsabile dell’Ufficio Assistenza.
3. L'ambito di operatività del servizio di “trasporto per cure sanitarie alle terme” è circoscritto agli stabilimenti termali appositamente individuati dal Comune di Sanguinetto in Provincia di Verona o nelle Province limitrofe, in relazione alle richieste dell’utenza, alle risorse disponibili in bilancio ed alla disponibilità e necessità di organizzare i relativi mezzi di trasporto.
Art. 4 – AMMISSIONE AL SERVIZIO
1. L'ammissione ad usufruire del servizio è di esclusiva competenza dell’Ufficio Assistenza del Comune, che valuta le difficoltà dei familiari rispetto alle esigenze di trasporto dell'anziano o disabile o del soggetto in stato di bisogno o l’accesso al servizio del soggetto richiedente il trasporto alle terme e le condizioni di ammissibilità, ai sensi degli articoli precedenti, e può eventualmente richiedere l'esibizione di documenti o certificati comprovanti lo stato di disabilità o di bisogno del richiedente.
2. Di quanto sopra si terrà conto anche per stabilire eventuali priorità nell'erogazione del servizio, in caso di limitata disponibilità di automezzi utilizzabili per tale servizio.
Art. 5 – PRENOTAZIONI DEL TRASPORTO
1. La richiesta di trasporto sociale va sempre comunque prenotata, anche telefonicamente, almeno 7 (sette) giorni prima, direttamente all’Ufficio Assistenza del Comune, che concorda con il richiedente tempi e modalità di trasporto, in relazione alla disponibilità di automezzi e volontari per tale servizio. L'intervento in tempi più brevi può essere assunto dall’Ufficio, compatibilmente con quanto già programmato, solo se giustificato da ragioni di particolari urgenza e gravità.
2. La richiesta per il trasporto alle terme deve essere presentata direttamente all’Ufficio Assistenza del Comune, nei tempi e modi stabiliti dall’Ufficio per consentire un’adeguata organizzazione di tale servizio, nonché dei mezzi di trasporto necessari.
Art. 6 – CONDIZIONI DI SICUREZZA
1. Il trasporto, come anche il trasbordo dal luogo di dimora abituale od altro luogo al veicolo,
deve avvenire in condizioni di sicurezza per l'utente e per l'operatore. Va pertanto assicurata, qualora se ne ravvisi la necessità, la presenza di accompagnatori personali o di altri ausili ritenuti necessari, procurati dall'utente stesso.
Art. 7 – ORARIO
1. L’orario di prenotazione del trasporto coincide con l'orario dello sportello del servizio sociale preposto al coordinamento di tale attività, fatti salvi i casi di particolare gravità od urgenza.
2. L’orario di funzionamento del servizio, da svolgere esclusivamente nei giorni feriali, va articolato compatibilmente con la disponibilità dei volontari e dei mezzi di trasporto destinati al servizio, demandando lo stesso alla competenza della Giunta Comunale.
Art. 8 – MEZZI DI TRASPORTO ED ASSICURAZIONE
1. Il servizio dei “trasporti sociali per anziani, disabili o soggetti in stato di bisogno” viene svolto con veicolo di proprietà o a disposizione del Comune.
2. Il servizio di “trasporto per cure sanitarie alle terme” può essere effettuato con veicolo di proprietà o a disposizione del Comune ovvero con automezzi-autobus noleggiati appositamente con il relativo conducente, per il tempo strettamente necessario allo svolgimento di tale servizio di trasporto, ed eventualmente anche con la presenza di apposito coordinatore-guida del gruppo, specialmente in caso di gruppi numerosi.
3. Il Comune può utilizzare per tale servizio anche automezzo non esclusivamente adibito a tale scopo precipuo, purchè idoneo al trasporto di persone.
4. I mezzi utilizzati per il servizio, il conducente ed i terzi trasportati sono garantiti da idonea copertura assicurativa.
Art. 9 – OPERATORI INCARICATI ALLA GUIDA
1. Per gli autoveicoli di proprietà o a disposizione del Comune, gli operatori incaricati ad effettuare il trasporto sono costituiti da dipendenti comunali, operatori di assistenza e volontari, che siano in possesso della prescritta patente di guida.
2. Il rapporto con i volontari verrà regolato con apposita convenzione, anche individuale.
3. L’attività prestata dai volontari ha sempre carattere gratuito.
Art. 10 – RITIRO DI REFERTI MEDICI E SERVIZIO “NAVETTA”
1. Il servizio di ritiro di referti medici ed il servizio “navetta” saranno disciplinati con apposito protocollo operativo adottato dalla Giunta Comunale, nel rispetto dei principi e delle finalità enunciati nel presente Regolamento.
Art. 11 – TRASPORTI ALLE TERME
1. Per quanto ulteriormente necessario, il servizio di “trasporto per cure sanitarie alle terme” sarà disciplinato con apposito protocollo operativo adottato dalla Giunta Comunale, nel rispetto dei principi e delle finalità enunciati nel presente Regolamento.
2. Il Comune può anche adottare apposite convenzioni o accordi con altri Enti per consentire ad un maggior numero di soggetti di usufruire in modo ottimale del servizio, in particolare con riferimento alla presentazione delle domande, alla raccolta delle adesioni, al pagamento e utilizzo del servizio da parte di soggetti residenti in Comuni limitrofi.
Art. 12 – SPESE E TARIFFE
1. Le spese sostenute dal Comune saranno calcolate secondo quanto stabilito dalla legge per i servizi a domanda individuale.
2. Le tariffe dovute dagli utenti sono stabilite dalla Giunta Comunale, ai sensi di legge.
3. Le tariffe potranno essere articolate in base alla distanza delle strutture sanitarie o degli altri luoghi raggiunti con il servizio di trasporto e prevedere esenzioni o riduzioni in relazione ai parametri ISEE certificati dagli utenti del servizio o ad altri parametri, ai sensi di legge e secondo le linee guida stabilite dalla Giunta Comunale.
4. Le tariffe per i trasporti alle terme sono in particolare stabilite e quantificate in base ai costi da sostenere sulla base dei preventivi acquisiti dall’Ufficio per l’organizzazione del servizio.
Art. 13 – PAGAMENTO DEL SERVIZIO
1. Per i soggetti che non sono esonerati dal pagamento, il versamento delle tariffe deliberate dall’Ente dovrà essere svolto dal richiedente prima che abbia inizio lo svolgimento del servizio.
2. Il pagamento può essere fatto:
- in contanti all’Ufficio Assistenza, che provvederà periodicamente al loro versamento in Tesoreria Comunale, oppure
- mediante versamento su c/c postale o bancario intestato al Comune-Tesoreria Comunale, secondo le modalità tecnico-organizzative predisposte dall’Ente.
3. Per i trasporti effettuati con automezzo del Comune, in caso di mancato utilizzo del servizio richiesto e già pagato, il relativo importo potrà essere rimborsato ovvero imputato al pagamento di successivi trasporti di cui l’interessato intende usufruire, soltanto nel caso che il servizio richiesto sia stato annullato entro il giorno lavorativo precedente a quello previsto per l’effettuazione del servizio.
4. Per i trasporti alle terme effettuati con automezzo-autobus appositamente noleggiato dal Comune, sarà dovuta al momento dell’iscrizione una quota forfetaria di attivazione del servizio, che non sarà comunque restituita in caso di annullamento dell’iscrizione o mancata partecipazione al servizio. Le ulteriori somme, comunque dovute e versate per intero prima dell’inizio del servizio relativo ad un ciclo programmato di “trasporti periodici alle terme”, non saranno rimborsabili in caso di mancata partecipazione del richiedente ad alcuni viaggi programmati, se non per causa di forza maggiore da dimostrare con apposita documentazione medica, sanitaria o di altro tipo.
5. In caso di viaggi annullati o sospesi per ragioni tecnico-organizzative, le somme già pagate dagli interessati possono essere rimborsate agli stessi, oppure imputate quale pagamento di altri viaggi organizzati nell’ambito dei trasporti sociali e di cui gli stessi intendono usufruire.
Art. 14 – SOSPENSIONE DEL SERVIZIO
1. Il servizio può essere temporaneamente sospeso per cause di forza maggiore tra le quali rientrano la temporanea indisponibilità dei mezzi, le condizioni di transitabilità delle strade quando non offrono sufficienti garanzie di sicurezza, e la mancanza di volontari idonei da adibire alla guida degli automezzi del Comune.
2. In tali casi il Comune provvederà ad informare l’utenza con idonea comunicazione e/o con appositi avvisi pubblici, eventualmente anche sul sito internet del Comune.
Art. 15 – DISPOSIZIONI FINALI
1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si demanda alla competenza della Giunta Comunale.
Il presente Regolamento è stato approvato con deliberazione C.C. n. 63 del 28.11.2011, esecutiva a sensi di legge, e pubblicato all’albo pretorio per giorni 15 consecutivi dal 14.12.2011 al 29.12.2011, senza opposizioni, e ripubblicato per 15 giorni consecutivi dal 03.01.2012 al 19.01.2012, senza opposizioni.
Sanguinetto, li 20.01.2012
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
x.xx Dr. Xxxxxx Xxxxxxxxx