Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale dipendente del Comune di Nembro
Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale dipendente del Comune di Nembro
per l’anno 2019
A seguito del parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti sull'ipotesi di C.C.D.I ai fini della certificazione sull'attendibilità dei costi quantificati per il medesimo e sulla loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio, e a seguito della deliberazione 350 del 19/12/2019 con la quale la Giunta Comunale ha autorizzato il Presidente della delegazione di parte pubblica alla definitiva sottoscrizione del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per il personale dipendente,
il giorno 30/12/2019 alle ore 14.00 ha avuto luogo l'incontro tra:
La Delegazione di parte pubblica, composta dal Presidente, xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx, e componenti, xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx e dott.ssa Xxxxx Xxxxx;
e la Delegazione di parte sindacale, composta dai rappresentanti delle seguenti organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL:
FP-CGIL : Xxxxx Xxxxxxx
FP- CISL: Xxxxxxx Xxxxxxx
e dalla Rappresentanza Sindacale Unitaria, nelle persone di: Xxxxx Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx - assente
Tavola Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx
Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegato C.C.D.I. del personale dipendente del Comune di Nembro.
Art. 1
Oggetto e durata del contratto collettivo decentrato integrativo
1. Il presente contratto collettivo decentrato integrativo si applica a tutto il personale dipendente del Comune di Nembro e disciplina tutte le materie demandate alla contrattazione integrativa. Sono destinatari del contratto decentrato tutti i lavoratori in servizio presso l'ente, a tempo indeterminato e a tempo determinato, questi ultimi con un rapporto di lavoro presso l’ente di durata non inferiore a 6 mesi. Al personale con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata inferiore a 6 mesi si applicano gli istituti del salario accessorio obbligatori in relazione alla prestazione effettuata (indennità di turno, reperibilità, ecc.).
2. Il presente contratto si applica altresì ai lavoratori somministrati, qualora contribuiscano al raggiungimento di obiettivi di performance o svolgano attività per le quali sono previste specifiche indennità, che hanno titolo a partecipare all’erogazione dei connessi trattamenti accessori. I relativi oneri sono a carico dello stanziamento di spesa per il progetto di attivazione dei contratti di somministrazione a tempo determinato.
3. Il presente contratto collettivo integrativo decentrato ha efficacia dal 1 gennaio 2019, fatta salva diversa decorrenza indicata negli articoli seguenti. Per il personale comandato o distaccato si applicano le specifiche disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti, nonché quelle previste dal presente contratto.
4. La sua durata è annuale:
a. modifiche di istituti in esso contemplati dovute alla sottoscrizione di contratti nazionali di lavoro che ne impongano la revisione;
b. la ripartizione annuale delle risorse del fondo per il salario accessorio;
c. la volontà delle parti di rivederne le condizioni.
5. Tutti gli istituti a carattere economico dovranno essere erogati entro il mese di marzo dell’anno successivo tranne che per gli istituti per i quali prevede l’erogazione mensile o con modalità diverse sempre previste dal presente CCDI.
Art. 2
Formazione ed aggiornamento professionali
1. L’Ente promuove e favorisce la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione, la qualificazione e la specializzazione professionale del personale inquadrato in tutte le categorie e profili professionali, nel rispetto della vigente normativa che regolamenta la materia.
2. Salva diversa vigente disposizione legislativa1, a tal fine l’Ente destina un importo annuo complessivo per la formazione e l’aggiornamento professionale non inferiore all’1% del costo complessivo del personale dipendente comprensivo degli oneri riflessi. Sono esclusi dal citato limite dell’1% i corsi di formazione obbligatori previsti da disposizioni legislative o regolamentari. A tali risorse si aggiungono quelle attivabili attraverso i canali di finanziamento esterni, comunitari, nazionali o regionali. Gli enti possono assumere iniziative di collaborazione con altri enti o amministrazioni finalizzate a percorsi di formazione comuni ed integrati anche tramite
1 L’art. 21-bis del D.L. 50/2017 prevede che “1. Per l'anno 2017, ai comuni e alle loro forme associative che hanno approvato il rendiconto 2016 entro il 30 aprile 2017 e che hanno rispettato nell'anno precedente il saldo tra entrate finali e spese finali di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012,
n. 243, non si applicano le limitazioni e i vincoli di cui:
a) all'articolo 6, commi 7, 8, fatta eccezione delle spese per mostre, 9 e 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
b) all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
2. A decorrere dall'esercizio 2018 le disposizioni del comma 1 si applicano esclusivamente ai comuni e alle loro forme associative che hanno approvato il bilancio preventivo dell'esercizio di riferimento entro il 31 dicembre dell'anno precedente e che hanno rispettato nell'anno precedente il saldo tra entrate finali e spese finali di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.
apposite convenzioni rispettando comunque il limite minimo delle risorse stanziate previste dal vigente CCNL.
3. Le attività formative sono programmate nei piani della formazione del personale che dovranno riguardare tutto il personale dipendente compreso quello in distacco sindacale e in assegnazione temporanea.
4. Il piano della formazione del personale è annuale ed oggetto di informazione ai sensi dell’art. 4 CCNL 21.5.2018. L’organismo paritetico per l’innovazione nelle modalità previste dall’art. 49 ter comma 8 del CCNL 21.5.2018 e la delegazione di parte sindacale nelle modalità come previsto dall’art. 5 comma 3 lett. i) possono proporre modifiche a tale piano.
5. Il personale che partecipa alle attività di formazione organizzate dall’amministrazione è considerato in servizio a tutti gli effetti e ai sensi dell’art. 70-octies del CCNL 21.5.2018 il tempo di viaggio necessario per raggiungere il luogo della formazione, qualora sia fuori dall’orario di servizio e in sede diversa da quella dell’Ente di appartenenza, è considerato attività lavorativa. I relativi oneri sono a carico della stessa amministrazione.
6. Le attività sono tenute, di norma, durante l’orario ordinario di lavoro. Qualora le attività si svolgano fuori dalla sede di servizio al personale spetta il rimborso delle spese di viaggio, ove ne sussistano i presupposti.
7. Nell’ambito dei piani di formazione possono essere individuate attività di formazione che si concludono con l’accertamento dell’avvenuto accrescimento della professionalità del singolo dipendente, attestato attraverso certificazione finale delle competenze acquisite, da parte dei soggetti che l’hanno attuata, in collegamento con le progressioni economiche.
8. I piani di formazione possono definire anche metodologie innovative quali formazione a distanza, formazione sul posto di lavoro, formazione mista (sia in aula che sul posto di lavoro), comunità di apprendimento, comunità di pratica.
9. Le amministrazioni individuano i dipendenti che partecipano alle attività di formazione sulla base dei fabbisogni formativi, garantendo comunque pari opportunità di partecipazione. Nel piano per la formazione dovranno essere individuati appositi criteri per la partecipazione del personale improntati al principio della più diffusa partecipazione e delle pari opportunità. In sede di organismo paritetico di cui all’art. 10, possono essere formulate proposte di criteri per la partecipazione del personale, in coerenza con il presente comma.
10. Le amministrazioni curano, per ciascun dipendente, la raccolta di informazioni sulla partecipazione alle iniziative formative attivate in attuazione del presente articolo, concluse con accertamento finale delle competenze acquisite.
11. Il personale, in aggiunta a quanto previsto ai precedenti punti, può chiedere all’Ente che gli vengano riconosciuti altri corsi di formazione ed aggiornamento cui ha partecipato, con onere a suo carico, fuori orario di lavoro, purché sia stato rilasciato un attestato finale, previo superamento di una prova di verifica del grado di apprendimento raggiunto.
Art. 3
Disciplina del lavoro straordinario
1. Le parti prendono atto che per l'anno 2019 il fondo destinato alla corresponsione dei compensi relativi al lavoro straordinario risulta individuato in € 17.934,00 .
2. Come previsto dall’art. 14 comma 3 del CCNL 1.4.1999 le parti si incontrano a livello di ente, almeno una volta all'anno, per valutare le condizioni che hanno reso necessario l'effettuazione di lavoro straordinario e per individuare le soluzioni che possono consentirne una progressiva e stabile riduzione, anche mediante opportuni interventi di razionalizzazione dei servizi.
3. Ai sensi dell’art. 38 comma 2 del CCNL 14.9.2000 l’effettuazione del lavoro straordinario avviene solo previa autorizzazione del responsabile di servizio e deve essere debitamente motivata. In sede di autorizzazione il responsabile verifica la capienza del fondo di cui al comma 1 e lo stesso viene ridotto di una somma pari al valore delle ore autorizzate. Le risorse vengono nuovamente incrementate a seguito del recupero delle ore di lavoro straordinario effettuate dal dipendente.
4. Gli incrementi di risorse e d’attribuzione di lavoro straordinario dovuti a specifiche disposizioni di legge (straordinari elettorali, compensi ISTAT, ecc.) verranno valutati preventivamente alla loro effettuazione in incontri appositamente previsti.
5. Le parti concordano di non elevare il limite massimo individuale di lavoro straordinario ai sensi dell’art. 38 del CCNL del 14.9.2000.
6. Ai sensi dell’art. 38 comma 7 del CCNL 14.9.2000, a domanda del dipendente il lavoro straordinario può dare luogo a riposo compensativo, da fruire compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio.
Art. 4
Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
1. L’Amministrazione si impegna a dare tempestiva e completa applicazione alla vigente normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro e degli impianti, nonché alla prevenzione delle malattie professionali.
2. In accordo e con la collaborazione del Responsabile per la sicurezza e con il Medico Competente verranno individuate le metodologie da adottare per la soluzione di problemi specifici con particolare riferimento alla salubrità degli ambienti di lavoro, la messa a norma delle apparecchiatura degli impianti, le condizioni di lavoro degli addetti a mansioni operaie e ausiliarie e di coloro che percepiscono le indennità di disagio e rischio, dare attuazione alle disposizioni in materia di prevenzione per coloro che utilizzano videoterminali.
3. L’Amministrazione s’impegna ad adottare le misure necessarie perché la tutela della salute nei luoghi di lavoro comprenda non solo il benessere fisico, ma anche quello mentale e sociale, così come indicato dalla recente normativa in materia di sicurezza.
4. L’Amministrazione assegna risorse finanziarie congrue, nel limite di quelle disponibili, per la realizzazione degli interventi derivanti dall’analisi di cui al precedente comma.
5. L’Amministrazione deve coinvolgere, consultare, informare e formare il Rappresentante per la Sicurezza in applicazione della normativa vigente, e si impegna altresì a realizzare un piano pluriennale di informazione e formazione su tutto il personale in materia di sicurezza di salute e dei rischi, attraverso moduli formativi periodicamente ripetuti in relazione all’evoluzione o all’insorgenza di nuovi rischi.
Art. 5
Conferimento degli incarichi di Posizione Organizzativa
1. Le parti prendono atto che con delibera n.49 del 14/02/2019 sono stati approvati i nuovi criteri per la disciplina del nuovo assetto delle Posizioni Organizzative secondo le procedure ed i criteri generali che sono stati oggetto di preventiva informazione e di successivo confronto con i soggetti sindacali di cui all’art. 7 comma 2 del CCNL 21.5.2018, con accordo integrativo sottoscritto in data 21/02/2019.
2. Gli incarichi di posizione organizzativa vengono conferiti con decreto sindacale in applicazione dei criteri di cui al punto 1.
Art. 6
Retribuzione di risultato delle Posizioni Organizzative
1. In applicazione degli artt. 15, c. 5 e 67, comma 1, del CCNL 21.5.2018 le risorse destinate alla erogazione delle retribuzioni di posizione e di risultato delle Posizioni Organizzative sono determinate per l’anno 2019 in un importo pari ad Euro 66.858,00.
2. Del complesso delle risorse destinate al finanziamento delle posizioni organizzative, di cui precedente comma, una somma pari al 20 % (non inferiore al 15%) è destinata alla remunerazione della retribuzione di risultato delle Posizioni Organizzative, pari ad Euro 13.371,60.
3. Le risorse di cui al comma 2, decurtate da quelle destinate alla retribuzione di risultato, sono assegnate a ciascun dipendente titolare di posizione organizzativa tenendo conto dell’avvenuta pesatura delle singole posizioni organizzative a seguito dell’esperimento della procedure di confronto di cui all’art. 5 del CCNL 21.5.2018, tenuto conto del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale che è computato in proporzione alla durata del part-time e della durata dell’incarico.
Art. 7
Ammontare e utilizzo delle risorse decentrate
1. Le parti convengono che l’ammontare del fondo per le risorse decentrate, così come definito dagli atti costitutivi dell’amministrazione, a seguito del processo di depurazione, dalla parte stabile, delle risorse destinate all’indennità di comparto, all’indennità di direzione per dipendenti dell’ex 8^ qualifica funzionale, all’ incremento delle indennità riconosciute al personale educativo ed alle progressioni orizzontali (con esclusione delle progressioni previste per l’anno di competenza) sia ripartito tra i diversi istituti secondo la disciplina del presente CCDI.
2. Le parti definiscono i criteri per ripartire le restanti somme, annualmente disponibili, da destinare ai seguenti istituti :
indennità condizioni di lavoro ( lett. c comma 2 art. 68 e del CCNL 2016 – 2018);
indennità di turno, indennità di reperibilità, Trattamento per attività prestata nel giorno di riposo settimanale ( lett. d comma 2 art. 68 del CCNL 2016 – 2018);
compensi per specifiche responsabilità ( lett. e comma 2 art. 68 del CCNL 2016 – 2018);
indennità di funzione e indennità di servizio esterno ( lett. f comma 2 art. 68 del CCNL 2016 – 2018);
compensi previsti da disposizioni di legge ( lett. g comma 2 art. 68 del CCNL 2016 – 2018); compensi ai messi notificatori ( lett. h comma 2 art. 68 del CCNL 2016 – 2018); progressioni economiche ( lett. i comma 2 art. 68 del CCNL 2016 – 2018)
4. Quanto residua dopo il riparto di cui al precedente comma 2 salvo conguagli a consuntivo, è destinato ai premi correlati alla performance.
5. Di tale quota il 60% è destinato al finanziamento della performance individuale e il rimanente 40% è destinato al finanziamento della performance organizzativa.
6. Al finanziamento della performance individuale è assegnata una quota pari a 41.259,51 delle risorse variabili come definite dal comma 3 dell’art. 68 del CCNL 21 maggio 2018.
7. Le economie a valere sugli istituti finanziati da risorse di parte stabile confluiscono nel fondo destinato alla performance. Laddove tali economie permangano anche a seguito della distribuzione dei premi legati alla performance le stesse confluiscono nel fondo dell’anno successivo.
8. Le economie a valere sugli istituti finanziati da risorse di parte variabile costituiscono economie di bilancio.
9. I risparmi derivanti dall’applicazione dell’art. 71, comma 1, del D.L 112/08 come convertito nella legge 133/08 (risparmi derivanti dai primi 10 giorni di assenza per malattia relativi ad ogni evento morboso), costituiscono anche essi economie di bilancio.
10. Le parti annualmente predispongono un prospetto di riparto che esponga in dettaglio i valori assegnati a ciascuna voce di distribuzione e la relativa voce di finanziamento.
11. In tale prospetto i valori relativi alla indennità di turno, alla indennità di reperibilità, alla indennità di servizio esterno sono esposti sotto forma di stima. Laddove a consuntivo gli stessi risultassero superiori le risorse necessarie saranno attinte dalla quota di fondo assegnata alla performance organizzativa.
Art. 8
Indennità condizioni di lavoro.
1. Le risorse destinate alla corresponsione dell’indennità per particolari posizioni di lavoro, in applicazione dell’articolo 7, comma 4, lett. a) del CCNL 21.5.2018, sono destinate a remunerare il personale che svolge attività disagiate, esposte a rischi (pertanto, pericolose o dannose per la salute) o implicanti il maneggio di valori.
2. Ai dipendenti che svolgono prestazioni di lavoro che comportano continua e diretta esposizione a rischi, attività disagiate e maneggio di valori, viene corrisposta un’unica indennità, commisurata ai giorni di effettivo svolgimento delle suddette attività.
3. La misura dell’indennità è calcolata attraverso un processo di pesatura è determinata come segue: Indennità di rischio : € 1,60 giornalieri
Indennità di disagio: € 1,40 giornalieri
Soggetti a cui viene riconosciuta: operai- messo comunale.
Indennità di maneggio valori: € 3,00 giornalieri economo comunale, € 1,00 giornalieri altri agenti contabili.
La misura del rischio viene effettuata dai responsabili con il supporto del RSPP di concerto con il RLS.
4. Il maneggio valori diviene rilevante ai fini della corresponsione di tale indennità unicamente nel caso di nomina ad economo, o agente contabile o sub-agente. Per la misura dell’indennità si tiene conto della media giornaliera come risultante dal rendiconto dell’agente contabile. Nel caso di nomina di sub-agenti e di mancanza di sotto conti, la media giornaliera è calcolata dividendo l’importo del conto dell’agente contabile per il numero dei sub-agenti, comprensivo dell’agente contabile, se non è posizione organizzativa.
5. La misura del disagio viene determinata dalla conferenza dei Responsabili tenendo conto che il disagio è una condizione riconducibile a fattori che connotano in modo peculiare e differenziato la prestazione di alcuni dipendenti sotto il profilo spaziale (luogo di lavoro), temporale (modalità di espletamento della prestazione tali da condizionare in senso sfavorevole l’autonomia temporale dl dipendente, i normali ritmi di vita, i tempi di recupero psico-fisico), strumentali e relazionali. Ai fini della corresponsione dell’indennità si considera continuativa l’attività svolta per più di sei mesi nel corso dell’anno, anche non consecutivi.
6. La liquidazione di tale indennità è effettuata in unica soluzione entro la fine del mese di marzo.
Art. 9
Risorse destinate al pagamento delle indennità di: reperibilità, orario notturno, festivo e notturno - festivo
1. Al finanziamento dell’indennità di reperibilità è destinata, in applicazione dell’articolo 7, comma 4, lett. a) del CCNL 21.5.2018, la quota di euro 13.000,00.
2. L'indennità di reperibilità, in applicazione della disciplina dell'art. 24 del CCNL del 21.5.2018, è:
a) corrisposta in relazione alle esigenze di pronto intervento dell'ente non differibili e riferite a servizi essenziali;
b) quantificata in € 10,33 lordi (fino ad € 13,00 lordi) per 12 ore al giorno. Tale importo è raddoppiato (€ 20,66) in caso di reperibilità cadente, in giornata festiva anche infrasettimanale o di riposo settimanale secondo il turno assegnato;
c) non può essere superiore a 6 periodi al mese per dipendente. La possibilità di elevazione dell’arco temporale riferito al mese di cui al precedente comma è oggetto di un’apposita informativa preventiva al fine di attivare la contrattazione prevista dall’art. 7 comma 4 lett. k);
d) se il servizio è frazionato, comunque non in misura non inferiore a quattro ore, è proporzionalmente ridotta in funzione della sua durata oraria con applicazione sull'importo così determinato di una maggiorazione del 10%;
e) qualora la pronta reperibilità cada di domenica o comunque di riposo settimanale secondo il turno assegnato, il dipendente ha diritto ad un giorno di riposo compensativo anche se non è
chiamato a rendere alcuna prestazione lavorativa. Nella settimana in cui fruisce del riposo compensativo, il lavoratore è tenuto a rendere completamente l'orario ordinario di lavoro previsto. La fruizione del riposo compensativo non comporta, comunque, alcuna riduzione dell’orario di lavoro settimanale.
f) non compete durante l'orario di servizio a qualsiasi titolo prestato;
g) non è corrisposta per le ore di effettiva chiamata remunerate come lavoro straordinario o con equivalente riposo compensativo tranne che per quelle ricadenti nel giorno di riposo settimanale.
3. Il dipendente, di norma e come previsto dall’art. 24 comma 2 del CCNL 21.5.2018, deve raggiungere il posto di lavoro assegnato nell’arco di trenta minuti. In caso di assenza dal servizio, l’indennità per reperibilità non viene corrisposta.
4. Per quanto non previsto dal presente punto si rimanda alla disciplina contrattuale vigente.
5. La corresponsione degli importi relativi all'indennità di reperibilità è effettuata unitamente al pagamento dello stipendio del mese successivo a quello dello svolgimento degli stessi, i relativi oneri sono a carico del Fondo risorse decentrate di cui all’art. 67 del CCNL 21.5.2008.
6. Gli eventuali risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo verranno portati in aumento alle somme indicate al successivo articolo 20 e finalizzati ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi.
Art. 10
Risorse destinate all’esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità
1. Al finanziamento dell’indennità per specifiche responsabilità è destinata, in applicazione dell’articolo 7, comma 4, lett. a) del CCNL 21.5.2018, la somma di 12.400,00€ del fondo delle risorse decentrate come determinato a seguito del processo di depurazione delle risorse destinate all’indennità di comparto, all’indennità di direzione per dipendenti dell’ex 8^ qualifica funzionale, all’ incremento delle indennità riconosciute al personale educativo ed alle progressioni orizzontali (con esclusione delle progressioni previste per l’anno di competenza) .
2. L’indennità disciplinata dall’art. 70-quinqies, comma 1, del CCNL 21.5.2018, è finalizzata a compensare l’eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità al personale delle categorie B, C e D. L’indennità è incompatibile con quella di cui all’art. 56-sexies del CCNL 21.5.2018.
3. Le parti convengono di attribuire l’indennità per specifiche responsabilità unicamente nel caso di attribuzione non soltanto formale, ma soprattutto sostanziale, di responsabilità specifiche e ulteriori rispetto a quelle tipiche della categoria di inquadramento, tali da differenziare concretamente la prestazione lavorativa rispetto a quella di chi, con pari inquadramento, non sarebbe titolare delle medesime responsabilità e il cui contenuto di rischio giuridico aggiuntivo sia oggettivo e normativamente ricostruibile sulla base di norma o di regolamento, nonché alle posizioni di lavoro a cui sia riconducibile in modo evidente e insindacabile una rilevante attività di coordinamento di personale interno o esterno all’ente.
4. I provvedimenti di attribuzione sono adottati da ciascun Responsabile di Area, previo confronto con gli altri Responsabili e con il Segretario comunale in sede di conferenza dei responsabili . La relativa pesatura terrà conto del grado di responsabilità delineato dalle norme e dell’intensità del coordinamento richiesto, secondo i criteri già approvati che tengono conto specificamente almeno i seguenti fattori di valutazione:
▪ grado di autonomia operativa e rilevanza esterna e/o interna degli atti assunti;
▪ complessità dell’attività
▪ responsabilità gestionale.
5. Al finanziamento dell’indennità per specifiche responsabilità di cui all’art. 70 quinquies, comma 2, (indennità di importo massimo annuo non superiore a 350 euro) del CCNL 21.5.2018 è destinato un importo di € 1.200,00.
6. L’indennità è incompatibile con quella di cui all’art. 56-sexies del CCNL 21.5.2018.
7. L’indennità è assegnata ai dipendenti cui sono state attribuite con atto formale le specifiche responsabilità, nonché i compiti e le funzioni, così come individuati dall’art. 56-quinques, comma 2, del CCNL del 21.5.2018.
8. Le responsabilità, i compiti e le funzioni di cui al comma precedente sono quelli indicati nella seguente tabella con l’indicazione della relativa indennità massima:
Istruttore direttivo responsabile servizio LL.PP-ecologia-viabilità-prot. civile | € 2.500,00 |
Capo operaio | € 1.000,00 |
Istruttore tecnico-Servizio protezione e prevenzione rischi | € 700,00 |
Istruttore professionale- bibliotecario | € 1.200,00 |
Educatore- coordinatore asilo nido | € 1.800,00 |
Istruttore contabile – servizio finanziario | € 1.800,00 |
Istruttore tecnico – servizio urbanistica | € 1.600,00 |
Ufficiale di stato civile, anagrafe e ufficiale elettorale | € 300,00 |
9. I provvedimenti di attribuzione sono adottati da ciascun Responsabile di Area, previo confronto con gli altri Responsabili e con il Segretario comunale in sede di conferenza dei responsabili o altra modalità formale. La relativa pesatura terrà conto del grado di responsabilità delineato dalle norme.
10. Ad ogni dipendente non può essere attribuita più di un’indennità per specifiche responsabilità, nel caso in cui ricorrano responsabilità diverse al dipendente interessato è attribuita l’indennità di valore economico più elevato.
11. Gli importi annui sono proporzionalmente ridotti per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale in relazione all’orario di servizio settimanale, mensile o annuale indicato dal contratto di lavoro.
12. L’importo delle indennità è decurtato nel solo caso di assenza per malattia per i primi 10 giorni di ogni evento morboso, ai sensi dell’art. 71 comma 1 del DL 112/2008.
13. L’indennità non può essere revocata durante il periodo di astensione per maternità, ai sensi del D.Lgs. 151/2001.
14. Non sono considerate assenze dal servizio, per le finalità di cui al comma precedente, quelle dovute alle eccezioni espressamente indicate al comma 1 dell’art. 71 del D.L.112/2008. In caso di assenza dovuta alle eccezioni contenute nel comma 1 dell’art. 71 del D.L. 112/2008 l’attribuzione dell’indennità non può essere revocata fino alla ripresa del servizio.
15. La corresponsione degli importi relativi alle indennità disciplinate dal presente articolo è effettuata nel mese di marzo dell’anno successivo.
Art. 11
Progressione economica orizzontale nell’ambito della categoria.
1. Le parti danno atto che per l’anno 2019 vengono destinate risorse per la progressione orizzontale pari ad € 10.000,00.
2. In applicazione dell'art. 5 del CCNL del 31.3.1999, i criteri per l'effettuazione delle progressioni economiche orizzontali nelle diverse categorie sono di seguito esplicitati.
3. La selezione per ogni anno di riferimento verrà effettuata sul personale in servizio alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello di eventuale attribuzione della progressione;
4. Non partecipano alla progressione coloro che hanno ottenuto la progressione nel 2017 (ultimo anno di attribuzione della progressione economica)
5. Per l’anno 2019 la progressione economica è riconosciuta al personale assegnato ad ogni settore, in base ai seguenti criteri:
-media voti scheda individuale triennio 2016-2018;
-rispetto del limite del budget complessivo assegnato;
-applicazione della proporzionalità del budget rispetto ai dipendenti per categoria (B-C-D)
-a parità di punteggio si applicano i seguenti criteri in ordine decrescente: non avere mai usufruito di passaggio di posizione economica;
aver mantenuto per un maggiore numero di anni la medesima posizione economica; età anagrafica;
6. Le progressioni avranno decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno;
7. Gli eventuali risparmi derivanti dall’applicazione del presente articolo sono riassegnati, in applicazione della disciplina dell’art.17, comma 5 del CCNL dell’1.4.1999, al fondo di cui all’art. 3 dando priorità al loro utilizzo per la progressione economica orizzontale.
Art. 12
Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale
1. Al finanziamento degli incentivi previsti da specifiche disposizioni di legge, in applicazione dell’articolo 7, comma 4, lett. a), del CCNL 21.5.2018, è destinato un importo pari ad euro 35.000,00.
2. L’art.2, comma 3 del D.Lgs 165/01 dispone che: “L'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi e salvo i casi previsti dai commi 3-ter e 3-quater dell'articolo 40 e le ipotesi di tutela delle retribuzioni di cui all'articolo 47-bis, o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali.”. E’ quindi necessario, per evitare l’effetto disapplicativo sopra indicato che le risorse finalizzate all’incentivazione di prestazioni o risultati del personale previste da specifiche disposizioni di legge vengano indicate nel fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività in applicazione dell’art. 68, comma 2, lett. g) del CCNL del 21.5.2018 per gli importi preventivati e secondo le discipline allegate al presente contratto che ne sono parte integrante.
3. Le risorse destinate alla corresponsione degli incentivi previsti da specifiche disposizioni di legge che si ritiene di dover preventivamente finanziare con il presente CCDI sono le seguenti:
a) risorse destinate all’attuazione all’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 (incentivo funzioni tecniche) pari ad € 35.000,00;
4. Le risorse di cui al presente articolo non erogate perché non dovute sono considerate economie di bilancio.
5. Nel caso in cui l'applicazione di tali specifiche disposizioni comporti l'erogazione di importi superiori a quelli previsti dal presente articolo essi verranno debitamente integrati nel fondo di cui all'art. 67 comma 3 lettera c) del CCNL 21.5.2018 attingendo alle relative risorse previste dalle disponibilità di bilancio.
Art. 13
Premi correlati alla performance
1. Le risorse destinate ai premi correlati alla performance rappresentano ciò che residua dall'applicazione dei precedenti articoli del fondo per il salario accessorio di cui al comma 1 e unitamente ai trattamenti economici accessori previsti dalle lettere c), d), e) e f) del comma 3 dell’art. 68 del CCNL 21.5.2018 costituiscono la parte prevalente del complesso risorse variabili del fondo per il salario accessorio e ammontano ad € 68.765,85.
2. Ad una percentuale del 2% dei dipendenti in servizio, (un dipendente per tutto l’ente), con arrotondamento all’unità superiore, è attribuita una maggiorazione del 30% del valore medio pro- capite delle valutazioni della performance individuale.
3. Tale maggiorazione del premio destinato alla performance individuale è attribuita secondo in base ai seguenti criteri:
a) valutazione della sola performance individuale per l’anno di riferimento;
b) in caso di parità verrà stilata una graduatoria tra i soli dipendenti a pari merito utilizzando la media della valutazione della performance individuale del triennio precedente all’anno di riferimento;
4. I premi per la performance vengono suddivisi tra i diversi settori dell’ente secondo le seguenti modalità:
L’importo complessivo è ripartito dividendo il fondo per il numero complessivo dei dipendenti dell'ente; la quota media individuale così ottenuta, viene moltiplicata per il numero di dipendenti appartenenti a ciascun settore dell'ente, tenendo conto, per la sua determinazione complessiva, sia dell'orario di lavoro dei dipendenti di ciascun settore, sia dei movimenti occupazionali intervenuti nell’anno di riferimento. Il budget assegnato ad ogni settore viene ripartito tra i dipendenti di ogni settore secondo la seguente modalità:
- Il 60% in base alle votazioni ottenute a seguito della compilazione, da parte del responsabile del settore, delle schede individuali, così come approvate nel sistema di misurazione e valutazione della performance.
- Il 40 % proporzionalmente alla valutazione ottenuta dal responsabile del settore da parte del nucleo di valutazione in relazione agli obiettivi assegnati dall’Amministrazione e ai programmi realizzati e contenuti nel piano esecutivo di gestione e nel piano degli obiettivi dell’anno 2019. L’effettiva erogazione delle risorse destinate alla produttività ed al miglioramento dei servizi avverrà a consuntivo entro il mese di marzo dell’anno successivo.
Le schede di valutazione individuale devono essere redatte dal responsabile del settore e consegnate al dipendente il quale potrà chiedere un colloquio di valutazione con l'eventuale assistenza di un rappresentante sindacale aziendale.
Prima di procedere all’effettiva erogazione delle risorse a ciascun dipendente viene decurtata una somma del comma 1 dell’art.71 del D.L.112/08. L’importo di ogni giorno di assenza è calcolato in proporzione ai giorni di servizio da prestare nell’anno.
5. Per espressa previsione di legge i risparmi derivanti dall’applicazione dell’art. 71, comma 1 del D.L. 112/2008 rappresentano economie di bilancio.
6. Non sono considerati assenza i periodi di: astensione obbligatoria o anticipata per maternità, infortunio sul lavoro, malattia contratta a causa di servizio, tutti i permessi retribuiti a qualsiasi titolo, ferie, riposi compensativi ed eventuali recuperi di prestazioni straordinarie.
7. Al personale in servizio a tempo parziale, nonché agli assunti e cessati dal servizio in corso d’anno, l'erogazione delle risorse di cui al presente articolo sono corrisposte in misura proporzionale in relazione rispettivamente alla durata del contratto part-time e ai mesi di servizio prestati rapportando il punteggio individuale.
8. L’effettiva erogazione delle risorse per i premi correlati alla performance avverrà a consuntivo entro il mese di marzo dell’anno successivo in applicazione dei seguenti criteri e della relativa procedura applicativa.
Art. 14
Riepilogo utilizzo delle risorse decentrate
1. Nel presente articolo è riepilogato l’utilizzo delle risorse decentrate determinate a seguito del processo di depurazione delle risorse destinate all’indennità di comparto, all’incremento delle indennità riconosciute al personale educativo ed alle progressioni orizzontali storiche, quindi con esclusione di quelle previste per l’anno corrente, secondo la disciplina dell’art. 68 del CCNL 21.5.2018 ed in applicazione dei criteri di cui all’articolo 7, comma 3, lett. a), dello stesso CCNL.
Finalità del compenso | Risorse assegnate |
Compenso per l’erogazione della performance individuale, comprensiva della maggiorazione della performance individuale | €41.259,51 |
Compenso per erogazione della performance organizzativa | € 27.506,34 |
Risorse destinate alla progressione economica dell’anno | € 10.000,00 |
Indennità di reperibilità. | € 13.000,00 |
Indennità per particolari condizioni di lavoro | € 5.400,00 |
Indennità per specifiche responsabilità | €13.600,00 |
TOTALE | € 110.765,85 |
Art. 15 Disposizione finale
1. Per quanto non previsto dal presente CCDI in relazione agli istituti dallo stesso disciplinati si rinvia alle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti.
2. Le disposizioni contenute in precedenti contratti collettivi decentrati integrativi nelle materie non disciplinate dal presente contratto conservano la propria efficacia sino alla loro sostituzione, salva diversa disposizione derivante dall’applicazione delle vigenti disposizioni di legge o di contratto nazionale di lavoro.
Nembro lì 30/12/2019
LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA:
Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxx
LA DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE:
Per la R.S.U. Xxxxx Xxxxxxx
Tavola Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx
I rappresentanti delle XX.XX. territoriali di comparto:
Xxxxxxx Xxxxx (FP- CGIL) Catania Massimo (FP-CISL)
Allegato A
Costituzione del fondo del Salario Accessorio
ART. 1
Ammontare del fondo di cui all’art. 67 CCNL 21.5.2018
1. Il fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività in applicazione dell’art. 67 del CCNL del 21.5.2018, anche a seguito delle verifiche effettuate dalle parti, è stato costituito dall’Amministrazione comunale, con determinazione n. 1110 del 16/12/2019 per la sua parte stabile e con deliberazione G.C. n. 349 del 19/12/2019 per la sua parte variabile.
2. Tale fondo per la sua parte stabile risulta, pertanto, costituito:
a) dalle risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità come determinate nell'anno 2017 comprensive delle integrazioni previste dei diversi CCNL;
b) dall’importo annuale delle risorse di cui all’art. 32, comma 7, del CCNL 22.1.2004 pari allo 0,20% del Monte Salari dell’anno 2001 qualora tali risorse non siano state utilizzate nell’anno 2017;
c) dall’importo pari alle differenze tra gli incrementi contrattuali del CCNL 21.5.2018 a regime ed il costo delle progressioni imputate nello stesso fondo di cui al comma 2 lett. a) del presente articolo (CCDI 2017) per il personale attualmente in servizio;
d) dall’importo corrispondente alla RIA e agli assegni ad personam del personale cessato l’anno precedente;
e) dai trattamenti economici più favorevoli in essere alla data di sottoscrizione del primo contratto al personale cessato l’anno precedente;
f) dell’importo per il personale trasferito l’anno precedente;
g) di un importo pari alla riduzione stabile del fondo per il lavoro straordinario;
h) di un importo pari alla quota individuale media al fondo del salario accessorio dell’anno precedente al fondo di riferimento per ogni persona assunta nel corso dell’anno precedente, in caso di incremento della dotazione organica.
i) di un importo in applicazione dell’art. 67 c. 2 lett. a)€ 83,20 a dipendente in servizio al 31.12.2015 (47)
Ammontare delle RISORSE STABILI | ||
2.a | Risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità contenute nel CCDI del 2017. | € 180.944,40 |
2.b | Risorse destinate alle posizioni organizzative. | € 66.858,00 |
2.d | Importo delle differenze tra gli incrementi contrattuali del CCNL 21.5.2018 a regime ed il costo delle progressioni imputate nello stesso fondo di cui al comma 2 lett. a) del presente articolo (CCDI 2017) per il personale attualmente in servizio. | € 4.146,56 |
2.e | XXX e agli assegni ad personam del personale cessato l’anno precedente | € 3.184,56 |
2.h | Riduzione stabile del fondo per cessazioni personale | € - 1.125,00 |
2.i | Integrazione del fondo per aumento della dotazione organica | € |
2.l | ART. 67 C. 2 LETT. A)- € 83,20 A DIPENDENTE IN SERVIZIO AL 31.12.2015 (47) | € 3.910,40 |
TOTALE RISORSE STABILI | € 257.918,92 |
3. Il fondo di cui al comma 1 per la sua parte variabili risulta, pertanto, costituito:
a) dalle risorse derivanti dall’applicazione dell’art. 43 della legge n. 449/1997 (Contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici o privati, contributi dell'utenza per i servizi pubblici non essenziali e misure di incentivazione della produttività);
b) dalla quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell’art. 16, commi 4, 5 e 6 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98;
c) dalle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge;
d) degli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni;
e) dai risparmi del fondo lavoro straordinario nell’anno precedente;
f) dalle risorse destinate all’incentivo dei messi notificatori;
g) dalle risorse destinate ai trattamenti economici accessori del personale delle case da gioco secondo le previsioni della legislazione vigente e dei relativi decreti ministeriali attuativi;
h) dall’integrazione delle risorse sino ad un importo massimo corrispondente all’1,2% su base annua, del monte salari dell’anno 1997, con esclusione della dirigenza;
i) dalle risorse ex art. 67 c. 5 lett. b) per il conseguimento di obiettivi dell’ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale;
j) dalle risorse derivanti dagli obiettivi di riorganizzazione e fusione delle camere di commercio;
k) dalle integrazioni delle risorse a seguito del trasferimento del personale nell’anno in cui avviene il trasferimento;
l) dalle risorse residuate dall’applicazione degli istituti contrattuali previsti nell’anno precedente (risparmi fondo di produttività)
Ammontare delle RISORSE VARIABILI | ||
4.a | Contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici o privati, contributi dell'utenza per i servizi pubblici non essenziali e misure di incentivazione della produttività) | € |
4.b | Risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell’art. 16, commi 4, 5 e 6 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 | € |
4.c | Specifiche disposizioni di legge | € 35.000,00 |
4.d | RIA del personale cessato per l’anno di cessazione | € |
4.e | Risparmi del fondo lavoro straordinario | € |
4.f | Incentivo per i messi notificatori | € |
4.g | Trattamenti economici accessori del personale delle case da gioco | € |
4.h | 1,2% del monte salari dell’anno 1997 | € 15.642,32 |
4.i | Risorse ex art. 67 c. 5 lett. b) per il conseguimento di obiettivi dell’ente, anche di mantenimento | € 3.801,26 |
4.j | Risorse derivanti dagli obiettivi di riorganizzazione e fusione delle camere di commercio | € |
4.k | Integrazioni delle risorse a seguito del trasferimento del personale nell’anno in cui avviene il trasferimento | € |
4.l | Risparmi fondo di produttività | € |
4.m | (per il solo anno 2018) Risorse derivanti dall’accantonamento annuale dello 0,2% del monte salari del 2001 destinato al finanziamento delle alte professionalità (art.32, comma 7 del CCNL del 22.1.2004) e non utilizzate negli anni precedenti. | € |
TOTALE RISORSE VARIABILI | € 54.443,58 |
4. Il fondo di cui al comma 1 risulta pertanto costituito dalle seguenti somme:
Ammontare delle RISORSE ACCESSORIE | |
Totale Risorse Stabili | € 257.918,92 |
Riduzione delle Risorse Stabili | |
Totale delle risorse variabili | € 54.443,58 |
Totale delle risorse ai fini del rispetto del limite dell’art. 23 comma 2 D.Lgs. 75/2017 | |
TOTALE FONDO art. 67 CCNL 21.5.2018 | € 312.362,50 |
5. Il fondo per il pagamento della retribuzione di posizione e di risultato delle Posizioni Organizzative, risulta così composto:
Retribuzione di Posizione e di Risultato delle P.O. | |
Totale delle risorse stanziate per il pagamento della Retribuzione di Posizione | € 51.750,00 |
Fondo per il pagamento della retribuzione di Risultato pari al 20 % del totale | € 15.108,00 |
TOTALE delle risorse per il pagamento delle P.O. | € 66.858,00 |
6. Ai fini della verifica del rispetto del limite previsto dall’articolo 23 c. 2 del D.Lgs. 75/2017 si verifica che la somma delle risorse previste per il pagamento della Retribuzione di Posizione e di Risultato delle Posizioni Organizzative sommata al fondo per il salario accessorio nelle sue parti soggette al limite non superi la somma delle stesse voci come costituite nell’anno 2016:
Verifica del limite dell’articolo 23 c. 2 del D.Lgs. 75/2017 | |
Totale del fondo P.O. sommato al fondo del salario accessorio 2019 | € 273.452,10 |
Totale del fondo P.O. sommato al fondo del salario accessorio 2016 | € 275.062,50 |
Differenza 2018/2016 | € 3.224,50 |
7. Dall’ammontare del fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività vengano prioritariamente detratte le risorse destinate al finanziamento dell'indennità di comparto, quelle già utilizzate per il finanziamento delle progressioni orizzontali negli anni precedenti relativamente al personale in servizio al costo attuale, quelle destinate al personale educativo per la corresponsione della specifica indennità per gli importi definiti negli articoli 31, comma 7, del CCNL del 14.9.2000 e 6, comma 1, del CCNL del 5.10.2001 e quelle per i reinquadramenti previsti dal CCNL del 31.3.1999 al fine di garantire l'equilibrio tra le risorse "stabili" ed il finanziamento degli oneri fissi e ricorrenti dovuti al personale dipendente e gravanti sullo stesso fondo.
ART. 2
Depurazione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività dalle risorse destinate al finanziamento dell’indennità di comparto
1. Le risorse destinate alla costituzione del fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività collettiva sono depurate dalle somme destinate alla corresponsione dell’indennità di comparto secondo la disciplina dell’art. 33 e per gli importi indicati nella tabella D del CCNL del 22.1.2004.
2. Non sono detratte dal fondo le risorse destinate alla corresponsione dell'indennità di comparto per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato o contratto di formazione e lavoro. Per l’anno 2018 le quote mensili per dipendente da detrarsi sono pari a:
Categoria D | € | 46,95 |
Categoria C | € | 41,46 |
Categoria B | € | 35,58 |
Categoria A | € | 29,31 |
Per un totale annuo complessivo di € 19.500,00
ART. 3
Ulteriore depurazione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività
1. Ai sensi dell'art. 16, comma 4, del CCNL del 21.5.2018, le risorse economiche già destinate alla progressione orizzontale all'interno della categoria sono interamente a carico del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività.
2. Gli importi utilizzati per le progressioni orizzontali non vengono detratti dal suddetto fondo (e quindi lasciati in dotazione allo stesso) nel caso riguardino personale:
a) cessato dal servizio;
b) che ha avuto una progressioni verticale relativamente alle progressioni economiche della precedente categoria di appartenenza;
c) che è stato inquadrato in una categoria o posizione giuridica superiore in applicazione di
disposizioni contenute in contratti nazionali di lavoro.
3. In caso di mobilità esterna non vengono detratti gli importi dovuti a progressioni orizzontali effettuate da personale ceduto ad altri enti, mentre gravano sul fondo le posizioni economiche maturate presso altri enti del personale acquisito per mobilità nell’organico dell’ente.
4. Gli importi destinati alle progressioni orizzontali sono a carico del fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività in relazione al loro costo attuale.
La somma totale del fondo risultante dall'applicazione dei commi precedente art. 4 è pertanto depurata dal seguente importo: € 74.047,05 (progressioni storiche sino al 2018) e di € 10.000,00 (importo destinato alle progressioni sul 2019)
5. Il fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività è
ulteriormente ridotto dalle risorse destinate al finanziamento:
▪ dell’indennità dovuta al personale educativo secondo gli importi definiti negli articoli 31, comma 7 del CCNL del 14.9.2000 e 6, comma 1 del CCNL del 5.10.2001;
per un importo complessivo di: €2.045,04