Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro Clausole campione

Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. I candidati prendono atto che, ai sensi del D.Lgs 81/08 e del “Regolamento di Ateneo per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro” dell’Università degli studi di Firenze (Decreto prot.n.79162 del 26/05/2017), nei casi in cui ne ricorrano le condizioni e si configuri la relativa fattispecie, sono tenuti a collaborare alla corretta attuazione delle misure poste in essere per la prevenzione dei rischi alla salute e per la sicurezza sui luoghi di lavoro, adempiendo agli obblighi previsti dalla normativa vigente e osservando le disposizioni impartite dai soggetti a ciò preposti. I candidati, qualora in ragione dell’attività specificamente svolta, siano esposti a rischi specifici e individuati, prendono atto di essere tenuti a sottoporsi ai controlli sanitari previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti ovvero disposti dal medico competente nell’ambito dell’attività di sorveglianza sanitaria prevista dall’art.41 dal D.Lgs citato. I candidati prendono, altresì, atto che l’Università degli studi di Firenze adotta le misure di prevenzione e protezione prima che le attività a rischio siano poste in essere informando i lavoratori circa i rischi per la salute e la sicurezza e le relative misure di prevenzione e protezione da adottare al riguardo. Resta inteso che i candidati si impegnano a frequentare i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro con riferimento all’attività svolta ed in conformità con le previsioni di cui all’Accordo Stato Regioni del 21/12/11.
Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 1. L’Amministrazione si impegna a dare tempestiva e completa applicazione alla vigente normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro e degli impianti, nonché alla prevenzione delle malattie professionali. 2. In accordo e con la collaborazione del Responsabile per la sicurezza e con il Medico Competente verranno individuate le metodologie da adottare per la soluzione di problemi specifici con particolare riferimento alla salubrità degli ambienti di lavoro, la messa a norma delle apparecchiatura degli impianti, le condizioni di lavoro degli addetti a mansioni operaie e ausiliarie e di coloro che percepiscono le indennità di disagio e rischio, dare attuazione alle disposizioni in materia di prevenzione per coloro che utilizzano videoterminali. 3. L’Amministrazione s’impegna ad adottare le misure necessarie perché la tutela della salute nei luoghi di lavoro comprenda non solo il benessere fisico, ma anche quello mentale e sociale, così come indicato dalla recente normativa in materia di sicurezza. 4. L’Amministrazione assegna risorse finanziarie congrue, nel limite di quelle disponibili, per la realizzazione degli interventi derivanti dall’analisi di cui al precedente comma. 5. L’Amministrazione deve coinvolgere, consultare, informare e formare il Rappresentante per la Sicurezza in applicazione della normativa vigente, e si impegna altresì a realizzare un piano pluriennale di informazione e formazione su tutto il personale in materia di sicurezza di salute e dei rischi, attraverso moduli formativi periodicamente ripetuti in relazione all’evoluzione o all’insorgenza di nuovi rischi.
Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Le strutture categoriali e orizzontali, a tutti i livelli, sono tenute al rispetto delle norme vigenti in materia di prevenzione e tutela della salute e sicurezza sul lavoro, in particolare ai sensi del d.lgs 81 del 2008 s.m.i. . In ciascuna Struttura, con propria autonomia finanziaria, dovrà essere individuato, con atto specifico mediante delibera di Segreteria, un datore di lavoro (ai sensi dell'art.2, comma 1. lett.b) che sarà chiamato a svolgere tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti, organizzando l’attività e rispondendone penalmente. Le tutele a favore dei prestatori di lavoro dovranno essere garantite a tutti coloro che in base a quanto disposto, anche dal dlgs 81 del 2015, in materia di contratti di lavoro, rientrano in tale categoria.
Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 1. L’Amministrazione applica quanto previsto dal D.Lgs.626/94 in base alle indicazioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione. 2. Il rappresentante della sicurezza nel Comune di Latisana è in numero di una unità e dura in carica 3 anni e comunque fino alla nomina del nuovo delegato. 3.L’Amministrazione provvede ad organizzare, di concerto con il rappresentante della sicurezza, le attività formative in materia di sicurezza e di salute, e dei rischi.  La formazione avviene in orario di lavoro e gli oneri sono a carico dell’Amministrazione.  L’attività di formazione sarà periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.  Dovranno essere predisposte opportune iniziative per facilitare le attività dei dipendenti disabili e l’applicazione delle norme sull’affidamento delle barriere architettoniche.
Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. L’Amministrazione si impegna a proseguire nella applicazione del D.Lgs. 81/2008 oltre alle altre norme vigenti in materia di igiene e di sicurezza del lavoro, nonché sulla prevenzione delle malattie professionali, anche in relazione alla revisione della macrostruttura e alla revisione delle attività che origina rischi specifici. A tale scopo l’Amministrazione ha aggiornato l’organigramma della sicurezza e ha adottato il nuovo Manuale della sicurezza, promuovendone la massima diffusione e fruibilità da parte dei Dirigenti, dei Preposti, degli RLS e degli altri soggetti coinvolti nel sistema della sicurezza per la sua concreta applicazione. L’Amministrazione forma, coinvolge e consulta i Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza (R.L.S.), come indicato dal D.lgs. 81/2008 in materia di sicurezza, di salute e di prevenzione dei rischi. I delegati RLS hanno accesso alla consultazione della documentazione in possesso dell’Amministrazione che deve rilasciarla entro massimo una settimana dalla richiesta. Resta inteso che l’accesso è riservato ai dati anonimi e collettivi, riguardanti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro.
Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 5.1 Nell’ospitare i Ricercatori nell’ambito dello svolgimento dell’attività dedicate ai Progetti, così come previsto dal presente Accordo le Parti si impegnano a: a. garantire che locali, strutture, servizi e attrezzature messi a disposizione dei Ricercatori per lo svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo siano in regola con la normativa, come tempo per tempo vigente, in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro, malattie professionali e radiazioni ionizzanti, ambientale, edilizia e urbanistica, adottando, a tal fine, tutti i provvedimenti necessari a: prevenire, impedire, far cessare o reprimere ogni violazione; aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione; regolamentare l’accesso ai locali e/o le modalità di utilizzo delle proprie strutture o attrezzature; evacuare i locali, allontanare persone, stabilire divieti di accesso, bloccare il funzionamento di impianti, macchinari o strumenti qualora si verifichino condizioni di pericolo per persone o cose; valutare eventuali rischi da interferenze mediante elaborazione di unico documento (DUVRI) che indichi le misure adottate per eliminarli o, ove ciò non sia possibile, ridurli al minimo; gestire ogni rapporto con le pubbliche autorità e gli enti competenti richiedendo permessi, licenze, autorizzazioni, concessioni, nullaosta o effettuando comunicazioni, notifiche e denunce; b. informare dettagliatamente i Ricercatori sui rischi riguardanti la sede, le strutture e gli ambienti presso i quali sono destinati ad operare, sulle procedure generali o di prevenzione e emergenza ivi adottate in relazione alla attività oggetto del presente Accordo o ad eventuali interferenze con attività altrui, nonché su misure di prevenzione e dispositivi di protezione individuale e collettiva in uso, così come indicati nel relativo Documento di Valutazione dei Rischi, come tempo per tempo vigente. c. informare dettagliatamente i Ricercatori circa l’emissione di procedure interne adottate dal centro di ricerche a cui gli stessi si dovranno uniformare; d. fornire o rendere comunque disponibili ai Ricercatori, previa eventuale consultazione col Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e/o col medico competente, le procedure generali di sicurezza, i dispositivi di protezione individuale e collettiva necessari all’espletamento delle attività oggetto del presente Accordo,...
Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 1. L’Amministrazione si impegna a dare tempestiva e completa applicazione alla vigente normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro e degli impianti, nonché alla prevenzione delle malattie professionali. 2. In accordo e con la collaborazione del Responsabile per la sicurezza e con il Medico Competente verranno individuate le metodologie da adottare per la soluzione di problemi specifici, con particolare riferimento alla salubrità degli ambienti di lavoro, la messa a norma delle apparecchiatura degli impianti, le condizioni di lavoro degli addetti a mansioni operaie e ausiliarie e di coloro che percepiscono le indennità di disagio e rischio, dare attuazione alle disposizioni in materia di prevenzione per coloro che utilizzano videoterminali.
Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. L’Amministrazione si impegna a proseguire nella completa applicazione del D.Lgs. 81/2008 oltre alle altre norme vigenti in materia di igiene e di sicurezza del lavoro, nonché sulla prevenzione delle malattie professionali. In accordo e con la collaborazione della Direzione Generale, del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e del Medico Competente, verranno individuate le metodologie da adottare per la soluzione di problemi specifici, con particolare riferimento alla salubrità degli ambienti di lavoro, alla messa a norma delle apparecchiature degli impianti, alle condizioni di lavoro degli addetti a mansioni che prevedono situazioni di rischio specifico.
Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 1) Al fine di garantire la tutela della salute e sicurezza del personale che presta la propria opera per conto dell’Università presso spazi e Strutture dell’Amministrazione Penitenziaria, così come di quello di quest’ultima che sia chiamato a svolgere la propria attività presso spazi e strutture dell’Università, sono individuati i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. e dal D.M. 5 agosto 1998, n. 363. 2) Al riguardo, le Parti concordano che nei casi in cui il personale dell’Università o dell’Amministrazione Penitenziaria si trovi a svolgere attività presso spazi e strutture dell’altra parte, il Datore di Lavoro della sede ospitante, sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi da lui realizzata, assicura al su citato personale, esclusivamente per le attività svolte in spazi di sua competenza, le misure generali di tutela della salute e della sicurezza e le misure specifiche di protezione e prevenzione dai rischi, esclusa la sorveglianza sanitaria. 3) Il personale universitario e i soggetti ad esso equiparati, nonché il personale dell’Amministrazione penitenziaria, sono tenuti alla osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori stabilite con atti e regolamenti della sede ospitante.
Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 11.1 Si richiama il contenuto dell’art. 21 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 (Disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare di cui all’art. 230-bis del c.c. e ai lavoratori autonomi) e succ. modd. ed integrazioni. Presso l’A.T.S. sono presenti: la U.O. Prevenzione e Protezione: - il Responsabile della Unità Operativa (RSPP): tel. 000 0000000; la U.O.Medicina Preventiva: - il Medico Competente: tel. 030 383.8513. Il mancato rispetto dei contenuti del presente articolo, reiterato dopo un sollecito scritto dell’A.T.S., darà luogo all’immediata risoluzione del presente contratto ai sensi del precedente art. 8.