Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro Clausole campione
Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. I candidati prendono atto che, ai sensi del D.Lgs 81/08 e del “Regolamento di Ateneo per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro” dell’Università degli studi di Firenze (Decreto prot.n.79162 del 26/05/2017), nei casi in cui ne ricorrano le condizioni e si configuri la relativa fattispecie, sono tenuti a collaborare alla corretta attuazione delle misure poste in essere per la prevenzione dei rischi alla salute e per la sicurezza sui luoghi di lavoro, adempiendo agli obblighi previsti dalla normativa vigente e osservando le disposizioni impartite dai soggetti a ciò preposti. I candidati, qualora in ragione dell’attività specificamente svolta, siano esposti a rischi specifici e individuati, prendono atto di essere tenuti a sottoporsi ai controlli sanitari previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti ovvero disposti dal medico competente nell’ambito dell’attività di sorveglianza sanitaria prevista dall’art.41 dal D.Lgs citato. I candidati prendono, altresì, atto che l’Università degli studi di Firenze adotta le misure di prevenzione e protezione prima che le attività a rischio siano poste in essere informando i lavoratori circa i rischi per la salute e la sicurezza e le relative misure di prevenzione e protezione da adottare al riguardo. Resta inteso che i candidati si impegnano a frequentare i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro con riferimento all’attività svolta ed in conformità con le previsioni di cui all’Accordo Stato Regioni del 21/12/11.
Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 1. L’Amministrazione si impegna a dare tempestiva e completa applicazione alla vigente normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro e degli impianti, nonché alla prevenzione delle malattie professionali.
2. In accordo e con la collaborazione del Responsabile per la sicurezza e con il Medico Competente verranno individuate le metodologie da adottare per la soluzione di problemi specifici con particolare riferimento alla salubrità degli ambienti di lavoro, la messa a norma delle apparecchiatura degli impianti, le condizioni di lavoro degli addetti a mansioni operaie e ausiliarie e di coloro che percepiscono le indennità di disagio e rischio, dare attuazione alle disposizioni in materia di prevenzione per coloro che utilizzano videoterminali.
3. L’Amministrazione s’impegna ad adottare le misure necessarie perché la tutela della salute nei luoghi di lavoro comprenda non solo il benessere fisico, ma anche quello mentale e sociale, così come indicato dalla recente normativa in materia di sicurezza.
4. L’Amministrazione assegna risorse finanziarie congrue, nel limite di quelle disponibili, per la realizzazione degli interventi derivanti dall’analisi di cui al precedente comma.
5. L’Amministrazione deve coinvolgere, consultare, informare e formare il Rappresentante per la Sicurezza in applicazione della normativa vigente, e si impegna altresì a realizzare un piano pluriennale di informazione e formazione su tutto il personale in materia di sicurezza di salute e dei rischi, attraverso moduli formativi periodicamente ripetuti in relazione all’evoluzione o all’insorgenza di nuovi rischi.
Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 1. L’Amministrazione si impegna a dare tempestiva e completa applicazione alla vigente normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro e degli impianti, nonché alla prevenzione delle malattie professionali. 2. In accordo e con la collaborazione del Responsabile per la sicurezza e con il Medico Competente verranno individuate le metodologie da adottare per la soluzione di problemi specifici, con particolare riferimento alla salubrità degli ambienti di lavoro, la messa a norma delle apparecchiatura degli impianti, le condizioni di lavoro degli addetti a mansioni operaie e ausiliarie e di coloro che percepiscono le indennità di disagio e rischio, dare attuazione alle disposizioni in materia di prevenzione per coloro che utilizzano videoterminali.
Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Le strutture categoriali e orizzontali, a tutti i livelli, sono tenute al rispetto delle norme vigenti in materia di prevenzione e tutela della salute e sicurezza sul lavoro, in particolare ai sensi del d.lgs 81 del 2008 s.m.i. . In ciascuna Struttura, con propria autonomia finanziaria, dovrà essere individuato, con atto specifico mediante delibera di Segreteria, un datore di lavoro (ai sensi dell'art.2, comma 1. lett.b) che sarà chiamato a svolgere tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti, organizzando l’attività e rispondendone penalmente. Le tutele a favore dei prestatori di lavoro dovranno essere garantite a tutti coloro che in base a quanto disposto, anche dal dlgs 81 del 2015, in materia di contratti di lavoro, rientrano in tale categoria.
Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. L’Amministrazione si impegna a proseguire nella applicazione del D.Lgs. 81/2008 oltre alle altre norme vigenti in materia di igiene e di sicurezza del lavoro, nonché sulla prevenzione delle malattie professionali, anche in relazione alla revisione della macrostruttura e alla revisione delle attività che origina rischi specifici. A tale scopo l’Amministrazione ha aggiornato l’organigramma della sicurezza e ha adottato il nuovo Manuale della sicurezza, promuovendone la massima diffusione e fruibilità da parte dei Dirigenti, dei Preposti, degli RLS e degli altri soggetti coinvolti nel sistema della sicurezza per la sua concreta applicazione. L’Amministrazione forma, coinvolge e consulta i Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza (R.L.S.), come indicato dal D.lgs. 81/2008 in materia di sicurezza, di salute e di prevenzione dei rischi. I delegati RLS hanno accesso alla consultazione della documentazione in possesso dell’Amministrazione che deve rilasciarla entro massimo una settimana dalla richiesta. Resta inteso che l’accesso è riservato ai dati anonimi e collettivi, riguardanti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro.
Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 10.1 Si richiama il contenuto dell'art. 21 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81, e ss.mm.ii. (Disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare di cui all'art. 23O-bis del Codice Civile e ai lavoratori autonomi). Il mancato rispetto dei contenuti del presente articolo, reiterato dopo un sollecito scritto dell'Azienda, darà luogo all'immediata risoluzione del presente contratto ai sensi del precedente art. 8.
Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. L’Amministrazione si impegna a proseguire nella completa applicazione del D.Lgs. 81/2008 oltre alle altre norme vigenti in materia di igiene e di sicurezza del lavoro, nonché sulla prevenzione delle malattie professionali. In accordo e con la collaborazione della Direzione Generale, del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e del Medico Competente, verranno individuate le metodologie da adottare per la soluzione di problemi specifici, con particolare riferimento alla salubrità degli ambienti di lavoro, alla messa a norma delle apparecchiature degli impianti, alle condizioni di lavoro degli addetti a mansioni che prevedono situazioni di rischio specifico.
Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 11.1 Si richiama il contenuto dell’art. 21 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 (Disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare di cui all’art. 230-bis del c.c. e ai lavoratori autonomi) e succ. modd. ed integrazioni. Presso l’A.T.S. sono presenti: la U.O. Prevenzione e Protezione: - il Responsabile della Unità Operativa (RSPP): tel. 000 0000000; la U.O.Medicina Preventiva: - il Medico Competente: tel. 030 383.8513. Il mancato rispetto dei contenuti del presente articolo, reiterato dopo un sollecito scritto dell’A.T.S., darà luogo all’immediata risoluzione del presente contratto ai sensi del precedente art. 8.
Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 1. L’Amministrazione comunale si pone come obiettivo primario l'organizzazione e l'attuazione del principio di sicurezza e salute dei luoghi di lavoro, secondo i criteri ed i dettami stabiliti sia dalla norma tecnica pertinente, che dalle nuove conoscenze in materia di sicurezza e di igiene del luogo di lavoro, messe a disposizione dal progresso scientifico e tecnologico.
2. A tale scopo, l'organizzazione aziendale della sicurezza prevede la linea dei poteri attribuiti ai datori di lavoro, dirigenti, preposti che sono supportati, nelle decisioni tecniche e nei provvedimenti da assumere, dal Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) e dal Medico Competente (MCA).
3. In accordo e con la collaborazione del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) e del Medico Competente (MCA), verranno individuate le metodologie da adottare per la soluzione di problemi specifici, con particolare riferimento alla salubrità degli ambienti di lavoro, alla messa a norma delle apparecchiature e degli impianti, alle condizioni di lavoro degli addetti a mansioni manutentive ed ausiliarie ed alle disposizioni in materia di prevenzione per coloro che utilizzano apparecchiature munite di videoterminali; in particolare il MCA provvede all'aggiornamento del piano di sorveglianza sanitaria (PSS).
4. L'Amministrazione comunale si impegna, altresì, ad aggiornare, secondo necessità, il documento di valutazione dei rischi (DVR) delle varie sedi di lavoro aziendali ricomprendendo, in tale valutazione e aggiornamento anche quello psico-sociale secondo i disposti del D.Lgs. 81/2008; la valutazione e l'aggiornamento dei rischi deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, tra cui anche quelli collegati allo stress correlato; quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n.151/2001, nonché quelli connessi alla differenza di genere, all'età, o alla provenienza da altri Paesi.
5. L'Amministrazione comunale si impegna a stanziare in bilancio le risorse finanziarie per la realizzazione degli interventi derivanti dall'analisi e dalle valutazioni di cui al precedente comma sulla base di un programma pluriennale.
6. L'Amministrazione comunale si impegna a coinvolgere, consultare, informare e formare i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS), nominati dalla RSU, in applicazione della normativa vigente e si impegna, altresì, a realizzare un piano pluriennale di informazione e formazione obbligatorio,...
Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 1) Al fine di garantire la tutela della salute e sicurezza del personale che presta la propria opera per conto dell’Università presso spazi e Strutture dell’Amministrazione Penitenziaria, così come di quello di quest’ultima che sia chiamato a svolgere la propria attività presso spazi e strutture dell’Università, sono individuati i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. e dal D.M. 5 agosto 1998, n. 363.
2) Al riguardo, le Parti concordano che nei casi in cui il personale dell’Università o dell’Amministrazione Penitenziaria si trovi a svolgere attività presso spazi e strutture dell’altra parte, il Datore di Lavoro della sede ospitante, sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi da lui realizzata, assicura al su citato personale, esclusivamente per le attività svolte in spazi di sua competenza, le misure generali di tutela della salute e della sicurezza e le misure specifiche di protezione e prevenzione dai rischi, esclusa la sorveglianza sanitaria.
3) Il personale universitario e i soggetti ad esso equiparati, nonché il personale dell’Amministrazione penitenziaria, sono tenuti alla osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori stabilite con atti e regolamenti della sede ospitante.