Indennità condizioni di lavoro. (art. 70-bis, CCNL 2018)
1. L’indennità è riferita alle condizioni di lavoro che comportano rischio, disagio e maneggio di valori. Il valore dell’indennità è considerato unitariamente per le situazioni previste ai commi successivi.
2. Sono considerate attività a rischio quelle che comportano continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute. Ai fini del riconoscimento della indennità si individuano le seguenti attività di rischio:
a) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti dalla adibizione alla raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani, alla gestione dei cimiteri;
b) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti da lavori su rete fognante, rete idrica, canali et similia, pozzi;
c) Prestazioni di lavoro edili et similia, effettuate con continuità, di manutenzione ordinaria e straordinaria nel territorio;
d) Prestazioni di lavori edili ovvero di attività che comportano l’utilizzo non saltuario di attrezzature particolari ( es:motosega, tosaerba, mezzi d’opera, ecc.).
3. Il disagio si configura in una particolare situazione lavorativa che, pur non incidendo in via diretta ed immediata sulla salute e l’integrità personale del lavoratore, può risultare rilevante, per le condizioni sostanziali o temporali o relazionali che caratterizzano alcune prestazioni lavorative, sulle condizioni di vita dei singoli dipendenti addetti a tali mansioni, condizionandone l’autonomia temporale o relazionale. L’esposizione al disagio deve essere continua. Sono così individuati in particolare i presupposti legittimanti l’erogazione di questa indennità:
a) Xxxxxx di lavoro articolato su più fasce orarie nell’ambito della giornata ad esclusione delle turnazioni e del rientro;
b) Attività connesse a servizi di peculiare delicatezza tenuto conto in particolare dell’utenza destinataria dei servizi ( es: servizi istruzione pubblica, quali trasporto scolastico e assistenza di base agli alunni anche in collaborazione con il personale scolastico, assistenza domiciliare, ecc.);
c) Attività, che pur non rientrando nei presupposti per l’indennità di rischio, sono svolte prevalentemente all’esterno, con esclusione del personale della polizia locale remunerato con l’indennità di servizio esterno e del personale già remunerato con l’indennità di rischio. L’indennità giornaliera per la condizione di lavoro di disagio è pari ad €.2,00.
4. La misura dell’indennità riferita al maneggio valo...
Indennità condizioni di lavoro. Ai sensi dell’art. 70 - bis del CCNL 21.5.2018, viene attribuita una unica indennità condizioni di lavoro destinata a remunerare lo svolgimento di attività:
a) disagiate
b) esposte a rischi e pertanto dannose o pericolose per la salute dei dipendenti
c) implicanti il maneggio valori L’indennità è commisurata ai giorni di effettivo svolgimento delle attività di cui sopra e gli oneri per la corresponsione dell’indennità stessa sono a carico del Fondo risorse decentrate di cui all’art. 67 del CCNL 21.5.2018.
A) ATTIVITA’ DISAGIATE:
1) Compenso giornaliero di € 2,20 lorde fino ad un massimo di €. 30,00 lorde mensili, per i giorni di effettiva prestazione esterna, certificati dal responsabile di servizio.
Indennità condizioni di lavoro. 1. Gli enti corrispondono una unica “indennità condizioni di lavoro” destinata a remunerare lo svolgimento di attività:
a) disagiate;
b) esposte a rischi e, pertanto, pericolose o dannose per la salute;
c) implicanti il maneggio di valori.
2. L’indennità di cui al presente articolo è commisurata ai giorni di effettivo svolgimento delle attività di cui al comma 1, entro i seguenti valori minimi e massimi giornalieri: Euro 1,00 – Euro 10,00.
3. La misura di cui al comma 1 è definita in sede di contrattazione integrativa di cui all’art. 7, comma 4, sulla base dei seguenti criteri:
a) valutazione dell’effettiva incidenza di ciascuna delle causali di cui al comma 1 nelle attività svolte dal dipendente;
b) caratteristiche istituzionali, dimensionali, sociali e ambientali degli enti interessati e degli specifici settori di attività.
4. Gli oneri per la corresponsione dell’indennità di cui al presente articolo sono a carico del Fondo risorse decentrate di cui all’art. 67.
5. La presente disciplina trova applicazione a far data dal primo contratto integrativo successivo alla stipulazione del presente CCNL.
Indennità condizioni di lavoro. 1. Il compenso per le condizioni di lavoro elencate nell’art. 70-bis, comma 1 lettere a), b) e c), viene corrisposto sulla base dei criteri di cui al punto 2 e nei limiti delle risorse disponibili riportate nella tabella finalità. Dall’esercizio 2020 l’indennità condizioni di lavoro può essere riconosciuta anche ai dipendenti della categoria D.
2. Sono riconosciute le seguenti tipologie di indennità:
A) attività disagiate. Le attività disagiate possono essere:
Tab.1 Cod Posizioni incentivabili Indennità giornaliera Euro
Indennità condizioni di lavoro. Dal 01.01.2018 al 21.05.2018 trova applicazione la disciplina degli istituti giuridici contrattuali INDENNITÀ DI RISCHIO, INDENNITÀ DI DISAGIO e INDENNITÀ MANEGGIO VALORI come disciplinati dai previgenti CC.NN.LL Comparto Regioni/EE.LL. e secondo le condizioni ed i criteri di cui al CCDI 2017 di questo Ente, sottoscritto in data 20.12.2017, vigente in ultravigenza ed al quale si fa espresso rinvio. Dal 22.05.2018 trova applicazione il nuovo istituto giuridico contrattuale INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO, come previsto dal nuovo CCNL 2016/2018 Comparto funzioni locali e secondo le condizioni di cui al presente CCDI 2018/2020.
1. Le risorse destinate alla corresponsione dell’indennità per particolari posizioni di lavoro, in applicazione dell’articolo 7, comma 4, lett. a) del CCNL 21.5.2018, costituiscono, una percentuale pari al 2,50% del fondo delle risorse decentrate come individuato a seguito del processo di depurazione delle risorse destinate all’indennità di comparto, all’indennità di direzione per dipendenti dell’ex 8^ qualifica funzionale, all’ incremento delle indennità riconosciute al personale educativo ed alle progressioni orizzontali.
2. L’indennità del presente articolo è destinata a remunerare il personale che svolge attività disagiate, esposte a rischi (pertanto, pericolose o dannose per la salute) o implicanti il maneggio di valori.
3. Ai dipendenti che svolgono prestazioni di lavoro che comportano continua e diretta esposizione a rischi, attività disagiate e maneggio di valori, viene corrisposta un’unica indennità, commisurata ai giorni di effettivo svolgimento delle suddette attività.
4. La misura dell’indennità è calcolata attraverso un processo di pesatura che tiene conto della seguente graduazione:
A. Espletamento di attività esposta a rischio:
B. Espletamento di attività disagiata:
C. Espletamento di maneggio valori:
5. La misura del rischio viene effettuata dal RSPP di concerto con il RLS. Si tiene conto del rischio al lordo della riduzione operata dall’utilizzo dei DPI. Ai fini della corresponsione dell’indennità si applica la pesatura corrispondente all’attività svolta per più di sei mesi nel corso dell’anno, anche non consecutivi.
6. Il maneggio valori diviene rilevante ai fini della corresponsione di tale indennità unicamente nel caso di nomina ad economo, o agente contabile o sub-agente. Per la misura dell’indennità si tiene conto della media mensile come risultante dal rendiconto dell’agente contabile. Nel caso di nomina di sub-ag...
Indennità condizioni di lavoro. 1. Gli enti corrispondono un’unica “indennità condizioni di lavoro” destinata a remunerare lo svolgimento di attività: a) disagiate; b) esposte a rischi e, pertanto, pericolose o dannose per la salute; c) implicanti il maneggio di valori.
2. Si individuano a titolo esemplificativo i seguenti fattori rilevanti di disagio:
a) prestazione richiesta e resa, per esigenze di funzionalità dei servizi, in condizioni sfavorevoli, di orari, di tempi e di modi, ai fini del recupero psico-fisico nell’arco della giornata; la condizione sfavorevole deve essere intensa, continuativa nonché differenziata rispetto a quella di altri prestatori con analogo ruolo/mansioni;
b) prestazione richiesta e resa, per esigenze di funzionalità dei servizi, in condizioni sfavorevoli, di orari, di tempi e di modi, tali da condizionare in senso sfavorevole l’autonomia temporale e relazionale del singolo; la condizione sfavorevole deve essere intensa, continuativa nonché differenziata rispetto a quella di altri prestatori con analogo ruolo/mansioni;
c) prestazione richiesta e resa dai dipendenti che svolgono attività connotate dal particolare disagio connesso all’espletamento di servizi urgenti “su chiamata” al di fuori della reperibilità. La prestazione richiesta deve essere motivata e posta in essere solo in caso di inderogabile ed effettiva necessità, per fronteggiare eventi che possono determinare situazioni di pericolo o pregiudicare in qualunque modo la garanzia di pubblica incolumità; garantire il servizio di stato civile in tutti i casi disciplinati dall’ordinamento dello stato civile; garantire il servizio di polizia mortuaria.
3. Si stabilisce che la presente indennità venga erogata proporzionalmente ai giorni di effettivo servizio prestato nell’arco del mese.
4. Si conviene che il disagio è una condizione del tutto peculiare della prestazione lavorativa del singolo dipendente (di natura spaziale, temporale, strumentale, ecc.); non può coincidere con le ordinarie prestazioni di lavoro da rendere secondo ruolo/mansioni/profilo di inquadramento; è condizione che si ravvisa in un numero limitato di potenziali beneficiari, non assumendo alcun rilievo i profili e/o le categorie professionali di appartenenza.
5. L’erogazione dell’indennità al personale interessato, preventivamente e formalmente individuato in apposito atto ricognitivo, avviene mensilmente, sulla base dei dati desunti:
1. dal sistema di rilevazione presenze/assenze o elencati:
a) utilizzo di materiali (quali: agenti chi...
Indennità condizioni di lavoro. (art. 70-bis, CCNL 2018)
Indennità condizioni di lavoro. 1. E’ corrisposta una unica “indennità condizioni di lavoro” destinata a remunerare lo svolgimento di attività:
a) disagiate nel caso di:
1) attività di contemporaneo back-office e front-office con esposizione al rapporto con il pubblico. Tale attività non deve essere occasionale bensì rappresentare una prestazione continuativa e connessa alla natura del profilo professionale;
2) improgrammabilità dell'orario di servizio, riconducibile a prestazioni lavorative caratterizzate di particolare flessibilità richiesta dalla peculiare natura del servizio da erogare alla collettività;
b) esposte a rischi e, pertanto, pericolose o dannose per la salute, condizioni ambientali e climatiche di particolare difficoltà;
c) implicanti il maneggio di valori.
2. L’indennità di cui al presente articolo è commisurata ai giorni di effettivo svolgimento delle attività di cui al comma 1, entro i seguenti valori minimi e massimi giornalieri: Euro 1,00 – Euro 10,00.
3. La misura di cui al comma 1 è definita in sede di contrattazione ed è modificabile annualmente.
4. Gli oneri per la corresponsione dell’indennità di cui al presente articolo sono a carico del Fondo risorse decentrate di cui all’art. 67.
5. La presente disciplina trova applicazione a far data dal primo contratto integrativo successivo alla stipulazione del presente CCNL
6. Il riconoscimento delle indennità avviene previa individuazione, da parte del responsabile di settore con apposito e motivato atto organizzativo, dei nominativi dei dipendenti che svolgono le prestazioni di cui sopra e ne attesta l’esposizione alle suesposte condizioni di lavoro.
7. Le indennità previste dal presente articolo hanno decorrenza dal 1 gennaio 2019.
Indennità condizioni di lavoro. (art. 70-bis, CCNL 2018)
1. L’indennità è riferita alle condizioni di lavoro che comportano rischio, disagio e maneggio di valori. Il valore dell’indennità è considerato unitariamente per le suddette situazioni.
2. Sono considerate attività a rischio quelle che comportano esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e l’integrità personale come rilevabili dal documento di valutazione dei rischi aziendale.
3. Il disagio si configura in una particolare situazione lavorativa che, pur non incidendo in via diretta ed immediata sulla salute e l’integrità personale del lavoratore, può risultare rilevante, per le condizioni sostanziali o temporali o relazionali che caratterizzano alcune prestazioni lavorative, sulle condizioni di vita dei singoli dipendenti addetti a tali mansioni, condizionandone l’autonomia temporale o relazionale.
Indennità condizioni di lavoro. (ART. 70-bis CCNL 21/05/2018)
1. Gli enti corrispondono una unica “indennità condizioni di lavoro” destinata a remunerare lo svol- gimento di attività:
a) disagiate;
b) esposte a rischi e, pertanto, pericolose o dannose per la salute;
c) implicanti il maneggio di valori.
2. L’indennità di cui al presente articolo è commisurata ai giorni di effettivo svolgimento delle attività di cui al comma 1, entro i seguenti valori minimi e massimi giornalieri: Euro 1,00 – Euro 10,00.
3. La misura di cui al comma 1 è definita in sede di contrattazione integrativa di cui all’art. 7, com- ma 4, sulla base dei seguenti criteri:
a) valutazione dell’effettiva incidenza di ciascuna delle causali di cui al comma 1 nelle attivi- tà svolte dal dipendente;
b) caratteristiche istituzionali, dimensionali, sociali e ambientali degli enti interessati e degli specifici settori di attività.
4. Gli oneri per la corresponsione dell’indennità di cui al presente articolo sono a carico del Fondo risorse decentrate di cui all’art. 67.
5. La presente disciplina trova applicazione a far data dal primo contratto integrativo successivo alla stipulazione del CCNL Funzioni Locali del 21/05/2018. Schema per la pesatura dell'indennità di condizioni di lavoro (TABELLA1)
1) Pesatura del rischio in base all'indice di rischio che il DUVR attribuisca all'attività svolta o alle condizioni del suo svolgimento
a) indice di rischio basso (peso causale 0)
b) indice di rischio medio (peso causale 2)
c) indice di rischio alto (peso causale 4)
d) indice di rischio molto alto (peso causale 5)
2) Pesatura del maneggio valori in base agli importi:
a) da 3.000 a 103.000 (peso causale 1)
b) da 103.000 a 206.000 (peso causale 2)
c) oltre 206.000 (peso causale 3)
3) Pesatura del disagio in base alla descrizione dell'attività svolta: