Indennità condizioni di lavoro Clausole campione

Indennità condizioni di lavoro. (articolo 70-bis del CCNL 21 maggio 2018) 1. Le risorse destinate alla corresponsione dell’indennità condizioni di lavoro nell'anno 2019 in applicazione dell’articolo 7, comma 4, lettera a), del CCNL 21 maggio 2018 costituiscono una percentuale pari al 2,9722027874% delle risorse stabili del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività di cui all’articolo 67 del CCNL 21 maggio 2018. 2. Al personale appartenente alle categorie B, C e D cui non siano stati conferiti incarichi di posizione organizzativa o di specifiche responsabilità che esegue prestazioni lavorative comportanti continua e diretta esposizione a fattori di rischio e, pertanto, pericolose o potenzialmente dannose per la salute) e/o che svolge attività disagiate e/o implicanti maneggio di valori viene corrisposta un’unica indennità. Deve trattarsi di modalità di esecuzione della prestazione lavorativa effettivamente differenziate rispetto a quelle degli altri lavoratori con analogo profilo professionale e non caratterizzanti in modo tipico le mansioni ascritte al profilo professionale di inquadramento. 3. Sono considerate a rischio le attività che comportano esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e l’integrità personale. La individuazione delle attivita' a rischio è effettuata dal Dirigente, di concerto con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Il rischio è valutato al lordo della riduzione operata dall’utilizzo dei dispositivi per la protezione individuale (DPI). A titolo esemplificativo, si individuano i seguenti fattori rilevanti di rischio: a) utilizzo di materiali, quali: agenti chimici, biologici, fisici, radianti, gassosi, mezzi meccanici, elettrici, a motore, etc. complessi e a conduzione altamente rischiosa, attrezzature e strumenti atti a determinare lesioni; pertanto, in condizioni potenzialmente insalubri, di natura tossica o nociva o, comunque, di possibile pregiudizio per la salute; b) attività che comportano una costante e significativa esposizione al rischio di contrarre malattie infettive; c) attività che, per gravosità e intensità delle energie richieste per il loro espletamento, palesano un carattere significativamente usurante della salute e del benessere psico-fisico; d) prestazioni richieste e rese, per esigenze di funzionalità dei servizi, in condizioni di esposizione ad agenti atmosferici sfavorevoli intensa, sistematica e continuativa, nonché differenziata r...
Indennità condizioni di lavoro. Ai sensi dell’art. 70 - bis del CCNL 21.5.2018, viene attribuita una unica indennità condizioni di lavoro destinata a remunerare lo svolgimento di attività: a) disagiate b) esposte a rischi e pertanto dannose o pericolose per la salute dei dipendenti c) implicanti il maneggio valori L’indennità è commisurata ai giorni di effettivo svolgimento delle attività di cui sopra e gli oneri per la corresponsione dell’indennità stessa sono a carico del Fondo risorse decentrate di cui all’art. 67 del CCNL 21.5.2018. A) ATTIVITA’ DISAGIATE: 1) Compenso giornaliero di € 2,20 lorde fino ad un massimo di €. 30,00 lorde mensili, per i giorni di effettiva prestazione esterna, certificati dal responsabile di servizio.
Indennità condizioni di lavoro. 1. Gli enti corrispondono una unica “indennità condizioni di lavoro” destinata a remunerare lo svolgimento di attività: a) disagiate; b) esposte a rischi e, pertanto, pericolose o dannose per la salute; c) implicanti il maneggio di valori. 2. L’indennità di cui al presente articolo è commisurata ai giorni di effettivo svolgimento delle attività di cui al comma 1, entro i seguenti valori minimi e massimi giornalieri: Euro 1,00 – Euro 10,00. 3. La misura di cui al comma 1 è definita in sede di contrattazione integrativa di cui all’art. 7, comma 4, sulla base dei seguenti criteri: a) valutazione dell’effettiva incidenza di ciascuna delle causali di cui al comma 1 nelle attività svolte dal dipendente; b) caratteristiche istituzionali, dimensionali, sociali e ambientali degli enti interessati e degli specifici settori di attività. 4. Gli oneri per la corresponsione dell’indennità di cui al presente articolo sono a carico del Fondo risorse decentrate di cui all’art. 67. 5. La presente disciplina trova applicazione a far data dal primo contratto integrativo successivo alla stipulazione del presente CCNL.
Indennità condizioni di lavoro. 1. Il compenso per le condizioni di lavoro elencate nell’art. 70-bis, comma 1 lettere a), b) e c), viene corrisposto sulla base dei criteri di cui al punto 2 e nei limiti delle risorse disponibili riportate nella tabella finalità. Dall’esercizio 2020 l’indennità condizioni di lavoro può essere riconosciuta anche ai dipendenti della categoria D. 2. Sono riconosciute le seguenti tipologie di indennità: A) attività disagiate. Le attività disagiate possono essere: Tab.1 Cod Posizioni incentivabili Indennità giornaliera Euro
Indennità condizioni di lavoro. (art. 70-bis, CCNL 2018)
Indennità condizioni di lavoro. (art. 70-bis, CCNL 2018) 1. L’indennità è riferita alle condizioni di lavoro che comportano rischio, disagio e maneggio di valori. Il valore dell’indennità è considerato unitariamente per le suddette situazioni. 2. Sono considerate attività a rischio quelle che comportano esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e l’integrità personale come rilevabili dal documento di valutazione dei rischi aziendale. 3. Il disagio si configura in una particolare situazione lavorativa che, pur non incidendo in via diretta ed immediata sulla salute e l’integrità personale del lavoratore, può risultare rilevante, per le condizioni sostanziali o temporali o relazionali che caratterizzano alcune prestazioni lavorative, sulle condizioni di vita dei singoli dipendenti addetti a tali mansioni, condizionandone l’autonomia temporale o relazionale.
Indennità condizioni di lavoro. 1. L’indennità di condizioni di lavoro, di cui all’art. 70 bis del CCNL 21.5.2018, è corrisposta al personale che svolge attività: a. disagiate; b. esposte a rischi e, pertanto, pericolose o dannose per la salute; c. implicanti il maneggio di valori. 2. Viene definita attività disagiata una particolare articolazione di orario in momenti giornalieri non usuali e differenziati e/o con pause diverse, rispetto al normale orario del servizio di appartenenza. Non sussiste tale condizione se l’orario è determinato su richiesta del dipendente. L’indennità di cui al presente comma è erogata solo per i giorni di effettivo svolgimento della particolare articolazione oraria entro i seguenti valori: - 1,20 € al giorno 3. Vengono definite attività esposte a rischio e, pertanto, pericolose o dannose per la salute, solamente le attività riportate dalle condizioni di rischio indicate nel Piano di Valutazione dei Rischi, ai sensi della Legge 81/08 recante attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e s.m.i. Possono darvi titolo le attività che comportano una esposizione diretta e continua: a. Con sostanze chimiche e biologiche; b. Con catrame – bitume – oli e loro derivati; c. Attività svolte prevalentemente in particolari e pesanti e insalubri condizioni ambientali; L’indennità di cui al presente comma è erogata solo per i giorni di effettivo svolgimento delle attività, entro i seguenti valori: - 1,30 € al giorno 4. Al personale cui nel Provvedimento Quadro sia affidata la responsabilità del maneggio valori e che sia addetto in via continuativa a servizi che comportino maneggio di valori di denaro contante, dai quali possano derivare rilevanti danni patrimoniali è riconosciuta l’indennità di cui al comma 1. Tale indennità è erogata solo per i giorni di effettivo svolgimento delle attività entro i seguenti valori: Fino a € 3.000,00 1,00 da € 3.001,00 2,00 5. L’individuazione del personale avente diritto alla predetta indennità dovrà essere effettuata dal Dirigente nell’ambito del Provvedimento Quadro. 6. L’indennità giornaliera maturata viene erogata, sempre a consuntivo e su attestazione del Dirigente che provvede ad effettuare la liquidazione con disposizione dirigenziale.
Indennità condizioni di lavoro. 1. Le parti in applicazione dell’art. 70-bis, nel rispetto degli accordi decentrati vigenti definiti in applicazione: a) Dell’Allegato B al D.P.R. 347 del 25.06.1983, degli artt. 37 del CCNL del 14.09.2000 e 41 del CCNL 22.01.2004, relativamente all’indennità di rischio; b) Dell’art. 36 del CCNL del 14.09.2000, relativamente all’indennità di maneggio valore; c) Dell’art. 17, comma 2, lett. e) del CCNL 01.04.1999 e s.m.i. relativamente all’indennità per attività disagiate. 2. Gli enti corrispondono una unica “indennità condizioni di lavoro” destinata a remunerare lo svolgimento di attività: a) disagiate; b) esposte a rischi e, pertanto, pericolose o dannose per la salute; c) implicanti il maneggio di valori. 3.L’indennità di cui al presente articolo è commisurata ai giorni di effettivo svolgimento delle attività di cui al comma 1, entro i seguenti valori minimi e massimi giornalieri: Euro 1,00 – Euro 10,00. 0.Xx misura di cui al comma 1 è definita in sede di contrattazione integrativa di cui all’art. 7, comma 4, sulla base dei seguenti criteri: a) valutazione dell’effettiva incidenza di ciascuna delle causali di cui al comma 1 nelle attività svolte dal dipendente; b) caratteristiche istituzionali, dimensionali, sociali e ambientali degli enti interessati e degli specifici settori di attività. 5.Gli oneri per la corresponsione dell’indennità di cui al presente articolo sono a carico del Fondo risorse decentrate di cui all’art. 67 CCNL Funzioni Locali. 0.Xx presente disciplina trova applicazione a far data dal primo contratto integrativo successivo alla stipulazione del presente CCNL. Pesatura del rischio in base all'indice di rischio che il DVR attribuisca all'attività svolta o alle condizioni del suo svolgimento:
Indennità condizioni di lavoro. (ART. 70-bis CCNL 21/05/2018) 1. Gli enti corrispondono una unica “indennità condizioni di lavoro” destinata a remunerare lo svol- gimento di attività: a) disagiate; b) esposte a rischi e, pertanto, pericolose o dannose per la salute; c) implicanti il maneggio di valori. 2. L’indennità di cui al presente articolo è commisurata ai giorni di effettivo svolgimento delle attività di cui al comma 1, entro i seguenti valori minimi e massimi giornalieri: Euro 1,00 – Euro 10,00. 3. La misura di cui al comma 1 è definita in sede di contrattazione integrativa di cui all’art. 7, com- ma 4, sulla base dei seguenti criteri: a) valutazione dell’effettiva incidenza di ciascuna delle causali di cui al comma 1 nelle attivi- tà svolte dal dipendente; b) caratteristiche istituzionali, dimensionali, sociali e ambientali degli enti interessati e degli specifici settori di attività. 4. Gli oneri per la corresponsione dell’indennità di cui al presente articolo sono a carico del Fondo risorse decentrate di cui all’art. 67. 5. La presente disciplina trova applicazione a far data dal primo contratto integrativo successivo alla stipulazione del CCNL Funzioni Locali del 21/05/2018. Schema per la pesatura dell'indennità di condizioni di lavoro (TABELLA1) 1) Pesatura del rischio in base all'indice di rischio che il DUVR attribuisca all'attività svolta o alle condizioni del suo svolgimento a) indice di rischio basso (peso causale 0) b) indice di rischio medio (peso causale 2) c) indice di rischio alto (peso causale 4) d) indice di rischio molto alto (peso causale 5) 2) Pesatura del maneggio valori in base agli importi: a) da 3.000 a 103.000 (peso causale 1) b) da 103.000 a 206.000 (peso causale 2) c) oltre 206.000 (peso causale 3) 3) Pesatura del disagio in base alla descrizione dell'attività svolta:
Indennità condizioni di lavoro. (art. 6 CCRL 2018) 18