Contract
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APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANILE SANITARIO
CAPITOLATO SPECIALE – PARTE AMMINISTRATIVA DISCIPLINARE DI GARA
Scadenza del termine di presentazione delle offerte: 10 dicembre 2014-10-31 Scadenza termine per la richiesta di chiarimenti: 29-11-2014
Cig 598343893B
PREMESSA
La presente procedura in economia, per cottimo fiduciario, è finalizzata alla sottoscrizione di un accordo quadro di durata biennale, con un operatore , ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 59 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. per il servizio di messa a disposizione e gestione di una struttura da adibire a Canile Sanitario.
Il canile sanitario è una struttura pubblica di ricovero di prima accoglienza che svolge le funzioni di custodia dei cani vaganti catturati, ritrovati e/o maltrattati, nonché di isolamento e osservazione dei cani e dei gatti morsicatori.
L’operatore economico con cui stipulare l’accordo quadro sarà individuato in esito alla presente procedura di aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa, al termine della quale sarà dichiarato aggiudicatario il concorrente che risulterà in possesso di tutti requisiti soggettivi, che avrà proposto un servizio rispondente a quanto previsto dal capitolato di gara, che avrà proposto un prezzo per giornata di messa disposizione della struttura e custodia per animale, in ribasso rispetto a quella posta a base di gara e pari ad € 13,00, iva esclusa e che avrà ottenuto il punteggio più elevato – inteso quale somma dei punteggi tecnico – qualitativo ed economico.
Ai sensi dell’art. 6 della LR n. 47/2013, a condizioni equivalenti, è riconosciuto il diritto di prelazione agli Enti o alle Associazioni animaliste o protezioniste iscritte all'Albo regionale.
Per “condizioni equivalenti” si intende l’ottenimento di un pari punteggio complessivo, ottenuto come somma del punteggio qualitativo e del punteggio economico.
L’accordo quadro non fissa i quantitativi di prestazioni (giornate di custodia) - che restano dipendenti esclusivamente dalle esigenze delle strutture sanitarie utilizzatrici- ma solo il loro prezzo e tipologia. Unico limite della fornitura è l’importo dell’accordo quadro, sotto precisato.
L’importo dell’accordo quadro e, quindi la somma dei singoli contratti/ordinativi di fornitura, non sarà superiore, nel periodo di durata contrattuale, a 200.000,00 euro (iva esclusa) e l’operatore economico, con la sottoscrizione dell’accordo quadro, si impegna ad accettare tali ordinativi alle condizioni economiche e contrattuali stabilite, sino alla concorrenza del valore sopra riportato.
L’amministrazione, tuttavia, non assume alcun impegno a raggiungere tale importo né a raggiungere alcun valore minimo che, pertanto, potrà essere anche pari zero.
La durata dell’accordo quadro è stabilita in due anni, decorrenti dalla data di sua sottoscrizione e, comunque, sino all’esaurimento del valore dell’accordo quadro, anche se precedente al termine biennale.
Nel caso in cui, al termine del periodo biennale, il valore dell’accordo quadro non risultasse esaurito, l’Amministrazione si riserva di prolungarne la validità, previo assenso del fornitore.
L’amministrazione, inoltre, si riserva di avviare l’esecuzione d’urgenza, in pendenza di sottoscrizione del contratto.
Trattandosi di fornitura che non comporta rischi da interferenza, gli oneri della sicurezza sono stimati pari a zero euro.
La disciplina della fornitura (tempi di esecuzione, penalità, risoluzione) è riportata nel capitolato speciale – parte tecnica.
Si applica l’art. 39 del DL 90/2014, per il quale la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2, ovvero in ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara.
Non sono soggette a regolarizzazione e, pertanto, comportano esclusione, gli inadempimenti del concorrente tali da rendere l’offerta irricevibile, quali la presentazione fuori termine, la non integrità del plico tale da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte, la mancata sottoscrizione dell’offerta o l’incertezza sul contenuto e provenienza dell’offerta, l’apposizione di termini o condizioni all’offerta, offerte alternative o incomplete.
Analogamente, non è suscettibile di regolarizzazione l’offerta tecnica o l’offerta economica e gli elementi loro componenti
La misura della sanzione ivi prevista è fissata all’1 per mille del valore dell’accordo quadro (€ 200,00).
In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il concorrente è escluso dalla gara.
Nei casi di irregolarità non essenziali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione.
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, avviene, ai sensi dell’art. 6-bis del Codice dei Contratti e della delibera attuativa dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 111 del 20 dicembre 2012, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall’Autorità, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis.
Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato- AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.
SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO.
Ai sensi del comma 3-bis dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, non è applicabile la disciplina in materia di DUVRI per l’espletamento dei servizi oggetto del presente CSA.
Il gestore aggiudicatario, nell’esecuzione del contratto di propria competenza, si impegna a rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, assumendo la responsabilità per l’attuazione degli obblighi giuridici di propria competenza.
A tale fine l’aggiudicatario deve dichiarare di aver provveduto ad analizzare, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, i rischi generali e particolari connessi allo svolgimento delle attività di propria competenza e di aver individuato le misure a tutela necessarie. I rischi specifici dell’attività oggetto dell’appalto eventualmente presenti o che dovessero insorgere sono a norma di legge soggetti al controllo e gestione da parte del gestore aggiudicatario.
L’ASL in qualità di Datore di Lavoro Committente, è tenuta ad adempiere agli obblighi di cui all’art.26 del
D. Lgs. 81/2008. Pertanto, qualora l’appaltatore, nel corso di esecuzione del contratto, rilevasse rischi interferenti per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza, potrà presentare proposte di stesura del D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze).
Se tale proposta venisse valutata positivamente, l’ASL procederà ad elaborare tale documento, che sarà allegato al contratto d’appalto. In nessun caso le eventuali integrazioni potranno giustificare modifiche o adeguamento dei costi della sicurezza esplicitata all’atto di presentazione dell’offerta.
Ai sensi dell’art. 26, comma 6, del D. Lgs n. 81/08 e s.m.i. la Società dovrà analizzare i rischi generali e particolari connessi allo svolgimento della fornitura ed alle attività di propria competenza, individuando ed attuando tutte le misure di tutela necessarie.
L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza di cui al presente articolo, determinano la risoluzione del contratto.
2. REQUISITI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA, DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E COMPILAZIONE DELL’OFFERTA, CONDIZIONI GENERALI
Per partecipare alla gara, codesta Ditta dovrà far pervenire un plico contenente l’offerta economica, la documentazione tecnica e quella amministrativa, come di seguito precisato, mediante raccomandata del servizio delle Poste Italiane S.p.A., ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio, pena l’esclusione delle ore 13,00 del giorno 10 dicembre 2014, all’indirizzo:
ASL di Pescara, Ufficio Protocollo, Xxx Xxxxxxx 00, Xxxxxxx.
E’ , altresì, possibile la consegna a mano dei plichi direttamente o a mezzo di terze persone, entro lo stesso termine perentorio, al medesimo indirizzo di cui sopra che ne rilascerà apposita ricevuta.
I plichi devono essere chiusi e sigillati - con ceralacca oppure sigillati con nastro adesivo sui lembi di chiusura oppure chiusi e controfirmati sui lembi di chiusura oppure chiusi e timbrati sui lembi di chiusura - in modo da lasciare traccia di eventuali manomissioni, e devono recare all’esterno l’indicazione della gara, l’oggetto dell’appalto (messa a disposizione e gestione del canile sanitario), il nominativo, il codice fiscale ed il numero di fax dell’Impresa mittente. Sui plichi dovrà altresì essere incollato il codice a barre presente sul documento “PASSOE” rilasciato dal servizio AVCPASS.
A pena di esclusione i plichi devono contenere al loro interno tre buste ciascuna delle quali sigillata con ceralacca oppure sigillata con nastro adesivo sui lembi di chiusura oppure chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura oppure chiusa e timbrata sui lembi di chiusura, recanti l’indicazione della gara, l’oggetto dell’appalto, il nominativo dell’Impresa mittente e la dicitura, rispettivamente “A – Documenti Amministrativi”, “B – Documenti tecnici ” e “C – Offerta economica – ”.
La Busta C, contenente l’offerta economica, DEVE essere non trasparente, neanche in controluce.
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio del mittente.
La mancata presentazione dei plichi nei luoghi, termini e secondo le modalità indicate precedentemente comporterà l’esclusione del concorrente dalla gara.
Tutta la documentazione inviata dalle imprese partecipanti alla gara resta acquisita agli atti della stazione appaltante e non verrà restituita neanche parzialmente alle Imprese non aggiudicatarie
Con la presentazione dell’offerta l’Impresa implicitamente accetta senza riserve o eccezioni le norme e le condizioni contenute nella presente lettera di invito, nei suoi allegati e nel capitolato regolante il servizio.
Nella busta “A – Documenti Amministrativi “ devono essere contenuti i seguenti documenti:
1) Dichiarazione o dichiarazioni nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante il possesso dei seguenti requisiti:
a) Iscrizione alla Camera di commercio per attività coincidente con quella oggetto del presente appalto o in un registro professionale o commerciale dello Stato di residenza;
b) di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione ad appalti pubblici e di stipula dei relativi contratti previste dall’articolo 38 del D.lgs 12.04.2006, n. 163 e da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare; indicandole specificatamente, ivi incluse quelle previste dall’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m..i.. Per l’effettuazione di tali dichiarazioni, la Ditta concorrente potrà utilizzare gli schemi allegati n. 1 e n. 1 A alla presente lettera di invito;
2) Dichiarazione:
• di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali e di tutti gli oneri compresi quelli relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguito il servizio;
• di disporre di una struttura, regolarmente autorizzata per l’attività di canile sanitario dall’autorità sanitaria localmente competente (sindaco), situato in Comune distante non oltre 60 km dalla sede del Dipartimento di Prevenzione della ASL (Pescara, via Xxxxxx Xxxxxxx, 45 – 47);
• che il canile dispone di almeno n° 20 posti come canile “sanitario” dotati di idoneo sistema di termoregolazione, più almeno 5 box da adibire ad uso contumaciale ed infermeria.
• che il canile dispone di autorizzazione sanitaria del sindaco del comune di in cui ha sede la struttura e possiede tutti i requisiti di cui all’allegato a alla legge regionale n. 47/2013;
• di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante il servizio, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
• dell’elezione del domicilio ai fini dell’appalto, il numero di fax e la PEC ove potranno essere inviate comunicazioni (anche ai sensi dell’art. 79 del Codice dei contratti pubblici) o richieste di integrazioni e chiarimenti, anche ai fini del controllo sui requisiti previsto dagli artt. 46 e 48 del D.lgs 12.04.2006, n. 163;
• di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
3) Documento “PASSOE” rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti disponibile presso l’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture. I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.
4) Garanzia provvisoria, pari al due per cento del valore dell’accordo quadro (€ 200.000,00) , sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia deve avere validità per almeno centoottanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione dell'offerta. Nel caso in cui al momento della scadenza della garanzia non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione, la stazione appaltante ne richiederà il rinnovo. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, e' ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. L'offerta e' altresì corredata, a pena di
esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113 del D.Lgs. n. 163/2006, qualora l'offerente risultasse affidatario.
5) impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113 del D.Lgs. n. 163/2006, qualora l'offerente risultasse affidatario.
6) Fidejussione bancaria o assegno circolare, a favore dell’Azienda sanitaria di Pescara, per l’importo di € 200,00, da valere per i casi di cui all’art. 39 del DL 90/2014, sopra descritti;
6. Contributo identificativo gara previsto dalla deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici entrata in vigore dal 01.02.2007. Questa Amministrazione è tenuta, ai fini dell’ammissione alla gara del partecipante, al controllo dell’avvenuto pagamento, dell’esattezza dell’importo e della rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta del versamento con quello assegnato alla procedura in corso.
7. Allegazione di copia del presente capitolato speciale, firmati nell’ultima pagina per conoscenza ed accettazione dal legale rappresentante o titolare o procuratore dell’impresa.
Nel caso di raggruppamento temporaneo di impresa o di Consorzio si fa presente che:
• le dichiarazioni di cui ai punti 1 e 2 dovrà essere prodotta da tutte le imprese associate.
Tutte le dichiarazioni , attestazioni e documentazione prodotta devono essere sottoscritte dal legale rappresentante o titolare o procuratore in caso di concorrente singolo. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa copia semplice della relativa procura.
Nella busta “B – Documenti Tecnici “ devono essere contenuti:
1) Descrizione della struttura messa a disposizione, corredata di tutte le informazioni necessarie all’accertamento del possesso dei requisiti prescritti dal presente capitolato – parte tecnica
2) Relazione Tecnica formulata secondo “sezioni” in cui siano esposti, in maniera chiara, precisa e concordante, gli elementi oggetto di valutazione tecnica, appresso indicati.
L’offerta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o titolare o procuratore in caso di concorrente singolo. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa copia semplice della relativa procura.
Nella busta “C- Offerta economica” deve essere contenuta, a pena di esclusione, l’offerta economica, resa legale con l’apposizione di marca da bollo, debitamente timbrata e sottoscritta da persona abilitata ad impegnare l’offerente, ed accompagnata da copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore, contenente quanto sotto riportato:
- prezzo per giornata ( di messa disposizione della struttura, custodia per animale e per tutte le attività previste nel presente capitolato), in cifre e in lettere, in ribasso rispetto a quella posta a base di gara e pari ad € 13,00, iva esclusa.
In caso di discordanza tra quanto indicato in cifre e quanto indicato in lettere, prevarrà la quotazione più favorevole all’Amministrazione.
3. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
il criterio di aggiudicazione è quello di cui all’art. 83 del Decreto legislativo 18/04/2006 n.163, ovvero “a favore dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa”.
Il punteggio massimo attribuibile è di 100 punti, di cui:
Qualità 70/100 Prezzo 30/100
QUALITA’ DEL SERVIZIO
RELAZIONE DI OFFERTA (PROGETTO TECNICO)
Sotto la voce qualità del Servizio, la Commissione Valutatrice attribuirà un punteggio fino ad un massimo di punti 70, tenendo conto delle informazioni fornite dal concorrente mediante una dettagliata relazione (progetto tecnico), nella quale dovrà essere descritto quanto di seguito richiesto:
1. dotazione quali – quantitativa delle risorse umane dedicate all’appalto,
(numero, qualifiche, esperienze):
(max punti 12)
2. descrizione della struttura messa a disposizione (caratteristiche,
localizzazione, titolo di possesso, etc) (max punti 15)
3. modalità di avvicendamento del personale per ferie, malattia,
aspettativa ed altro (max punti 3)
4. protocollo di gestione dei cani ospitati (max punti 15)
5. schede tecniche dei prodotti alimentari (max punti 8)
6. schede tecniche dei prodotti disinfettanti e disinfestanti (max punti 3)
7. descrizione delle dotazzione strumentali e di arredo
messe a disposizione per l’esecuzione del servizio
(max punti 8 )
8. modalità di raccolta e smaltimento delle carcasse ex Regolamento CE
1774/2002 (max punti 4)
9. programmi e progetti per la sensibilizzazione contro l’abbandono degli animali (max punti 1)
10. azioni mirate all’affidamento/adozioni dei cani randagi catturati,
(max punti 1) Il punteggio relativo alla qualità (max 70 punti) sarà assegnato applicando la seguente formula:
Q(a) = ∑n (Cmi * Ca)
dove :
Q (a) = punteggio qualità attribuito all’offerta (a) Cmi = punteggio massimo attribuito al requisito (i)
Ca = coefficiente attribuito all’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile da 1 a 0
∑n = sommatoria dei parametri.
1.L’attribuzione del punteggio di qualità avverrà nel modo seguente: ad ogni parametro di valutazione verrà attribuito collegialmente, dalla Commissione Giudicatrice all’uopo istituita, un giudizio sintetico corrispondente ad un coefficiente da 1 a 0, come indicato nella seguente tabella:
GRIGLIA DI VALUTAZIONE | |
punteggio cent.le 0 | in caso di mancanza di documentazione necessaria per la valutazione del parametro considerato, e/o non assoluta corrispondenza a quanto richiesto |
punteggio cent.le 0,25 | in relazione ad un giudizio espresso dal singolo Commissario sul parametro considerato “insufficiente” |
punteggio cent.le 0,50 | in relazione ad un giudizio espresso dal singolo Commissario sul parametro considerato “sufficiente” |
punteggio cent.le 0,60 | in relazione ad un giudizio espresso dal singolo Commissario sul parametro considerato “più che sufficiente” |
punteggio cent.le 0,70 | in relazione ad un giudizio espresso dal singolo Commissario sul parametro considerato “buono” |
punteggio cent.le 0,85 | in relazione ad un giudizio espresso dal singolo Commissario sul parametro considerato “distinto” |
punteggio cent.le 1 | in relazione ad un giudizio espresso dal singolo Commissario sul parametro considerato “ottimo” |
I coefficienti attribuiti saranno poi trasformati in coefficienti definitivi, sempre compresi fra 1 e 0, rapportando il coefficiente più alto ad 1 ed attribuendo, in modo proporzionale, valori inferiori agli altri coefficienti (prima riparametrazione). I coefficienti definitivi attribuiti ad ogni parametro oggetto di valutazione saranno poi moltiplicati per il punteggio massimo previsto per ogni parametro di valutazione. Laddove nessuna offerta ottenga il punteggio massimo di 70, si procederà alla seconda riparametrazione, attribuendo 70 punti all’offerta che avrà ottenuto il punteggio più elevato, e alle altre punteggi direttamente proporzionali.
Importante: nel caso di impossibilità di desumere dalla documentazione presentata la rispondenza del servizio proposto alle specifiche tecniche richieste, quale requisito minimale, da presente capitolato, l’offerente non sarà ammesso alla valutazione economica.
Inoltre, nel caso di impossibilità di desumere dalla documentazione le caratteristiche tecnico-qualitative del servizio proposto, utili per l’attribuzione del punteggio, quest’ultimo sarà pari a 0 per la voce in esame.
0.Xx punteggio relativo al prezzo sarà assegnato come segue:
30 punti verranno attribuiti all’offerta con il ribasso più alto, per le altre offerte sarà applicata la seguente formula:
⮚ Pa (dove Ra <= Rm) = 30*X * Ra/Rm
⮚ Pa (dove Ra > Rm) = 30*[X + [(1-X)*(Ra-Rm)/Rmax-Rm)]] dove:
Pa = punteggio relativo al prezzo attribuito all’offerta (a) Ra = ribasso dell’offerta (a)
Rm = media aritmetica dei valori dei ribassi offerti
Rmax = ribasso massimo offerto
Si precisa che:in caso di parità del punteggio complessivo, la fornitura sarà affidata a chi avrà ottenuto il punteggio qualità superiore.
Qualora il contrasto tra il ribasso percentuale indicato in lettere e quello indicato in cifre sia tale da rendere indeterminata od indeterminabile la volontà del soggetto concorrente, l'offerta è rigettata e la ditta esclusa dalla gara.
L’aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà totalizzato il maggior punteggio nella sommatoria dei due parametri.
Si precisa che i calcoli relativi all’attribuzione dei punteggi verranno eseguiti computando fino alla seconda cifra decimale.
Non sono ammesse, a pena di esclusione dalla gara, offerte in aumento sull’ importo posto a base di gara (€ 13,00. per giornata).
L’Azienda Appaltante si riserva il diritto di aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola offerta valida.
L’Azienda Appaltante si riserva la possibilità di annullare i risultati della procedura qualora ritenga di non avere raggiunto l’obiettivo che si prefiggeva a proprio discrezionale e insindacabile giudizio.
Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all'appalto, anche nel caso in cui l'Azienda Appaltante non intenda procedere ad alcuna aggiudicazione.
Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.
Non sono ammesse :
• la presentazione di offerte alternative o incomplete. I prezzi devono intendersi comprensivi di tutte le prestazioni ed oneri indicati nel presente capitolato e degli oneri per la sicurezza a carico delI’ offerente, che dovranno essere indicati specificatamente.
• Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta, propria o altrui.
(Validità dell’offerta)
La proposta contrattuale è sempre revocabile. Il limite per l’esercizio della facoltà di revoca è costituito dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta. Trascorso tale termine la proposta contrattuale diventa irrevocabile e il soggetto candidato è obbligato alla propria offerta per il periodo di giorni 180 (centottanta) a partire dalla data ultima fissata per la presentazione dell’offerta.
Trascorso tale termine senza che sia intervenuta l’aggiudicazione, il soggetto candidato, con espressa dichiarazione scritta, da inviare al medesimo indirizzo indicato per la presentazione dell’offerta, può recedere dalla propria offerta.
4. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA - (Seduta di gara) L’esame delle offerte si articola nelle seguenti fasi:
1 ^ Fase in seduta pubblica (il cui giorno sarà pubblicato sul sito xxx.xxxx.xx.xx – sezione gare e appalti – settore UOC ABS).
Esame della documentazione amministrativa da parte dell’Autorità di gara, organo monocratico: tale esame viene svolto in seduta pubblica. E’ facoltà, se del caso, chiedere chiarimenti e/o delucidazioni in merito ai documenti presentati: se il riscontro è positivo si procede alla fase successiva dell’esame del merito tecnico dell’offerta. Schematicamente si elencano le operazioni di detta fase:
• verifica ed acquisizione della documentazione (procura speciale, delega) comprovante il titolo dei soggetti presenti ad intervenire alla seduta;
• presa d’atto dei plichi pervenuti entro il termine stabilito nel presente capitolato;
• apertura dei plichi e vidimazione/accertamento delle buste in essi contenute;
• apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa e contestuale verifica della regolarità e completezza della documentazione amministrativa a corredo dell’offerta,
• apertura e riscontro della documentazione contenuta nella “Busta B) – Documentazione tecnico
• organizzativa” dei concorrenti ammessi.
2^ Fase in seduta riservata
• esame della documentazione tecnica e della campionatura da parte della Commissione giudicatrice, organo collegiale;
• assegnazione del punteggio tecnico.
3^ Fase in seduta pubblica
Esame dell’offerta economica: tale esame viene svolto in seduta pubblica dalla Autorità di gara; l’esame dell’offerta economica viene effettuato solo nei confronti delle offerte ammesse a tale fase. Durante tale seduta la cui data viene comunicata alle ditte concorrenti si procede alle seguenti operazioni:
1. lettura dei verbali delle sedute precedenti;
2. apertura delle buste contenenti le offerte economiche;
3. redazione della graduatoria parziale inerente al merito economico;
4. redazione della graduatoria totale e definitiva; Qualora due o più soggetti candidati formulino pari offerta complessiva si procederà nella medesima seduta a richiedere, a partiti segreti, un’offerta migliorativa. Sarà dichiarato aggiudicatario il soggetto candidato miglior offerente. Analoga procedura sarà seguita anche nel caso di presenza di un solo concorrente. Ove nessuno di coloro che hanno fatto pervenire offerte uguali sia presente, o i presenti non vogliano migliorare l’offerta, si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio. Possono migliorare l’offerta il Legale rappresentante o chi è munito di idonea delega.
5. individuazione delle offerte anomale (art. 86 DEL D.Lgs n. 163/2006) e, in tal caso, trasmissione degli atti al RUP;
6. (dopo l’esito dell’eventuale procedimento di valutazione dell’anomalia delle offerte) dichiarazione dell’aggiudicazione provvisoria a favore del miglior offerente, la cui offerta non sarà stata dichiarata anomala;
7. trasmissione degli atti inerenti alla procedura di gara alla Direzione Generale per l’esame e gli adempimenti successivi.
5. PRESENZA DEI SOGGETTI CANDIDATI
Alle sedute pubbliche possono presenziare ed intervenire richiedendo l’iscrizione a verbale, i legali rappresentanti o persone da essi delegati munite di delega o di procura.
Possono presenziare, altresì, i rappresentanti di commercio dei soggetti candidati. Questi ultimi, se privi di procura speciale, non possono firmare il verbale di gara ne’ richiedere la messa a verbale di qualsiasi dichiarazione.
6. AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione, immediatamente vincolante per il soggetto aggiudicatario, non è obbligatoria per l’Amministrazione aggiudicatrice sino a quando non sarà approvata con formale atto deliberativo da parte dell’organo deliberante.
L'efficacia dell’aggiudicazione è condizionata alla verifica delle dichiarazioni rilasciate in sede di gara, nonché alla verifica dell'inesistenza delle cause ostative previste dalla vigente normativa antimafia o derivanti da condanna per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale, o per delitti finanziari, o derivanti da condanna per uno dei delitti richiamati dall'articolo 32 quater c.p., ai quali consegue l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione. In ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese nell’ambito della presente procedura, l’Azienda si riserva di procedere, anche a campione, a verifiche d’ufficio.
8 - VERBALE DI GARA
Il verbale di gara non equivale al contratto, ma fa fede della veridicità di quanto in esso contenuto fino a querela di falso.
9 - RAGGRUPPAMENTO DI IMPRESE – PARTECIPAZIONE E COSTITUZIONE - COSTITUZIONE DEL RAGGRUPPAMENTO DI IMPRESE)
L’atto di costituzione del raggruppamento temporaneo che deve risultare da scrittura privata con autentica notarile, deve avvenire entro i cinque giorni antecedenti la data fissata per la sottoscrizione del contratto.
10 - CONTENUTI DELL’ATTO DI COSTITUZIONE
L’atto di costituzione del raggruppamento temporaneo di imprese, redatto in conformità agli artt. 34,35,36 e 37 del D.Lgs. n. 163/2006, deve contenere:
a) l’elenco delle imprese che aderiscono al raggruppamento;
b) l’estratto dei verbali dei consigli di amministrazione o equivalenti organi deliberanti di ciascuna impresa in cui è approvata la partecipazione al raggruppamento temporaneo;
c) l’oggetto e lo scopo del raggruppamento che nel caso di specie è costituito dalla partecipazione alla gara disciplinata dal presente capitolato;
d) l’indicazione dell’impresa capogruppo;
e) l’irrevocabilità e gratuità del mandato;
f) che la revoca del mandato per giusta causa non ha effetto nei confronti dell’Azienda;
g) che la presentazione dell’offerta determina per le imprese la responsabilità solidale nei confronti dell’Azienda;
h) che all’impresa capogruppo spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle imprese mandanti nei confronti dell’Azienda per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall’appalto, anche dopo il collaudo e fino all’estinzione di ogni rapporto previsto e conseguente al presente capitolato, fatto salvo il diritto dell’Azienda di far valere le responsabilità facenti capo alle imprese mandanti;
i) la suddivisione per quota dell’appalto tra le imprese associate;
j) che lo scioglimento del raggruppamento temporaneo di imprese, in caso di aggiudicazione dell’appalto, è subordinato all’estinzione di tutti gli obblighi e garanzie previste dal presente capitolato.
11 - CONCORRENZA SLEALE
Qualora un soggetto candidato partecipi alla presente gara all’interno di un raggruppamento temporaneo d’imprese non può parteciparvi anche in forma singola o all’interno di altro raggruppamento.
Il mancato rispetto di tale divieto comporta l’esclusione dalla gara del soggetto candidato che ha presentato l’offerta in forma singola oltre che all’interno del raggruppamento temporaneo, mentre rimane valida l’offerta presentata dal raggruppamento temporaneo. Nei casi in cui una medesima ditta partecipi contemporaneamente a due o più raggruppamenti temporanei l’esclusione si estende ad entrambi i raggruppamenti. Analoghe disposizioni si applicano in caso di offerte presentate da consorzi.
Sono esclusi dalla gara i raggruppamenti temporanei di imprese che, di fatto, costituiscono, con la creazione di cartelli, elusione della libera concorrenza. In tale ultima fattispecie i relativi atti sono trasmessi all’Autorità che vigila sulla libera concorrenza.
12- AGGIUDICAZIONE - ADEMPIMENTI SOGGETTO AGGIUDICATARIO
Il soggetto aggiudicatario non può impugnare l’efficacia dell’aggiudicazione per non aver sottoscritto il verbale di gara.
L'esecutore del contratto è obbligato a costituire, a favore dell’ Azienda, una garanzia fideiussoria del 10% dell'importo contrattuale. La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Con tale clausola il fideiussore si obbliga, su semplice richiesta dell’Azienda, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto candidato o aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa. La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, nonché la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile. La costituzione della cauzione definitiva trova specifica regolamentazione all’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006. La cauzione definitiva deve coprire l’intero periodo di validità del contratto. Lo svincolo di detta cauzione
sarà disposto dal responsabile del procedimento, accertata la completa e regolare esecuzione dell’appalto nonché ultimata e liquidata ogni ragione contabile. La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio del certificato di regolare esecuzione. E’ fatto salvo l’esperimento di ogni altra azione qualora la cauzione risultasse insufficiente
13 – TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E DIRITTO D’ACCESSO
L’Azienda in applicazione alle norme di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241 t.v. e del successivo regolamento 27 giugno 1992 n. 352 t.v. ed al fine di assicurare la trasparenza e l’imparzialità dell’azione amministrativa, garantisce a chiunque dimostri un interesse particolare concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, nonché alle amministrazioni, associazioni e comitati portatori di interessi pubblici o diffusi, il diritto di accedere ai propri documenti amministrativi.
14 - DIFFERIMENTO DELL’ACCESSO
1. Sono temporaneamente sottratti all’accesso, fino alla scadenza dei termini per la presentazione delle offerte:
A) L’elenco dei soggetti che hanno richiesto il bando di gara e/o il Capitolato Speciale nel caso di procedura aperta;
B) L’elenco dei soggetti che hanno inoltrato alla ASL richiesta di invito o che hanno segnalato il loro interesse nei casi di procedure ristrette;
C) L’elenco dei soggetti invitati nel caso di procedura negoziata;
D) L’elenco dei soggetti che hanno presentato offerta nei casi di procedure aperte, ristrette e negoziate, fatto salvo per quanto riguarda quest’ultima fattispecie la previsione del successivo punto 2A.
2. Sono temporaneamente sottratti all’accesso fino al Decreto di aggiudicazione:
A. L’elenco dei soggetti che hanno presentato offerta nel caso di procedure concorsuali qualora sia previsto il rilancio
B. Gli atti nei quali sono riportate le condizioni economiche ed organizzative in vigore relative ai prodotti/servizi in gara.
15 - RIFIUTO DELL’ACCESSO
Sono esclusi dal diritto di accesso:
A. I documenti allegati alle domande di partecipazione consistenti in certificazioni, attestazioni e dichiarazioni formate dalla Pubblica Amministrazione o da soggetti privati comprovanti qualità morali e professionali, capacità economiche, finanziarie e commerciali dei candidati. Non rientrano in tale fattispecie le autocertificazioni attestanti tali qualità e capacità;
B. Documentazione a carattere tecnico riguardante le soluzioni tecniche e/o progettuali proposte, solo quando la loro conoscenza possa ledere il diritto di esclusiva che su di esse può vantare il candidato. In particolare:
• Abbiano il carattere della originalità;
• Abbiano il carattere della unicità, oppure siano prototipi;
• Siano stati messi a punto in modo esclusivo per la gara in oggetto.
In questa fattispecie non rientrano le comuni schede tecniche rese disponibili dalle Imprese in via generale in quanto relative a prodotti/servizi che sono da esse commercializzate in via ordinaria. Lo stesso dicasi quando tali schede tecniche siano riprodotte, totalmente o parzialmente, su fac-simile previsto dalla ASL nella lettera—invito o nel Capitolato Speciale;
C. Documentazione nella quale sia individuata la composizione societaria delle imprese partecipanti.
c) certificazione antimafia;
d) composizione societaria delle imprese partecipanti.
16 – DISPOSIZIONI DI SEMPLIFICAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE DELLE IMPRESE ALLE PROCEDURE DI GARE PUBBLICHE
La sostituzione delle certificazioni amministrative tramite dichiarazioni, in conformità con quanto previsto dal DPR 445/2000 è ammessa, nei casi di cui agli articoli successivi, esclusivamente in relazione alla documentazione di fatti, stati e qualità riguardanti l'impresa e le situazioni personali dei singoli amministratori.
Le dichiarazioni relative alle imprese sono sottoscritte dal legale rappresentante; quelle riguardanti i singoli amministratori dagli interessati.
Nei procedimenti di gara di rilevanza comunitaria, la sostituzione delle certificazioni amministrative con dichiarazioni è ammessa, da parte di imprese di altri Stati membri, ai sensi e con le modalità previste dalla normativa comunitaria e dalle leggi statali di recepimento.
17 - INTEGRAZIONI E ACCERTAMENTI D’UFFICIO
L’Azienda può richiedere chiarimenti ed integrazioni delle dichiarazioni presentate ai sensi dell’articolo che precede, nonché procedere, in qualsiasi fase della procedura, ad accertamenti d’ufficio circa i requisiti documentati dalle imprese con dichiarazioni sostitutive.
Qualora dagli accertamenti in questione, emergono dichiarazioni false, l'Azienda , salvi gli adempimenti previsti dalla legge penale, provvede in conformità all'ordinamento vigente, alla revoca degli atti eventualmente già adottati a favore dell'impresa.
18 - CERTIFICAZIONI A CORREDO DELLE OFFERTE
Tutti i requisiti comprovabili tramite certificazioni amministrative, richiesti per l'ammissione e per l'aggiudicazione dal bando di gara, sono temporaneamente sostituiti da dichiarazioni rese dal soggetto competente a norma del precedente art. 61. La sostituzione opera in via definitiva nei casi previsti dalla legislazione vigente.
Le certificazioni, temporaneamente sostituite ai sensi del primo comma, sono prodotte dal solo soggetto aggiudicatario, successivamente all'aggiudicazione e acquisite dall’amministrazione appaltante.
19 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del DLGS 196/2003 il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei soggetti candidati e della loro riservatezza con i contemperamenti previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.
In particolare il trattamento dei dati richiesti per la partecipazione alla presente gara ha la sola finalità di consentire l’accertamento del possesso dei requisisti di idoneità e dell’inesistenza di cause ostative.
20 - CLAUSOLA ANTICORRUZIONE
1. I concorrenti e gli aggiudicatari sono obbligati a tenere un comportamento di estrema correttezza e di rigorosa buona fede, sia durante l’intero procedimento di gara, sia nella fase di esecuzione del contratto. A tale scopo le ditte si fanno garanti dell’operato dei propri amministratori, funzionari e dipendenti tutti, a prescindere dai limiti del rapporto organico e istitutorio.
2. I concorrenti e gli aggiudicatari si obbligano, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1382, del Codice Civile, al pagamento di una penale, a favore della ASL, pari al 10% del valore globale degli ulteriori danni dovuti per la risoluzione del contratto e per l’affidamento della fornitura a terzi, qualora, in violazione dell’impegno assunto, i soggetti di cui al precedente punto 1, direttamente o tramite interposta persona, abbiano:
- commesso o commettano fatti, comunque connessi ovvero finalizzati a turbare il legale e trasparente svolgimento della gara, o la corretta ed utile esecuzione del contratto e, più specificatamente ma non esaustivamente, previsti e descritti dalle seguenti norme:
A. artt. 353 (turbata libertà di incanto), 346 (millantato credito), 640 (truffa), 648 (ricettazione), 629 (estorsione) C.P. e ciò in qualità di autori o di concorrenti, sia nel caso di reati consumati che tentati;
B. artt 323 (abuso d’ufficio) C.P. e 326 (rivelazione e utilizzazione di segreti d’ufficio) C.P., in qualità di istigatori o concorrenti, sia nel caso di reati consumati che tentati;
C. art. 321, in relazione artt. 318, 319 e 320 C.P. (corruzione attiva), e 322 (istigazione di corruzione) C.P., in qualità di autori o concorrenti, sia nel caso di reati consumati che tentati;
D art. 77, comma 3° Legge 02.05.1974 n. 195 e 4, comma 7° Legge 18.11.1981 n. 659 (atti di illecito o irregolare finanziamento a partiti politici);
- omesso di comunicare ai competente organi della ASL ogni eventuale richiesta di denaro, altre prestazioni od utilità ad essi, indebitamente ed in qualsiasi forma rivolta da amministratori, funzionari, o dipendenti della ASL stessa, per sé o per altri o richieste che possano rientrare nella previsione dell’art. 317 C.P.
- omesso di comunicare immediatamente agli organi della ASL di qualsiasi atto di intimidazione;
- commesso nei confronti delIl gestore nel corso del contratto con al finalità di condizionarne la corretta e regolare esecuzione.
Informazioni e chiarimenti:
Informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti, esclusivamente a mezzo fax o e mail (fax 000 000 0000, e mail: xxxxxxx.xxxxxxxx@xxxx.xx.xx,
CAPITOLATO SPECIALE – PARTE TECNICA
1. ARTICOLAZIONE E FINALITA’ DEL SERVIZIO
Il servizio ha ad oggetto la messa a disposizione e gestione di una struttura da adibire a Canile Sanitario. La gestione di detto servizio consiste nello svolgimento delle seguenti principali attività:
A. messa a disposizione di un canile regolarmente autorizzato per l’attività di canile sanitario dall’autorità sanitaria localmente competente (sindaco), dotato di tutti requisiti e e tale comunque da soddisfare tutte le esigenze degli animali ricoverati sia sotto il profilo igienico sanitario che del benessere animale.
Il canile e tutte le strutture annesse dovranno essere situati in un ambito territoriale distante non oltre 60 km dalla sede del Dipartimento di Prevenzione della ASL (Pescara, via Xxxxxx Xxxxxxx, 45 – 47), al fine di consentire di effettuare gli interventi del servizio veterinario della ASL, in tempi congrui ed agevoli.
Il canile dovrà disporre di almeno n° 20 posti come canile “sanitario” dotati di idoneo sistema di termoregolazione, più almeno 5 box da adibire ad uso contumaciale ed infermeria.
I ricoveri del canile sanitario devono essere costituiti da box singoli, ben isolati dal terreno, dotati di tutti i requisiti previsti dalle norme in vigore ('allegato A della Legge Regionale 18 dicembre 2013 n. 47).
In caso di più canili appartenenti alla stessa Ditta offerente, o posseduti dalle Ditte temporaneamente associate, la somma dei posti dovrà raggiungere quanto sopra prescritto.
Il canile sanitario deve possedere i seguenti requisiti:
a. autorizzazione sanitaria del sindaco;
b. sistema di smaltimento delle carogne e dei rifiuti speciali ambulatoriali conformi alla normativa vigente;
c. collocazione ad una sufficiente distanza da insediamenti urbani e da strutture sanitarie ed annonarie;
d. recinzione esterna dell'altezza minima di m. 2.50 o altro idoneo sistema;
e. box: individuali realizzati con materiali lavabili e disinfettabili in modo da garantire lo spazio minimo di 4 mq., di cui il 20% coperto, per i box singoli; nel caso di box collettivi detta superficie deve essere aumentata del 30% a capo;
f. registrazione sull’elenco regionale delle strutture di ricovero.
Il canile dovrà disporre di:
1. un locale attrezzato ad ambulatorio veterinario per l’assistenza sanitaria degli animali ricoverati e personale per assicurare il necessario supporto al Servizio Veterinario, in modo flessibile per un minimo di 3 ore giornaliere dal lunedì al sabato. L’ambulatorio dovrà essere sempre dotato e rifornito dei necessari presidi medico-chirurgici e sanitari a cura e a carico delIl gestore appaltatrice, come da allegato A del presente capitolato. Lo smaltimento dei rifiuti speciali in conformità delle normative vigenti verrà effettuato da Xxxxx autorizzata in regime di contratto con l’Appaltatore.
2. una cucina per la preparazione dei pasti dei cani, idonea dal punto di vista strutturale, gestionale ed igienico sanitario, con annesso apposito idoneo magazzino degli alimenti; gli stessi locali dovranno avere un utilizzo esclusivo per questo tipo di attività con l’impiego di materie prime idonee ed adeguate, scortate dai relativi documenti di origine e di tracciabilità, di cui dovranno essere sempre noti i fornitori;
3. locale adibito ad ufficio;
4. vasca idoneamente attrezzata per lavaggi e trattamenti per ectoparassiti;
5. locale ripostiglio;
6. servizi igienici;
7. ricovero allestito a gattile per l'osservazione dei gatti morsica tori;
8. mezzi e strutture adeguate per il trasporto di resti e/o carcasse di cani, gatti ed altri animali d’affezione, collegate funzionalmente ad un impianto di transito cat. 1 per lo stoccaggio in attesa del corretto smaltimento tramite Ditta autorizzata. Il canile in convenzione per svolgere tale attività dovrà essere dotata della prevista autorizzazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1069/2009;
9. personale proprio, in regola con la normativa vigente per il lavoro dipendente. Per il personale impiegato si dovranno mettere in atto tutte le misure previste dalla specifica normativa in materia di prevenzione infortuni e igiene sui luoghi di lavoro. Il personale dovrà essere adeguato per numero e formazione professionale alle esigenze del presente capitolato. E’ fatto obbligo
all’appaltatore di attivare e documentare gli interventi formativi necessari ai propri dipendenti anche per quanto previsto dalle norme del D.L.vo 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni;
B. Il gestore si impegna al ricovero, in caso di necessità e su segnalazione del Servizio Veterinario dell’ASL di Pescara, di cani e/o gatti morsicatori o aggressivi di proprietà da porre sotto osservazione sanitaria.
C. per lo svolgimento del servizio Il gestore assume a suo completo carico gli strumenti ed in genere tutti i mezzi necessari alla sua corretta esecuzione.
D. Le attività dovranno rendersi 365 giorni all’anno, festivi inclusi, 24 ore su 24. L’orario di apertura del canile deve essere articolato nel seguente modo:
6 giorni alla settimana, dal lunedì al sabato, sono escluse le domeniche e le festività infrasettimanali, con un minimo di 5 ore al giorno (9.00 – 12.00; 14.30 – 16.30).
Nelle ore di chiusura della struttura il gestore deve prevedere un Servizio di Pronta disponibilità - reperibilità attiva 24 ore su 24 per 365 giorni anno festivi compresi e garantisce tutti i servizi specificati all’Art. 1.
Il numero di telefono/fax del gestore dovrà essere esposto, in modo ben visibile, all’esterno della struttura . Nel cartello di esposizione al pubblico degli orari di apertura dovrà essere indicato anche che il canile è convenzionato con la ASL di Pescara quale “canile sanitario”. L’orario di apertura deve essere concordato con il Servizio Veterinario dell’ASL di Pescara, esposto in modo ben visibile e comunicato a tutti i Comuni dell’area interessata. Gli eventuali giorni di chiusura al pubblico del canile dovranno essere preventivamente concordati con il Servizio Veterinario dell’ASL di Pescara. L’aggiudicatario, in caso di necessità, deve consentire in ogni orario che il personale del Servizio Veterinario abbia libero accesso alla porzione di struttura destinata a canile sanitario dell’ASL di Pescara.
E. l’Aggiudicatario si obbliga ad espletare il servizio secondo le indicazioni impartite dal Servizio Veterinario della Asl di Pescara e nel rispetto delle norme e regolamenti vigenti. Il Servizio Veterinario potrà effettuare direttamente tutte le attività previste nel presente Capitolato ed, in tal caso, nulla sarà dovuto al gestore per le stesse.
F. pulizia, sorveglianza e somministrazione dei pasti agli animali;
G. pulizia box e locali connessi;
H. supporto alle attività sanitarie e di medicina veterinaria;
I. custodia, per i primi 20 giorni, dei cani vaganti,
X. Xxxxxxxxxxx ed incenerimento delle spoglie degli animali deceduti presso il canile sanitario;
K. custodia di cani e/o gatti da sottoporre a periodo di osservazione per la profilassi della rabbia e/o di altre malattie contagiose o per problemi di aggressività e/o comportamentali.
L. Il ritiro e custodia, per di cani e gatti sequestrati dall’autorità giudiziaria e/o affidati in custodia giudiziale all’ASL, per il periodo di custodia giudiziale;
M. e di tutte le altre attività più dettagliatamente specificate negli articoli successivi.
2. MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO
1. Il servizio di gestione del canile sanitario dovrà avvenire nel pieno rispetto delle vigenti normative nazionali e regionali in materia di randagismo: L. 281/91, L.R. 47/2013, ed ogni altra normativa vigente, sotto la vigilanza sanitaria dell’Azienda USL di Pescara – U.O. Sanità Pubblica Veterinaria, ispirandosi costantemente ai principi di salvaguardia e tutela della vita e del benessere degli animali custoditi.
3. La gestione del canile consisterà nell’espletamento delle seguenti attività:
A. ricovero degli animali, per un periodo non superiore ai 20 gg., nelle seguenti fattispecie:
⮚ cani per i quali sia accertato l’effettivo stato di randagismo;
⮚ cani e gatti che abbiano morsicato, posti sotto osservazione sanitaria per la profilassi della rabbia e/o di altre malattie contagiose o per problemi di aggressività e/o comportamentali, per 10 giorni ai sensi degli art 86-87 del DPR 320/54 da parte della UO Sanità Pubblica Veterinaria;
⮚ cani e gatti sequestrati dall’autorità giudiziaria e/o affidati in custodia giudiziale all’ASL, per il periodo di custodia giudiziale;
B) gestione giornaliera degli animali presenti nella struttura: pulizia, sorveglianza, fornitura e somministrazione del cibo secondo quanto stabilito nell’apposito programma di alimentazione presentato in sede di Offerta;
C) segnalazione di problematiche gestionali e sanitarie alla U.O. Sanità Pubblica Veterinaria;
D) compilazione di apposita scheda segnaletica per ogni cane;
F) tenuta del registro di carico/scarico;
G)collaborazione con il personale veterinario della ASL di Pescara a supporto delle attività sanitarie e di medicina veterinaria, comprese le attività di supporto alla sterilizzazione delle gatte appartenenti a colonie feline libere;
H) promozione di adozioni ed affidamenti a soggetti privati che siano nelle condizioni di adottabilità;
Il Servizio Veterinario sovrintende a tutta l’attività del canile sanitario, sia sotto l’aspetto organizzativo che gestionale. In particolare si richiama la necessità che la struttura disponga di un manuale operativo che contenga anche le procedure di autocontrollo adottate dalIl gestore.
L'appaltatore provvede direttamente alla gestione del personale alle sue dipendenze garantendone una idonea e sufficiente presenza numerica, oltre ad una preparazione e qualifica professionale adeguata.
I cani ed i gatti accalappiati e/o catturati verranno custoditi e curati, secondo un protocollo elaborato dal Servizio Veterinario, fino al decimo giorno compreso dalla cattura a cura e a carico dell’ASL di Pescara. Dall’undicesimo giorno i Comuni, dopo averlo concordato in tempo utile con il conduttore del canile sanitario, dovranno provvedere a loro spese a trasferire gli animali di loro pertinenza presso un “canile/gattile rifugio” di loro scelta e con loro convenzionato dove, sempre a loro carico, dovranno custodirli, curarli, proseguire l’eventuale ricerca dei proprietari, nonché promuoverne l’adozione.
Nei casi di ritardo, per il ritiro degli animali da trasferire in altra struttura dopo il 10° giorno, il Conduttore informa tempestivamente, entro 2 giorni lavorativi il Servizio Veterinario al fine di evitare disguidi di natura economico/finanziaria.
In deroga ed in xxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx dell’ASL d Pescara, il trasferimento potrà essere differito per gravi motivazioni di ordine sanitario fino a raggiungimento di uno stato clinico compatibile con le operazioni necessarie e che non comporti rischio di trasmissione di malattie infettive/ diffusive. In questo caso le spese relative al mantenimento e alle cure eccedenti il decimo giorno e fino al giorno del trasferimento saranno a carico del canile sanitario (e quindi della ASL di Pescara).
Il gestore appaltatrice si impegna a detenere un registro di carico e scarico degli animali (anche su supporto informatico) sempre aggiornato ed a disposizione delle Autorità competenti.
Il gestore si impegna inoltre a fornire al Servizio Veterinario reports periodici, per un opportuno monitoraggio delle attività e dei risultati.
Ogni decesso di animale dovrà essere puntualmente (entro una giornata lavorativa) segnalato al Servizio Veterinario dell’ASL di Pescara e le spoglie saranno tenute a disposizione dello stesso.
La soppressione (mediante eutanasia) degli animali ricoverati è prevista esclusivamente quando siano gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità, su specifica disposizione del Servizio Veterinario dell’ASL di Pescara, che provvederà al riguardo e ne redigerà la relativa certificazione.
Tutti gli animali ricoverati dovranno essere correttamente alimentati quotidianamente, con orari regolari e con modalità idonee, sia dal punto di vista igienico sanitario che gestionale, mediante ciotole lavabili e disinfettabili. L’acqua d’abbeverata sarà sempre disponibile e particolare attenzione dovrà essere rivolta alle necessità dei cuccioli e di animali anziani od ammalati.
Nel canile sanitario è fatto divieto di ricoverare più di un animale nel medesimo box. Il gestore dovrà sostenere tutte le spese relative al materiale necessario per il governo, alimentazione e pulizia degli animali ricoverati presso la struttura e l’igiene di tutti i locali e gli spazi della struttura stessa. Nello specifico dovrà provvedere all’acquisto ed alla sostituzione, quando usurati, di guinzagli, museruole, lacci, cerbottane e quant’altro proposto in sede progettuale.
Sono a carico del gestore tutte le spese relative alla cancelleria.
3. NORME IGIENICHE E SANITARIE
I ricoveri degli animali dovranno essere sottoposti quotidianamente ad operazioni di pulizia e, se del caso, di disinfezione; nelle stagioni a rischio saranno effettuati adeguati trattamenti antiparassitari. Le operazioni di pulizia e disinfezione devono essere eseguite senza arrecare danno o inconveniente alcuno agli animali presenti. Qualora siano ricoverati cuccioli e/o cani anziani o debilitati i box dovranno essere riscaldati ed i pavimenti dovranno essere, se necessario, asciugati dopo il lavaggio.
1. Pulizia giornaliera di tutti i box, le aree di sgambamento interne al canile e le ciotole per la somministrazione degli alimenti e dell’acqua, osservando le norme igieniche atte ad evitare la trasmissione di zoonosi ed adottando tutti gli accorgimenti necessari per assicurare il benessere degli animali ospitati.
Nei mesi invernali, la pulizia dei box dovrà essere effettuata senza l’uso di acqua o, nel caso in cui questa venga utilizzata dovranno essere evitati ristagni sul pavimento al fine di evitare superfici ghiacciate. Tutte le operazioni di lavaggio dei box dovranno avvenire senza la presenza dei cani all’interno della medesima area.
2. Pulizia mensile, rilevabile da apposita registrazione: consistente nella disinfezione e la disinfestazione dei box, usando prodotti che consentano il riutilizzo delle aree trattate entro un tempo ragionevolmente breve e senza apportare danno alcuno agli animali ed alle cose, è fatto divieto di utilizzare prodotti in polvere per la loro facile dispersione nell’ambiente. Anche in presenza di ectoparassiti (pulci o zecche) la disinfestazione, considerata la tossicità dei prodotti da utilizzarsi, deve essere effettuata ciclicamente rispettando le condizioni ambientali e i tempi biologici dei parassiti stessi.
3. In caso di presenza di patologie infettive, la disinfezione e la disinfestazione del box di isolamento dovrà essere giornaliera.
4. Derattizzazione periodica, con esche poste in luoghi non accessibili ai cani e in appositi contenitori antidispersione e comunque a seconda delle necessità stagionali, nel corso della quale devono essere previsti appositi cartelli di avvertenza come stabilito dalle vigenti normative, e una planimetria del canile, a disposizione degli organi di vigilanza, che riporti l’ubicazione delle esche nonché il prodotto utilizzato ed il suo principio attivo.
5. Nelle aree esterne ai box e nelle aree antistanti la struttura sarà effettuato il taglio periodico dell’erba.
6. Un’accurata pulizia sarà riservata ai locali cucina, infermeria, servizi igienici, ufficio, ambulatorio, lo stesso vale per il locale magazzino da mantenersi sempre ordinato.
4. REFERENTE
Per lo svolgimento del Servizio il Gestore dovrà indicare un Responsabile Organizzativo.
5. VOLONTARIATO
1. Il gestore dovrà favorire la partecipazione delle associazioni animaliste per le attività inerenti la tutela e il benessere degli animali, nonché per gli affidamenti degli stessi, potrà impiegare i volontari solo per prestazioni complementari e non sostitutive a quelle svolte dallo stesso, quindi essi potranno agire esclusivamente in qualità di supporto alle attività di gestione della struttura. In particolare per le attività motorie e di socializzazione dei cani.
2. Il gestore potrà essere coadiuvato da volontari nella promozione dell’affido/adozione degli animali vaganti non di proprietà attraverso qualunque iniziativa volta a divulgare la conoscenza dell’affido ed a favorirlo.
Potranno accedere al canile le Associazioni accreditate, il cui elenco recante recapito e referente verrà affisso in un’apposita bacheca. I volontari potranno accedere al canile, previa partecipazione ad un Corso di formazione organizzato dai Comuni di riferimento in collaborazione con la ASL di Pescara. I volontari dovranno essere in possesso di specifica polizza per gli infortuni che dovessero derivare dall’attività di volontariato riconosciuta .
3. Il gestore dovrà permettere le visite di scolaresche e di soggetti svantaggiati al fine di educare ed informare sui rapporti con gli animali, secondo calendari concordati con i Comuni e le Associazioni.
6. GESTIONE DEI RIFIUTI
1. All’interno del canile deve essere effettuata la raccolta differenziata dei rifiuti, tali rifiuti saranno conferiti negli appositi contenitori per la raccolta differenziata con oneri a carico del gestore.
2. Le carcasse degli animali morti dovranno essere smaltite secondo quanto previsto dal Regolamento C.E 1774/2002.
Copia della documentazione di smaltimento dovrà essere inclusa nel fascicolo relativo all’animale.
7. CONTROLLI
1. La U.O. Sanità Pubblica Veterinaria, effettuerà il controllo e la vigilanza sulla gestione e lo svolgimento delle attività nel rispetto del presente capitolato, secondo le modalità che riterranno più opportune. Analoghi controlli potranno essere effettuati dalle amministrazioni comunali, competenti per territorio.
2. In base ai controlli effettuati, fatto salvo quanto previsto in tema di contestazione e penalità, la U.O. Sanità Pubblica Veterinaria, anche su segnalazione delle amministrazioni comunali, potrà impartire disposizioni per la soluzione dei problemi riscontrati nella gestione ed il contenuto delle prescrizioni dovrà essere osservato dal gestore e dagli altri soggetti accreditati che operano all’interno del canile.
3. Il gestore dovrà consentire alla U.O. Sanità Pubblica Veterinaria, preposta al controllo sanitario degli animali, di svolgere le seguenti operazioni:
a) la visita sanitaria degli animali di nuova introduzione e l’osservazione sanitaria per le zoonosi;
b) la sorveglianza sanitaria dei cani in isolamento;
c) la registrazione segnaletica ed identificazione con microchip dei cani;
d) la vigilanza sul servizio comunale di cattura e custodia dei cani;
e) la vigilanza permanente sulle condizioni sanitarie e sul benessere degli animali ricoverati;
f) la gestione dell’ambulatorio veterinario per le attività di propria competenza.
8. RESPONSABILITA’ DELL'AGGIUDICATARIO
L'aggiudicatario assume ogni responsabilità per infortuni e danni, a persone e cose, arrecati all'Ente o a terzi per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, anche esterni, nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto, sollevando pertanto l'Ente da qualsiasi obbligazione nei confronti di terzi, salvo che si tratti di inosservanza di norme e prescrizioni tecniche esplicitamente indicate all'atto della resa del servizio.
L’impresa è obbligata ad applicare ad ogni proprio dipendente, impiegato nei servizi di cui trattasi, le condizioni retributive e normative risultanti da leggi e regolamenti, nonché da contratti collettivi di lavoro e deve provvedere ad assicurare i propri dipendenti sia per gli infortuni sul lavoro che per tutte le assicurazioni contro le malattie e sociali, fornendo, tramite certificati dei rispettivi istituti assicurativi, la prova di avere adempiuto a tali obblighi.
Il gestore dovrà stipulare apposita Polizza di responsabilità civile verso terzi per danni arrecati durante la gestione del servizio a persone e/o cose per un massimale pari ad € 750.000,00 ;
9. MANUTENZIONE
Il gestore dovrà occuparsi del controllo sull’efficienza degli impianti elettrico, termico e di approvvigionamento idrico, smaltimento reflui, nonché di tutte le opere e i lavori di piccola manutenzione; si citano a titolo esemplificativo e non esaustivo riparazione guasti a seguito dell’uso di rubinetti, desostruzioni di canaline e condutture, riparazioni per uso per parti di arredo, manutenzione delle aree verdi, etc…
10.UTENZE
Il gestore dovrà provvedere alla spesa per il consumo di elettricità, acqua, gas, riscaldamento, telefono, rifiuti solido urbani.
CAPITOLATO D’APPALTO – PARTE GENERALE
1. Fatturazioni e pagamenti
I corrispettivi del servizio fornito si riferiscono al servizio prestato a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
Le fatture, dovranno indicare con precisione le tipologie di servizio espletato; il numero CIG (Codice Identificativo Gara) indicato sul contratto nonché le coordinate bancarie del conto corrente dedicato, ai sensi della legge n. 136/2010 e s.m.i., su cui dovrà essere effettuato il pagamento. La mancata o inesatta indicazione comporterà ritardi nella liquidazione e nel pagamento.
Ai sensi dell’art. 4, co. 3, del Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 163/2006, nei contratti ad esecuzione periodica o continuativa sull’importo netto progressivo delle prestazioni sarà operata una ritenuta dello 0,5 per cento; le ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale (fine contratto), dopo l’approvazione del certificato finale di conformità e la verifica del documento unico di regolarità contributiva.
In caso di ATI costituita e/o di subappalto autorizzato, i pagamenti saranno effettuati a favore della mandataria e/o dell’appaltatore.
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 6 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 163/2006, la ASL procederà ai pagamenti solo a seguito di verifica, mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell’impresa appaltatrice e degli eventuali subappaltatori.
Ai sensi e per gli effetti previsti dalla Direttiva UE 2011/7 e dal D.Lgs 192/2012, viene stabilito che i pagamenti saranno eseguiti, a cadenza mensile, entro 60 giorni dalla data di ricevimento fattura (farà fede il timbro di protocollo della ASL), che non potrà essere antecedente rispetto alla fine del mese di riferimento, a mezzo mandato emesso dalla ASL.
Ai sensi e per gli effetti previsti dal X.Xxx citato, viene stabilito che gli interessi di mora a carico della ASL sono calcolati nella misura ivi indicata.
Le note di credito a favore della ASL dovranno essere trasmesse con tempestività e, comunque, non oltre 30 giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di mancata emissione della nota di credito entro i termini indicati, l’Amministrazione potrà rivalersi sul deposito cauzionale costituito. In caso di richiesta di nota di credito, la relativa fattura non potrà essere liquidata, nemmeno parzialmente, fino a quando non sarà pervenuta alla ASL, entro i suddetti termini, la nota di credito e iI termine per il pagamento decorrerà dalla data di ricevimento delle note di credito.
In caso di emissione di fattura irregolare, il termine di pagamento verrà sospeso dalla data d’intervenuta contestazione da parte dell’Amministrazione, senza che l’appaltatore abbia nulla a pretendere.
Qualora dovessero verificarsi ritardi nei pagamenti dovuti all’esito positivo delle verifiche da effettuarsi presso Equitalia S.p.A. ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. 602/1973 e del relativo Regolamento di attuazione approvato con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 18/01/2008 n. 40, o presso gli enti previdenziali, non verranno applicati interessi di mora sulle somme relative a pagamenti sospesi per effetto dell’applicazione del suddetto articolo, a partire dalla data della verifica fino alla conclusione del blocco del pagamento.
L’appaltatore in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i , si impegna a destinare il conto corrente, comunicato in sede di aggiudicazione, alle effettuazione di tutti i movimenti finanziari connessi con il presente appalto esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario/postale o con altro strumento di pagamento idoneo alla piena tracciabilità delle operazioni , ferme restando le eccezioni cui al citato art. 3 comma 3. Qualora le transazioni finanziarie relative al presente appalto siano eseguite senza avvalersi del suddetto conto corrente e/o con altri strumenti di incasso o pagamento non idonei ad acquisire la piena tracciabilità delle operazioni, si procederà alla automatica risoluzione del contratto così come previsto all’art.3, comma 8 della Legge 136/2010, citata. L'eventuale ritardo nei pagamenti non giustifica l'inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti dall'appaltatore. In particolare, le eventuali azioni di natura risarcitoria connesse a ritardi di pagamento non dovranno interrompere la continuità delle prestazioni da eseguire comunque a regola d'arte. La Ditta rinuncia a far valere, nei casi previsti dal comma sopra riportato, qualsiasi eccezione di inadempimento ex Art 1460 c.c.. Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e la Ditta sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati all'Azienda, dipendenti da tale interruzione. Tale divieto nasce dalla necessità e l'importanza di garantire il buon andamento dell'attività Istituzionale, nonché di tutelare gli interessi collettivi dei quali l’Azienda Sanitaria è portatrice.
I prezzi unitari offerti rimangono fissi ed invariabili per il primo anno di servizio.
Successivamente i prezzi saranno soggetti a revisione periodica, di norma a cadenza annuale, ai sensi dell’Art. 115 del D. Lgs 163/2006, previa verifica di approfondita istruttoria sull’esistenza di condizioni tali da giustificare o richiedere la revisione degli importi contrattuali.
2. Inosservanza degli obblighi contrattuali – penali
L’Amministrazione individuerà all’interno della propria struttura uno o più Direttori dell’esecuzione del Contratto (DEC), con i poteri e i compiti di cui agli artt. 300 e ss. del D.P.R. 207/2010), oltre ad eventuali assistenti.
Questi hanno facoltà di effettuare verifiche e controlli sul mantenimento, da parte dell’Appaltatore, dei requisiti certificati e/o dichiarati dallo stesso ai fini della stipula del contratto oltre che sulla conformità del servizio agli obblighi contrattuali.
La violazione degli obblighi contrattuali, nonché la mancata applicazione di contenuti progettuali riferiti alle prestazioni tecniche, agli interventi operativi e all’esecuzione di lavori e servizi, di qualsiasi natura e a qualsiasi titolo esplicati, determinerà il mancato riconoscimento del servizio effettuato da parte dell’Amministrazione, con la conseguente applicazione delle penali previste, o finanche la non corresponsione dei relativi corrispettivi.
Il DEC, ogni qualvolta lo ritenga necessario ed a suo insindacabile giudizio, può dar corso ad autonomi controlli d’ufficio sulla corretta esecuzione del contratto. I controlli possono essere effettuati mediante ispezioni, richieste di documenti e/o di informazioni e/o con ogni altro mezzo e modalità utili.
L’Appaltatore deve fornire la massima collaborazione fornendo prontamente ogni informazione o documento utile.
Le segnalazioni di disservizio, trasmesse dagli Uffici al Direttore dell’esecuzione del contratto, se direttamente comprovanti il disservizio (esemplificativamente e non esaustivamente: ritardi nell’esecuzione, assenza del personale addetto), si considerano quali controlli effettuati con esito negativo
rispetto all’adempimento delle disposizioni contrattuali.
Ove, dalle procedure di controllo di cui al presente articolo, emergano inadempimenti o deficienze nell’esecuzione del contratto, l’Amministrazione ha facoltà di intimare all’Appaltatore di porvi rimedio, fatta salva l’applicazione delle penali e la richiesta di risarcimento del maggior danno.
L’Appaltatore è obbligato ad adempiere con tempestività a quanto intimato.
L’Impresa aggiudicataria sarà tenuta, nei confronti dell’Azienda, al pagamento degli indennizzi, dei danni conseguenti e delle maggiori spese sostenute, nei seguenti casi:
A. violazione degli obblighi contrattuali;
B. sospensione o abbandono o mancata effettuazione, anche in parte, di uno o più servizi;
C. impiego di personale non in regola con le normative sul lavoro.
In caso di mancata immediata eliminazione della carenza contestata, per ogni giorno di ritardo rispetto al dovuto intervento, la ASL si riserva la facoltà di applicare una penalità che, calibrata sulla gravità dell’infrazione, sulle conseguenze che essa ha prodotto e sulle giustificazioni addotte, potrà raggiungere l’1 per mille (giornalmente) dell’importo netto contrattuale.
Qualora le carenze di cui ai punti precedenti (A, B e C) abbiano una frequenza superiore alla normale tolleranza, la ASL potrà risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile).
Tenuto conto della durata del contratto, la normale tolleranza viene così stabilità: 7 contestazioni nel corso del 1° anno;
10 contestazioni nell’arco di un biennio;
Allorché la ASL, a proprio insindacabile giudizio, decida di non risolvere il contratto, ogni contestazione eccedente la normale tolleranza verrà sanzionata con una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare complessivo contrattuale , e comunque complessivamente non superiore al 10%, in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo (ai sensi dell’art. 145
D.P.R. 207/2010).
Agli importi delle penali sopra indicate saranno aggiunti anche gli oneri derivanti da:
⮚ maggiori spese per acquisizione del servizio sul libero mercato;
⮚ oneri di natura organizzativa (es. giornate di degenza in più, risorse proprie utilizzate per far fronte all’inadempimento, ecc.);
⮚ danni di immagine e di percezione all’esterno della qualità dei servizi forniti dalla ASL;
⮚ minori introiti.
In caso di interruzione del servizio per oltre 5 giorni di calendario, la ASL, oltre ad applicare le penalità sopra previste, potrà risolvere il Contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile) e potrà assegnare l’appalto al concorrente che segue in graduatoria. Se neppure il secondo classificato adempie nei termini stabiliti, la ASL si riserva di aggiudicare la gara al terzo classificato e così di seguito, qualora lo ritenga di proprio interesse, previo incasso dell’eventuale cauzione ed addebito dei maggiori costi alle ditte inadempienti.
Nel caso in cui le inadempienze che superino la normale tolleranza e diano luogo alla risoluzione del contratto per sua colpa, l’Impresa non sarà ammessa a partecipare a gare per servizi analoghi per un biennio, decorrente dalla data di risoluzione del contratto.
Fatta eccezione per le inadempienze per cui la penalità è direttamente applicabile senza necessità di diffida o messa in mora (salvo il caso in cui l’affidatario abbia tempestivamente comunicato e documentato cause di forza maggiore), la ASL in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, tali tuttavia da non comportare l’immediata risoluzione del contratto, contesta, in forma scritta anche via telefax, le inadempienze riscontrate ed assegna un termine, non inferiore a cinque giorni, per la presentazione di controdeduzioni e di memorie scritte. Trascorso tale termine, l’eventuale penale sarà applicata sulla base di un provvedimento del RUP, nel quale verrà data contezza delle eventuali giustificazioni addotte dal soggetto affidatario nonché delle ragioni per cui la ASL ritiene di disattenderle.
Nel caso di mancata o ritardata esecuzione, le penali saranno applicate con semplice lettera del RUP, senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria.
L'ammontare delle penalità è addebitato, con semplice provvedimento amministrativo, sul corrispettivo relativo al conguaglio semestrale o sul deposito cauzionale.
3. Clausola risolutiva espressa
L’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del C.C qualora vengano riscontrati i seguenti inadempimenti:
d) mancato inizio del servizio con un ritardo superiore a 10 giorni, solari e consecutivi;
e) mancato o ritardo nella implementazione del sistema informatico;
f) interruzione,abbandono o mancata effettuazione del servizio affidato senza giustificato motivo;
g) mancato reintegro del deposito cauzionale entro i termini stabiliti;
h) mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del personale dipendente;
i) in caso di fallimento dell’impresa, concordato preventivo, stati di moratoria e conseguenti atti di sequestro e pignoramento;
j) in caso di recidiva nelle inadempienze, contestate per iscritto e non giustificate, in numero superiore alla normale tolleranza;
k) mancata sostituzione del personale non idoneo allo svolgimento del servizio o del personale colpevole di grave negligenza nell’effettuazione delle proprie mansioni;
l) in caso di cessione totale o parziale del contratto;
m) subappalto effettuato in difformità alle previsione del D.Lgs 163/2006 o del presente capitolato;
n) frode o malafede nell’esecuzione del contratto;
o) perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi che consentano il regolare svolgimento del servizio;
p) venire meno di una o più delle caratteristiche di cui al precedente art. 5, punto d), del presente capitolato
q) mancato rispetto degli obblighi previsti per i pagamenti inerenti l’esecuzione del presente appalto di cui alla Legge 136/2010 ( art. 3 comma 8 e s.m.i).
In tali casi l’Amministrazione dovrà comunicare, mediante lettera raccomandata, che intende avvalersi della presente clausola risolutiva espressa ai sensi del citato art. 1456 del Codice civile. In tali casi, l’Amministrazione sarà tenuta a corrispondere solo le prestazioni espletate fino al giorno della risoluzione, dedotte le eventuali penalità e le spese sostenute nonché gli eventuali danni conseguenti l’inadempimento stesso. La ASL, per l’incameramento di quanto dovutole, escuterà la cauzione definitiva e, nel caso in cui questa non fosse sufficiente alla copertura delle spese, la ASL potrà rivalersi sui crediti vantati dalla Ditta fino a concorrenza.
4. Recesso dal contratto da parte dell’appaltatore
In caso in cui l’appaltatore receda anticipatamente dal contratto prima della scadenza prevista, l’Amministrazione oltre all’escussione della cauzione definitiva chiederà il risarcimento dei danni subiti con addebito della maggiore spesa derivante dalla riassegnazione del servizio secondo le modalità indicate al successivo articolo 26.
5. Cessione e/o fusione di azienda
In caso di cessione di azienda, trasformazione, fusione o scissione si rimanda alle disposizioni di cui all’art. 116 del D.lgs 163/2006.
6. Divieto di cessione del contratto - cessione del credito
È fatto assoluto divieto all’appaltatore di cedere, in tutto o in parte ed a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione salvo quanto previsto dal precedente articolo.E’ altresì vietato cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall’avvenuta esecuzione della fornitura senza l’espressa autorizzazione dell’Amministrazione, pena l’incameramento della cauzione, l’immediata rescissione del contratto e conseguente rivalsa dei danni subiti.
L’Amministrazione consente la cessione dei crediti derivanti dal contratto, fatta salva la preventiva autorizzazione, solo esclusivamente e tassativamente a favore di banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio di crediti di impresa.
In tale ultima ipotesi, l’atto di cessione dovrà essere stipulato mediante atto pubblico e dovrà essere notificato all’Amministrazione ( mediante raccomandata A/R) almeno trenta giorni prima la scadenza effettiva del pagamento, a pena di inopponibilità della cessione alla citata Amministrazione.
In caso di inadempimento, fermo restando il risarcimento del danno, prioritariamente mediante l’incameramento della cauzione, l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il rapporto contrattuale .
7. Subappalto
E’ consentito ricorrere al subappalto del servizio nella misura non superiore al 30% dell’importo del contratto; in tale caso il concorrente ha l’obbligo di specificare nel modello di dichiarazione sostitutiva allegato al disciplinare di gara, le parti del servizio che verranno subappaltate. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Impresa aggiudicataria che rimane unica e sola responsabile nei confronti della AUSL di Pescara di quanto subappaltato. Il subappalto è disciplinato dall’art. 118 del D.Lgs. 163/2006 al quale espressamente si rinvia.
Si precisa che l’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Ai sensi dell’art. 3, comma 9, della L. 136/2010, il contratto di subappalto deve contenere un’apposita clausola con cui le parti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima L. 136/2010; copia del contratto di subappalto è tempestivamente trasmessa all’Amministrazione ai fini della xxxxxxxx.Xx ASL di Pescara non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e pertanto è fatto obbligo all’aggiudicatario di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore o cottimista.
8. Validità della graduatoria – fallimento dell’appaltatore – morte del titolare
L’Amministrazione si riserva in caso di revoca dell’aggiudicazione, di fallimento dell’appaltatore o di risoluzione del contratto per cause imputabili all’appaltatore stesso, di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del servizio. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che avrà formulato la prima migliore offerta, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di gara dal soggetto progressivamente interpellato.
L’appaltatore si obbliga per sé, per i suoi eredi ed aventi causa.
In caso di morte del titolare di ditta individuale, sarà facoltà dell’Amministrazione scegliere, nei confronti degli eredi ed aventi causa, tra la continuazione o il recesso del contratto.
Per quanto concerne i raggruppamenti temporanei di imprese, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di una delle imprese mandanti o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione o fallimento del titolare, si applica la disciplina di cui ai commi 18 e 19 dell’art. 37 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.
9. Stipula del contratto e relative spese
Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata, ai sensi dell’art. 11, comma 13, del D. Lgs. n. 163/2006. Tutte le spese ed i tributi inerenti la stipula saranno a carico dell’appaltatore.
10. Trattamento dei dati
Ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n.196 i dati forniti dalle Imprese sono dall’Amministrazione trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gara ed alla successiva gestione del contratto. Il titolare del trattamento dei dati in questione è la AUSL di Pescara.
11. Foro competente
Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente Capitolato è competente esclusivamente il Foro di Pescara. E’ escluso il ricorso all’arbitrato di cui agli artt. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile.
12. Clausola anticorruzione
1. I concorrenti e gli aggiudicatari sono obbligati a tenere un comportamento di estrema correttezza e di rigorosa buona fede, sia durante l’intero procedimento di gara, sia nella fase di esecuzione del contratto. A tale scopo le ditte si fanno garanti dell’operato dei propri amministratori, funzionari e dipendenti tutti, a prescindere dai limiti del rapporto organico e istitutorio.
2. I concorrenti e gli aggiudicatari si obbligano, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1382, del Codice Civile, al pagamento di una penale, a favore della ASL, pari al 10% del valore globale degli ulteriori danni dovuti per la risoluzione del contratto e per l’affidamento della fornitura a terzi, qualora, in violazione dell’impegno assunto, i soggetti di cui al precedente punto 1, direttamente o tramite interposta persona, abbiano:
⮚ commesso o commettano fatti, comunque connessi ovvero finalizzati a turbare il legale e trasparente
⮚ svolgimento della gara, o la corretta ed utile esecuzione del contratto e, più specificatamente ma non esaustivamente, previsti e descritti dalle seguenti norme:
o artt. 353 (turbata libertà di incanto), 346 (millantato credito), 640 (truffa), 648
o (ricettazione), 629 (estorsione) C.P. e ciò in qualità di autori o di concorrenti, sia nel caso di reati consumati che tentati;
o artt. 323 (abuso d’ufficio) C.P. e 326 (rivelazione e utilizzazione di segreti d’ufficio) C.P., in qualità di istigatori o concorrenti, sia nel caso di reati consumati che tentati;
o art. 321, in relazione artt. 318, 319 e 320 C.P. (corruzione attiva), e 322 (istigazione di corruzione) C.P., in qualità di autori o concorrenti, sia nel caso di reati consumati che tentati;
o art. 77, comma 3° Legge 02.05.1974 n. 195 e 4, comma 7° Legge 18.11.1981 n. 659 (atti di illecito o irregolare finanziamento a partiti politici);omesso di comunicare ai competente organi della ASL ogni eventuale richiesta di denaro, altre prestazioni od utilità ad essi, indebitamente ed in
o qualsiasi forma rivolta da amministratori, funzionari, o dipendenti della ASL stessa, per sé o per altri richieste che possano rientrare nella previsione dell’art. 317 C.P.,
o omesso di comunicare immediatamente agli organi della ASL di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei confronti della Ditta nel corso del contratto con al finalità di condizionarne la corretta e regolare esecuzione.
13. Clausola CONSIP
Qualora dopo l’aggiudicazione dovessero essere attivate Convenzioni CONSIP per servizi sostanzialmente equivalenti o comparabili tecnicamente, l’Azienda sanitaria si riserva la facoltà di recedere dal contratto per avvalersi della convenzione Consip attivata, fatta salva la disponibilità dei fornitori ad allinearsi alla quotazione Consip medesima.
14. Rinvio a norme di diritto vigente
Per tutto quanto non contemplato nel presente Capitolato, si fa rinvio alle Leggi e Regolamenti in vigore .