CLAUSOLA ANTICORRUZIONE. 1. I concorrenti e gli aggiudicatari sono obbligati a tenere un comportamento di estrema correttezza e di rigorosa buona fede, sia durante l’intero procedimento di gara, sia nella fase di esecuzione del contratto. A tale scopo le ditte si fanno garanti dell’operato dei propri amministratori, funzionari e dipendenti tutti, a prescindere dai limiti del rapporto organico e istitutorio.
2. I concorrenti e gli aggiudicatari si obbligano, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1382, del Codice Civile, al pagamento di una penale, a favore della ASL, pari al 10% del valore globale degli ulteriori danni dovuti per la risoluzione del contratto e per l’affidamento della fornitura a terzi, qualora, in violazione dell’impegno assunto, i soggetti di cui al precedente punto 1, direttamente o tramite interposta persona, abbiano: - commesso o commettano fatti, comunque connessi ovvero finalizzati a turbare il legale e trasparente svolgimento della gara, o la corretta ed utile esecuzione del contratto e, più specificatamente ma non esaustivamente, previsti e descritti dalle seguenti norme:
A. artt. 353 (turbata libertà di incanto), 346 (millantato credito), 640 (truffa), 648 (ricettazione), 629 (estorsione) C.P. e ciò in qualità di autori o di concorrenti, sia nel caso di reati consumati che tentati;
B. artt 323 (abuso d’ufficio) C.P. e 326 (rivelazione e utilizzazione di segreti d’ufficio) C.P., in qualità di istigatori o concorrenti, sia nel caso di reati consumati che tentati;
C. art. 321, in relazione artt. 318, 319 e 320 C.P. (corruzione attiva), e 322 (istigazione di corruzione) C.P., in qualità di autori o concorrenti, sia nel caso di reati consumati che tentati; D art. 77, comma 3° Legge 02.05.1974 n. 195 e 4, comma 7° Legge 18.11.1981 n. 659 (atti di illecito o irregolare finanziamento a partiti politici); - omesso di comunicare ai competente organi della ASL ogni eventuale richiesta di denaro, altre prestazioni od utilità ad essi, indebitamente ed in qualsiasi forma rivolta da amministratori, funzionari, o dipendenti della ASL stessa, per sé o per altri o richieste che possano rientrare nella previsione dell’art. 317 C.P. - omesso di comunicare immediatamente agli organi della ASL di qualsiasi atto di intimidazione; - commesso nei confronti della Ditta nel corso del contratto con al finalità di condizionarne la corretta e regolare esecuzione.
CLAUSOLA ANTICORRUZIONE. In merito al DPR n. 62/2013 “Codice di comportamento per i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni” si rinvia all’art. 25 del Capitolato Generale d’oneri di ARPAT approvato con decreto D.G. n. 32/2013. Si richiama l’art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. n. 165/2001 in merito al divieto di contrattare con la Pubblica amministrazione. In particolare si richiamano i seguenti atti di ARPAT (pubblicati sul sito di ARPAT xxxx://xxx.xxxxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxx): - Approvazione del piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019-2020-2021 di cui al Decreto del Direttore Generale n. 10 del 30/01/2019; - Codice di comportamento ARPAT, approvato con Decreto D.G. n. 166 del 21.11.2014 (in allegato). La violazione degli obblighi previsti dai suddetti atti è causa di risoluzione di diritto del contratto.
CLAUSOLA ANTICORRUZIONE. Art. 22: norme generali e di rinvio
CLAUSOLA ANTICORRUZIONE. 1. Il Fornitore, con la sottoscrizione del presente Contratto, dichiara che, a decorrere dall'entrata in vigore del comma 16-ter dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 e xx.xx., non ha affidato incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del medesimo decreto, entro tre anni dalla loro cessazione dal servizio, se questi avevano esercitato, nei confronti del Fornitore medesimo, poteri autoritativi o negoziali, in nome e per conto dell'Amministrazione di appartenenza.
2. Il Fornitore si obbliga, nell'esecuzione del presente Contratto, a rispettare, e a far rispettare dai propri dipendenti o collaboratori, quando operano presso le strutture dell'Amministrazione o al servizio della stessa, il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. n. 62/2013 e il Codice di comportamento della Regione Xxxxxx-Romagna, approvato con delibera di Giunta regionale n. 421 del 2014, come modificato da successiva deliberazione della Giunta regionale n. 905 del 18 giugno 2018, di cui dichiara di avere ricevuto copia. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il Contratto, qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave, previo espletamento di una procedura che garantisca il contradditorio.
CLAUSOLA ANTICORRUZIONE. Le Parti contraenti perseguono obiettivi comuni nella lotta contro la corruzione, che nuoce alla buona gestione degli affari pubblici, a un impiego appropriato delle risorse destinate allo sviluppo e compromette una leale ed aperta concorrenza basata sul prezzo e sulla qualità. Esse si impegnano pertanto ad unire i loro sforzi per combattere la corruzione e dichiarano in particolare che ogni offerta, regalo, paga- mento, retribuzione o vantaggio di qualsivoglia natura, fatto a chicchessia in maniera diretta o indiretta, e finalizzato all’ottenimento dell’aggiudicazione di un appalto nel quadro del presente Accordo oppure durante la sua esecuzione, sarà considerato come atto illecito o come atto di corruzione. Ogni atto di siffatta natura costituisce motivo sufficiente a giustificare l’annullamento del contratto relativo al progetto, dell’appalto o della conseguente aggiudicazione, oppure per l’adozione di qualsiasi altra misura di coercizione prevista dalla legge applicabile.
CLAUSOLA ANTICORRUZIONE. I concorrenti e gli aggiudicatari sono obbligati a tenere un comportamento di estrema correttezza e di rigorosa buona fede, sia durante l’intero procedimento di gara, sia nella fase di esecuzione del contratto. A tale scopo le ditte si fanno garanti dell’operato dei propri amministratori, funzionari e dipendenti tutti, a prescindere dai limiti del rapporto organico e istitutorio.
CLAUSOLA ANTICORRUZIONE. 1. I concorrenti e gli aggiudicatari sono obbligati a tenere un comportamento di estrema correttezza e di rigorosa buona fede, sia durante l’intero procedimento di gara, sia nella fase di esecuzione del contratto. A tale scopo le ditte si fanno garanti dell’operato dei propri amministratori, funzionari e dipendenti tutti, a prescindere dai limiti del rapporto organico e istitutorio.
2. I concorrenti e gli aggiudicatari si obbligano, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1382, del Codice Civile, al pagamento di una penale, a favore della ASL, pari al 10% del valore globale degli ulteriori danni dovuti per la risoluzione del contratto e per l’affidamento della fornitura a terzi, qualora, in violazione dell’impegno assunto, i soggetti di cui al precedente punto 1, direttamente o tramite interposta persona, abbiano: - commesso o commettano fatti, comunque connessi ovvero finalizzati a turbare il legale e trasparente svolgimento della gara, o la corretta ed utile esecuzione del contratto e, più specificatamente ma non esaustivamente, previsti e descritti dalle seguenti norme:
A. artt. 353 (turbata libertà di incanto), 346 (millantato credito), 640 (truffa), 648 (ricettazione), 629 (estorsione) C.P. e ciò in qualità di autori o di concorrenti, sia nel caso di reati consumati che tentati;
CLAUSOLA ANTICORRUZIONE. 28.1. L’Appaltatore, il subappaltatore e l’impresa contraente in caso di stipula di sub-contratto si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all’Autorità Giudiziaria, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei propri confronti, nei confronti degli organi sociali o dei dirigenti della propria Impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del presente Contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso ai sensi dell’articolo 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del presente contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’articolo 317 del c.p..
CLAUSOLA ANTICORRUZIONE. L'affidatario si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, imparzialità e correttezza nonché a non compiere nessun atto od omissione finalizzato, direttamente o indirettamente, a turbare e/o compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa attraverso irregolarità, comportamenti illeciti e violazioni di leggi e regolamenti. L'affidatario si impegna, altresì, a rispettare tutte le clausole contenute nel patto di integrità sottoscritto, con la consapevolezza che la loro mancata osservanza costituisce causa di risoluzione del contratto. L'affidatario dichiara, inoltre, di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui ai Protocolli di legalità sottoscritti dal Ministero dell'Interno per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata che, sia pure non materialmente allegati, formano parte integrante del contratto, e di impegnarsi a rispettare e a far rispettare le clausole in essi riportate, con la consapevolezza che la loro mancata osservanza costituisce causa di risoluzione del contratto. L'affidatario dichiara di essere in regola con le disposizioni di cui all’art. 53 comma 16ter del D.lgs. n. 165/2001, secondo cui “i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri”. L’affidatario dichiara di essere a conoscenza che la violazione degli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 e dal Codice di comportamento dell’Ente, può costituire causa di risoluzione del contratto e si impegna ad attenersi, personalmente e tramite il personale preposto, agli obblighi di condotta previsti dai suddetti codici i quali, pubblicati come per legge, sono altresì resi disponibili sul sito dell'Ente.
CLAUSOLA ANTICORRUZIONE. Ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs n. 50/2016, il Broker aggiudicatario, sarà tenuto a rilasciare apposita dichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, di assenza di conflitto di interessi, impegnandosi, durante tutto il periodo di esecuzione del contratto, a segnalare senza ritardo l’insorgere di un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che possa essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura d’appalto per la quale è stato affidato il servizio di Xxxxxxxxxxx.