Patto di non concorrenza Clausole campione

Patto di non concorrenza. In attuazione di quanto previsto dall’articolo 1751-bis c.c. compete il pagamento di una indennità non provvigionale, inderogabilmente in un’unica soluzione alla fine del rapporto, a fronte del patto di non concorrenza post contrattuale, quando sia inserito nel singolo incarico di agenzia. Il patto di non concorrenza post contrattuale potrà essere pattuito solo al momento dell’inizio del rapporto di agenzia. E’ esclusa ogni possibilità di variazione unilaterale delle intese raggiunte al riguardo del patto di non concorrenza post contrattuale Tale indennità è calcolata secondo le modalità di seguito indicate. a) La base di calcolo dell’indennità è costituita media annua delle provvigioni spettanti nei cinque anni antecedenti alla cessazione del rapporto, ovvero dal- la media annua delle provvigioni spettanti nel corso del rapporto, in caso lo stesso abbia avuto durata inferiore a cinque anni. b) Il valore di cui alla lettera a) andrà diviso per ventiquattro e corrisposto in ragione di tanti ventiquattresimi quanti sono i mesi di durata del patto di non concorrenza. Per gli agenti e rappresentanti operanti in forma di monomandatari l’importo come sopra individuato verrà corrisposto per intero nel caso in cui il rapporto abbia avuto durata superiore a cinque anni. Per i rapporti di durata compresa tra zero e cinque anni l’indennità verrà corrisposta nella misura dell’85% (ottantacinque per cento). Per gli agenti e rappresentanti operanti in forma di plurimandatario la base di calcolo di cui alla lettera a) del presente articolo è ridotta del 20% (venti per cento). Il valore così ottenuto verrà corrisposto, in tal caso, nelle seguenti misure percentuali: - 50% (cinquanta per cento) per i rapporti di durata compresa tra 0 e 5 anni; - 75% (settantacinque per cento) per i rapporti di durata compresa tra 5 e 10 anni; - 100% (cento per cento) per i rapporti di durata superiore a 10 anni. Ai soli fini del calcolo dell’indennità prevista a fronte del patto di non concorrenza post contrattuale, si considerano come monomandatari anche gli agenti di commer- cio operanti come plurimandatari, per i quali il mandato cessato valga almeno l’80% (ottanta per cento) del monte provvigionale di spettanza dell’agente o rappresen- tante da tutte le case mandanti in ciascuno dei due anni antecedenti la chiusura del rapporto. L’agente o rappresentante di commercio che intende avvalersi di quanto previsto al presente comma è tenuto ad esibire, al momento della cessazione del rap- por...
Patto di non concorrenza. Ove sia pattuita, la limitazione dell'attività professionale del Lavoratore per il tempo successivo alla risoluzione del rapporto sarà regolata dall'Art. 2125 c.c.
Patto di non concorrenza. Successivamente alla cessazione del presente rapporto per qualsiasi causa e per la durata di tre anni,è fatto divieto al "FRANCHISEE" e ai soci di diventare franchisee e/o partecipare in qualità di soci e/o dipendenti di franchisee di imprese che svolgano attività in concorrenza con quella del "FRANCHISOR". Tale obbligo di non concorrenza è limitato geograficamente alla zona concordata in questo contratto:
Patto di non concorrenza. Il patto che limita la concorrenza da parte dell'agente dopo lo scio- glimento del contratto deve farsi per iscritto. Esso deve riguardare la medesima zona, clientela e genere di beni o servizi per i quali era stato concluso il contratto di agenzia e la sua durata non può eccedere i due anni successivi all'estinzione del contratto. "L'accettazione del patto di non concorrenza comporta, in occasio- ne della cessazione del rapporto, la corresponsione all'agente com- merciale di una indennità di natura non provvigionale. L'indennità va commisurata alla durata, non superiore a due anni dopo l'estin- zione del contratto, alla natura del contratto di agenzia e all'indenni- tà di fine rapporto. La determinazione della indennità in base ai pa- rametri di cui al precedente periodo è affidata alla contrattazione tra le parti tenuto conto degli accordi economici nazionali di categoria. In difetto di accordo l'indennità è determinata dal giudice in via e- quitativa anche con riferimento: 1) alla media dei corrispettivi riscossi dall'agente in pendenza di contratto ed alla loro incidenza sul volume d'affari complessivo nel- lo stesso periodo; 2) alle cause di cessazione del contratto di agenzia; 3) all'ampiezza della zona assegnata all'agente; 4) all'esistenza o meno del vincolo di esclusiva per un solo prepo- nente". (Comma aggiunto dalla L.422 del 29/12/2000, ed in vigore dal 1° giugno 2001)
Patto di non concorrenza. In attuazione di quanto previsto dall’articolo 1751-bis c.c. compete il pagamento di una indennità non provvigionale, inderogabilmente in un’unica soluzione alla fine del rapporto, a fronte del patto di non concorrenza post contrattuale, quando sia inserito nel singolo incarico di agenzia. Il patto di non concorrenza post contrattuale potrà essere pattuito solo al momento dell’inizio del rapporto di agenzia . E’ esclusa ogni possibilità di variazione unilaterale delle intese raggiunte al riguardo del patto di non concorrenza post contrattuale. Tale indennità è calcolata secondo le modalità di seguito indicate.
Patto di non concorrenza. Per evidenti ragioni di esclusiva/tutela della proprietà intellettuale, lo Juventus Official Fan Club si impegna a non svolgere attività concorrenti con quelle di Juventus, in particolare lo Juventus Official Fan Club non potrà commercializzare direttamente, o indirettamente, biglietti e/o abbonamenti al di fuori di quanto disciplinato nel presente Accordo Quadro, né potrà commercializzare prodotti di merchandising che non siano prodotti ufficiali o autorizzati da Juventus.
Patto di non concorrenza. E’ il patto con il quale si limita lo svolgimento dell’attività del prestatore di lavoro, per il tempo successivo alla cessazione del contratto. E’ nullo se non risulta da atto scritto, se non è pattuito un corrispettivo congruo a favore del prestatore di lavoro e se il vincolo non è contenuto entro determinati limiti di oggetto, di tempo e di luogo. Per i dirigenti la durata del vincolo non può essere superiore a 5 anni. Se è pattuita una durata maggiore, essa si riduce nella misura sopra indicata.
Patto di non concorrenza. 13.1 Il Somministrato si impegna per tutta la durata del Contratto, come disposto dai precedenti Articoli 7 e 9.1, e ai sensi dell’Articolo 2596 c.c., a non svolgere attività di vendita e acquisto di prodotti, accessori e derivati tali da porsi in concorrenza con il Somministrante, in merito a quanto disposto nell’oggetto del presente Contratto. 13.2 In caso di mancato rispetto di quanto disposto al precedente articolo 13.1, il Somministrato dovrà corrispondere al Somministrante una penale pari ad Euro 10.000 (diecimila), salvo la dichiarazione dello stesso Somministrante, di aver subito un maggior danno.
Patto di non concorrenza. La parte Venditrice a tenore dell’art. 2557 del Codice Civile, dovrà astenersi per il periodo di [.....] anni2 decorrenti dalla data odierna, ad iniziare una nuova impresa uguale, simile od affine a quella oggetto di contratto, che per oggetto, od altro sia idonea a sviare la clientela dell’azienda ceduta nell'ambito del Comune di .................., quartiere …………………, né in proprio, né come socio, dirigente, dipendente o agente di società o ditte concorrenti .
Patto di non concorrenza. Il Sig. XSXS non potrà, per tutta la durata del patto e nei tre anni successivi alla sua risoluzione o al suo termine, esercitare in proprio o per interposta persona attività in concorrenza con l’oggetto sociale delle ..........., nel territorio italiano e sudamericano, senza previa autorizzazione scritta della XYZ. In particolare, il Sig. XSXS è tenuto a non produrre, né vendere, né installare e produrre i prodotti, e ad astenersi da ogni forma di relazione commerciale, diretta o indiretta o per interposta persona o attraverso società o in società con terzi, o come dipendente o agente o collaboratore a qualsiasi titolo, a favore di o con imprese produttrici e/o commercializzanti prodotti riconducibili allo stesso comparto merceologico dei prodotti, durante la vigenza del presente Contratto e nei tre anni successivi allo scioglimento del rapporto per risoluzione o scadenza naturale del Contratto o qualsiasi altro motivo, salvo diverso accordo tra le parti. Il Sig. XSXS alla cessazione del presente Contratto, o in caso di risoluzione, rescissione, scadenza del termine e qualsiasi altra ipotesi, non potrà, altresì, fare uso dei marchi, segni distintivi, della documentazione e delle brochure della XYZ e dell’...........; né potrà, direttamente o indirettamente sollecitare in qualsiasi modo i clienti dell’..........., ovunque essi siano, a far proposte di lavoro ai dipendenti, consulenti, collaboratori o agenti dell’............ Ogni atto di concorrenza scaturito dall’inosservanza dei predetti obblighi, di cui la XYZ venga a conoscenza, da luogo al diritto di esigere dal Sig. XSXS il pagamento di un penale di 100 milioni di Lire, salvo liquidazione di un maggiore danno.