Patto di non concorrenza. In attuazione di quanto previsto dall’articolo 1751-bis c.c. compete il pagamento di una indennità non provvigionale, inderogabilmente in un’unica soluzione alla fine del rapporto, a fronte del patto di non concorrenza post contrattuale, quando sia inserito nel singolo incarico di agenzia. Il patto di non concorrenza post contrattuale potrà essere pattuito solo al momento dell’inizio del rapporto di agenzia. E’ esclusa ogni possibilità di variazione unilaterale delle intese raggiunte al riguardo del patto di non concorrenza post contrattuale Tale indennità è calcolata secondo le modalità di seguito indicate.
a) La base di calcolo dell’indennità è costituita media annua delle provvigioni spettanti nei cinque anni antecedenti alla cessazione del rapporto, ovvero dal- la media annua delle provvigioni spettanti nel corso del rapporto, in caso lo stesso abbia avuto durata inferiore a cinque anni.
b) Il valore di cui alla lettera a) andrà diviso per ventiquattro e corrisposto in ragione di tanti ventiquattresimi quanti sono i mesi di durata del patto di non concorrenza. Per gli agenti e rappresentanti operanti in forma di monomandatari l’importo come sopra individuato verrà corrisposto per intero nel caso in cui il rapporto abbia avuto durata superiore a cinque anni. Per i rapporti di durata compresa tra zero e cinque anni l’indennità verrà corrisposta nella misura dell’85% (ottantacinque per cento). Per gli agenti e rappresentanti operanti in forma di plurimandatario la base di calcolo di cui alla lettera a) del presente articolo è ridotta del 20% (venti per cento). Il valore così ottenuto verrà corrisposto, in tal caso, nelle seguenti misure percentuali: - 50% (cinquanta per cento) per i rapporti di durata compresa tra 0 e 5 anni; - 75% (settantacinque per cento) per i rapporti di durata compresa tra 5 e 10 anni; - 100% (cento per cento) per i rapporti di durata superiore a 10 anni. Ai soli fini del calcolo dell’indennità prevista a fronte del patto di non concorrenza post contrattuale, si considerano come monomandatari anche gli agenti di commer- cio operanti come plurimandatari, per i quali il mandato cessato valga almeno l’80% (ottanta per cento) del monte provvigionale di spettanza dell’agente o rappresen- tante da tutte le case mandanti in ciascuno dei due anni antecedenti la chiusura del rapporto. L’agente o rappresentante di commercio che intende avvalersi di quanto previsto al presente comma è tenuto ad esibire, al momento della cessazione del rap- por...
Patto di non concorrenza. Ove sia pattuita la limitazione dell'attività del Lavoratore per il tempo successivo alla risoluzione del rapporto, essa sarà regolata a norma dell'art.2125 c.c..
Patto di non concorrenza. Successivamente alla cessazione del presente rapporto per qualsiasi causa e per la durata di un anno, è fatto divieto al "FRANCHISEE" e ai soci di diventare ftanchisee e/o partecipare in qualità di soci e/o dipendenti di franchisee di imprese che svolgano attività in concorrenza a livello nazionale o regionale con quella del "FRANCHISOR". Tale obbligo di non concorrenza è limitato geograficamente alla zona di esclusiva concordata.
Patto di non concorrenza. Il patto che limita la concorrenza da parte dell'agente dopo lo scioglimento del con- tratto deve farsi per iscritto. Esso deve riguardare la medesima zona, clientela e gene- re di beni o servizi per i quali era stato concluso il contratto di agenzia e la sua durata non può eccedere i due anni successivi all'estinzione del contratto. L'accettazione del patto di non concorrenza comporta, in occasione della cessazione del rapporto, la corresponsione all'agente commerciale di una indennità di natura non provvigionale. L'indennità va commisurata alla durata, non superiore a due anni dopo l'estinzione del contratto, alla natura del contratto di agenzia e all'indennità di fine rapporto. La determinazione della indennità in base ai parametri di cui al pre- cedente periodo è affidata alla contrattazione tra le parti tenuto conto degli accordi economici nazionali di categoria. In difetto di accordo l'indennità è determinata dal giudice in via equitativa anche con riferimento:
1) alla media dei corrispettivi riscossi dall'agente in pendenza di contratto ed alla loro incidenza sul volume d'affari complesssivo nello stesso periodo;
2) alle cause di cessazione del contratto di agenzia;
3) all'ampiezza della zona assegnata all'agente;
4) all'esistenza o meno del vincolo di esclusiva per un solo preponente (l). N.B.: Articolo inserito dall'art. 5, D.Lgs. l0 settembre l99l, n. 303.
Patto di non concorrenza. Per evidenti ragioni di esclusiva/tutela della proprietà intellettuale, lo Juventus Official Fan Club si impegna a non svolgere attività concorrenti con quelle di Juventus, in particolare lo Juventus Official Fan Club non potrà commercializzare direttamente, o indirettamente, biglietti e/o abbonamenti al di fuori di quanto disciplinato nel presente Accordo Quadro, né potrà commercializzare prodotti di merchandising che non siano prodotti ufficiali o autorizzati da Juventus.
Patto di non concorrenza. In attuazione di quanto previsto dall’articolo 1751-bis c.c. compete il pagamento di una indennità non provvigionale, inderogabilmente in un’unica soluzione alla fine del rapporto, a fronte del patto di non concorrenza post contrattuale, quando sia inserito nel singolo incarico di agenzia. Il patto di non concorrenza post contrattuale potrà essere pattuito solo al momento dell’inizio del rapporto di agenzia . E’ esclusa ogni possibilità di variazione unilaterale delle intese raggiunte al riguardo del patto di non concorrenza post contrattuale. Tale indennità è calcolata secondo le modalità di seguito indicate.
Patto di non concorrenza. E’ il patto con il quale si limita lo svolgimento dell’attività del prestatore di lavoro, per il tempo successivo alla cessazione del contratto. E’ nullo se non risulta da atto scritto, se non è pattuito un corrispettivo congruo a favore del prestatore di lavoro e se il vincolo non è contenuto entro determinati limiti di oggetto, di tempo e di luogo. Per i dirigenti la durata del vincolo non può essere superiore a 5 anni. Se è pattuita una durata maggiore, essa si riduce nella misura sopra indicata.
Patto di non concorrenza. 12.1 Il Somministrante si impegna per tutta la durata del Contratto, come disposto dai precedenti Articoli 7 e 9.1, e ai sensi dell’Articolo 2596 c.c., a non svolgere attività di vendita e acquisto di prodotti, accessori e derivati tali da porsi in concorrenza con il Somministrato ed Easyjoint, in merito a quanto disposto nell’oggetto del presente Contratto.
12.2 In caso di mancato rispetto di quanto disposto al precedente articolo 12.1, il Somministrante dovrà corrispondere al Somministrato una penale pari ad Euro 20.000 (ventimila), salvo la dichiarazione dello stesso Somministrato, di aver subito un maggior danno.
Patto di non concorrenza. Il patto con il quale si limita lo svolgimento dell'attività del prestatore di lavoro, per il tempo successivo alla cessazione del contratto, è nullo se non risulta da atto scritto, se non è pattuito un corrispettivo a favore del prestatore di lavoro e se il vincolo non è contenuto entro determinati limiti di oggetto, di tempo e di luogo. La durata del vincolo non può essere superiore a cinque anni, se si tratta di dirigenti, e a tre anni negli altri casi. Se è pattuita una durata maggiore, essa si riduce nella misura suindicata.
Art. 1 Nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato, intercedente con datori di lavoro privati o con enti pubblici, ove la stabilità non sia assicurata da norme di legge, di regolamento e di contratto collettivo o individuale, il licenziamento del prestatore di lavoro non può avvenire che per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 del Codice civile o per giustificato motivo.
Art. 2 Il datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, deve comunicare per iscritto il licenziamento al prestatore di lavoro. La comunicazione del licenziamento deve contenere la specificazione dei motivi che lo hanno determinato. Il licenziamento intimato senza l'osservanza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è inefficace. Le disposizioni di cui al comma 1 e di cui all'articolo 9 si applicano anche ai dirigenti.
Art. 3 Il licenziamento per giustificato motivo con preavviso è determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro ovvero da ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa.
Art. 4 Il licenziamento determinato da ragioni di credo politico o fede religiosa, dall'appartenenza ad un sindacato e dalla partecipazione ad attività sindacali è nullo, indipendentemente dalla motivazione adottata.
Art. 5 L'onere della prova della sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento spetta al datore di lavoro.
Art. 6 Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch'essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso. L'impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di centottanta gi...
Patto di non concorrenza. La parte Venditrice a tenore dell’art. 2557 del Codice Civile, dovrà astenersi per il periodo di [.....] anni2 decorrenti dalla data odierna, ad iniziare una nuova impresa uguale, simile od affine a quella oggetto di contratto, che per oggetto, od altro sia idonea a sviare la clientela dell’azienda ceduta nell'ambito del Comune di .................., quartiere …………………, né in proprio, né come socio, dirigente, dipendente o agente di società o ditte concorrenti .