Norma finale. 1. In caso di sopravvenienza di una disciplina legislativa sulla materia del presente accordo, le parti si incontreranno per adeguarlo alle nuove disposizioni.
Norma finale. Per quanto non previsto dalla presente Convenzione, si fa esplicito rinvio alle norme del CTS, del Codice Civile ed alla normativa statale e regionale, vigenti in materia, in quanto applicabili. Xxxxx, approvato e sottoscritto L’AZIENDA USL DI MODENA L’ASSOCIAZIONE Il Direttore Generale o suo delegato Il Legale Rappresentante Il Direttore Generale nell’ambito del percorso di co-progettazione tra l’Azienda USL di Modena e gli enti del Terzo settore iscritti all’Elenco di cui alla Delibera n. 199 del 16/06/2021 è stata stipulata tra l’Azienda Usl di Modena e AVO Modena • nella esecuzione del suddetto rapporto convenzionale e nel compimento degli atti conseguenti, la suddetta Associazione AVO Modena compie necessariamente operazioni di trattamento di dati personali per conto della Azienda USL di Modena/Titolare del trattamento; l'ambito del trattamento e i dati che ne sono oggetto sono meglio specificati nell'Allegato 1 al presente Atto “Descrizione del trattamento”; • il Regolamento Generale (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati personali (di seguito anche GDPR o Regolamento), definitivamente applicabile in Italia dal 25 maggio 2018, dispone all’art.28 par. 1 che qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del Titolare, quest'ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che garantiscano la adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate, in modo tale che il trattamento sia conforme alla normativa in materia di protezione dati e garantisca la tutela dei diritti dell’interessato; • per l’ambito di attribuzioni, funzioni e competenze conferite, l’Associazione AVO Modena possiede i requisiti di esperienza, capacità e affidabilità idonei a garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza; • I trattamenti da parte di un responsabile del trattamento devono essere disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli gli elementi elencati all'articolo 28, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2016/679.
Norma finale. 1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge e di regolamento applicabili alla materia.
Norma finale a) Xxx quanto non espressamente convenuto vale il Regolamento sulla Collaborazione tra cittadini ed Amministrazione per la cura e la rigenerazione dei Beni Comuni Urbani.
Norma finale. Per quanto non previsto dalle clausole in esso contenute e dalle disposizioni della Convenzione e della Normativa Applicabile, l’esecuzione del Mandato è regolata dalle norme del Codice Civile.
Norma finale. 1. Per tutto quanto non previsto dai presenti articoli si rinvia al CCNL quadro sottoscritto in data 23/1/2001 ed alle disposizioni del D.lgs. 165/2001.
Norma finale a) Xxx quanto non espressamente convenuto vale il Regolamento sulla Collaborazione tra cittadini ed Amministrazione per la cura e la rigenerazione dei Beni Comuni Urbani. Terni, lì 23/12/2020 Fatto letto e sottoscritto per accettazione
Norma finale. 1. Per tutte le materie e gli istituti non disciplinati dal presente contratto, ai sensi dell'art. 72 del d.lgs. n. 29 del 1993, continuano ad applicarsi le vigenti norme di legge, nonchè degli accordi di lavoro del comparto già recepiti con decreti del Presidente della Repubblica o con leggi regionali ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93.
Norma finale. 1. Le parti ritengono necessario precisare che, ove nelle tavole relative alla retribuzione di posizione minima contrattuale dei dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti a rapporto di lavoro non esclusivo si fa riferimento all’incarico di struttura complessa o semplice, esso ha valore meramente contabile e storico, essendo detta voce retributiva la risultante della prima ristrutturazione dello stipendio attuata con il CCNL 5 dicembre 1996. Dopo il D.lgs. 229 del 1999, che ha reso obbligatorio il rapporto di lavoro esclusivo, la retribuzione di posizione minima contrattuale è stata decurtata ma sempre in relazione alle posizioni di provenienza dei titolari ancorché non più legata agli incarichi di struttura di cui sopra che, permanendo la scelta del rapporto di lavoro non esclusivo, sono stati – a suo tempo - revocati. Di qui la dizione “già incarico” di struttura complessa o semplice.
Norma finale. Le parti si danno reciprocamente atto che eventuali correzioni od integrazioni del presente Protocollo di intesa richieste dagli Organi di vigilanza competenti non pregiudicano la validità e l'applicabilità dell'intero Protocollo ma impegnano le parti ad apportare al testo le correzioni od integrazioni necessarie. Ditta .... ..... ..... .... ..... ..... .... ..... ..... .... ..... ..... .... ..... ..... .... ..... ..... Legale rappresentante .... ..... ..... .... ..... ..... .... ..... ..... .... ..... ..... ..... Sede legale .... ..... ..... .... ..... ..... Città .... ..... ..... .... ..... ..... .... ..... .... Sede assunzione .... ..... ..... .... ..... ..... .... ..... ..... Città .... ..... ..... .... .. Tel. .... ..... ..... .... ..... ..... Fax .... ..... ..... .... ..... P. IVA .... ..... ..... .... ..... ..... Attività .... ..... ..... .... ..... ..... .... ..... ..... Iscrizione Confcommercio: Sì ( ) No ( ) Con la presente, la scrivente ditta, richiede il parere di conformità in rapporto alle norme previste dalla contrattazione collettiva nazionale relative all'apprendistato per il settore terziario, commercio, distribuzione e servizi, di cui al c.c.n.l. stipulato il 18 luglio 2008 per n apprendista/i secondo la/e seguente/i qualifica/che finale/i: