Norma finale Clausole campione

Norma finale a) Xxx quanto non espressamente convenuto vale il Regolamento sulla Collaborazione tra cittadini ed Amministrazione per la cura e la rigenerazione dei Beni Comuni Urbani.
Norma finale. 1. In caso di sopravvenienza di una disciplina legislativa sulla materia del presente accordo, le parti si incontreranno per adeguarlo alle nuove disposizioni.
Norma finale. Per quanto non previsto dalla presente Convenzione, si fa esplicito rinvio alle norme del CTS, del Codice Civile ed alla normativa statale e regionale, vigenti in materia, in quanto applicabili. Xxxxx, approvato e sottoscritto L’AZIENDA USL DI MODENA L’ASSOCIAZIONE Il Direttore Generale o suo delegato Il Legale Rappresentante
Norma finale. Per quanto non previsto dalle clausole in esso contenute e dalle disposizioni della Convenzione e della Normativa Applicabile, l’esecuzione del Mandato è regolata dalle norme del Codice Civile.
Norma finale. 1. Le parti ritengono necessario precisare che, ove nelle tavole relative alla retribuzione di posizione minima contrattuale dei dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti a rapporto di lavoro non esclusivo si fa riferimento all’incarico di struttura complessa o semplice, esso ha valore meramente contabile e storico, essendo detta voce retributiva la risultante della prima ristrutturazione dello stipendio attuata con il CCNL 5 dicembre 1996. Dopo il D.lgs. 229 del 1999, che ha reso obbligatorio il rapporto di lavoro esclusivo, la retribuzione di posizione minima contrattuale è stata decurtata ma sempre in relazione alle posizioni di provenienza dei titolari ancorché non più legata agli incarichi di struttura di cui sopra che, permanendo la scelta del rapporto di lavoro non esclusivo, sono stati – a suo tempo - revocati. Di qui la dizione “già incarico” di struttura complessa o semplice. 2. L’eventuale nuova opzione per il rapporto di lavoro esclusivo non ripristina la situazione di incarico preesistente con la correlata retribuzione di posizione, circostanza che, ai sensi dell’ art. 48 del CCNL 8 giugno 2000, si può verificare successivamente secondo le vigenti procedure contrattuali ovvero concorsuali in caso di incarichi di struttura complessa. 3. A decorrere dal 1 gennaio 2005, data di concreta applicazione della legge 138 del 2004, la possibilità di passare dal rapporto esclusivo a quello non esclusivo e viceversa entra a regime, secondo le regole di cui all’art. 12 ed alla presente norma.
Norma finale. 1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge e di regolamento applicabili alla materia.
Norma finale. 1. Per tutto quanto non previsto dai presenti articoli si rinvia al CCNL quadro sottoscritto in data 23/1/2001 ed alle disposizioni del D.lgs. 165/2001.
Norma finale. Le parti si danno reciprocamente atto che eventuali correzioni od integrazioni del presente Protocollo di intesa richieste dagli Organi di vigilanza competenti non pregiudicano la validità e l'applicabilità dell'intero Protocollo ma impegnano le parti ad apportare al testo le correzioni od integrazioni necessarie. Ditta .... ..... ..... .... ..... ..... .... ..... ..... .... ..... ..... .... ..... ..... .... ..... ..... Legale rappresentante .... ..... ..... .... ..... ..... .... ..... ..... .... ..... ..... ..... Sede legale .... ..... ..... .... ..... ..... Città .... ..... ..... .... ..... ..... .... ..... .... Sede assunzione .... ..... ..... .... ..... ..... .... ..... ..... Città .... ..... ..... .... .. Tel. .... ..... ..... .... ..... ..... Fax .... ..... ..... .... ..... P. IVA .... ..... ..... .... ..... ..... Attività .... ..... ..... .... ..... ..... .... ..... ..... Iscrizione Confcommercio: Sì ( ) No ( ) Con la presente, la scrivente ditta, richiede il parere di conformità in rapporto alle norme previste dalla contrattazione collettiva nazionale relative all'apprendistato per il settore terziario, commercio, distribuzione e servizi, di cui al c.c.n.l. stipulato il 18 luglio 2008 per n apprendista/i secondo la/e seguente/i qualifica/che finale/i:
Norma finale. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica e in particolare il regolamento delle scuole di specializzazione di area sanitaria dell’Università.
Norma finale. 1. Rimangono in vigore le disposizioni del CCRL del 22.11.00 non modificate dal presente accordo. Retribuzione di posizione mensile dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2000 € 2.821,46 dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2001 € 3.017,00 dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2000 € 1.997,60 dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2001 € 2.130,00 dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2000 € 1.379,50 dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2001 € 1.474,00 DICHIARAZIONE A VERBALE DI PARTE SINDACALE Nel ritenere che l’incremento del trattamento economico fondamentale del 3% nel biennio 2000-2001 rappresenti solo un modesto incremento del trattamento economico fondamentale, molto al di sotto dell’inflazione reale, la CISL, pur firmando il presente accordo contrattuale, esprime profonda insoddisfazione circa il mancato accoglimento della propria proposta inerente l’adeguamento del trattamento economico fondamentale all’inflazione reale. La CISL ritiene che la disciplina contrattuale prevista (artt. 4 – retribuzione di posizione, 5 – retribuzione di risultato e 14 – norma transitoria) inerente il trattamento accessorio dei dirigenti in staff all’Organo politico già incaricati, non rispecchi la graduazione delle funzioni e responsabilità dirigenziali ai soli fini del trattamento accessorio, stabilita con il DPGR n. 191 del 12 dicembre 2000, in vigore al momento del conferimento dell’incarico, e che la nuova graduazione delle funzioni dirigenziali, stabilita con il DPGR n. 1 del 9 gennaio 2003, possa trovare applicazione, solo in via suppletiva, esclusivamente per i dirigenti incaricati successivamente all’esecutività della nuova graduazione, nelle more del contratto 2002-2005, parte economica 2002-2003. La CISL, inoltre, ritiene che, sia per i dirigenti in staff all’Organo politico sia per i dirigenti in staff alla Direzione amministrativa, il presente contratto non valorizzi, in termini di trattamento accessorio, i relativi compiti e funzioni dirigenziali, e pone la loro valorizzazione come punto qualificante e rivendicativo per la trattativa per il rinnovo del contratto dirigenti 2002-2005.