SCHEMA DI ACCORDO TRA IL PARTECIPANTE DIRETTO ED IL CLIENTE-COMMITTENTE IMPRESA
SCHEMA DI ACCORDO TRA IL PARTECIPANTE DIRETTO ED IL CLIENTE-COMMITTENTE IMPRESA
(CLAUSOLE MINIMALI)
(Edizione marzo 2014)
ACCORDO TRA IL PARTECIPANTE DIRETTO ED IL CLIENTE-
COMMITTENTE IMPRESA
(CLAUSOLE MINIMALI)
TRA
Nome / Denominazione Sociale ……………………………………………………………...……………
(di seguito, il “Partecipante Diretto”), con sede legale in ……………………….………………………
Indirizzo ……………………………………………………………………… CAP ………………………
Partita IVA ……………………………........ Cod. Fiscale …………………………………………………
Nome e Cognome del Rappresentante Legale ………………………………………………………………
Xxxxxx ricoperta nella Società ………………………………………………………………………………
E
Nome / Denominazione Sociale ……………………………………………………………...……………
(di seguito, il “Cliente-Committente impresa”), con sede legale in
………………………………………….……
Indirizzo ……………………………………………………………………… CAP ………………………
Partita IVA ……………………………........ Cod. Fiscale …………………………………………………
Nome e Cognome del Rappresentante Legale ………………………………………………………………
Xxxxxx ricoperta nella Società ………………………………………………………………………………
PREMESSO CHE
a) Il Partecipante Diretto ed il Cliente-Committente impresa, che detenga le garanzie e Posizioni Contrattuali in attuazione dell’art. 39 comma 3 del Regolamento EMIR, intendono stipulare il presente accordo con riferimento al/i Comparto/i individuati e validati da entrambe le Parti mediante accesso all’area riservata del sito “Internet” di CC&G nel processo di adesione al Sistema di garanzia a controparte centrale (di seguito, il “Sistema”), gestito dalla Cassa di Compensazione e Garanzia S.p.A. (di seguito, “CC&G”);
b) Il Partecipante Diretto con la sottoscrizione del presente accordo:
non riveste il ruolo di Partecipante Designato, secondo la definizione contenuta nel Regolamento;
riveste il ruolo di Partecipante Designato, secondo la definizione contenuta nel Regolamento;
c) il Regolamento di CC&G (di seguito, il “Regolamento”) prevede che, per fruire del Sistema il Partecipante Diretto e il Cliente-Committente impresa sottoscrivano la “Richiesta di Servizi” e che entrambi sottoscrivano il presente accordo “Accordo tra Partecipante Diretto – Cliente Committente impresa” (Clausole Minimali). Il Cliente Committente impresa sottoscrive la “Richiesta dei Servizi” in qualità di Partecipante Pro Tempore;
d) il Partecipante Diretto ed il Cliente-Committente impresa dichiarano di ben conoscere il Regolamento e le relative Istruzioni (di seguito, le “Istruzioni”), le Condizioni Generali di fornitura dei servizi da parte di CC&G (di seguito, le “Condizioni Generali”), nonché tutte le altre disposizioni che regolano il Sistema;
e) le parti dichiarano di impegnarsi a mantenersi informate su tutte le modifiche degli atti e delle disposizioni di cui alle precedenti lettere e sulle caratteristiche di nuovi Strumenti Finanziari che fossero garantiti nell’ambito del/i Comparto/i;
f) le parti intendono con il presente atto tra loro sottoscrivere un accordo del tipo indicato alla lett. c) per l’adempimento, da parte del Partecipante Diretto, delle obbligazioni che ad esso faranno carico anche per effetto degli Ordini di Trasferimento, di cui appresso, previsti dal Regolamento.
Il Partecipante Diretto e il Cliente-Committente Impresa possono essere di seguito individualmente indicati come una parte e collettivamente le parti.
TUTTO CIO' PREMESSO
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1 - Premesse e definizioni
1.1 Quanto precede costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.
1.2 I termini impiegati nel medesimo, si intendono usati – salvo diversa indicazione – nello stesso significato di cui alle definizioni contenute nel Regolamento, nelle Istruzioni e nelle Condizioni Generali.
2.1 Dal momento di piena efficacia del presente accordo e a seguito degli Ordini di Trasferimento derivanti dai contratti garantiti nell’ambito del/i Comparto/i stesso/i CC&G assume le Posizioni Contrattuali del Partecipante Diretto di cui il Cliente-Committente impresa si avvale.
2.2 Per effetto di quanto previsto nel comma precedente, CC&G provvederà a registrare le Posizioni Contrattuali del Partecipante Diretto riferite al Cliente-Committente impresa in un conto “terzi segregato” :
□ con registrazione distinta delle Posizioni Contrattuali originate da operazioni effettuate dal Cliente-Committente impresa per conto proprio da quelle originate da operazioni effettuate per conto terzi;
□ senza registrazione distinta delle Posizioni Contrattuali originate da operazioni effettuate dal Cliente-Committente impresa per conto proprio da quelle originate da operazioni effettuate per conto terzi
2.3 Resta inteso che le modifiche del Regolamento e/o delle Istruzioni che stabiliscano clausole non compatibili con quelle stabilite dal presente contratto prevarranno e sostituiranno queste ultime, fermo il diritto di recesso previsto dall’art. 9.
Articolo 3 – Deleghe al Cliente-Committente impresa
3.1 Il Partecipante Diretto potrà delegare il Cliente-Committente impresa, mediante area riservata del sito internet di CC&G, l’esercizio per proprio conto delle funzioni dispositive, di seguito elencate, relativamente alle Posizioni Contrattuali registrate nei conti di cui all’art. 2 comma 2:
d) trasferimento di Posizioni Contrattuali dei Comparti Derivati, di cui all’Articolo B.2.1.3 delle Istruzioni, anche finalizzato all’esercizio dell’opzione di consegna fisica per le Posizioni Contrattuali in futures dell’energia di cui all’Articolo B.6.2.1 delle Istruzioni;
e) allocazione delle azioni depositate, di cui all’Articolo B.3.3.6 delle Istruzioni;
f) apertura e gestione dei sottoconti, di cui all’Articolo B.2.1.7 delle Istruzioni.
3.2 Il Cliente-Committente impresa dà contestuale notizia al Partecipante Diretto delle funzioni dispositive esercitate ai sensi del comma 3.1.
3.3 Il Partecipante Diretto potrà autorizzare, mediante l’area riservata del sito internet di CC&G, il Cliente-Committente impresa alla consultazione di Reports e Data Files, di cui all’art. B.1.2.3, comma 5, delle Istruzioni.
3.4 Le deleghe e autorizzazioni di cui sopra potranno essere conferite o revocate con un prevviso di almento cinque (5) giorni lavorativi mediante l’area riservata del sito intrenet di CC&G.
Articolo 4 – Accordi integrativi
4.1 Tra le parti sarà/è stato stipulato un separato accordo per definire ogni altro aspetto ritenuto opportuno dalle parti stesse.
4.2 Per tutto quanto non previsto nel presente accordo varrà quanto concordato separatamente tra le stesse parti in ordine ad adempimenti reciproci accessori, rimanendo per altro inteso, quale concorde volontà delle parti, che le clausole del presente contratto prevarranno ad ogni effetto su quelle eventualmente con esse contrastanti od incompatibili contenute in detti patti separati.
Articolo 5 - Inadempimento del Partecipante Diretto
5.1 Nel caso di inadempimento del Partecipante Diretto, il Cliente-Committente impresa, può avvalersi - senza il consenso del Partecipante Diretto inadempiente - di un Partecipante Designato al quale sono trasferite le Posizioni Contrattuali e relative garanzie del Cliente-Committente impresa secondo i termini e le modalità indicate nel Regolamento. Il Partecipante Designato potrà operare solo qualora abbia stipulato con il Cliente-Committente impresa l’“Accordo tra Partecipante Diretto - Cliente-committente impresa” (Xxxxxxxx Xxxxxxxx) secondo quanto previsto nel Regolamento.
Articolo 6 – Clausola di riservatezza
6.1 Il Partecipante Diretto si impegna ad osservare ed a far osservare al personale di cui si avvale, anche se non dipendente, ogni dovuto riserbo in ordine a dati, fatti ed altre informazioni conosciute o conoscibili nell'ambito od in relazione agli obblighi assunti con il presente contratto.
Articolo 7 – Obblighi di comunicazione
7.1 Il Partecipante Diretto resta impegnato - ai fini dell'esecuzione di quanto concordato negli articoli precedenti - ad informare CC&G, anche per conto del Cliente-committente impresa, della stipula del presente contratto, a mezzo invio di una copia firmata in originale dalle parti, quale condizione per la registrazione del Cliente-Committente impresa in conti “terzi segregati” . CC&G, dopo aver compiuto le necessarie verifiche, provvederà ad informare le parti in ordine alla data a decorrere dalla quale il presente accordo avrà per essa efficacia.
7.2 Nel caso di fusione o incorporazione del Partecipante Diretto con altro soggetto o di cessione del relativo ramo d’azienda, il Partecipante Diretto medesimo si impegna a comunicare, con un anticipo di almeno trenta giorni di calendario a CC&G ed al Cliente-Committente impresa, il termine a decorrere dal quale la fusione o la cessione avrà effetto rispetto al presente contratto. Il Partecipante Diretto resta responsabile - con effetto quindi anche per l’incorporante, per il soggetto risultante dalla fusione o per il cessionario - per il ritardo con cui abbia dato questa notizia a CC&G e/o al Cliente-Committente impresa, anche per il caso in cui tale ritardo comporti che CC&G debba sospendere il Partecipante Diretto, l’incorporante, il soggetto risultante dalla fusione e/o il cessionario nonché il Cliente-Committente impresa, per il tempo necessario allo svolgimento degli adempimenti di propria competenza.
7.3 Ognuna delle parti si impegna a comunicare all’altra l’esercizio del diritto di recesso dal/i Comparto/i, contestualmente alla comunicazione inviata a CC&G.
Articolo 8 – Condizioni risolutive
8.1 Fermi in ogni caso gli obblighi tra le parti e nei confronti di CC&G relativamente alle Posizioni Contrattuali che siano in quel momento in essere, il presente contratto si risolverà altresì di diritto in caso, e nel momento, di risoluzione, scioglimento o perdita di efficacia per qualsiasi causa, inclusi il recesso e l’esclusione dal/i Comparto/i, del relativo rapporto contrattuale tra CC&G ed il Partecipante Diretto e/o il Cliente-Committente impresa.
8.2 La risoluzione del presente contratto, ai sensi del comma 1, che riguardi un solo Comparto non determinerà la risoluzione del presente accordo anche per lo/gli ulteriore/i Comparto/i. In tal caso per questo/i Comparto/i le parti potranno esercitare il diritto di recesso ai sensi dell’art. 9.
Articolo 9 – Decorrenza, durata e recesso
9.1 Il presente contratto decorre dalla data indicata da CC&G ai sensi dell’art. 7 comma 1. La durata dello stesso è tra le parti convenuta a tempo indeterminato.
9.2 In qualsiasi momento, ciascuna delle parti potrà farne cessare gli effetti mediante comunicazione di recesso da far pervenire all’altra parte secondo quanto previsto nel Regolamento e nelle Istruzioni.
Articolo 10 – Sostituzione del Partecipante Diretto
10.1 Nel caso il Cliente-Committente impresa sostituisca il Partecipante Diretto (di seguito “Partecipante Diretto Cessante”) con un altro Partecipante Diretto, le parti dichiarano di essere d’accordo a che:
a) dal momento in cui verrà inviato a CC&G l’“Accordo tra Partecipante Diretto – Cliente- Committente impresa” (Xxxxxxxx Xxxxxxxx) sottoscritto dal Cliente-Committente impresa e dal Partecipante Diretto, quest’ultimo assuma, nei rapporti con CC&G, tutte le Posizioni Contrattuali presso la stessa già registrate nei conti “terzi segregati” in capo al Partecipante Diretto Cessante inerenti alle posizioni contrattuali del Cliente-Committente impresa;
b) conseguentemente da CC&G vengano trasferite sui conti “terzi segregati” del Partecipante Diretto le Posizioni Contrattuali e relative garanzie in essere inerenti ai rapporti con il Cliente-Committente impresa e derivanti dall’adesione di quest’ultimo al/i Comparto/i attraverso detto Partecipante Diretto.
10.2 Quanto previsto nei commi precedenti sarà applicato in quanto sia compatibile con le prevalenti regole di funzionamento dei Servizi di liquidazione, incluse quelle relative agli adempimenti preliminari di riscontro, con particolare riferimento alle posizioni da regolare entro tempi più stringenti.
10.3 Ferma l’operatività per CC&G di quanto stabilito nei commi precedenti, i due Partecipanti Diretti stabiliranno separatamente con il Cliente-Committente impresa le opportune intese per definire tra loro gli effetti dei trasferimenti di cui sopra.
10.4 Nel caso di sostituzione del Partecipante Diretto per inadempimento dello stesso, ai sensi dell’art.
B.6.2.1 del Regolamento, si applica l’art. 5.
Articolo 11 – Giurisdizione e legge applicabile
11.1 Salvo diverse intese negli accordi di cui all’art. 4, comma 1, le parti accettano sia la giurisdizione del Foro di Milano per qualsiasi questione o atto che sia o debba essere rimesso al giudice, sia la legge italiana quale legge regolatrice del presente contratto, in particolare e senza per ciò nulla escludere per quanto riguarda la forma, l’interpretazione ed i requisiti di validità dell’atto, le obbligazioni che da esso derivano (incluse quelle di risarcimento dei danni) e la loro esecuzione. Detta esecuzione avrà luogo comunque in Italia.
11.2 Le parti si danno reciprocamente atto che il contenuto del presente contratto non è stato predisposto unilateralmente da alcuna di esse, avendo concordemente deciso di adottare lo schema negoziale predisposto da CC&G.
(Luogo e data di sottoscrizione)
(Il Partecipante Diretto) (Il Cliente-Committente impresa)
Il presente accordo, debitamente compilato e sottoscritto, va inviato per posta (ed eventualmente anticipata per fax) a:
CASSA DI COMPENSAZIONE E GARANZIA S.p.A.
Membership, Product & Service Development Xxxxxx xxxxx Xxxxxx, 0
00000 Xxxxxx
Fax x00 00 00000000