Giurisdizione e legge applicabile Clausole campione

Giurisdizione e legge applicabile. 11.1 Salvo diverse intese negli accordi di cui all’art. 4, comma 1, le parti accettano sia la giurisdizione del Foro di Milano per qualsiasi questione o atto che sia o debba essere rimesso al giudice, sia la legge italiana quale legge regolatrice del presente contratto, in particolare e senza per ciò nulla escludere per quanto riguarda la forma, l’interpretazione ed i requisiti di validità dell’atto, le obbligazioni che da esso derivano (incluse quelle di risarcimento dei danni) e la loro esecuzione. Detta esecuzione avrà luogo comunque in Italia. 11.2 Le parti si danno reciprocamente atto che il contenuto del presente contratto non è stato predisposto unilateralmente da alcuna di esse, avendo concordemente deciso di adottare lo schema negoziale predisposto da CC&G.
Giurisdizione e legge applicabile. (a) Il presente contratto è disciplinato esclusivamente da e costituito in conformità con le norme di legge sostanziali della Germania a esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui Contratti per la Vendita Internazionale di Beni (CISG). (b) Il foro competente per eventuali controversie legali è Ulm, Germania. (c) Luogo di adempimento per la consegna e il pagamento dei servizi è la sede del fornitore del servizio in Germania.
Giurisdizione e legge applicabile. 12.1 Per tutte le controversie che dovessero sorgere in relazione all’esistenza, validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto tra Komplet S.p.A. e l’Acquirente, sarà competente in via esclusiva il foro di Ancona.
Giurisdizione e legge applicabile. I presenti termini e l’utilizzo della Pagina Rassegna e dei Contenuti da parte dell’utente sono regolati dalla giurisdizione in cui la Società ha sede. La presente condizioni generali relativa all’utilizzo della Pagina Rassegna da parte dell’Utente sono regolate dalla legge italiana.
Giurisdizione e legge applicabile. 1. Il Contrato, l’ordine, la conferma d’ordine e le negoziazioni intervenute tra le parti sono governate dalla legge italiana. 2. Per tutte le controversie derivanti dalle presenti Condizioni Generali o collegate alle stesse, così come quelle derivanti o collegate al Contratto e le relazioni commerciali tra il Venditore e l’Acquirente, e quelle anche relative ad obblighi extracontrattuali di questi ultimi, la giurisdizione sarà quella italiana e sarà competente in via esclusiva il Tribunale di Como. 3. Resta inteso tra le parti che soltanto il Venditore, a propria discrezione, avrà la facoltà di rinunciare alla competenza del foro esclusivo di cui al precedente paragrafo, per agire in giudizio nei confronti dell’Acquirente alla sua sede e presso il Tribunale ivi competente.
Giurisdizione e legge applicabile. Per tutti programmi e servizi di YES vige esclusivamente la legge svizzera, escludendo le norme di conflitto di legge. I tribunali vicino alla sede di YES sono responsabili per conflitti. Conflitti risultati dai programmi o servizi di YES possono essere risolti in ogni momento e, malgrado altri procedimenti, secondo l’attuale Regolamento Svizzero di Mediazione del Swiss Arbitration Center.
Giurisdizione e legge applicabile. Tutte le questioni che possano sorgere tra XXXX e l’Utente relativamente all’interpretazione, all’adempimento e alla validità dei Termini e Condizioni saranno regolate dalle clausole degli stessi e, per ciò che non fosse incluso, in conformità alla legislazione spagnola e sottoponendosi espressamente al giudizio dei Tribunali del domicilio dell’Utente."
Giurisdizione e legge applicabile. Il Fornitore ed il Committente faranno i migliori sforzi per dirimere in via amichevole le eventuali controversie o divergenze che dovessero insorgere tra loro per qualsiasi ragione. Qualsivoglia controversia che non sia stato possibile definire attraverso un accordo bonario e che riguardi la validità, l’interpretazione o l’efficacia di questo accordo, l’esecuzione delle relative obbligazioni, l’inadempimento, la risoluzione o l’applicazione di questo accordo o qualsiasi controversia che in qualsiasi modo sorga o sia connessa o collegata o derivi a qualsiasi titolo da questo accordo sarà sempre e comunque, in via inderogabile, sottoposta alla Giurisdizione italiana ed alle leggi vigenti in Italia, rimossa ogni ipotesi di validità o applicabilità di giurisdizioni o norme straniere e con espressa esclusione dell’applicazione della Convenzione di Vienna del 11.04.1980 (CISG) sulla “vendita internazionale di merci”.
Giurisdizione e legge applicabile. 14.1 Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Qualsiasi controversia tra le Parti avente ad oggetto l’interpretazione e/o l’esecuzione del Contratto sarà di competenza esclusiva del Tribunale di Vicenza 14.2 Qualsiasi patto in deroga alle disposizioni che precedono, di qualsiasi natura esso sia, sarà valido solo se redatto in forma scritta e successivo alla data di conclusione del presente accordo.
Giurisdizione e legge applicabile. 16.1 Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Qualsiasi controversia tra le Parti avente ad oggetto l’interpretazione e/o l’esecuzione del Contratto sarà di competenza esclusiva del Tribunale di Rovigo 16.2 Qualsiasi patto in deroga alle disposizioni che precedono, di qualsiasi natura esso sia, sarà valido solo se redatto in forma scritta e successivo alla data di conclusione del presente accordo.