Condizioni risolutive. 11.5.1 Senza pregiudizio per quanto previsto al precedente paragrafo 11.1, si conviene espressamente che costituirà condizione risolutiva dell’Accordo, ai sensi dell’articolo 1353 c.c., il verificarsi di alcuno dei seguenti Eventi Rilevanti:
a) il Tribunale di Milano emetta un provvedimento di diniego dell’omologa della Procedura di Concordato, salvo che Aimeri presenti tempestivamente reclamo ad esito del quale sia emesso, entro il termine indicato al paragrafo 2.1, lett. a), quale eventualmente prorogato ai sensi del paragrafo 2.2, il Decreto;
b) la convocazione dei competenti organi deliberativi di una delle Società per la presentazione, da parte di tale Società, di istanze finalizzate all’ammissione ad una Procedura Concorsuale, fatta eccezione per la Procedura di Pre-Concordato e per la Procedura di Concordato;
c) la presentazione, da parte di qualsiasi soggetto, di istanze di avvio di una qualunque Procedura Concorsuale per una qualsiasi delle Società, fatta eccezione per la Procedura di Pre-Concordato e per la Procedura di Concordato, , e salvo che detta istanza sia fondatamente contestata e sia rigettata o ritirata entro 90 giorni;
d) il verificarsi di una causa di scioglimento di una delle Società, salvo che tale causa di scioglimento sia venuta meno entro 30 giorni.
11.5.2 La risoluzione ai sensi e per gli effetti degli articoli 1353 e 1360 c.c. si verificherà con efficacia ex nunc dalla data in cui una delle Società abbia ricevuto, anche per conto delle altre Società, la comunicazione scritta delle Banche relativa alla decisione delle stesse di avvalersi dell’intervenuta risoluzione del presente Accordo per effetto dell’avveramento di una condizione risolutiva, secondo quanto previsto nel successivo Paragrafo 11.6.
Condizioni risolutive. 8.1 Fermi in ogni caso gli obblighi tra le parti e nei confronti di CC&G relativamente alle Posizioni Contrattuali che siano in quel momento in essere, il presente contratto si risolverà altresì di diritto in caso, e nel momento, di risoluzione, scioglimento o perdita di efficacia per qualsiasi causa, inclusi il recesso e l’esclusione dal/i Comparto/i, del relativo rapporto contrattuale tra CC&G ed il Partecipante Diretto e/o il Cliente impresa.
8.2 La risoluzione del presente contratto, ai sensi del comma 1, che riguardi un solo Comparto non determinerà la risoluzione del presente accordo anche per lo/gli ulteriore/i Comparto/i. In tal caso per questo/i Comparto/i le parti potranno esercitare il diritto di recesso ai sensi dell’art. 9.
Condizioni risolutive. 13.1 La Locatrice avrà facoltà di risolvere il presente Contratto, salvo il risarcimento di ogni eventuale danno, ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile:
(i) in caso di assoggettamento della Conduttrice a procedure concorsuali, esecutive mobiliari e immobiliari;
(ii) qualora la Conduttrice sia destinataria di provvedimenti di protesto, ingiunzione, precetto o pignoramento.
13.2 La Conduttrice si impegna a notificare alla Locatrice ogni evento o circostanza tale da pregiudicare la sua capacità di adempiere regolarmente, ovvero con mezzi ordinari di pagamento alle proprie obbligazioni, restando espressamente inteso che la violazione di detto impegno informativo darà facoltà alla Locatrice di risolvere il Contratto ai sensi dell’articolo 1456 del Codice civile.
13.3 La risoluzione si verificherà di diritto al momento del ricevimento, da parte della Conduttrice, della comunicazione con cui la Locatrice dichiari di avvalersi della presente clausola risolutiva.
Condizioni risolutive. 1. Ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii., in caso di adozione di informazione antimafia interdittiva emessa successivamente alla sottoscrizione del Contratto, lo stesso è risolto di diritto in danno all’Appaltatore.
2. L’Appaltatore ha l'obbligo di inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa di cui al superiore punto 1. La clausola dovrà essere espressamente accettata da ogni subcontraente. La violazione di tale obbligo conferisce facoltà alla SA di risolvere il Contratto in danno all’Appaltatore.
3. L’inadempimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla L. n. 136/2010 e ss.mm.ii., oltre alle sanzioni specifiche, comporta la nullità assoluta dei contratti stipulati con RAP S.p.A., con facoltà di quest’ultima di risolvere il Contratto ai sensi di Xxxxx.
4. Per quanto non previsto dal Contratto e dagli Atti della procedura si applicano, ove compatibili, gli articoli 107 - (Sospensione), 108 - (Risoluzione), 109 - (Recesso) e 110 - (Fallimento), del Codice.
Condizioni risolutive. 5.1 Nel caso in cui Xxxxx non abbia potuto procedere all’aggiornamento del sito WordPress a causa di un non corretto utilizzo del medesimo da parte del Cliente secondo quanto indicato nella presente sezione e, comunque, nel caso in cui il Cliente violi una delle condizioni previste dal precedente articolo 3, Xxxxx comunicherà al Cliente il suo inadempimento dando al medesimo un termine di 30 giorni per adempiere. Nel caso in cui il Cliente non provveda entro tale termine, Xxxxx concederà al Cliente un ulteriore termine di 15 giorni per adempiere. Decorso tale ulteriore termine senza che il Cliente abbia adempiuto, Aruba per evitare che l’inadempienza del Cliente possa comportare problemi di sicurezza e/o pericolo per l'intero sistema e/o a persone sospenderà tutte le funzionalità proprie del Servizio, mantenendo comunque attivo il sito.
Condizioni risolutive. Il presente Xxxxxxxxx si intenderà risolto di diritto con effetto immediato al verificarsi di uno dei seguenti eventi:
a) distruzione o perimento totale dell'Opera, per fatti indipendenti dalla responsabilità dell'Utilizzatore;
b) qualora (anche ai sensi dell'articolo 1463 del Codice Civile) l'esecuzione dei lavori necessari per la costruzione dell'Opera divenga impossibile per cause sopravvenute non imputabili ad alcuna delle Parti;
c) siano trascorsi più di 36 mesi dalla data prevista per l'inizio della Locazione Finanziaria e le parti non abbiano concordato nuovi termini e condizioni della Locazione Finanziaria.
Condizioni risolutive. Il Contratto potrà essere risolto da parte della CONSEPI S.r.l., ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 c.c., nei casi in cui l'Affittuaria si rendesse inadempiente ad una delle obbligazioni previste a suo carico.
Condizioni risolutive. Il contratto di locazione finanziaria si risolverà automaticamente in tutte le ipotesi in cui si risolva il contratto di appalto o comunque nei casi in cui tale secondo contratto si sciolga anticipatamente o perda efficacia. Nei suddetti casi di intervenuta risoluzione del contratto di locazione finanziaria per fatto non imputabile all’Utilizzatore, la Stazione Appaltante non avrà alcuna azione nei confronti del Finanziatore e dovrà:
i) corrispondere al Finanziatore gli oneri di pre-finanziamento, calcolati come da precedente articolo 6 punto E), per il periodo intercorrente tra la data dei vari pagamenti effettuati a qualsivoglia titolo e la data del rimborso da parte della Stazione Appaltante del prezzo stesso;
ii) rimborsare al Finanziatore tutte le somme che lo stesso avrà anticipate a qualsivoglia titolo per l’esecuzione dei lavori, in virtù di quanto previsto al precedente articolo 6 e/o per le spese, imposte e tasse nonché qualsiasi onere o tributo, diretto o indiretto, inerenti o comunque connessi al presente Contratto.
Condizioni risolutive. La ATS si riserva la possibilità di recedere dal contratto alla fine di ogni anno, senza che la ditta appaltatrice possa avanzare riserva alcuna o richiesta di indennizzo o pretese di alcun titolo, con semplice preavviso di 60 giorni prima della scadenza annuale;
Condizioni risolutive. La revoca dell’assegnazione avviene attraverso deliberazione della Giunta Comunale , tale atto viene comunque redatto anche nel caso di scadenza del contratto d’assegnazione. Sono condizioni risolutive dell’assegnazione di cui al presente regolamento, le seguenti cause:
a) la perdita o il mutamento dei requisiti o delle condizioni che hanno comportato l'assegnazione dell'alloggio così come previsto dall’art. 2;
b) la presentazione di dichiarazioni mendaci o documentazione falsa all’atto di presentazione della domanda d’assegnazione ove il fatto non costituisce altro reato;
c) la scadenza del termine previsto nel contratto d'assegnazione o di proroga concessa all'assegnatario nei limiti e secondo le modalità di cui agli articoli precedenti;
d) la mancata presentazione da parte dell'assegnatario all’Aler Lecco della domanda di partecipazione al bando di concorso relativo all’assegnazione di alloggi per Edilizi Residenziale Pubblica, avendone i requisiti previsti dalla Legge;
e) la mancata corresponsione di tre mensilità del corrispettivo di locazione;
f) la cessione a terzi, in tutto o in parte, dell'alloggio assegnato o sue pertinenze;
g) il dare ospitalità a persone non indicate nella domanda d’assegnazione;
h) la modifica della destinazione d’uso dell’alloggio o delle relative pertinenze;
i) l’aver causato gravi danni all’alloggio e/o alle parti comuni dell’edificio;
j) l’assunzione di comportamenti e condotte in violazione di norme di correttezza, decoro e di vivere civile che rechino disturbi o molestie ad altri inquilini;
k) l’abbandono dell’alloggio per un periodo superiore ai tre mesi continuativi senza preventiva comunicazione alla Commissione;
l) la mancata produzione della documentazione relativa alla propria situazione economica, secondo quanto previsto all’art. 12. La Commissione costituita a norma del presente Regolamento, non appena venga a conoscenza delle suddette violazioni di cui ai precedenti punti f, g, h, j, k, l provvederà a diffidare l'assegnatario, il quale dovrà far cessare immediatamente la propria condotta. L’assegnatario che non ottemperi alle disposizioni della diffida sarà soggetto alla revoca dell’assegnazione dall'alloggio disposta mediante determina dirigenziale. Le condizioni di rilascio dell'alloggio invece, prefigurate nei punti a, b, c, d, e, i del presente articolo comportano l'immediata decadenza dall’assegnazione nonché il pagamento dei costi imputabili all’assegnatario per i danni causati all’alloggio stesso rilevabi...