Accordi integrativi. 5.1 Tra le stesse parti sarà/è stato stipulato un separato accordo per definire i mezzi di provvista e/o le garanzie necessarie per l'esecuzione dei mandati di cui all'art. 2, la movimentazione di titoli e
5.2 Per tutto quanto non previsto nel presente contratto varrà quanto concordato separatamente tra le stesse parti in ordine ad altri aspetti del servizio assunto dall’Agente di Regolamento e ad adempimenti reciproci accessori, rimanendo per altro inteso, quale concorde volontà delle parti, che le clausole del presente contratto prevarranno ad ogni effetto su quelle eventualmente con esse contrastanti od incompatibili contenute in detti patti separati.
Accordi integrativi. 4.1 Tra le parti sarà/è stato stipulato un separato accordo per definire ogni altro aspetto ritenuto opportuno dalle parti stesse.
4.2 Per tutto quanto non previsto nel presente accordo varrà quanto concordato separatamente tra le stesse parti in ordine ad adempimenti reciproci accessori, rimanendo per altro inteso, quale concorde volontà delle parti, che le clausole del presente contratto prevarranno ad ogni effetto su quelle eventualmente con esse contrastanti od incompatibili contenute in detti patti separati.
Accordi integrativi. (Art. 1 comma 5, DM 16 gennaio 2017)
Accordi integrativi. Per i soggetti giuridici o fisici detentori di grandi proprietà immobiliari, destinate ad uso abitativo, sono da intendersi in capo ad un medesimo soggetto 100 a livello nazionale, oppure almeno 50 unità se ubicate nel territorio comunale di Cesena, nonché, Imprese od Associazioni di Imprese di Datori di lavoro, Fondazioni, Enti o Società per l’Affitto partecipate dal Comune di Cesena in relazione alla locazione di alloggi destinati al soddisfacimento di lavoratori in mobilità, di immigrati comunitari ed extra-comunitari, studenti universitari. Le parti firmatarie il presente accordo sono pronte a sottoscrivere appositi Accordi Integrativi con le parti interessate.
Accordi integrativi. 7.1. in conformità all’art. 1, comma 5, del DM 5 marzo 1999, per le compagnie, assicurative, gli enti privatizzati, i soggetti giuridici od individuali deterntori di grandi proprietà immobiliari, ecc;, i canoni relativi a tale comparto saranno determinati in base alle aree omogenee ed ai criteri definiti nel presente accordo. Gli accordi integrativi saranno cocnclusi tra la proprietà, assistita – a sua richiesta – dall’organizzazione sindacale dei proprietari della stessa prescelta, e le organizzazioni sindacali dei conduttori rappresentative dell’inquilinato, in ogni caso firmatarie degli accordi nazionali e/o territoriali.
7.2. in conformità all’art. 1 comma 6, del DM 5 marzo 1999, per gli enti previdenziali pubblici, si procede con accordi integrativi locali, i canoni relativi a tale comparto saranno determinati in base alle aree omogenee ed ai criteri definiti nel presente accordo. Gli accordi integrativi saranno conclusi tra la proprietà, assistita – a sua richiesta – dall’organizzazione sindacale dei proprietari della stessa prescelta, e le organizzazioni sindacali dei conduttori rappresentative dell’inquilinato, in ogni caso firmatarie degli accordi nazionali e/o territoriali.
Accordi integrativi. La contrattazione integrativa, territoriale, provinciale o regionale, potrà avere luogo a decorrere dal 1° aprile 1990, fermo restando che gli accordi integrativi territoriali in vigore, siano essi provinciali o regionali, sono prorogati sino al 31 marzo 1990. La fascia di contrattazione di detti accordi integrativi va da un minimo del 3% ad un massimo del 5% della retribuzione tabellare. Stante il carattere transitorio della presente soluzione negoziale nell'arco di vigenza del presente CCNL non avrà luogo contrattazione integrativa sia a livello territoriale che aziendale.
Accordi integrativi. Eventuali aspetti non contemplati specificatamente nella presente convenzione, inclusi quelli relativi alla proprietà intellettuale, verranno definiti in accordi supplementari tra i Dipartimenti interessati e UdR in conformità alla normativa vigente.
Accordi integrativi. Per i soggetti giuridici o fisici detentori di grandi proprietà immobiliari, destinate ad uso abitativo, sono da intendersi in capo ad un medesimo soggetto 100 a livello nazionale, oppure almeno 50 unità se ubicate nel territorio comunale di Cesena, nonché, Imprese od Associazioni di Imprese di Datori di lavoro, Fondazioni, Enti o Società per l'Affitto partecipate dal Comune di Cesena in relazione alla locazione di alloggi. Le parti firmatarie il presente accordo sono propense a sottoscrivere appositi Accordi Integrativi con le parti interessate.
Accordi integrativi. 1. L’Accordo di programma potrà essere integrato o modificato, previa nuova concertazione tra le parti sottoscriventi.
2. I sottoscrittori si impegnano ad estendere le statuizioni del presente accordo agli ulteriori Comuni aderenti al GAL Isola Salento, che intendano aderire successivamente, ovvero a sottoscrivere – alle medesime condizioni – un nuovo accordo.
Accordi integrativi. 1. Le Parti hanno concordemente definito le condizioni transitorie di esecuzione del servizio sino alla data di effettiva attivazione del servizio, nonché ulte- riori condizioni, il tutto come da atto sottoscritto il 04/06/2013, prot n. 70437 che deve intendersi confermato.
2. Qualsiasi modifica a questo Contratto non sarà valida e vincolante ove non risulti da atto scritto firmato dalle Parti.
3. L’Affidatario non può cedere questo Contratto, né in tutto né in parte, né può cedere i rapporti di credito e/o debito derivanti dallo stesso, senza il preventivo consenso scritto della Provincia e degli Altri Enti Locali.