CONTRATTO DI MEDIAZIONE NR.
CONTRATTO DI MEDIAZIONE NR.
TRA
Ragione sociale/ Cognome Nome Codice Fiscale e Partita Iva Indirizzo CAP Località Prov. Telefono fisso Fax Tel. Cellulare E-mail Nella persona del suo legale rappresentante Sig. (di seguito denominato, per brevità, il “Cliente”)
E
Gruppodieci Media srl, con sede in Xxxxxx (XX) Xxxxxx Xxxx Xxxx 00, Capitale Sociale Euro 120.000,00 (i.v.), iscrizione Registro Imprese di PD-415026, Codice Fiscale e Partita IVA 04291430280 iscritta all’Elenco dei Mediatori Creditizi tenuto dall’Organismo di cui all’art. 128-undiecies TUB al n. M100, in persona dell’Amministratore Delegato , munito degli idonei poteri per la conclusione del presente Accordo (il “Mediatore”)
(congiuntamente denominate anche le “Parti” o singolarmente la “Parte”)
PREMESSO CHE
Il Cliente è interessato a ricercare un finanziamento dalle seguenti caratteristiche:
(il “Finanziamento”); Il Mediatore è in possesso dei requisiti, dei mezzi, dell’esperienza e dell’organizzazione per svolgere attività di mediazione creditizia;
Il Cliente intende avvalersi del Mediatore, incaricandolo di svolgere l’attività di mediazione creditizia al fine di ricevere il Finanziamento; Il Mediatore è interessato a svolgere l’attività di mediazione creditizia a favore del Cliente.
SINTESI ONERI – DURATA – RECESSO
Compenso di mediazione spettante al mediatore a carico del cliente | €. ………………..…. (in lettere ) |
Spese a carico del cliente dovute al mediatore per l’istruttoria e servizi accessori/opzionali | €. ………………..…. (in lettere ) |
Spese Documentate dal mediatore a carico del cliente | €. ………………..…. (in lettere ) |
Diritto di recesso con il pagamento delle spese documentate | 10 giorni lavorativi |
Durata del contratto | 6 mesi |
Foro Competente | Padova |
TUTTO CIO’ PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:
Articolo 1 – Premesse e allegati
1.Le Premesse e gli allegati costituiscono parte integrante del presente contratto (il “Contratto”).
Articolo 2 – Oggetto
2. Il Cliente conferisce al Mediatore, che accetta, l’incarico esclusivo di metterlo in relazione con gli istituti di credito, le banche e gli altri intermediari finanziari che potenzialmente potrebbero erogare il Finanziamento a favore del Cliente stesso (i “Finanziatori”) e di assisterlo nella negoziazione con i Finanziatori.
Articolo 3 – Modalità di esecuzione dell’incarico ed esclusiva
3.1 il Mediatore svolgerà l’attività prevista nel Contratto in piena dipendenza ed autonomia, senza essere legato al Cliente da alcun rapporto di subordinazione, dipendenza, rappresentanza.
3.2 L’incarico si intende conferito in esclusiva a favore del Mediatore ed il Cliente dichiara e garantisce che il Mediatore è, e resterà, l’unico soggetto autorizzato a svolgere l’attività di mediazione creditizia a favore del Cliente per tutta la durata del presente Contratto.
3.3 Il Mediatore è autorizzato a ricercare e selezionare i Finanziatori che potrebbero essere disponibili a concedere il Finanziamento a favore del Cliente, a raccogliere la richiesta di Finanziamento sottoscritta dal Cliente, a svolgere una prima istruttoria al fine della concessione del Finanziamento e a inoltrare la richiesta di Finanziamento al Finanziatore.
3.4 Il Cliente prende atto che per l’espletamento della propria attività, il Mediatore Creditizio potrà rivolgersi a banche e/o intermediari finanziari con i quali intrattiene un rapporto di collaborazione stipulato in virtù di precisi accordi distributivi (operatività “in convenzione”), oppure rivolgersi liberamente a banche e/o intermediari con le quali non intrattiene alcun rapporto di collaborazione stipulato in base a precisi accordi distributivi di prodotti ma con i quali siano state definite esclusivamente modalità di comunicazione di oneri eventualmente a carico del cliente e che andranno inseriti nel calcolo del TAEG (operatività fuori convenzione). Gli estremi delle banche/finanziarie alle quali il mediatore creditizio potrà rivolgersi per espletare l’incarico assegnato, sono rilevabili nell’allegato A) del foglio informativo del Mediatore già consegnato al cliente. Nel caso di operatività “in convenzione” l’attività del Mediatore creditizio potrebbe essere esercitata in conflitto di interessi.
3.5 Il Cliente prende atto che i Finanziatori hanno la facoltà di rifiutare insindacabilmente le richieste di erogazione del Finanziamento, senza alcun obbligo di motivazione, e riconosce di non poter lamentare, eccepire o vantare alcuna ragione di indennizzo, danno o quant’altro nei confronti del Mediatore in caso di rifiuto da parte dei Finanziatori a concedere il Finanziamento.
3.6 Il Mediatore, per lo svolgimento del presente incarico, potrà avvalersi di collaboratori regolarmente iscritti in OAM.
3.7 La Società presta Servizi di consulenza alla clientela.
3.8 Non essendo possibile identificare il Finanziatore in sede di primo contatto o di prima trattativa e la relativa commissione che lo stesso potrebbe riconoscere al Mediatore per l’operatività “in convenzione”, la Società si riserva di comunicare l’importo entro la data di erogazione del finanziamento.
3.9 Le prestazioni economiche del Mediatore Creditizio sono regolate dall’art. 1755 del codice civile.
3.10 Il Mediatore presta la propria attività di intermediazione a favore di più intermediari e/o soggetti finanziari.
Articolo 4 – Obblighi del ClientG
4.1 Il Cliente si impegna a consegnare tempestivamente al Mediatore la propria documentazione anagrafica, patrimoniale e reddituale, nonché a comunicare e consegnare tutti i dati, le informazioni e la documentazione (i “Dati”) necessari per l’istruttoria della pratica (quale, ad esempio, la documentazione comprovante la tipologia di lavoro esercitato, la capacità reddituale e la capacità di rimborso del Finanziamento eventualmente erogato) che sarà richiesta al Cliente stesso dal Mediatore. Il Cliente autorizza, inoltre, il Mediatore a consegnare e comunicare i Dati ai Finanziatori cui il Cliente si rivolgerà per richiedere il Finanziamento.
4.2 Il Cliente comunica e consegna i Xxxx sotto la propria esclusiva responsabilità e dichiara che gli stessi sono veritieri, corretti e completi, nonché manleva il Mediatore da qualsiasi azione, domanda o richiesta che possa essere avanzata nei confronti del Mediatore stesso a causa della errata, falsa o incompleta fornitura dei Dati.
4.3 Il Cliente si impegna altresì ad essere disponibile a compiere quegli atti che si rendessero necessari per la conclusione dell’affare (es. domande, presentazione dei documenti richiesti dal Finanziatore, sottoscrizioni, garanzie).
4.4 Il Cliente dichiara di non essere in palese stato di bisogno, di non avere pratiche di finanziamento in sofferenza, di non avere sconfinamenti di fidi bancari, di non avere rate di finanziamento insolute e/o pagate in ritardo, di non essere a conoscenza di essere stato segnalato come cattivo pagatore (anche in qualità di garante di tali soggetti) nelle Banche Dati a cui hanno accesso gli enti eroganti, di non aver subito protesti, pignoramenti, sequestri, procedure concorsuali, rientri coatti di fidi bancari, di non possedere beni gravati da ipoteche giudiziali e/o legali. Viceversa, qualora sussistessero situazioni pregiudizievoli di cui al presente capoverso, il richiedente è obbligato a farne dichiarazione e pertanto precisa quanto segue:
4.5 Il Cliente comunica al Mediatore di avere in corso i finanziamenti e le sottoscrizioni di fidejussioni/garanzie seguenti:
4.6 Il Cliente dichiara di non aver sottoscritto alcun altro contratto di mediazione creditizia, avente il medesimo oggetto del presente Accordo.
Articolo 5 – Obblighi del Mediatore
5.1 Il Mediatore si impegna a svolgere l’attività oggetto del Contratto con diligenza, correttezza e buona fede.
5.2 Il Mediatore si impegna a comunicare al Cliente, in conformità dell’articolo 1759 del codice civile, le circostanze a lui note relative alla valutazione e alla sicurezza del Finanziamento, che possono influire sulla richiesta e sull’erogazione del Finanziamento.
5.3 Il Mediatore si impegna a comunicare entro un tempo ragionevole al Cliente l’accettazione ovvero il rifiuto del Finanziatore ad erogare il Finanziamento.
Articolo 6 – Durata, recesso e risoluzione
6.1 Il Contratto è a tempo indeterminato. La cessazione del contratto, da qualsiasi causa determinata, non pregiudica il diritto del Mediatore Creditizio di ricevere il corrispettivo per tutte le delibere di finanziamento / locazione finanziaria accettate dal Cliente sino alla data della cessazione e nei 120 (centoventi) giorni successivi alla cessazione stessa”.
6.2 Il Contratto si considera in ogni caso estinto ove il Finanziamento sia stato concesso dal Finanziatore a favore del Cliente grazie all’attività svolta dal Mediatore.
6.3 Le Parti hanno la facoltà di recedere dal Contratto in ogni momento, dandone comunicazione all’altra parte con raccomandata A/R. In tal caso il Contratto si considererà privo di efficacia dopo il trentesimo (30°) giorno successivo al ricevimento della raccomandata A/R.
6.4 Il Contratto si considera risolto di diritto ove: (i) il Cliente non comunichi o non consegni i Dati richiesti dal Mediatore, ai sensi dell’articolo 3 del Contratto; (ii) il Cliente comunichi o consegni Dati falsi, contraffatti o incompleti; (iii) venga violato da parte del Cliente l’obbligo di esclusiva di cui all’articolo 3.2 del Contratto. In tali casi il Cliente dovrà corrispondere al Mediatore il rimborso di tutte le spese documentate e di istruttoria, ai sensi del successivo art.7.1, da questo sostenute (le “Spese”) nonché una somma pari al 50% della “Commissione” dovuta ai sensi del successivo art. 7.1, con minimo €.1.000 e massimo €.3.000, a titolo di penale, oltre il maggior danno, in conformità all’articolo 1382 del codice civile. Nel caso in cui fosse concordata l'esecuzione del mandato senza applicazione di provvigione di mediazione creditizia verrà comunque applicato il minimo previsto pari a € 1.000.
6.5 Il recesso del Mediatore non comporterà per il cliente il diritto ad alcuna indennità o indennizzo.
Articolo 7 – Corrispettivo
7.1 Il Cliente si impegna a corrispondere al Mediatore, in caso di parere positivo del Finanziatore alla concessione del Finanziamento, un importo pari ad €. (Euro ) (la “Commissione”), oltre al rimborso delle Spese Documentate sopportate dal Mediatore per svolgere l’attività di mediazione creditizia in favore del Cliente pari ad
€. (Euro ), oltre al rimborso delle Spese d’Istruttoria e servizi
accessori/opzionali pari ad €. “Corrispettivo”).
(Euro )(complessivamente, il
7.2 Il Corrispettivo si intende posto esclusivamente a carico del Cliente ed è dovuto al Mediatore anche qualora, per qualsiasi motivo, il Cliente decida di non dar seguito alla richiesta di erogazione del Finanziamento nonostante il parere positivo del Finanziatore.
7.3 Il Cliente prende atto che il Mediatore gli fatturerà il Corrispettivo e le Spese, a seguito di comunicazione di parere positivo da parte del Finanziatore, e si impegna a provvedere al pagamento subordinatamente al recapito della relativa fattura che, all’uopo, indicherà quale termine di pagamento “pagamento a vista, data fattura”.
7.4 In caso di finanza Agevolata qualora il Cliente decidesse di affidare la rendicontazione della domanda di agevolazione a Gruppodieci Media srl verrà applicato un ulteriore costo forfettario da definire all’atto del conferimento del nuovo incarico. Fermo restando che il succitato servizio sarà offerto solo su espressa richiesta del Cliente.
Articolo 8 – Comunicazioni
8.1 Ai fini del presente procedimento le Parti dichiarano che qualsiasi comunicazione dovrà essere inviata ai seguenti indirizzi: Per il Cliente:
Per il Consulente: Gruppodieci Media srl, Xxxxxx Xxxx Xxxx, 00, 00000 Xxxxxx fax. 000 0000000 e-mail xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx
8.2 Il mutamento degli indirizzi riferibili ad una Parte, dovrà da questa essere tempestivamente comunicato all’altra parte.
Articolo 9 – Privacy e avvisi informativi sulla trasparenza
9.1 Il Cliente dichiara di avere ricevuto la scheda informativa (allegata sub A) ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n.196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e,preso atto di essa, consente il trattamento dei propri dati personali, limitatamente a quanto necessario per l’esecuzione del Contratto e per la comunicazione degli stessi ai Finanziatori.
9.2 Il Cliente con la sottoscrizione del Contratto dichiara di aver ricevuto, prima della stipulazione del Contratto, l’avviso sulle “Principali norme di trasparenza” di cui all’art. 4 della delibera CICR, 4 marzo 2003, ed i fogli informativi di cui all’art. 5 della delibera, CICR 4 marzo 2003 relativi ai Finanziatori (allegati sub B) predisposti dal Mediatore e relativi all’attività di mediazione creditizia.
9.3 Il Cliente dichiara di avere già sottoscritto l’attestazione di avvenuta consegna della documentazione precontrattuale ai sensi della circolare della Banca d’Italia sulla privacy.
Articolo 10 – Foro Competente
10.1 Per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione alla interpretazione, esecuzione e validità del presente Contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Padova,
Articolo 11 – Reclami
11.1 Il Mediatore Creditizio ha istituito un apposito ufficio per la gestione dei reclami al quale il cliente potrà rivolgersi in caso di bisogno. Il reclamo dovrà necessariamente essere effettuato per iscritto mediante lettera raccomandata con avviso di ritorno che contenga almeno i seguenti elementi:
1. nominativo/denominazione del Cliente
2. recapiti del Cliente
3. data del contratto di mediazione
4. riferimenti delle persone incaricate del Mediatore Creditizio con le quali si è entrati in contatto
5. motivazione del reclamo
6. richiesta nei confronti del Mediatore Creditizio
I reclami devono essere trasmessi a mezzo lettera a/r: Gruppodieci Media srl – Direzione – Ufficio Reclami Xxxxxx Xxxx Xxxx, 00, 00000 Xxxxxx
via pec: xxxxxxxxxxx.xxxxx@xxx.xx
Allegati:
A) Scheda informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n.196 del 30 giugno 2003;
B) Avviso sulle “principali norme di trasparenza” di cui all’art. 4 della delibera CICR, 4 marzo 2003, e fogli informativi di cui all’art. 5 della delibera, CICR 4 marzo 2003.
Cliente Mediatore
Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, vengono specificatamente approvati e sottoscritti gli articoli 3, (Modalità di esecuzione dell’incarico ed esclusiva), 6 (Durata, recesso e risoluzione), 7 (Commissione, condizioni per l’insorgenza del diritto alla medesima – Diritto all Commissione anche in caso di rinuncia al finanziamento – Modalità di fatturazione e pagamento della Commissione) e 10 (Foro Competente).
Cliente Luogo e Data