CONDIZIONI GENERALI DI NOLEGGIO CON OPERATORE
CONDIZIONI GENERALI DI NOLEGGIO CON OPERATORE
Art. 1 CONDIZIONI GENERALI
1.1: Le presenti condizioni generali di contratto sono applicabili a tutti i noleggi di macchine e/o di attrezzature con operatore; eventuali variazioni saranno valide ed efficaci tra le parti unitamente se convenute per iscritto.
Art. 2 PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO
2.1: La presente scrittura, anche se sottoscritta dal personale e/o da agenti del Locatore, ha unicamente valore di proposta irrevocabile di contratto da parte del proponente Locatario per la durata di mesi 2. La direzione della società locatrice ha facoltà di accettare la presente proposta irrevocabile, con la più ampia libertà di modi e di forme (ed anche quindi per fatti concludenti), entro il termine di mesi 2 dalla data della stessa, termine durante il quale il proponente non ha facoltà di revocare la proposta.
2.2: L’eventuale versamento di somme da parte del proponente, prima che sia intervenuta accettazione da parte del Locatore, ha unicamente valore di cauzione e non di accettazione dell’ordine da parte del Locatore.
Art. 3 CONDIZIONI VALUTAZIONE MACCHINA E/O ATTREZZATURA E SOPRALLUOGO
3.1: La scelta della macchina e/o dell’attrezzatura idonea al noleggio dev’essere conseguenza di sopralluogo da parte di tecnico del Locatore e/o di tecnico del Locatario.
3.2: In caso il Locatario non richieda o rifiuti o non permetta il sopralluogo da parte del Locatore (incluso la verifica dell’accesso al cantiere), solleva quest’ultimo da ogni responsabilità per la non idoneità della macchina e/o dell’attrezzatura prescelta. In caso di mancata esenzione per non idoneità della macchina e/o dell’attrezzatura, Il Locatario sarà tenuto al pagamento integrale del valore del contratto a titolo di risarcimento danni e solleva il Locatore da ogni danno o responsabilità diretta o indiretta conseguente alla mancata prestazione.
3.3: Il Locatario dichiara fin d’ora che il “rapporto di intervento”, che verrà sottoposto al termine di ogni giornata lavorativa dal personale del Locatore, a conferma delle ore di durata della prestazione resa, dovrà ritenersi pienamente valido ed integralmente accettato nel suo contenuto ove sottoscritto da proprio personale (con esso intendendosi dipendente, ausiliare e/o collaboratore del Locatario) presente in loco e non potrà pertanto essere oggetto di contestazione alcuna con riguardo alle dichiarazioni in esso contenute.
3.4: Il P.O.S. (Piano Operativo di Sicurezza), la documentazione prevista per legge e l’eventuale documentazione aggiuntiva dovranno essere richiesti per iscritto dal Locatario con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso (esclusi prefestivi e festivi) rispetto alla data di inizio lavori al fine di garantirne l'evasione entro il termine necessario. La preparazione della documentazione aggiuntiva, non prevista per legge, verrà addebitata al costo di € 150,00 più IVA.
Art. 4 RECESSO ANTICIPATO E MANCATA CONSEGNA
4.1: È facoltà del Locatore, anche se il contratto di noleggio è stato siglato, recedere senza preavviso dal contratto stesso prima della consegna della macchina e/o dell’attrezzatura e di non consegnarla; il Locatario, in tal caso, non avrà diritto di pretendere indennizzi o quant’altro dal Locatore, che sarà tenuto unicamente a restituire eventuali somme incassate, senza interessi.
Art. 5 DECORRENZA E DURATA
5.1: La durata minima di noleggio è pari ad 1 giorno (8 ore); salvo diverso accordo tra le parti, l’importo relativo ad 1 giorno di noleggio è inteso come minimo fatturabile.
5.2: La locazione decorrerà dal momento in cui la macchina e/o l’attrezzatura noleggiata lascia la sede del Locatore e terminerà al ritorno della stessa in detta sede; a tal fine, faranno fede esclusivamente i “rapporti di intervento” emessi dal Locatore. I tempi di trasferimento, piazzamento, allestimento e disallestimento della macchina e/o dell’attrezzatura rientrano nei costi di noleggio e verranno anch’essi computati nel costo della prestazione.
5.3: In caso di recesso anticipato del Locatario, o di risoluzione del contratto che sia dovuta a suo inadempimento, il medesimo sarà tenuto al pagamento integrale del valore del contratto conteggiato fino alla scadenza contrattuale. E’ inoltre fatto salvo, in tali ipotesi, il diritto del Locatore al risarcimento del maggior danno.
5.4: Il contratto si intende risolto ipso iure, ad iniziativa del Locatore ex art. 1456 c.c., in caso di fallimento, concordato preventivo e amministrazione controllata del Locatario, con le conseguenze sotto riportate, nonchè quelle altresì di cui al successivo art.16 del presente accordo. Il contratto si intende altresì risolto ipso iure, ad iniziativa del Locatore ex art. 1456 c.c. e con le medesime conseguenze sotto riportate e di cui al successivo art.16, nel caso in cui: dovessero essere elevati protesti a carico del Locatario; venissero effettuate segnalazioni alla Centrale di allarme Interbancaria (CAI) a carico del Locatario; venissero intraprese procedure esecutive a carico del Locatario; laddove il Locatario diventi insolvente; laddove il Locatario subisca un sequestro o altra forma di vincolo sui propri beni; nel caso in cui il Locatario venga messo in liquidazione, volontariamente o coattivamente; quando intervengano variazioni nella natura giuridica del Locatario, nella sua composizione, nelle persone dei dirigenti, o comunque modifiche che importino diminuzione dell’efficienza dello stesso e/o della sua solvibilità. Laddove si verificasse una delle ipotesi sopra contemplate, tutti i crediti del Locatore, anche se non ancora scaduti, diverranno immediatamente esigibili e dovranno essere saldati dal Locatario entro due giorni dalla richiesta del Locatore, senza che il Locatario medesimo possa opporvi eccezione alcuna. Il Locatore, decorsi i predetti giorni due dalla richiesta, avrà diritto di incamerare la cauzione, senza necessità di alcuna ulteriore comunicazione, sino alla concorrenza dell’intero proprio credito, sia per canoni non pagati, che per costi e/o danni (anche per il fermo macchina e/o attrezzatura, per le spese di recupero, le riparazioni ed i ripristini), dal medesimo subiti, che per le causali di cui al successivo art.16. E’ fatto, in ogni caso, salvo il diritto del Locatore ad ottenere il risarcimento del maggior danno.
Art. 6 PERMESSI SUOLO PUBBLICO E TUNNEL PEDONALI
6.1: E’ fatto obbligo, prima di organizzare il cantiere o richiedere i permessi di occupazione del suolo pubblico, verificare con il Locatore l’effettiva disponibilità della macchina e/o dell’attrezzatura e/o dell’operatore.
6.2: E’ ad esclusivo carico del Locatario qualunque necessitante permesso di occupazione del suolo pubblico, divieto di sosta e/o transennamento, di scorte tecniche, accesso e/o transito in zone a traffico limitato, salvo espresso accordo scritto pattuito fra le parti. Eventuali sanzioni che dovessero essere inflitte al Locatore per accessi, finalizzati alla consegna, in zone a traffico limitato verranno addebitate al Locatario. Nel caso in cui il Locatore sia stato incaricato dal Locatario del disbrigo delle pratiche amministrative per la concessione dei permessi, incarico che il Locatore si riserva comunque di accettare mediante espressa comunicazione scritta, il servizio facoltativo supplementare di cui sopra verrà addebitato al Locatario come da modalità e termini convenuti.
6.3: Eventuali sanzioni amministrative che dovessero essere inflitte al Locatore per accessi in zone a traffico limitato, sanzioni amministrative dovute al mancato rispetto delle normative comunali vigenti inerenti gli spazi occupati rispetto ai “permessi”, eventuali omissioni di appalti di sicurezza (D.Lgs. 81/2008), sia nella segnaletica che nelle protezioni per i pedoni e per il personale del Locatario, verranno interamente addebitate a quest’ultimo. Il Locatore non sarà in nessun caso responsabile per la mancanza e/o non corretta documentazione relativa ai permessi per occupazione suolo pubblico per la quale sarà obbligato il solo Locatario.
6.4: I tunnel a protezione dei pedoni non sono compresi nella dotazione della macchina e/o dell’attrezzatura: in caso di necessità, dovranno essere richiesti dal Locatario al momento della conferma del noleggio ed il relativo costo sarà addebitato come da termini convenuti.
Art. 7 ANNULLAMENTO O RINVIO ATTIVITA’
7.1: La firma del preventivo è intesa come accettazione della data e l’ora di inizio lavori in esso riportati.
7.2: L’annullamento dell’attività programmata da parte del Locatario potrà essere effettuata senza penale se comunicata con almeno 48 ore di anticipo, con esclusione di prefestivi e festivi, rispetto alla data e ora convenuta in fase di preventivo; per le richieste di annullamento successive e pervenute fino a 24 ore prima della data convenuta di inizio lavori, verrà addebitato il 50% dell’importo minimo fatturabile, per quelle ricevute entro le 24 ore l’addebito sarà pari al 100% dell’importo minimo fatturabile.
7.3: Il rinvio dell’attività programmata da parte del Locatario, per qualsiasi motivazione indipendenti dalla volontà del Locatore, dovrà essere comunicata dal Locatario entro le
12.30 del giorno lavorativo precedente alla data di inizio lavori convenuta in fase di preventivo e confermata in forma scritta all’indirizzo xxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xxx. Le segnalazioni non ricevute in forma scritta e/o pervenute oltre l’orario su indicato, implicheranno l’addebito del 100% dell’importo giornaliero. In caso di riallestimento dell’area di lavoro, sarà addebitato l’importo di € 50,00 più IVA per il ritransennamento dell’area spazio (ove previsto).
7.4: La data di fine noleggio indicata in contratto è vincolante. In caso di rinvio dell’attività per cause indipendenti dalla volontà del Locatore, sarà necessario riprogrammare il proseguimento dei lavori secondo l’effettiva disponibilità della macchina e/o dell’attrezzatura e/o dell’operatore.
Art. 8 CANONE DI NOLEGGIO
8.1: Il Locatore ha facoltà di fatturare i canoni di noleggio con le modalità temporali che più ritiene idonee, nel rispetto delle pattuizioni contrattuali relative ai termini di pagamento. Il canone convenuto dovrà essere pagato presso la sede del Locatore, alle scadenze e con le modalità pattuite, e tali termini sono ritenuti essenziali. Qualsiasi contestazione in ordine al presente contratto non esonera il Locatario dall’obbligo di effettuare i pagamenti nei termini stabiliti. Il mancato tempestivo pagamento anche di una sola rata del canone comporterà, ad iniziativa del Locatore, la risoluzione del presente contratto ex art.1456 c.c.. Il Locatore non sarà in alcun caso responsabile nei confronti del Locatario per ogni e qualsiasi problematica, pregiudizio e/o danno derivante da fermo cantiere, danni per mancata produzione, intralcio al traffico, nessuno escluso. In tal caso, nessun onere, indennizzo, danno o quant’altro potrà essere preteso dal Locatario nei confronti del Locatore.
8.2: In caso di ritardo nel pagamento di somme dovute per qualsiasi titolo al Locatore, il Locatario sarà tenuto al versamento di interessi passivi al tasso di cui al D.Lgs 231/2002, dalla data di scadenza del pagamento fino al saldo; vengono altresì a decadere eventuali condizioni di dilazione di pagamento concesse in fase contrattuale.
Art. 9 IMPIEGO E UTILIZZO DELLA MACCHINA E/O DELL’ATTREZZATURA
9.1: La macchina e/o l’attrezzatura noleggiata dovrà essere utilizzata unicamente dall’operatore del Locatore. 9.2: La macchina e/o l’attrezzatura dovrà essere utilizzata nel luogo convenuto per iscritto nel contratto.
Art. 10 MANUTENZIONI, RIPARAZIONE ED INCIDENTI
10.1: Il Locatario accetta le richieste di immobilizzazioni del bene durante il normale orario di lavoro in attesa dell’intervento del Locatore per la riparazione.
10.2: Il Locatario garantisce l’accesso del personale qualificato del Locatore medesimo, o da chi da lui autorizzato, al cantiere ove è collocata la macchina e/o l’attrezzatura noleggiata, ciò in condizioni di piena sicurezza, durante il normale orario di lavoro.
10.3: Sono vietati lo smontaggio e la riparazione della macchina e/o dell’attrezzatura da parte di personale non autorizzato dal Locatore, pena la risoluzione del contratto con relativi addebiti.
10.4: Il Locatario rinuncia ad ogni azione, diritto o pretesa verso il Locatore, per danni dovuti a mancata esecuzione dei lavori, fermo cantiere o quant'altro, in conseguenza a guasti, rotture, difetti ed in generale per il mancato funzionamento della macchina e/o dell’attrezzatura.
Art. 11 OBBLIGHI A CARICO DEL LOCATARIO
11.1: Sono a carico del Locatario le spese variabili connesse all’impiego della macchina e/o dell’attrezzatura noleggiata quali permessi di transito e/o di ingresso e/o di lavoro in cantiere, parcheggi, scorte, viabilità in genere.
11.2: Sono a totale carico del Locatario le attività di preparazione delle strade e/o dei terreni per l’accesso in cantiere e al luogo di piazzamento su cui la macchina e/o l’attrezzatura è destinata a circolare ed operare. Il Locatario dovrà proteggere il piano di transito con teloni, plance o altro materiale al fine di prevenire perdite o danneggiamenti. Il Locatore declina fin da ora ogni responsabilità inerente eventuali danni provocati al piano di transito e/o di lavoro. Resta, inoltre, a carico del Locatario lo sgombero delle aeree indispensabili alle operazioni di movimentazione, piazzamento, montaggio e predisposizione.
11.3: La macchina e/o l’attrezzatura può essere soggetta (per qualsiasi titolo o causa) a perdite di olio e/o di altri liquidi; il Locatario pertanto si obbliga a porre in essere quanto necessario per prevenire danni a se stesso e/o soggetti Terzi, manlevando e tenendo indenne il Locatore da qualsiasi responsabilità.
Art. 12 RESPONSABILITÀ
12.1: In caso di noleggio di piattaforme aeree, è fatto obbligo indossare le cinture di sicurezza; quest'ultime sono un D.P.I. di III categoria, pertanto i lavoratori devono essere addestrati al loro utilizzo. Si precisa che la fornitura dei D.P.I. ai lavoratori è obbligo del Datore di lavoro: il Locatore non fornirà le cinture di sicurezza D.P.I. e quest’ultime non saranno in dotazione con la macchina e/o l’attrezzatura. I lavoratori dovranno essere muniti di cinture di sicurezza D.P.I. di proprietà in regola ai sensi di legge: in caso di assenza, il Locatore non potrà effettuare il lavoro.
12.2: In caso di noleggio Autogru, le operazioni di imbragatura non saranno eseguite da personale del Locatore; il Locatore è esonerato da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a cose e/o persone dovuti a difetti di imbragatura, il cui rischio sarà totalmente a carico del Locatario anche per eventuali danni a terzi. E’ possibile richiedere al Locatore la disponibilità di un ulteriore tecnico/operatore dedicato all’attività di imbragatura.
12.3: Il Locatario è responsabile per danni causati alla macchina e/o all’attrezzatura e/o a Terzi in occasione dello svolgimento delle proprie attività.
Art. 13 TUTELA ASSICURATIVA RESPONSABILITA’ CIVILE
13.1: Il Locatore è civilmente responsabile verso il Locatario e verso Terzi dei danni causati a cose e/o persone unicamente derivanti dalla manovra e dal funzionamento della macchina e/o dell’attrezzatura noleggiata, ed a codesto limitato fine ha, tramite i propri ausiliari (personale addetto alla manovra ed al funzionamento del bene preso a nolo), la gestione tecnica ed il controllo dell’attività svolta dalla macchina e/o dall’attrezzatura stessa. Per tale ragione, ove vengano impartite dal Locatario ordini, istruzioni e/o direttive in difformità rispetto a quanto proposto dal Locatore per tramite dei propri ausiliari, che in tal caso manifesterà, ove possibile anche per iscritto il suo formale dissenso rispetto agli ordini impartiti e non risponderà di danni conseguenti a tali ordini, istruzioni o direttive impartite da parte del Locatario. Il Locatore è inoltre sollevato da ogni responsabilità in merito a danni conseguenti all’operato di personale addetto all’imbragaggio, alla segnalazione ed al coordinamento ove non richiesto e quotato in offerta, nonché di quello del Responsabile della Sicurezza e della Direzione Tecnica dei lavori.
Art. 14 MODALITA’ DI PAGAMENTO E DEPOSITO DELLA CAUZIONE A GARANZIA
14.1: Il deposito a garanzia, se convenuto fra le parti, deve essere versato dal Locatario al Locatore prima dell’inizio dei lavori. In caso di rilascio con assegno bancario, in accordo tra le parti, questo potrà essere consegnato direttamente in cantiere all’operatore del Locatore prima dell’inizio lavori. Con la sottoscrizione della presente, Il Locatario autorizza espressamente fin da ora il trattenimento del deposito a garanzia a fronte di totale o parziale copertura di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto.
14.2: In caso di pagamento anticipato, il servizio verrà erogato solo a conferma della ricezione del pagamento; in caso sia necessaria una prosecuzione dei lavori oltre il periodo previsto contrattualmente, dovrà essere effettuato in via preventiva il saldo dell’integrazione, il servizio sarà sospeso fino a ricezione del nuovo pagamento. Si precisa che, in caso di bonifico bancario, si ritiene valido il pagamento solo ad accredito effettivo sul c/c del Locatore, non verrà considerata valida la sola presentazione della contabile bancaria.
14.3: In caso di mancato versamento del deposito a garanzia, se non convenuto, il contratto di noleggio si riterrà risolto di diritto e il Locatario sarà tenuto al pagamento al Locatore di una penale pari al 50% dell’importo dell’intero valore del contratto convenuto.
14.4: Il deposito a garanzia verrà restituito dal Locatore al Locatario, senza interessi, solo dopo l’integrale pagamento di tutti i crediti vantati dalla Mollo Srl a qualsiasi ragione o titolo (siano essi derivanti dal presente contratto che da contratti precedenti e/o contestuali, siano essi derivanti da contratti di noleggio e/o fatture di vendita).
14.5: Nel caso di inosservanza degli art.8.1 e art.14.3, il deposito a garanzia verrà incamerato dal Locatore, senza necessità di alcuna comunicazione, sino alla concorrenza del controvalore dei canoni non pagati e/o dei costi e dei danni tutti (anche per il fermo mezzi, per le spese di recupero, le riparazione ed i ripristini) subiti dal Locatore. E’ fatto
salvo il diritto del Locatore ad ottenere il risarcimento del maggior danno per le spese di recupero, le riparazioni, i ripristini, e dell’indennizzo per il fermo della macchina e/o dell’attrezzatura così come sopra indicato.
14.6: In caso di acquisizione da parte della società Mollo Srl di crediti dalle società Mollo Edilizia Srl e/o Mollogru Srl, gli stessi potranno essere, a discrezione della Mollo srl, compensati con l’eventuale deposito a garanzia, che verrà quindi incamerato totalmente o restituito solo per la parte eccedente.
14.7: Rimane a carico del Locatario il costo fisso di €150,00 più IVA per la gestione amministrativa dell’incasso od escussione del deposito a garanzia.
Art. 15 CONDIZIONI ECONOMICHE
15.1: La tariffa di noleggio è intesa per:
✓ 8 ore di cantiere con orario 08.00-12.00 / 13.00-17.00;
✓ Utilizzo nei giorni lavorativi (dal lunedì al venerdì);
✓ Importo comprensivo di macchina/attrezzatura e operatore. Salvo diverso accordo tra le parti:
• Importo minimo di fatturazione 1 giorno di noleggio (pari a 8 ore), eventuali ore di straordinario saranno addebitate come da condizioni riportare sul contratto;
• Per i lavori eseguiti nelle giornate di sabato, i prezzi concordati subiranno una maggiorazione del 20%;
• Per i lavori eseguiti nelle giornate di domenica e festivi, i prezzi concordati subiranno una maggiorazione del 50%;
• In caso di orario notturno, i prezzi concordati subiranno una maggiorazione del 100%.
15.2: Per i noleggi con fascia da 1 a 3 giorni, la durata del noleggio è vincolante: in caso di recesso anticipato, verrà addebitato l’intero valore del contratto.
15.3: Per i noleggi con fascia a partire da 4 giorni, il termine del noleggio deve essere comunicato entro e non oltre le ore 12.30 del giorno precedente: in caso contrario, il Locatore si riserva la possibilità di addebitare una quota pari al 50% dell’importo giornaliero del giorno successivo.
15.4: In caso di xxxxx e/o sospensioni di attività per esigenze di lavoro del Locatario, per scioperi, per mancata o non corretta documentazione di cantiere o, in ogni caso, per cause indipendenti dalla volontà del Locatore verrà conteggiato, durante la mattina, un minimo di intervento pari a 4 ore e, durante il pomeriggio, un minimo di intervento pari a 8 ore (in caso di noleggio di un giorno verrà conteggiata l’intera giornata). Il Locatore non sarà in alcun caso responsabile nei confronti del Locatario per ogni e qualsiasi problematica, pregiudizio e/o danno derivante da fermo cantiere, danni per mancata produzione, intralcio al traffico, nessuno escluso. In tal caso, nessun onere, indennizzo, danno o quant’altro potrà essere preteso dal Locatario nei confronti del Locatore.
Art. 16 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
16.1: Il Locatario, in tutti i casi di risoluzione di diritto del contratto, per cui non si sia previsto diversamente nelle presenti condizioni generali di contratto, sarà tenuto all’immediata restituzione della macchina e/o dell’attrezzatura, al pagamento dei canoni scaduti e, comunque, maturati fino al rientro in possesso del bene da parte del Locatore, al rimborso di ogni spesa sostenuta dal Locatore per l’eventuale recupero del bene locato (con costo fisso per la gestione pratica amministrativa pari a €250,00 più IVA), alla copertura dei costi per riparazioni e ripristini del bene ed al pagamento di una penale pari al 100% dei canoni che sarebbero maturati fino alla scadenza convenuta del contratto, fatto salvo il diritto del Locatore a chiedere il risarcimento di eventuali maggiori danni. Con la sottoscrizione della presente, il Locatario autorizza irrevocabilmente il Locatore ad accedere al cantiere in cui trovansi la macchina e/o le attrezzature locate per il recupero delle stesse, recupero che viene ora per allora irrevocabilmente autorizzato.
Art. 17 PRIVACY
17.1: Tutti i dati personali che risultano dal presente Contratto e dagli ordini che ne derivano, relativi tanto alla parti quanto al personale delle parti e a terzi identificati ed identificabili coinvolti a qualsiasi titolo, devono essere trattati conformemente al Reg.(UE) 2016/679 -GDPR- e al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. -Codice in materia di protezione dei dati personali. Con la sottoscrizione del presente Accordo il Locatario dichiara di essere stato debitamente informato ai sensi di legge, anche in virtù degli artt. 13-14 del GDPR 2016/679 e di essere, pertanto, a conoscenza:
(a) delle modalità e finalità della raccolta e del trattamento dei dati personali forniti per la compilazione dello schema contrattuale;
(b) della geolocalizzazione dei mezzi per la tutela dei beni dell'azienda;
(c) nonché dei medesimi diritti che la legge conferisce agli interessati, verso i quali si fa parte diligente nel riferire le informazioni necessarie previste dalle norme di legge. Ciascuna parte si impegna a valutare le basi giuridiche rilevanti e, se del caso, ad acquisire il consenso al trattamento, previamente alla trasmissione all’altra parte, dei dati personali anche da parte dei soggetti coinvolti nelle attività previste, al fine di ottemperare agli obblighi del presente contratto e normativi, nei limiti dei principi di liceità, necessità, proporzionalità, non eccedenza e responsabilizzazione, compresa la protezione "by design" e "by default". Tutti i dati personali saranno trattati, comprese le comunicazioni a terzi dei suddetti dati, solo ed esclusivamente per finalità connesse all’adempimento contrattuale o all’osservanza di obblighi di legge, ivi compresa l’adozione di misure di sicurezza. I dati saranno trattati manualmente e con strumenti automatizzati, conservati per la durata prevista dalla legge e fino al compimento della prescrizione legale. Le parti reciprocamente confermano che il trattamento dei dati personali forniti per la compilazione dello schema contrattuale, per le finalità amministrativo-contabili e per gli scopi organizzativi e di contatto tra le parti si basa su obbligazioni precontrattuali e contrattuali, nonché su obblighi di legge e pertanto non è richiesto il consenso al trattamento.
Art. 18 FORO ESCLUSIVO
18.1: Le parti dichiarano e convengono espressamente che per ogni eventuale controversia inerente il presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Torino. In alternativa al Foro di Torino, le parti dichiarano e convengono espressamente che la parte che per prima agirà in giudizio potrà scegliere quale Xxxx competente in via esclusiva quello di Asti.
Art. 19 RECLAMI
19.1: Ogni reclamo, protesta o denuncia di vizi sarà efficace esclusivamente se diretta al Locatore.
Xxxx, li …………………………………………… IL LOCATARIO (Timbro e firma)…………………………………………………………..
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1341 C.C., il Locatario dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli:
2) Perfezionamento del contratto; 3) Condizioni valutazione macchina e/o attrezzatura e sopralluogo; 4) Recesso anticipato e mancata consegna; 5) Decorrenza e durata; 6) Permessi suolo pubblico e tunnel pedonali; 7) Annullamento o rinvio attività; 8) Canone di noleggio; 9) Impiego e utilizzo della macchina e/o dell’attrezzatura; 10) Manutenzioni, riparazioni ed incidenti; 11) Obblighi a carico del Locatario; 12) Responsabilità; 13) Tutela assicurativa responsabilità civile; 14) Modalità di pagamento e deposito della cauzione a garanzia; 15) Condizioni economiche; 16) Risoluzione del contratto; 18) Foro esclusivo; 19) Reclami
Xxxx, li …………………………………………… IL LOCATARIO (Timbro e firma)…………………………………………………………..