ACCORDO PER L’INSERIMENTO DELLE ANALISI EMATOCHIMICHE E LA VISUALIZZAZIONE DEI REFERTI SUL PORTALE DNTERRITORIO TRA
ACCORDO PER L’INSERIMENTO DELLE ANALISI EMATOCHIMICHE E LA VISUALIZZAZIONE DEI REFERTI SUL PORTALE DNTERRITORIO TRA
L’Azienda Socio Sanitaria Ligure n. 3, con sede in Genova, Xxx X. Xxxxxxx, x. 0 - 00000 Xxxxxx, codice fiscale n. 03399650104, di seguito più brevemente denominata “ASL 3”, in persona del Delegato del Direttore Generale Avv. Xxxxxxxx XXXXXXX
E
La Struttura Tassano New Sinergy Consorzio di Cooperative Sociali Società Cooperativa Sociale a Responsabilità Limitata - Onlus, con sede legale in Xxxxxxx Xxxxxx (XX) Xxx Xx Xxxxxxx 00X CAP 16030, codice fiscale / p. iva 01789040993 di seguito più brevemente denominata STRUTTURA, legalmente rappresentata dal Dottor Xxxxxxxxx XXXXXXXX
PREMESSO CHE:
⮚ con determinazione dirigenziale della S.C. Programmazione e Gestione delle Forniture (ex
S.C. Acquisti e Gestione degli Approvvigionamenti) n. 275 del 24/02/2014 Asl 3 ha approvato l’affidamento a Noemalife di un sistema per la gestione del Dipartimento di Patologia Clinica per il periodo 1/08/2013 – 31/07/2018
⮚ nell’ambito del citato sistema, il Dipartimento è ad oggi detentore del programma di accettazione analisi ematochimiche DNTERRITORIO, programma che prevede altresì la possibilità di concedere l’accesso ai dati a strutture esterne al Dipartimento, attraverso connessione denominata VPN (virtual private network);
⮚ con determinazione dirigenziale n. 2202 del 26/11/2018 della S.C. Programmazione e Gestione delle Forniture ASL 3 ha affidato alla ditta Dedalus S.p.a. (ex Noemalife) la prosecuzione della fornitura di sistemi diagnostici per i laboratori analisi, afferenti il lotto 14 della gara centralizzata aggiudicata dal Consorzio Centrale Regionale di Acquisto, sino al 31/12/2019;
⮚ con determinazione dirigenziale n. 793 del 7/04/2020 della S.C. Programmazione e Gestione delle Forniture ASL 3 ha affidato alla ditta Dedalus S.p.a. la prosecuzione della fornitura di sistemi diagnostici per i laboratori analisi, afferenti il lotto 14 della gara aggiudicata dal consorzio Centrale Regionale di Acquisto, sino al 31/12/2020;
⮚ con determinazione dirigenziale n. 11 del 11/01/2021 della S.C. Programmazione e Gestione delle Forniture ASL 3 ha affidato alla ditta Dedalus S.p.a. la prosecuzione della fornitura di sistemi diagnostici per i laboratori analisi, afferenti il lotto 14 della gara aggiudicata dal consorzio Centrale Regionale di Acquisto, sino al 30/06/2021;
⮚ con determinazione dirigenziale n. 1761 del 29/07/2021 della S.C. Programmazione e Gestione delle Forniture ASL 3 ha affidato alla ditta Dedalus S.p.a. la prosecuzione della fornitura di sistemi diagnostici per i laboratori analisi, afferenti il lotto 14 della gara aggiudicata dal consorzio Centrale Regionale di Acquisto, sino al 31/12/2021;
⮚ con determinazione dirigenziale n. 1511 del 30/06/2021 della S.C. Programmazione e Gestione delle Forniture ASL 3 ha recepito l’accordo quadro stipulato da Liguria Digitale per la fornitura, manutenzione e conduzione di un Sistema Completo per la gestione delle attività del Dipartimento di Patologia Clinica delle ASL Liguri ed ha aderito all’accordo quadro con aggiudicatario “Dedalus Italia Spa”, per il periodo 1/07/2021 – 30/06/2026;
⮚ la Struttura ha manifestato il proprio interesse ad interagire con il programma di accettazione analisi ematochimiche DNTERRITORIO presso le seguenti sedi operative, per lo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo:
⮚ Residenza “Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx” sede Xxx X. Xxxxxxx 0 Xxxxxx
• la Residenza risulta autorizzata per l’erogazione di prestazioni socio-assistenziali di ricovero e cura con provvedimenti del Comune di Genova n. 144 del 29/12/2008, n. 165 del 10/12//2012, n. 723/2016, n. 120 del 26/02/2020, n. 22 del 15/01/2021, n. 26 del 18/01/2021, n. 218 del 29/03/2021 e n. 572 del 11/10/2022, ed accreditata con Decreto Dirigenziale n. 3782 del 03/07/2020, Decreto Dirigenziale n. 6740 del 4/11/2021 e Decreto Dirigenziale n. 648 del 2/02/2023;
⮚ l’ASL 3, al fine di abbattere i tempi di attesa ai quali erano sottoposti gli ospiti della Struttura, permettendo quindi una risposta diagnostica immediata, è disponibile alla stipula del presente accordo, approvato con propria deliberazione n. del
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SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
ART. 1 - Premesse
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente accordo costituendone condizione essenziale.
ART. 2 - Dichiarazione di intenti
Le parti riconoscono la necessità di attivare un rapporto di collaborazione integrato, come disciplinato dal presente accordo, negli articoli seguenti, per lo svolgimento, da parte della Struttura, del servizio di inserimento di richieste di analisi ematochimiche, nonché di ritiro dei relativi referti.
ART. 3 – Oggetto ed obblighi delle parti
L’ASL 3, tramite il DIPAC, mette a disposizione l’utilizzo del programma DNTERRITORIO con l’esclusivo scopo di permettere l’inserimento delle richieste di analisi ematochimiche degli ospiti regolarmente registrati presso le strutture di pertinenza della Struttura.
Eventuali malfunzionamenti o sospensioni dei servizi, non sono imputabili all’ASL 3.
La Struttura mette a disposizione la strumentazione hardware necessaria per lo svolgimento dei servizi di cui all’art.2. (computer, stampante, stampante etichette e lettore barcode) e si farà carico della manutenzione delle suddette attrezzature informatiche e dell’acquisizione dei
materiali di consumo (carta e materiali di consumo per le stampanti) necessari per l’attività di cui trattasi.
La Struttura si farà carico altresì dei costi relativi alla connettività ed alla manutenzione della medesima, nonché dei costi relativi al traffico telefonico/di connettività.
Mediante l’attribuzione di una USERID e di una PASSWORD personale, viene concesso agli operatori addetti facenti capo alla Struttura, di utilizzare il programma DNTERRITORIO, al fine esclusivo di effettuare l’inserimento delle richieste di analisi ematochimiche inerenti agli ospiti regolarmente registrati presso le strutture di pertinenza nonché la consultazione e la stampa dei relativi referti.
La Struttura garantisce l’inserimento delle sole ricette regionali che, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, dovranno essere compilate in ogni parte ed i cui dati dovranno essere correttamente riportati sul programma di accettazione analisi ematochimiche DNTERRITORIO.
Per le attività di inserimento, visualizzazione, stampa e consegna referti non è prevista alcuna remunerazione a favore della Struttura.
La Struttura garantisce il non inserimento di persone differenti dagli ospiti regolarmente registrati presso le strutture di pertinenza, se non previ accordi autorizzativi e scritti.
Sono a carico dell’ASL3 le seguenti voci di costo:
• assistenza al collegamento della postazione informatica alla rete;
• assistenza formativa ed informativa “di routine”, necessaria alla corretta esecuzione del servizio oggetto del presente accordo, da parte della Struttura.
La Struttura dovrà attenersi tramite il personale preposto agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di comportamento adottato dall'ASL n.3, che con la sottoscrizione dell’accordo si intende visto ed accettato, e che potrà essere visionato sul seguente link
xxxx://xxx.xxx0.xxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxx/xxxx-xxxxxxxx/xxxx- generali-codici.html
La violazione degli obblighi derivanti dal citato codice comporterà la risoluzione del rapporto previa istruttoria e conclusione del procedimento in contradditorio con l’Azienda.
ART. 4 - Valore delle prestazioni
Qualora si presentasse la necessità da parte della Struttura, di inserire nel programma delle ricette regionali di utenti paganti, la stessa garantisce la corretta liquidazione degli importi dovuti ad ASL 3.
ART. 5 - Modalità di pagamento
Gli importi di cui all’art.4 dovranno essere liquidati in contanti, presso uno degli sportelli in accesso diretto dell’ASL 3, che verranno identificati in accordo con il Dipartimento Cure Primarie.
L'eventuale mora nel pagamento comporterà l’interruzione del servizio oggetto del presente accordo da parte di ASL 3, salvo maggiori diritti.
ART. 6 - Gestione
La gestione del presente accordo, la compilazione della specifica necessaria al pagamento del dovuto, la verifica finalizzata al relativo pagamento e quant'altro necessiti nell'interesse del corretto, completo e soddisfacente svolgimento dell’attività di cui al presente accordo, sono demandati al DIPAC.
ART. 7 - Durata e recesso
Il presente accordo ha durata dalla data di sottoscrizione al 31/12/2023 e potrà essere rinnovato per uguale periodo, previa adozione di formale provvedimento.
Entrambe le parti hanno facoltà all'esercizio del diritto di recesso in via anticipata, da esercitarsi con un preavviso di almeno 90 giorni con PEC o raccomandata A.R.
Durante la vigenza del presente atto, le parti di comune accordo potranno apportarvi modifiche in qualsiasi momento purché ciò consti da appendice all’accordo recepita con formale delibera.
E’ stabilito a favore di ASL 3 il diritto di recedere ad nutum e, cioè, a semplice richiesta e senza preavviso, dal presente accordo in caso di cessazione delle attività di cui alla determinazione dirigenziale della S.C. Programmazione e Gestione delle Forniture n. 1511 del 30/06/2021, meglio specificate in premessa, nonché in caso di sopravvenute diverse esigenze organizzative e/o indicazioni e/o direttive regionali e/o nazionali.
L’accordo si intenderà altresì risolto di diritto in caso di violazione da parte della Struttura degli obblighi di cui all’art.8 dello stesso, nonché in presenza di gravi inadempienze nei confronti dell’ASL 3 e/o degli utenti e/o di mora nei pagamenti, previsti agli artt.4 e 5, fatti salvi maggiori diritti.
ART. 8 – Riservatezza – Adempimenti Codice privacy
Le parti assumono tutte le iniziative e pongono tutti gli adempimenti necessari per garantire che il trattamento dei dati avvenga nel rigoroso rispetto del Regolamento Europeo 2016/679 e norme di armonizzazione.
In particolare, gli stessi avranno cura che le informazioni ed i dati assunti in esecuzione del presente accordo siano utilizzati limitatamente ai trattamenti strettamente connessi agli scopi dello stesso.
All’uopo, le parti provvederanno ad impartire precise istruzioni agli autorizzati al trattamento, affinché lo stesso sia effettuato conformemente alle disposizioni di Xxxxx.
ART. 9 - Responsabilità
ASL 3 è esonerata dalle responsabilità penali, civili e amministrative che si riferiscano alla gestione e all’esecuzione delle attività per le quali la Struttura si è impegnata (vedi art. 2) e/o alla gestione di strutture ed attrezzature, di competenza della Struttura, nonché da eventuali danni che gli operatori della Struttura stessa dovessero arrecare o che, comunque, nell’esecuzione del servizio per cause a questo inerenti ed a detti operatori imputabili, venissero arrecati a qualunque persona e/o da qualsiasi cosa e/o a qualsiasi cosa.
ART. 10 - Foro competente
In caso di controversia inerente e/o derivante dal presente accordo non suscettibile di risoluzione in xxx xxxxxxx x/x xxxxxxxxxxxxxx, xx parti, sin d'ora, eleggono, quale foro esclusivamente competente, quello di Genova.
ART 11 - Trasparenza e Anticorruzione
Nell'esecuzione del presente accordo, le parti contraenti sono soggette alla normativa italiana (Legge n.190/2012 in materia di prevenzione della corruzione, Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e s.m.i. inerente il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni", come da ultimo modificato dal D.Lgs. 25/05/2016 n. 97, e X.Xxx. n. 231 del 08/06/2001 e s.m.i. inerente la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29/09/2000,
n. 300” per quanto di rispettiva competenza), e, pertanto, attuano ogni iniziativa nel pieno rispetto dei principi di correttezza, efficienza, trasparenza, pubblicità, imparzialità ed integrità, astenendosi dal porre in essere condotte illecite, attive o omissive, impegnandosi a non tenere alcun comportamento in contrasto con la disciplina anticorruzione.
In particolare le parti si impegnano a rispettare i codici di comportamento nazionali e/o aziendali di settore e le norme in materia di incompatibilità di cui all’art. 4, comma 7 della L. 30.12.1991 n. 412 ed all’art. 53 del D.Lgs. 30.3.2001 n. 165 e ss.mm.ii. e/o relative all’esclusione di situazioni di conflitto di interesse.
ART. 12 - (Norme residuali)
Il presente atto, a valere quale scrittura privata non autenticata tra le parti, viene redatto in duplice originale.
Laddove possibile la sottoscrizione avverrà in modalità di firma digitale ai sensi dell’art. 15, comma 2 bis, della L. n. 241/1990 e s.m.i. e della rimanente normativa vigente.
Per quanto non espressamente previsto dal presente accordo contrattuale, si rinvia alle disposizioni ed alla legislazione nazionale e regionale vigente in materia, alle disposizioni del codice civile e di procedura civile.
Il presente accordo potrà essere registrato in caso d’uso a cura e spese della parte richiedente, ai sensi dell’articolo 5, comma 2°, del Decreto del Presidente della Repubblica 26/04/1986, n. 131 e dall’articolo 1 della Tabella allegata al medesimo Decreto.
Letto, confermato e sottoscritto Genova, lì
Azienda Socio Sanitaria Ligure n. 3 Il Delegato del Direttore Generale (Avv. Xxxxxxxx XXXXXXX)
La Struttura Privata Accreditata
STRUTTURA
Tassano New Sinergy Consorzio di Cooperative Sociali Società Cooperativa Sociale a Responsabilità Limitata - Onlus
Il Legale Rappresentante (Dottor Xxxxxxxxx XXXXXXXX)
Le parti dichiarano in particolare di aver letto, di approvare ed accettare espressamente, ai sensi ed ai fini di cui agli art. 1341 e 1342 c.c., le seguenti clausole dell’accordo:
ARTICOLO 3 (Oggetto ed obblighi delle parti) ARTICOLO 5 (Modalità di pagamento) ARTICOLO 7 (Durata e recesso)
ARTICOLO 8 (Riservatezza – Adempimenti Codice privacy ) ARTICOLO 9 (Responsabilità)
ARTICOLO 10 (Foro competente) Genova,
Azienda Socio Sanitaria Ligure n. 3 Il Delegato del Direttore Generale (Avv. Xxxxxxxx XXXXXXX)
La Struttura Privata Accreditata
STRUTTURA
Tassano New Sinergy Consorzio di Cooperative Sociali Società Cooperativa Sociale a Responsabilità Limitata - Onlus
Il Legale Rappresentante (Dottor Xxxxxxxxx XXXXXXXX)