PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO
Codice identificativo gara (CIG) 88432901C5
CAPITOLATO TECNICO E DISCIPLINARE DI GARA
1
1. Documentazione di gara – Chiarimenti – Comunicazioni 4
2. Oggetto e modalità di esecuzione del servizio 5
3. Controlli quantitativi e qualitativi 7
4. Durata dell’appalto – Importo a base d’asta 7
5. Soggetti ammessi alla procedura di gara 8
6. Requisiti di partecipazione 11
7. Garanzia provvisoria – Garanzia definitiva – Ritenute a titolo di garanzia 12
9. Modalità di presentazione delle offerte – Soccorso istruttorio 14
10. Contenuto della busta A – Documentazione amministrativa 16
11. Prescrizioni documentali specifiche in caso di partecipazione alla gara di raggruppamenti temporanei di concorrenti, Consorzi e GEIE, reti di imprese 23
12. Contenuto della busta B – Offerta tecnica 26
13. Contenuto della busta C – Offerta economica 27
14. Criterio di aggiudicazione 28
15. Criteri di valutazione dell’offerta tecnica – Riparametrazione dei punteggi 28
16. Criteri di valutazione dell’offerta economica 33
18. Verifiche della Stazione Appaltante - Aggiudicazione e stipulazione del Contratto37
19. Sospensione e annullamento della gara - Validità dell’offerta 40
21. Informazioni sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 41
22. Informazioni e comunicazioni 41
23. Codice etico – Modello di organizzazione e gestione ex X.Xxx. n. 231/2001 42
Premessa e informazioni generali
Per gli affidamenti a terzi di contratti di appalto per forniture e servizi Fondimpresa opera nel rispetto della disciplina di cui al D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (di seguito anche “Codice”), per quanto compatibile con la sua natura di associazione di diritto privato.
Sulla base di detta disciplina, nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza che caratterizzano la propria attività, Fondimpresa, con delibera a contrarre del proprio Consiglio di Amministrazione del 4 maggio 2021, indice una gara pubblica con procedura aperta ex art. 60, D.lgs. cit., per l’affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto per il personale di Fondimpresa. Tale procedura verrà aggiudicata ai sensi dell’art. 95, D.lgs. n. 50/2016 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Il relativo contratto avrà una durata di 36 mesi con decorrenza dalla data di inizio dell’attività indicata in un apposito verbale e fatta salva l’eventuale attivazione dell’opzione prevista al successivo articolo 4.6.
Codice identificativo gara (CIG) 88432901C5.
Il presente Capitolato tecnico e Disciplinare di gara costituisce parte integrante del bando di gara. Specifica l’oggetto del servizio, le sue modalità di esecuzione, la durata e l’importo a base d’asta e complessivo, i requisiti richiesti ai concorrenti, i criteri di valutazione tecnica ed economica, le modalità di partecipazione, di svolgimento e di presentazione delle offerte, lo svolgimento della procedura nonché le principali condizioni e specifiche tecniche del servizio, ulteriormente specificate nello schema di contratto del servizio posto a base di gara.
La fase della presentazione delle offerte, nonché le relative richieste di chiarimento, avvengono in modalità esclusivamente telematica. Fondimpresa utilizza la piattaforma telematica di e-procurement “Tutto Gare” (al seguente link xxxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx/).
Il responsabile unico del procedimento (RUP) è Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, dipendente di Fondimpresa.
Nel testo della documentazione di gara i termini: impresa – concorrente – operatore economico - affidatario - aggiudicatario, vengono utilizzati indifferentemente con riferimento al soggetto interessato a partecipare alla gara e all’aggiudicatario; Fondimpresa può essere altresì definita Fondo, stazione appaltante, Committente.
* * *
ARTICOLO 1
Documentazione di gara – Chiarimenti – Comunicazioni
1.1 Costituiscono documenti a base di gara e faranno parte del regolamento contrattuale, oltre al presente Capitolato tecnico e il Disciplinare di gara:
a) il Bando di gara;
b) lo Schema di contratto;
c) il modello DGUE allegato al presente documento.
1.2 Tutta la predetta documentazione è direttamente accessibile sul sito web xxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx, su cui verranno pubblicate anche le eventuali rettifiche che dovessero rendersi necessarie.
1.3 Eventuali richieste di chiarimento in ordine ai documenti a base di gara, formulate esclusivamente in lingua italiana, potranno essere formulate al Fondo esclusivamente in forma scritta entro e non oltre il 10 settembre 2021 mediante apposita comunicazione da inviare tramite la piattaforma telematica di e-procurement “Tutto Gare”. Il Fondo provvederà a rispondere entro il successivo 17 settembre 2021 tramite la piattaforma telematica di e-procurement “Tutto Gare” alle sole richieste di chiarimento che siano pervenute in tempo utile. I quesiti pervenuti nel termine e le relative risposte, in forma anonima, sono altresì pubblicati sul sito internet xxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx.
1.4 L’appalto è costituito da un unico lotto poiché è caratterizzato da unitarietà funzionale e, pertanto, si ritiene opportuno, sia sotto il profilo della convenienza economica che sotto il profilo dell’ottimale esecuzione, non procedere a suddivisione a lotti.
ARTICOLO 2
Oggetto e modalità di esecuzione del servizio
2.1 La presente procedura ha per oggetto l’affidamento di un servizio sostitutivo di mensa mediante l’erogazione di buoni pasto elettronici del valore nominale di € 9,00 (nove/00) al netto di IVA di legge a favore del personale di Fondimpresa (inclusi i dirigenti) comunque impiegato (lavoro subordinato, a tempo indeterminato o determinato, somministrazione di lavoro, etc.) ed esclusi i consulenti/collaboratori incaricati con un contratto di prestazione d’opera intellettuale. L’erogazione del servizio dovrà essere gestita tramite un sistema completamente automatizzato provvisto di un portale web e di un applicativo con accesso personale basato su tessere elettroniche personali, da utilizzare presso una rete di servizi convenzionati ubicati nel territorio nazionale con i quali l'operatore economico ha stipulato apposite convenzioni. Il fabbisogno massimo complessivo annuale è stimato in un n.
24.000 buoni pasto per una media stimata di circa 103 fruitori giornalieri nel periodo contrattuale che diano accesso ad una rete di esercizi convenzionati presso i quali dovrà essere garantita, fino al valore nominale del buono pasto, la somministrazione di alimenti e bevande e le cessioni di prodotti alimentari pronti per il consumo.
Gli esercizi dovranno essere convenzionati nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 5 del Decreto 7 giugno 2017, n.122 “Regolamento recante disposizioni in materia di servizi sostitutivi di mensa, in attuazione dell’articolo 144, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50” e delle prescrizioni del presente Disciplinare e Capitolato Tecnico.
Ai sensi dell’art. 3 del predetto Decreto, il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto è erogato, ferma la necessità del possesso dell'autorizzazione sanitaria di cui all'art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283 e del rispetto dei requisiti igienico sanitari prescritti dalla normativa vigente, nel caso di preparazione o manipolazione dei prodotti di gastronomia all'interno dell'esercizio, dagli esercizi che svolgono le seguenti attività:
a) le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dagli esercizi di somministrazione di cui alle lettere a), b), f) e g) dell’art. 3 del Decreto 7 giugno 2017, n.122;
b) le cessioni di prodotti di gastronomia pronti per il consumo, effettuate, dagli esercizi di cui alle lettere c) d), e) e h) dell’art. 3 del Decreto 7 giugno 2017, n.122.
2.2. Il servizio deve prevedere le seguenti prestazioni:
a) consentire all'utilizzatore di ricevere un servizio sostitutivo di mensa di importo pari al valore nominale del buono pasto (€ 9,00);
b) utilizzo durante la giornata lavorativa anche se domenicale o festiva, esclusivamente dal personale di Xxxxxxxxxxx, a tempo pieno e parziale, anche qualora l'orario di lavoro non preveda una pausa per il pasto;
c) predisposizione della rete dedicata degli esercizi convenzionati ubicati nell’intero territorio nazionale già convenzionati con il concorrente o in relazione ai quali verranno attivate apposite convenzioni entro 45 giorni dalla data di comunicazione di aggiudicazione. La mancata attivazione della rete entro tale termine comporta la decadenza dall’aggiudicazione e l’escussione della garanzia provvisoria;
d) emissione delle tessere elettroniche che dovranno riportare sul fronte il nome e cognome dell’utilizzatore, il numero di tessera e il logo Fondimpresa;
e) predisposizione di un portale web e di un applicativo per la gestione del buono pasto da parte dell’utilizzatore e per l’inserimento dell’ordine mensile e la gestione della rendicontazione e dei flussi payroll da parte dell’ufficio preposto di Fondimpresa;
f) assistenza tecnica telefonica e via web nei confronti dell’utente.
I buoni pasto dovranno possedere le caratteristiche previste all’art. 4 commi 2 e 3 del Decreto 7 giugno 2017 n.122.
2.3 Nel corso di vigenza del contratto d’appalto il Fondo potrà stabilire di modificare il valore nominale del buono pasto sopra indicato. In tal caso l’aggiudicatario deve continuare ad erogare il servizio a tutte le condizioni previste nel contratto ed il nuovo prezzo del buono sarà determinato applicando un aumento proporzionale al prezzo originario.
2.4 L’aggiudicatario deve assicurare per tutta la durata del contratto un numero di esercizi convenzionati pari a quanto dichiarato in sede di offerta tecnica e aventi i requisiti sopra specificati.
2.5 L’aggiudicatario deve comunicare al Fondo l’eventuale motivata risoluzione del rapporto di convenzione con gli esercizi, provvedendo, entro i successivi trenta giorni dalla comunicazione, alla sostituzione con altrettanti esercizi, aventi gli stessi requisiti richiesti dal bando e dal capitolato tecnico e disciplinare di gara, garantendo le stesse condizioni contrattuali.
2.6 Fondimpresa riterrà responsabile l’aggiudicatario per ogni inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto dipendente da fatto dei singoli esercizi convenzionati.
2.7 Fondimpresa comunicherà tempestivamente all’aggiudicatario eventuali inadeguatezze del servizio offerto (anche sotto il profilo igienico) riscontrate negli esercizi convenzionati, nonché gli eventuali disservizi che si dovessero verificare negli esercizi in questione. L’aggiudicatario è tenuto:
i. ad intervenire entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione presso l'esercizio affinché sia rimossa la disfunzione segnalata;
ii. in caso di reiterazione di inadempimenti da parte del medesimo esercizio, nei successivi sette giorni lavorativi dalla nuova comunicazione, ad escluderlo dalla rete dedicata e sostituirlo con altro esercizio che risponda ai requisiti previsti dalla normativa.
In ogni caso Fondimpresa potrà chiedere direttamente la sostituzione degli esercizi convenzionati qualora ritenga che il disservizio rilevato sia particolarmente grave.
L’inottemperanza a quanto ivi prescritto, oltre all’applicazione di penali, potrà comportare la risoluzione del contratto.
2.8 Si intende ricompresa nel corrispettivo contrattuale la fornitura di n. 103 tessere personali elettroniche all’avvio della esecuzione contrattuale con attivazione contestuale per un immediato utilizzo nonché di ulteriori tessere nel corso del contratto per un numero massimo di 50. Tali ulteriori tessere potranno essere richieste in qualsiasi momento dal Fondo e dovranno essere fornite, nel numero richiesto, entro 10 giorni dalla richiesta con attivazione entro 5 giorni dalla consegna presso il Fondo.
ARTICOLO 3
Controlli quantitativi e qualitativi
3.1 Fondimpresa si riserva di effettuare o di disporre, in qualsiasi momento, senza preavviso e con le modalità che riterrà opportune, controlli qualitativi e quantitativi per verificare la rispondenza del servizio fornito dall’aggiudicatario alle prescrizioni del capitolato tecnico e disciplinare di gara e del contratto.
Le suddette verifiche, tra l’altro, avranno lo scopo di controllare la completa spendibilità dei buoni pasto presso gli esercizi all’uopo convenzionati dall’aggiudicatario ed il rispetto degli ulteriori obblighi previsti dalla documentazione di gara e dal contratto assunti in sede di gara nei confronti degli esercenti e del Fondo.
ARTICOLO 4
Durata dell’appalto – Importo a base d’asta
4.1 L’appalto ha una durata di 36 mesi continuativi, con decorrenza dalla data di inizio dell’attività indicata in un apposito verbale, fatta salva, in presenza dei presupposti di legge, la facoltà di disporre l’esecuzione d’urgenza, ai sensi dell’art. 32 comma 8 D.Lgs. 50/2016 oltre l’eventuale attivazione dell’opzione prevista al successivo comma 6.
4.2 Ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D.lgs. n. 50/2016, Fondimpresa si riserva altresì di prorogare la durata del contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure di individuazione del nuovo contraente. In tal caso l’aggiudicatario è tenuto
all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni, fatta comunque salva la facoltà di concordare condizioni più favorevoli per il Fondo.
4.3 L’importo a base d’asta, riferito all’intera durata contrattuale di 36 mesi, è pari al valore nominale del buono pasto di € 9,00 (nove/00) al netto di IVA di legge per un fabbisogno massimo complessivo annuale stimato di n. 24.000 buoni pasto per un importo complessivo triennale massimo stimato del servizio richiesto di € 648.000,00 (seicentoquarantaottomila/00) al netto di IVA di legge.
4.4 Considerato che nello svolgimento del servizio non vi sono rischi da interferenze tra il personale di Fondimpresa e il personale dell’aggiudicatario, non può essere determinato un costo per oneri interferenziali per la sicurezza.
4.5 Nessun compenso revisionale è previsto per il periodo di esecuzione dell'appalto.
4.6 Ai sensi e nei limiti di quanto previsto all'art. 63, comma 5 del Codice, Fondimpresa si riserva di richiedere all'aggiudicatario l'esecuzione di servizi analoghi a quelli oggetto della procedura per un ulteriore periodo massimo di 18 mesi e per un importo massimo stimato di € 324.000,00 al netto di IVA di legge. Ai fini della predetta opzione, si specifica che il valore complessivo stimato del servizio oggetto del presente documento, quale risultante dal prezzo a base d'asta comprensivo della parte opzionale, è pari ad € 972.000,00 al netto di IVA di legge.
ARTICOLO 5
Soggetti ammessi alla procedura di gara
5.1 Ai sensi dell’art. 144, commi 3 e 4, D.lgs. n. 50/2016, possono concorrere all’affidamento del servizio esclusivamente le società autorizzate allo svolgimento dell’attività di emissione di buoni pasto, vale a dire le società che, oltre agli ulteriori requisiti di partecipazione stabiliti al successivo art.6 del presente Capitolato tecnico e Disciplinare di gara, presentino i seguenti requisiti:
- siano costituite in forma di società di capitali ed abbiano un capitale sociale versato non inferiore a € 750.000,00 (settecentocinquantamila/00);
- abbiano come oggetto sociale l'esercizio dell'attività finalizzata a rendere il servizio sostitutivo di mensa, a mezzo di buoni pasto e di altri titoli di legittimazione rappresentativi di servizi;
- dispongano di un bilancio corredato dalla relazione redatta da una società di revisione iscritta nel registro istituito presso il Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 2409-bis del codice civile;
- abbiano trasmesso al Ministero dello sviluppo economico la segnalazione certificata di inizio attività comprovante il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 144, comma 3 del D.lgs. n. 50/2016 (già art. 285 del d.p.r. 5 ottobre 2010, n. 207).
Gli operatori economici attivi nel settore dell'emissione di buoni pasto aventi sede in altri Paesi dell'Unione Europea possono concorrere alla procedura se autorizzati all’esercizio delle attività oggetto del presente affidamento in base alle norme del Paese di appartenenza.
5.2 Sono ammessi a partecipare alla procedura di gara gli operatori economici rientranti nell’elencazione di cui all’art. 45 del D.lgs. n. 50/2016
5.3 Ai raggruppamenti temporanei e ai consorzi ordinari di operatori economici si applicano le disposizioni di cui all’art. 48 del d.lgs. n. 50/2016.
5.4 Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 48, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
5.5 È altresì vietato, ai sensi dell’art. 48, comma 7, secondo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016, ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), i consorzi tra società cooperative, i consorzi tra imprese artigiane ed in consorzi stabili di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara.
5.6 Nel caso in cui risultino più offerte presentate dal medesimo soggetto – anche all’interno di raggruppamenti, consorzi o GEIE – tutte le predette offerte sono escluse dalla procedura.
5.7 Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria,
qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
5.8 Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
5.9 Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
5.10 Sono altresì ammessi alla gara gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, nonché gli operatori economici di Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all’art. 49 del D.lgs. n. 50/2016, alle condizioni di cui al presente Capitolato tecnico e Disciplinare di gara.
5.12 Ai sensi dell’art. 37 del D.l. 78/2010 (conv. in l. n. 122/2010), gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle cd. black list di cui al decreto del
Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze.
ARTICOLO 6
Requisiti di partecipazione
6.1 Ai fini della partecipazione e della ammissione alla procedura di gara i concorrenti devono essere in possesso, oltre che dei requisiti indicati al precedente art. 5, dei seguenti requisiti:
a) insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. n. 50/2016;
b) iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara, ovvero, nei casi previsti, ad uno dei registri commerciali indicati dall’allegato XVI al D.lgs. n. 50/2016;
c) possesso della certificazione del sistema di gestione per la qualità in corso di validità secondo la norma ISO 9001:2015 per i servizi oggetto della presente procedura;
d) conseguimento, nel triennio 2018/2019/2020, di un fatturato annuo non inferiore, per ciascun anno, a euro 400.000,00, IVA esclusa, derivante esclusivamente da fatturato per incarichi di servizi analoghi a quelli oggetto della presente procedura. A tal riguardo, si specifica che per le società che abbiano iniziato l’attività da meno del triennio sopra indicato, il presente requisito di fatturato deve essere rapportato al periodo di attività secondo la seguente formula: (fatturato specifico richiesto/3) x anni di attività.
Si precisa che la scelta di richiedere il requisito economico di cui alla lettera d) dipende dalla peculiare natura e dalla rilevanza del servizio oggetto del presente documento, tale da rendere indispensabile che gli operatori siano in grado di soddisfare requisiti minimi di partecipazione legati ad aspetti economico-finanziari a tutela del corretto espletamento dell’attività istituzionale del Fondo.
6.2 I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del D.Lgs. n. 50/2016 devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
6.3 Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
6.4 Con riferimento ai requisiti di cui agli artt. 5 e 6.1, in caso di partecipazione alla gara di raggruppamenti temporanei di concorrenti e di consorzi ordinari, costituiti o costituendi, valgono le seguenti indicazioni:
• il requisito relativo al possesso dei requisiti previsti dal comma 3 dell’art. 144 del D.Lgs. 50/2016, di cui all’art. 5 deve essere posseduto da:
a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o facenti parte del GEIE;
b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica;
• i requisiti di ordine generale stabiliti dall’art. 80, D.lgs. n. 50/2016 e i requisiti di cui alle lettere b) e c) dell’art. 6.1 devono essere posseduti da tutti i concorrenti riuniti o consorziati in qualsiasi forma;
• il requisito di cui alla lettera d) dell’art. 6.1 deve essere posseduto nel loro complesso dal raggruppamento o dal consorzio; l’impresa mandataria deve possedere il predetto requisito in misura maggioritaria.
6.5 In caso di partecipazione alla gara di consorzi di cui al comma 2, lettere b) e c) dell’art. 45, D.lgs. n. 50/2016:
• il requisito previsto dal comma 3 dell’art. 144 del D.Lgs. 50/2016, di cui all’art. 5 deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese designate come esecutrici;
• i requisiti di ordine generale stabiliti dall’art. 80, D.lgs. n. 50/2016 e i requisiti di cui alle lettere b), e c) dell’art. 6 devono essere posseduti dai consorzi e dalle imprese designate come esecutrici;
• il requisito di cui alla lettera d) dell’art. 6 deve essere posseduto dai consorzi secondo quanto stabilito dall’art. 47, D.lgs. n. 50/2016.
ARTICOLO 7
Garanzia provvisoria – Garanzia definitiva – Ritenute a titolo di garanzia
7.1. Le offerte presentate dai concorrenti devono essere corredate da una garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo posto a base d’asta (e quindi pari ad € 12.960,00), prestata in conformità a quanto stabilito dall’art. 93 del D.lgs. n. 50/2016, qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto.
7.2 Trova in particolare applicazione la disciplina di cui all’art. 93, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e pertanto, al fine di avvalersi delle ipotesi di riduzione dell’importo della garanzia provvisoria, l’operatore economico deve espressamente attestare il possesso dei relativi requisiti mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. In caso di
partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a) in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, siano in possesso della predetta certificazione;
b) in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.
Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.
7.3 Nel caso di prestazione mediante fideiussione bancaria o assicurativa, la garanzia provvisoria, ferme restando le prescrizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell’art. 93, D.lgs. 50/2016, deve:
a) essere prodotta:
i. come documento informatico, ai sensi dell’articolo 1, lettera p) del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
ii. in copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’articolo 22, commi 1 e 2, del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (articolo 22, comma 1, del d.lgs. n. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell’articolo 22, comma 2 del D.lgs. n. 82/2005 (cfr. al riguardo ANAC, delibera n. 372 del 17 aprile 2019);
b) avere efficacia per almeno 180 (centoottanta) giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione dell'offerta;
c) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia per ulteriori 180 (centoottanta) giorni su espressa richiesta di Xxxxxxxxxxx, nel caso in cui, al momento della sua scadenza, non sia intervenuta l’aggiudicazione.
7.4 In ogni caso, le offerte devono altresì essere corredate dall’impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia definitiva di cui all’art. 103 del D.lgs. n. 50/2016 qualora l’offerente dovesse risultare aggiudicatario.
7.5 Il concorrente che risulterà aggiudicatario della gara, a garanzia dell’esatta osservanza degli obblighi assunti e prima della stipula del contratto, dovrà prestare una garanzia definitiva con le modalità e secondo le condizioni previste dagli articoli 93 e 103 del D.Lgs.
n. 50/2016. Siffatta garanzia definitiva verrà progressivamente svincolata secondo il disposto dell’articolo 103 del D. Lgs. n. 50/2016.
7.6 Si specifica che qualora una o entrambe le garanzie di cui al presente articolo dovessero venire rilasciate congiuntamente da più garanti, troverà applicazione l’art. 104, comma 10 del D.lgs. n. 50/2016. In tal caso, il concorrente deve fornire l’indicazione del mandatario e/o delegatario designato per intrattenere i rapporti con il Fondo.
7.7 Sull’importo netto progressivo delle prestazioni si opererà inoltre una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva, secondo quanto stabilito all’art. 30, comma 5 bis, D.Lgs. 50/2016.
ARTICOLO 8
Subappalto
8.1 Al fine di garantire una gestione unitaria del servizio in affidamento ed una diretta interlocuzione della stazione appaltante con l’esecutore dello stesso ed in considerazione della peculiare natura del servizio oggetto di gara, che presuppone la partecipazione di soggetti dotati di rilevante solvibilità finanziaria, nella presente procedura non è ammesso il ricorso all’istituto del subappalto.
ARTICOLO 9
Modalità di presentazione delle offerte – Soccorso istruttorio
9.1 La fase della presentazione delle offerte avviene in modalità esclusivamente telematica sulla base della disciplina del presente articolo. Non saranno prese in considerazione offerte pervenute con modalità diverse.
9.2 Le offerte, redatte in lingua italiana e complete della relativa documentazione devono essere presentate, a pena di esclusione dalla gara, entro e non oltre le ore 23:59 del giorno 30 settembre 2021.
9.3 Per la ricezione delle offerte Fondimpresa utilizza la piattaforma telematica di e- procurement “Tutto Gare” (al seguente link xxxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx/). Per partecipare alla procedura il concorrente deve registrarsi presso la citata piattaforma. La registrazione è necessaria per poter procedere al caricamento delle offerte. Il concorrente deve collegarsi quindi alla piattaforma “Tutto gare” all’indirizzo suindicato e selezionare la
procedura interessata nella sezione “GARE ATTIVE” sulla homepage della piattaforma. Dopo aver confermato la partecipazione alla procedura cliccando sul pulsante “Partecipa” il concorrente accede alla sezione “PANNELLO DI GARA” della procedura interessata nella quale, entro il giorno 30/9/2021 deve caricare, creando una chiave personalizzata per ogni busta, la documentazione amministrativa, di cui al successivo art. 11 in “Busta A - Documentazione amministrativa”, l’offerta tecnica, di cui al successivo art. 13 in “Busta B - Offerta tecnica” ed infine l’ offerta economica, di cui al successivo art. 14 in “Busta C - Offerta economica”.
9.4 La documentazione caricata nelle suddette buste dovrà essere redatta in lingua italiana e sottoscritta digitalmente esclusivamente in formato p7m dalla persona fisica (o dalle persone fisiche, se più di una) abilitata ad agire come rappresentante dell’operatore economico, caricando in ogni busta anche idonea documentazione attestante i poteri del sottoscrittore, ove diverso dal legale rappresentante.
9.5 Al termine del caricamento delle tre buste in piattaforma il concorrente dovrà necessariamente concludere la fase di presentazione cliccando sul pulsante “INVIA LA PARTECIPAZIONE”.
9.6 Si specifica che tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara, ivi inclusa l’offerta, deve essere comunque redatta in lingua italiana o accompagnata da traduzione giurata che ne attesti la conformità al testo originale in lingua madre. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio dell’offerente assicurare la fedeltà della traduzione.
A prescindere dal numero delle dichiarazioni e/o documenti sottoscritti, è sufficiente la produzione di una copia della documentazione attestante i poteri del sottoscrittore per ciascun soggetto sottoscrittore.
9.7 Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta.
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
ARTICOLO 10
Contenuto della busta A – Documentazione amministrativa
10.1 Nella busta “A – Documentazione amministrativa” devono essere prodotti i seguenti documenti, preferibilmente accompagnati da un indice introduttivo, tutti prodotti in modalità elettronica e sottoscritti digitalmente in formato p7m e corredati da idonea documentazione attestante i poteri del sottoscrittore/dei sottoscrittori medesimo, ove diverso dal legale rappresentante:
a) la domanda di partecipazione redatta, in bollo, contenente tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.
Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE). In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata). Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
La domanda è sottoscritta:
• nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
• nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
• nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
i. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
ii. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
iii. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.
Il concorrente deve allegare copia conforme all’originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.
b) il certificato di iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A., o dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, ovvero da altro soggetto munito di idonei poteri, e corredata da idonea documentazione attestante i poteri del sottoscrittore medesimo (ove diverso dal legale rappresentante). Nel caso di
soggetto non tenuto a tale iscrizione deve essere presentata dichiarazione avente contenuto equivalente;
c) dichiarazione sostitutiva attestante la sussistenza dei requisiti prescritti dall’art. 144, commi 3 e 4 del D.lgs. n. 50/2016 ed indicati al precedente art. 5, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 dal legale rappresentante del concorrente, sulla base del modello allegato al presente documento;
d) il c.d. documento di gara unico europeo (DGUE) di cui all’art. 85 del D.lgs. n. 50/2016, reso disponibile dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con le Linee Guida n. 3 del 18 luglio 2016 (v. G.U.R.I. – Serie generale - n. 174 del 27 luglio 2016) ed attestante l’insussistenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione alle gare d’appalto previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 nonché il possesso dei requisiti di partecipazione stabiliti dal precedente art. 3.
Tale DGUE deve essere compilato, secondo le istruzioni fornite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con le Linee Guida n. 3 del 18 luglio 2016, utilizzando il modello in formato editabile predisposto dal Fondo;
Lo stesso DGUE deve in particolare contenere le seguenti informazioni/dichiarazioni:
d.1) le pertinenti informazioni sull’operatore economico di cui alla Parte II, Sezione A, del DGUE, ivi incluse quelle relative alla “forma della partecipazione”.
Con specifico riferimento alla forma di partecipazione alla gara si evidenzia che nel caso di partecipazione alla gara con le forme previste dall’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), e g) del D.Lgs. n. 50/2016 - e, quindi, rispettivamente, nel caso di partecipazione di consorzi stabili, raggruppamenti temporanei di concorrenti, consorzi ordinari (costituiti e costituendi), aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di imprese e GEIE - deve essere presentato un DGUE distinto per ciascun soggetto costituente il consorzio, il raggruppamento, il GEIE o la rete di imprese.
Nel caso di partecipazione alla gara di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), D.Lgs. n. 50/2016 (consorzi fra società cooperative e consorzi stabili), il DGUE deve essere compilato separatamente dal consorzio e dalle consorziate esecutrici. Queste ultime devono pertanto essere indicate dal consorzio nel proprio DGUE, conformemente a quanto prescritto dall’art. 48, comma 7, D.lgs. n. 50/2016.
d.2) le pertinenti informazioni sull’operatore economico di cui alla Parte II, Sezione B, del DGUE.
Si precisa che in tale sezione devono essere indicate le informazioni relative ai soli soggetti abilitati ad agire come rappresentanti dell’operatore economico che siano
effettivamente intervenuti ai fini della partecipazione alla procedura di gara di cui al presente documento.
d.3) le informazioni di cui alla Parte II, Sezione C, del DGUE, devono essere fornite esclusivamente laddove il concorrente intenda avvalersi, ai sensi dell’art. 89 del D.lgs. n. 50/2016, dei requisiti di partecipazione posseduti da altri operatori economici.
Si specifica che in tal caso l’impresa ausiliaria deve produrre, unitamente a tutta la documentazione prevista dall’art. 89 cit., un DGUE distinto, debitamente compilato e firmato1.
d.4) le informazioni di cui alla Parte III, Sezione A, del DGUE, relative all’insussistenza del motivo di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016.
In relazione a tali informazioni si specifica che, con il comunicato del 8 novembre 2017, l’ANAC ha chiarito che l’insussistenza del motivo di esclusione di cui all’art. 80, comma 1 del Codice deve essere dichiarata dal legale rappresentante del concorrente con riferimento a tutti i soggetti indicati dal comma 3 del medesimo art. 80 del Codice, indicando i dati identificativi degli stessi oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati.
È quindi necessario che il concorrente produca un documento dichiarativo, ai sensi del D.P.R. 445/2000, distinto dal DGUE e redatto sulla base del modello allegato al presente documento, contenente l’elencazione nominativa dei soggetti cui deve intendersi riferita la dichiarazione sostitutiva resa mediante la compilazione del modello DGUE.
Qualora non ci siano altri soggetti oltre il dichiarante/legale rappresentante quest’ultimo deve dichiarare, ai sensi del D.P.R. 445/2000, distinto dal DGUE, firmata digitalmente, l’assenza di ulteriori soggetti indicati dal comma 3 del medesimo art. 80 del Codice.
d.5) le informazioni di cui alla Parte III, Sezioni B e C, del DGUE, relative agli obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali, all’insussistenza di motivi di esclusione legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali.
1 Art. 89, co. 1 “Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali di cui all'Allegato XVII, parte II, lett. f) o alle esperienze professionali pertinenti, i concorrenti possono avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori/servizi per i quali tali capacità sono richieste”. Si sottolinea che l’all. XVII, parte II, lett. f) fa riferimento, tra l’altro, a “titoli di studio e professionali del prestatore di servizi”.
d.6) le informazioni di cui alla Parte III, Sezione D, del DGUE, concernenti l’insussistenza degli ulteriori motivi di esclusione previsti dalla normativa vigente.
d.7) le informazioni di cui alla Parte IV del DGUE in ordine al possesso dei requisiti di ordine speciale stabiliti dall’art. 6.1 del presente documento.
A tal riguardo si specifica che:
- la dichiarazione concernente il possesso del requisito di cui alla lettera b)
dell’art. 6.1 cit. deve essere resa mediante la compilazione del riquadro
1) della parte IV, Sezione A del DGUE allegato al presente documento, ferma restando la necessità di procedere alla produzione di quanto indicato alla precedente lettera b);
- la dichiarazione concernente il possesso del requisito di cui alla lettera c) dell’art. 6.1 cit. deve essere resa mediante la compilazione del primo riquadro della parte IV, Sezione D del DGUE allegato al presente documento;
- la dichiarazione concernente il possesso del requisito di cui alla lettera d) dell’art. 6.1 cit. deve essere resa la compilazione del riquadro 2a) della parte IV, Sezione B del DGUE, riportando nella tabella ivi prevista, oppure in un apposito prospetto separato da allegare al DGUE, la descrizione dei servizi svolti gli importi fatturati per ciascun incarico (IVA esclusa), le relative date di fatturazione, e il committente, pubblico o privato dei servizi stessi;
d.8) la sottoscrizione digitale di cui alla Parte VI, del DGUE, deve essere apposta da parte dei soggetti abilitati ad agire come rappresentanti dell’operatore economico che siano effettivamente intervenuti ai fini della partecipazione alla procedura di gara e siano stati indicati nella Parte II, Sezione B, del DGUE.
Si raccomanda ai concorrenti e a tutti gli altri soggetti tenuti ad attestare il possesso dei requisiti di ordine generale (subappaltatori e ausiliari) di utilizzare il modello DGUE quivi allegato.
e) la garanzia provvisoria prevista nel precedente art. 7, eventualmente corredata da una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 dal legale rappresentante del concorrente, attestante il possesso dei requisiti che consentono la riduzione della medesima garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93, comma 7, D.lgs. n. 50/2016;
f) la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore di un istituto bancario, compagnia assicuratrice o intermediario finanziario, anche diversi da quelli
che hanno rilasciato la garanzia provvisoria, contenente l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva di cui all’art. 103 D.lgs. n. 50/2016 qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. Si precisa al riguardo che non sarà necessario produrre separatamente la dichiarazione di cui al presente punto e) laddove l’assunzione dell’impegno al rilascio della garanzia definitiva da parte del medesimo garante che ha rilasciato la garanzia provvisoria costituisca una delle condizioni risultanti dalla polizza rilasciata a corredo dell’offerta ex art. 93 D.lgs. n. 50/2016;
g) la ricevuta del versamento effettuato in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) pari ad € 80,00 ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67 della l. 23/12/2005, n. 266. Per maggiori chiarimenti sulle modalità di effettuazione di tale versamento si rinvia a quanto prescritto dall’Autorità (v. Delibera n. 1197 del 18 dicembre 2019) e si rinvia, in ogni caso, alla consultazione del sito web xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx;
h) il “PASSOE” relativo alla procedura di gara, attestante che il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico-finanziario da parte dell’operatore economico può essere verificato mediante il sistema “AVCPass” ai sensi dell’art. 216, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 2, comma 3.2, delibera n.
111 del 20 dicembre 2012 dell’Autorità, così come modificata dal comunicato del Presidente del 12.6.2013 e aggiornata con Delibera del 17.2.2016 n. 157.
A tal riguardo, si precisa che:
• in conformità a quanto stabilito dal Presidente dell’Autorità di Xxxxxxxxx sui contratti Pubblici con il comunicato del 16.12.2013, per la generazione del PASSOE è necessario che ciascun operatore economico partecipante abbia un proprio amministratore iscritto ed abilitato ad operare sul sistema AVCPASS dell'Autorità con profilo di “Amministratore dell'operatore economico”; costituisce onere dell'operatore economico attivarsi tempestivamente e coerentemente con le scadenze della procedura di gara ai fini dell'ottenimento del PASSOE;
• il “PASSOE” non esonera l’operatore economico dall’obbligo di presentare le dichiarazioni previste dalla normativa vigente e dal presente documento in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento;
• nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del Codice, sarà necessario produrre anche il PASSOE relativo all’impresa ausiliaria.
i) in caso di concorrenti aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black-list” di cui al decreto del Ministero delle Finanze del 04.05.1999 e del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 21.11.2001, la dichiarazione attestante il possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. del 14.12.2010 del Ministero dell’Economia e delle Finanze ovvero l’avvenuta presentazione dell’istanza, in conformità a quanto previsto dall’art. 1, comma 3, del predetto D.M. del 14.12.2010;
j) la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da procuratore dello stesso xxxxxx di idonei poteri attestante:
1. l’indicazione del domicilio eletto e dell’indirizzo di posta elettronica certificata, nonché l’espressa autorizzazione all’utilizzo dei predetti recapiti per le comunicazioni di cui all’art. 76 D.Lgs. n. 50/2016;
2. l’impegno del concorrente a mantenere valida e vincolante la propria offerta per almeno 180 (centoottanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, nonché per altri 180 (centoottanta) giorni in caso di espressa richiesta di Fondimpresa;
3. di aver esaminato, di avere preso puntualmente atto e di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, di:
- tutte le circostanze generali e particolari che possano in qualsiasi modo influire sullo svolgimento della prestazione e sulla determinazione dell’offerta;
- tutte le condizioni, gli obblighi e gli oneri, nessuno escluso o eccettuato, derivanti dal Bando di Gara, dal Capitolato tecnico e Disciplinare di gara, dallo schema di contratto, e da tutti i documenti richiamati nei predetti atti;
- tutte le condizioni, gli obblighi e gli oneri, nessuno escluso o eccettuato, derivanti dalle normative vigenti in relazione al servizio oggetto dell’affidamento e in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro in cui devono essere svolte le attività;
4. di accettare integralmente e senza riserva alcuna tutte le condizioni negoziali di cui al Bando di Xxxx, al Capitolato tecnico e Disciplinare di gara, allo schema di contratto e a tutti i documenti richiamati nei predetti atti, impegnandosi a fornire la prestazione nel rispetto della normativa vigente e di quella che dovesse intervenire in corso di esecuzione dell’incarico;
5. di non avere nulla a pretendere nei confronti del Committente nell’eventualità in cui la presente procedura di affidamento fosse sospesa o annullata in
qualsiasi momento, neppure a titolo di rimborso dei costi di partecipazione alla gara.
ARTICOLO 11
Prescrizioni documentali specifiche in caso di partecipazione alla gara di raggruppamenti temporanei di concorrenti, Consorzi e GEIE, reti di imprese
11.1 Con riferimento alla documentazione amministrativa che deve essere inserita nella busta A in caso di partecipazione alla gara di raggruppamenti temporanei di concorrenti, Consorzi e GEIE, rete di imprese valgono le seguenti prescrizioni specifiche.
11.2 In caso di partecipazione alla gara di Raggruppamenti Temporanei di concorrenti e Consorzi ordinari di cui all’art. 45, comma 2, lett. e), D.lgs. n. 50/2016 non ancora costituiti:
• deve essere presentata attestazione, sottoscritta da tutti i soggetti partecipanti al costituendo raggruppamento o consorzio, contenente espresso impegno, in caso di aggiudicazione, a costituirsi giuridicamente in tale forma – con indicazione esplicita del soggetto capofila e delle parti di servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati – ed a conformarsi alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 50/2106, con conseguente assunzione in solido della responsabilità contrattuale nei confronti di Xxxxxxxxxxx;
• la documentazione di cui alla lettera b) del precedente art. 10.1, deve essere presentata con riferimento a tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento/consorzio;
• ciascuno dei soggetti componenti il costituendo raggruppamento/consorzio deve presentare il proprio DGUE, compilandolo nelle parti di propria competenza, nonché la propria componente del PASSOE;
• la garanzia provvisoria di cui alla lettera e) del precedente art. 10.1 nonché l’impegno di cui alla successiva lettera f) del precedente art. 10.1, devono essere riferiti a tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento/consorzio. Il Raggruppamento Temporaneo o Consorzio potrà godere del beneficio di cui all’art. 93, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 della riduzione dell’importo della garanzia provvisoria solo se tutti gli operatori economici facenti parte del Raggruppamento o Consorzio siano in possesso delle relative certificazioni: l’eventuale dichiarazione attestante il possesso dei requisiti occorrenti al fine di avvalersi del beneficio della riduzione dell’importo della garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016 deve essere pertanto resa da ciascuno dei predetti soggetti;
• la dichiarazione di cui alla lettera j) del precedente art. 10.1 deve essere resa e sottoscritta dai legali rappresentanti o dai procuratori di tutti i soggetti partecipanti al costituendo raggruppamento o consorzio.
11.3 In caso di partecipazione alla gara di Raggruppamenti Temporanei di concorrenti già costituiti valgono le medesime prescrizioni di cui al precedente art. 11.2 con le seguenti precisazioni:
• in luogo dell’attestazione circa l’impegno a costituirsi in raggruppamento, deve essere presentata copia del mandato collettivo con rappresentanza costitutivo del raggruppamento, redatto in conformità a quanto previsto dall’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016;
• la dichiarazione di cui alla lettera j) dello stesso art. 10.1 deve essere resa e sottoscritta dal legale rappresentante o dal procuratore del solo operatore economico individuato come mandatario del raggruppamento.
11.4 In caso di partecipazione alla gara di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. e), D.lgs. n. 50/2016 già costituiti e di soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE):
• deve essere presentato l’atto costitutivo e lo statuto del Consorzio ovvero il contratto di XXXX, dai quali risulti la responsabilità solidale degli associati nei confronti di Fondimpresa. Ove tale responsabilità non risulti dai predetti atti costitutivi deve essere presentata apposita dichiarazione in tal senso, sottoscritta da tutti gli associati;
• devono essere specificate le parti del servizio che, in caso di aggiudicazione, saranno eseguite dai singoli operatori consorziati o facenti parte del GEIE;
• ciascuno dei soggetti componenti il consorzio o GEIE deve presentare il proprio DGUE, compilandolo nelle parti di propria competenza;
• la garanzia provvisoria di cui alla lettera e) del precedente art. 10.1 nonché l’impegno di cui alla successiva lettera f) del precedente art. 10.1, devono essere riferiti a tutti i soggetti facenti parte il Consorzio/GEIE. Ai fini dell’eventuale riduzione dell’importo della garanzia provvisoria, vale quanto già evidenziato con riferimento ai Raggruppamenti Temporanei e Consorzi non ancora costituiti;
• la dichiarazione di cui alla lettera j) dello stesso art. 10.1 deve essere resa e sottoscritta dal legale rappresentante o dal procuratore del solo Consorzio o GEIE;
11.4 In caso di partecipazione alla gara dei consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e
c) D.lgs. n. 50/2016 resta fermo l’obbligo di indicare le consorziate per i quali il consorzio concorre nonché l’obbligo, per le predette consorziate esecutrici, di produrre, ciascuna, un proprio DGUE, compilato secondo le indicazioni di cui al precedente art. 10.1.
11.5 Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete deve essere prodotta:
- una attestazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, con indicazione esplicita del soggetto capofila e delle parti di servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete ed a conformarsi alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 50/2106, con conseguente assunzione in solido della responsabilità contrattuale nei confronti di Xxxxxxxxxxx;
- la documentazione di cui alla lettera b) del precedente art. 10.1, deve essere prodotta da tutte le imprese aderenti al contratto di rete;
- la garanzia provvisoria di cui alla lettera e) del precedente art. 10.1 nonché l’impegno di cui alla successiva lettera f) del precedente art. 10.1, devono essere riferiti a tutti i soggetti facenti parte della rete di imprese. Ai fini dell’eventuale riduzione dell’importo della garanzia provvisoria, vale quanto già evidenziato con riferimento ai Raggruppamenti Temporanei e Consorzi non ancora costituiti;
- la dichiarazione di cui alla lettera j) dello stesso art. 10.1 deve essere resa e sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune.
Se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica deve essere inoltre prodotta:
- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art.
25 del D.Lgs. n. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
Se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica deve essere inoltre prodotta:
- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005.
ARTICOLO 12
Contenuto della busta B – Offerta tecnica
12.1 La busta “B” deve contenere l’Offerta tecnica di ciascun concorrente - prodotta in modalità esclusivamente elettronica, sottoscritta digitalmente in formato p7m, corredata da idonea documentazione attestante i poteri del sottoscrittore/dei sottoscrittori medesimo, ove diverso dal legale rappresentante - nella quale devono essere descritte le modalità di realizzazione del servizio, in conformità a quanto previsto nel precedente art. 2, e deve essere articolata secondo il seguente schema:
I. presentazione della offerta;
II. il numero di esercizi situati nell’intero territorio italiano già convenzionati con il concorrente o in relazione ai quali verranno attivate apposite convenzioni entro 45 giorni dalla data di comunicazione di aggiudicazione.
III. il termine di pagamento dei corrispettivi delle fatture senza aggravio di costi per gli esercizi convenzionati, che deve essere comunque contenuto entro il limite massimo di quarantacinque giorni naturali e consecutivi;
IV. un progetto tecnico dettagliato che meglio risponda alle esigenze del Fondo, anche in relazione alle proposte di soluzioni innovative tecnologiche che rendano il servizio ancora più funzionale.
In particolare si terrà conto:
o della funzionalità e sicurezza del portale web e dell’applicativo di gestione dei buoni pasto;
o delle modalità di assistenza offerte al Fondo;
o della modalità e tempistica di consegna delle tessere e attivazione del servizio;
o di altri elementi di miglioramento delle condizioni minime per l’espletamento del servizio, descritte nell’oggetto di gara, con riferimento, a titolo esemplificativo:
▪ aggiornamento degli esercizi convenzionati;
▪ fruibilità dei collegamenti informatici;
▪ ulteriori servizi online o funzionalità legate all’utilizzo del buono pasto;
▪ sistemi tempestivi di blocco nel caso di smarrimento o furto della tessera e rimborso dei buoni pasto illegittimamente consumati prima e/o dopo la comunicazione di smarrimento o furto;
o di ogni altro elemento utile a valutare la qualità del servizio offerto;
V. la previsione della sostituzione gratuita e senza limitazioni di quantità, entro 10 giorni dalla richiesta e prescindendo dal numero, delle tessere fisiche danneggiate o smarrite per qualsiasi motivo.
12.2 A pena di esclusione dalla procedura di gara, nell’offerta tecnica non devono in ogni caso essere inserite indicazioni relative ad elementi economici dell’offerta (vale a dire al prezzo); tali indicazioni dovranno essere esposte esclusivamente nell’offerta economica di cui al successivo art. 13.
12.3 L’Offerta tecnica deve essere redatta su non più di 50 facciate (esclusi copertina, e indice) in formato A4 con carattere times new roman corpo 11. Non saranno oggetto di valutazione tecnica le facciate ulteriori alla cinquantesima.
12.4 Nel caso di concorrenti associati, l’offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al precedente art. 10.1 lett. a).
12.5 L’offerta tecnica costituisce parte integrante e sostanziale del contratto che verrà stipulato con il concorrente aggiudicatario senza che sia necessaria la sua trasposizione integrale nel testo dello stesso. Fondimpresa si riserva comunque la facoltà di integrare e/o specificare, nell’ambito del contratto, le modalità di esecuzione del servizio previste nell’offerta tecnica del concorrente aggiudicatario.
ARTICOLO 13
Contenuto della busta C – Offerta economica
13.1 Nella “busta C – Offerta economica” deve essere inserita l'offerta economica - predisposta preferibilmente secondo il modello allegato al presente documento, prodotta in modalità esclusivamente elettronica, sottoscritta digitalmente in formato p7m, corredata da idonea documentazione attestante i poteri del sottoscrittore/dei sottoscrittori medesimo, ove diverso dal legale rappresentante - formulata mediante a pena di esclusione:
a) dell’indicazione del ribasso percentuale unico offerto sul valore nominale del buono pasto di € 9,00 al netto di IVA di legge (con un massimo di due cifre decimali dopo la virgola) rispetto. La percentuale di ribasso deve essere espressa sia in cifre che in lettere; in caso di contrasto, prevarrà l’offerta espressa in lettere. Eventuali cifre decimali oltre la seconda, non verranno prese in considerazione ai fini della valutazione ed attribuzione del punteggio. Le offerte che, per errore, fossero espresse con la sola indicazione in cifre o con la sola indicazione in lettere del ribasso proposto, non verranno escluse per tale omissione. Ai sensi dell’art. 144, comma 6, lett. a, il ribasso offerto sul valore nominale del buono pasto, a
pena di esclusione, non deve essere comunque non superiore allo sconto incondizionato verso gli esercenti (vedi successiva lett. b)
b) lo sconto incondizionato (espresso in percentuale) che l’offerente si impegna ad applicare agli esercizi convenzionati rispetto al valore nominale del buono pasto, che deve essere comunque contenuto entro il limite massimo del 10%;
c) della indicazione, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016 dell’ammontare dei costi della manodopera e dei costi relativi alla sicurezza da rischio specifico (o c.d. “aziendali”) ricompresi dal concorrente nel prezzo complessivo offerto per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali e ritenuti congrui rispetto all’entità ed alle caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto.
13.2 Nel caso di concorrenti associati, l’offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al precedente art. 10.1 lett. a).
ARTICOLO 14
Criterio di aggiudicazione
14.1 L'aggiudicazione è effettuata mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, secondo la seguente ponderazione:
- Offerta Tecnica: fino ad un massimo di punti 70/100;
- Offerta Economica: fino ad un massimo di punti 30/100.
14.2 Il punteggio complessivo assegnato a ciascuna offerta è quindi pari al risultato derivante da: punteggio “Offerta Tecnica” + punteggio “Offerta economica” determinati secondo i criteri più avanti specificati. Risulterà miglior offerente il concorrente che avrà totalizzato il punteggio finale complessivo più elevato.
ARTICOLO 15
Criteri di valutazione dell’offerta tecnica – Riparametrazione dei punteggi
15.1 L’offerta tecnica viene valutata attribuendo un punteggio massimo di 70 punti suddiviso fra i seguenti elementi di valutazione:
I. Rete degli esercizi (assegnazione tabellare):
Il punteggio massimo di 25 punti è attribuito all’offerta che rechi il maggior numero di esercizi già convenzionati con il concorrente o in relazione ai quali verranno attivate apposite convenzioni entro 45 giorni dalla data della comunicazione di aggiudicazione per esercizi situati nell’intero territorio nazionale.
Alle altre offerte è attribuito un punteggio direttamente proporzionale secondo la seguente formula:
Numero esercizi singola offerta
X 25
Numero esercizi migliore offerta
Nella determinazione del punteggio, derivante dal calcolo di cui sopra, si tiene conto solo delle prime due cifre decimali.
Fondimpresa si riserva di effettuare in fase esecutiva verifiche sul rispetto di quanto dichiarato.
II. Termini di pagamento agli esercizi convenzionati (assegnazione tabellare): Il punteggio massimo di 15 punti è attribuito sulla base del termine massimo di pagamento delle fatture agli esercizi convenzionati offerto dal concorrente, che deve essere comunque contenuto entro il limite massimo di quarantacinque giorni naturali e consecutivi.
L’attribuzione avviene sulla base della seguente formula:
Po = Ci * 15
dove
Po = punteggio assegnato all’offerta considerata
Ci = coefficiente variabile fra 0 (zero) ed 1 (uno) calcolato come segue: Ci = (Tm – Ti) / (Tm – Tn)
dove
Ti = termine di pagamento espresso in giorni, offerto dal concorrente; Tm = termine di pagamento massimo, espresso in giorni, posto a base di gara = 45 (quarantacinque gg);
Tn = termine di pagamento minimo, espresso in giorni, offerto dai concorrenti.
Fondimpresa si riserva di effettuare in fase esecutiva verifiche sul rispetto di quanto dichiarato.
III. Progetto tecnico (assegnazione discrezionale): il punteggio fino a un massimo di punti pari a 25 viene attribuito, sulla base di un progetto tecnico dettagliato che meglio risponda alle esigenze del Fondo, anche in relazione alle proposte di soluzioni innovative tecnologiche che rendano il servizio ancora più funzionale. In particolare si terrà conto:
o della funzionalità e sicurezza del portale web e dell’applicativo di gestione dei buoni pasto;
o delle modalità di assistenza offerte al Fondo;
o della modalità e tempistica di consegna delle tessere e attivazione del servizio;
o di altri elementi di miglioramento delle condizioni minime per l’espletamento del servizio, descritte nell’oggetto di gara, con riferimento, a titolo esemplificativo:
▪ aggiornamento degli esercizi convenzionati;
▪ fruibilità dei collegamenti informatici;
▪ ulteriori servizi online o funzionalità legate all’utilizzo del buono pasto;
▪ sistemi tempestivi di blocco nel caso di smarrimento o furto della tessera e rimborso dei buoni pasto illegittimamente consumati prima e/o dopo la comunicazione di smarrimento o furto;
o di ogni altro elemento utile a valutare la qualità del servizio offerto.
IV. Sostituzione gratuita tessere fisiche (assegnazione tabellare): viene attribuito un punteggio pari a 5 punti ad ogni offerta che preveda la sostituzione gratuita e senza limitazioni di quantità, entro 10 giorni dalla richiesta e prescindendo dal numero, delle tessere danneggiate o smarrite per qualsiasi motivo. Il numero delle tessere sostituite non sono ricomprese nel totale della fornitura previste nell’oggetto della procedura.
15.2 A ciascuno degli elementi dei criteri sopra indicati con “assegnazione discrezionale” ogni commissario, sulla base della propria discrezionalità tecnica, attribuirà un coefficiente variabile tra zero e uno, indicando al massimo due cifre decimali dopo la virgola sulla base della seguente scala di valutazione:
GIUDIZIO | COEFFICIENTE | SUGGERIMENTI VALUTATIVI |
Non apprezzabile | 0 | Trattazione del tutto mancante o inadeguata. |
Insufficiente | Da 0.01 a 0.24 | Trattazione e/o descrizioni lacunose che denotano scarsa rispondenza della proposta rispetto al tema costituente il criterio e/o sub criterio oggetto di valutazione. |
Mediocre | Da 0.25 a 0.49 | Trattazione troppo sintetica e/o che presenta alcune lacune, e/o non del tutto rispondente o adeguata alle esigenze della Stazione Appaltante, contraddistinta comunque da una sufficiente efficacia della proposta rispetto al tema costituente il parametro e/o sottoparametro oggetto di valutazione. |
Discreto | Da 0.50 a 0.74 | Trattazione completa ma appena esauriente o, pur esauriente, non del tutto completa, rispetto alle esigenze della Stazione Appaltante contraddistinta da una discreta efficienza e/o efficacia della proposta rispetto il tema costituente il parametro e/o sottoparametro oggetto di valutazione. |
Buono | Da 0.75 a 0.95 | Trattazione completa dei temi richiesti, con buona rispondenza degli elementi costitutivi dell’offerta alle esigenze della Stazione Appaltante e buona efficacia della proposta rispetto al tema costituente il parametro e/o sottoparametro oggetto di valutazione. |
Eccellente | Da 0.95 a 1.00 | Il parametro preso in esame viene giudicato eccellente. Risulta del tutto aderente alle aspettative della Stazione Appaltante. La sua presentazione risulta esaustiva ed ogni punto di interesse viene illustrato con puntualità e dovizia di particolari utili ed efficaci in rapporto alla natura del parametro considerato. Le relazioni illustrano con efficacia le potenzialità dell’operatore economico candidato ed evidenziano le eccellenti caratteristiche di offerta prestazionale. |
Quindi, la Commissione di gara calcolerà la media aritmetica dei coefficienti assegnati dai componenti per ogni elemento di valutazione.
Il punteggio tecnico attribuito a ciascun concorrente per ogni elemento di valutazione è quindi ottenuto moltiplicando la media dei coefficienti per il corrispondente punteggio
tecnico massimo. Ai fini dell’attribuzione del punteggio vengono prese in considerazione le prime due cifre decimali.
15.3 Quanto agli elementi dei criteri sopra indicati con “assegnazione tabellare” il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto.
15.4 La Commissione procede, quindi, al calcolo dei punteggi tecnici finali sommando i punteggi ottenuti per ciascun elemento di valutazione.
15.5 Qualora nessuna offerta abbia ottenuto il punteggio massimo previsto per la parte tecnica (pari, come si è detto, a 70 punti), la Commissione giudicatrice procederà a riparametrare i punteggi complessivamente ottenuti dai concorrenti applicando la seguente formula:
Pi= Pi/Pmax x 70
dove Xx è il punteggio del concorrente i-esimo e Pmax è il punteggio massimo ottenuto dalla migliore offerta.
Il risultato di tale operazione costituisce il punteggio attribuito all’offerta tecnica.
Ai fini dell’attribuzione del punteggio vengono prese in considerazione le prime due cifre decimali.
Nella determinazione di tutti i punteggi, parziali o complessivi, e più in generale in tutte le operazioni di calcolo da effettuare nel corso della procedura, si terrà conto solo delle prime due cifre decimali senza procedere ad alcun arrotondamento.
ARTICOLO 16
Criteri di valutazione dell’offerta economica
16.1 L’offerta economica viene valutata attribuendo un punteggio massimo di 30 secondo i seguenti criteri:
I. Il punteggio di 15 punti è attribuito al concorrente che abbia offerto il prezzo più basso in ragione della percentuale di ribasso applicata sul valore nominale di € 9,00 al netto di IVA di legge di cui al precedente articolo 4.3. La percentuale di ribasso non può essere superiore alla percentuale di sconto incondizionato applicata agli esercizi convenzionati di cui al criterio II.
II. Il punteggio di 15 punti è attribuito sulla base dello sconto incondizionato (espresso in percentuale) che l’offerente si impegna ad applicare agli esercizi convenzionati rispetto al valore nominale del buono pasto, che deve essere comunque contenuto entro il limite massimo del 10%. L’attribuzione avviene sulla base della seguente formula:
Po = Ci * 10
dove
Po = punteggio assegnato all’offerta considerata;
Ci = coefficiente variabile fra 0 (zero) ed 1 (uno) calcolato come segue: Ci = (Sm – Si) / (Sm – Sn)
dove
Si = sconto offerto dal concorrente;
Sm = sconto massimo posto a base di gara = 10% (dieci per cento); Sn = sconto minimo offerto dai concorrenti
Fondimpresa si riserva di effettuare in fase esecutiva verifiche sul rispetto di quanto dichiarato.
16.2 Alle offerte economiche presentate dagli altri concorrenti vengono attribuiti punteggi secondo la seguente formula:
Ci (per Ai ≤ A soglia) = X * Ai / A soglia
Ci (per Ai > A soglia) = X + (1,00 - X) * [(Ai – A soglia) / (A max – A soglia)]
dove
Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo
Ai = valore dell’offerta (ribasso) del concorrente i-esimo
Asoglia = media aritmetica dei valori del ribasso offerto dai concorrenti di cui alla precedente voce Ai
X = 0,90
Amax = valore dell’offerta (ribasso) più conveniente
16.3 Il punteggio raggiunto dall’offerta economica di ciascun concorrente è determinato moltiplicando per 30 (max punti offerta economica) il risultato ricavato dall’applicazione della predetta formula. Ai fini dell’attribuzione del punteggio vengono prese in considerazione le prime due cifre decimali.
16.4 Nelle operazioni di calcolo dirette all’attribuzione del punteggio mediante la formula di cui sopra si terrà conto solo delle prime due cifre decimali senza procedere ad alcun arrotondamento.
ARTICOLO 17
Svolgimento della gara
17.1 Successivamente alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, il Fondo provvederà alla nomina dei membri della Commissione giudicatrice in un numero pari a tre, mediante criteri di competenza e trasparenza preventivamente individuati all’art. 12 del Regolamento di Fondimpresa per l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture. In particolare, i membri della Commissione verranno selezionati, nel rispetto del principio di rotazione, tra il personale del Fondo che non abbia svolto alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto oggetto di affidamento.
17.2 Le operazioni di gara si svolgeranno, in seduta pubblica, il giorno 5 ottobre 2021 alle ore 10:30 in modalità videoconferenza sulla piattaforma “Webex” (al di fuori quindi della succitata piattaforma “Tutto Gare” utilizzata, si ribadisce, solamente per la fase di presentazione delle offerte).
17.3 Saranno ammessi a presenziare alla prima seduta di gara ed alle successive sedute pubbliche i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero i soggetti muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. Il nominativo del partecipante corredato del relativo indirizzo di posta elettronica (no PEC) necessario ad effettuare il collegamento a distanza - in caso di soggetto delegato anche la delega e le fotocopie dei documenti di identità del delegato e del delegante - dovrà essere inviato a xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxx.xx entro 24 ore prima dell’inizio della specifica seduta pubblica. Richieste pervenute oltre tale termine non saranno accolte.
17.4 Le operazioni di gara verranno condotte nel rispetto di quanto disposto dal D.lgs. n. 50/2016 con riferimento alle procedure relative all’affidamento di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria2.
2 Si puntualizza al riguardo che, in occasione della prima seduta di gara, il Responsabile Unico del Procedimento, ovvero un seggio di gara istituito ad hoc, procederà all’espletamento delle operazioni preliminari di carattere amministrativo consistenti:
• nella verifica della regolarità della partecipazione dei concorrenti tramite la piattaforma
telematica “Tutto Gare”;
• nella verifica del caricamento sulla piattaforma, delle tre buste indicate al precedente art. 9, e caricate sulla piattaforma secondo le prescrizioni dianzi stabilite;
• nella verifica della completezza e della correttezza della documentazione inserita da ciascun concorrente nella propria “Busta A”, salva l’eventuale applicazione del meccanismo di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del D.lgs. n. 50/2016;
• nell’apertura della busta “B” presentata dai soli concorrenti che siano ammessi alla successiva fase di valutazione e nella verifica della regolare sottoscrizione delle offerte tecniche ivi inserite.
Ultimate le predette operazioni preliminari, le offerte tecniche dei concorrenti ammessi alla successiva fase di valutazione verranno trasmesse alla Commissione giudicatrice all’uopo nominata.
La Commissione procederà quindi ad esaminare tali offerte tecniche in occasione di una o più sedute riservate, che si terranno in modalità videoconferenza, nonché all’assegnazione dei relativi punteggi secondo i criteri e le modalità stabilite nel precedente art. 15.
Successivamente verrà convocata una nuova seduta di gara, nel corso della quale la Commissione darà pubblicamente atto delle valutazioni delle Offerte tecniche e delle conseguenti determinazioni assunte, dando altresì pubblica lettura dell’elenco dei concorrenti ammessi alla successiva fase della gara e dei punteggi attribuiti a ciascuna offerta.
Verranno, quindi, aperte le buste “C” recanti la dicitura “Offerta economica” presentate dai soli concorrenti ammessi. La Commissione verificherà ed esaminerà il relativo contenuto, escludendo dalla gara i concorrenti la cui offerta dovesse risultare non conforme alle prescrizioni stabilite a pena d’esclusione dal presente documento e assumerà ogni provvedimento del caso. La Commissione darà, quindi, lettura del ribasso e del prezzo offerto dai soli concorrenti ammessi ed attribuirà conseguentemente i relativi punteggi con le modalità stabilite nel precedente art. 16.
Di seguito, la Commissione formerà la graduatoria delle offerte ammesse in ordine decrescente e ne darà lettura in seduta pubblica. A tal riguardo si specifica che in caso di parità del punteggio complessivo, verrà preferita l’offerta che abbia ottenuto il miglior punteggio per la parte tecnica. In caso di parità dei punteggi assegnati sia all’offerta tecnica che all’offerta economica si procederà ai sensi dell’art. 77 r.d. 827/1924 in una successiva seduta pubblica ad invitare i concorrenti con pari punteggio complessivo a presentare nuova offerta economica (c.d. rilancio) riservandosi di effettuare sempre in seduta pubblica il sorteggio solamente in caso di permanenza di parità dei punteggi.
All’esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria. Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del D.lgs. 50/2016, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la Commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP.
Qualora non vengano individuate offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del D.lgs. 50/2016, ovvero in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la Commissione formulerà la proposta di aggiudicazione dell’offerta risultata economicamente più vantaggiosa alla stazione appaltante. Con tale adempimento la Commissione chiude le operazioni di gara e trasmette al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.
La proposta di aggiudicazione verrà formulata anche in presenza di una sola offerta valida. In tale ultimo caso, la Commissione di gara procederà egualmente, senza attribuzione di punteggio, all’esame e valutazione dell’offerta tecnica ed economica del concorrente ed esprimerà un giudizio sulla congruità dell’offerta economica, sulla rispondenza dell’offerta tecnica e sulla affidabilità del concorrente, rimettendo ogni decisione a Fondimpresa.
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del D.Lgs.50/2016, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del
caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
17.5 Ai fini della verifica dell’anomalia il Fondo farà riferimento al punteggio effettivo dell’offerta tecnica e non a quello riparametrato. Inoltre, si applica la previsione dell’art. 97, comma 3, secondo periodo.
ARTICOLO 18
Verifiche della Stazione Appaltante - Aggiudicazione e stipulazione del Contratto
18.1 In esito al suddetto procedimento Fondimpresa, acquisiti gli atti dalla Commissione di gara, previa verifica e, ove ritenuto opportuno, approvazione della proposta di aggiudicazione, provvederà a deliberare l’aggiudicazione e ad effettuare le relative comunicazioni ai sensi dell’art. 76, co. 5 del D.Lgs. 50/2016.
18.2 L’aggiudicazione non equivale in nessun caso all’accettazione dell’Offerta. L’aggiudicazione diventerà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti dell’aggiudicatario.
18.3 In conformità a quanto previsto dall’art. 81, commi 1 e 2, e dall’art. 216, comma 13, del D.lgs. n. 50/2016, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’art. 81, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario previsti dal presente documento avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, secondo quanto previsto dalla Deliberazione n. 111/2012 dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici, come modificata dalla Deliberazione n. 157 del 17.2.2016. Qualora vi siano documenti per i quali la verifica non possa avvenire tramite il predetto sistema AVCPASS (ovvero, a seguito dell’entrata in vigore del decreto di cui all’art. 81, comma 2, tramite la banca dati nazionale degli operatori economici di cui al citato art. 81) all’offerente cui Fondimpresa ha deciso di aggiudicare l’appalto nonché all’operatore economico che segue in graduatoria verrà richiesto di presentare i mezzi di prova previsti dall’art. 86 del D.Lgs. n. 50/2016. In particolare, con riferimento ai requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico- professionale, il Fondo chiederà la produzione della seguente documentazione esemplificativa: bilanci approvati, fatture, contratti, certificazioni di qualità etc.. Il Fondo si
Il RUP, con l’eventuale supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.
Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del D.lgs. 50/2016, le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.
Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.
riserva comunque la facoltà di chiedere chiarimenti sulla documentazione probatoria presentata e quella di chiedere le integrazioni che si dovessero rendere necessarie ai sensi dell’art. 85, comma 5, D.lgs. n. 50/2016.
In caso di mancata comprova o mancata conferma delle dichiarazioni rese con riferimento al possesso dei requisiti di partecipazione attestato in sede di gara, si procederà all’esclusione dell’offerente dalla gara.
18.4 Fondimpresa potrà chiedere a tutti gli offerenti, in qualsiasi momento della procedura, di presentare i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
18.5 La stipulazione del Contratto resterà comunque subordinata, oltre che alla verifica dei requisiti di ordine generale e di capacità economico–finanziaria e tecnico–professionale:
a) alla presentazione da parte dell’aggiudicatario di un elenco, autocertificato, ai sensi della normativa vigente, degli esercizi pubblici convenzionati con l’indicazione della ragione sociale o il nome del locale, l’indirizzo, la tipologia, il comune di appartenenza, la commissione percentuale applicata e la data di attivazione della convenzione, che non potrà essere successiva al quarantacinquesimo giorno successivo alla data della comunicazione di aggiudicazione. Il Fondo si riserva la facoltà di richiedere, a ulteriore conferma dell’esistenza delle convenzioni con gli esercizi, copia del contratto di convenzione stipulato con gli stessi;
b) alla costituzione di una cauzione a garanzia dell’esatto assolvimento degli obblighi contrattuali nella misura e secondo le modalità stabilite dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016;
c) all’accertamento dell’assenza di condizioni ostative previste dal D.Lgs. n. 159/2011;
d) all’assenza di ogni altra condizione ostativa all’aggiudicazione prevista dalle vigenti disposizioni;
18.6 La mancata costituzione della garanzia di cui al presente articolo, la sua difformità rispetto a quanto richiesto o qualunque altra condotta suscettibile di determinare la mancata sottoscrizione del contratto determina la revoca dell’aggiudicazione e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte di Fondimpresa, che, ove non si determini per l’annullamento dell’intera procedura, aggiudicherà la gara all’offerente che segue nella graduatoria, previa acquisizione e verifica in capo al medesimo della documentazione prevista al presente articolo.
All’atto della stipulazione del Contratto si procederà allo svincolo della garanzia provvisoria prestata dall’offerente aggiudicatario. Nei confronti dei soggetti non aggiudicatari, la garanzia provvisoria sarà svincolata contestualmente alla comunicazione ai medesimi
dell’avvenuta aggiudicazione e comunque entro 30 (trenta) giorni dalla data di aggiudicazione ai sensi dell’art. 93, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016.
18.7 Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del D.lgs. 50/2016, non può essere stipulato prima di 35 giorni (stand still) dall’invio dell’ultima delle comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai sensi dell’art. 76, comma 5 lett. a) D.Lgs. 50/2016.
18.8 La stipula ha luogo, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice, entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.
18.9 L’aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del D.Lgs. 50/2016.
18.10 La stipulazione del contratto avverrà mediante scrittura privata, ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.lgs. n. 50/2016. Le spese per la stipulazione e la registrazione del contratto ed ogni relativo onere fiscale resteranno interamente a carico dell’aggiudicatario, esclusa soltanto l’IVA come per legge. Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. La stazione appaltante comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.
18.11 Il contratto d’appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.
18.12 Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del D.lgs. 50/2016 l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione.
18.13 Fondimpresa si riserva, a suo indicabile giudizio, la facoltà di interpellare progressivamente i concorrenti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento delle prestazioni alle medesime condizioni proposte in sede di offerta dall’originario offerente aggiudicatario, oltre che nelle ipotesi espressamente previste dall’articolo 110, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016, altresì in tutte le ulteriori ipotesi di risoluzione e/o di recesso previste dal contratto e dalla normativa vigente.
ARTICOLO 19
Sospensione e annullamento della gara - Validità dell’offerta
19.1 L’indizione della procedura di cui al presente Capitolato tecnico e Disciplinare di gara, la presentazione delle offerte, la richiesta di documentazione e/o l'aggiudicazione della gara non vincolano il Fondo né sono costitutive di diritti in capo ai concorrenti.
Il Fondo si riserva a proprio insindacabile giudizio di sospendere, revocare o annullare l’intera procedura di gara, in qualsiasi fase della stessa, anche successiva all’aggiudicazione, senza che i concorrenti abbiano per ciò nulla a pretendere, neanche a titolo di rimborso dei costi di partecipazione alla gara. Agli offerenti, in caso di sospensione o annullamento delle procedure, non spetterà quindi alcun risarcimento, compenso o indennizzo, ad alcun titolo.
19.2 Le offerte presentate dai concorrenti si intendono vincolanti per gli stessi per un periodo di 180 (centottanta) giorni a partire dalla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle offerte medesime. Trascorso tale termine, fatto salvo quanto previsto dalla dichiarazione di impegno di cui all’art. 10.1, lett. i), n. 2, i concorrenti potranno comunicare per iscritto la volontà di svincolarsi dall’offerta presentata.
19.3 Non sono inoltre ammesse offerte parziali, condizionate, nelle quali siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura o che diano luogo ad equivoci sulla volontà dell’offerente di aderire pienamente ed integralmente alle condizioni contrattuali ed al relativo prezzo offerto.
19.4 Fondimpresa si riserva in ogni caso la facoltà prevista dall’art. 95, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 di non procedere all’aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
ARTICOLO 20
Riservatezza
20.1 Tutti i soggetti partecipanti alla presente procedura di affidamento assumono l’obbligo di mantenere riservati tutti i dati personali e le informazioni di cui vengano in possesso in conseguenza della partecipazione alla gara.
20.2 Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato Regolamento (UE) 2016/679 e dalla normativa nazionale applicabile, con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure di sicurezza da adottare.
20.3 Fondimpresa informa che i dati, i documenti e ogni altra informazione acquisita in sede di offerta, saranno utilizzati esclusivamente ai fini della conduzione della gara, della
scelta dell’aggiudicatario, della successiva gestione del contratto, garantendone l’assoluta sicurezza e riservatezza, anche in sede di trattamento con sistemi automatici e/o manuali.
20.4 I dati potranno essere comunicati a terzi che facciano richiesta di accesso agli atti nei limiti consentiti dalla Legge 241/1990, dal D.Lgs. 33/2013 e dall’art. 53 del D.Lgs. 50/2016.
ARTICOLO 21
Informazioni sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679
21.1 Fondimpresa tratterà i dati personali forniti dai soggetti partecipanti direttamente o tramite terzi che intervengono nei propri processi organizzativi, ai fini della selezione dell’affidatario e, successivamente, per la gestione del contratto e l’esecuzione economica e amministrativa dello stesso, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, per le finalità relative e strumentali all’esercizio delle attività previste.
21.2 In ogni momento, ricorrendone le condizioni, i soggetti partecipanti e l’affidatario si possono rivolgere a Fondimpresa per esercitare i diritti di cui agli artt. 15 ss. del Regolamento (UE) 2016/679, quindi, l’accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o di opporsi al loro trattamento, di chiedere la limitazione del trattamento, nonché di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che lo riguardano. Le richieste vanno rivolte via e-mail all’indirizzo xxx@xxxxxxxxxxx.xx.
21.3 Ai sensi della normativa applicabile, i soggetti proponenti e l’affidatario hanno in ogni caso il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo competente (Garante per la Protezione dei Dati Personali) qualora ritengano che il trattamento dei loro dati personali sia contrario alla normativa vigente.
21.4 Titolare del trattamento è Fondimpresa, con sede in Roma, in Via della Ferratella in Laterano n. 33. Allo scopo di garantire la miglior tutela dei dati personali, Fondimpresa ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD o, secondo la terminologia inglese, DPO), disponibile all’indirizzo e-mail xxx@xxxxxxxxxxx.xx. L’informativa completa sulla privacy di Fondimpresa è disponibile nella sezione “Privacy” del sito internet xxx.xxxxxxxxxxx.xx.
ARTICOLO 22
Informazioni e comunicazioni
22.1 Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra Fondimpresa ed i concorrenti si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo
di posta elettronica certificata indicati dai concorrenti ovvero tramite il sistema di comunicazione previsto nella piattaforma telematica di e-procurement “Tutto Gare”.
22.2 Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, devono essere tempestivamente segnalate a Fondimpresa, diversamente il Fondo declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
ARTICOLO 23
Codice etico – Modello di organizzazione e gestione ex X.Xxx. n. 231/2001
23.1 Nello svolgimento delle attività oggetto del Contratto, l’aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e doveri e alle previsioni contenute nel D.Lgs. n.231/2001 e al Modello organizzativo, gestionale e di controllo ex D.Lgs. 231/2001 inerente la responsabilità amministrativa di Fondimpresa, disponibile nella sezione “Fondo trasparente” del sito internet xxx.xxxxxxxxxxx.xx.
ARTICOLO 24
Rinvio
24.1 Le modalità di pagamento, le eventuali cause di risoluzione del contratto, la procedura per la risoluzione di eventuali controversie, nonché le ulteriori norme attinenti alla fase di esecuzione del rapporto, formano oggetto di specifiche previsioni dello schema di contratto.
Allegati:
➢ Allegato 1: DGUE
➢ Allegato 2: Modello dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti di
cui all’art. 144 commi 3 e 4 D.Lgs. 50/2016
➢ Allegato 3: Modello dichiarazione in merito ai soggetti di cui all’art. 80, comma 3,
del D. Lgs. n. 50/2016
➢ Allegato 4: Modello di offerta economica
➢ Allegato 5: Schema di contratto