RELATIVO AI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA LA GUARDIA DI FINANZA E LA BANCA D’ITALIA
PROTOCOLLO D’INTESA
RELATIVO AI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA LA GUARDIA DI FINANZA E LA BANCA D’ITALIA
La Guardia di finanza, rappresentata dal Comandante Generale, Gen. C.A. Xxxxxxxx Xxxxxxxx
e
la Banca d’Italia, rappresentata dal Governatore, xxxx. Xxxxxxx Xxxxx
di seguito denominati congiuntamente le “Parti” o, singolarmente, la “Parte”,
VISTO il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”, e il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante “Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria”, i quali attribuiscono alla Banca d’Italia funzioni di vigilanza in materia bancaria e creditizia, inclusa la trasparenza, e di intermediazione finanziaria;
VISTO l’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 385 del 1993, il quale prevede che “Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso della Banca d'Italia in ragione della sua attività di vigilanza sono coperti da segreto d'ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, a eccezione del Ministro dell'economia e delle finanze, Presidente del CICR. Il segreto non può essere opposto all'autorità giudiziaria quando le informazioni richieste siano necessarie per le indagini, o i procedimenti relativi a violazioni sanzionate penalmente.”;
VISTO l’articolo 7, comma 4, del decreto legislativo n. 385 del 1993, il quale prevede che le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici forniscono le informazioni e altre forme di collaborazione richieste dalla Banca d’Italia, in conformità delle leggi disciplinanti i rispettivi ordinamenti;
VISTO l’articolo 128-decies, comma 2, del decreto legislativo n. 385 del 1993, il quale prevede che “L’intermediario mandante risponde alla Banca d’Italia del rispetto delle disposizioni del Titolo VI da parte dei propri agenti in attività finanziaria. La Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso l'agente in attività finanziaria, anche avvalendosi della Guardia di Finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi.”;
VISTA la legge 23 aprile 1959, n. 189 e, in particolare, l’articolo 1, che riconosce al Corpo della guardia di finanza il compito di vigilare, nei limiti stabiliti dalle singole leggi, sull’osservanza delle disposizioni di interesse politico-economico;
VISTO il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante “Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell’articolo 4 della Legge 31 marzo 2000, n. 78”, e in particolare l’articolo 2, comma 2, lettere h) e i), che assegna alla Guardia di finanza compiti di prevenzione, ricerca e repressione delle violazioni in materia di “valute, titoli, valori e mezzi di pagamento nazionali, europei ed esteri, nonché movimentazioni finanziarie e di capitali” nonché in materia di “mercati finanziari e mobiliari, ivi compreso l’esercizio del credito e la sollecitazione del pubblico risparmio”, e l’articolo 3, comma 1, ai sensi del quale il Corpo della guardia di finanza, in relazione alle proprie competenze in materia economica e finanziaria, collabora con organi istituzionali, autorità indipendenti ed enti di pubblico interesse che ne facciano richiesta;
VISTO il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante “Disposizioni urgenti in vista dell’introduzione dell’euro in materia di tassazione dei redditi di natura finanziaria, di emersione di attività detenute all’estero, di cartolarizzazione e di altre operazioni finanziarie”, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409;
VISTO l’articolo 8, comma 7, del decreto-legge n. 350 del 2001 il quale prevede che per l’espletamento dei controlli nei confronti dei gestori del contante sottoposti a vigilanza ispettiva del Corpo della guardia di finanza, la Banca d’Italia può avvalersi, anche sulla base di appositi protocolli d’intesa all’uopo stipulati, della collaborazione del predetto Corpo, che esegue gli accertamenti richiesti con i poteri ad esso attribuiti per l’accertamento dell’imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente. Gli ispettori possono chiedere l’esibizione di documenti e gli atti che ritengono necessari, nonché prelevare esemplari di banconote processate al fine di sottoporle a verifica presso la Banca d’Italia; in tal caso il soggetto ispezionato ha diritto di far presenziare un proprio rappresentante alla verifica;
VISTO l’articolo 8-ter del decreto-legge n. 350 del 2001 il quale prevede che le notizie, le informazioni e i dati in possesso delle autorità pubbliche in ragione dell'esercizio dei poteri in materia di contrasto alla falsificazione dell’euro “sono coperti dal segreto d'ufficio anche nei confronti della pubblica amministrazione e possono essere utilizzati dalle predette autorità soltanto per le finalità istituzionali ad esse assegnate dalla legge. Il segreto non può essere opposto all'autorità giudiziaria quando le informazioni richieste siano necessarie per le indagini o per i procedimenti relativi a violazioni sanzionate penalmente”;
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”;
VISTO l’articolo 22 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, ai sensi del quale la Banca d’Italia nell’esercizio dei poteri di vigilanza informativa e ispettiva, può avvalersi, in relazione alle specifiche finalità degli accertamenti, del Corpo della guardia di finanza, che agisce con i poteri ad esso attribuiti per l’accertamento dell’imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi;
VISTO l’articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che attribuisce alla Banca d’Italia la funzione di Autorità di vigilanza di settore in materia antiriciclaggio nei confronti degli intermediari bancari e finanziari, nonché degli operatori non finanziari che esercitano le attività di custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate, in presenza della licenza di cui all’articolo 134 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, limitatamente all’attività di trattamento delle banconote in euro, in presenza dell’iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 8 del decreto-legge n. 350 del 2001;
VISTO l’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 231 del 2007, il quale stabilisce che le Autorità di vigilanza di settore verificano il rispetto, da parte dei soggetti rispettivamente vigilati, degli obblighi previsti dal decreto e dalle relative disposizioni di attuazione e attribuisce, ai commi successivi, alle medesime Autorità, ampi poteri regolamentari, ispettivi, informativi e di intervento ai fini dello svolgimento dei relativi compiti di vigilanza, anche nei confronti dei gruppi bancari e finanziari;
VISTO l’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 231 del 2007, che attribuisce al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza i controlli sull’osservanza delle disposizioni previste dal medesimo decreto legislativo da parte dei soggetti obbligati non vigilati dalle autorità di vigilanza di settore;
VISTO l’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2007, che al fine di garantire economicità ed efficienza dell’azione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, prevede che il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza possa eseguire, previa intesa con la Banca d’Italia, controlli sui seguenti soggetti obbligati vigilati dalla Banca d’Italia: istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica e relative succursali; punti di contatto centrale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera ii) del decreto legislativo 231 del 2007; società fiduciarie e intermediari di cui all'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993; soggetti eroganti micro- credito ai sensi dell'articolo 111 del decreto legislativo n. 385 del 1993 e i confidi e gli altri soggetti di cui all'articolo 112 del decreto legislativo n. 385 del 1993; succursali insediate sul territorio della Repubblica di intermediari bancari e finanziari aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo; soggetti che esercitano l’attività di custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate, in presenza della licenza di cui all’articolo 134 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e iscritti nell’elenco di cui all’articolo 8 del decreto-legge n. 350 del 2001, salve le competenze in materia di pubblica sicurezza attribuite dal medesimo Testo Unico;
VISTO l'articolo 9, comma 4, lettera a-bis, del decreto legislativo n. 231 del 2007, il quale prevede che “per le finalità di cui al presente articolo, il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza acquisisce, anche attraverso le ispezioni e i controlli di cui ai commi 1 e 2, dati e informazioni presso i soggetti obbligati”;
VISTO l'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 231 del 2007, il quale prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze, le Autorità di vigilanza di settore, l'Unità di informazione finanziaria per l'Italia, la Direzione investigativa antimafia, la Guardia di finanza, le amministrazioni e gli organismi interessati, l'autorità giudiziaria e gli organi delle indagini collaborano per agevolare l'individuazione di ogni circostanza in cui emergono fatti e situazioni la cui conoscenza può essere comunque utilizzata per prevenire l'uso del sistema finanziario e di quello economico a scopo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
VISTO l'articolo 12, comma 0 xxx, xxx xxxxxxx legislativo n. 231 del 2007, in base al quale il Ministero dell'economia e delle finanze, le Autorità di vigilanza di settore, l'Unità di informazione finanziaria per l'Italia, la Direzione investigativa antimafia, la Guardia di finanza, collaborano tra loro, per le finalità di cui al medesimo decreto, scambiando informazioni, anche in deroga all’obbligo del segreto d’ufficio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio del 15 ottobre 2013 che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (SSMR);
VISTO il Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell’ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (SSMFR);
VISTO il Regolamento (UE) n. 2016/679/UE del Parlamento europeo, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 2018, n. 15, recante “Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l’individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia”, con particolare riguardo all’articolo 13 “Comunicazione dei dati a pubbliche amministrazioni o enti pubblici e a privati”;
VISTO il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”;
VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”;
CONSIDERATO che il corretto svolgimento dell’attività di trattamento delle banconote in euro e l’incisività dell’attività di prevenzione e di repressione delle violazioni nella materia dell’antiriciclaggio e del finanziamento del terrorismo nell’esercizio della stessa possono essere più efficacemente garantiti attraverso il rafforzamento della collaborazione e del coordinamento tra la Banca d’Italia e la Guardia di finanza;
CONSIDERATO che il corretto svolgimento dell’attività bancaria, creditizia e di intermediazione finanziaria e l’incisività dell’attività di prevenzione e di repressione delle violazioni nelle predette materie possono essere più efficacemente garantiti attraverso il rafforzamento della collaborazione e del coordinamento tra la Banca d’Italia e la Guardia di finanza;
RITENUTO opportuno, sulla base della fattiva e positiva esperienza pregressa fissare nuovi criteri e modalità di collaborazione tra la Banca d’Italia e la Guardia di finanza, volti ad agevolare il proficuo svolgimento delle rispettive attività istituzionali;
RILEVATA la necessità di procedere alla stipula di un nuovo “Protocollo d’intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra la Banca d’Italia e la Guardia di finanza”, in sostituzione di quello già sottoscritto in data 25 luglio 2007;
CONCORDANO di regolare, coordinare e sviluppare la richiamata collaborazione nei termini seguenti:
Articolo 1 (Principi generali)
1. La Guardia di finanza e la Banca d’Italia si prestano reciproca collaborazione, in base alle rispettive competenze istituzionali, al fine di migliorare l’efficacia complessiva delle attività svolte.
2. A tal fine, il presente Protocollo trova applicazione in relazione ai seguenti ambiti di competenza:
a) vigilanza in materia bancaria e creditizia, inclusa la trasparenza, e di intermediazione finanziaria;
b) trattamento delle banconote in euro;
c) vigilanza antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo.
3. La collaborazione e lo scambio di informazioni tra le Parti si esplica in ogni caso nel rispetto del vincolo del segreto d’ufficio di cui all’articolo 7 del decreto legislativo n. 385 del 1993, all’articolo 8-ter del decreto-legge n. 350 del 2001 e all’articolo 12, comma 8, del decreto legislativo n. 231 del 2007, salvo i casi di deroga previsti dalla legge.
4. In ogni caso la Guardia di finanza non può scambiare informazioni che riguardano elementi acquisiti nel corso di attività di polizia giudiziaria coperti dal segreto e per i quali il pubblico ministero non abbia preventivamente concesso il proprio nulla osta.
Articolo 2 (Scambio di informazioni)
1. La Banca d’Italia e la Guardia di finanza collaborano per realizzare uno scambio di dati e notizie utili a rendere efficace il perseguimento dei rispettivi obiettivi istituzionali, anche attraverso l’avvio di congiunte analisi di rischio settoriali, per ambiti territoriali e/ o tipologia di operatori.
2. Le Parti, inoltre, cooperano per realizzare un interscambio di dati e di notizie utili al contrasto dei fenomeni illeciti rientranti nell’ambito di collaborazione.
3. La Guardia di finanza, su richiesta della Banca d’Italia, collabora nell’acquisizione e nell’elaborazione di dati, notizie e informazioni utili per l’esercizio delle funzioni di vigilanza. Sottopone, inoltre, alla Banca d’Italia ogni elemento, acquisito nell’esercizio dell’attività istituzionale, che ritenga rilevante ai fini dell’applicazione della normativa nelle materie di cui all’articolo 1, comma 2.
4. La Banca d’Italia, su richiesta della Guardia di finanza, fornisce informazioni, nel rispetto del vincolo del segreto d’ufficio di cui agli articoli 7 del decreto legislativo n. 385 del 1993 e 8-ter del decreto-legge n. 350 del 2001. Per quanto riguarda la vigilanza antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo, lo scambio avviene, ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo n. 231 del 2007, nel perseguimento degli obiettivi di prevenzione e contrasto dell’uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo di cui all’articolo 2, del medesimo decreto. A tal fine, il Nucleo speciale polizia valutaria della Guardia di finanza, nel rispetto delle competenze attribuite alle parti dal citato decreto, trasmette alla Banca d’Italia una richiesta di informazioni motivata in relazione alle predette finalità.
Articolo 3
(Procedure di collaborazione connesse ad accertamenti ispettivi)
1. La Guardia di finanza collabora con la Banca d’Italia, su richiesta di quest’ultima, nell’esercizio dei poteri di vigilanza ispettiva ai sensi dell’articolo 22, comma 1, della legge n. 262 del 2005, dell’articolo 128-decies, comma 2, del decreto legislativo n. 385 del 1993 e dell’art. 8, comma 7, del decreto legge n. 350 del 2001.
2. La Banca d’Italia trasmette al Nucleo speciale di polizia valutaria una specifica richiesta in relazione alle questioni per le quali ritenga di avvalersi della collaborazione della Guardia di finanza, con particolare riferimento all’eventuale svolgimento di attività di acquisizione documentale, esplicitando i dati e le informazioni che si intendono acquisire e, all’occorrenza, particolari caratteristiche dell’attività richiesta.
3. La Banca d’Italia fornisce al Nucleo speciale di polizia valutaria un riscontro generale, a conclusione dell’iter procedimentale, sugli esiti delle attività ispettive oggetto di collaborazione e nel rispetto del segreto d’ufficio di cui all’articolo 7 del decreto legislativo
n. 385 del 1993 e all’articolo 8-ter del decreto-legge n. 350 del 2001.
4. Tutte le notizie, le informazioni e i dati acquisiti dalla Guardia di finanza nell’espletamento dell’attività di collaborazione sono coperti dal segreto d’ufficio. Degli esiti degli accertamenti compiuti la Guardia di finanza riferisce esclusivamente alla Banca d’Italia, alla quale fornisce circostanziata notizia dei fatti e delle situazioni emerse nel corso dell’attività, rimettendo la pertinente documentazione acquisita.
5. Nei casi di accertamento di fattispecie di potenziale rilievo penale, fermi restando gli adempimenti previsti dal codice di procedura penale, i reparti della Guardia di finanza, nell’informativa da inviare alla competente autorità giudiziaria, pongono in evidenza che l’attività di servizio viene svolta in applicazione del presente Protocollo. In siffatta ipotesi, eventuali elementi di aggiornamento concernenti la collaborazione potranno essere scambiati solo previo nulla osta dell’autorità giudiziaria.
Art. 4
(Ispezioni della Guardia di finanza previa intesa con la Banca d’Italia)
1. Con riferimento agli accertamenti mirati al rispetto della disciplina antiriciclaggio nei confronti dei soggetti di cui all’articolo 9, comma 2, lettere a), b), c), d), e) e h) del decreto legislativo n. 231 del 2007, le Parti stabiliscono forme di coordinamento operativo per la pianificazione delle ispezioni, anche attraverso l’organizzazione di incontri da svolgere con cadenza annuale.
2. La Banca d’Italia, in qualità di Autorità di vigilanza di settore, fornisce supporto metodologico alla Guardia di finanza al fine di migliorare i processi di analisi e valutazione del profilo di rischio dei soggetti vigilati.
3. Al fine di garantire economicità, efficienza e maggiore incisività nell'attività di vigilanza antiriciclaggio nei confronti dei soggetti vigilati, la Banca d’Italia fornisce, con cadenza periodica, informazioni al Nucleo speciale di polizia valutaria circa le principali iniziative correttive assunte per superare le debolezze nell’adempimento degli obblighi antiriciclaggio evidenziate nei verbali di constatazione redatti dai reparti del Corpo in esito agli accertamenti effettuati.
(Collaborazione in materia di trattamento delle banconote in euro)
1. La collaborazione e lo scambio di informazioni in materia di trattamento delle banconote in euro si esplica nel rispetto del vincolo del segreto d’ufficio di cui all’articolo 8-ter del decreto-legge n. 350 del 2001.
2. Per l’espletamento dei controlli nei confronti dei gestori del contante, la Banca d’Italia può avvalersi della collaborazione della Guardia di finanza, che esegue gli accertamenti richiesti con i poteri attribuiti per l’accertamento dell’imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente ai sensi dell’articolo 8, comma 7, del decreto-legge n. 350 del 2001.
3. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 dell’articolo 3 del presente protocollo.
Articolo 6
(Coordinamento delle attività di collaborazione)
1. I referenti per gli aspetti programmatici della Banca d’Italia e della Guardia di finanza indicati nell’articolo 11 individuano le linee strategiche dell’attività di collaborazione, verificandone periodicamente l’andamento.
2. Per la verifica delle modalità operative attinenti gli ambiti di collaborazione disciplinata dal presente Protocollo i referenti indicati nell’articolo 11 svolgono incontri periodici, all’occorrenza ovvero con cadenza almeno annuale.
Articolo 7
(Profili didattici e formativi)
1. Allo scopo di consolidare procedure operative efficaci, la Banca d’Italia e la Guardia di finanza possono concordare lo svolgimento di studi e ricerche su specifiche tematiche rilevanti nell'ambito della rispettiva attività istituzionale o la partecipazione, con oneri a proprio carico, di propri rappresentanti a corsi di reciproco interesse indetti dalle stesse, nell’ambito dei Piani di formazione approvati in base ai rispettivi ordinamenti.
2. Il confronto sistematico e l’interazione dei reciproci osservatori istituzionali sono finalizzati alla realizzazione di programmi di collaborazione interdisciplinare nell’ambito della ricerca e della formazione, volti allo studio dei fenomeni economico-finanziari, all’approfondimento giuridico, alla produzione normativa e all’enforcement, nei rispettivi ambiti di competenza, e alla valorizzazione delle funzioni di analisi di entrambe le Istituzioni.
(Integrazioni e modifiche)
1. Il presente Protocollo ha durata di tre anni dalla sua sottoscrizione e potrà essere integrato e modificato di comune accordo fra le Parti firmatarie, anche per tener conto di nuove disposizioni normative o di ulteriori aspetti che potranno emergere nel corso della collaborazione, nonché dell’esigenza di precisare strumenti e modalità della collaborazione stessa.
Articolo 9 (Trattamento dei dati personali)
1. Il trattamento dei dati personali gestiti nell’ambito delle attività svolte in virtù del presente Protocollo deve essere improntato al rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e necessità dettati dal Regolamento (UE) n. 2016/679/UE, nonché all’osservanza delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51 e del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 2018, n. 15. A tal fine, le Parti individuano e mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire e dimostrare la conformità dei rispettivi trattamenti alle citate disposizioni, con particolare riguardo ai principi di minimizzazione e agli obblighi di sicurezza.
2. Inoltre, tutti i flussi informativi, in modalità telematica o cartacea, realizzati in attuazione del presente Protocollo, devono assicurare il rispetto della vigente normativa in tema di protezione dei dati personali, in aderenza alle misure tecnico - organizzative dettate dal Garante per la protezione dei dati personali in tema di trasmissione o di accesso telematico sicuro alle informazioni oggetto di scambio per le rispettive finalità istituzionali dei soggetti pubblici.
Articolo 10 (Disposizioni amministrative)
1. Dall'attuazione del presente Protocollo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Gli oneri sostenuti dalla Guardia di finanza, connessi alle attività di collaborazione oggetto di specifica domanda, attuate a richiesta della Banca d’Italia, sono:
a) rimborsati finanziariamente dalla Banca d’Italia, qualora anticipati dal Corpo, in base ai rendiconti fatti pervenire con periodicità trimestrale, mediante:
1) versamento all’entrata del bilancio dello Stato, sullo specifico capitolo 2395, presso la Tesoreria centrale, utilizzando il codice IBAN IT 62X 01000 03245 350 0 10 2395 00, con indicazione della causale “Somme dovute a titolo di rimborso delle spese sostenute dal Corpo della Guardia di finanza per i rapporti di collaborazione con la Banca d’Italia, di cui al correlato protocollo d’intesa”;
2) contestuale inoltro, al Nucleo speciale di polizia valutaria, di opportuna dichiarazione di avvenuto versamento sul capitolo di entrata sopra indicato, che attesti la data dell’effettivo pagamento delle somme oggetto di ristoro e la causale sopra richiamata, unitamente alla relativa quietanza della disposizione di pagamento;
b) in alternativa, compensati con la permuta di materiali o prestazioni, secondo le prescrizioni recate dall'articolo 2133 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
Articolo 11 (Referenti)
1. I Referenti del coordinamento e della tenuta dei rapporti di cui al presente Protocollo sono:
a) quanto agli aspetti programmatici:
1) per la Banca d’Italia, i Capi dei Dipartimenti Vigilanza bancaria e finanziaria, Tutela della clientela ed educazione finanziaria, Circolazione monetaria e pagamenti al dettaglio e Economia e Statistica, per gli aspetti di rispettiva competenza;
2) per la Guardia di finanza, il Capo del III Reparto Operazioni del Comando Generale;
b) quanto agli aspetti operativi:
1) per la Banca d’Italia, i Capi dei Servizi Rapporti Istituzionali di Vigilanza (Dipartimento Vigilanza Bancaria e Finanziaria), Vigilanza sul Comportamento degli Intermediari (Dipartimento Tutela della Clientela ed Educazione Finanziaria) e Gestione Circolazione Monetaria (Dipartimento Circolazione Monetaria e Pagamenti al Dettaglio);
2) per la Guardia di finanza, il Comandante e il Capo Ufficio Operazioni del Nucleo speciale di polizia valutaria.
2. I Referenti si riuniscono ordinariamente con periodicità almeno annuale, nelle date e nelle sedi di volta in volta concordate. In caso di necessità o urgenza, ciascuna delle due Istituzioni può richiedere la convocazione di riunioni straordinarie concernenti predeterminati argomenti.
Roma, IL GOVERNATORE Xxxx. Xxxxxxx Xxxxx | IL COMANDANTE GENERALE Gen. C.A. Xxxxxxxx Xxxxxxxx |