cashgateCREDIT CLASSIC contratto di credito n.380114-9001
cashgateCREDIT CLASSIC contratto di credito n.380114-9001
Condizioni generali di assicurazione
Informativa per i clienti ai sensi dell’art. 3 della LCA
sull’assicurazione rate facoltativa cashgatePROTECT per la copertura dei rischi da incapacità di guadagno, incapacità lavorativa e disoccupazione per cashgateCREDIT CLASSIC
La presente informativa per i clienti illustra per sommi capi l’identità dell’assicuratore e il contenuto essenziale dell'assicurazione (ai sensi dell'art. 3 della Legge federale sul contratto d’assicurazione, LCA).
1. Contraenti
L’assicuratore è Chubb Versicherungen (Schweiz) AG [(Chubb Assicurazioni (Svizzera SA)], di seguito denominata «Chubb». Chubb è una società anonima ai sensi del diritto svizzero con sede legale in Xxxxxxxxxx 00, 0000 Xxxxxx.
La stipulante è cashgate AG (cashgate SA), di seguito denominata «cashgate», con sede legale in Xxxxxxxxxxxxxxxx 00, Xxxxxxxx, 0000 Xxxxxx.
Tra l’assicuratore e la stipulante è stato sottoscritto un contratto di assicurazione collettiva rate che accorda ai beneficiari di credito che vi aderiscono il diritto di richiedere, nel quadro delle condizioni generali di assicurazione (CGA), prestazioni nei confronti di Chubb, ma non di cashgate.
2. Chi è assicurato?
Assicurati sono coloro che hanno stipulato un contratto di credito con cashgate e che figurano come assicurati nel contratto di credito, ovvero nel certificato di assicurazione.
3. Che cos’è assicurato?
I rischi assicurati e l’estensione della copertura assicurativa sono descritti nelle CGA. Queste contengono anche le clausole di esclusione della copertura assicurativa. La persona assicurata è tenuta a leggere attentamente le CGA.
4. A quanto ammonta il premio assicurativo e come viene versato?
L’ammontare del premio mensile è indicato nel documenti del contratto di credito, ovvero nel certificato di assicurazione. Il premio è addebitato da cashgate insieme alla rata di credito mensile.
5. Quali sono gli obblighi e i compiti che spettano alla persona assicurata?
Qui sono riepilogati in sintesi alcuni degli obblighi fondamentali della persona assicurata.
• Al verificarsi del sinistro, ne va inviata immediatamente notifica a:
cashgate AG Debitorenmanagement Xxxxxxxxxxxxxxxx 00
Xxxxxxxx 0000
0000 Xxxxxx Oerlikon
Tel. 000 000 00 00
• La persona assicurata ha l’obbligo di collaborare con l’assicuratore in caso di richiesta di chiarimenti (obbligo di collaborazione).
• In caso di sinistro devono essere adottate le misure richieste per la limitazione e l’accertamento delle circostanze del danno (obbligo limitazione danno).
Gli altri obblighi derivano dalle CGA, nonché dalla LCA.
6. Quando inizia e quando si estingue la copertura assicurativa?
La copertura assicurativa di cashgatePROTECT inizia con il pagamento del credito, oppure alla data indicata nel certificato di assicurazione, qualora l'assicurazione sia stata stipulata in un momento successivo.
La persona assicurata ha la facoltà di disdire in qualsiasi momento il contratto assicurativo in forma scritta, osservando un termine di preavviso di 30 giorni dalla scadenza di pagamento della rata successiva. La copertura assicurativa si estingue automaticamente al verificarsi di una delle seguenti circostanze:
• il giorno in cui si estingue o viene sciolto il contratto di credito;
• al compimento del 65° anno di età della persona assicurata;
• il giorno del pensionamento ordinario o anticipato;
• il giorno in cui l’assicuratore ha pagato in totale 36 rate di credito mensili piene;
• il giorno del decesso della persona assicurata;
• allorché la persona assicurata si trasferisce fuori del territorio svizzero o del Principato del Liechtenstein;
• a prescindere da qualsivoglia motivo, 12 mesi dopo la durata concordata originariamente.
Fare riferimento alle CGA per conoscere i dettagli e gli altri motivi di cessazione del contratto.
7. Come tratta Chubb i dati della persona assicurata?
Chubb elabora dati risultanti dai documenti o dall’esecuzione del contratto. Chubb riceve le informazioni necessarie per l’esecuzione del contratto da cashgate e/o direttamente dalla persona assicurata e le utilizza, in particolare, per la determinazione del premio, la valutazione del rischio, l’elaborazione di eventi assicurati, nonché per analisi statistiche. I dati sono conservati fisicamente o elettronicamente.
Chubb può inoltrare i dati necessari al trattamento degli stessi a soggetti terzi residenti sul territorio nazionale o all’estero che sono interessati dall’esecuzione del contratto, in particolare a co-assicuratori e ri-assicuratori, nonché a società nazionali o estere del gruppo Chubb riunite sotto la holding Chubb Limited con sede legale in Zurigo. Chubb può inoltre richiedere a cashgate AG, a uffici e altri terzi informazioni utili, in particolare se riguardanti la dinamica del sinistro, indipendentemente dall’attuazione dell’assicurazione. La persona assicurata ha il diritto di richiedere ad Chubb le informazioni concernenti il trattamento dei suoi dati previste a norma di legge.
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
dell’assicurazione rate facoltativa cashgatePROTECT in caso di incapacità di guadagno, incapacità lavorativa e disoccupazione per cashgateCREDIT CLASSIC
Condizioni generali di assicurazione (CGA) – Chubb Versicherungen (Schweiz) AG – Edizione 10.2016
Per semplificare e facilitare la comprensione si rinuncia al contemporaneo utilizzo della forma maschile e femminile.
1. Attuazione dell’assicurazione e parti interessate
Tra la cashgate AG (di seguito denominata «cashgate») e la Chubb Versicherungen (Schweiz) AG (di seguito denominata «assicuratore») sussiste un contratto di assicurazione collettiva. Detto contratto accorda copertura assicurativa a tutte le persone assicurabili che stipulano il contratto collettivo. Il beneficiario del credito (di seguito denominato «persona assicurata» secondo quanto alla cifra 3.1.) può far valere eventuali diritti assicurativi esclusivamente nei confronti dell’assicuratore. In caso di evento assicurato non sussiste alcun diritto alla prestazione della persona assicurata nei confronti di cashgate.
2. Basi del contratto sono
a. il contratto di credito stipulato fra cashgate e il beneficiario del credito;
b. la dichiarazione di adesione al contratto di assicurazione collettiva firmata;
c. le presenti condizioni generali di assicurazione (CGA);
d. il diritto svizzero, in particolare la normativa federale
in materia di contratto d’assicurazione del 2 aprile 1908 (LCA), nonché le disposizioni del Codice delle obbligazioni svizzero.
3. Definizioni principali
3.1. Persone assicurate
Sono da considerarsi persone assicurate i beneficiari di credito che hanno stipulato un contratto di credito con cashgate e hanno debitamente compilato, datato e firmato la dichiarazione di adesione al contratto di assicurazione collettiva per l'assicurazione rate cashgatePROTECT. L’assicurazione è valida esclusivamente per persone private che esercitano un’attività lucrativa, adempiono ai requisiti definiti nella fascia di età predefinita (cifra 3.2. delle presenti CGA) e hanno fissato il proprio domicilio principale in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein. Qualora il contratto di credito sia stato firmato da più persone sotto forma di debito solidale, si considera assicurato solamente il beneficiario del credito (firmatario del contratto di credito).
3.2. Definizione della fascia d’età (età alla stipula e all'estinzione del contratto)
Sono assicurabili i beneficiari di credito che alla sottoscrizione della dichiarazione di adesione abbiano compiuto almeno il 18° anno d'età (per ciò che concerne cashgateCREDIT DRIVE) o il 20° anno d'età (per ciò che concerne cashgateCREDIT)° anno e che non abbiano superato i 65 anni al termine di scadenza del credito.
3.3. Inizio della copertura assicurativa
La copertura assicurativa di cashgatePROTECT inizia con il pagamento del credito, oppure con decorrenza dalla data indicata nel certificato di assicurazione, qualora il contratto di assicurazione collettiva sia stato stipulato in un momento successivo.
3.4. Estinzione della copertura assicurativa
La copertura assicurativa si estingue sia con la disdetta dell’assicurazione rate, alla scadenza del termine di preavviso (ai sensi della cifra 7.1.), sia con lo scioglimento o la scadenza del contratto di credito.
La copertura assicurativa si estingue automaticamente al verificarsi di una delle seguenti circostanze:
• il giorno in cui si estingue o viene sciolto il contratto di credito;
• al compimento del 65° anno di età della persona assicurata;
• il giorno del pensionamento ordinario o anticipato;
• il giorno in cui l’assicuratore ha pagato in totale 36 rate di credito piene;
• il giorno del decesso della persona assicurata;
• allorché la persona assicurata si trasferisce fuori del territorio svizzero o del Principato del Liechtenstein;
• a prescindere da qualsivoglia motivo, 12 mesi dopo la durata concordata originariamente.
4. Entità della copertura assicurativa
4.1. Prestazioni in caso di incapacità lavorativa
4.1.1. Definizione
L’incapacità lavorativa è definita come la temporanea incapacità al 100% della persona assicurata ad esercitare la sua consueta professione a causa di malattia o infortunio. Inizia solo il giorno in cui l’insorgere dell’incapacità lavorativa al 100% è stata accertata e attestata da un medico autorizzato a esercitare ed esercitante la professione in Svizzera. Il diritto alla prestazione assicurativa non sussiste se il grado di incapacità lavorativa è inferiore al 100%.
4.1.2. Periodo d’attesa
Per periodo d'attesa s'intendono i primi 60 giorni dall’insorgere dell’incapacità lavorativa nei quali non è erogata alcuna prestazione assicurativa.
Se, trascorso il periodo di attesa, l’obbligo di prestazione decorre in un mese già cominciato, la prima rata di credito mensile legittimante una prestazione va versata per intero. Le prestazioni per eventuali mesi successivi sono erogate solo dopo 30 giorni di incapacità lavorativa ininterrotta del 100%, temporanea; altrimenti non è erogata più alcuna prestazione.
4.1.3. Entità della prestazione
Alla scadenza del periodo di attesa, l’assicuratore si assume il pagamento delle rate di credito mensili della persona assicurata durante l'incapacità lavorativa ininterrotta, per un periodo massimo di 12 mesi. L’importo non può superare CHF 2500 al mese per ciascun contratto di credito. Non vengono bonificati né arretrati né interessi moratori.
In caso di incapacità lavorativa al 100% per la stessa affezione (ricaduta dovuta alla stessa malattia o allo stesso infortunio) che si manifesta entro il termine di 3 (tre) mesi dalla ripresa dell’attività lavorativa, la nuova incapacità lavorativa viene trattata come continuazione della prima. Non si applica un nuovo periodo di attesa. Per i periodi in cui è stata ripresa l’attività lucrativa non sono erogate prestazioni. La prestazione massima è di 12 rate di credito mensili per i periodi collegati dell’incapacità lavorativa dovuta alla stessa affezione.
Al termine dell’erogazione delle 12 rate di credito determinata dalla stessa incapacità lavorativa, la persona assicurata deve riprendere al 100% l’attività lucrativa per almeno 1 (un) mese per avere diritto a una nuova riscossione della prestazione (riqualificazione). Si applica un nuovo periodo di attesa.
4.1.4. Esclusione di prestazioni
Sono escluse prestazioni assicurative in caso di incapacità lavorativa dovuta a:
a. malattia o infortunio verificatisi nei primi 12 mesi dall’inizio dell’assicurazione, per i quali la persona assicurata abbia ricevuto trattamento medico nel corso dei 12 mesi precedenti o al momento della stipula della polizza;
b. incapacità lavorativa parziale;
c. provocazione e fattori causanti intenzionali (tra cui: autolesione, tentativi di suicidio);
d. conseguenze di azioni criminali;
e. qualsiasi affezione psichica che non sia stata confermata da uno psichiatra autorizzato a esercitare ed esercitante la professione in Svizzera. Chubb si riserva il diritto di raccogliere un secondo parere medico (medico di fiducia);
f. dolori alla schiena che non siano stati diagnosticati tramite radiografia o MRI. Chubb si riserva il diritto di raccogliere un secondo parere medico (medico di fiducia);
g. danni derivanti dall’assunzione (o anche iniezione) di medicamenti non prescritti, droghe, sostanze chimiche e, in modo particolare, dall’abuso di alcool;
x. xxxxx conseguenti all’esercizio di pratiche sportive professionistiche;
i. danni derivanti da sessioni di allenamento ed esecuzione di: arti marziali, immersioni subacquee oltre i 30 metri, sport estremi (come ad es.: base jumping, paracadutismo, rafting, alpinismo), parapendio, deltaplano, caccia, equitazione;
x. xxxxx causati dalla partecipazione attiva a sport motoristici come conducente/passeggero;
k. danni causati da radiazioni ionizzanti e asbesto;
l. interruzione del lavoro associata a un congedo di maternità prescritto dalla legge;
x. xxxxx risultanti dalla partecipazione attiva a guerre, disordini, attacchi terroristici, sabotaggi o attentati.
4.2. Prestazioni in caso di incapacità di guadagno
4.2.1. Definizione
Si considera incapacità di guadagno l’incapacità di esercitare la propria professione o altra attività lucrativa, accertata dall’assicurazione di invalidità federale (AI) come duratura. Un grado di incapacità di guadagno inferiore al 70% non dà diritto ad alcuna prestazione.
Se una malattia o un infortunio determinano una temporanea incapacità lavorativa, senza che sia però accertata l’incapacità di guadagno, si tratta di un evento assicurato secondo la cifra 4.1. Se l’AI riconosce l’incapacità dopo il limite massimo della prestazione di 12 mesi (cifra 4.1.), la persona assicurata è tenuta a continuare il pagamento delle rate di credito a cashgate. Nel caso in cui la notifica di prestazione positiva pervenga in un momento successivo, l’assicuratore provvede a bonificare a cashgate l’importo di credito arretrato alla data di inizio della rendita AI; cashgate provvede a sua volta a rimborsare alla persona assicurata eventuali rate pagate di troppo.
4.2.2. Entità della prestazione
Nel caso in cui l’incapacità di guadagno riconosciuta dall’AI sia uguale o superiore al 70%, l’assicuratore paga una prestazione in capitale una tantum pari alla somma di tutte le rate di credito non ancora pagate, arretrate secondo il piano rateale inizialmente pattuito per contratto, al netto della differenza di interessi che risulta dallo scioglimento anticipato del contratto di credito; l’importo non può tuttavia superare i CHF 70’000 per singolo contratto di credito. Non sono bonificati né eventuali arretrati di pagamento né interessi moratori.
Fa fede la data in cui è insorta l’incapacità di guadagno (giorno d’inizio della rendita AI).
4.2.3. Esclusioni di prestazioni
Sono escluse prestazioni assicurative in caso di incapacità di guadagno se:
a. l’incapacità di guadagno è inferiore al 70%;
b. sono verificate le clausole di esclusione riportate alla cifra 4.1.4.
4.3. Prestazioni in caso di disoccupazione
4.3.1. Definizione
Per disoccupazione s’intende la perdita totale (100%) involontaria del posto di lavoro o, qualora sussistano diversi rapporti di lavoro, la perdita involontaria dei relativi posti di lavoro che occupavano la persona assicurata per oltre 20 ore la settimana. Presupposto per la prestazione è il versamento delle indennità giornaliere integrali dell’assicurazione contro la disoccupazione (AD).
Le prestazioni di disoccupazione sono versate solo se la persona assicurata adempie ai requisiti seguenti:
a. all’entrata nell’assicurazione la persona assicurata deve aver lavorato presso uno o più datori di lavoro in maniera ininterrotta e a tempo indeterminato per oltre 12 mesi e per almeno 20 ore la settimana;
b. alla comunicazione del licenziamento da parte del datore di lavoro la persona assicurata deve aver lavorato presso uno o più datori di lavoro in maniera ininterrotta e a tempo indeterminato per oltre 6 (sei) mesi e per almeno 20 ore la settimana;
c. la persona assicurata deve essersi attivata nella ricerca di un’occupazione lucrativa;
d. la persona assicurata deve ottenere le prestazioni previste nel quadro dell’assicurazione contro la disoccupazione in Svizzera.
4.3.2. Periodo d’attesa
Per periodo d’attesa s’intendono i primi 60 giorni dall’insorgere della disoccupazione nei quali non è erogata alcuna prestazione assicurativa. Si considera come data di inizio della disoccupazione il giorno dal quale la persona assicurata ha diritto alla prestazione nel quadro dell’assicurazione contro la disoccupazione.
Se, trascorso il periodo di attesa, l’obbligo di prestazione decorre in un mese già cominciato, la prima rata di credito mensile legittimante una prestazione va versata per intero.
4.3.3. Periodo di carenza
La disoccupazione non è coperta da assicurazione nei primi 60 giorni dopo l’inizio dell’assicurazione. Le disdette dei contratti di lavoro della persona assicurata che vengono comunicate durante questo arco di tempo e che determinano lo stato di disoccupazione non danno diritto alle prestazioni assicurative.
4.3.4. Entità della prestazione
Trascorso il periodo di attesa, l’assicuratore si assume il pagamento delle rate di credito mensili della persona assicurata durante la disoccupazione ininterrotta, per un periodo massimo di 12 mesi. L’importo non può superare CHF 2’500 al mese per ciascun contratto di credito. Non vengono bonificati né arretrati né interessi moratori.
Se la persona assicurata è di nuovo disoccupata al 100% in seguito alla disdetta del contratto di lavoro durante il periodo di prova entro il termine di 3 (tre) mesi, la disoccupazione è considerata come prosecuzione della precedente. Non si applica un nuovo periodo di attesa. Non sono erogate prestazioni nel periodo di ripresa dell’attività lavorativa; la prestazione massima è di 12 mesi per le fasi di disoccupazione collegate.
Al termine dell’erogazione delle 12 rate di credito mensili motivate dallo stato di disoccupazione, la persona assicurata, per avere diritto a una nuova riscossione della prestazione (riqualificazione), deve avere esercitato, alla comunicazione del licenziamento, un’attività ininterrotta e a tempo indeterminato presso uno o più datori di lavoro per un periodo di 6 (sei) mesi per almeno 20 ore la settimana. Si applica un nuovo periodo di attesa.
4.3.5. Esclusioni di prestazioni Sono escluse prestazioni in caso di:
a. disoccupazione parziale;
b. disoccupazione che non dà diritto alle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione (AD) stabilita dalla legge;
c. disdetta nel periodo di carenza di 60 giorni;
d. licenziamento aziendale annunciato prima dell’inizio dell’assicurazione;
e. dimissioni della persona assicurata;
f. pensionamento, anche se vengono pagate le prestazioni previste dall’AD;
g. cessazione regolare o anticipata di rapporti stagionali, temporanei o a tempo parziale.
I rapporti di lavoro a tempo parziale si considerano assicurati nella misura in cui la persona assicurata abbia avuto un contratto di durata indeterminata e sia stata costantemente collocata presso una o più aziende nei 12 mesi precedenti la disoccupazione;
h. licenziamento tra coniugi o parenti in linea diretta ascendente o discendente;
i. licenziamento causato da violazione intenzionale degli obblighi di lavoro;
x. xxxxxxxx, disoccupazione voluta o provocata.
Non vengono erogate prestazioni neppure in caso di sospensione delle indennità giornaliere per oltre 5 (cinque) giorni dovuta alla mancata osservanza delle regole e delle norme di controllo dell’Ufficio regionale di collocamento (URC). L’obbligo di prestazione è sospeso anche nei mesi in cui l’URC richiede un guadagno intermedio superiore al 40% del guadagno assicurato.
4.4. Altre modalità
4.4.1. Numero massimo di prestazioni mensili
Per tutti i casi di sinistro risultanti da incapacità lavorativa o disoccupazione l’assicuratore si assume complessivamente (per tutti questi casi messi insieme) un massimo di 36 rate di credito per ciascun contratto di credito.
4.4.2. Compensazione dei diritti alla prestazione
In caso di incapacità di guadagno, l’assicurazione della persona assicurata è da considerarsi liquidata con l’erogazione della prestazione in capitale una tantum. Vengono detratte le prestazioni eventualmente già erogate per incapacità lavorativa correlata a questa incapacità di guadagno.
4.4.3. Casi di prestazioni multipli
Le prestazioni assicurative risultanti da incapacità lavorativa e disoccupazione non sono cumulabili.
4.4.4. Destinataria delle prestazioni
Le prestazioni assicurative sono versate esclusivamente a cashgate per l’adempimento degli obblighi della persona assicurata derivanti dal contratto di credito.
5. Pagamento dei premi
a. Il premio assicurativo deve essere versato con cadenza mensile. È incassato da cashgate insieme alla rata di credito mensile, inclusa la tassa di bollo federale.
b. Il termine di scadenza per il pagamento del primo premio corrisponde a quello della prima rata di credito mensile. Se la stipula dell’assicurazione è avvenuta in un momento successivo, il termine di pagamento del primo premio corrisponde al termine di pagamento della rata di credito successivo all’inizio dell’assicurazione.
c. In caso di prestazione, i premi assicurativi sono inclusi nei pagamenti mensili delle rate di credito, ovvero nel pagamento in capitale una tantum da parte dell’assicuratore.
6. Sinistro
6.1. Procedura in caso di sinistro
I sinistri devono essere notificati immediatamente a:
cashgate AG Debitorenmanagement Xxxxxxxxxxxxxxxx 00
Xxxxxxxx 0000
0000 Xxxxxx Oerlikon
Tel. 000 000 00 00
xxxxxxxx provvederà a informare del potenziale sinistro l’assicuratore o terzi da questo incaricati per il trattamento dei sinistri.
L’assicuratore o i terzi incaricati faranno pervenire alla persona assicurata il modulo di sinistro. La persona assicurata deve riconsegnare al più presto il modulo firmato insieme ai documenti necessari per la valutazione del diritto alla prestazione.
Nella fase di verifica del diritto alla prestazione, ovvero durante il periodo di attesa, la persona assicurata è tenuta al pagamento delle rate di credito nei confronti di cashgate.
6.2. Documenti per la verifica del diritto alla prestazione
Presupposto per la liquidazione del sinistro è la presentazione di documenti completi e fondati. Al modulo di sinistro debitamente compilato e firmato devono essere allegati i documenti di seguito specificati.
In caso di incapacità lavorativa:
attestato di un medico esercitante la professione in Svizzera che disponga la sospensione totale (100%) del lavoro, indicandone la causa (certificato medico, documentazione clinica, diagnosi) e la presumibile durata.
In caso di incapacità di guadagno:
attestato medico indicante la causa, decisione dell’AI passata in giudicato (incl. documentazione AI ed eventuale documentazione SUVA).
In caso di disoccupazione:
copia del contratto di lavoro, notifica del licenziamento da parte del datore di lavoro (dalla quale si evincono la data in cui il licenziamento è stato comunicato e la cessazione del rapporto di lavoro), documento comprovante la registrazione presso l’URC, nonché le copie dei conteggi mensili sui pagamenti delle prestazioni della cassa di disoccupazione svizzera.
L’assicuratore si riserva il diritto di richiedere a proprie spese ulteriori documenti o esami clinici (medico di fiducia) necessari per la valutazione del diritto alla prestazione.
6.3. Obblighi di prova continuativi
La persona assicurata è tenuta a presentare mensilmente all’assicuratore i documenti comprovanti l’incapacità lavorativa o la disoccupazione ininterrotte di cui alla cifra 6.2., senza che questi ne faccia esplicita richiesta.
6.4. Esonero dall’obbligo del segreto professionale
La persona assicurata esonera dall’obbligo del segreto professionale il medico che l’ha seguita nel corso della malattia o dopo un infortunio, per consentire all’assicuratore o a terzi da questo incaricati di ottenere le informazioni richieste.
6.5. Effetti della violazione degli obblighi
In caso di violazione intenzionale degli obblighi di cui alle cifre 6.1.-6.4. l’assicuratore ha la facoltà di ridurre o di rifiutare la prestazione.
7. Disdetta e suoi effetti
7.1. Diritto di disdetta
La persona assicurata ha la facoltà di disdire in qualsiasi momento il contratto assicurativo in forma scritta, osservando un termine di preavviso di 30 giorni prima della scadenza di pagamento della rata successiva.
7.2. Effetti della disdetta durante il sinistro
Se la persona assicurata dà la disdetta mentre l’assicuratore eroga le prestazioni mensili, decade l’obbligo di prestazione di quest'ultimo dalla data in cui acquista efficacia la disdetta.
8. Altre disposizioni
8.1. Tutela dei dati personali e riservatezza
I dati presentati e le informazioni personali fornite nel quadro della presente assicurazione sono utilizzati dall’assicuratore o da terzi da esso incaricati esclusivamente ai fini della stipula e della gestione del contratto di assicurazione, nonché del trattamento dei sinistri. La persona assicurata può richiedere in qualsiasi momento di conoscere o di correggere le informazioni che la riguardano, conservate dall’assicuratore, dal suo mandatario o da terzi da esso incaricati. L’assicuratore, cashgate e terzi da essi incaricati, che abbiano sede sul territorio svizzero o all’estero (incl. medici, uffici e altri assicuratori), sono esonerati da eventuali obblighi di segreto e riservatezza e hanno la facoltà di scambiarsi reciprocamente, inoltrare o di rendere altrimenti accessibili tutte le informazioni riguardanti la persona assicurata nella misura in cui siano necessarie alla stipula e alla gestione del contratto d'assicurazione (incl. il trattamento dei sinistri). Ai fini di cui sopra cashgate è esonerata da eventuali obblighi di riservatezza e ha la facoltà di rendere pubblico il suo rapporto contrattuale con la persona assicurata, inclusi i dettagli necessari.
8.2. Foro competente e diritto applicabile
In caso di controversie relative al presente contratto di assicurazione, il foro competente è a scelta quello del luogo di domicilio svizzero della persona assicurata o quello della sede di cashgate o ancora quello della sede dell’assicuratore.
Il contratto di assicurazione è soggetto al diritto svizzero.
8.3. Comunicazione e notifiche
Le comunicazioni e notifiche devono sempre essere indirizzate per iscritto a:
cashgate AG Debitorenmanagement Xxxxxxxxxxxxxxxx 00
Xxxxxxxx 0000
0000 Xxxxxx Oerlikon
Tel. 000 000 00 00
8.4. Procedura di reclamo
Se la persona assicurata non è soddisfatta con le prestazioni erogate, si può rivolgere in qualsiasi momento ad Chubb Versicherung (Schweiz) AG, Xxxxxxxxxx 00, 0000 Xxxxxx.