Entità della prestazione Clausole campione

Entità della prestazione. Alla scadenza del periodo di attesa, l’assicuratore si assume il pagamento delle rate di credito mensili della persona assicurata durante l'incapacità lavorativa ininterrotta, per un periodo massimo di 12 mesi. L’importo non può superare CHF 2500 al mese per ciascun contratto di credito. Non vengono bonificati né arretrati né interessi moratori. In caso di incapacità lavorativa al 100% per la stessa affezione (ricaduta dovuta alla stessa malattia o allo stesso infortunio) che si manifesta entro il termine di 3 (tre) mesi dalla ripresa dell’attività lavorativa, la nuova incapacità lavorativa viene trattata come continuazione della prima. Non si applica un nuovo periodo di attesa. Per i periodi in cui è stata ripresa l’attività lucrativa non sono erogate prestazioni. La prestazione massima è di 12 rate di credito mensili per i periodi collegati dell’incapacità lavorativa dovuta alla stessa affezione. Al termine dell’erogazione delle 12 rate di credito determinata dalla stessa incapacità lavorativa, la persona assicurata deve riprendere al 100% l’attività lucrativa per almeno 1 (un) mese per avere diritto a una nuova riscossione della prestazione (riqualificazione). Si applica un nuovo periodo di attesa.
Entità della prestazione. Durante il periodo di durata del presente contratto, PAYONE accorda al Contraente il diritto al possesso e all’utilizzo auto- nomo dei beni noleggiati. I beni noleggiati sono gli apparecchi POS e le periferiche per l’autorizzazione e la gestione elettronica delle procedure di pagamento messi a disposizione da PAYONE ai sensi del pre- sente contratto. La responsabilità di approntare il collegamen- to e la trasmissione dei dati spetta esclusivamente al Contra- ente. Il materiale di consumo, come rotoli di carta, batterie e altro, nonché gli accessori, come le basi di ricarica, i caricatori e le batterie non sono inclusi nei beni noleggiati. PAYONE ha diritto in qualsiasi momento di: a) eseguire tutte le modifiche al software necessarie per il fun- zionamento e, in caso di trasmissione mediante reti di tele- comunicazione, i costi di trasmissione saranno a carico del Contraente; b) sostituire i beni noleggiati con altri beni a noleggio, anche di altri produttori, aventi prestazioni uguali o superiori. Tali modifiche non comportano la variazione del corrispettivo concordato per l’utilizzo; c) sottoporre gli apparecchi POS a ispezione in qualsiasi momento e senza preavviso, senza osservanza di un termine. Il software applicativo utilizzato è conforme allo stato dell’arte degli enti di certificazione. Qualora durante il periodo di durata del contratto siano emesse nuove prescrizioni per l’hardware o il software dell’apparecchio POS e tali prescrizioni possano essere soddisfatte solo mediante sostituzione completa del terminale con un apparecchio dello stesso produttore o di un altro produttore, tale sostituzione dovrà essere pagata dal Contraente a PAYONE secondo i tassi generalmente applicati. I beni noleggiati restano di proprietà di PAYONE. Non è cons- entita la cessione a terzi in nessuna forma. Il § 540, comma 1, seconda frase BGB non trova applicazione. In caso di intervento di creditori del Contraente, in particolare in caso di pignoramento del bene noleggiato, il Contraente deve informare immediatamente PAYONE. Eventuali costi di intervento saranno a carico del Contraente.
Entità della prestazione. Nel caso in cui l’incapacità di guadagno riconosciuta dall’AI sia uguale o superiore al 70%, l’assicuratore paga una prestazione in capitale una tantum pari alla somma di tutte le rate di credito non ancora pagate, arretrate secondo il piano rateale inizialmente pattuito per contratto, al netto della differenza di interessi che risulta dallo scioglimento anticipato del contratto di credito; l’importo non può tuttavia superare i CHF 70’000 per singolo contratto di credito. Non sono bonificati né eventuali arretrati di pagamentointeressi moratori. Fa fede la data in cui è insorta l’incapacità di guadagno (giorno d’inizio della rendita AI).
Entità della prestazione. Complessivamente l’entità della prestazione richiesta è stimabile come da prospetto che segue sub lettera A) B) C) D) E). Nell’ambito di tale complessivo monte orario potranno essere attivati gli interventi formativi di seguito elencati con indicazione della relativa durata. (N.B. sulla base delle offerte relative aggiudicazioni sarà stipulato uno o più versioni del presente capitolato) A) INTEGRARE LA FORMAZIONE NEL SISTEMA PREMIANTE, MIGLIORARE LE CAPACITÀ DI PIANIFICAZIONE STRATEGICA E IL CONTROLLO SUI SERVIZI AFFIDATI ALL’ESTERNO. a. 1) Percorso formativo riferito alle Posizioni Organizzative NR. ORE….30 a. 2) Problem solving NR. ORE….16 a. 3) La gestione del rischio aziendale; NR. ORE……8 a. 4) Lavorare per progetti NR. ORE…..24 a. 5) Il benessere Organizzativo: NR. ORE….10 a. 6) Le sponsorizzazioni nella pubblica amministrazioni. NR. ORE….10
Entità della prestazione. Prezzi, fatturazione, termini di pagamento
Entità della prestazione. Punti di servizio e orari di servizio
Entità della prestazione. 3.1 L’entità della prestazione di cui al contratto di servizio dipende dalla variante concordata e viene definita nelle schede inerenti l’entità della prestazione. Il contratto di servizio vale solo per i prodotti Xxxx Xxxxxxx SA espressamente elencati nella conferma della stipulazione del contratto di Xxxx Xxxxxxx SA (i prodotti contrattuali). 3.2 Xxxx Xxxxxxx SA si impegna ad eseguire i lavori di manutenzione e rimo- zione dei guasti dovuti in virtù del contratto di servizio con la massima diligenza. 3.3 Vigono le seguenti esclusioni dall’entità delle prestazioni di cui al contratto di servizio: a) Xxxx Xxxxxxx SA non fornisce ai sensi del contratto di servizio prestazioni concernenti componenti che non siano elencati nel contratto di servizio o che non vengano forniti da Xxxx Xxxxxxx SA. b) I costi per le operazioni di manutenzione, per l’accertamento e la rimozione di guasti, nonché per il materiale non rientrano nel presente contratto di servizio e sono a carico del cliente qualora le relative operazioni di manutenzione o i guasti siano causati da: – esposizione all’acqua, corrosione, allacciamento elettrico inadeguato, messa in sicurezza insufficiente, interruzione di corrente, decalcifica- zione inadeguata oppure influssi chimici o elettrolitici; – mancata osservanza delle istruzioni, direttive o norme operative di Xxxx Xxxxxxx SA, nonché altro funzionamento non appropriato o utilizzo inadeguato; – danneggiamento intenzionale o negligente dei prodotti contrattuali da parte del cliente o di terzi; per esempio corpo estraneo nell’apparecchio, ecc; – omissione di manutenzioni o riparazioni necessarie, nonché mancata osservanza degli intervalli di manutenzione raccomandati; – riparazioni eseguite da personale non autorizzato da Xxxx Xxxxxxx SA; – forza maggiore, in particolare calamità naturali; – danni riconducibili alla mancata osservanza dei documenti Xxxx Xxxxxxx SA sulla progettazione; – interventi nei giorni di sabato, domenica e nei giorni festivi legali c) Sono, inoltre, esclusi: – il montaggio necessario di ponteggi, nonché i costi per eventuali lavori preliminari atti a garantire l’accesso ai prodotti contrattuali. d) Ulteriori esclusioni possono essere contenute nelle schede sull‘entità delle prestazioni.
Entità della prestazione. 1. L‘incarico di riparazione viene eseguito accuratamente nel rispetto dei lavori definiti nell‘assegnazione dell‘incarico (o nella conferma d‘ordine). Il commissionario si riserva di eseguire lavori aggiuntivi non stabiliti nell‘assegnazione dell‘incarico se essi sono necessari per rendere di nuovo pienamente utilizzabile l‘oggetto della riparazione o se sono necessari per l‘esecuzione della riparazione; in tal caso è co- munque necessario il consenso del committente, se i costi indicati superano di oltre il 15% quelli riportati nel preventivo di spesa. 2. Se l‘entità dell‘originario ordine di riparazione fosse ampliata o modificata su richiesta del committente rispetto a quanto originariamente concordato, allora si rende necessario un ordine aggiuntivo separato. 3. Altri lavori non stabiliti nel conferimento dell‘incarico (o nella conferma d‘ordine) ovvero nell‘ordine aggiuntivo, nonché altri componenti difettosi dell‘oggetto della riparazione, non sono compresi nell‘incarico di riparazione. Si esclude in tal senso qualsivoglia respon- sabilità del commissionario.

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  • Liquidazione della prestazione in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, l’Impresa si impegna al pagamento di quanto dovuto entro 30 giorni dalla ricezione della pratica completa.

  • OGGETTO DELLA PRESTAZIONE Per tutta la durata del presente contratto, indicata al successivo art. 4, il “Professionista” si impegna a ricoprire il ruolo di “Coordinatore delle Direzioni Lavori per le opere che insistono nel complesso PRIMA e legate sia alle opere appaltate per il “Nuovo Complesso Neutral Beam Test Facility” a Padova (progetto esecutivo 1° e 2° lotto) alla Società ITER – “COOPERATIVA RAVENNATE INTERVENTI SUL TERRITORIO” Società Cooperativa sia alle opere appaltate da Fusion for Energy per gli esperimenti SPIDER e MITICA in esso ospitate. Sarà compito del Coordinatore delle Direzioni Lavori, di seguito CDL, proporre settimanalmente un programma di svolgimento dei lavori nel sito di PRIMA concordato con i diversi soggetti che concorrono alla realizzazione delle opere ed in particolare con: - il Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Esecuzione; - i Direttori Lavori delle varie realizzazioni in corso nel sito; i Direttori Lavori rimangono i soli responsabili per conto dei Committenti relativamente all’esecuzione delle opere loro affidate; - il Project Manager del team NBTF; - l’Host Manager del Consorzio RFX. Sarà compito del Professionista indire le riunioni settimanali di Coordinamento, istruendole e redigendo un verbale sulle decisioni collegialmente assunte. Il ruolo del CDL non include aspetti di gestione della sicurezza nel cantiere. Il CDL può tuttavia segnalare al CSE eventuali comportamenti che ritenesse scorretti dal punto di vista della sicurezza da parte dei lavoratori in cantiere.

  • PRESTAZIONE L’Impresa, qualora il ricovero dell’Assicurato si protragga per un numero di giorni superiore a 5, riconosce per ogni successivo giorno di degenza (i.e. a partire dal sesto giorno di ricovero) un importo pari a euro 100,00 per un numero massimo di giorni pari a 10. In conseguenza di quanto sopra, dunque, la somma massima esigibile da ciascun Assicurato nel corso della validità della polizza non potrà superare l’importo di € 1.000,00.

  • CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.

  • (Pagamento, risoluzione e prelazione) Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non può venire sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, qualunque ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualunque causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quant'altro dovuto, ove di importo pari almeno ad una mensilità del canone), costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 55 della legge n 392/78. La vendita dell'unità immobiliare locata - in relazione della quale viene/non viene (4) concessa la prelazione al conduttore - non costituisce motivo di risoluzione del contratto.

  • Prestazioni Al verificarsi delle condizioni appresso indicate il lavoratore associato ha diritto a richiedere al Fondo la prestazione pensionistica per vecchiaia o per anzianità. Il diritto alla prestazione pensionistica per vecchiaia si consegue al compimento dell'età pensionabile stabilita nel regime pensionistico obbligatorio, avendo maturato almeno dieci anni di versamenti contributivi effettivi al Fondo. Il diritto alla prestazione pensionistica per anzianità si consegue al compimento di un'età di non più di dieci anni inferiore a quella stabilita per la pensione di vecchiaia nel regime pensionistico obbligatorio ed avendo maturato almeno quindici anni di versamenti contributivi effettivi al Fondo. In ogni caso il diritto alle prestazioni indicate nel presente articolo è esigibile a condizione che i lavoratori associati abbiano cessato il rapporto di lavoro. La presente norma troverà applicazione anche nei confronti dei lavoratori soci la cui posizione viene acquisita per trasferimento da altro fondo pensione complementare, computando anche il numero delle annualità di contribuzione versate al fondo di provenienza. Il lavoratore socio, avente diritto, può chiedere la liquidazione in capitale della prestazione pensionistica nella misura prevista dall'attuale normativa. Il Fondo provvederà all'erogazione delle prestazioni sotto forma di rendita mediante apposite convenzioni con imprese assicurative. Il lavoratore socio che al momento della risoluzione del rapporto di lavoro non abbia maturato il diritto alle prestazioni pensionistiche può riscattare la propria posizione individuale maturata presso il Fondo. Il riscatto della posizione individuale comporta la riscossione dell'intero capitale accantonato e dei rendimenti maturati fino al mese precedente il riscatto stesso. La liquidazione dell'importo così definito avviene entro sei mesi dalla richiesta del riscatto. Qualora non opti per il riscatto, il lavoratore resta iscritto al Fondo alle condizioni e con le modalità dello statuto. Agli iscritti che provengano da altri fondi pensione, ai quali sia stata riconosciuta sulla base della documentazione prodotta la qualifica di vecchi iscritti agli effetti di legge, non si applicano le norme di questo accordo conseguenti la normativa in vigore. Questi ultimi hanno diritto alla liquidazione della prestazione pensionistica indipendentemente dalla sussistenza dei requisiti di accesso come sopra definiti e possono optare per la liquidazione in forma di capitale dell'intero importo maturato sulla loro posizione pensionistica. In caso di morte del lavoratore socio prima del pensionamento per vecchiaia, beneficiari della prestazione pensionistica sono i soggetti indicati dalle disposizioni di legge vigenti "pro tempore". Il Fondo eroga, altresì, eventuali prestazioni accessorie per premorienza ed invalidità. L'iscritto per il quale da almeno otto anni siano accumulati contributi derivanti da quote di trattamento di fine rapporto, può chiedere una anticipazione per eventuali spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche ovvero per l'acquisto della prima casa di abitazione per sè o per i figli, documentato con atto notarile, nei limiti dell'ammontare della sua posizione pensionistica derivante dal t.f.r. versato al Fondo. Il Consiglio di amministrazione determina l'ammontare percentuale massimo delle anticipazioni annualmente consentite in relazione all'esigenza di preservare l'equilibrio e la stabilità del Fondo. Non sono ammesse altre forme di anticipazioni sulle prestazioni. Il Fondo non può concedere prestiti.

  • Accettazione La Società ……………………………, autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP o D.M. n. …….. del ……………… pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (o suo supplemento n. ) n. del , dichiara di aver esaminato in ogni sua parte il bando, il disciplinare ed il presente capitolato e quant’altro ad esso allegato e di conseguenza di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità e le prescrizioni in essi contenute.

  • Struttura della retribuzione La struttura della retribuzione si compone delle seguenti voci:

  • Mediazione Attività svolta da un soggetto terzo ed imparziale, finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.

  • CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE III.2.1) Requisiti minimi che il concorrente deve possedere Se cittadino italiano o di altro Stato membro residente in Italia A) requisiti di ordine generale: inesistenza delle condizioni di esclusione prescritte dall’art. 38 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, s.m.i.; B) requisiti di idoneità professionale: 1. iscrizione nel Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, per le attività oggetto del presente appalto; 2. le società cooperative ed i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro devono possedere l’iscrizione nell’Albo nazionale delle società cooperative, presso il Ministero delle attività produttive, ora dello Sviluppo Economico; C) requisiti di ordine speciale: previsti dalla L.R. 09.08.2002, n. 14, dal D.P.R. 25.01.2000, n. 34, dall’art. 40 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, s.m.i., in particolare: • Possesso dell’attestato SOA (Società organismi di attestazione), in corso di validità, per le seguenti categorie e classifiche: Descrizione Categ. Class. Fino all’importo di Parte di opera Edifici civili e industriali OG1 I € 258.228,00 Prevalente Per i raggruppamenti temporanei di imprese, per i consorzi ordinari di concorrenti, per i GEIE, di tipo orizzontale (realizzazione lavori della stessa categoria), i requisiti di ordine speciale (qualificazione) richiesti per i concorrenti singoli devono essere posseduti dal mandatario/capofila o da un consorziato nelle misure minime del 40%; la restante percentuale del 60% deve essere posseduta cumulativamente dai mandanti o dagli altri consorziati ciascuno nella misura minima del 10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento. Il mandatario in ogni caso deve possedere i requisiti in misura maggioritaria, fermo restando che nel complesso si deve possedere il 100% dei requisiti prescritti. Per i raggruppamenti temporanei di imprese, per i consorzi ordinari di concorrenti, per i GEIE, di tipo verticale (realizzazione lavori di categoria prevalente e di categorie scorporate), i requisiti di ordine speciale (qualificazione), sempre che siano frazionabili, devono essere posseduti dal mandatario/capofila nella categoria prevalente e per il relativo importo; mentre per i lavori scorporati ciascun mandante deve possedere i requisiti previsti per l’importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte da soggetti mandanti devono essere posseduti dal soggetto mandatario con riferimento alla categoria prevalente. Il consorzio stabile si qualifica sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate. La qualificazione è acquisita con riferimento alla categoria di opere generali o specialistiche per la classifica corrispondente alla somma di quelle possedute dalle imprese consorziate. Se concorrente estero Qualora il concorrente sia stabilito in altri Stati aderenti alla U.E. nonché nei Paesi firmatari dell'accordo sugli appalti pubblici che figura nell'allegato 4 dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, o in Paesi che, in base ad altre norme di diritto internazionale, o in base ad accordi bilaterali siglati con l'Unione Europea o con l'Italia che consentano la partecipazione ad appalti pubblici a condizioni di reciprocità, la qualificazione è consentita alle medesime condizioni richieste agli operatori economici italiani. Pertanto occorre produrre appropriata documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani alle gare. Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell'Unione europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza.