NOTA INFORMATIVA PER I POTENZIALI ADERENTI
Fondo pensione complementare per i lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti nel territorio del Trentino-Alto Adige Zusatzrentenfonds der Beschäftigten von Arbeitgebern, die im Gebiet Trentino-Südtirol tätig sind
Iscritto al n. 93 dell’Albo dei fondi pensione - Xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxx xxxxx Xx. 00
NOTA INFORMATIVA PER I POTENZIALI ADERENTI
(depositata presso la COVIP il 2 luglio 2018)
La Nota informativa si compone delle seguenti quattro sezioni:
Sezione I - Informazioni chiave per l’aderente
Sezione II - Caratteristiche della forma pensionistica complementare Sezione III - Informazioni sull’andamento della gestione
Sezione IV - Soggetti coinvolti nell’attività della forma pensionistica complementare
La presente Nota informativa, redatta dal Fondo Pensione LABORFONDS secondo lo schema predisposto dalla COVIP, non è soggetta a preventiva approvazione da parte della COVIP medesima.
Il Fondo Pensione LABORFONDS si assume la responsabilità della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa
.
Indice
SEZIONE I - INFORMAZIONI CHIAVE PER L’ADERENTE
Presentazione di LABORFONDS Informazioni pratiche
La contribuzione
La prestazione pensionistica complementare Proposte di investimento
SCHEDA DEI COSTI
Costi nella fase di accumulo
L’indicatore sintetico dei costi (ISC)
ALLEGATO ALLE “INFORMAZIONI CHIAVE PER
L’ADERENTE” DEL FONDO PENSIONE LABORFONDS
Fonte istitutiva del Fondo Pensione LABORFONDS Destinatari del Fondo Pensione LABORFONDS Contribuzione
SEZIONE II - CARATTERISTICHE DELLA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE
Informazioni generali
+ Perché una pensione complementare
+ Lo scopo di LABORFONDS
+ Come si costruisce la pensione complementare
+ La struttura di governo del Fondo
Il finanziamento
+ Il TFR
+ Il contributo del lavoratore e il contributo del datore di lavoro
L’investimento e i rischi connessi
+ Dove si investe
+ Attenzione ai rischi
+ Le proposte di investimento
+ Linea Garantita
+ Linea Prudente – Etica
+ Linea Bilanciata
+ Linea Dinamica
La scelta di investimento
+ Come stabilire il proprio profilo di rischio
+ Le conseguenze sui rendimenti attesi
+ Come modificare la scelta nel tempo
Le prestazioni pensionistiche
+ Cosa determina l’importo della prestazione
La pensione complementare
+ La prestazione in capitale
+ Cosa succede in caso di decesso
In quali casi si può disporre del capitale prima del pensionamento
+ Le anticipazioni
+ Il riscatto della posizione maturata
Il trasferimento ad altra forma pensionistica complementare
I costi connessi alla partecipazione
+ I costi nella fase di accumulo
+ L’indicatore sintetico dei costi
+ I costi nella fase di erogazione
Il regime fiscale
+ I contributi
+ I rendimenti
+ Le prestazioni
Altre informazioni
+ Per aderire…
+ La valorizzazione dell’investimento
+ La comunicazione periodica e altre comunicazioni agli iscritti
+ La mia pensione complementare
+ Reclami e modalità di risoluzione delle controversie
SEZIONE III – INFORMAZIONI SULL’ANDAMENTO DELLA GESTIONE
Linea Garantita
+ Informazioni sulla gestione delle risorse
+ Illustrazione dei dati storici di rischio/rendimento
+ Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi
Linea Prudente-Etica
+ Informazioni sulla gestione delle risorse
+ Illustrazione dei dati storici di rischio/rendimento
+ Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi
Linea Bilanciata
+ Informazioni sulla gestione delle risorse
+ Illustrazione dei dati storici di rischio/rendimento
+ Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi
Linea Dinamica
+ Informazioni sulla gestione delle risorse
+ Illustrazione dei dati storici di rischio/rendimento
+ Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi
Glossario dei termini tecnici utilizzati
SEZIONE IV - SOGGETTI COINVOLTI NELL’ATTIVITÀ DELLA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE
Gli organi del Fondo
La gestione amministrativa Depositario
La gestione delle risorse L’erogazione delle rendite La revisione contabile
La raccolta delle adesioni
Sezione I - Informazioni chiave per l’aderente
Informazioni in vigore dal 2 luglio 2018
Il presente documento ha lo scopo di presentare le principali caratteristiche del FONDO PENSIONE LABORFONDS e facilitare il confronto tra il FONDO PENSIONE LABORFONDS e le altre forme pensionistiche complementari.
Presentazione del FONDO PENSIONE LABORFONDS
Il Fondo pensione complementare per i lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti nel territorio del Trentino - Alto Adige, in forma abbreviata FONDO PENSIONE LABORFONDS (di seguito, per brevità “LABORFONDS” o “Fondo”), è un fondo pensione negoziale, costituito in forma di associazione riconosciuta, istituito sulla base dell’accordo (cd. fonte istitutiva) riportato nell’Allegato alla presente Sezione I - “Informazioni chiave per l’aderente”, che ne costituisce parte integrante. Nel medesimo Allegato sono riportate le principali informazioni sulla fonte istitutiva e sulle condizioni di partecipazione.
LABORFONDS non ha scopo di lucro ed è finalizzato all’erogazione di trattamenti pensionistici
complementari del sistema previdenziale obbligatorio, ai sensi del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252.
LABORFONDS opera in regime di contribuzione definita: l’entità della prestazione pensionistica è determinata in funzione della contribuzione versata e dei rendimenti della gestione. La gestione delle risorse è svolta nell’esclusivo interesse degli aderenti e secondo le indicazioni di investimento relative alla proposta di investimento da questi scelta.
Possono aderire a LABORFONDS tutti i lavoratori indicati nell’articolo 5 dello Statuto, appartenenti al settore pubblico e privato il cui rapporto di lavoro è disciplinato dagli accordi collettivi nazionali delle corrispondenti categorie. A tali accordi, salvo diverso accordo territoriale e/o aziendale, occorre fare riferimento ai fini della determinazione della contribuzione a LABORFONDS, come indicato nell’Allegato alla presente Sezione I - “Informazioni chiave per l’aderente”. Possono altresì aderire a LABORFONDS i soggetti fiscalmente a carico dei lavoratori iscritti.
La partecipazione a LABORFONDS consente di beneficiare di un trattamento fiscale di favore sui contributi versati, sui rendimenti conseguiti e sulle prestazioni percepite.
Informazioni pratiche
LABORFONDS ha sede legale a Bolzano, in via Xxxxxxxxx Xxxxxxx n. 34, ed un’ulteriore sede a Trento, in
piazza Erbe n. 2.
Le informazioni agli iscritti e potenziali aderenti vengono fornite presso gli uffici del service amministrativo Pensplan Centrum situati a Bolzano, in via della Mostra nn. 11/13 e a Trento in via Gazzoletti n. 2 c/o il Palazzo della Regione.
Recapiti telefonici:
Bolzano 0471 31 76 70
Trento 0461 27 48 18
Sito web:
Fax:
0000 00 00 00
Indirizzo e-mail:
Sul sito web del Fondo sono disponibili lo Statuto e la Nota informativa, documenti che contengono le informazioni di maggiore dettaglio sulle caratteristiche del Fondo. Sono inoltre disponibili il Documento sul
regime fiscale, il Documento sulle anticipazioni, il Documento sulle rendite ed ogni altro documento e/o
informazione di carattere generale utile all’iscritto.
La contribuzione
L’adesione a LABORFONDS dà diritto al versamento sulla propria posizione individuale di un contributo da parte del datore di lavoro. Per i lavoratori del settore privato tale contributo spetta unicamente nel caso in cui si versi a LABORFONDS almeno il contributo minimo a proprio carico; per i lavoratori dipendenti del pubblico impiego, invece, l’adesione comporta obbligatoriamente il versamento della contribuzione a carico degli stessi e del datore di lavoro.
I lavoratori del settore privato possono contribuire anche con la sola quota del TFR (trattamento di fine rapporto) e/o degli importi previsti dall’art. 7, comma 9 – undecies della L.n. 125/2015 (c.d. “contributo ex Fondo Gas”) e/o dei c.d. “contributi aggiuntivi” di cui all’art. 1, c. 171 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (c.d. Legge di Bilancio 2018).
I suddetti contributi aggiuntivi sono dei contributi a carico del datore di lavoro versati in favore dei lavoratori in virtù dell’applicazione di disposizioni contenute nei contratti collettivi (quindi, ad es., il c.d. “contributo contrattuale”) o in norme di legge. Nel caso in cui il lavoratore non abbia ancora aderito alla previdenza complementare oppure aderisca a forme pensionistiche diverse dai fondi pensione negoziali (fondo aperto o PIP), detti contributi possono comportare l’attivazione di una posizione individuale alimentata dal versamento del solo contributo aggiuntivo1; tali associati, cd. “contrattuali”, sono liberi di attivare, in aggiunta alla citata contribuzione aggiuntiva, la quota ordinaria di contribuzione a carico proprio e del datore di lavoro e/o la quota contributiva di fonte TFR nella misura prevista dalla contrattazione di riferimento. Nel caso in cui il lavoratore sia già aderente a LABORFONDS o ad un fondo pensione negoziale, tali contributi vanno invece ad aggiungersi agli ordinari flussi contributivi (contributo datoriale; contributo del lavoratore; TFR), nel rispetto del principio dell’unicità della posizione individuale.
La misura, la decorrenza e la periodicità della contribuzione, compresa quella aggiuntiva a quella ordinaria, sono stabilite dai singoli contratti/accordi collettivi nazionali, territoriali ed aziendali, riportati nell’Allegato alla Sezione I - “Informazioni chiave per l’aderente”. Tale allegato, nella versione più aggiornata, è inoltre pubblicato sul sito web di LABORFONDS (xxx.xxxxxxxxxx.xx) nella sezione “Documentazione - Contratti/accordi collettivi”.
Il TFR maturando può essere destinato al Fondo in misura integrale o parziale, ove ciò sia previsto dalle fonti istitutive (cfr. Allegato alla Sezione I - “Informazioni chiave per l’aderente”); il lavoratore può rivedere successivamente la scelta effettuata con riguardo alla quota di TFR da destinare al Fondo.
Al momento dell’adesione l’aderente potrà inoltre decidere di fissare la contribuzione a suo carico, calcolata sulla base imponibile determinata dai singoli contratti/accordi collettivi, anche in misura percentuale maggiore rispetto a quella minima da questi indicata. Successivamente, l’aderente potrà variare in aumento o in diminuzione la contribuzione scelta, comunicandola al datore di lavoro.
Ogni aderente ha inoltre la facoltà di versare direttamente al Fondo contribuzione volontaria aggiuntiva rispetto alle percentuali di contribuzione minime fissate nel relativo contratto collettivo/accordo di lavoro, ovvero rispetto all’eventuale percentuale più elevata prescelta: anche tali importi fruiscono della deducibilità dal reddito.
Sono associabili a LABORFONDS anche i soggetti fiscalmente a carico dei destinatari per i quali si chiede l’attivazione di una posizione previdenziale presso il Fondo. La misura della contribuzione e la periodicità dei versamenti in favore delle posizioni individuali dei soggetti fiscalmente a carico possono essere determinate autonomamente da questi o dall’aderente dei quali gli stessi sono a carico ed eseguiti tramite bonifico bancario.
La prestazione pensionistica complementare
Le prestazioni pensionistiche possono essere erogate dal momento in cui maturano i requisiti di pensionamento previsti dalla normativa vigente, a condizione che l’aderente abbia partecipato a forme pensionistiche complementari per almeno cinque anni. Si può percepire la prestazione pensionistica in forma di rendita (pensione complementare) e/o in capitale, nel rispetto dei limiti fissati dalla legge.
1 In caso di previsione derivante dalla contrattazione collettiva, nell’ipotesi di cui all’art. 1 c. 171, secondo periodo della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (c.d. Legge di Bilancio 2018) trattasi di “adesione contrattuale”.
Decidendo di trasformare la posizione individuale in rendita, per tutta la durata della vita verrà erogata all’aderente da parte dell’impresa di assicurazione con cui LABORFONDS è convenzionato la pensione complementare, calcolata in base al capitale che si sarà accumulato ed all‘età raggiunta a quel momento. La pensione complementare può essere reversibile sia al coniuge sia a un’altra persona designata.
Per avere un’idea di come la rendita può variare al variare, ad esempio, della contribuzione, delle scelte di investimento e dei costi, al momento dell’adesione viene consegnato il documento “La mia pensione complementare”, versione standardizzata. Le tipologie di rendita e le relative condizioni che LABORFONDS propone sono riportate nel Documento sulle rendite, disponibile sul sito web del Fondo.
È anche possibile scegliere la liquidazione in capitale della posizione individuale in un’unica soluzione fino a un massimo del 50% del capitale accumulato. Se si è iscritti ad un fondo di previdenza complementare da prima del 29 aprile 1993 oppure se il calcolo della rendita vitalizia risulta di ammontare molto contenuto, è possibile richiedere l’intero importo della prestazione in forma di capitale.
Per chi aderisca alla previdenza complementare da almeno 5 anni è, inoltre, possibile richiedere la Rendita integrativa temporanea anticipata (XXXX) che consiste nell’erogazione frazionata di tutto o parte del montante maturato nel Fondo Pensione, fino alla maturazione dell’età anagrafica prevista per il pensionamento di vecchiaia. È possibile accedere alla XXXX al ricorrere di una delle seguenti casistiche:
a. cessazione dell’attività lavorativa che si verifichi entro 5 anni dalla maturazione dell’età anagrafica di accesso alla pensione di vecchiaia nel regime pensionistico obbligatorio di appartenenza e con almeno 20 anni di contribuzione nel regime pensionistico obbligatorio;
b. cessazione dell’attività lavorativa che comporti un periodo di disoccupazione superiore a 24 mesi, qualora manchino 10 anni alla maturazione dell’età anagrafica di accesso alla pensione di vecchiaia nel regime pensionistico obbligatorio.
Ai fini della richiesta della prestazione pensionistica complementare in rendita, in capitale o mista non rileva la parte di prestazione eventualmente richiesta in forma di XXXX.
Prima del pensionamento è comunque possibile fare affidamento sulle somme accumulate in LABORFONDS richiedendo una anticipazione della posizione individuale laddove ricorrano alcune situazioni di particolare rilievo per la vita personale (ad esempio, spese sanitarie di particolare gravità, acquisto/ristrutturazione della prima casa di abitazione) o per altre personali esigenze (per i lavoratori del settore privato e per i soggetti fiscalmente a carico) o per spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei congedi per la formazione e la formazione continua (per i lavoratori del settore pubblico). Le condizioni di accesso, i limiti e le modalità di erogazione delle anticipazioni sono dettagliatamente indicati nel Documento sulle anticipazioni (che tiene conto dei diversi regimi applicabili agli aderenti lavoratori del settore privato ed ai fiscalmente a carico rispetto ai lavoratori del settore pubblico), disponibile sul sito web di LABORFONDS.
Inoltre, in presenza di situazioni di particolare delicatezza e rilevanza attinenti alla vita lavorativa (quali, ad es., inoccupazione per un periodo di tempo prolungato, cassa integrazione/mobilità, invalidità permanente comportante la riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo, licenziamento, dimissioni), è possibile inoltre riscattare totalmente o parzialmente la posizione maturata, indipendentemente dagli anni che ancora mancano al raggiungimento della pensione. Nel caso in cui l’aderente si trovi nelle situazioni che gli consentono di esercitare il riscatto totale della posizione ed intenda avvalersi di tale prerogativa, dovrà tenere conto che, a seguito del pagamento della corrispondente somma, verrà meno il rapporto associativo con LABORFONDS e, in caso di reiscrizione alla previdenza complementare, dovranno maturare nuovamente i requisiti di anzianità contributiva che danno diritto ad accedere ad alcuni tipi di prestazione (ad es. gli 8 anni per accedere all’anticipazione per acquisto della prima casa).
Trascorso un periodo minimo di permanenza presso LABORFONDS (dopo 2 anni per gli aderenti del settore privato/fiscalmente a carico; 3 o 5 anni per gli aderenti del settore pubblico), è possibile richiedere di trasferire la posizione individuale ad un’altra forma pensionistica complementare. Prima di questo termine, il trasferimento è possibile solo in caso di perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo. La portabilità dei contributi aggiuntivi di cui all’articolo 1, comma 171 dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (c.d. Legge di Bilancio 2018) è possibile nel caso di trasferimento ad altra forma pensionistica complementare idonea a ricevere detti contributi. In tutti gli altri casi, detti contributi continueranno ad essere versati a LABORFONDS, determinando una nuova adesione contrattuale al Fondo medesimo.
In caso di perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo o comunque raggiunti i requisiti di pensionamento, si ha la facoltà inoltre di decidere di mantenere la posizione individuale accantonata presso il Fondo, anche in assenza di contribuzione.
In caso di decesso dell’aderente del settore privato/fiscalmente a carico prima dell’esercizio del diritto alla prestazione pensionistica la posizione individuale è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche; in mancanza di tali soggetti la posizione individuale resta acquisita al Fondo. Per gli aderenti lavoratori del settore pubblico, LABORFONDS deve invece applicare l'art. 10, c. 3-ter D.Lgs. n. 124/1993 il quale individua il seguente ordine tra gli aventi diritto a riscattare la posizione in caso di decesso prima del pensionamento: il coniuge, in mancanza i figli ovvero i genitori viventi a carico dell'iscritto; in assenza di questi, i beneficiari (persone fisiche o giuridiche) designati dall'iscritto; in ultima istanza, la posizione resta acquisita al Fondo.
Per il caso di decesso dopo il pensionamento, LABORFONDS offre anche la possibilità di assicurare
l’erogazione di una pensione ai familiari dell’aderente, sottoscrivendo una rendita ‘reversibile’.
Si possono trovare maggiori informazioni sulle condizioni di Partecipazione, nonché sulla Contribuzione e sulle Prestazioni pensionistiche complementari nella Nota informativa e nello Statuto, disponibili sul sito web del Fondo.
Alcune forme di prestazione sono sottoposte a un trattamento fiscale di minor favore rispetto a quello proprio delle prestazioni pensionistiche complementari. È possibile verificarne la disciplina nell’apposito Documento sul regime fiscale, anch’esso disponibile sul sito web del Fondo.
Proposte di investimento
LABORFONDS è un fondo multicomparto in quanto mette a disposizione degli aderenti quattro comparti
d’investimento che si distinguono nel loro profilo di rischio/rendimento e caratteristiche di gestione:
Linea Garantita
Linea Prudente - Etica Linea Bilanciata
Linea Dinamica
I flussi di TFR conferiti tacitamente sono obbligatoriamente destinati al comparto Linea Garantita, ai sensi della normativa di settore. In assenza di una esplicita manifestazione di volontà, vengono destinati alla Linea Garantita anche i contributi aggiuntivi di coloro che aderiscono al Fondo per effetto del solo versamento degli stessi. Per coloro che sono già aderenti a LABORFONDS, i contributi aggiuntivi sono destinati, unitamente ai flussi contributivi ordinari e salva diversa indicazione dell’aderente, al comparto da questo precedentemente scelto.
Prima di scegliere è importante fare le opportune valutazioni sulla propria situazione lavorativa, sul patrimonio personale, sull’orizzonte temporale di partecipazione e sulle aspettative pensionistiche. A tal fine, in fase di adesione al Fondo, verranno poste alcune domande.
È importante conoscere le caratteristiche dell’opzione di investimento scelta perché a questa sono associati
uno specifico orizzonte temporale e una propria combinazione di rischio e rendimento.
Occorre tener presente che i rendimenti sono soggetti ad oscillazioni e che i rendimenti realizzati nel passato NON sono necessariamente indicativi dei rendimenti futuri. È pertanto necessario valutare i risultati in un’ottica di lungo periodo.
Se si sceglie un’opzione di investimento azionaria, è possibile aspettarsi rendimenti potenzialmente elevati nel lungo periodo, ma anche ampie oscillazioni del valore dell’investimento nei singoli anni (il che vuol dire che il rendimento può assumere valori molto alti, ma anche bassi o negativi).
Se si sceglie invece un’opzione di investimento obbligazionaria, è possibile aspettarsi una variabilità
limitata nei singoli anni, ma anche rendimenti più contenuti nel lungo periodo.
Infine, bisogna tener presente che anche le linee più prudenti non garantiscono un investimento privo di rischi.
Maggiori informazioni sulla politica di investimento di ciascun comparto sono presenti nella Nota informativa, disponibile sul sito web del Fondo.
LINEA GARANTITA
Caratteristiche della garanzia: il comparto garantisce la restituzione del capitale versato ed il consolidamento annuale dei risultati della gestione qualora positivi. Tale garanzia opera alla scadenza del contratto con il gestore (31.01.2023) e nei seguenti eventi: esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, riscatto per decesso, riscatto per invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo, cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi, riscatto ex art. 14, c. 5 D.Lgs. 252/05, anticipazione limitata alla sola fattispecie delle spese sanitarie nella misura fissata dalla normativa vigente.
Data di avvio dell’operatività del comparto: 31.01.2008 Patrimonio netto al 31.12.2017 (in euro): 202.487.818 Rendimento netto del 2017: 0,69%
Rendimento medio annuo composto Composizione del portafoglio al 31.12.2017
8,00%
7,00%
6,00%
5,00%
4,00%
3,00%
2,00%
1,00%
0,00%
3 anni 5 anni 10 anni Linea Garantita Benchmark TFR netto imposte
Azioni 3,35%
Obbligazioni Azioni
Obbligazioni
96,65%
Il rendimento riflette gli oneri gravanti sul patrimonio del Comparto e non
contabilizzati nell’andamento del benchmark.
LINEA PRUDENTE ETICA
Data di avvio dell’operatività della linea: 30.04.2008 Patrimonio netto al 31.12.2017 (in euro): 234.604.641 Rendimento netto del 2017: 1,24%
Rendimento medio annuo composto Composizione del portafoglio al 31.12.2017
8,00%
7,00%
6,00%
5,00%
4,00%
3,00%
2,00%
1,00%
0,00%
3 anni
5 anni
10 anni
Linea Prudente Etica Benchmark
Azioni 22,84%
Obbligazioni Azioni
Obbligazioni
77,16%
Il rendimento riflette gli oneri gravanti sul patrimonio del Comparto e
non contabilizzati nell’andamento del benchmark.
LINEA BILANCIATA
Data di avvio dell’operatività della linea: 10.12.2001 Patrimonio netto al 31.12.2017 (in euro): 2.043.959.309 Rendimento netto del 2017: 3,12%
Rendimento medio annuo composto Composizione del portafoglio al 31.12.2017
8,00%
7,00%
6,00%
5,00%
4,00%
3,00%
2,00%
1,00%
0,00%
3 anni
5 anni
10 anni
Linea Bilanciata Benchmark
Azioni 23,76%
Obbligazioni Azioni
Obbligazioni
76,24%
Il rendimento riflette gli oneri gravanti sul patrimonio del Comparto e non
contabilizzati nell’andamento del benchmark.
LINEA DINAMICA
Data di avvio dell’operatività della linea: 30.04.2008 Patrimonio netto al 31.12.2017 (in euro): 93.895.643 Rendimento netto del 2017: 6,73%
Rendimento medio annuo composto Composizione del portafoglio al 31.12.2017
8,00%
7,00%
6,00%
5,00%
4,00%
3,00%
2,00%
1,00%
0,00%
3 anni
5 anni
10 anni
Linea Dinamica Benchmark
Azioni 55,41%
Obbligazioni Azioni
Obbligazioni
44,59%
Il rendimento riflette gli oneri gravanti sul patrimonio del Comparto e non
contabilizzati nell’andamento del benchmark.
Scheda dei costi
Dati in vigore dal 2 luglio 2018
La presente Xxxxxx riporta informazioni sui costi che gravano, direttamente o indirettamente, sull’aderente al FONDO PENSIONE LABORFONDS nella fase di accumulo della prestazione previdenziale.
La presenza di costi comporta una diminuzione della posizione individuale e quindi della prestazione pensionistica. Pertanto, prima di aderire al FONDO PENSIONE LABORFONDS (di seguito, per brevità “LABORFONDS” o “Fondo”), è importante confrontare i costi del Fondo con quelli previsti dalle altre forme pensionistiche.
Costi nella fase di accumulo | |
Tipologia di costo | Importo e caratteristiche |
Spese di adesione | |
5,16 euro da versare una tantum in unica soluzione all’atto dell’adesione in aggiunta alla prima contribuzione. L’importo delle spese di adesione viene ripartito pariteticamente tra datore di lavoro e lavoratore (2,58 euro ciascuno). Tale importo, in capo al lavoratore ed al datore di lavoro, non deve essere corrisposto al Fondo nel caso di adesione determinata dal solo versamento di contributi aggiuntivi ai sensi dell’art. 1 c. 171, secondo periodo della Legge di Bilancio 2018 (c.d. “adesione contrattuale” o fattispecie ad essa assimilata). Ai soggetti fiscalmente a carico viene prelevato l’importo una tantum di 5,16 euro dalla prima contribuzione versata a LABORFONDS. | |
Spese da sostenere durante la fase di accumulo | |
Direttamente a carico dell’aderente | 10 euro a titolo di quota associativa annua (con restituzione di 2 euro in caso di scelta di ricezione delle comunicazioni in formato elettronico), prelevata in unica soluzione in occasione del primo versamento contributivo effettuato nell’anno. In assenza di contribuzione l’addebito avviene mediante l’annullamento di quote con NAV al 30 novembre oppure, in caso di liquidazione della posizione anteriormente a tale data, contestualmente alla liquidazione stessa. L’Assemblea dei Delegati determina ogni anno l’importo delle spese direttamente a carico dell’aderente. |
Indirettamente a carico dell’aderente (gli oneri di gestione amministrativa e del depositario vengono calcolati e prelevati mensilmente dal patrimonio di ciascun comparto; le commissioni di gestione finanziaria in misura fissa vengono prelevate trimestralmente dal patrimonio di ciascun comparto con calcolo mensile dei ratei; ove previste, le commissioni di overperformance (ovvero dello scarto positivo tra rendimento del portafoglio e rendimento del benchmark) vengono calcolate secondo il meccanismo del high water mark relativo e corrisposte annualmente). | |
Linea Garantita | 0,25% del patrimonio del comparto su base annua (di cui 0,09% per commissioni di gestione finanziaria in misura fissa, 0,10% per commissioni di garanzia, 0,02% per oneri del depositario e 0,04% per oneri di gestione amministrativa). Sono altresì previste commissioni di gestione in misura variabile (15% dell’overperformance). |
Xxxxx Xxxxxxxx – Etica | 0,16% del patrimonio del comparto su base annua (di cui 0,10% per commissioni di gestione finanziaria in misura fissa, 0,02% per oneri del depositario e 0,04% per oneri di gestione amministrativa). Sono altresì previste commissioni di gestione in misura variabile (15% dell’overperformance). |
Linea Bilanciata | 0,25% del patrimonio del comparto su base annua (di cui 0,20% per commissioni di gestione finanziaria in misura fissa, 0,02% per oneri del depositario e 0,04% per oneri di gestione amministrativa). Sono altresì previste commissioni di gestione in misura variabile (20% dell’overperformance), esclusivamente per quanto concerne la porzione di patrimonio in relazione alla quale il gestore delegato opera con stile attivo. |
Linea Dinamica | 0,25% del patrimonio del comparto su base annua (di cui 0,19% per commissioni di gestione finanziaria in misura fissa, 0,02% per oneri del depositario e 0,04% per oneri di gestione amministrativa). Sono altresì previste commissioni di gestione in misura variabile (20% dell’overperformance). |
Spese per l’esercizio di prerogative individuali | |
Anticipazione | Gratuita |
Trasferimento | Gratuito |
Riscatto | Gratuito |
Riallocazione della posizione individuale | Gratuita |
Rendita integrativa temporanea ANTICIPATA - XXXX | Xxxxxxxx |
PRESTAZIONE PENSIONISTICA2 | Gratuita |
N.B.: Gli oneri che gravano annualmente sugli aderenti durante la fase di accumulo sono determinabili soltanto in relazione al complesso delle spese effettivamente sostenute dal Fondo; i costi indicati nella tabella sono pertanto il risultato di una stima, volta a fornire una indicazione della onerosità della partecipazione. Eventuali differenze, positive o negative, tra le spese effettivamente sostenute dal Fondo e le somme poste a copertura delle stesse sono ripartite tra tutti gli iscritti. Per maggiori informazioni si rinvia alla Sezione II - “Caratteristiche della forma pensionistica complementare” della Nota informativa. |
2 Per i caricamenti applicati dalla Compagnia di assicurazione per l’erogazione della prestazione pensionistica in forma di rendita, si rinvia a quanto indicato nel “Documento sulle rendite”, disponibile sul sito internet del Fondo.
L’Indicatore sintetico dei costi (ISC)
Al fine di fornire un’indicazione sintetica dell’onerosità dei comparti di Laborfonds, è riportato per ciascun comparto l’ISC (Indicatore sintetico dei costi), che esprime il costo annuo, in percentuale della posizione individuale maturata, stimato facendo riferimento a un aderente-tipo che versa un contributo annuo di 2.500 euro ed ipotizzando un tasso di rendimento annuo del 4%.
L’ISC viene calcolato da tutti i fondi pensione utilizzando la stessa metodologia stabilita dalla COVIP.
Comparti | Anni di permanenza | |||
2 anni | 5 anni | 10 anni | 35 anni | |
Linea Garantita | 0,57% | 0,40% | 0,33% | 0,28% |
Linea Prudente Etica | 0,47% | 0,31% | 0,24% | 0,18% |
Linea Bilanciata | 0,58% | 0,41% | 0,34% | 0,28% |
Linea Dinamica | 0,57% | 0,40% | 0,33% | 0,28% |
ATTENZIONE: per condizioni differenti rispetto a quelle considerate, ovvero nei casi in cui non si verifichino le ipotesi previste, tale indicatore ha una valenza meramente orientativa. L’indicatore sintetico dei costi è stato calcolato in base alla quota associativa annua di 10 euro; l’indicatore non tiene quindi conto dell’eventuale riaccredito di 2 euro per gli aderenti che hanno scelto di ricevere le comunicazioni del Fondo in formato elettronico. |
È importante prestare attenzione all’indicatore sintetico dei costi che caratterizza ciascun comparto.
Un ISC del 2% invece che dell’1% può ridurre il capitale accumulato dopo 35 anni di partecipazione alla
forma pensionistica complementare di circa il 18% (ad esempio, lo riduce da 100.000 euro a 82.000 euro).
Per meglio comprendere l’onerosità dei comparti, nel grafico seguente l’ISC di ciascun comparto di LABORFONDS è confrontato con l’ISC medio dei comparti della medesima categoria offerti dalle altre forme pensionistiche complementari. I valori degli ISC medi di settore sono rilevati dalla COVIP con riferimento alla fine di ciascun anno solare.
Il grafico indica, attraverso la barra in colore grigio, l’ISC minimo e massimo dei comparti dei fondi pensione negoziali (FPN), dei fondi pensione aperti (FPA) e dei piani individuali pensionistici di tipo assicurativo (PIP) complessivamente considerati ed appartenenti alla stessa categoria di investimento. Nel grafico, per una più immediata comprensione, l’onerosità di LABORFONDS è evidenziata con un punto rosso; i trattini indicano i valori medi, rispettivamente, dei FPN (in giallo), dei FPA (in arancione) e dei PIP (in verde).
Il confronto prende a riferimento i valori dell’ISC riferiti a un periodo di permanenza nella forma pensionistica di 10 anni.
Linea di Laborfonds | Garantita | Prudente Etica | Bilanciata | Dinamica |
Tipologia di comparto | Garantito | Obbligazionario Misto | Bilanciato | Bilanciato |
ISC LABORFONDS | 0,33% | 0,24% | 0,34% | 0,33% |
ISC medio FPN | 0,48% | 0,37% | 0,35% | 0,35% |
ISC medio FPA | 1,21% | 1,08% | 1,44% | 1,44% |
ISC medio PIP | 1,88% | 1,95% | 2,23% | 2,23% |
ISC minimo per tipologia di comparto | 0,29% | 0,18% | 0,21% | 0,21% |
ISC massimo per tipologia di comparto | 2,58% | 2,81% | 3,11% | 3,11% |
Gli ISC dei fondi pensione negoziali, dei fondi pensione aperti e dei PIP e i valori degli ISC medi, minimi e massimi sono pubblicati sul sito web della COVIP (xxx.xxxxx.xx).
ALLEGATO ALLE “INFORMAZIONI CHIAVE PER L’ADERENTE” DEL FONDO PENSIONE LABORFONDS
Il presente Allegato è parte integrante delle “Informazioni chiave per l’aderente” di LABORFONDS ed indica la fonte istitutiva del Fondo, i destinatari, i livelli e le modalità di contribuzione. Lo stesso è redatto al fine di facilitare l’individuazione, per ciascuna tipologia di lavoratori rientrante nell’ambito dei destinatari del Fondo Pensione LABORFONDS e per esporre la quantificazione della contribuzione, nonché le relative modalità di versamento, qualora LABORFONDS sia la forma pensionistica di riferimento.
Fonte istitutiva del Fondo pensione LABORFONDS
Il "Fondo Pensione complementare per i lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti nel territorio del Trentino-Alto Adige" in forma abbreviata “Fondo Pensione Laborfonds” (“LABORFONDS” o “Fondo”) è stato costituito in attuazione degli accordi istitutivi stipulati nelle date 19 gennaio 1998 e 20 novembre 1998 tra l’Associazione albergatori della Provincia di Trento, l’Unione Commercio, Turismo e Servizi della Provincia di Bolzano, l’Unione albergatori e pubblici esercenti della Provincia di Bolzano, l’Unione commercio, Turismo e attività di Servizio della Provincia di Trento, l’Associazione degli Industriali della Provincia di Bolzano, il Collegio dei Costruttori Edili della Provincia Autonoma di Bolzano, l’Associazione Esercenti Trasporti a Fune della Provincia Autonoma di Bolzano, l’Associazione Industriali della Provincia di Trento, la Sezione Autonoma dell’Edilizia dell’Associazione degli Industriali della Provincia di Trento, l’Associazione Provinciale dell’artigianato della Provincia di Bolzano, l’Associazione Artigiani e Piccole Imprese della Provincia di Trento, l’Unione provinciale degli Artigiani e delle piccole imprese di Bolzano, il Consiglio Regionale del Trentino-Alto Adige, il Consiglio Provinciale di Bolzano, il Consiglio Provinciale di Trento, l’Unione contadini della Provincia di Trento, l’Associazione Confesercenti di Trento, l’Associazione Confesercenti dell’Alto Adige, la Giunta Regionale, la Federazione Trentina delle Cooperative, la Lega Provinciale Cooperative Bolzano, la Lega Trentina delle Cooperative, la Provincia Autonoma di Bolzano, la Provincia Autonoma di Trento, l’Unione Agricoltori e Coltivatori Diretti Sudtirolesi, la Federazione Cooperative Raiffeisen, il Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano, il Consorzio dei Comuni Trentini, l’UPIPA di Trento, la Federazione Provinciale Scuole materne e gli Enti di formazione professionale del Trentino per i datori di lavoro e CGIL/AGB di Bolzano con le seguenti categorie FIOM, FILTEA, FILCEA, FILLEA, S.L.C., FLAI, FILCAMS, FILT, FISAC, FNLE, S.N.S.,
F.P., CGIL di Trento con le seguenti categorie, FIOM, FILTEA, FILLEA, S.L.C., FLAI, FILCAMS, FILT, FISAC, FNLE, S.N.S., F.P., CISL/SGB di Bolzano con le seguenti categorie, FISASCAT, CISL Scuola, FILCA, FIT, FIM, FIST, FAI, FLERICA, FILTA, FPI, SLP, FISTEL, FLAEI, FIBA, CISL di Trento con le seguenti categorie, FLERICA, FIM, FILTA, FILCA, SLP, FISTEL, FISBA, FAT, FISASCAT, FIT, FLAEI, CISL-Scuola, FIST, FPI,
UIL/SGK di Bolzano con le seguenti categorie, UILCER, FENEAL, UILM, UILSP, UIB, UILPOST, UILTE, UILTUCS, EE.LL., SANITA’, SCUOLA, UILSTAT, UIL di Trento con le seguenti categorie, UILCER, UILM, UILTA, FENEAL, UILPOST, UILSIC, UILA, UILTUCS, TRASPORTI, UIL C.A., UILSP, SCUOLA, ENTI
LOCALI, SANITA’, STATALI, Sindacato Autonomo della Provincia di Bolzano ASGB con le seguenti categorie bacini montani, costruzione e legnami, metallurgici-chimici-mineraria, elettricità, agricoltura, commercio- trasporti, banche, alimentari, albergatori-pubblici esercenti, funzione pubblica provincia, funzione pubblica comune e scuola, sanità, pensioni, media, tessile-abbigliamento, per i lavoratori (di seguito denominate “fonti istitutive”). Le “fonti istitutive” vengono tempo per tempo integrate dalle ulteriori condizioni contrattuali definite, da ciascuna categoria, nell’ambito degli accordi stipulati dalle competenti parti sottoscrittrici delle fonti istitutive medesime (di seguito denominati “accordi integrativi”).
Destinatari del Fondo Pensione LABORFONDS
Ai sensi dell’art. 5 dello Statuto del Fondo Pensione LABORFONDS, possono aderire al Fondo, anche per effetto di conferimento del solo TFR, quand’anche eventualmente in modo tacito o di conferimento dei flussi contributivi derivanti dagli importi di cui all’art. 7, comma 9 – undecies, della L.n. 125/2015, quand’anche destinati in modo tacito, qualora detto conferimento sia previsto dall’accordo aziendale applicato:
a) i lavoratori che prestano la loro attività nel territorio del Trentino – Alto Adige, dipendenti da datori di lavoro
rappresentati dalle Associazioni datoriali sottoscrittrici degli accordi di cui all’art. 1 dello Statuto le cui tipologie di rapporto di lavoro comprese nell'area dei destinatari sono definite dai singoli contratti di settore nazionali, territoriali o aziendali;
b) i lavoratori che prestano la loro attività fuori dal territorio del Trentino – Alto Adige, dipendenti da datori di lavoro rappresentati dalle Associazioni datoriali sottoscrittrici degli accordi di cui all’art. 1 dello Statuto purché operanti prevalentemente nel suddetto territorio. Le tipologie di rapporto di lavoro comprese nell’area dei destinatari sono definite dai singoli contratti di settore nazionale, territoriali o aziendali;
c) lavoratori che prestano la loro attività nel territorio del Trentino-Alto Adige, dipendenti dai soggetti sottoscrittori le fonti istitutive o da enti o società da essi promossi o costituiti, previa stipula dell’accordo o regolamento che li riguardi;
d) i dipendenti delle pubbliche amministrazioni locali anche se prestano la loro attività fuori dal territorio regionale, secondo le modalità previste nei rispettivi contratti e, se e come previsto dalla relativa normativa statale, i dipendenti statali e delle altre pubbliche amministrazioni operanti nel territorio regionale, a norma dall’art. 1bis del D.P.d.R. 6 gennaio 1978, n. 58.
In attuazione delle previsioni dell’articolo 1, comma 171, secondo periodo, dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (c.d. Legge di Bilancio 2018), il Fondo costituisce altresì strumento di attuazione dell’adesione tramite versamento dei contributi aggiuntivi previsti dalla contrattazione collettiva o specifiche disposizioni normative. Il presente allegato riporta l’indicazione dei contratti che hanno attivato la suddetta modalità di contribuzione.
Sono altresì associabili al Fondo i soggetti fiscalmente a carico dei destinatari, per i quali si chiede l’attivazione di una posizione previdenziale presso il Fondo.
Sono inoltre associati al Fondo i datori di lavoro alle cui dipendenze operano i lavoratori associati.
La contribuzione
La misura minima dei contributi a carico dell’aderente e del datore di lavoro, la decorrenza e la periodicità della contribuzione, compresa quella aggiuntiva a quella ordinaria, sono stabilite dai singoli contratti/accordi collettivi nazionali, territoriali ed aziendali, secondo quanto riportato nelle tabelle di cui al presente Allegato. Generalmente, la contribuzione è versata con periodicità trimestrale al Fondo (nei mesi di aprile, luglio, ottobre e gennaio) e decorre dal mese successivo alla data di adesione, salvo diversa disposizione contrattuale.
Iscritti lavoratori del settore privato
Ai sensi dell’art. 8 dello Statuto, il finanziamento del Fondo Pensione LABORFONDS da parte di un lavoratore del settore privato può essere attuato mediante:
i contributi a carico del lavoratore stesso; i contributi del datore di lavoro;
il conferimento del TFR maturando;
gli importi previsti dall’art. 7, comma 9 – undecies della L.n. 125/2015 (c.d. “contributo ex Fondo Gas”); i contributi aggiuntivi spettanti in virtù di contratti collettivi o norme di legge ai sensi dell’articolo 1, comma
171 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (c.d. “Legge di Bilancio 2018”).
E’ possibile destinare al Fondo il TFR maturando in misura integrale e, se previsto dalle fonti istitutive (cfr. quanto riportato nel presente Allegato), in misura parziale. E’ comunque consentito al lavoratore di rivedere successivamente la scelta effettuata con riguardo alla quota di TFR da destinare al Fondo. Fermo quanto sopra, per i c.d. “vecchi iscritti” (ovverosia un lavoratore con prima iscrizione alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993) è possibile versare il TFR in misura totale o parziale secondo quanto previsto dagli accordi o contratti collettivi1; a coloro che abbiano destinato alla previdenza complementare l’intero importo del TFR è consentito rivedere tale scelta, così potendo optare per una diversa percentuale di versamento del TFR maturando nella misura definita dai suddetti accordi.
È importante sapere che l’adesione a LABORFONDS dà diritto al versamento sulla propria posizione individuale di un contributo da parte del datore di lavoro, che spetta unicamente nel caso in cui si versi a LABORFONDS almeno il contributo minimo a proprio carico.
Pertanto, l’adesione al Fondo realizzata tramite il solo conferimento del TFR maturando e/o degli importi previsti dall’art. 7, comma 9 – undecies della L.n. 125/2015 (c.d. “contributo ex Fondo Gas”) e/o contributi aggiuntivi alla contribuzione ordinaria di cui all’art. 1, comma 171 della L.n. 205/2017 non comporta l’obbligo
1 Qualora detti accordi non prevedano il versamento del TFR alle forme pensionistiche complementari, tale lavoratore potrà contribuire con una quota di TFR non inferiore al 50% dello stesso e con la possibilità di incrementi successivi.
di versamento della contribuzione a carico del lavoratore né del datore di lavoro, salvo diversa volontà degli stessi.
Al momento dell’adesione, l’aderente potrà inoltre decidere di fissare la contribuzione a suo carico, calcolata sulla base imponibile determinata dai singoli contratti/accordi collettivi, anche in misura percentuale maggiore rispetto a quella minima da questi indicata. Successivamente, l’aderente potrà richiedere al proprio datore di lavoro la variazione, in aumento o in diminuzione, della contribuzione scelta, eventualmente utilizzando il modulo “Richiesta variazione contributiva” reperibile sul sito internet di LABORFONDS. Si suggerisce di verificare con il datore di lavoro l’eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo).
Per quanto concerne i contributi aggiuntivi alla contribuzione ordinaria di cui all’art. 1, comma 171 della
L.n. 205/2017, si specifica che con tale accezione si intendono quei contributi, di parte datoriale (e non già ai contributi del lavoratore la cui destinazione è dallo stesso definita) che spettano, in virtù dell'applicazione di contratti collettivi o di norme di legge, direttamente ai lavoratori dagli stessi interessati (quali, ad esempio, i cc.dd. "contributi contrattuali") in aggiunta agli "ordinari" flussi contributivi (per "ordinari" si intende il contributo datoriale o il contributo del lavoratore o il TFR).
Tali contributi vengono versati a LABORFONDS:
per i lavoratori aderenti a LABORFONDS sia in virtù del versamento dei soli contributi ordinari (anche senza TFR, nei casi in cui ciò sia previsto dalla contrattazione), sia in forma “tacita” con il versamento del solo TFR. In tal caso, tali contributi si aggiungono alle ordinarie voci contributive (così andandosi a consolidare all'interno della stessa posizione individuale ivi aperta);
per i lavoratori che, non avendo inizialmente aderito alla previdenza complementare, vengano iscritti ad un fondo pensione negoziale di categoria per effetto del solo versamento del contributo aggiuntivo e, in un secondo momento, decidano di aderire a LABORFONDS. In questo caso, la successiva adesione a LABORFONDS comporterà il trasferimento a quest’ultimo della posizione in essere presso il fondo di categoria;
per i lavoratori che siano chiamati dalla normativa o dalla contrattazione, anche di secondo e terzo livello, ad effettuare una scelta rispetto al fondo pensione negoziale al quale destinare il contributo aggiuntivo e:
x. xxxxxxxx espressamente di destinare il contributo aggiuntivo a LABORFONDS;
b. pur non effettuando una scelta, abbiano già una posizione individuale in essere presso LABORFONDS;
c. pur non effettuando una scelta e non essendo aderenti ad alcun fondo pensione negoziale2, LABORFONDS sia il fondo pensione di riferimento ai sensi dell’art. 8, comma 7 lett. b) del D.Lgs. 252/2005 (quindi, applicando i criteri previsti per la destinazione del TFR tacito).
Ogni aderente ha inoltre la facoltà di versare direttamente al Fondo, attraverso bonifico bancario o tramite modello F24/F24EP, contribuzione volontaria aggiuntiva rispetto alle percentuali di contribuzione minime fissate nel relativo contratto collettivo/accordo di lavoro, ovvero rispetto all’eventuale percentuale più elevata prescelta. In tal caso il versamento è libero sia come misura che come periodicità.
A tal proposito è, infatti, importante sapere che tutti i contributi versati a LABORFONDS da parte dell’aderente e dal datore di lavoro (ad eccezione del TFR) sono deducibili dal reddito (per maggiori informazioni, si rinvia alla Sezione II – “Caratteristiche della forma pensionistica”).
In costanza del rapporto di lavoro l’aderente ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione dell’obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, fermo restando il versamento al Fondo del TFR maturando, degli importi previsti dall’art. 7, comma 9 – undecies della L.n. 125/2015 (c.d. “contributo ex Fondo Gas”), nonché contributi aggiuntivi alla contribuzione ordinaria di cui all’art. 1, comma 171 della L.n. 205/2017, salva diversa indicazione della contrattazione collettiva o della normativa che ha introdotto questi ultimi. È possibile comunque riattivare la contribuzione in qualsiasi momento.
Iscritti lavoratori del settore pubblico
L’adesione di un lavoratore dipendente del pubblico impiego comporta obbligatoriamente il versamento della contribuzione a carico del lavoratore e del datore di lavoro stabilita dal contratto collettivo al Fondo. Al momento dell’adesione l’aderente potrà inoltre decidere di fissare la contribuzione a suo carico, calcolata sulla base imponibile determinata dai singoli contratti collettivi, anche in misura percentuale maggiore rispetto a quella minima da questi indicata. Successivamente, l’aderente potrà variare in aumento o in diminuzione la
2 E’ il caso di coloro che non aderiscano alla previdenza complementare oppure siano iscritti a fondi pensione aperti o PIP.
contribuzione scelta, comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molti datori di lavoro, in base al contratto di riferimento, devono ricevere la richiesta di modifica della contribuzione entro il 30 ottobre oppure il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo).
Ogni aderente ha inoltre la facoltà di versare direttamente al Fondo, attraverso bonifico bancario o tramite modello F24/F24EP, contribuzione volontaria aggiuntiva rispetto alle percentuali di contribuzione minime fissate nel relativo contratto collettivo/accordo di lavoro, ovvero rispetto all’eventuale percentuale più elevata prescelta.
A tal proposito è, infatti, importante sapere che i contributi versati a LABORFONDS da parte dell’aderente e dal datore di lavoro (ad eccezione del TFR) sono deducibili dal reddito (per maggiori informazioni, si rinvia alla Sezione II – “Caratteristiche della forma pensionistica”).
I contratti collettivi possono stabilire che le quote di TFR destinate alla previdenza complementare non siano interamente versate al Fondo, ma vengano accantonate figurativamente presso l’INPS - Gestione ex INPDAP che provvede a contabilizzarle ed a rivalutarle secondo un tasso di rendimento pari alla media dei rendimenti netti di un "paniere" di fondi di previdenza complementare presenti sul mercato, individuati con Decreto MEF 23 dicembre 2005. Il trasferimento di queste somme al Fondo avviene alla cessazione del rapporto di lavoro, sempre che sia venuta meno la continuità di iscrizione all’INPS - Gestione ex INPDAP; quando si verifica tale circostanza, l’INPS – Gestione ex INPDAP provvede al conferimento al Fondo del montante costituito dagli accantonamenti figurativi maturati e rivalutati.
I dipendenti assunti a tempo indeterminato presso pubbliche amministrazioni successivamente al 31.12.2000 sono in regime TFR. Ai sensi della Nota operativa n. 11 del 25.05.2005, emanata dall’INPS - gestione ex INPDAP, rientrano in regime di TFR anche i lavoratori che, pur essendo stati in regime di TFS in relazione ad un precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato con una pubblica amministrazione (iscritta all’INPS - gestione ex INPDAP), abbiano avuto tra questo e il nuovo rapporto di lavoro a tempo indeterminato una soluzione di continuità (almeno 1 giorno di intervallo). Ai sensi della Nota operativa di cui sopra, sono in regime di TFS i dipendenti assunti a tempo indeterminato prima del 1° gennaio 2001, assunti anche dopo ma senza soluzione di continuità rispetto a precedenti servizi presso pubbliche amministrazioni che già rientravano nel regime TFS. Tali dipendenti sono tenuti a compilare la dichiarazione per l’esercizio dell’opzione che costituisce parte integrante del modulo di adesione a LABORFONDS. È in regime di TFS anche il personale assunto a tempo indeterminato anteriormente al 1° gennaio 2001, anche se solo ai fini giuridici e con decorrenza economica successiva al 31 dicembre 2000.
Soggetti fiscalmente a carico degli aderenti
Con riferimento alla contribuzione delle posizioni dei familiari fiscalmente a carico degli aderenti, è possibile fissare liberamente la misura della stessa. I versamenti contributivi vengono effettuati a mezzo bonifico bancario, indicando nella causale il codice fiscale del soggetto fiscalmente a carico separato con un trattino dal codice “XSOGGX” (vd. Fac-simile “Contribuzione per soggetto fiscalmente a carico”, reperibile sul sito internet di LABORFONDS).
È importante sapere che i contributi versati a LABORFONDS sulla posizione del soggetto fiscalmente a carico sono deducibili dal reddito di quest’ultimo e, per la parte eccedente, dall’aderente al quale risulti a carico (per maggiori informazioni, vd. infra Sezione II Nota informativa – Caratteristiche della forma pensionistica).
Attenzione: LABORFONDS, nelle seguenti tabelle, sintetizza le informazioni relative alla contribuzione contenute nei contratti collettivi/accordi di lavoro aggiornati al momento del deposito annuale della Nota informativa. Pertanto, gli aggiornamenti contrattuali intervenuti successivamente saranno pubblicati nel sito web di LABORFONDS, xxx.xxxxxxxxxx.xx (nella Sezione “Documentazione – Contratti/accordi collettivi”). In ogni caso, è necessario far riferimento ai contratti/accordi che, salvo specifiche, rimangono in ogni caso il supporto da tenere a riferimento per quanto attiene alla contribuzione da applicare.
Indice dei contratti di lavoro distinti per settore
+ AGRICOLTURA………………………………………………………... 15
ASSOCIAZIONE CACCIATORI DEL TRENTINO 15
CANTINE SOCIALI DEL TRENTINO - OPERAI 15
CANTINE SOCIALI DEL TRENTINO - QUADRI ED IMPIEGATI 16
CASEIFICI SOCIALI DEL TRENTINO 16
CONSORZI AGRARI DEL TRENTINO ALTO ADIGE - DIRIGENTI 17
CONSORZI AGRARI DEL TRENTINO ALTO ADIGE - OPERAI ED IMPIEGATI 17
COOPERATIVE E CONSORZI AGRICOLI 18
COOPERATIVE ORTOFRUTTICOLE DEL TRENTINO - OPERAI 18
COOPERATIVE ORTOFRUTTICOLE DEL TRENTINO - QUADRI ED IMPIEGATI 19
DIRIGENTI AGRICOLI 19
IMPIEGATI AGRICOLI 20
IMPIEGATI AGRICOLI DELL'ALTO ADIGE 20
IMPIEGATI E DIRIGENTI DEI MAGAZZINI DI FRUTTA DELL'ALTO ADIGE 21
LAVORATORI AGRICOLI, FLOROVIVAISTI E GUARDIACACCIA DELL'ALTO
ADIGE 21
OPERAI AGRICOLI E FLOROVIVAISTI 22
QUADRI E IMPIEGATI AGRICOLI DEL TRENTINO 22
SISTEMAZIONI IDRAULICO-FORESTALI 23
UNIONE DELLE BONIFICHE DEL TRENTINO ALTO ADIGE 23
ZOOTECNIA - OPERAI ED IMPIEGATI 24
+ ALIMENTARISTI……………………………………………………….. 25
ALIMENTARISTI - ARTIGIANI 25
ALIMENTARISTI - COOPERATIVE 25
ALIMENTARISTI – INDUSTRIA 26
ALIMENTARISTI - PMI 26
MILKON - XXXX - XXXXX 27
PANIFICAZIONE - ASSIPAN/CONFCOMMERCIO 27
PANIFICAZIONE - FEDERPANIFICATORI 28
PESCA E ACQUACOLTURA 28
+ AMMINISTRAZIONE PUBBLICA…………………………………….. 29
AGENZIA DEL DEMANIO 29
AGENZIA DEL DEMANIO [0% DATORE DI LAVORO] 29
COMPARTO RICERCA DEL TRENTINO 30
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI 31
FORMAZIONE PROFESSIONALE DEL TRENTINO - CONTRATTO DI NATURA PUBBLICA 32
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE (AFAM) 33
MAGNIFICA COMUNITA' DI FIEMME - OPERAI FORESTALI 34
MAGNIFICA COMUNITA' DI FIEMME - PERSONALE AMMINISTRATIVO 34
PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO DELL'ALTO ADIGE 35
PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO DELLE SCUOLE ELEMENTARI, SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO DELL'ALTO ADIGE 36
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO, COMUNI, SERVIZIO SANITARIO PROVINCIALE INTERCOMPARTIMENTALE 37
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, ENTI FUNZIONALI, COMUNI, A.P.S.P. E COMUNITA' DI VALLE 38
REGIONE AUTONOMA TRENTINO ALTO ADIGE E C.C.I.A.A. DI TRENTO E BOLZANO - PERSONALE DIRIGENZIALE 39
REGIONE AUTONOMA TRENTINO ALTO ADIGE E C.C.I.A.A. DI TRENTO E BOLZANO- PERSONALE NON DIRIGENZIALE 40
SANITA' DEL TRENTINO - DIRIGENZA PROFESSIONALE, TECNICA E AMMINISTRATIVA 41
SANITA' DEL TRENTINO – DIRIGENZA SANITARIA, MEDICA E VETERINARIA 42
SANITA' DEL TRENTINO - PERSONALE NON DIRIGENZIALE 43
SCUOLA A CARATTERE STATALE DEL TRENTINO - DIRIGENTI 44
SCUOLA A CARATTERE STATALE DEL TRENTINO - DOCENTI 45
SCUOLE MATERNE DEL TRENTINO 46
+ AZIENDE DI SERVIZI…………………………………………………. 47
AZIENDE DEL GRUPPO AZIENDA ENERGETICA 47
AZIENDE ELETTRICHE PRIVATE MINORI DELL'ALTO ADIGE 47
CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO | 48 | |
ELETTRICI | 49 | |
ELETTRICI (EDISON S.P.A. E SUE SOCIETA' CONTROLLATE) | 50 | |
ELETTRICI (ENEL S.P.A. E SUE SOCIETA’ CONTROLLATE) | 50 | |
ELETTRICI XXX/XXXXXX | 00 | |
GAS E ACQUA - ANIGAS/ASSOGAS | 52 | |
GAS E ACQUA - FEDERUTILITY/ANFIDA | 53 | |
PULIZIA, DISINFESTAZIONE, DISINFEZIONE - PMI E COOPERATIVE ARTIGIANE | 54 | |
SERVIZI AMBIENTALI - ASSOAMBIENTE | 55 | |
SERVIZI AMBIENTALI - UTILITALIA | 56 | |
SERVIZI DI PULIZIA E SERVIZI INTEGRATI/MULTISERVIZI | 57 | |
+ | CHIMICI…………………………………………………………………. | 58 |
AREA CHIMICA – ARTIGIANI | 58 | |
CERAMICA E ABRASIVI – INDUSTRIA | 58 | |
GOMMA, PLASTICA, CHIMICA E AFFINI – PMI | 59 | |
CHIMICO-FARMACEUTICA E AFFINI – INDUSTRIA | 60 | |
COIBENTI – INDUSTRIA | 60 | |
CONCERIE | 61 | |
GOMMA E PLASTICA – XXXXXXXXX | 00 | |
XXXXXXXXXXX | 00 | |
VETRO, LAMPADE E DISPLAY – INDUSTRIA | 62 | |
+ | COMMERCIO…………………………………………………………... | 63 |
ACCONCIATURA ED ESTETICA | 63 | |
AGENZIE DI SOMMINISTRAZIONE – LAVORATORI INTERINALI | 63 | |
AGENZIE IMMOBILIARI | 64 | |
AGENZIE INVESTIGATIVE E DI SICUREZZA SUSSIDIARIA | 64 | |
AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO | 65 | |
AZIENDE ALBERGHIERE – DIRIGENTI | 65 | |
XXXXXXX DR. HERMANN | 66 | |
CENTRI ELABORAZIONE DATI | 66 |
COMMERCIO – COOPERATIVE 67
COMMERCIO E SERVIZI 67
COMMERCIO E SERVIZI – AZIENDE AGRICOLE 68
COMMERCIO E SERVIZI – DIRIGENTI 68
COMMERCIO E SERVIZI [0% DATORE DI LAVORO] 69
FARMACIA ALL’ANGELO 69
FARMACIE MUNICIPALIZZATE 70
FARMACIE PRIVATE 70
FONDO PENSIONE LABORFONDS 71
IMPIANTI SPORTIVI 71
LAVORO DOMESTICO – COLF 72
XXXXXXXXXX X.X.X. 00
XXXXXXXXXX X XXXXXX 00
PENSPLAN CENTRUM S.P.A. 73
PROPRIETARI DI FABBRICATI 74
PUBBLICI ESERCIZI 74
RISTO 3 S.C.A.R.L. 75
SERVIZI AUSILIARI, FIDUCIARI E INTEGRATI 75
STUDI PROFESSIONALI 76
SÜDTIROLER KINDERDORF GENOSSENSCHAFT ONLUS 76
TERME 77
TURISMO 77
CENTRO GIOVANILE E CULTURALE 78
VIGILANZA PRIVATA 78
+ CREDITO E ASSICURAZIONI……………………………………….. 79
AGENZIE GENERALI INA ASSITALIA – IMPIEGATI AMMINISTRATIVI 79
ASSICURAZIONI – AGENZIA IN GESTIONE LIBERA (SNA) 79
ASSICURAZIONI – AGENZIA IN GESTIONE LIBERA (UNAPASS) 80
ASSICURAZIONI – DIRIGENTI 81
ASSICURAZIONI – PERSONALE NON DIRIGENTE 82
BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO – QUADRI E AREE PROFESSIONALI | 83 | |
CASSA DEL TRENTINO S.P.A. | 83 | |
CREDITO | 84 | |
RAIFFEISEN SERVIZI ASSICURATIVI S.R.L. | 84 | |
+ | EDILIZIA………………………………………………………………… | 85 |
CEMENTO, CALCE, GESSO – INDUSTRIA | 85 | |
EDILI – ARTIGIANI | 86 | |
EDILI – COOPERATIVE | 86 | |
EDILI DELL’ALTO ADIGE | 87 | |
EDILI DEL TRENTINO – ARTIGIANI | 87 | |
EDILI – INDUSTRIA | 88 | |
EDILI – INDUSTRIA [0% DATORE DI LAVORO] | 89 | |
EDILI – PMI | 89 | |
INDUSTRIA XXXXX XXXXXXX S.R.L. | 90 | |
LAPIDEI – INDUSTRIA [0% DATORE DI LAVORO] | 90 | |
LAPIDEI – PMI | 91 | |
LAPIDEI, ESTRAZIONE E LAVORAZIONE – INDUSTRIA | 91 | |
LATERIZI E MANUFATTI IN CEMENTO – INDUSTRIA | 92 | |
LEGNO E ARREDAMENTO – INDUSTRIA | 92 | |
LEGNO E ARREDAMENTO – PMI | 93 | |
+ | ENTI E ISTITUZIONI PRIVATE………………………………………. | 94 |
A.N.F.F.A.S. E COOPERATIVA LABORATORIO SOCIALE TRENTINO | 94 | |
ALTO ADIGE BANCA S.P.A. | 94 | |
ASSOCIAZIONE “DIE KINDERFREUNDE SÜDTIROL” | 95 | |
ASSOCIAZIONE DONNE CONTRO LA VIOLENZA | 95 | |
ASSOCIAZIONE PROVINCIALE PER I MINORI ONLUS | 96 | |
AVIS | 96 | |
AVIS DELL’ALTO ADIGE | 97 |
AZIENDE PRIVATE CHE APPLICANO IL CONTRATTO COLLETTIVO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 97
AZIENDE PRIVATE CHE APPLICANO IL CONTRATTO COLLETTIVO INTERCOMPARTIMENTALE DELL’ALTO ADIGE 98
BRIXSANA PRIVATKLINIK GMBH 98
CARITAS DIOCESI BOLZANO – XXXXXXXXXX 00
XXXX XX XXXX XXXXX X. XXXXXXX 00
CASA DI CURA PRIVATA BONVICINI S.R.L. 100
CASA DI CURA X. XXXXX 100
CASA DI CURA VILLA BIANCA 101
CASA DI CURA VILLA MELITTA 101
CASE DI RIPOSO, CENTRI DI DEGENZA E ASSISTENZA PRIVATI DELL’ALTO ADIGE
102
XXXXXX XXXXXXX XXX XXX XXXXXXXX 000
XXXXXXX XXXXXX – CGN DEL TRENTINO ALTO ADIGE 103
CLM BELL S.R.L. 103
CONI SERVIZI S.P.A. E FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI 104
COOPERATIVA SOCIALE TAGESMÜTTER 104
COOPERATIVE SOCIALI 105
COOPERATIVE SOCIALI DEL TRENTINO 105
CROCE BIANCA DELL’ALTO ADIGE 106
FEDERAZIONE PROVINCIALE SCUOLE MATERNE DEL TRENTINO – INSEGNANTI E COORDINATORI PEDAGOGICI
FEDERAZIONE PROVINCIALE SCUOLE MATERNE DEL TRENTINO – PERSONALE FEDERAZIONE
107
107
FEDERCASA 108
FEDERCULTURE 108
FONDAZIONE XXXXXX XXXX – DOCENTI DEL CENTRO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE
109
XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXX 000
FONDAZIONE ORCHESTRA HAYDN 110
FONDAZIONI DEL TRENTINO – L.P. 14/2005 110
FORMAZIONE PROFESSIONALE 111
FORMAZIONE PROFESSIONALE DEL TRENTINO – CONTRATTO DI NATURA PRIVATISTICA
111
ISTITUTI PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO 112
ISTITUTI SOCIO-SANITARI-ASSISTENZIALI-EDUCATIVI (AGIDAE) 112
ISTITUTI SOCIO-SANITARI-ASSISTENZIALI-EDUCATIVI (ANASTE) 113
ISTITUTI SOCIO-SANITARI-ASSISTENZIALI-EDUCATIVI (UNEBA) 113
ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA 114
ISTITUTO REGIONALE DI STUDI E RICERCA SOCIALE 114
KANONIKUS-XXXXXXX-XXXXXX-WERK 115
LIBERA UNIVERSITA’ DI BOLZANO – PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO 115
MISERICORDIE (ANPAS) 116
SANITA’ PRIVATA – PERSONALE NON MEDICO (AIOP) 116
SANITA’ PRIVATA – PERSONALE NON MEDICO (ARIS/FDG) 117
LAVORO] | ||
SCUOLE MATERNE PRIVATE (FISM) | 118 | |
SCUOLE MUSICALI DEL TRENTINO | 118 | |
SCUOLE PRIVATE LAICHE (ANINSEI) | 119 | |
SCUOLE PRIVATE RELIGIOSE (AGIDAE) | 119 | |
URSULINERKLOSTER | 120 | |
+ | METALMECCANICI…………………………………………………… | 121 |
FIAT S.P.A. E CNH INDUSTRIAL N.V. E SOCIETA’ DEI RISPETTIVI GRUPPI | 121 | |
AREA METALMECCANICA – ARTIGIANI | 122 | |
METALMECCANICI – COOPERATIVE | 122 | |
METALMECCANICI DEL TRENTINO – ARTIGIANI | 123 | |
METALMECCANICI – INDUSTRIA | 123 | |
METALMECCANICI – INDUSTRIA [0% DATORE DI LAVORO] | 124 | |
METALMECCANICI – PMI | 124 | |
ORAFI E ARGENTIERI – INDUSTRIA | 125 | |
TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE | 125 | |
+ | PARTI ISTITUTIVE.…………………………………………………… | 126 |
ASGB, SINDACATI DI CATEGORIA E PATRONATO SBR | 126 | |
CGIL DEL TRENTINO | 126 | |
CGIL/AGB DELL’ALTO ADIGE | 127 |
SANITA’ PRIVATA – PERSONALE NON MEDICO (ARIS/FDG) [0% DATORE DI
117
CISL DEL TRENTINO | 127 | |
FISASCAT SGBCISL DELL’XXXX XXXXX | 000 | |
XXXX-XXXX XXX XXXXXXXX XXXX XXXXX | 128 | |
SGBCISL DELL’ALTO ADIGE | 129 | |
SGBCISL SCHULESCUOLA – DIRIGENTI | 000 | |
XXX XXX XXXXXXXX | 000 | |
XXX/XXX XXX XXXXXXXX XXXX XXXXX | 130 | |
+ | POLIGRAFICI E SPETTACOLO…..………………………………… | 131 |
AZIENDE CARTARIE E CARTOTECNICHE – INDUSTRIA | 131 | |
CHAM PAPER GROUP ITALIA S.P.A. – CONDINO ENERGIA S.R.L. | 131 | |
COOPERATIVE DELLO SPETTACOLO | 132 | |
EDITORIA E GRAFICA – AREA COMUNICAZIONE | 132 | |
EDITORIA E GRAFICA – INDUSTRIA | 133 | |
EDITORIA E GRAFICA – PMI | 133 | |
EDITORIA E STAMPA | 134 | |
ESERCIZI CINEMATOGRAFICI E CINEMA TEATRALI | 134 | |
XXXXXXXXX XXXXXXXX S.P.A. | 135 | |
FOTOLABORATORI | 135 | |
GIORNALISTI | 136 | |
IPPICA | 136 | |
TEATRI – IMPIEGATI E OPERAI | 137 | |
TEATRI STABILI | 138 | |
+ | TELECOMUNICAZIONI……………..………………………………… | 139 |
EMITTENTI RADIOTELEVISIVE LOCALI (AERANTI – CORALLO) | 139 | |
EMITTENTI RADIOTELEVISIVE PRIVATE | 139 | |
RAI WAY S.P.A. | 140 | |
RAIFFEISEN ONLINE S.C.A.R.L. | 140 | |
TELECOMUNICAZIONI | 141 | |
+ | XXXXXXX…………………………………………………………………. | 142 |
AREA TESSILE – ARTIGIANI | 142 |
ABBIGLIAMENTO E CALZATURE – PMI 142
CALZATURE – INDUSTRIA 143
GIOCATTOLI – XXXXXXXXX 000
XXXXXXXXX XXXXXXX ABBIGLIAMENTO MODA (SMI) 144
LUXOTTICA S.R.L. 144
OCCHIALI – XXXXXXXXX 000
XXXXXXXX 000
PELLI – INDUSTRIA (AIMPES) 146
PENNE E SPAZZOLE – INDUSTRIA 146
TINTORIE, STAMPERIE, FINITURE – INDUSTRIA 147
+ TRASPORTI……………………………………………………………. 148
ABD AIRPORT S.P.A. 148
ALPINA S.C.A.R.L. 148
ATTIVITA’ FERROVIARIE 149
AUTOFERROTRANVIERI 150
AUTOFERROTRANVIERI [0% DATORE DI LAVORO] 151
AUTO NOLEGGIO 152
AUTOSCUOLE 152
AUTOTRASPORTI, SPEDIZIONI E LOGISTICA – ARTIGIANI 153
AUTOTRASPORTI, SPEDIZIONI E LOGISTICA – COOPERATIVE 153
AUTOTRASPORTI, SPEDIZIONI E LOGISTICA – INDUSTRIA 154
CAROSELLO TONALE S.P.A. 155
ELIEURO S.P.A. 156
FOLGARIDA MARILLEVA S.P.A. 157
FUNIVIA MONTE DI MEZZOCORONA S.R.L. 158
FUNIVIE PINZOLO S.P.A. 158
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO 159
HAUNOLD S.P.A. 159
IMPIANTI A FUNE 160
INCREMENTO TURISTICO CANAZEI S.P.A. 161
MADONNA DI CAMPIGLIO S.P.A. 162
PAGANELLA 2001 S.P.A. 163
PILOTI DI ELICOTTERI 163
RAIL TRACTION COMPANY 164
TRASPORTI E POMPE FUNEBRI 164
+ VARI……….……………………………………………………………. 165
ALPHA & BETA SOCIETA’ COOPERATIVA 165
CONSORZIO LAVORO AMBIENTE 166
COOP ESERCENTI ATTIVITA’ PRINCIPALI ED AUSILIARIE A FAVORE DI ENTI PUBBLICI E DITTE PRIVATE (UNCI)
168
DIRIGENTI – INDUSTRIA 168
DIRIGENTI – PMI 169
INTERVENTI DI ACCOMPAGNAMENTO ALL’OCCUPABILITA’ DEL TRENTINO (LAVORI SOCIALMENTE UTILI)
INTERVENTI PER IL RIPRISTINO E LA VALORIZZAZIONE AMBIENTALE DEL TRENTINO (PROGETTONE)
170
170
RECAPITO CORRISPONDENZA 171
SACRISTI 171
SERVIZI POSTALI IN APPALTO 172
SISTEMA ACLI 172
AGRICOLTURA
ASSOCIAZIONE CACCIATORI DEL TRENTINO
(settore agricoltura)
Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti con la qualifica di guardia caccia.
Quota TFR1 | Contributo2 | Decorrenza e periodicità | ||
Lavoratore3 | Datore di lavoro | |||
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 | 6,91% (100% TFR) | 2% | 1% | I contributi sono versati con periodicità trimestrale a |
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 | 3,45% (50% TFR) 6,91% (100% TFR) | 2% | 1% | decorrere dal primo mese successivo all’adesione. |
1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.
3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.
CANTINE SOCIALI DEL TRENTINO - OPERAI
(settore commercio)
Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti con la qualifica di operai assunti con contratto a tempo indeterminato.
Quota TFR1 | Contributo2 | Decorrenza e periodicità | ||
Lavoratore3 | Datore di lavoro | |||
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 | 6,91% (100% TFR) | 1,5% | 1,5% | I contributi sono versati con periodicità trimestrale a |
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 | 3,46% (50% TFR) 6,91% (100% TFR) | 1,5% | 1,5% | decorrere dal primo mese successivo all’adesione. |
1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.
3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1,5%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.
CANTINE SOCIALI DEL TRENTINO - QUADRI ED IMPIEGATI
(settore agricoltura)
Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato, che abbiano superato il periodo di prova.
Quota TFR1 | Contributo2 | Decorrenza e periodicità | ||
Lavoratore3 | Datore di lavoro | |||
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 | 1,5% | 1,5% | I contributi sono versati con periodicità trimestrale a | |
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 | 1,5% | 1,5% | decorrere dal primo mese successivo all’adesione. |
1. Il versamento del TFR al Fondo per gli impiegati e i quadri iscritti all'ENPAIA è assolto in base a quanto previsto dall'art. 4, c. 3 del D. Lgs. 173/98.
2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.
3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1,5%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.
CASEIFICI SOCIALI DEL TRENTINO
(settore agricoltura)
Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori con la qualifica di operai e impiegati, che sono stati assunti con contratti a tempo indeterminato.
Quota TFR1;4 | Contributo2 | Decorrenza e periodicità | ||
Lavoratore3 | Datore di lavoro | |||
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 | 6,91% (100% TFR) | 1,5% | 1,5% | I contributi sono versati con periodicità trimestrale a |
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 | 2% (29% TFR) 6,91% (100% TFR) | 1,5% | 1,5% | decorrere dal primo mese successivo all’adesione. |
1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.
3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1,5%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.
4. Il versamento del TFR al Fondo per gli impiegati iscritti all’ENPAIA è assolto in base a quanto previsto dall’ art. 4, c. 3 del D.Lgs.173/98.
CONSORZI AGRARI DEL TRENTINO ALTO ADIGE - DIRIGENTI
(settore agricoltura)
Possono aderire al Fondo tutti i dirigenti dei Consorzi Agrari.
Quota TFR1;4 | Contributo2 | Decorrenza e periodicità | ||
Lavoratore3 | Datore di lavoro | |||
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 | 6,91% (100% TFR) | 1% | 1% | I contributi sono versati con periodicità trimestrale a |
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 | 2% (29% TFR) 6,91% (100% TFR) | 1% | 1% | decorrere dal primo mese successivo all’adesione. |
1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.
3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.
4. Il versamento del TFR al Fondo per gli impiegati iscritti all’ENPAIA è assolto in base a quanto previsto dall’ art. 4, c. 3 del D.Lgs.173/98.
CONSORZI AGRARI DEL TRENTINO ALTO ADIGE - OPERAI ED IMPIEGATI
(settore agricoltura)
Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.
Quota TFR1;4 | Contributo2 | Decorrenza e periodicità | ||
Lavoratore3 | Datore di lavoro | |||
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 | 6,91% (100% TFR) | 1% | 1% | I contributi sono versati con periodicità trimestrale a |
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 | 2% (29% TFR) 6,91% (100% TFR) | 1% | 1% | decorrere dal primo mese successivo all’adesione. |
1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.
3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.
4. Il versamento del TFR al Fondo per gli impiegati e i quadri iscritti all'ENPAIA è assolto in base a quanto previsto dall'art. 4, c. 3 del D. Lgs. 173/98
COOPERATIVE E CONSORZI AGRICOLI
(settore agricoltura)
Possono aderire al Fondo i lavoratori dipendenti con la qualifica di operai, intermedi, impiegati, quadri che, dopo aver superato il periodo di prova, sono stati assunti con contratto: a tempo indeterminato, a tempo determinato ad occupazione piena pari o superiore a 4 mesi presso lo stesso datore di lavoro nel medesimo anno solare, di formazione lavoro, di apprendistato.
Quota TFR1;4 | Contributo2 | Decorrenza e periodicità | ||
Lavoratore3 | Datore di lavoro | |||
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 | 6,91% (100% TFR) | 1% | 1,5% | I contributi sono versati con periodicità trimestrale a |
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 | 2% (29% TFR) 6,91% (100% TFR) | 1% | 1,5% | decorrere dal primo mese successivo all’adesione. |
1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.
3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.
4. Il versamento del TFR al Fondo per gli impiegati e i quadri iscritti all'ENPAIA è assolto in base a quanto previsto dall'art. 4, c. 3 del D. Lgs. 173/98.
COOPERATIVE ORTOFRUTTICOLE DEL TRENTINO - OPERAI
(settore agricoltura)
Possono aderire al Fondo i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato e determinato di durata non inferiore a 4 mesi.
Quota TFR1 | Contributo2 | Decorrenza e periodicità | ||
Lavoratore3 | Datore di lavoro | |||
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 | 6,91% (100% TFR) | 1,5% | 1,5% | I contributi sono versati con periodicità trimestrale a |
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 | 2% (29% TFR) 6,91% (100% TFR) | 1,5% | 1,5% | decorrere dal primo mese successivo all’adesione. |
1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.
3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1,5%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.
COOPERATIVE ORTOFRUTTICOLE DEL TRENTINO - QUADRI ED IMPIEGATI
(settore agricoltura)
Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato.
Quota TFR1 | Contributo2 | Decorrenza e periodicità | ||
Lavoratore3 | Datore di lavoro | |||
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 | 1,5% | 1,5% | I contributi sono versati con periodicità trimestrale a | |
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 | 1,5% | 1,5% | decorrere dal primo mese successivo all’adesione. |
1. Il versamento del TFR al Fondo per gli impiegati e i quadri iscritti all'ENPAIA è assolto in base a quanto previsto dall'art. 4, c. 3 del D. Lgs. 173/98.
2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.
3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1,5%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.
DIRIGENTI AGRICOLI
(settore agricoltura)
Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori.
Quota TFR1 | Contributo2 | Decorrenza e periodicità | ||
Lavoratore3 | Datore di lavoro | |||
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 | 1,2% | 1,2% | I contributi sono versati con periodicità trimestrale a | |
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 | 1,2% | 1,2% | decorrere dal primo mese successivo all’adesione. |
1. Il versamento del TFR al Fondo per gli impiegati e i quadri iscritti all'ENPAIA è assolto in base a quanto previsto dall'art. 4, c. 3 del D. Lgs. 173/98.
2. Espresso in percentuale della retribuzione imponibile.
3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1,2%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.
IMPIEGATI AGRICOLI
(settore agricoltura)
Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori con la qualifica di impiegato o quadro.
Quota TFR1 | Contributo2 | Decorrenza e periodicità | ||
Lavoratore3 | Datore di lavoro | |||
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 | 1,2% | 1,2% | I contributi sono versati con periodicità trimestrale a | |
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 | 1,2% | 1,2% | decorrere dal primo mese successivo all’adesione. |
1. Il versamento del TFR al Fondo per gli impiegati e i quadri iscritti all'ENPAIA è assolto in base a quanto previsto dall'art. 4, c. 3 del D. Lgs. 173/98.
2. Espresso in percentuale della retribuzione imponibile.
3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1,2%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.
IMPIEGATI AGRICOLI DELL'ALTO ADIGE
(settore agricoltura)
Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti, dopo aver superato il periodo di prova.
Quota TFR1 | Contributo2 | Decorrenza e periodicità | ||
Lavoratore3 | Datore di lavoro | |||
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 | 1% | 1% | I contributi sono versati con periodicità trimestrale a | |
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 | 1% | 1% | decorrere dal primo mese successivo all’adesione. |
1. Il versamento del TFR al Fondo per gli impiegati e i quadri iscritti all'ENPAIA è assolto in base a quanto previsto dall'art. 4, c. 3 del D. Lgs. 173/98.
2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.
3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.
IMPIEGATI E DIRIGENTI DEI MAGAZZINI DI FRUTTA DELL'ALTO ADIGE
(settore agricoltura)
Possono aderire al Fondo i lavoratori con qualifica di impiegato o dirigente assunti a tempo indeterminato, dopo aver superato il periodo di prova.
Quota TFR1;5 | Contributo2 | Decorrenza e periodicità | ||
Lavoratore3 | Datore di lavoro | |||
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 | 6,91% (100% TFR) | 1% | 2% | I contributi sono versati con periodicità trimestrale a |
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 | 2% (29% TFR) 6,91% (100% TFR) | 1% | 2% | decorrere dal primo mese successivo all’adesione. |
1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.
3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1%; 1,5%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.
4. Il versamento del TFR al Fondo per gli impiegati e i quadri iscritti all'ENPAIA è assolto in base a quanto previsto dall'art. 4, c. 3 del D. Lgs. 173/98.
LAVORATORI AGRICOLI, FLOROVIVAISTI E GUARDIACACCIA DELL'ALTO ADIGE
(settore agricoltura)
Possono aderire tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato, che abbiano superato il periodo di prova. Possono altresì aderire tutti i lavoratori a tempo determinato il cui contratto abbia durata non inferiore a 30 giorni lavorativi.
Quota TFR1;4 | Contributo2 | Decorrenza e periodicità | ||
Lavoratore3 | Datore di lavoro | |||
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 | 6,91% (100% TFR) | 1% | 1,2% | |
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 • assunti a tempo determinato • assunti a tempo indeterminato | 6,91% (100% TFR) 2% (29% TFR) 6,91% (100% TFR) | 1% 1% | 1,2% 1,2% | I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all’adesione. |
1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.
3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.
4. Il versamento del TFR al Fondo per gli impiegati e i quadri iscritti all'ENPAIA è assolto in base a quanto previsto dall'art. 4, c. 3 del D. Lgs. 173/98.
OPERAI AGRICOLI E FLOROVIVAISTI
(settore agricoltura)
Possono aderire al Fondo i lavoratori agricoli dipendenti con la qualifica di operai che sono stati assunti con contratto a tempo indeterminato o determinato.
Quota TFR1 | Contributo2 | Decorrenza e periodicità | ||
Lavoratore3 | Datore di lavoro | |||
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 | 6,91% (100% TFR) | 1% | 1% | |
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 • assunti a tempo determinato • assunti a tempo indeterminato | 6,91% (100% TFR) 2% (29% TFR) 6,91% (100% TFR) | 1% 1% | 1% 1% | I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all’adesione. |
1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.
3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.
QUADRI E IMPIEGATI AGRICOLI DEL TRENTINO
(settore agricoltura)
Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.
Quota TFR1 | Contributo2 | Decorrenza e periodicità | ||
Lavoratore3 | Datore di lavoro | |||
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 | 1,2% | 1,5% | I contributi sono versati con periodicità trimestrale a | |
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 | 1,2% | 1,5% | decorrere dal primo mese successivo all’adesione. |
1. Il versamento del TFR al Fondo per gli impiegati e i quadri iscritti all'ENPAIA è assolto in base a quanto previsto dall'art. 4, c. 3 del D. Lgs. 173/98.
2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.
3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1,2%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.
SISTEMAZIONI IDRAULICO-FORESTALI
(settore agricoltura)
Possono aderire al Fondo i lavoratori dipendenti con la qualifica di operai, intermedi, impiegati, quadri che, dopo aver superato il periodo di prova, sono stati assunti con contratto: a tempo indeterminato, a tempo determinato di durata pari o superiore a 51 giorni presso lo stesso datore di lavoro nel medesimo anno solare, di formazione lavoro, di apprendistato.
Quota TFR1;4 | Contributo2 | Decorrenza e periodicità | ||
Lavoratore3 | Datore di lavoro | |||
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 | 6,91% (100% TFR) | 1% | 1,2% | |
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 • assunti a tempo determinato • assunti a tempo indeterminato | 6,91% (100% TFR) 2% (29% TFR) 6,91% (100% TFR) | 1% | 1,2% | I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all’adesione. |
1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.
3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.
4. Il versamento del TFR al Fondo per gli impiegati e i quadri iscritti all'ENPAIA è assolto in base a quanto previsto dall'art. 4, c. 3 del D. Lgs. 173/98.
UNIONE DELLE BONIFICHE DEL TRENTINO ALTO ADIGE
(settore agricoltura)
Possono aderire al Fondo i lavoratori dipendenti e dirigenti dei Consorzi di Bonifica.
Quota TFR1 | Contributo2 | Decorrenza e periodicità | ||
Lavoratore3 | Datore di lavoro | |||
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 | 1% | 2% | I contributi sono versati con periodicità trimestrale a | |
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 | 1% | 2% | decorrere dal primo mese successivo all’adesione. |
1. Il versamento del TFR al Fondo per gli impiegati e i quadri iscritti all'ENPAIA è assolto in base a quanto previsto dall'art. 4, c. 3 del D. Lgs. 173/98.
2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.
3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.
ZOOTECNIA - OPERAI ED IMPIEGATI
(settore agricoltura)
Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.
Quota TFR1;5 | Contributo2 | Decorrenza e periodicità | ||
Lavoratore3 | Datore di lavoro | |||
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 | 100% | 1,2% | 1,2% | I contributi sono versati con periodicità trimestrale a |
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 | 50%; 60%; 70%; 80%; 90%; 100%4 | 1,2% | 1,2% | decorrere dal primo mese successivo all’adesione. |
1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.
3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1,2%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.
4. Il D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 dispone che qualora i contratti o accordi collettivi non prevedano il versamento del TFR maturando, il lavoratore già occupato alla data del 28.04.1993 può scegliere di destinare il trattamento di fine rapporto in misura non inferiore al 50% dello stesso con possibilità di incrementi successivi.
5. Il versamento del TFR al Fondo per gli impiegati e i quadri iscritti all'ENPAIA è assolto in base a quanto previsto dall'art. 4, c. 3 del D. Lgs. 173/98.
ALIMENTARISTI
ALIMENTARISTI - ARTIGIANI
(settore artigianato)
Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.
Quota TFR1 | Contributo2 | Decorrenza e periodicità | ||
Lavoratore3 | Datore di lavoro | |||
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 | 6,91% (100% TFR) | 1% | 1% | I contributi sono versati con periodicità trimestrale a |
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 | 1,11% (16% TFR) | 1% | 1% | decorrere dal primo mese successivo all’adesione. |
6,91% (100% TFR) |
1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. Espresso in percentuale del valore cumulato di paga base, contingenza, EDR.
3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale del valore cumulato di paga base, contingenza, EDR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.
ALIMENTARISTI - COOPERATIVE
(settore cooperative)
Possono aderire al Fondo i lavoratori dipendenti con la qualifica di operai, intermedi, impiegati, quadri che, dopo aver superato il periodo di prova, sono stati assunti con contratto: a tempo indeterminato, a tempo determinato di durata pari o superiore a quattro mesi presso la stessa azienda nell’arco dell’anno solare, di formazione lavoro, di apprendistato.
Quota TFR1;4 | Contributo2 | Decorrenza e periodicità | ||
Lavoratore3 | Datore di lavoro | |||
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 | 6,91% (100% TFR) | 1% | 1,2% | I contributi sono versati con periodicità trimestrale a |
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 | 2% (29% TFR) | 1% | 1,2% | decorrere dal primo mese successivo all’adesione. |
6,91% (100% TFR) |
1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. Espresso in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR.
3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.
4. Il versamento del TFR al Fondo per gli impiegati iscritti all’ENPAIA è assolto in base a quanto previsto dall’art. 4, c. 3 del D.Lgs. 173/98.
ALIMENTARISTI - INDUSTRIA
(settore industria)
Possono aderire al Fondo i lavoratori dipendenti con la qualifica di operai, intermedi, impiegati, quadri che, dopo aver superato il periodo di prova, sono stati assunti con contratto: a tempo indeterminato, part-time a tempo indeterminato, a tempo determinato di durata di almeno 4 mesi presso la stessa azienda nell’arco dell’anno solare, di formazione lavoro, di apprendistato.
Quota TFR1 | Contributo2 | Decorrenza e periodicità | ||
Lavoratore3 | Datore di lavoro | |||
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 | 6,91% (100% TFR) | 1% | 1,2% | I contributi sono versati con periodicità trimestrale a |
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 | 2% (29% TFR) | 1% | 1,2% | decorrere dal primo mese successivo all’adesione. |
6,91% (100% TFR) |
1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. Espresso in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR.
3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.
ALIMENTARISTI - PMI
(settore industria)
Possono aderire al Fondo i lavoratori dipendenti che siano stati assunti ed abbiano superato il relativo periodo di prova nelle seguenti tipologie di contratto: contratto a tempo indeterminato; contratto part-time a tempo indeterminato; contratto a tempo determinato pari o superiore a sei mesi presso la stessa azienda nell’arco dell’anno solare (primo gennaio - 31 dicembre); contratto di formazione lavoro; contratto di apprendistato.
Quota TFR1 | Contributo2 | Decorrenza e periodicità | ||
Lavoratore3 | Datore di lavoro | |||
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 | 6,91% (100% TFR) | 1% | 1,2% | I contributi sono versati con periodicità trimestrale a |
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 | 2% (29% TFR) | 1% | 1,2% | decorrere dal primo mese successivo all’adesione. |
6,91% (100% TFR) |
1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. Espresso in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR.
3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.
MILKON - XXXX - XXXXX
(settore cooperative)
Possono aderire al Fondo i lavoratori dipendenti con la qualifica di operai, intermedi, impiegati, quadri che, dopo aver superato il periodo di prova, sono stati assunti con contratto: a tempo indeterminato, a tempo determinato di durata pari o superiore a quattro mesi presso la stessa azienda nell’arco dell’anno solare, di formazione lavoro, di apprendistato.
Quota TFR1;4 | Contributo2 | Decorrenza e periodicità | ||
Lavoratore3 | Datore di lavoro | |||
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 | 6,91% (100% TFR) | 1% | 1,3% | I contributi sono versati con periodicità trimestrale a |
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 | 2% (29% TFR) | 1% | 1,3% | decorrere dal primo mese successivo all’adesione. |
6,91% (100% TFR) |
1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. Espresso in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR.
3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.
4. Il versamento del TFR al Fondo per gli impiegati iscritti all’ENPAIA è assolto in base a quanto previsto dall’art. 4, c. 3 del D.Lgs. 173/98.
PANIFICAZIONE - ASSIPAN/CONFCOMMERCIO
(settore commercio)
Possono aderire al Fondo i lavoratori dipendenti.
Quota TFR1;3 | Contributo2 | Decorrenza e periodicità | ||
Lavoratore | Datore di lavoro | |||
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 | 100% | I contributi sono versati con periodicità trimestrale a | ||
Lavoratori già occupati al | 50%; 60%; 70%; 80%; | decorrere dal primo mese successivo all’adesione. | ||
28.04.1993 90%; 100% |
1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. L’aderente può versare una contribuzione a proprio carico per il tramite del datore di lavoro, scegliendo tra le seguenti opzioni,
espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 7%; 6%; 8%; 9%; 10%.
3. Il D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 dispone che qualora i contratti o accordi collettivi non prevedano il versamento del TFR maturando, il lavoratore già occupato alla data del 28.04.1993 può scegliere di destinare il trattamento di fine rapporto in misura non inferiore al 50% dello stesso con possibilità di incrementi successivi.
PANIFICAZIONE - FEDERPANIFICATORI
(settore commercio)
Possono aderire al Fondo i lavoratori dipendenti.
Quota TFR1;4 | Contributo2 | Decorrenza e periodicità | ||
Lavoratore3 | Datore di lavoro | |||
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 | 100% | 1% | 1,2% | I contributi sono versati con periodicità trimestrale a |
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 | 50%; 60%; 70%; 80%; 90%; 100% | 1% | 1,2% | decorrere dal primo mese successivo all’adesione. |
1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. Espresso in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR.
3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.
4. Il D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 dispone che qualora i contratti o accordi collettivi non prevedano il versamento del TFR maturando, il lavoratore già occupato alla data del 28.04.1993 può scegliere di destinare il trattamento di fine rapporto in misura non inferiore al 50% dello stesso con possibilità di incrementi successivi.
PESCA E ACQUACOLTURA
(settore cooperative)
Possono aderire al Fondo i lavoratori dipendenti che, dopo aver superato il periodo di prova, sono stati assunti con contratto: a tempo determinato, part-time a tempo indeterminato, a tempo indeterminato di durata pari o superiore a 4 mesi presso lo stesso datore di lavoro nel medesimo anno solare, di formazione lavoro, di apprendistato.
Quota TFR1 | Contributo2 | Decorrenza e periodicità | ||
Lavoratore3 | Datore di lavoro | |||
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 | 6,91% (100% TFR) | 1% | 1% | |
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 • assunti a tempo determinato • assunti a tempo indeterminato | 6,91% (100% TFR) 2% (29% TFR) 6,91% (100% TFR) | 1% | 1% | I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all’adesione. |
1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. Espresso in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR.
3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.
AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
AGENZIA DEL DEMANIO
(settore pubblico impiego)
Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.
Quota TFR1 | Contributo2 | Decorrenza e periodicità | ||
Lavoratore3 | Datore di lavoro | |||
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 | 6,91% (100% TFR) | 1% | 1% | I contributi sono versati con periodicità trimestrale a |
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 | 2% (29% TFR) | 1% | 1% | decorrere dal primo mese successivo all’adesione. |
6,91% (100% TFR) |
1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. Espresso in percentuale della retribuzione individuale di ciascun lavoratore, per 12 mensilità.
3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione individuale di ciascun lavoratore, per 12 mensilità: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.
AGENZIA DEL DEMANIO [0% DATORE DI LAVORO]
(settore pubblico impiego)
Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.
Quota TFR1 | Contributo2 | Decorrenza e periodicità | ||
Lavoratore3 | Datore di lavoro | |||
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 | 6,91% (100% TFR) | 1% | I contributi sono versati con periodicità trimestrale a | |
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 | 2% (29% TFR) | 1% | decorrere dal primo mese successivo all’adesione. | |
6,91% (100% TFR) |
1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. Espresso in percentuale della retribuzione individuale di ciascun lavoratore, per 12 mensilità.
3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione individuale di ciascun lavoratore, per 12 mensilità: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.
COMPARTO RICERCA DEL TRENTINO
(settore pubblico impiego)
Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti. Il personale assunto con contratto a tempo determinato può aderire solo se il contratto ha una durata prevista di almeno tre mesi.
Quota TFR1 | Contributo2 | Decorrenza e periodicità | ||
Lavoratore3 | Datore di lavoro | |||
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 | I contributi sono versati con | |||
• dipendenti enti pubblici | 1,24% (18%TFR) | 1% | 1% | |
• dipendenti aziende private | 6,91% (100% TFR) | 1% | 1% | |
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 • dipendenti enti pubblici • dipendenti aziende private | 1,24% (18% TFR) 1,24%(18% TFR) 6,91%(100% TFR) | 1% 1% | 1% | periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all’adesione. |
1% |
1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. Espresso in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR.
3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). ). L’aderente dipendente di un ente pubblico potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR: 1%; 1,33%; 1,66%; l’aderente dipendente di un’azienda privata può avvalersi di ulteriori opzioni pari a: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI
(settore pubblico impiego)
Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori assunti con una delle seguenti tipologie di contratto:
a) contratto a tempo indeterminato;
b) contratto part-time a tempo indeterminato;
c) contratto a tempo determinato anche part-time, e ogni altra tipologia di rapporto di lavoro flessibile, secondo la disciplina legislativa e contrattuale vigente nel tempo, di durata pari o superiore a tre mesi continuativi.
I lavoratori associati sono tenuti a contribuire ciascuno secondo la misura, le modalità e i termini di cui all’accordo istitutivo del 19 gennaio 1998 con le modifiche e integrazioni dell’accordo 20 novembre 1998, dagli accordi negli stessi richiamati, nonché dalle successive modifiche.
Quota TFR1;4 | Contributo2 | Decorrenza e periodicità | ||
Lavoratore3 | Datore di lavoro | |||
Lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato già in servizio al 31.12.20005 | 2% (29% TFR) | 1% | 1% | |
Lavoratori assunti con contratto a tempo inde- terminato dal 01.01.2001, con contratto a tempo determinato in corso o successivo al 30.05.2000 | 6,91% (100% TFR) | 1% | 1% | I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all’adesione. |
1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.
3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro entro il 30 novembre con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo. L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.
4. Le quote di TFR sono espresse in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR. Tali quote vengono contabilizzate dall’INPS gestione ex INPDAP, senza oneri per i lavoratori, per essere versate al Fondo cui risulta iscritto il lavoratore alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
5. Per tutto il c.d. personale optante l’INPS gestione ex INPDAP contabilizza ed accantona anche un ulteriore 1,50% della base contributiva di riferimento del trattamento di fine servizio (TFS), secondo le modalità previste dall’art. 2, commi 4 e 5, del DPCM 20 dicembre 1999.
FORMAZIONE PROFESSIONALE DEL TRENTINO CONTRATTO DI NATURA PUBBLICA
(settore pubblico impiego)
Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti. Il personale assunto con contratto a tempo determinato può aderire solo se il contratto ha una durata prevista di almeno tre mesi.
Quota TFR1 | Contributo2 | Decorrenza e periodicità | ||
Lavoratore3 | Datore di lavoro | |||
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 | I contributi sono versati con | |||
• dipendenti enti pubblici | 1,24% (18%TFR) | 1% | 1% | |
• dipendenti aziende private | 6,91% (100% TFR) | 1% | 1% | |
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 • dipendenti enti pubblici • dipendenti aziende private | 1,24% (18% TFR) 1,24%(18% TFR) 3,45%(50%TFR) 6,91%(100% TFR) | 1% 1% | 1% | periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all’adesione. |
1% |
1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. Espresso in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR.
3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). ). L’aderente dipendente di un ente pubblico potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR: 1%; 1,66%; l’aderente dipendente di un’azienda privata può avvalersi di ulteriori opzioni pari a: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE (AFAM)
(settore pubblico impiego)
Possono aderire al Fondo i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato, contratto part-time a tempo indeterminato, contratto a tempo determinato di durata non inferiore a 3 mesi continuativi.
Quota TFR contabilizzata dall'INPS gestione ex INPDAP1;4 | Contributo2 | Decorrenza e periodicità | ||
Lavoratore3 | Datore di lavoro | |||
Lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato già in servizio al 31.12.20005 | 2% (29% TFR) | 1% | 1% | |
Lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato dal 01.01.2001, con contratto a tempo determinato in corso o successivo al 30.05.2000 | 6,91% (100% TFR) | 1% | 1% | I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all’adesione. |
1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. Espresso in percentuale della posizione stipendiale, indennità integrativa speciale, 13a mensilità.
3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). Per il personale assunto con contratto a tempo indeterminato dal 01.01.2001 o a tempo determinato in corso o successivo al 30.05.2000 è prevista la possibilità di versare una quota della posizione stipendiale, indennità integrativa speciale 13a mensilità, pari a: 1%; 2%; 3%. Per il personale assunto con contratto a tempo indeterminato in corso o successivo al 30.05.2000 è prevista la possibilità di versare una quota a proprio carico pari a: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.
4. Le quote di TFR sono espresse in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR. Tali quote vengono contabilizzate dall’INPS gestione ex INPDAP, senza oneri per i lavoratori, per essere versate al Fondo cui risulta iscritto il lavoratore alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
5. Per tutto il c.d. personale optante l’INPS gestione ex INPDAP contabilizza ed accantona anche un ulteriore 1,50% della base contributiva di riferimento del trattamento di fine servizio (TFS), secondo le modalità previste dall’art. 2, commi 4 e 5, del DPCM 20 dicembre 1999.
MAGNIFICA COMUNITA' DI FIEMME - OPERAI FORESTALI
(settore pubblico impiego)
Possono aderire al Fondo i lavoratori con la qualifica di operai, che dopo aver superato il periodo di prova, siano stati assunti con contratto: a tempo indeterminato, part-time a tempo indeterminato, a tempo determinato di durata pari o superiore a 51 giornate presso lo stesso datore di lavoro nel medesimo anno solare, di formazione e lavoro, di apprendistato.
Quota TFR1 | Contributo2 | Decorrenza e periodicità | ||
Lavoratore3 | Datore di lavoro | |||
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 | 6,91% (100% TFR) | 1% | 1% | I contributi sono versati con periodicità trimestrale a |
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 | 2% (29% TFR)4 6,91% (100% TFR) | 1% | 1% | decorrere dal primo mese successivo all’adesione. |
1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. Espresso in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR.
3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.
4. Per i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.
MAGNIFICA COMUNITA' DI FIEMME - PERSONALE AMMINISTRATIVO
(settore pubblico impiego)
Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.
Quota TFR1 | Contributo2 | Decorrenza e periodicità | ||
Lavoratore3 | Datore di lavoro | |||
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 | 6,91% (100% TFR) | 1% | 1% | I contributi sono versati con periodicità trimestrale a |
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 | 1,24% (18% TFR) | 1% | 1% | decorrere dal primo mese successivo all’adesione. |
1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. Espresso in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR.
3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR: 1%; 2%.
PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO DELL'ALTO ADIGE
(settore pubblico impiego)
Può aderire al Fondo il personale dirigente scolastico di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434.
Quota TFR contabilizzata dall'INPS gestione ex INPDAP1;4 | Contributo2 | Decorrenza e periodicità | ||
Lavoratore3 | Datore di lavoro5 | |||
Lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato già in servizio al 31.12.20005 | 2% (29% TFR) | 1% | 1% | |
Lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato dal 01.01.2001, con contratto a tempo determinato in corso o successivo al 30.05.2000 | 6,91% (100% TFR) | 1% | 1% | I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all’adesione. |
1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. Espresso in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR.
3. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro entro il 30 ottobre con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo. Per il personale a tempo indeterminato già in servizio al 31.12.2000 è prevista la possibilità di versare una quota della retribuzione utile per il calcolo del TFR pari a: 1%; 1,50%; 2%; 2,50%; 3%. Per il personale assunto con contratto a tempo indeterminato dal 01.01.2001 o a tempo determinato in corso o successivo al 30.05.2000 è prevista la possibilità di versare una quota a proprio carico pari a: 1%; 1,50%; 2%; 2,50%; 3%; 3,50%; 4%; 4,50%; 5%; 5,50%; 6%; 6,50%; 7%; 7,50%; 8%; 8,50%; 9%.
4. Le quote di TFR sono espresse in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR. Tali quote vengono contabilizzate dall’INPS gestione ex INPDAP, senza oneri per i lavoratori, per essere versate al Fondo cui risulta iscritto il lavoratore alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
5. Per tutto il c.d. personale optante l’INPS gestione ex INPDAP contabilizza ed accantona anche un ulteriore 1,50% della base contributiva di riferimento del trattamento di fine servizio (TFS), secondo le modalità previste dall’art. 2, commi 4 e 5, del DPCM 20 dicembre 1999.
PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO DELLE SCUOLE ELEMENTARI, SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO DELL'ALTO ADIGE
(settore pubblico impiego)
Può aderire al Fondo il personale dirigente scolastico di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434.
Quota TFR contabilizzata dall'INPS gestione ex INPDAP1;4 | Contributo2 | Decorrenza e periodicità | ||
Lavoratore3 | Datore di lavoro5 | |||
Lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato già in servizio al 31.12.20005 | 2% (29% TFR) | 1% | 1% | |
Lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato dal 01.01.2001, con contratto a tempo determinato in corso o successivo al 30.05.2000 | 6,91% (100% TFR) | 1% | 1% | I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all’adesione. |
1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. Espresso in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR (posizione stipendiale – ivi compresa l’indennità integrativa speciale – tredicesima mensilità).
3. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro entro il 30 ottobre con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo. Tutto il personale già in regime di TFR al momento dell’adesione al Fondo Pensione, per il quale viene accantonato annualmente il 100% del TFR presso INPDAP ai fini della previdenza complementare, può in alternativa alla contribuzione minima prevista, versare una quota a proprio carico pari a: 1%; 1,50%; 2%; 2,50%; 3%; 3,5%; 4%; 4,50%; 5%; 5,50%; 6%; 6,50%; 7%; 7,50%; 8%; 8,50%; 9% della retribuzione utile per il calcolo del TFR.
4. Le quote di TFR sono espresse in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR. Tali quote vengono contabilizzate dall’INPS gestione ex INPDAP, senza oneri per i lavoratori, per essere versate al Fondo cui risulta iscritto il lavoratore alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
5. Per tutto il c.d. personale optante l’INPS gestione ex INPDAP contabilizza ed accantona anche un ulteriore 1,5% della base contributiva di riferimento del trattamento di fine servizio (TFS), secondo le modalità previste dall’art. 2, commi 4 e 5, del DPCM 20 dicembre 1999.
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO, COMUNI, SERVIZIO SANITARIO PROVINCIALE - INTERCOMPARTIMENTALE
(settore pubblico impiego)
Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.
Quota TFR1 | Contributo2 | Decorrenza e periodicità | ||
Lavoratore3 | Datore di lavoro4 | |||
Lavoratori già in servizio al 31.12.2000 | 1,24%(18%TFR) | 1% | 1% | |
Lavoratori assunti dal 01.01.2001: • inquadrati nel livello inferiore della qualifica funzionale di appartenenza • non inquadrati nel livello inferiore della qualifica funzionale di appartenenza | 1,24%(18% TFR)5;6 1,24%(18% TFR)5;6 | 1% 1% | 2%7 | I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all’adesione. |
1% |
1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. Espresso in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR.
3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). In prima applicazione per l’anno 2017, qualora l'opzione per l'aumento della contribuzione a carico del lavoratore/della lavoratrice avvenga dopo il 1° gennaio 2017, questa si applica ai versamenti contributivi e all'aumento della quota del trattamento di fine rapporto con decorrenza dal trimestre successivo. Ogni ulteriore modifica dell’aliquota contributiva da parte del lavoratore/della lavoratrice deve essere chiesta entro la data del 30 novembre del relativo anno con applicazione della modifica dal 1° gennaio dell’anno successivo alla domanda. L’aderente può variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR: 1%; 1,24%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10% nel rispetto dell’importo massimo deducibile. La deduzione della contribuzione spetta, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, per un importo complessivamente non superiore al doppio della quota di TFR destinata al Fondo. L’aderente che opti per il versamento di contributi non deducibili dal reddito da lavoro dipendente, in sede di presentazione della propria dichiarazione dei redditi, calcolerà il 12% del reddito complessivo per verificare la possibilità di dedurre i contributi eccedenti (e precedentemente non dedotti direttamente dal datore di lavoro), sempre nel rispetto del limite massimo di 5.164,57 Euro.
4. Con decorrenza dal 1° gennaio 2017 il contributo a carico del datore di lavoro è aumentato di un punto percentuale (da 1% a 2%, ovvero da 2% a 3% per i dipendenti inquadrati nel livello inferiore della qualifica funzionale di appartenenza) a condizione che anche il lavoratore aumenti il contributo a suo carico ad almeno due punti percentuali oppure questo contributo ammonti già ad almeno il 2%. In tali situazioni aumenta anche la quota di TFR destinata al fondo (si veda la nota n. 6).
5. Ai sensi dell’art. 22 (“Trasformazione dell’indennità di buonuscita e norme sulla previdenza complementare”) della L.p. 3 maggio 1999,
n. 1 “[…] In attesa dell’emanazione della normativa statale per la piena applicazione della disciplina sul trattamento di fine rapporto, se non diversamente disciplinato dalla contrattazione sindacale, il versamento al fondo pensione di tutte le quote del trattamento stesso, come definite dalla contrattazione, viene effettuato dopo l’emanazione del decreto ministeriale con il quale verrà soppressa la ritenuta INPDAP (Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica) ai fini dell’indennità premio di servizio […]”.
6. La quota del trattamento di fine rapporto da versare da parte del datore di lavoro è aumentata dal 18% al 36,5% qualora il lavoratore aumenti il contributo a suo carico ad almeno due punti percentuali oppure questo contributo ammonti già ad almeno il 2%.
7. Ai sensi dell’art. 76 (“Progressione professionale”) del vigente Contratto collettivo intercompartimentale “[…] nell’ambito della singola qualifica funzionale il passaggio al livello superiore avviene dopo otto anni di servizio effettivo nella medesima qualifica funzionale ed è subordinato ad una valutazione soddisfacente del competente superiore […].” L’anzianità di servizio utile al passaggio di livello si conserva in caso di mobilità tra enti pubblici ovvero in caso di passaggio per legge dei dipendenti (es. decentramento di competenze statali).
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, ENTI FUNZIONALI, COMUNI, A.P.S.P. E COMUNITA' DI VALLE
(settore pubblico impiego)
Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti. Il personale assunto con contratto a tempo determinato può aderire solo se il contratto ha una durata prevista di almeno tre mesi.
Quota TFR1 | Contributo2 | Decorrenza e periodicità | ||
Lavoratore3 | Datore di lavoro | |||
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 | 1,33% (18% TFR) | 1% | 1% | I contributi sono versati con periodicità trimestrale a |
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 | 1,33% (18% TFR) | 1% | 1% | decorrere dal primo mese successivo all’adesione. |
1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. Espresso in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR.
3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR: 1%; 1,66%.
DI TRENTO E BOLZANO - PERSONALE DIRIGENZIALE
(settore pubblico impiego)
Possono aderire al Fondo i dirigenti assunti a tempo indeterminato dopo aver superato il periodo di prova e quelli assunti a tempo determinato decorsi sei mesi dalla data di assunzione.
Quota TFR contabilizzata dall'INPS gestione ex INPDAP1;4 | Contributo2 | Decorrenza e periodicità | ||
Lavoratore3 | Datore di lavoro | |||
Lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato già in servizio al 31.12.20005 | 1,73% (25% TFR) | 1% | 1% | |
Lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato dal 01.01.2001, con contratto a tempo determinato in corso o successivo al 30.05.2000 | 6,91% (100% TFR) | 1% | 1% | I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all’adesione. |
1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. Espresso in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR.
3. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro entro il 30 novembre con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo. Per il personale a tempo indeterminato già in servizio al 31.12.2000 è prevista la possibilità di versare una quota della retribuzione utile per il calcolo del TFR pari a: 1%; 2%; 2,70%. Per il personale assunto con contratto a tempo indeterminato dal 01.01.2001 o a tempo determinato in corso o successivo al 30.05.2000 è prevista la possibilità di versare una quota a proprio carico pari a: 1%; 2%; 2,70%; 3%; 4%; 5%; 6%.
4. Le quote di TFR sono espresse in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR. Tali quote vengono contabilizzate dall’INPS gestione ex INPDAP, senza oneri per i lavoratori, per essere versate al Fondo cui risulta iscritto il lavoratore alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
5. Per tutto il c.d. personale optante l’INPS gestione ex INPDAP contabilizza ed accantona anche un ulteriore 1,50% della base contributiva di riferimento del trattamento di fine servizio (TFS), secondo le modalità previste dall’art. 2, commi 4 e 5, del DPCM 20 dicembre 1999.
DI TRENTO E BOLZANO - PERSONALE NON DIRIGENZIALE
(settore pubblico impiego)
Possono aderire al Fondo i lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato e determinato, fin dal momento dell’assunzione.
Quota TFR contabilizzata dall'INPS gestione ex INPDAP1;4 | Contributo2 | Decorrenza e periodicità | ||
Lavoratore3 | Datore di lavoro | |||
Lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato già in servizio al 31.12.20005 | 1,73% (25% TFR) | 1% | 1% | I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese |
Lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato dal | 6,91% (100% TFR) | 1% | 1% | successivo all’adesione. |
1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. Espresso in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR.
3. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro entro il 30 novembre con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo. Per il personale a tempo indeterminato già in servizio al 31.12.2000 è prevista la possibilità di versare una quota della retribuzione utile per il calcolo del TFR pari a: 1%; 2%; 2,70%. Per il personale assunto con contratto a tempo indeterminato dal 01.01.2001 o a tempo determinato in corso o successivo al 30.05.2000 è prevista la possibilità di versare una quota a proprio carico pari a: 1%; 2%; 2,70%; 3%; 4%; 5%; 6%.
4. Le quote di TFR sono espresse in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR. Tali quote vengono contabilizzate dall’INPS gestione ex INPDAP, senza oneri per i lavoratori, per essere versate al Fondo cui risulta iscritto il lavoratore alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
5. Per tutto il c.d. personale optante l’INPS gestione ex INPDAP contabilizza ed accantona anche un ulteriore 1,50% della base contributiva di riferimento del trattamento di fine servizio (TFS), secondo le modalità previste dall’art. 2, commi 4 e 5, del DPCM 20 dicembre 1999.
SANITA' DEL TRENTINO - DIRIGENZA PROFESSIONALE, TECNICA E AMMINISTRATIVA
(settore pubblico impiego)
Può aderire al Fondo il personale dirigente assunto con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata non inferiore a sei mesi continuativi.
Quota TFR contabilizzata dall'INPS gestione ex INPDAP1;4 | Contributo2 | Decorrenza e periodicità | ||
Lavoratore3 | Datore di lavoro | |||
Lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato già in servizio al 31.12.20005 | 2%(29% TFR) | 1% | 1% | |
Lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato dal 01.01.2001, con contratto a tempo determinato in corso o successivo al 30.05.2000 | 6,91% (100% TFR) | 1% | 1% | I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all’adesione. |
1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. Espresso in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR.
3. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro entro il 30 ottobre con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo. Per il personale a tempo indeterminato già in servizio al 31.12.2000 è prevista la possibilità di versare una quota della retribuzione utile per il calcolo del TFR pari a: 1%; 2%; 3%. Per il personale assunto con contratto a tempo indeterminato dal 01.01.2001 o a tempo determinato in corso o successivo al 30.05.2000 è prevista la possibilità di versare una quota a proprio carico pari a: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%, 9%; 10%.
4. Le quote di TFR sono espresse in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR. Tali quote vengono contabilizzate dall’INPS gestione ex INPDAP, senza oneri per i lavoratori, per essere versate al Fondo cui risulta iscritto il lavoratore alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
5. Per tutto il c.d. personale optante l’INPS gestione ex INPDAP contabilizza ed accantona anche un ulteriore 1,5% della base contributiva di riferimento del trattamento di fine servizio (TFS), secondo le modalità previste dall’art. 2, commi 4 e 5, del DPCM 20 dicembre 1999.
SANITA' DEL TRENTINO - DIRIGENZA SANITARIA, MEDICA E VETERINARIA
(settore pubblico impiego)
Può aderire al Fondo il personale dirigente assunto con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata non inferiore a sei mesi continuativi.
Quota TFR contabilizzata dall'INPS gestione ex INPDAP1;4 | Contributo2 | Decorrenza e periodicità | ||
Lavoratore3 | Datore di lavoro | |||
Lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato già in servizio al 31.12.20005 | 2%(29% TFR) | 1% | 1% | |
Lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato dal 01.01.2001, con contratto a tempo determinato in corso o successivo al 30.05.2000 | 6,91% (100% TFR) | 1% | 1% | I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all’adesione. |
1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. Espresso in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR.
3. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro entro il 30 ottobre con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo. Per il personale a tempo indeterminato già in servizio al 31.12.2000 è prevista la possibilità di versare una quota della retribuzione utile per il calcolo del TFR pari a: 1%; 2%; 3%. Per il personale assunto con contratto a tempo indeterminato dal 01.01.2001 o a tempo determinato in corso o successivo al 30.05.2000 è prevista la possibilità di versare una quota a proprio carico pari a: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.
4. Le quote di TFR sono espresse in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR. Tali quote vengono contabilizzate dall’INPS gestione ex INPDAP, senza oneri per i lavoratori, per essere versate al Fondo cui risulta iscritto il lavoratore alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
5. Per tutto il c.d. personale optante l’INPS gestione ex INPDAP contabilizza ed accantona anche un ulteriore 1,5% della base contributiva di riferimento del trattamento di fine servizio (TFS), secondo le modalità previste dall’art. 2, commi 4 e 5, del DPCM 20 dicembre 1999.
SANITA' DEL TRENTINO - PERSONALE NON DIRIGENZIALE
(settore pubblico impiego)
Può aderire al Fondo il personale dirigente assunto con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata non inferiore a sei mesi continuativi.
Quota TFR contabilizzata dall'INPS gestione ex INPDAP1;4 | Contributo2 | Decorrenza e periodicità | ||
Lavoratore3 | Datore di lavoro | |||
Lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato già in servizio al 31.12.20005 | 2%(29% TFR) | 1% | 1% | |
Lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato dal 01.01.2001, con contratto a tempo determinato in corso o successivo al 30.05.2000 | 6,91% (100% TFR) | 1% | 1% | I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all’adesione. |
1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. Espresso in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR.
3. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro entro il 30 ottobre con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo. Per il personale a tempo indeterminato già in servizio al 31.12.2000 è prevista la possibilità di versare una quota della retribuzione utile per il calcolo del TFR pari a: 1%; 2%; 3%. Per il personale assunto con contratto a tempo indeterminato dal 01.01.2001 o a tempo determinato in corso o successivo al 30.05.2000 è prevista la possibilità di versare una quota a proprio carico pari a: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%, 9%; 10%.
4. Le quote di TFR sono espresse in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR. Tali quote vengono contabilizzate dall’INPS gestione ex INPDAP, senza oneri per i lavoratori, per essere versate al Fondo cui risulta iscritto il lavoratore alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
5. Per tutto il c.d. personale optante l’INPS gestione ex INPDAP contabilizza ed accantona anche un ulteriore 1,5% della base contributiva di riferimento del trattamento di fine servizio (TFS), secondo le modalità previste dall’art. 2, commi 4 e 5, del DPCM 20 dicembre 1999.
SCUOLA A CARATTERE STATALE DEL TRENTINO - DIRIGENTI
(settore pubblico impiego)
Possono aderire al Fondo i dirigenti scolastici iscritti nei ruoli nominativi provinciali ai sensi del comma 2, art. 2 del DPR 15 luglio 1998, n. 405.
Quota TFR contabilizzata dall'INPS gestione ex INPDAP1;4 | Contributo2 | Decorrenza e periodicità | ||
Lavoratore3 | Datore di lavoro | |||
Lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato già in servizio al 31.12.20005 | 2%(29% TFR) | 1% | 1% | |
Lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato dal 01.01.2001, con contratto a tempo determinato in corso o successivo al 30.05.2000 | 6,91% (100% TFR) | 1% | 1% | I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all’adesione. |
1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. Espresso in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR.
3. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro entro il 30 ottobre con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo. Per il personale a tempo indeterminato già in servizio al 31.12.2000 è prevista la possibilità di versare una quota della retribuzione utile per il calcolo del TFR pari a: 1%; 2%; 3%. Per il personale assunto con contratto a tempo indeterminato dal 01.01.2001 o a tempo determinato in corso o successivo al 30.05.2000 è prevista la possibilità di versare una quota a proprio carico pari a: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%, 9%; 10%.
4. Le quote di TFR sono espresse in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR. Tali quote vengono contabilizzate dall’INPS gestione ex INPDAP, senza oneri per i lavoratori, per essere versate al Fondo cui risulta iscritto il lavoratore alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
5. Per tutto il c.d. personale optante l’INPS gestione ex INPDAP contabilizza ed accantona anche un ulteriore 1,5% della base contributiva di riferimento del trattamento di fine servizio (TFS), secondo le modalità previste dall’art. 2, commi 4 e 5, del DPCM 20 dicembre 1999.
SCUOLA A CARATTERE STATALE DEL TRENTINO - DOCENTI
(settore pubblico impiego)
Può aderire al Fondo il personale docente iscritto nei ruoli nominativi provinciali ai sensi del comma 2, art. 2 del DPR 15 luglio 1998, n. 405 assunto con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata non inferiore a 3 mesi continuativi.
Quota TFR contabilizzata dall'INPS gestione ex INPDAP1;4 | Contributo2 | Decorrenza e periodicità | ||
Lavoratore3 | Datore di lavoro | |||
Lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato già in servizio al 31.12.20005 | 2%(29% TFR) | 1% | 1% | |
Lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato dal 01.01.2001, con contratto a tempo determinato in corso o successivo al 30.05.2000 | 6,91% (100% TFR) | 1% | 1% | I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all’adesione. |
1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. Espresso in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR.
3. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro entro il 30 ottobre con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo. Per il personale a tempo indeterminato già in servizio al 31.12.2000 è prevista la possibilità di versare una quota della retribuzione utile per il calcolo del TFR pari a: 1%; 2%; 3%. Per il personale assunto con contratto a tempo indeterminato dal 01.01.2001 o a tempo determinato in corso o successivo al 30.05.2000 è prevista la possibilità di versare una quota a proprio carico pari a: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%, 9%; 10%.
4. Le quote di TFR sono espresse in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR. Tali quote vengono contabilizzate dall’INPS gestione ex INPDAP, senza oneri per i lavoratori, per essere versate al Fondo cui risulta iscritto il lavoratore alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
5. Per tutto il c.d. personale optante l’INPS gestione ex INPDAP contabilizza ed accantona anche un ulteriore 1,5% della base contributiva di riferimento del trattamento di fine servizio (TFS), secondo le modalità previste dall’art. 2, commi 4 e 5, del DPCM 20 dicembre 1999.
SCUOLE MATERNE DEL TRENTINO
(settore pubblico impiego)
Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti. Il personale assunto con contratto a tempo determinato può aderire solo se il contratto ha una durata prevista di almeno tre mesi.
Quota TFR1 | Contributo2 | Decorrenza e periodicità | ||
Lavoratore3 | Datore di lavoro | |||
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 | 1,24% (18% TFR) | 1% | 1% | I contributi sono versati con periodicità trimestrale a |
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 | 1,24% (18% TFR) | 1% | 1% | decorrere dal primo mese successivo all’adesione. |
1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. Espresso in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR.
3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR: 1%; 1,66%.
AZIENDE DI SERVIZI
AZIENDE DEL GRUPPO AZIENDA ENERGETICA
(settore industria)
Possono aderire al Fondo i lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con contratto di lavoro a tempo determinato di durata superiore a tre mesi, con contratto d’inserimento e con contratto di apprendistato.
Quota TFR1 | Contributo2 | Decorrenza e periodicità | ||
Lavoratore3 | Datore di lavoro | |||
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 | 6,91% (100% TFR) | 1,21% | 1,35% +12,00Euro al mese | |
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 • con almeno 18 anni di contribuzione INPS al 31.12.1995 • con meno di 18 anni di contribuzione INPS al 31.12.1995 | 2,20%(32% TFR) 6,91%(100% TFR) 2,90%(42% TFR) 6,91%(100% TFR) | 1,21% 1,21% | 1,35% +12,00Euro al mese 1,35% +12,00Euro al mese | I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all’adesione. |
1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.
3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo)(molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1,21%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.
AZIENDE ELETTRICHE PRIVATE MINORI DELL'ALTO ADIGE
(settore industria)
Possono aderire al Fondo i lavoratori dipendenti con qualifica di operai, impiegati e quadri che, dopo aver superato il periodo di prova, sono stati assunti con contratto: a tempo indeterminato, a tempo determinato di durata non inferiore a 6 mesi, di inserimento, di apprendistato.
Quota TFR1 | Contributo2 | Decorrenza e periodicità | ||
Lavoratore3 | Datore di lavoro | |||
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 | 6,91% (100% TFR) | 1,21% | 1,5% +5,00 € per 14 mensilità | I contributi sono versati con periodicità trimestrale a |
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 | 1,6%(23% TFR); 6,91%(100% TFR) | 1,21% | 1,5% +5,00 € per 14 mensilità | decorrere dal primo mese successivo all’adesione. |
1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.
3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1,21%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.
CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO
(settore industria)
Possono aderire al Fondo tutti i dipendenti.
Quota TFR1 | Contributo2 | Decorrenza e periodicità | ||
Lavoratore3 | Datore di lavoro | |||
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 | I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all’adesione. | |||
• iscritti all'INPS | 6,91% (100% TFR) | 1,21% | 1,36% | |
• iscritti all'INPDAP | 7,41% | |||
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 • con meno 18 anni di contribuzione INPS al 31.12.1995 • con almeno di 18 anni di contribuzione INPS al 31.12.1995 | 2,2%(32% TFR) 6,91%(100% TFR) 2,9%(42% TFR) 6,91%(100% TFR) | 1,21% 1,21% | 1,36% 1,36% |
1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.
3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo)(molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1,21%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.
ELETTRICI
(settore industria)
Possono aderire al Fondo i lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con contratto di lavoro a tempo determinato di durata superiore a tre mesi, con contratto d’inserimento e con contratto di apprendistato.
Quota TFR1 | Contributo2 | Decorrenza e periodicità | ||
Lavoratore3 | Datore di lavoro | |||
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 | 6,91% (100% TFR) | 1,21% | 1,21% +12,00Euro al mese | |
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 | 2,9%(42% TFR) 6,91%(100% TFR) 2,2%(32% TFR) 6,91%(100% TFR) | 1,21% 1,21% | 1,21% +12,00Euro al mese 1,21% +12,00Euro al mese | I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all’adesione. |
• con anzianità contributiva alla previdenza obbligatoria al 31.12.1995 inferiore a 18 anni • con anzianità contributiva alla previdenza obbligatoria al 31.12.1995 superiore a 18 anni |
1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.
3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo)(molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1,21%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.
ELETTRICI (EDISON S.P.A. E SUE SOCIETA' CONTROLLATE)
(settore industria)
Possono aderire al Fondo i lavoratori dipendenti.
Quota TFR1 | Contributo2 | Decorrenza e periodicità | ||
Lavoratore3 | Datore di lavoro | |||
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 | 6,91% (100% TFR) | 1,25% | 1,35% | I contributi sono versati con periodicità trimestrale a |
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 | 2,28%(33% TFR); 6,91%(100% TFR) | 1,25% | 1,35% | decorrere dal primo mese successivo all’adesione. |
1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.
3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1,25%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.
ELETTRICI (ENEL S.P.A. E SUE SOCIETA' CONTROLLATE)
(settore industria)
Possono aderire al Fondo i lavoratori dipendenti da società non appartenenti al Gruppo Enel ma ai quali viene applicato il contratto collettivo per gli elettrici Enel.
Quota TFR1 | Contributo2 | Decorrenza e periodicità | ||
Lavoratore3 | Datore di lavoro | |||
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 | 6,91% (100% TFR) | 1,35% | 1,35% | |
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 | 1,35% | 1,35% | I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all’adesione. | |
• con anzianità contributiva alla previdenza obbligatoria al 31.12.1995 inferiore a 18 anni • con anzianità contributiva alla previdenza obbligatoria al 31.12.1995 superiore a 18 anni | 2,76% (40% TFR); 6,91% (100%TFR) | |||
2,07% (30% TFR); 6,91% (100%TFR) |
1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.
3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1,35%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.
ELETTRICI SEH/SELNET
(settore industria)
Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.
Quota TFR1 | Contributo2 | Decorrenza e periodicità | ||
Lavoratore3 | Datore di lavoro4 | |||
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 | 6,91% (100% TFR) | 1,35% | 1,35% +7,00Euro al mese | |
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 | 2,07%(30% TFR) 6,91%(100% TFR) 2,76%(40% TFR) 6,91%(100% TFR) | 1,35% 1,35% | 1,35% +7,00Euro al mese 1,35% +7,00Euro al mese | I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all’adesione. |
• con almeno 18 anni di contribuzione INPS al 31.12.1995 • con meno di 18 anni di contribuzione INPS al 31.12.1995 |
1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.
3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo)(molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1,35%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.
4. Qualora ne ricorrano i requisiti, a carico del datore di lavoro è previsto anche un contributo aggiuntivo di importo variabile per ogni lavoratore in sostituzione di un accordo tariffario sull’erogazione dell’energia elettrica per uso domestico.
GAS E ACQUA - ANIGAS/ASSOGAS
(settore industria)
Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.
Quota TFR1 | Contributo2 | Decorrenza e periodicità | ||
Lavoratore3 | Datore di lavoro4 | |||
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 | 6,91% (100% TFR) | 1,35% | I contributi sono versati con periodicità trimestrale a | |
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 | 6,91%(100% TFR) | 1,35% | decorrere dal primo mese successivo all’adesione. |
NB: Per effetto della validazione dell’accordo del 26.6.2014, a partire dal 1° dicembre 2018, la percentuale di contribuzione minima a carico dell’aderente passerà all’1% e quella a carico dell’azienda all’1,55%
1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.
3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente può versare una contribuzione a proprio carico per il tramite del datore di lavoro, scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10.
4. Nel caso di destinazione del Contributo ex Fondo Gas alla previdenza complementare è previsto l’accantonamento di un importo a carico del datore di lavoro pari all’1% dell’imponibile Fondo Gas del 2014, per ogni anno o frazione d’anno di iscrizione a questo. Il Contributo ex Fondo Gas così determinato, a decorrere dal 1° gennaio 2016, viene accantonato in 240 quote mensili di uguale misura; in caso di cessazione del rapporto di lavoro prima del completamento dei versamenti, l'importo residuo sarà conferito in un'unica soluzione. In occasione del 5°, 10° e 15° anno dall’inizio della rateizzazione, gli importi che devono essere ancora accantonati sono rivalutati del 10%; nel caso di cessazione per pensionamento verificatasi nei primi cinque anni dall’inizio della rateizzazione, la rivalutazione sarà del 30% da versare in un’unica soluzione.
GAS E ACQUA - FEDERUTILITY/ANFIDA
(settore industria)
Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.
Quota TFR1 | Contributo2 | Decorrenza e periodicità | ||
Lavoratore3 | Datore di lavoro4 | |||
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 | ||||
• iscritti all'INPDAP | 7,41%(100% TFR) | 1,2% | 1,2%5 | |
• iscritti all'INPS Lavoratori già occupati al 28.04.1993 • con anzianità contributiva alla previdenza obbligatoria al 31.12.1995 inferiore a 18 anni • con anzianità contributiva alla previdenza obbligatoria al 31.12.1995 superiore a 18 anni | 6,91%(100% TFR) 2,1% (30% TFR); 6,91%(100% TFR) 1,6%(23% TFR); 6,91%(100% TFR) | 1,2% 1,2% 1,2% | 1,2%5 | |
1,2%5 1,2%5 | I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all’adesione. |
1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.
3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1,20%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.
4. Nel caso di destinazione del Contributo ex Fondo Gas alla previdenza complementare è previsto l’accantonamento di un importo a carico del datore di lavoro pari all’1% dell’imponibile Fondo Gas del 2014, per ogni anno o frazione d’anno di iscrizione a questo. Il Contributo ex Fondo Gas così determinato, a decorrere dal 1° gennaio 2016, viene accantonato in 240 quote mensili di uguale misura; in caso di cessazione del rapporto di lavoro prima del completamento dei versamenti, l'importo residuo sarà conferito in un'unica soluzione. In occasione del 5°, 10° e 15° anno dall’inizio della rateizzazione, gli importi che devono essere ancora accantonati sono rivalutati del 10%; nel caso di cessazione per pensionamento verificatasi nei primi cinque anni dall’inizio della rateizzazione, la rivalutazione sarà del 30% da versare in un’unica soluzione.
5. Dal 1° settembre 2016 il contributo del datore di lavoro è aumentato di 8 euro mensili, parametrati al V livello per 13 mensilità. Si riporta di seguito la tabella della contribuzione, distinta per i diversi livelli contrattuali sulla base della parametrazione vigente alla data del 31 agosto 2016:
Livello
Q 8
7
6
5
4
3
2
1
Parametro
200,74
181,29
167,5
153,69
139,96
131,42
122,95
111,15
100
Mensilità
11,47
10,36
9,57
8,78
8
7,51
7,03
6,35
5,72
Per 13 mensilità
149,16
134,71
124,46
114,2
104
97,65
91,36
82,59
74,31
PULIZIA, DISINFESTAZIONE, DISINFEZIONE - PMI E COOPERATIVE ARTIGIANE
(settore artigianato)
Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.
Quota TFR1 | Contributo2 | Decorrenza e periodicità | ||
Lavoratore3 | Datore di lavoro | |||
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 | 6,91% (100% TFR) | 1% | 1% | I contributi sono versati con periodicità trimestrale a |
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 | 1,11%(16% TFR); 6,91%(100% TFR) | 1% | 1% | decorrere dal primo mese successivo all’adesione. |
1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. Espresso in percentuale del valore cumulato di minimi tabellari, contingenza, EDR.
3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente può versare una contribuzione a proprio carico per il tramite del datore di lavoro, scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale del valore cumulato di minimi tabellari, contingenza, EDR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10.
SERVIZI AMBIENTALI - ASSOAMBIENTE
(settore vari)
Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.
Quota TFR1 | Contributo2 | Decorrenza e periodicità | ||
Lavoratore3 | Datore di lavoro | |||
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 | 6,91% (100% TFR) | 1,3% | 2,03%+ 5,00€4 | I contributi sono versati con periodicità trimestrale a |
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 | 2%(29% TFR); 6,91%(100% TFR) | 1,3% | 2,03%+ 5,00€4 | decorrere dal primo mese successivo all’adesione. |
1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. Espresso in percentuale sul valore cumulato di retribuzione base mensile in vigore al 1° gennaio 1997, indennità di contingenza, un aumento periodico di anzianità (ciò anche nel caso in cui si tratti di neoassunti che come tale non lo avrebbero ancora maturato), per 12 mensilità. A partire dal 1° maggio 2008 per i Quadri del contratto FISE ASSOAMBIENTE la base retributiva convenzionale sulla quale applicare le misure percentuali è complessivamente pari a € 2.049,09.
3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale del valore cumulato di retribuzione base mensile in vigore al 01.01.1997, indennità di contingenza, un aumento periodico di anzianità, per 12 mensilità: 1,3%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.
4. A decorrere dal 01.10.2013 il datore di lavoro versa a favore di ogni dipendente iscritto un contributo di € 5,00 al mese per 12 mensilità.
5. A decorrere dal 01.01.2018 il datore di lavoro versa a favore di ogni dipendente (anche non iscritto alla previdenza complementare) con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche apprendista, un contributo aggiuntivo (contrattuale) di € 10,00 al mese per 12 mensilità. Lo stesso è destinato al Fondo Pensione Laborfonds per i dipendenti a questo iscritti. Per i dipendenti delle imprese associate a Confservizi Trentino Alto Adige operanti nel settore ambiente in Regione i richiami del CCNL di settore al fondo di previdenza complementare operante su base nazionale Previambiente si intendono riferiti al Fondo Pensione Laborfonds, il quale conseguentemente è anche destinatario di eventuali contributi aggiuntivi (siano questi di tipo “contrattuale” o comunque straordinari, sia di carattere continuativo o una tantum) fissati contrattualmente o da particolari disposizioni normative.
SERVIZI AMBIENTALI - UTILITALIA
(settore vari)
Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.
Quota TFR1 | Contributo2 | Decorrenza e periodicità | ||
Lavoratore3 | Datore di lavoro5 | |||
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 | 6,91% (100% TFR) | 1,3% | 2,03%+ 5,00€4 | I contributi sono versati con periodicità trimestrale a |
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 | 2%(29% TFR); 6,91%(100% TFR) | 1,3% | 2,03%+ 5,00€4 | decorrere dal primo mese successivo all’adesione. |
1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. Espresso in percentuale sul valore cumulato di retribuzione base mensile in vigore al 1° gennaio 1997, indennità di contingenza, un aumento periodico di anzianità (ciò anche nel caso in cui si tratti di neoassunti che come tale non lo avrebbero ancora maturato), per 12 mensilità.
3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale del valore cumulato di retribuzione base mensile in vigore al 01.01.1997, indennità di contingenza, un aumento periodico di anzianità, per 12 mensilità: 1,3%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.
4. A decorrere dal 01.10.2013 il datore di lavoro versa a favore di ogni dipendente iscritto un contributo di € 5,00 al mese per 12 mensilità.
5. A decorrere dal 01.10.2016 il datore di lavoro versa a favore di ogni dipendente (anche non iscritto alla previdenza complementare) con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche apprendista, un contributo aggiuntivo (contrattuale) di € 10,00 al mese per 12 mensilità. Lo stesso è destinato al Fondo Pensione Laborfonds per i dipendenti a questo iscritti. Per i dipendenti delle imprese associate a Confservizi Trentino Alto Adige operanti nel settore ambiente in Regione i richiami del CCNL di settore al fondo di previdenza complementare operante su base nazionale Previambiente si intendono riferiti al Fondo Pensione Laborfonds, il quale conseguentemente è anche destinatario di eventuali contributi aggiuntivi (siano questi di tipo “contrattuale” o comunque straordinari, sia di carattere continuativo o una tantum) fissati contrattualmente o da particolari disposizioni normative.
SERVIZI DI PULIZIA E SERVIZI INTEGRATI/MULTISERVIZI
(settore commercio)
Possono aderire al Fondo i lavoratori dipendenti che, dopo aver superato il periodo di prova, sono stati assunti con contratto a tempo indeterminato o con contratti a causa mista. I lavoratori con contratto a tempo determinato che cumulino nell’arco dell’anno solare periodi di lavoro non inferiori a sei mesi, potranno aderire al compimento di tale periodo.
Quota TFR1 | Contributo2 | Decorrenza e periodicità | ||
Lavoratore3 | Datore di lavoro | |||
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 | 6,91% (100% TFR) | 1% | 1,35% | I contributi sono versati con periodicità trimestrale a |
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 | 1%(14,47% TFR); 6,91%(100% TFR) | 1% | 1,35% | decorrere dal primo mese successivo all’adesione. |
1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. Espresso in percentuale del valore cumulato di minimi tabellari, contingenza alla data del 01.01.2001.
3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale del valore cumulato di minimi tabellari, contingenza alla data del 01.01.2001: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 7%; 6%; 8%; 9%; 10%.
CHIMICI
AREA CHIMICA - ARTIGIANI
(settore artigianato)
Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.
Quota TFR1 | Contributo2 | Decorrenza e periodicità | ||
Lavoratore3 | Datore di lavoro | |||
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 | 6,91% (100% TFR) | 1% | 1% | I contributi sono versati con periodicità trimestrale a |
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 | 1,11% (16% TFR) | 1% | 1% | decorrere dal primo mese successivo all’adesione. |
6,91% (100% TFR) |
1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. Espresso in percentuale del valore cumulato di paga base, contingenza, EDR.
3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale del valore cumulato di paga base, contingenza, EDR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.
CERAMICA E ABRASIVI - INDUSTRIA
(settore industria)
Possono aderire al Fondo, dopo aver superato il periodo di prova, i lavoratori che sono stati assunti con contratto: a tempo indeterminato, di formazione e lavoro, di apprendistato e a tempo determinato di durata continuativa superiore a 6 mesi.
Quota TFR1 | Contributo2 | Decorrenza e periodicità | ||
Lavoratore3 | Datore di lavoro4 | |||
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 | 6,91% (100% TFR) | 1,4% | 1,9% | |
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 | 2,28%(33% TFR) | I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese 1,4% 1,9% successivo all’adesione. | ||
3,46% (50% TFR) | ||||
5,28% (75% TFR) | ||||
6,91% (100% TFR) |
1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.
3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro entro il 30 novembre con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo. L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1,4%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.
4. Per le sole aziende produttrici di ceramica sanitaria, di porcellane e ceramiche per uso domestico e ornamentale, di ceramica tecnica, di tubi in grès con rapporti di lavoro disciplinati sino al 13.03.2008 dal contratto collettivo per gli addetti all’industria chimica, l’aliquota a carico del datore di lavoro è pari all’1,7% della retribuzione utile per il calcolo del TFR.
GOMMA, PLASTICA, CHIMICA E AFFINI - PMI
(settore industria)
Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori operai, qualidica speciale, impiegati e quadri, non in prova.
Quota TFR1 | Contributo2;4 | Decorrenza e periodicità | ||
Lavoratore3 | Datore di lavoro | |||
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 | 6,91% (100% TFR) | 1,06% | 1,36% | I contributi sono versati con periodicità trimestrale a |
1,2% 1,5% 1,3% 1,6% 1,7% 1,7% | ||||
1,06% 1,36% decorrere dal primo mese successivo all’adesione. Lavoratori già occupati al 2,28%(33% TFR); 1,2% 1,5% 28.04.1993 6,91%(100% TFR) 1,3% 1,6% 1,7% 1,7% |
1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.
3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni:
+ L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.
4. La percentuale del contributo del datore di lavoro è da intendersi riconosciuta per le aliquote a carico del lavoratore comprese tra il valore % minimo e quello riguardante la fascia contributiva superiore (ad esempio se il lavoratore contribuisce con un’aliquota compresa tra l’1,06% e l’1,19% ha diritto al contributo datoriale pari all’1,36%; se il lavoratore contribuisce con un’aliquota compresa tra l’1,20% e l’1,29% ha diritto al contributo datoriale pari all’1,50% e così via).
CHIMICO-FARMACEUTICA E AFFINI - INDUSTRIA
(settore industria)
È ammessa l’iscrizione per i contratti con durata (determinata o determinabile) pari o superiore a 6 mesi, anche per effetto di proroghe, purché sia stato superato l’eventuale periodo di prova e si realizzi una contribuzione minima al fondo di almeno 1 mese.
Quota TFR1 | Contributo2 | Decorrenza e periodicità | ||
Lavoratore3 | Datore di lavoro4 | |||
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 | 6,91% (100% TFR) | 1,2% | 2,1% | |
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 | 2,28%(33% TFR) | I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese 1,2% 2,1% successivo all’adesione. | ||
3,46% (50% TFR) | ||||
5,28% (75% TFR) | ||||
6,91% (100% TFR) |
1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.
3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro entro il 30 novembre con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo. L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1,2%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.
COIBENTI - INDUSTRIA
(settore industria)
Possono aderire al Fondo, dopo aver superato il periodo di prova, i lavoratori che sono stati assunti con contratto: di formazione e lavoro, di apprendistato e a tempo determinato di durata continuativa superiore a 6 mesi. Per i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato non è necessario attendere il superamento del periodo di prova.
Quota TFR1 | Contributo2 | Decorrenza e periodicità | ||
Lavoratore3 | Datore di lavoro4 | |||
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 | 6,91% (100% TFR) | 1,2% | 1,85% | |
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 | 2,28%(33% TFR) | I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese 1,2% 1,85% successivo all’adesione. | ||
3,46% (50% TFR) | ||||
5,28% (75% TFR) | ||||
6,91% (100% TFR) |
1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.
3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro entro il 30 novembre con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo. L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1,2%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.
CONCERIE
(settore industria)
Possono aderire al Fondo i lavoratori dipendenti.
Quota TFR1 | Contributo2 | Decorrenza e periodicità | ||
Lavoratore3 | Datore di lavoro | |||
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 | 6,91% (100% TFR) | 1,5% | 1,5% | I contributi sono versati con periodicità trimestrale a |
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 | 2,28% (33% TFR) | 1,5% | 1,5% | decorrere dal primo mese successivo all’adesione. |
6,91% (100% TFR) |
1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.
3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1,5%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.
GOMMA E PLASTICA - INDUSTRIA
(settore industria)
Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti con la qualifica di operai, intermedi, impiegati o quadri.
Quota TFR1 | Contributo2 | Decorrenza e periodicità | ||
Lavoratore3 | Datore di lavoro | |||
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 | 6,91% (100% TFR) | 1,26% | 1,26% | |
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 | 2,28%(33% TFR) | 1,26% | 1,26% | I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all’adesione. |
3,46% (50% TFR) | ||||
5,28% (75% TFR) | ||||
6,91% (100% TFR) |
1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.
3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale del valore cumulato di paga base, contingenza, EDR: 1,26%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.
METALLURGIA
(settore industria)
Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.
Quota TFR1 | Contributo2 | Decorrenza e periodicità | ||
Lavoratore3 | Datore di lavoro | |||
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 | 6,91% (100% TFR) | 1,2% | 1,8% | I contributi sono versati con periodicità trimestrale a |
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 | 3,46%(50% TFR); 6,91%(100% TFR) | decorrere dal primo mese 1,2% 1,8% successivo all’adesione. |
1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.
3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1,2%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.
VETRO, LAMPADE E DISPLAY - INDUSTRIA
(settore industria)
Possono aderire al Fondo, dopo aver superato il periodo di prova, i lavoratori che sono stati assunti con contratto: di formazione e lavoro, di apprendistato e a tempo determinato di durata continuativa superiore a sei mesi. Per i lavoratori a tempo indeterminato non è necessario attendere il superamento del periodo di prova.
Quota TFR1 | Contributo2 | Decorrenza e periodicità | ||
Lavoratore3 | Datore di lavoro | |||
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 | 6,91% (100% TFR) | 1,5% | 1,5% | I contributi sono versati con periodicità trimestrale a |
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 | 2,28%(33% TFR); 6,91%(100% TFR) | decorrere dal primo mese 1,5% 1,5% successivo all’adesione. |
1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.
3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1,5%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.
COMMERCIO
ACCONCIATURA ED ESTETICA
(settore artigianato)
Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.
Quota TFR1 | Contributo2 | Decorrenza e periodicità | ||
Lavoratore3 | Datore di lavoro | |||
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 | 6,91% (100% TFR) | 1% | 1% | I contributi sono versati con periodicità trimestrale a |
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 | 1,11% (16% TFR) 6,91% (100% TFR) | 1% | 1% | decorrere dal primo mese successivo all’adesione. |
1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. Espresso in percentuale del valore cumulato di paga base, contingenza, EDR.
3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale del valore cumulato di paga base, contingenza, EDR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.
AGENZIE DI SOMMINISTRAZIONE - LAVORATORI INTERINALI
(settore vari)
Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.
Quota TFR1;3 | Contributo2 | Decorrenza e periodicità | ||
Lavoratore | Datore di lavoro | |||
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 | 100% | I contributi sono versati con periodicità trimestrale a | ||
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 | 50%; 60%; 70%; 80%; 90%; 100% | decorrere dal primo mese successivo all’adesione. |
1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. L’aderente può versare una contribuzione a proprio carico per il tramite del datore di lavoro, scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.
3. Il D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 dispone che qualora i contratti o accordi collettivi non prevedano il versamento del TFR maturando, il lavoratore già occupato alla data del 28.04.1993 può scegliere di destinare il trattamento di fine rapporto in misura non inferiore al 50% dello stesso con possibilità di incrementi successivi.
AGENZIE IMMOBILIARI
(settore commercio)
Possono aderire al Fondo i lavoratori dipendenti da agenti immobiliari professionali e mandatari a titolo oneroso assunti a tempo indeterminato, con contratto a tempo pieno o a tempo parziale, nonché con contratto a tempo determinato di durata superiore a tre mesi.
Quota TFR1 | Contributo2 | Decorrenza e periodicità | ||
Lavoratore3 | Datore di lavoro | |||
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 | 6,91%(100% TFR) | 0,55% | 1,55% | I contributi sono versati con periodicità trimestrale a |
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 | 3,46%(50% TFR) 6,91%(100% TFR) | 0,55% | 1,55% | decorrere dal primo mese successivo all’adesione. |
1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.
3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 0,55%; 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.
AGENZIE INVESTIGATIVE E DI SICUREZZA SUSSIDIARIA
(settore commercio)
Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.
Quota TFR1;3 | Contributo2 | Decorrenza e periodicità | ||
Lavoratore | Datore di lavoro | |||
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 | 100% | I contributi sono versati con periodicità trimestrale a | ||
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 | 50%; 60%; 70%; 80%; 90%; 100% | decorrere dal primo mese successivo all’adesione. |
1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. L’aderente può versare una contribuzione a proprio carico per il tramite del datore di lavoro, scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.
3. Il D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 dispone che qualora i contratti o accordi collettivi non prevedano il versamento del TFR maturando, il lavoratore già occupato alla data del 28.04.1993 può scegliere di destinare il trattamento di fine rapporto in misura non inferiore al 50% dello stesso con possibilità di incrementi successivi.
AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO
(settore commercio)
Possono aderire al Fondo i lavoatori a tempo indeterminato, anche se a orario parziale, che quelli a tempo determinato con contratto di durata superiore a 3 mesi.
Quota TFR1 | Contributo2 | Decorrenza e periodicità | ||
Lavoratore3 | Datore di lavoro | |||
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 | 6,91%(100% TFR) | 0,55% | 0,55% | I contributi sono versati con periodicità trimestrale a |
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 | 3,46%(50% TFR) 6,91%(100% TFR) | 0,55% | 0,55% | decorrere dal primo mese successivo all’adesione. |
1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.
3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 0,55%; 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.
XXXXXXX XXXXXXXXXXX - DIRIGENTI
(settore commercio)
Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti con la qualifica di dirigente.
Quota TFR1;2 | Contributo | Decorrenza e periodicità | ||
Lavoratore | Datore di lavoro | |||
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 | 100% | I contributi sono versati con periodicità trimestrale a | ||
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 | 50%; 60%; 70%; 80%; 90%; 100% | decorrere dal primo mese successivo all’adesione. |
1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. Il D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 dispone che qualora i contratti o accordi collettivi non prevedano il versamento del TFR maturando, il lavoratore già occupato alla data del 28.04.1993 può scegliere di destinare il trattamento di fine rapporto in misura non inferiore al 50% dello stesso con possibilità di incrementi successivi.
XXXXXXX DR. XXXXXXX
(settore commercio)
Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti che hanno sottoscritto l’accordo del 23.03.2007.
Quota TFR1 | Contributo2 | Decorrenza e periodicità | ||
Lavoratore3 | Datore di lavoro | |||
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 | 6,91%(100% TFR) | 1% | 1% | I contributi sono versati con periodicità trimestrale a |
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 | 3,45%(50% TFR) 6,91%(100% TFR) | 1% | 1% | decorrere dal primo mese successivo all’adesione. |
1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.
3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.
CENTRI ELABORAZIONE DATI
(settore commercio)
Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.
Quota TFR1 | Contributo2 | Decorrenza e periodicità | ||
Lavoratore3 | Datore di lavoro | |||
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 | 6,91% (100% TFR) | 1,55% | 1,55% | I contributi sono versati con periodicità trimestrale a |
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 | 6,91% (100% TFR) | 1,55% | 1,55% | decorrere dal primo mese successivo all’adesione. |
1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. Espresso in percentuale della retribuzione lorda mensile.
3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione lorda mensile: 1,55%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.
COMMERCIO - COOPERATIVE
(settore commercio)
Possono aderire al Fondo i lavoratori con la qualifica di operai, intermedi, impiegati, quadri che sono stati assunti con contratto a tempo indeterminato e di formazione lavoro. Destinatari sono anche i lavoratori a tempo determinato, la cui attività lavorativa abbia durata complessivamente non inferiore a 3 mesi nell’anno.
Quota TFR1 | Contributo2 | Decorrenza e periodicità | ||
Lavoratore3 | Datore di lavoro | |||
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 | 6,91%(100% TFR) | 0,55% | 1,55% | I contributi sono versati con periodicità trimestrale a |
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 | 3,46%(50% TFR) 6,91%(100% TFR) | 0,55% | 1,55% | decorrere dal primo mese successivo all’adesione. |
1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.
3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 0,55%; 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.
COMMERCIO E SERVIZI
(settore commercio)
Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato, con contratto a tempo pieno o a tempo parziale, nonché con contratto di fomrazione lavoro. Destinatari sono anche i lavoratori assunti a tempo determinato o con periodicità stagionale, la cui attività lavorativa abbia durata complessivamente non inferiore a 3 mesi nell'anno e i lavoratori con contratto di apprendistato.
Quota TFR1 | Contributo2 | Decorrenza e periodicità | ||
Lavoratore3 | Datore di lavoro | |||
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 | 6,91%(100% TFR) | 0,55% | 1,55% | I contributi sono versati con periodicità trimestrale a |
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 | 3,46%(50% TFR) 6,91%(100% TFR) | 0,55% | 1,55% | decorrere dal primo mese successivo all’adesione. |
1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.
3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 0,55%; 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.
COMMERCIO E SERVIZI - AZIENDE AGRICOLE
(settore commercio)
Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato, con contratto a tempo pieno o a tempo parziale, nonché con contratto di fomrazione lavoro. Destinatari sono anche i lavoratori assunti a tempo determinato o con periodicità stagionale, la cui attività lavorativa abbia durata complessivamente non inferiore a 3 mesi nell'anno e i lavoratori con contratto di apprendistato.
Quota TFR1 | Contributo2 | Decorrenza e periodicità | ||
Lavoratore3 | Datore di lavoro | |||
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 | 6,91%(100% TFR) | 0,55% | 1,55% | I contributi sono versati con periodicità trimestrale a |
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 | 3,46%(50% TFR) 6,91%(100% TFR) | 0,55% | 1,55% | decorrere dal primo mese successivo all’adesione. |
1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.
3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 0,55%; 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.
COMMERCIO E SERVIZI - DIRIGENTI
(settore commercio)
Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato, con contratto a tempo pieno o a tempo parziale, nonché con contratto di fomrazione lavoro. Destinatari sono anche i lavoratori assunti a tempo determinato o con periodicità stagionale, la cui attività lavorativa abbia durata complessivamente non inferiore a 3 mesi nell'anno e i lavoratori con contratto di apprendistato.
Quota TFR1 | Contributo2 | Decorrenza e periodicità | ||
Lavoratore3 | Datore di lavoro | |||
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 | 6,91%(100% TFR) | 0,55% | I contributi sono versati con periodicità trimestrale a | |
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 | 3,46%(50% TFR)4 6,91%(100% TFR) | 0,55% | decorrere dal primo mese successivo all’adesione. |
1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.
3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 0,55%; 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.
COMMERCIO E SERVIZI [0% DATORE DI LAVORO]
(settore commercio)
Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato, con contratto a tempo pieno o a tempo parziale, nonché con contratto di fomrazione lavoro. Destinatari sono anche i lavoratori assunti a tempo determinato o con periodicità stagionale, la cui attività lavorativa abbia durata complessivamente non inferiore a 3 mesi nell'anno e i lavoratori con contratto di apprendistato.
Quota TFR1 | Contributo2 | Decorrenza e periodicità | ||
Lavoratore3 | Datore di lavoro | |||
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 | 6,91%(100% TFR) | 0,55% | I contributi sono versati con periodicità trimestrale a | |
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 | 3,46%(50% TFR) 6,91%(100% TFR) | 0,55% | decorrere dal primo mese successivo all’adesione. |
1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.
3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 0,55%; 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.
FARMACIA ALL'ANGELO
(settore commercio)
Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.
Quota TFR1 | Contributo2 | Decorrenza e periodicità | ||
Lavoratore3 | Datore di lavoro | |||
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 | 6,91%(100% TFR) | 1% | 1% | I contributi sono versati con periodicità trimestrale a |
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 | 3,46%(50% TFR) 6,91%(100% TFR) | 1% | 1% | decorrere dal primo mese successivo all’adesione. |
1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.
3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.
FARMACIE MUNICIPALIZZATE
(settore commercio)
Possono aderire al Fondo, superato il periodo di prova, i lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Possono altresì aderire al Fondo i lavoratori assunti con contratto di formazione lavoro, o con contratto a tempo determinato, con durata complessiva di almeno sei mesi maturati nello stesso anno solare con la medesima azienda.
Quota TFR1 | Contributo2 | Decorrenza e periodicità | ||
Lavoratore3 | Datore di lavoro | |||
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 | 6,91%(100% TFR) | 1% | 1% | I contributi sono versati con periodicità trimestrale a |
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 | 2%(29% TFR) 6,91%(100% TFR) | 1% | 1% | decorrere dal primo mese successivo all’adesione. |
1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.
3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.
FARMACIE PRIVATE
(settore commercio)
Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti che abbiano superato un’anzianità di servizio continuativa di almeno sei mesi. Possono aderire anche gli apprendisti.
Quota TFR1;4 | Contributo2 | Decorrenza e periodicità | ||
Lavoratore3 | Datore di lavoro | |||
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 | 100% | 0,55% | 1,05% | I contributi sono versati con periodicità trimestrale a |
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 | 50%; 60%; 70%; 80%; 90%; 100% | 0,55% | 1,05% | decorrere dal primo mese successivo all’adesione. |
1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.
3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 0,55%; 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.
4. Il D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 dispone che qualora i contratti o accordi collettivi non prevedano il versamento del TFR maturando, il lavoratore già occupato alla data del 28.04.1993 può scegliere di destinare il trattamento di fine rapporto in misura non inferiore al 50% dello stesso con possibilità di incrementi successivi.
FONDO PENSIONE LABORFONDS
(settore commercio)
Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato, con contratto a tempo pieno o a tempo parziale, nonché con contratto di formazione lavoro. Destinatari sono anche i lavoratori assunti a tempo determinato o con periodicità stagionale, la cui attività lavorativa abbia durata complessivamente non inferiore a 3 mesi nell’anno e i lavoratori con contratto di apprendistato.
Quota TFR1 | Contributo2 | Decorrenza e periodicità | ||
Lavoratore3 | Datore di lavoro | |||
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 | 6,91%(100% TFR) | 0,55% | 2% | I contributi sono versati con periodicità trimestrale a |
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 | 3,46%(50% TFR) 6,91%(100% TFR) | 0,55% | 2% | decorrere dal primo mese successivo all’adesione. |
1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.
3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 0,55%; 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.
IMPIANTI SPORTIVI
(settore commercio)
Possono aderire al Fondo i lavoratori che, dopo aver superato il periodo di prova, sono stati assunti con contratto a tempo indeterminato, a tempo pieno o parziale, nonché i lavoratori assunti a tempo determinato con contratto di durata superiore a 3 mesi.
Quota TFR1 | Contributo2 | Decorrenza e periodicità | ||
Lavoratore3 | Datore di lavoro | |||
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 | 6,91%(100% TFR) | 0,55% | 0,55% | I contributi sono versati con periodicità trimestrale a |
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 | 3,46%(50% TFR) 6,91%(100% TFR) | 0,55% | 0,55% | decorrere dal primo mese successivo all’adesione. |
1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.
3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 0,55%; 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.
LAVORO DOMESTICO - COLF
(settore vari)
Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.
Quota TFR1;4 | Contributo2 | Decorrenza e periodicità | ||
Lavoratore3 | Datore di lavoro | |||
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 | 100% | 0,55% | 1% | I contributi sono versati con periodicità trimestrale a |
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 | 50%; 60%; 70%; 80%; 90%; 100% | 0,55% | 1% | decorrere dal primo mese successivo all’adesione. |
1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.
3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente può versare una contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 0,55%; 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.
4. Il D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 dispone che qualora i contratti o accordi collettivi non prevedano il versamento del TFR maturando, il lavoratore già occupato alla data del 28.04.1993 può scegliere di destinare il trattamento di fine rapporto in misura non inferiore al 50% dello stesso con possibilità di incrementi successivi.
MERANARENA S.R.L.
(settore commercio)
Possono aderire al Fondo i lavoratori che, dopo aver superato il periodo di prova, sono stati assunti con contratto a tempo indeterminato, a tempo pieno o parziale, e con contratto a tempo determinato di durata superiore a tre mesi.
Quota TFR1 | Contributo2 | Decorrenza e periodicità | ||
Lavoratore3 | Datore di lavoro | |||
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 | 6,91%(100% TFR) | 1% | 1% | I contributi sono versati con periodicità trimestrale a |
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 | 3,45%(50% TFR) 6,91%(100% TFR) | 1% | 1% | decorrere dal primo mese successivo all’adesione. |
1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.
3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.
ORTOFRUTTA E AGRUMI
(settore commercio)
Possono aderire al Fondo i lavoratori i lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato, con contratto a tempo pieno o a tempo parziale, nonché con contratto di formazione lavoro, o ancora a tempo determinato, stagionali ed avventizi.
Quota TFR1 | Contributo2 | Decorrenza e periodicità | ||
Lavoratore3 | Datore di lavoro | |||
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 | 6,91%(100% TFR) | 1% | 1% | |
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 • assunti a tempo determinato, apprendisti, contratto formazione lavoro, stagionali • assunti a tempo indeterminato | 6,91%(100%TFR) 3,46%(50%TFR) 6,91%(100% TFR) | 1% 1% | 1% 1% | I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all’adesione. |
1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.
3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.
PENSPLAN CENTRUM S.P.A.
(settore commercio)
Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato, con contratto a tempo pieno o a tempo parziale, nonchè con contratto di formazione lavoro. Destinatari sono anche i lavoratori assunti a tempo determinato o con periodicità stagionale, la cui attività lavorativa abbia durata complessivamente non inferiore a 3 mesi nell’anno e i lavoratori con contratto di apprendistato.
Quota TFR1 | Contributo2 | Decorrenza e periodicità | ||
Lavoratore3 | Datore di lavoro | |||
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 | 6,91%(100% TFR) | 0,55% | 2% | I contributi sono versati con periodicità trimestrale a |
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 | 3,46%(50% TFR) 6,91%(100% TFR) | 0,55% | 2% | decorrere dal primo mese successivo all’adesione. |
1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.
3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 0,55%; 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.
PROPRIETARI DI FABBRICATI
(settore commercio)
Possono aderire al Fondo possono aderire al Fondo i lavoratori, a tempo indeterminato o determinato di durata superiore a 3 mesi.
Quota TFR1 | Contributo2 | Decorrenza e periodicità | ||
Lavoratore3 | Datore di lavoro | |||
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 | 6,91%(100% TFR) | 0,55% | 2,05% | I contributi sono versati con periodicità trimestrale a |
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 | 3,46%(50% TFR) 6,91%(100% TFR) | 0,55% | 2,05% | decorrere dal primo mese successivo all’adesione. |
1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.
3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 0,55%; 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.
PUBBLICI ESERCIZI
(settore commercio)
Possono aderire al Fondo i lavoratori dipendenti che sono stati assunti con contratto a tempo indeterminato, a tempo pieno o parziale, a tempo determinato di durata superiore a 3 mesi e con contratto di apprendistato.
Quota TFR1 | Contributo2 | Decorrenza e periodicità | ||
Lavoratore3 | Datore di lavoro | |||
Lavoratori occupati dopo il 3,45% (50% TFR) | 0,55% | 0,55% | I contributi sono versati con periodicità trimestrale a | |
28.04.1993 6,91%(100% TFR) | ||||
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 | 3,45% (50% TFR) 6,91%(100% TFR) | 0,55% | 0,55% | decorrere dal primo mese successivo all’adesione. |
1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della
percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.
3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 0,55%; 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.
RISTO 3 S.C.A.R.L.
(settore commercio)
Possono aderire al Fondo i lavoratori dipendenti che sono stati assunti con contratto a tempo indeterminato, a tempo pieno o parziale, a tempo determinato di durata superiore a 3 mesi e con contratto di apprendistato.
Quota TFR1 | Contributo2 | Decorrenza e periodicità | ||
Lavoratore3 | Datore di lavoro4 | |||
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 | 3,45% (50% TFR) 6,91%(100% TFR) | 0,55% | I contributi sono versati con periodicità trimestrale a | |
0,55% | 1% per i soci ordinari | |||
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 | 3,45% (50% TFR) 6,91%(100% TFR) | 0,55% | 0,55% | decorrere dal primo mese successivo all’adesione. |
1% per i soci ordinari |
1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.
3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 0,55%; 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.
SERVIZI AUSILIARI, FIDUCIARI E INTEGRATI
(settore commercio)
Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato o determinato, con contratto a tempo pieno o a tempo parziale, nonché con contratto di apprendistato.
Quota TFR1;4 | Contributo2 | Decorrenza e periodicità | ||
Lavoratore3 | Datore di lavoro | |||
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 | 100% | 0,55% | 0,55% | I contributi sono versati con periodicità trimestrale a |
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 | 50%; 60%; 70%; 80%; 90%; 100% | 0,55% | 0,55% | decorrere dal primo mese successivo all’adesione. |
1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.
3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente può versare una contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 0,55%; 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.
4. Il D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 dispone che qualora i contratti o accordi collettivi non prevedano il versamento del TFR maturando, il lavoratore già occupato alla data del 28.04.1993 può scegliere di destinare il trattamento di fine rapporto in misura non inferiore al 50% dello stesso con possibilità di incrementi successivi.
STUDI PROFESSIONALI
(settore commercio)
Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato, anche se a orario parziale, a tempo determinato con contratto di durata superiore a tre mesi, e gli apprendisti.
Quota TFR1 | Contributo2 | Decorrenza4 e periodicità | ||
Lavoratore3 | Datore di lavoro | |||
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 | 6,91%(100% TFR) | 0,55% | 1,55% | I contributi sono versati con periodicità trimestrale a |
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 | 3,46%(50% TFR) 6,91%(100% TFR) | 0,55% | 1,55% | decorrere dal primo mese successivo all’adesione. |
1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.
3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo. L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 0,55%; 0,80%; 1,05%; 1,30%; 1,55%; 1,80%; 2,05%; 2,30%; 2,55%; 2,80%; 3,05%; 3,30%; 3,55%; 3,80%; 4,05%; 4,30%; 4,55%; 4,80%; 5,05%; 5,30%; 5,55%; 5,80%; 6,05%; 6,30%; 6,55%; 6,80%; 7,05%; 7,30%; 7,55%; 7,80%; 8,05%; 8,30%; 8,55%; 8,80%; 9,05%; 9,30%; 9,55%; 9,80%; 10%.
4. In prima applicazione il contributo a carico del datore di lavoro decorre dal periodo di paga del mese di ottobre 2007, come previsto dall’accordo nazionale del 20 dicembre 2006.
SÜDTIROLER KINDERDORF GENOSSENSCHAFT ONLUS
(settore commercio)
Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato, con contratto a tempo pieno o a tempo parziale, nonchè con contratto di formazione lavoro. Destinatari sono anche i lavoratori assunti a tempo determinato o con periodicità stagionale, la cui attività lavorativa abbia durata complessivamente non inferiore a 3 mesi nell’anno.
Quota TFR1 | Contributo2 | Decorrenza e periodicità | ||
Lavoratore3 | Datore di lavoro | |||
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 | 6,91%(100% TFR) | 0,55% | 2,05% | I contributi sono versati con periodicità trimestrale a |
• solo per gli apprendisti | 6,91%(100% TFR) | 0,55% | 1,55% | |
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 | 3,46%(50% TFR) 6,91%(100% TFR) | 0,55% | 2,05% | decorrere dal primo mese successivo all’adesione. |
1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.
3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 0,55%; 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.
TERME
(settore commercio)
Possono aderire al Fondo i lavoratori con la qualifica di operai, intermedi, impiegati, quadri che sono stati assunti con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata superiore a 3 mesi.
Quota TFR1 | Contributo2 | Decorrenza e periodicità | ||
Lavoratore3 | Datore di lavoro | |||
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 | 6,91%(100% TFR) | 0,55% | 0,55% | I contributi sono versati con periodicità trimestrale a |
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 | 3,46%(50% TFR) 6,91%(100% TFR) | 0,55% | 0,55% | decorrere dal primo mese successivo all’adesione. |
1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.
3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente può versare una contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 0,55%; 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.
TURISMO (FEDERALBERGHI)
(settore commercio)
Possono aderire al Fondo i lavoratori dipendenti che sono stati assunti con contratto a tempo indeterminato, a tempo pieno o parziale, a tempo determinato di durata superiore a 3 mesi e con contratto di apprendistato.
Quota TFR1 | Contributo2 | Decorrenza e periodicità | ||
Lavoratore3 | Datore di lavoro | |||
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 | 6,91%(100% TFR) | 0,55% | 0,55% | I contributi sono versati con periodicità trimestrale a |
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 | 3,45% (50% TFR) 6,91%(100% TFR) | 0,55% | 0,55% | decorrere dal primo mese successivo all’adesione. |
1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.
3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 0,55%; 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.
UFO CENTRO GIOVANILE E CULTURALE
(settore commercio)
Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori che sono stati assunti con contratto: a tempo indeterminato, di formazione lavoro, a tempo determinato o con periodicità stagionale, la cui attività lavorativa abbia durata complessivamente non inferiore a tre mesi nell’anno.
Quota TFR1 | Contributo2 | Decorrenza e periodicità | ||
Lavoratore3 | Datore di lavoro | |||
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 | 6,91%(100% TFR) | 1% | 2% | I contributi sono versati con periodicità trimestrale a |
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 | 3,46%(50% TFR) 6,91%(100% TFR) | 1% | 2% | decorrere dal primo mese successivo all’adesione. |
1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.
3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.
VIGILANZA PRIVATA
(settore commercio)
Possono aderire al Fondo i lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato, con contratto a tempo pieno o a tempo parziale, nonché con contratto di apprendistato.
Quota TFR1 | Contributo2 | Decorrenza e periodicità | ||
Lavoratore3 | Datore di lavoro | |||
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 | 6,91%(100% TFR) | 0,5% | 0,5% | I contributi sono versati con periodicità trimestrale a |
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 | 3,46%(50% TFR) 6,91%(100% TFR) | 0,5% | 0,5% | decorrere dal primo mese successivo all’adesione. |
1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.
3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 0,5%; 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.
CREDITO E ASSICURAZIONI
AGENZIE GENERALI INA ASSITALIA - IMPIEGATI AMMINISTRATIVI
(settore vari)
Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.
Per gli impiegati amministrativi delle Agenzie Generali Ina Assitalia non è previsto contrattualmente né il versamento dei contributi a carico del datore di lavoro e del lavoratore, né la destinazione del TFR maturando. Di conseguenza i lavoratori possono aderire tramite il solo conferimento del TFR a cui possono aggiungere contributi a loro carico versati per il tramite del datore di lavoro, così come previsto dal Fondo Pensione Laborfonds.
Quota TFR1;3 | Contributo | Decorrenza e periodicità | ||
Lavoratore2 | Datore di lavoro | |||
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 | 100% | I contributi sono versati con periodicità trimestrale a | ||
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 | 50%; 60%; 70%; 80%; 90%; 100% | decorrere dal primo mese successivo all’adesione. |
1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. L’aderente può versare una contribuzione a proprio carico per il tramite del datore di lavoro, scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.
3. Il D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 dispone che qualora i contratti o accordi collettivi non prevedano il versamento del TFR maturando, il lavoratore già occupato alla data del 28.04.1993 può scegliere di destinare il trattamento di fine rapporto in misura non inferiore al 50% dello stesso con possibilità di incrementi successivi.
ASSICURAZIONI - AGENZIA IN GESTIONE LIBERA (SNA)
(settore vari)
Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.
Quota TFR1 | Contributo2 | Decorrenza e periodicità | ||
Lavoratore3 | Datore di lavoro | |||
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 | 6,91%(100% TFR) | 0,25%4 | 1%4 | I contributi sono versati con periodicità trimestrale a |
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 | 2%(29% TFR) 6,91%(100% TFR) | 0,25%4 | 1%4 | decorrere dal primo mese successivo all’adesione. |
1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.
3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 0,25%; 1%, 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.
4. Il datore di lavoro contribiusce con un contributo pari al 2%, a condizione che anche il lavoratore aderisca nella medesima misura o con un contributo superiore.
ASSICURAZIONI - AGENZIA IN GESTIONE LIBERA (UNAPASS)
(settore industria)
Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.
Quota TFR1 | Contributo2 | Decorrenza e periodicità | ||
Lavoratore3 | Datore di lavoro | |||
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 | 6,91%(100% TFR) | 0,25%4 | 1%4 | I contributi sono versati con periodicità trimestrale a |
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 | 2%(29% TFR) 6,91%(100% TFR) | 0,25%4 | 1%4 | decorrere dal primo mese successivo all’adesione. |
1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.
3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 0,25%; 1%, 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.
4. Il datore di lavoro contribiusce con un contributo pari al 2%, a condizione che anche il lavoratore aderisca nella medesima misura o con un contributo superiore.
ASSICURAZIONI - DIRIGENTI
(settore vari)
Possono aderire al Fondo tutti i dirigenti.
Quota TFR1 | Contributo2 | Decorrenza e periodicità | ||
Lavoratore3 | Datore di lavoro | |||
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 | 100% | 13% | ||
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 • dirigenti in carica prima del 15.10.2007 che non abbiano esercitato l'opzione di cui alla norma transitoria sub art. 7 per passare al nuovo modello economico • dirigenti assunti o nominati tali a partire dal 14.10.2007 ovvero dirigenti che dovessero optare per il nuovo modello economico nel periodo tra il 01.07 e il 31.12.2008 | 50%; 60%; 70%; 80%; 90%; 100% 50%; 60%; 70%; 80%; 90%; 100% | 13% 13% | I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all’adesione. |
1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. Ai sensi dell’art. 34 e dell’allegato 5 del CCNL per il personale dirigenziale delle imprese assicuratrici, la base di calcolo della contribuzione al fondo è la seguente:
+ dirigenti in carica prima del 15.10.2007 che non abbiano esercitato l’opzione di cui alla norma transitoria sub art. 7 per passare al nuovo modello economico: retribuzione contrattuale di cui alle tabelle stipendiali riportante nell’allegato 2 del CCNL 15.10.2007 nonché dell’importo transattivo di cui all’allegato 3 del medesimo CCNL spettanti al dirigente stesso per ciascuna mensilità contrattuale, escluso ogni altro elemento;
+ dirigenti assunti o nominati tali a partire dal 14.10.2007 ovvero dirigenti che dovessero optare per il nuovo modello economico nel periodo tra il 01.07 e il 31.12.2008: quota parte, nella misura del 90% del trattamento minimo complessivo riportato nell’allegato A del CCNL 15.10.2007, spettante al dirigente stesso per ciascuna mensilità contrattuale, escluso ogni altro elemento.
3. Il dirigente può versare una contribuzione a proprio carico per il tramite del datore di lavoro, scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.
ASSICURAZIONI - PERSONALE NON DIRIGENTE
(settore vari)
Può aderire al Fondo tutto il personale dipendente non dirigente.
Quota TFR1 | Contributo2 | Decorrenza e periodicità | ||
Lavoratore3 | Datore di lavoro5 | |||
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 | 100% | 2% | ||
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 • conferimento parziale del TFR maturando • conferimento dell'intero TFR maturando • mancato conferimento dell'intero TFR maturando | 50%; 60%; 70%; 80%; 90% 100% 4 | 0,75% 1%6 | 2% 2% 2% | I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all’adesione. |
1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. Ai sensi dell’art. 86 e dell’allegato n. 13 del CCNL per il personale assicurativo non dirigenziale, agli effetti della determinazione della retribuzione annua sulla quale calcolare il contributo al Fondo, va preso in considerazione esclusivamente l’importo annuo che al momento del versamento del contributo è previsto per la classe di appartenenza della tabella stipendiale, nonché l’indennità di carica per i Funzionari (se trattasi di personale amministrativo o di personale di cui alla Parte Terza della Disciplina Speciale) o della tabella di trattamento economico (se trattasi di personale produttivo) del livello retributivo nel quale il lavoratore/trice interessato si trova inserito. Per il personale di produzione il contributo sarà calcolato anche sulla quota retributiva, di cui alla lettera b) dell’art. 153 del CCNL, dei compensi provvigionali pagati nell’anno solare anteriore a quello precedente al versamento. Per il personale di cui alla Sezione Seconda della Parte Terza della Disciplina Speciale il contributo sarà calcolato anche sui compensi provvigionali pagati nell’anno solare anteriore a quello precedente il versamento. Per l’anno di assunzione: verrà versata una quota pari ad un dodicesimo per ogni mese intero di servizio prestato, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni (salvo diverse determinazioni in sede aziendale, il relativo versamento avverrà il primo gennaio dell’anno successivo e sarà computato sugli elementi retributivi in atto al primo gennaio stesso). Per l’anno di cessazione: verrà versata una quota pari ad un dodicesimo per ogni mese intero di servizio prestato, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni (salvo diverse determinazioni in sede aziendale, la quota eventualmente versata in più dal primo gennaio dell’anno verrà recuperata dall’Impresa sulle competenze comunque spettanti per la cessazione del rapporto).
3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione così come descritta al precedente punto (2): 0,75%; 1%; 2% 3%; 4%, 5%, 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.
4. Tale opzione è prevista solo per i cosiddetti “vecchi iscritti a vecchi fondi”, ovvero i soggetti iscritti alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124 alle forme pensionistiche già istituite alla data del 15 novembre 1992 (di entrata in vigore della legge delega 23 ottobre 1992, n. 421).
5. Con il combinato disposto dell’art. 82 del CCNL 6 dicembre 1994 e del 1° comma del punto 4.a) e relativa nota a verbale dell’allegato n. 15 allo stesso CCNL, si è regolamentata per l’ultima volta in sede nazionale la misura minima del contributo a carico delle Imprese, fissando quest’ultima, con decorrenza 1.1.1997, al 2%. Sempre con l’art. 82 del predetto CCNL la determinazione del contributo dell’Impresa è stata demandata, per il futuro, alla sede aziendale nell’ambito e nei limiti di cui all’art. 85 dello stesso CCNL.
6. Si precisa che trattasi del 50% del contributo a carico del datore di lavoro per coloro che mantengono in azienda il TFR maturando. Il datore di lavoro può optare per un contributo a suo carico più elevato (si veda punto 6.), in tal caso il contributo a carico del lavoratore si adegua automaticamente.
BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO - QUADRI E AREE PROFESSIONALI
(settore vari)
Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti destinatari della contrattazione collettiva nazionale di lavoro stipulata dalla Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali ed Artigiane.
Quota TFR1 | Contributo2 | Decorrenza e periodicità | ||
Lavoratore3 | Datore di lavoro4 | |||
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 | 6,91%(100% TFR) | 2% | 4,4% | I contributi sono versati con periodicità trimestrale a |
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 | 3,46%(50% TFR) 6,91%(100% TFR) | 2% | 4,4% | decorrere dal primo mese successivo all’adesione. |
1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.
3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.
4. Per i lavoratori assunti dopo il 01.01.2001, a partire dal 01.01.2008 il contributo a carico del datore di lavoro è fissato nella misura del 5,20%.
CASSA DEL TRENTINO S.P.A.
(settore vari)
Possono aderire al Fondo, fin dalla data di assunzione, i lavoratori dipendenti che abbiano superato il periodo di prova contrattualmente previsto.
Quota TFR1 | Contributo2 | Decorrenza e periodicità | ||
Lavoratore3 | Datore di lavoro | |||
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 | 6,91%(100% TFR) | 1% | 2% | I contributi sono versati con periodicità trimestrale a |
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 | 3%(43,2% TFR) 6,91%(100% TFR) | 1% | 2% | decorrere dal primo mese successivo all’adesione. |
1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.
3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.
CREDITO
(settore vari)
Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti destinatari della contrattazione collettiva nazionale di lavoro stipulata dalla Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali e Artigiane.
Per i lavoratori dipendenti delle imprese creditizie, finanziarie ed ai dipendenti delle imprese controllate che svolgono attività creditizia, finanziaria, ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs. n. 385/93, o strumentale, ai sensi degli artt. 10 e 59 del medesimo decreto non è previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro il versamento dei contributi a carico del datore di lavoro e del lavoratore, né la destinazione del TFR maturando essendo la materia demandata alla contrattazione di secondo livello. Di conseguenza i lavoratori possono aderire tramite il solo conferimento del TFR a cui possono aggiungere contributi a loro carico versati per il tramite del datore di lavoro, così come previsto dal Fondo Pensione Laborfonds.
Quota TFR1;3 | Contributo | Decorrenza e periodicità | ||
Lavoratore2 | Datore di lavoro | |||
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 | 100% | I contributi sono versati con periodicità trimestrale a | ||
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 | 50%; 60%; 70%; 80%; 90%; 100% | decorrere dal primo mese successivo all’adesione. |
1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. L’aderente può versare una contribuzione a proprio carico per il tramite del datore di lavoro, scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.
3. Il D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 dispone che qualora i contratti o accordi collettivi non prevedano il versamento del TFR maturando, il lavoratore già occupato alla data del 28.04.1993 può scegliere di destinare il trattamento di fine rapporto in misura non inferiore al 50% dello stesso con possibilità di incrementi successivi.
RAIFFEISEN SERVIZI ASSICURATIVI S.R.L.
(settore vari)
Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti, che dopo aver superato il periodo di prova, siano stati assunti con contratto a tempo indeterminato.
Quota TFR1 | Contributo2 | Decorrenza e periodicità | ||
Lavoratore3 | Datore di lavoro | |||
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 | 6,91%(100% TFR) | 2% | 4% | I contributi sono versati con periodicità trimestrale a |
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 | 2%(29% TFR) 6,91%(100% TFR) | 2% | 4% | decorrere dal primo mese successivo all’adesione. |
1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l’aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.
3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell’aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest’ultimo l’eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo). L’aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.