La prestazione pensionistica complementare Clausole campione

La prestazione pensionistica complementare. Le prestazioni pensionistiche possono essere erogate dal momento in cui maturano i requisiti di pensionamento previsti dalla normativa vigente, a condizione che l’aderente abbia partecipato a forme pensionistiche complementari per almeno cinque anni. Il predetto termine è ridotto a tre anni per il lavoratore il cui rapporto di lavoro in corso cessi per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione complementare e che si sposti tra Stati membri dell’Unione europea. Si può percepire la prestazione pensionistica in forma di rendita (pensione complementare) e/o in capitale, nel rispetto dei limiti fissati dalla legge. Decidendo di trasformare la posizione individuale in rendita, per tutta la durata della vita verrà erogata all’aderente da parte dell’impresa di assicurazione con cui LABORFONDS è convenzionato la pensione complementare, calcolata in base al capitale che si sarà accumulato ed all‘età raggiunta a quel momento. La pensione complementare può essere reversibile sia al coniuge sia a un’altra persona designata. Per avere un’idea di come la rendita può variare al variare, ad esempio, della contribuzione, delle scelte di investimento e dei costi, al momento dell’adesione viene consegnato il documento “La mia pensione complementare”, versione standardizzata. Le tipologie di rendita e le relative condizioni che LABORFONDS propone sono riportate nel Documento sulle rendite, disponibile sul sito web del Fondo. È anche possibile scegliere la liquidazione in capitale della posizione individuale in un’unica soluzione fino a un massimo del 50% del capitale accumulato. Se si è iscritti ad un fondo di previdenza complementare da prima del 29 aprile 1993 oppure se il calcolo della rendita vitalizia risulta di ammontare molto contenuto, è possibile richiedere l’intero importo della prestazione in forma di capitale. Per chi aderisca alla previdenza complementare da almeno 5 anni è, inoltre, possibile richiedere la Rendita integrativa temporanea anticipata (XXXX) che consiste nell’erogazione frazionata di tutto o parte del montante maturato nel Fondo Pensione, fino alla maturazione dell’età anagrafica prevista per il pensionamento di vecchiaia. È possibile accedere alla XXXX al ricorrere di una delle seguenti casistiche:
La prestazione pensionistica complementare. Le prestazioni pensionistiche possono essere erogate dal momento in cui maturano i requisiti di pensionamento previsti dalla normativa vigente, a condizione che l’aderente abbia partecipato a forme pensionistiche complementari per almeno cinque anni. Si può percepire la prestazione pensionistica in forma di rendita (pensione complementare) e/o in capitale, nel rispetto dei limiti fissati dalla legge. Decidendo di trasformare la posizione individuale in rendita, per tutta la durata della vita verrà erogata all’aderente da parte dell’impresa di assicurazione con cui LABORFONDS è convenzionato la pensione
La prestazione pensionistica complementare. Indicare che la prestazione può essere percepita sia in forma di rendita (pensione complementare) che in capitale. Precisare che la prestazione in capitale è ottenibile alle condizioni e nei limiti previsti dalla normativa vigente. Richiamare l’attenzione dell’aderente sul ruolo del documento “La mia pensione complementare”, versione standardizzata, da consegnare al momento dell’adesione. Descrivere sinteticamente i casi in cui l’aderente può disporre della posizione individuale prima del pensionamento, con riferimento agli istituti delle anticipazioni e del riscatto, nonché la possibilità per l’aderente di trasferire la posizione individuale accumulata decorso il periodo minimo di permanenza nel fondo. Indicare le eventuali prestazioni assicurative accessorie offerte specificando le modalità di adesione (facoltativa/obbligatoria) e illustrandone le caratteristiche principali. Per le prestazioni assicurative accessorie ad adesione facoltativa, indicare il relativo costo aggiuntivo ovvero i criteri di determinazione dello stesso.
La prestazione pensionistica complementare. Le prestazioni pensionistiche possono essere erogate dal momento in cui maturano i requisiti di pensionamento previsti dalla normativa vigente, a condizione che l’aderente abbia partecipato a forme pensionistiche complementari per almeno cinque anni. Si può percepire la prestazione pensionistica in forma di rendita (pensione complementare) e/o in capitale, nel rispetto dei limiti fissati dalla legge.
La prestazione pensionistica complementare. A partire dal raggiungimento dei requisiti di pensionamento previsti dalla normativa vigente e per tutta la durata della vita, l’aderente potrà richiedere una delle seguenti prestazioni:
La prestazione pensionistica complementare. Dal 1° gennaio 2007, si ha diritto alla prestazione pensionistica complementare dopo aver maturato i requisiti di accesso alla pensione obbligatoria, con almeno cinque anni di iscrizione ad una forma di previdenza complementare. Ai fini della determinazione dell’anzianità di iscrizione necessaria per ottenere le prestazioni pensionistiche complementari, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall’Associato senza che lo stesso abbia esercitato il riscatto. Dalla data del pensionamento e per tutta la durata della vita verrà erogata una rendita, calcolata in base al capitale accumulato ed all’età a quella data. Tuttavia, al momento del pensionamento si potrà scegliere di percepire in forma di capitale un importo pari fino al 50% di quanto si è accumulato. Si può chiedere di ricevere in forma di capitale l’intero importo della prestazione soltanto: qualora alla data del 29 aprile 1993 si fosse aderenti ad un fondo di previdenza complementare istituito anteriormente al 15 novembre 1992; oppure quando il calcolo della rendita vitalizia risulti di ammontare molto contenuto: in particolare, nel caso in cui, convertendo in rendita almeno il 70% della posizione individuale maturata, l’importo della pensione complementare che ne scaturisce sia inferiore alla metà dell’assegno sociale INPS (per il 2019 pari a € 5.954,00 annui, per gli anni successivi è possibile verificare il valore aggiornato sul sito xxx.xxxx.xx).

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  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

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  • Cessione del contratto - Subappalto 1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità ai sensi dell’art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA Tutti gli Operatori economici aggiudicatari dell’AQ, dovranno presentare offerta per la presente Richiesta di offerta di AS. Tutti i documenti relativi alla presente procedura, fino all’aggiudicazione, dovranno essere inviati alla stazione appaltante, esclusivamente per via telematica attraverso il “Sistema”, in formato elettronico ed essere sottoscritti, a pena di esclusione, con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s), del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.. L’offerta, redatta in lingua italiana, dovrà essere fatta pervenire dal concorrente alla Committente, attraverso il “Sistema”, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 05/10/2020, pena l’irricevibilità dell’offerta e, comunque, la non ammissione alla procedura. L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del “Sistema”. Il tempo del “Sistema” è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso il “Sistema” medesimo e lo stesso è costantemente indicato a margine di ogni sua schermata. In particolare, il tempo del “Sistema” è sincronizzato sull’ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, n. 591. L'accuratezza della misura del tempo è garantita dall’uso, su tutti i server, del protocollo NTP che tipicamente garantisce una precisione nella sincronizzazione dell'ordine di 1/2 millisecondi. Le scadenze temporali vengono sempre impostate a livello di secondi anche se a livello applicativo il controllo viene effettuato dal sistema con una sensibilità di un microsecondo (10^-6 secondi). Sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, nell’apposita sezione relativa alla presente procedura, dovrà essere presentata l’offerta, secondo le modalità di seguito precisate, nel rispetto di quanto previsto nel Paragrafo 12 del Capitolato d’oneri dell’Accordo Quadro di riferimento, e nella quale dovranno essere predisposti ed inviati i documenti di cui al successivo Paragrafo 2 e segnatamente: