REGOLAMENTO DI PROCEDURA
REGOLAMENTO DI PROCEDURA
versione aggiornata, approvata all’adunanza del 18 ottobre 2017 del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna
Art. 1 – Ambito di applicazione
1. Ai sensi degli artt. 2 e 5 del d.lgs. n. 28/2010 e successive modifiche, il presente regolamento é applicabile alla mediazione per la conciliazione di controversie civili e commerciali, relative a diritti disponibili, che le parti tentino di risolvere in maniera collaborativa, in forza di un accordo, di una clausola contrattuale e/o statutaria, di un obbligo di legge, su invito od ordine del giudice, su iniziativa di taluna o di tutte le parti.
2. Il Regolamento si applica, in quanto compatibile, ai procedimenti di mediazione e conciliazione disciplinati da leggi speciali.
3. Le parti partecipano al procedimento di mediazione con l’assistenza di un difensore, fatti salvi i casi di mediazione volontaria ove l'assistenza tecnica non sarebbe richiesta in sede giurisdizionale.
Art. 2 – Domanda di mediazione
1. La domanda di mediazione deve contenere:
a) i dati identificativi delle parti in modo da consentire le comunicazioni di cui all’art. 3 del Regolamento;
b) i dati identificativi di colui che, nel caso di persone giuridiche o enti, parteciperà e rappresenterà la parte nel procedimento, con attestazione scritta del relativo potere;
c) l’indicazione dell'oggetto della controversia;
d) l’indicazione del valore della controversia determinato a norma del codice di procedura civile;
e) i dati identificativi del difensore della parte;
f) nel caso di mediazione delegata dal giudice, copia del provvedimento di invio in mediazione.
2. La domanda può contenere:
a) la copia, ove esistente, del contratto, dello statuto o dell’atto costitutivo di un ente nel quale è inserita la clausola di mediazione;
b) i dati identificativi di professionisti e/o di persone di fiducia che, se necessario, assisteranno la parte nel procedimento;
c) la dichiarazione dell'istante di anticipare per intero le spese di avvio del procedimento nonché le spese vive documentate, fatta salva la possibilità di una diversa ripartizione delle spese successiva all'espletamento del procedimento;
d) la richiesta che l'incontro non abbia luogo qualora la parte invitata non abbia manifestato l’intenzione di aderire al tentativo di mediazione, nel solo caso in cui si tratti di mediazione facoltativa;
e) in caso di domanda di mediazione congiunta, l’indicazione del nominativo di un Mediatore, scelto tra quelli inserti negli elenchi dell'Organismo di Mediazione (d'ora in poi ODM);
f) la richiesta di svolgere le sessioni di mediazione con modalità telematica secondo la normativa vigente;
g) la descrizione dei fatti controversi e delle ragioni fatte valere.
3. Ai sensi dell'art. 4 co. 1 del d.lgs. n. 28/2010, la domanda di mediazione deve essere depositata presso la Segreteria dell’ODM con qualunque strumento idoneo a comprovare l’avvenuta ricezione.
4. La domanda può essere compilata utilizzando il modulo predisposto dall’ODM o in forma libera. Le parti possono depositare domande congiunte.
5. La parte che aderisce alla procedura di mediazione può estendere l’oggetto della domanda ad ogni altra questione, connessa a quella prospettata dal richiedente, purché vertente su diritti disponibili.
6. La sottoscrizione della domanda e dell’adesione alla procedura di mediazione deve essere corredata di copia di un documento d’identità in corso di validità e della procura.
7. Il deposito della domanda di mediazione e l'adesione della parte invitata al procedimento costituiscono accettazione del Regolamento e delle indennità di cui alla Tabella allegata.
Art. 3 – La Segreteria
1. La Segreteria dell'ODM amministra il servizio di mediazione.
2. La Segreteria tiene un registro, anche informatico, per ogni procedimento di mediazione, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, ai dati identificativi delle parti, all’astratta ammissibilità di una o più parti al patrocinio a spese dello Stato, all'oggetto e al valore della controversia, al Mediatore designato, alla durata del procedimento e al relativo esito. La Segreteria forma, per ogni procedimento, un fascicoletto contrassegnato dal medesimo numero d’ordine progressivo contenuto nel registro degli affari di mediazione.
3. La Segreteria verifica:
a) la conformità della domanda di mediazione ai requisiti formali previsti dal Regolamento e la annota nell’apposito registro;
b) l’avvenuta effettuazione del pagamento delle spese di avvio del procedimento.
Qualora la domanda si presenti incompleta rispetto agli elementi sopraindicati, oppure la parte istante non provveda al versamento delle spese di avvio, la Segreteria tiene in sospeso la domanda ed invita la parte richiedente a provvedere al suo perfezionamento entro il termine di cinque giorni dal ricevimento della comunicazione, decorsi inutilmente i quali non si darà corso alla procedura.
4. Il Direttore dell’ODM designa il Mediatore incaricato e la segreteria fissa la data del primo incontro tra le parti entro trenta giorni dal deposito della domanda, salvo rinvio per giustificati motivi, richiesto da una o da entrambe le parti, ovvero per motivate esigenze organizzative. La Segreteria comunica, nel più breve tempo possibile e in una forma comprovante l'avvenuta ricezione:
a) alla parte istante: il nominativo del Mediatore designato, la data e il luogo dell'incontro di mediazione;
b) all'altra o alle altre parti:
- la domanda di mediazione e il Regolamento di mediazione dell’ODM, nonché le indennità dovute ed i termini di pagamento delle stesse;
- il nominativo del Mediatore designato;
- la data e il luogo dell'incontro di mediazione con l'invito a comunicare, almeno sette giorni prima dell'incontro, la propria adesione ed a partecipare personalmente al procedimento, avvertendola/le che l’incontro avrà luogo anche se l’altra o le altre parti non abbiano dichiarato di volervi partecipare;
c) alla parte istante:
- la risposta della parte convocata.
La Segreteria informa le parti dei benefici fiscali previsti dagli artt. 17 e 20 del d.lgs. n. 28/2010.
5. Su richiesta di parte, la Segreteria attesta per iscritto, salvo il disposto dell’art. 10 co. 5:
a) l’avvenuto deposito della domanda;
b) l’avvenuta chiusura del procedimento.
6. Coloro che operano presso la Segreteria devono essere imparziali, non entrare nel merito della controversia e non svolgere attività di consulenza giuridica o di mediazione. Ai sensi dell'art. 9 co. 1 del d.lgs. n. 28/2010, chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'Organismo o comunque nell'ambito del procedimento di mediazione é tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo. Il personale che opera presso la Segreteria non deve indicare nominativi di Mediatori, limitandosi eventualmente a mettere a disposizione l’Elenco su richiesta congiunta delle parti.
7. I dati raccolti nello svolgimento dell’attività dell’ODM sono trattati nel rispetto delle previsioni del d. lgs. n. 196/2003 e sue successive modifiche.
8. Al termine della procedura, presso la Segreteria saranno conservati in ogni fascicolo solamente la domanda, la dichiarazione di adesione, i verbali attestanti le presenze o le assenze alla sedute di mediazione, il verbale di accordo o di mancato accordo; tutti gli eventuali allegati o documenti prodotti verranno restituiti alle parti che li hanno depositati.
Art. 4 – Sede del procedimento
1. Il procedimento di mediazione si svolge presso la sede dell'ODM o in altro luogo nella disponibilità dell’ODM, espressamente individuato.
2. La sede di svolgimento è derogabile con il consenso di tutte le parti, del Mediatore e del Direttore dell’Organismo.
Art. 5 – Designazione e funzioni del Mediatore
1. Il Mediatore assiste le parti nella ricerca di un accordo amichevole che esse reputino soddisfacente per la composizione della controversia.
2. In nessun caso il Mediatore svolge attività di consulenza sull’oggetto della controversia o sui contenuti dell’eventuale accordo.
3. Il Direttore dell’ODM designa il Mediatore individuandolo, tra i nominativi inseriti negli appositi elenchi, nel caso in cui lo stesso non venga congiuntamente indicato dalle parti, secondo criteri inderogabili di turnazione (cd. qualificata) predeterminati tenendo conto
dell’oggetto, della tipologia e complessità del conflitto, del valore della controversia e anche della specifica competenza professionale, quest’ultima come specificata dai Mediatori nella domanda di iscrizione, in modo da valorizzarne le competenze tecniche e la specifica formazione. A tale fine il Mediatore, al momento della richiesta di iscrizione nell’elenco dei Mediatori, o qualora richiesto dall’ODM, deposita il proprio curriculum con l’attestazione degli eventuali titoli post-laurea conseguiti, dell’esperienza professionale maturata e di ogni altro elemento ritenuto utile alla valutazione ed annualmente provvede all’aggiornamento dei propri fascicolo e scheda depositando attestati relativi a corsi di aggiornamento, corsi di formazione, copia della polizza per la responsabilità professionale in corso di validità e altri titoli, nonché l’autocertificazione del possesso dei requisiti richiesti per l’iscrizione.
Nell’ambito della medesima competenza professionale la designazione avverrà mediante criteri oggettivi di turnazione (a partire dalla lettera estratta, secondo l’art. 12 dello Statuto), avuto riguardo al numero ed al valore degli incarichi assegnati nell’anno.
È facoltà dell’Organismo nominare più di un Mediatore (che svolgerà la funzione di co- mediatore). Gli elenchi dei Mediatori sono pubblici e disponibili presso la sede dell’ODM e pubblicati nel sito web dell’Ordine degli Avvocati di Bologna.
4. Il Mediatore deve eseguire personalmente la sua prestazione. Il Mediatore deve prontamente corrispondere ad ogni richiesta dell’ODM e assolvere a tutti gli obblighi di cui all’art. 11 dello Statuto dell’ODM. Il Comitato Consultivo istituito ai sensi dell’art. 7 dello Statuto dell’ODM coadiuva il Direttore nel controllo del rispetto dei richiamati obblighi da parte di tutti i Mediatori dell’ODM.
5. Il Mediatore deve comunicare per iscritto alla Segreteria, prontamente e comunque non oltre due giorni dalla comunicazione della sua designazione, l'accettazione dell'incarico. Il rifiuto dell’incarico deve essere congruamente motivato e giustificato. La mancata risposta o l’ingiustificato rifiuto dell’incarico comportano le conseguenze previste negli artt. 11 e 13 dello Statuto dell’ODM.
6. Al momento dell'accettazione, il Mediatore deve sottoscrivere un'apposita dichiarazione di imparzialità attenendosi a quanto prescritto dall’art. 6 del Regolamento.
7. Le parti possono richiedere all'ODM, in base a giustificati motivi, la sostituzione del Mediatore. In caso di accoglimento di tale istanza, l'ODM nominerà un altro Mediatore secondo i criteri di cui al precedente punto 3.
8. L'ODM provvederà parimenti alla sostituzione del Mediatore qualora questi, nel corso del procedimento, rinunci all’incarico previa dichiarazione scritta e idoneamente motivata che deve essere comunque accettata dall'ODM.
9. L’ODM, per il tramite della Segreteria, nel caso in cui si rilevi opportuno o le parti lo richiedano, mette a disposizione delle stesse l’elenco di esperti iscritti nell'albo dei consulenti e dei periti presso i tribunali o, in alternativa, un elenco di esperti individuati in virtù di eventuali convenzioni stipulate tra Ordini professionali. Le parti si impegnano a sostenere gli oneri di tali esperti secondo i compensi determinati da eventuali norme di legge, da parametri o tariffe professionali o da eventuali convenzioni. All'esperto si applicano le disposizioni del Regolamento che riguardano i casi di incompatibilità e di obbligo di imparzialità del Mediatore, nonché le regole di riservatezza.
Art. 6 – Cause di incompatibilità e garanzie di imparzialità del Mediatore
1. Il Mediatore non può accettare la nomina quando:
a) abbia o abbia avuto rapporti o relazioni di tipo professionale, commerciale, economico, familiare o personale con le parti o taluna di esse, salvo espresso assenso concorde delle medesime;
b) una delle parti del procedimento sia assistita da professionista di lui socio, associato, ovvero che eserciti la professione negli stessi locali.
2. In ogni caso il Mediatore deve comunicare alle parti ogni circostanza di fatto e ogni rapporto con i difensori e con le parti che possa incidere sulla sua indipendenza.
3. Il Mediatore che ha prestato la propria opera in un procedimento di mediazione non può successivamente prestare la propria opera come consulente, difensore o arbitro per le medesime parti nella controversia avente oggetto identico, anche solo parzialmente, o collegato a quello trattato in mediazione.
4. Il Mediatore è chiamato a svolgere la sua funzione improntando il proprio comportamento a probità e correttezza, affinché il procedimento si svolga con imparzialità e indipendenza.
5. Il Mediatore deve comportarsi, nel corso del procedimento, in modo da preservare la fiducia in lui riposta dalle parti e deve rimanere immune da influenze e condizionamenti esterni di qualunque tipo. Egli deve rispettare scrupolosamente le prescrizioni del Codice deontologico forense, del Codice europeo di condotta per mediatori e del Codice Etico dell’ODM.
Art. 7 – Riservatezza
1. Il procedimento di mediazione é riservato e tutto quanto viene dichiarato nel corso degli incontri e nelle sessioni separate non può essere registrato o verbalizzato. A tale fine, tutti i soggetti presenti agli incontri di mediazione, ivi compresi gli eventuali tirocinanti, dovranno sottoscrivere apposita dichiarazione.
2. Il Mediatore, le parti, la Segreteria e tutti coloro che intervengono nel procedimento non possono divulgare a terzi i fatti, le dichiarazioni e le informazioni apprese in relazione al procedimento di mediazione.
3. Rispetto alle dichiarazioni rese ed alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o di quella dalla quale provengono le informazioni, il Mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.
4. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio, nell’arbitrato o nel diverso procedimento contenzioso che abbia, totalmente o parzialmente, il medesimo oggetto del procedimento di mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o di quella dalla quale provengono le informazioni.
5. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio.
6. Ogni parte ha diritto di accesso agli atti del procedimento, ad eccezione di quelli relativi alle sessioni separate.
7. Il Mediatore, gli addetti dell'ODM, i consulenti e chiunque altro abbia preso parte al procedimento di mediazione non possono essere tenuti a deporre sul contenuto delle
dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite in tale procedimento davanti all’autorità giudiziaria o ad altra autorità.
8. Il Mediatore non è tenuto a rispettare l’obbligo di riservatezza solo in caso di:
a) sussistenza di un obbligo di legge in tale senso;
b) ragionevole sussistenza di un pericolo concreto di un pregiudizio alla vita o all’integrità fisica di una persona;
c) ragionevole sussistenza del pericolo concreto di essere sottoposto a un procedimento penale.
9. Eventuali documenti e informazioni che sarebbero altrimenti ammissibili come prove in qualsiasi procedimento arbitrale, giudiziale o di altra natura non divengono inammissibili a causa del loro utilizzo nell’ambito della procedura di mediazione.
Art. 8 – Procedimento di mediazione
1. Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a tre mesi decorrenti dalla data di deposito della richiesta di avvio ovvero dalla scadenza del termine di deposito eventualmente fissata dal giudice, salvo diverso accordo tra le parti. Al procedimento le parti partecipano personalmente, salvo casi di impedimento adeguatamente motivati e documentati; in tali ultimi casi, alla procedura deve partecipare un rappresentante della parte, a conoscenza dei fatti oggetto del procedimento, munito di idonea procura e dei necessari poteri. Nel caso di persona giuridica, alla procedura partecipa soggetto munito di poteri e di idonea delega del legale rappresentante. Al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti devono partecipare con l’assistenza dell’avvocato.
2. Il Mediatore effettua un primo incontro informativo, nel corso del quale chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della procedura di mediazione. Sempre nello stesso incontro, il Mediatore invita poi le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, in caso positivo, procede con lo svolgimento, eventualmente anche nella stessa giornata o in successiva seduta all’uopo fissata. In ogni caso, nel verbale del primo incontro informativo viene dato atto unicamente della possibilità o meno di procedere con la mediazione, come espressa da ciascuna parte e avvocato, senza possibilità di esplicitarne la motivazione.
3. Il Mediatore conduce l'incontro senza formalità di procedura, sentendo le parti congiuntamente e/o separatamente, anche, se possibile e opportuno, utilizzando procedure telematiche di riunione e colloquio.
4. Al termine di ciascun incontro, il Mediatore dà atto nel verbale dei soggetti presenti all’incontro o della loro mancata partecipazione. Il Mediatore, qualora ne ravvisi l’opportunità, segnala alle parti la possibilità di estendere la mediazione a terze parti non convocate.
5. Il Mediatore, d'intesa con le parti, può fissare eventuali incontri successivi al primo.
6. Se è raggiunto un accordo amichevole, il Mediatore forma processo verbale al quale viene allegato il testo dell’accordo.
7. Quando le parti non raggiungano un accordo e gliene facciano concorde richiesta, in qualunque momento del procedimento, il Mediatore formula una proposta di conciliazione, sempre che disponga degli elementi necessari.
8. In caso di mancata adesione o partecipazione al tentativo di mediazione di una o più parti, il Mediatore non può formulare la proposta.
9. Prima di formulare la proposta, il Mediatore informa le parti che se il provvedimento che definisce il successivo eventuale giudizio:
a) corrisponderà interamente al contenuto della proposta, il giudice escluderà la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa e la condannerà altresì al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, ivi compresi i compensi dovuti al Mediatore e all’esperto eventualmente nominato, nonché al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di un’ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto;
b) non corrisponderà interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorreranno gravi ed eccezionali ragioni, potrà nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l’indennità corrisposta al Mediatore e per il compenso dovuto all’esperto eventualmente nominato.
10. Il Mediatore, nella formulazione della proposta, é tenuto al rispetto delle norme di ordine pubblico e delle norme imperative di legge. Salvo diverso accordo delle parti, in nessun caso la proposta può contenere riferimenti alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento, ad eccezione degli elementi risultanti dai documenti depositati e noti a tutte le parti del procedimento.
11. La Segreteria comunica alle parti per iscritto, in una forma comprovante l'avvenuta ricezione, la proposta formulata dal Mediatore.
12. Le parti fanno pervenire al Mediatore, per iscritto ed entro sette giorni, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata.
13. Se la conciliazione non riesce, il Mediatore forma processo verbale con l'indicazione dell’eventuale proposta formulata.
14. Agli incontri di mediazione possono partecipare, quali tirocinanti, Mediatori iscritti all’Organismo. Il tirocinio sarà consentito gratuitamente anche a mediatori di altri organismi di mediazione, tenendo conto della necessità di garantire prioritariamente l’aggiornamento e il tirocinio dei Mediatori iscritti presso il proprio Organismo e ad organismi che abbiano stipulato eventuali convenzioni con l’ODM, nonché del numero delle mediazioni effettivamente svolte.
Art. 9 – Conclusione del procedimento di mediazione
1. Il procedimento si conclude con dichiarazione a verbale del Mediatore:
a) quando le parti raggiungono un accordo, che verrà allegato al verbale;
b) nel caso di mancata partecipazione di una o più parti, salvo diverso accordo delle altre parti;
c) quando almeno una parte e/o un difensore, al primo incontro informativo, esprimono parere negativo sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione, tranne il caso di cui alla precedente lettera b);
d) in qualsiasi momento le parti dichiarino di non avere interesse a proseguire il procedimento;
e) quando le parti non aderiscono alla proposta formulata dal Mediatore e comunque non raggiungono un successivo accordo;
f) decorsi tre mesi dalla proposizione della domanda di mediazione, salva espressa diversa volontà delle parti;
g) qualora nessuna delle parti provveda al pagamento delle spese di avvio e/o di quelle di mediazione entro i termini previsti dal presente regolamento.
2. Se è raggiunto un accordo, il Mediatore forma processo verbale, al quale è allegato il testo dell'accordo.
3. Il verbale è sottoscritto dalle parti, dagli avvocati e dal Mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti comparse o la loro impossibilità a sottoscrivere. Nello stesso verbale, il Mediatore dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione.
4. Del processo verbale vengono predisposti tanti originali quanti necessitino alle parti; uno o più di essi viene trattenuto dall’ODM e di esso può essere eventualmente rilasciata copia conforme alle parti che lo richiedono, previo rimborso delle relative spese. La parte istante che voglia ottenere il rilascio di copia del verbale di mancata partecipazione della parte chiamata dovrà comunque essere presente all'incontro a seguito del quale il Mediatore redigerà detto verbale. Solo una volta effettuato il pagamento delle spese di avvio e dell’indennità di mediazione previste per la singola procedura verrà rilasciato il verbale.
5. Gli oneri fiscali derivanti dall'accordo raggiunto sono assolti dalle parti.
6. Al termine del procedimento, ciascuna parte partecipante è tenuta a compilare e sottoscrivere la scheda di valutazione del servizio di mediazione predisposta dall’ODM.
7. In caso di sospensione o cancellazione dell’ODM dal Registro, i procedimenti di mediazione in corso proseguono presso l’Organismo scelto dalle parti entro quindici giorni dalla sospensione o cancellazione dell’ODM. In mancanza di designazione ad opera delle parti, l’Organismo è scelto dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la procedura è in corso.
Art. 10 – Indennità
1. L’indennità comprende le spese di avvio del procedimento, le spese vive documentate e le spese di mediazione. Le spese di mediazione, dovute da ciascuna parte e in solido tra loro, comprendono anche il compenso del Mediatore per l’intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del Mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di co-mediatori, di uno o più Mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso Mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell’art. 11 del d.lgs. n. 28/2010.
2. È liquidato a parte il compenso per l’esperto di cui all’art. 5 co. 9 del Regolamento.
3. Per le spese di avvio del procedimento, è dovuto da ciascuna parte un importo di € 40,00, oltre i.v.a., che deve essere versato, dalla parte istante, al momento del deposito della domanda di mediazione e, dalla parte aderente al tentativo di mediazione, al momento dell’adesione, o comunque prima del primo incontro. A tale somma deve aggiungersi, a carico della parte nel cui interesse sono state effettuate, il rimborso delle spese vive documentate (ad
es. postali, copie allegati e documenti, ecc.). In caso di mancato pagamento delle spese di avvio da parte dell'aderente, l’incontro non avrà luogo e la procedura si riterrà conclusa.
4. Le spese di mediazione sono dovute, nella misura indicata nella Tabella allegata al presente Regolamento, tutte oltre i.v.a., da ciascuna parte che ha aderito al procedimento, anche nel caso in cui le parti siano più di due. Ai fini della corresponsione delle spese di mediazione, quando più soggetti rappresentano un unico centro di interessi, si considerano come un’unica parte. Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.
5. Il pagamento delle spese di mediazione deve avvenire all'esito positivo del primo incontro informativo, nella misura dell’indennità prevista come da Tabella dell’ODM, senza gli aumenti previsti dall’art. 16 co. 4 del d.m. n. 180/2010.
In caso di mancato pagamento delle spese di mediazione la procedura non proseguirà e si riterrà conclusa.
In ogni caso il saldo, comprensivo degli eventuali aumenti come infra determinati, deve essere versato entro la fine della procedura, prima della consegna del verbale. In assenza di saldo, l’ODM non rilascerà il verbale di avvenuto esperimento della mediazione, positivo o negativo che sia.
6. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia notevole divergenza tra le parti sulla stima, l’ODM decide il valore di riferimento sino al limite di € 250.000,00 e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all’esito del procedimento di mediazione il valore risulta superiore a quello indicato dalle parti o individuato dall’ODM, l’importo dell’indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.
7. Si considerano come importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l’importo minimo relativo al primo scaglione è pari ad € 40,00. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.
8. L’indennità dovuta è aumentata di un quarto in caso di conclusione dell’accordo ed è aumentata di un quinto in caso di formulazione della proposta da parte del Mediatore.
È facoltà dell’ODM aumentare fino ad un quinto l’indennità dovuta in caso di particolare importanza, complessità o difficoltà dell’affare.
Gli aumenti delle indennità sopra previsti si cumulano tra loro.
9. L'ODM può rideterminare l'ammontare delle indennità di mediazione praticate sulla base e nel rispetto di quelle fissate per legge, e la percentuale di riparto delle stesse con i Mediatori.
10. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, ovvero è disposta dal giudice ai sensi dell’art. 5 co. 2 del d.lgs. n. 69/2013, all’Organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 76 (L) del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al d.p.r. n. 115/ 2002 e successive modificazioni. A tale fine la parte è tenuta a depositare presso l’ODM apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo Mediatore, nonché a produrre, a pena di inammissibilità, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato. Il Mediatore di un procedimento, in cui tutte le
parti si trovino nel caso previsto nel comma precedente, deve svolgere la propria prestazione gratuitamente; il CODM si riserva di versare al Mediatore, in tutto o in parte, un compenso per la quota di sua spettanza relativamente alle mediazioni in cui una o più parti siano state ammessa al patrocinio a spese dello Stato, in ragione e compatibilmente con il risultato di bilancio dell’anno di riferimento.
11. Il Mediatore riceve il pagamento del compenso per la sua attività, nella misura prevista, condizionatamente all’effettivo incasso delle indennità da parte dell’ODM.
Art. 11 – Adempimenti e responsabilità delle parti
1. Sono di competenza esclusiva delle parti:
- l’assoggettabilità della controversia alla procedura di mediazione, eventuali esclusioni, preclusioni, prescrizioni e decadenze che non siano state espressamente segnalate dalle parti all’atto del deposito dell’istanza e che non siano comunque da ricondursi al comportamento non diligente dell’ODM;
- l’individuazione del criterio di competenza territoriale per il deposito dell'istanza di mediazione presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. La parte che ha indicato competente territorialmente l'ODM risponde di tale scelta senza che il Mediatore o l'ODM possano essere coinvolti nella responsabilità;
- le indicazioni circa l’oggetto e le ragioni della pretesa contenute nell’istanza di mediazione;
- l’individuazione dei soggetti che devono partecipare alla mediazione, con particolare riguardo al litisconsorzio necessario nelle materie per le quali la mediazione è prevista come condizione di procedibilità;
- l’indicazione degli esatti recapiti dei soggetti cui inviare le comunicazioni;
- la determinazione del valore della controversia;
- la forma e il contenuto dell’atto con cui la parte conferisce delega al proprio rappresentante (art. 8 co. 1);
- le dichiarazioni in merito alla non esistenza di più domande relative alla stessa controversia e ogni altra dichiarazione che venga fornita all’ODM o al Mediatore dal deposito dell’istanza alla conclusione della procedura;
- il rispetto degli obblighi e delle previsioni di cui al d.lgs. n. 56/2004. Ai fini interruttivi dei termini di decadenza o prescrizione l’istante, in aggiunta all’ODM, può farsi parte attiva, con ogni mezzo idoneo, per effettuare le comunicazioni alla controparte.
Articolo 12 – Legge applicabile
1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel Regolamento, il procedimento di mediazione è disciplinato dalla legge italiana, con particolare riferimento al d.lgs. n. 28/2010 e al d.m. n. 180/2010 e successive modificazioni e produce gli effetti da essa stabiliti.