Indennità Clausole campione

Indennità. L'Utente si impegna a manlevare e tenere indenne RB Group, le sue controllate e/o affiliate, nonché tutti i suoi funzionari, amministratori, soci e/o azionisti, dipendenti e/o agenti, da qualsiasi rivendicazione, pretesa, causa, azione, controversia, danno, costo o addebito di qualunque tipo derivante da: (a) falsità o comunque violazione relativa a dichiarazioni, garanzie o impegni stabiliti e derivanti dal presente Contratto; (b) materiali pericolosi associati ai Macchinari o contaminazioni derivanti da eventuali perdite, fuoriuscite o difetti di funzionamento dei Macchinari; (c) carenze nella produzione della documentazione richiesta allo scopo di denominare o registrare qualsiasi componente dei Macchinari da parte del relativo acquirente; (d) gravami connessi alla carenza dei titoli necessari ai sensi e per gli effetti del presente Contratto, ovvero derivanti da imposte o dazi doganali dovuti con riferimento ai Macchinari considerati nella loro interezza ovvero per singole parti; (e) pagamenti da parte di RB Group causati da eventuali spese, privilegi o altri interessi registrati o non registrati rivendicati dai creditori o da qualsiasi persona o autorità in relazione ai Macchinari, indipendentemente dal fatto che siano stati rivelati o no, al fine di cancellare il titolo sui Macchinari; (f) qualunque carenza nella conformità con le normative rilavanti e applicabili in materia ambientale; (g) uso improprio da parte dell'Utente del Marketplace; (h) qualsiasi tassa, costo o spesa derivante dalla inosservanza da parte dell'Utente di leggi o regolamenti relativi alla transazione; e (i) qualsiasi condotta colposa o dolosa e/o altrimenti illecita dell'Utente in relazione al Contratto.
Indennità. Indennità rischio cassa /maneggio danaro 1. Ai cassieri ed ai commessi di cassa a contatto col pubblico che abbiano continuativamente maneggio o responsabilità di denaro con responsabilità diretta in caso di errore finanziario, è corrisposta mensilmente una indennità pari al 5,50% della retribuzione mensile. I predetti lavoratori devono versare cauzione o analoga garanzia finanziaria e gli interessi derivanti dalla cauzione restano a loro beneficio. Detta indennità spetta anche ai lavoratori chiamati a sostituire temporaneamente il personale in argomento nella misura dello 0,50% del valore della retribuzione mensile per ogni giorno di effettiva sostituzione nel mese, fino ad un compenso massimo corrispondente al 5,50% della retribuzione stessa. 2. Al lavoratore che, pur svolgendo in prevalenza altre mansioni, abbia frequente maneggio o responsabilità di denaro, è corrisposta una adeguata indennità da concordarsi con il lavoratore stesso, eventualmente assistito dalle RSU.
Indennità. 1. Le indennità di cui al presente articolo spettano a tutti i dipendenti che svolgono le effettive, correlate mansioni, indipendentemente dalla posizione parametrale attribuita nel proprio livello d’inquadramento. 2. Il diritto a percepire tali indennità decade per effetto del mutamento delle correlate mansioni. 3. Le indennità sono le seguenti: a) Indennità giornaliera turni a ciclo continuo e avvicendato pari al 3,65% della retribuzione base parametrale giornaliera riconosciuta ai dipendenti addetti a lavorazioni a ciclo continuo su tre turni avvicendati nell’intero arco continuo di sette giorni per ogni giornata di effettivo svolgimento delle mansioni. Tale indennità è assorbita dall’indennità per lavoro domenicale eventualmente corrisposta. b) Indennità giornaliera per lavaggio indumenti pari a € 0,26 riconosciuta ai dipendenti di cui all’art. 66, lettera C., commi 3 e 5. c) Indennità giornaliera maneggio denaro pari al 5% della retribuzione base parametrale giornaliera riconosciuta al dipendente addetto a operazioni di riscossione e pagamento che comportino maneggio di denaro con oneri per errori. d) Indennità oraria sgombero neve pari al 5% della retribuzione individuale oraria per ogni ora di effettivo svolgimento delle mansioni. Tale indennità assorbe fino a concorrenza quanto percepito al medesimo titolo per effetto di accordi aziendali. e) Indennità domenicale elevata a € 7,00, dall’1.9.2012, riconosciuta ai lavoratori che prestano la propria opera in giornata di domenica con riposo settimanale compensativo in altro giorno della settimana; restando inteso che l’indennità non spetta nell’ipotesi di cui all’art. 25, comma 5. Il valore incrementato è assorbito dal maggiore importo eventualmente riconosciuto allo stesso titolo da accordi collettivi aziendali. f) Indennità mensile di funzione pari a € 135,00 per 14 mensilità riconosciuta ai dipendenti con categoria di Quadro (livello Q). g) Indennità integrativa mensile elevata a € 24,00, dall’1.4.2012, per 12 mensilità riconosciuta a tutti i dipendenti. La predetta indennità è aumentata a € 30.00 a decorrere dall’1.07.2013. h) Indennità giornaliera di € 1,00 al conducente operatore unico di livello 3° dell’Area Conduzione, per ogni giornata di effettiva prestazione. i) Indennità giornaliera di € 0,50 al conducente di livello 3° dell’Area Conduzione che svolge servizio di carico, scarico e attività accessorie in concorso con altro operatore, per ogni giornata di effettiva prestazione. j) Indennità di...
Indennità. Al lavoratore, ove ne ricorrano i requisiti, spettano le seguenti indennità lorde:
Indennità. 1. L’indennità per incarico di direzione di struttura complessa prevista dall’art. 41 del CCNL 8 giugno 2000 per i dirigenti dei quattro ruoli incaricati dal 31 luglio 1999, in base alle disponibilità dei fondi di cui all’art. 50 e 9 dei CCNL 8 giugno 2000, I e II biennio, rimane fissata nelle misure che vanno da un minimo di € 6.837,89 ad un massimo di € 9.432,05. 2. L’indennità di esclusività dei dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti rimane fissata nelle seguenti misure: - Dirigente con incarico di struttura complessa € 16.523,52 - Dirigente con incarichi art. 27 lett. b) o c) del CCNL 8 giugno 2000, I biennio economico, ed esperienza professionale nel SSN superiore a 15 anni € 11.804,14 - Dirigente con incarichi art. 27 lett. b) o c) del CCNL 8 giugno 2000, I biennio economico, ed esperienza professionale nel SSN tra 5 e 15 anni € 5.072,12 - Dirigente con esperienza professionale nel SSN sino a 5 € 1.497,73 3. Le indennità di cui ai commi precedenti sono annue, fisse e ricorrenti e sono corrisposte mensilmente nella misura di 1/12. Nel corso del mese di dicembre si aggiunge la tredicesima mensilità.
Indennità. 1. Ai lavoratori con profilo professionale A), per ogni altra prestazione eccedente i limiti indicati al precedente art. 97, nonché riferita alle mansioni tipiche del portiere, così come indicate all'art. 19, competono al portiere le indennità nelle misure previste ed indicate alle tabelle da A ad A-quater di cui al successivo art. 128. 2. Ai lavoratori con profilo professionale D1), addetti alla vigilanza nell’ambito di stabili a prevalente utilizzo commerciale, verrà corrisposta un’indennità aggiuntiva di entità indicata alla tabella D.
Indennità. 1. L’indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione. 2. Per le spese di avvio, a valere sull’indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte, per lo svolgimento del primo incontro, un importo di euro 40,00 + IVA per le liti di valore fino a 250.000,00 euro e di euro 80,00 per quelle di valore superiore, oltre alle spese vive documentate, che è versato dall’istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento; l’importo è dovuto anche in caso di mancato accordo. 3. Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l’importo indicato nella tabella A allegata al presente decreto. 4. L’importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella A: a) può essere aumentato del 20%, tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell’affare, a richiesta del mediatore e previa valutazione dell’ODM; b) viene aumentato del 25% in caso di successo della mediazione; c) viene aumentato del 20% nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo; d) nelle materie di cui all’articolo 5, comma 1 bis e comma 2 del decreto legislativo deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti del presente articolo a eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma; e) deve essere ridotto a euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l’applicazione della lettera c) del presente comma, quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento; 5. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompresso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l’importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato dal mediatore. 6. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro. 7. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile. 8. Qualora il valore risulti indeterminato o indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima il mediatore – in accordo con le parti – stabilisce un...
Indennità. Indennità di turno: Alle lavoratrici e ai lavoratori, inseriti in servizi funzionanti su turni ruotanti con continuità nell'arco delle 24 ore, comprensivi di almeno 5 notti al mese per la singola lavoratrice o lavoratore, viene corrisposta un'indennità di turno pari al 10% della quota oraria lorda per ogni ora di turno effettivamente svolta dalla singola lavoratrice o lavoratore.
Indennità. Il venditore difenderà, garantirà, manleverà e terrà indenne RB Group da ogni responsabilità, richiesta risarcitoria, costo (incluse le ragionevoli spese legali), rivendicazione, azione o istanza derivante da violazione delle leggi applicabili (incluse, ma non limitate a, le normative in materia ambientale), da danni alle cose o lesioni personali, compresa la morte, in qualsiasi momento occorsi, derivanti da: (a) l’accesso all’Area di Esibizione da parte dei dipendenti, rappresentanti, collaboratori, potenziali acquirenti del Venditore; (b) l’ispezione o l’uso del macchinario da parte dei dipendenti, rappresentanti, collaboratori, potenziali acquirenti; (c) l’ispezione del Macchinario da parte di RB Group; (d) la dispersione ovvero la fuoriuscita, non intenzionale o in qualunque modo occorsa, di materiali o rifiuti tossici, sostanze chimiche pericolose o rischiose, inquinanti idonee in qualsiasi modo a pregiudicare o compromettere la salute umana e la salvaguardia ambientale; e (e) mancata conformità alle normative in materia di ambiente, leggi, regolamenti, accordi, statuti, linee guida e policy, ovvero qualsivoglia altra fonte che regoli la materia dell’inquinamento ambientale e che tuteli la salute umana e la salvaguardia ambientale.
Indennità. Il venditore difenderà, garantirà, manleverà e terrà indenne RB Group, i propri familiari, collaboratori e affiliati e ciascuno dei suoi direttori, soci, azionisti, dipendenti, rappresentanti o agenti, da ogni responsabilità, richiesta risarcitoria, spesa (incluse le ragionevoli spese legali), rivendicazione, azione o istanza derivante da violazione delle leggi applicabili (incluse, ma non limitate a, le normative in materia ambientale), da danni alle cose o lesioni personali, derivante dall’utilizzo da parte di terzi dell’Area di Vendita.