Indennità Clausole campione

Indennità. L'Utente si impegna a manlevare e tenere indenne RB Group, le sue controllate e/o affiliate, nonché tutti i suoi funzionari, amministratori, soci e/o azionisti, dipendenti e/o agenti, da qualsiasi rivendicazione, pretesa, causa, azione, controversia, danno, costo o addebito di qualunque tipo derivante da: (a) falsità o comunque violazione relativa a dichiarazioni, garanzie o impegni stabiliti e derivanti dal presente Contratto; (b) materiali pericolosi associati ai Macchinari o contaminazioni derivanti da eventuali perdite, fuoriuscite o difetti di funzionamento dei Macchinari; (c) carenze nella produzione della documentazione richiesta allo scopo di denominare o registrare qualsiasi componente dei Macchinari da parte del relativo acquirente; (d) gravami connessi alla carenza dei titoli necessari ai sensi e per gli effetti del presente Contratto, ovvero derivanti da imposte o dazi doganali dovuti con riferimento ai Macchinari considerati nella loro interezza ovvero per singole parti; (e) pagamenti da parte di RB Group causati da eventuali spese, privilegi o altri interessi registrati o non registrati rivendicati dai creditori o da qualsiasi persona o autorità in relazione ai Macchinari, indipendentemente dal fatto che siano stati rivelati o no, al fine di cancellare il titolo sui Macchinari; (f) qualunque carenza nella conformità con le normative rilavanti e applicabili in materia ambientale; (g) uso improprio da parte dell'Utente del Marketplace; (h) qualsiasi tassa, costo o spesa derivante dalla inosservanza da parte dell'Utente di leggi o regolamenti relativi alla transazione; e (i) qualsiasi condotta colposa o dolosa e/o altrimenti illecita dell'Utente in relazione al Contratto.
Indennità. Indennità rischio cassa /maneggio danaro 1. Ai cassieri ed ai commessi di cassa a contatto col pubblico che abbiano continuativamente maneggio o responsabilità di denaro con responsabilità diretta in caso di errore finanziario, è corrisposta mensilmente una indennità pari al 5,50% della retribuzione mensile. I predetti lavoratori devono versare cauzione o analoga garanzia finanziaria e gli interessi derivanti dalla cauzione restano a loro beneficio. Detta indennità spetta anche ai lavoratori chiamati a sostituire temporaneamente il personale in argomento nella misura dello 0,50% del valore della retribuzione mensile per ogni giorno di effettiva sostituzione nel mese, fino ad un compenso massimo corrispondente al 5,50% della retribuzione stessa. 2. Al lavoratore che, pur svolgendo in prevalenza altre mansioni, abbia frequente maneggio o responsabilità di denaro, è corrisposta una adeguata indennità da concordarsi con il lavoratore stesso, eventualmente assistito dalle RSU.
Indennità. Al lavoratore, ove ne ricorrano i requisiti, spettano le seguenti indennità lorde:
Indennità. 1. L’indennità per incarico di direzione di struttura complessa prevista dall’art. 41 del CCNL 8 giugno 2000 per i dirigenti dei quattro ruoli incaricati dal 31 luglio 1999, in base alle disponibilità dei fondi di cui all’art. 50 e 9 dei CCNL 8 giugno 2000, I e II biennio, rimane fissata nelle misure che vanno da un minimo di € 6.837,89 ad un massimo di € 9.432,05. 2. L’indennità di esclusività dei dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti rimane fissata nelle seguenti misure: - Dirigente con incarico di struttura complessa € 16.523,52 - Dirigente con incarichi art. 27 lett. b) o c) del CCNL 8 giugno 2000, I biennio economico, ed esperienza professionale nel SSN superiore a 15 anni € 11.804,14 - Dirigente con incarichi art. 27 lett. b) o c) del CCNL 8 giugno 2000, I biennio economico, ed esperienza professionale nel SSN tra 5 e 15 anni € 5.072,12 - Dirigente con esperienza professionale nel SSN sino a 5 € 1.497,73 3. Le indennità di cui ai commi precedenti sono annue, fisse e ricorrenti e sono corrisposte mensilmente nella misura di 1/12. Nel corso del mese di dicembre si aggiunge la tredicesima mensilità.
Indennità. 1. Ai lavoratori con profilo professionale A), per ogni altra prestazione eccedente i limiti indicati al precedente art. 97, nonché riferita alle mansioni tipiche del portiere, così come indicate all'art. 19, competono al portiere le indennità nelle misure previste ed indicate alle tabelle da A ad A-quater di cui al successivo art. 128. 2. Ai lavoratori con profilo professionale D1), addetti alla vigilanza nell’ambito di stabili a prevalente utilizzo commerciale, verrà corrisposta un’indennità aggiuntiva di entità indicata alla tabella D.
Indennità. 1. Le indennità di cui al presente articolo spettano a tutti i dipendenti che svolgono le effettive, correlate mansioni, indipendentemente dalla posizione parametrale attribuita nel proprio livello d’inquadramento. 2. Il diritto a percepire tali indennità decade per effetto del mutamento delle correlate mansioni. 3. Le indennità sono le seguenti: a) Indennità giornaliera turni a ciclo continuo e avvicendato pari al 3,65% della retribuzione base parametrale giornaliera riconosciuta ai dipendenti addetti a lavorazioni a ciclo continuo su tre turni avvicendati nell’intero arco continuo di sette giorni per ogni giornata di effettivo svolgimento delle mansioni. Tale indennità è assorbita dall’indennità per lavoro domenicale eventualmente corrisposta. b) Indennità giornaliera per lavaggio indumenti pari a € 0,26 riconosciuta ai dipendenti di cui all’art. 66, lettera C., commi 3 e 5. c) Indennità giornaliera maneggio denaro pari al 5% della retribuzione base parametrale giornaliera riconosciuta al dipendente addetto a operazioni di riscossione e pagamento che comportino maneggio di denaro con oneri per errori. d) Indennità oraria sgombero neve pari al 5% della retribuzione individuale oraria per ogni ora di effettivo svolgimento delle mansioni. Tale indennità assorbe fino a concorrenza quanto percepito al medesimo titolo per effetto di accordi aziendali. e) Indennità domenicale elevata a € 7,00, dall’1.9.2012, riconosciuta ai lavoratori che prestano la propria opera in giornata di domenica con riposo settimanale compensativo in altro giorno della settimana; restando inteso che l’indennità non spetta nell’ipotesi di cui all’art. 25, comma 5. Il valore incrementato è assorbito dal maggiore importo eventualmente riconosciuto allo stesso titolo da accordi collettivi aziendali. f) Indennità mensile di funzione pari a € 135,00 per 14 mensilità riconosciuta ai dipendenti con categoria di Quadro (livello Q). g) Indennità integrativa mensile elevata a € 24,00, dall’1.4.2012, per 12 mensilità riconosciuta a tutti i dipendenti. La predetta indennità è aumentata a € 30.00 a decorrere dall’1.07.2013. h) Indennità giornaliera di € 1,00 al conducente operatore unico di livello 3° dell’Area Conduzione, per ogni giornata di effettiva prestazione. i) Indennità giornaliera di € 0,50 al conducente di livello 3° dell’Area Conduzione che svolge servizio di carico, scarico e attività accessorie in concorso con altro operatore, per ogni giornata di effettiva prestazione. j) Indennità di...
Indennità. 1. L’indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione. 2. Per le spese di avvio, a valere sull’indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte, per lo svolgimento del primo incontro, un importo di euro 40,00 + IVA per le liti di valore fino a 250.000,00 euro e di euro 80,00 per quelle di valore superiore, oltre alle spese vive documentate, che è versato dall’istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento; l’importo è dovuto anche in caso di mancato accordo. 3. Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l’importo indicato nella tabella A allegata al presente decreto. 4. L’importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella A: a) può essere aumentato del 20%, tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell’affare, a richiesta del mediatore e previa valutazione dell’ODM; b) viene aumentato del 25% in caso di successo della mediazione; c) viene aumentato del 20% nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo; d) nelle materie di cui all’articolo 5, comma 1 bis e comma 2 del decreto legislativo deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti del presente articolo a eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma; e) deve essere ridotto a euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l’applicazione della lettera c) del presente comma, quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento; 5. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompresso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l’importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato dal mediatore. 6. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro. 7. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile. 8. Qualora il valore risulti indeterminato o indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima il mediatore – in accordo con le parti – stabilisce un...
Indennità. 1. Ai dipendenti che svolgono funzioni di coordinamento viene riconosciuta un’in- dennità aggiuntiva pari ad € 45 mensili per tredici mensilità, revocabile al venir meno dell’incarico. 2. Al personale dipendente spetta una indennità di turno notturno di € 2,74 per ogni ora di servizio prestato tra le ore 22 e le ore 6. Per il servizio del turno prestato in giorno festivo compete una indennità festiva rideterminata in € 17,82 se le pre- stazioni sono di durata superiore alla metà del turno, ridotta ad € 8,91 se le pre- stazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell’orario anzidetto, con un minimo di due ore. Nell’arco di 24 ore non può essere corrisposta più di un’in- dennità festiva per ogni singolo dipendente. 3. Ai dipendenti in servizio a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore del presente accordo vengono corrisposte le seguenti indennità: 3.1 elemento aggiuntivo della retribuzione pari ad € 13 mensili; 3.2 al personale sanitario ed assistenti sociali cui sono affidate le funzioni di co- ordinamento compete un’indennità mensile di € 87, aggiuntiva a quella di cui al punto 1 e revocabile al venir meno dell’incarico; 3.3 al personale che svolge turnazione è corrisposta un’indennità giornaliera pari ad € 4,5 in caso di attività su tre turni e ad € 2,06 in caso di attività su due turni; dette indennità non sono cumulabili e sono corrisposte a condizione che vi sia un’effettiva rotazione del personale su tre o due turni, tale che nel- l’arco del mese si evidenzi una stabile alternanza dei turni di servizio; 3.4 al personale che svolge attività di assistenza domiciliare spetta una indennità, corrisposta secondo i criteri e le modalità indicate all’art 61 punto 6, pari a: - euro 2,58 per le categorie B, C, D; - euro 5, 16 per le categorie E, F, G; 3.5 ai caposala e altri coordinatori del personale infermieristico, e agli infermieri, compete una indennità specifica mensile di € 36; 3.6 agli infermieri generici, infermieri psichiatrici, massofisioterapisti, massag- giatori e puericultrici compete una indennità specifica mensile di € 43; 3.7 alle professioni del ruolo sanitario di cui alla categoria G (ad eccezione dei caposala) compete un’indennità mensile di € 335; 3.8 al direttore di centro con degenze diurne (ex posizione E) spetta una indennità professionale mensile di euro 167, appena assunti, di euro 239 dopo 5 anni di anzianità; 3.9 al direttore di centro con degenze a tempo pieno (ex posizione E1) spetta una 3.10 al personale classif...
Indennità. 8.1 Conformemente all’art. 99 cpv. 1 DPA - applicabile per analogia anche nel procedimento giudiziario condotto nell’ambito di una procedura di diritto penale amministrativo (art. 101 cpv. 1 DPA) - all’imputato che ha beneficiato dell’abbandono del procedimento o è stato punito soltanto per inosservanza di prescrizioni d’ordine è assegnata un’indennità per i pregiudizi sofferti. 8.2 A., tramite istanza del 21 marzo 2018, ha chiesto il riconoscimento di fr. 25'025.- 8.3 La rappresentante del DFF, chiamata ad esprimersi al riguardo nella sede dibattimentale (v. TPF p. 8.925.15), ha chiesto la riduzione del penso orario impiegato dal patrocinatore a 50 ore, a cui applicare la tariffa oraria massima di fr. 230.--, e ciò nella denegata ipotesi in cui l’imputato fosse prosciolto e gli dovesse essere corrisposto un indennizzo di patrocinio. 8.4 Nel caso concreto, considerato che X. è stato riconosciuto autore colpevole di esercizio dell’attività di commerciante di valori mobiliari senza autorizzazione in violazione dell’art. 44 cpv. 1 LFINMA, l’istanza d’indennità deve essere respinta. La Corte pronuncia: 1. A. è riconosciuto autore colpevole di esercizio non autorizzato dell’attività di commerciante di valori mobiliari. 2. A. è condannato a una pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere, di fr. 300.-- cadauna. 3. A. è condannato al pagamento delle spese procedurali pari a fr. 6'580.--. 4. L’istanza di indennità di A. è respinta.
Indennità. 1. L’indennità comprende il compenso dovuto all’ODM e ai mediatori. Il compenso del mediatore è pari alla metà dell’indennità complessiva, calcolata in base al tariffario (ALL. C) dedotte le spese di avvio, la ritenuta d’acconto e scorporata la C.P.A.; la residua metà viene trattenuta dall’ODM per le spese di funzionamento. Nel caso di mancato accordo all’esito del primo incontro, nessun compenso è dovuto per l’organismo di mediazione e per il mediatore fatte salve le spese di avvio della procedura per come indicate nel tariffario. 2. E’ liquidato a parte il compenso per l’esperto di cui all’art. 6, comma 10, secondo i parametri utilizzati dal Tribunale di Savona. In nessun caso l’esperto avrà titolo a pretendere dall’ODM il compenso, anche se non corrisposto dalle parti. 3. Per le spese di avvio del procedimento è dovuto da ciascuna parte un importo di Euro 40,00 oltre IVA, che deve essere versato, dalla parte istante, al momento del deposito della domanda di 4. Per le spese di mediazione é dovuto, da ciascuna parte, l'importo indicato nella tabella allegata al presente regolamento sotto la lettera C, che deve essere corrisposto, fatto salvo il caso di cui al precedente capo 1, in ogni caso in cui la mediazione prosegua oltre il primo incontro e comunque prima del secondo incontro di mediazione. Ogni pagamento deve avvenire esclusivamente mediante bonifico bancario. Al secondo incontro il mediatore verifica l’avvenuto pagamento del compenso. 5. Il mancato pagamento delle spese di mediazione costituisce giusta causa di recesso per l’ODM. 6. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma delle disposizioni del codice di procedura civile. Lo stesso e’ determinato dall’ODM nel caso risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia notevole divergenza tra le parti sulla stima. In ogni caso, se all’esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso da quello dichiarato dalle parti l’importo dell’indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento. 7. L’indennità dovuta è aumentata fino ad un quarto in caso di conclusione dell’accordo e deve essere aumentata di un quinto in caso di formulazione della proposta. 8. E’ facoltà dell’ODM: a) aumentare fino ad un quinto l’indennità dovuta in caso di particolare importanza, complessità o difficoltà dell’affare; b) rideterminare l'indennità qualora all'esito del procedimento l'accordo sia raggiunto su valori superiori, rispetto allo scaglione determinato dalle parti. Nei ...