LA SEGRETERIA Clausole campione

LA SEGRETERIA. La Segreteria provvede ai servizi attinenti la mediazione. A) Tiene un Registro degli Affari di Mediazione, anche informatico, dove vengono annotati: 1) il numero d'ordine progressivo delle istanze proposte; 2) i dati identificativi delle parti e dei loro Legali; 3) l'oggetto della mediazione; 4) il Mediatore designato; 5) la data finale del procedimento; 6) l’esito conclusivo del procedimento stesso. B) Per ogni procedimento di mediazione, forma apposito fascicolo, dove andranno inseriti: - la domanda di mediazione ed i suoi allegati in copia; - la nomina del Mediatore e la relativa comunicazione; - la sua accettazione e la dichiarazione di imparzialità; - l’avviso di convocazioni delle Parti redatto e sottoscritto dal Mediatore; - le comunicazioni trasmesse alle Parti con l’originale delle ricevute; - le date degli incontri e le Parti presenti attestate dal Mediatore; - originale della proposta formulata dal mediatore, della sua eventuale comunicazione alle Parti, del verbale di accordo o di mancata conciliazione. C) Consegnerà alle Parti copia dell’atto che attesti la conclusione del procedimento, redatto dal mediatore nominato, anche quando la Parte invitata a partecipare alla conciliazione rifiuti espressamente di aderire ovvero in qualsiasi momento le Parti dichiarino o dimostrino di non avere interesse a proseguire il tentativo di conciliazione. Infine la Segreteria non è autorizzata ad accettare documenti in originale a norma dell’art. 2961, co. 1, del Codice Civile, così come richiamato dal D.M. n. 180/2010; conserva copia degli atti dei procedimenti trattati per il termine di almeno tre anni dalla data della loro conclusione; consegna copia dei provvedimenti che definiscono la procedura a ciascuna delle Parti; su richiesta delle Parti può rilasciare copia degli atti depositati nel fascicolo non coperti dalla riservatezza; consegna alle Parti la scheda di valutazione del servizio di mediazione predisposta dall’Organismo e di cui all’allegato B, che, una volta completata e sottoscritta dalle Parti, provvederà a trasmettere al Responsabile del Ministero.
LA SEGRETERIA. 1. La Segreteria dell’Organismo si occupa del servizio di mediazione; essa ha sede nei locali del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cuneo presso il Tribunale di Cuneo. 2. I dipendenti dell’Ordine che operano presso la Segreteria devono essere ed apparire imparziali, non entrano nel merito della controversia e non svolgono attività di consulenza giuridica o di mediazione. È fatto loro espresso divieto di indicare nominativi di mediatori. 3. Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell’Organismo o comunque nell’ambito del procedimento di mediazione è tenuto all’obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo. 4. I dati, comunque raccolti, sono trattati nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 5. La Segreteria tiene un registro, anche informatico, con le annotazioni, per ogni procedimento, relative al numero d’ordine progressivo, ai dati identificativi delle parti, all’oggetto della mediazione, al mediatore designato, alla durata del procedimento ed al relativo esito. 6. La Segreteria conserva per anni cinque dalla data di conclusione del procedimento il fascicolo formato da: domanda, dichiarazione di adesione, verbale di accordo o di mancato accordo. Atti e documenti che le parti abbiano eventualmente prodotto vengono restituiti alle parti stesse.
LA SEGRETERIA. Presso il Comune in cui ha sede la Commissione di Conciliazione è istituita una segreteria che coordina lo svolgimento del procedimento e si occupa della comunicazione alle parti e Associazioni designate per la nomina dei conciliatori e della convocazione della Commissione di Conciliazione. La segreteria provvede a rimettere copia dei verbali di conciliazione alle parti interessate al procedimento.
LA SEGRETERIA. 1. La Segreteria dell'ODM amministra il servizio di mediazione. 2. La Segreteria tiene un registro, anche informatico, per ogni procedimento di mediazione, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, ai dati identificativi delle parti, all'oggetto della controversia, al mediatore designato, alla durata del procedimento e al relativo esito. 3. La Segreteria verifica: a) la conformità della domanda di mediazione ai requisiti formali previsti dal presente regolamento e la annota nell’apposito registro; b) l’avvenuta effettuazione del pagamento delle spese di avvio del procedimento.
LA SEGRETERIA. Presso le Organizzazioni firmatarie è istituita una segreteria per il coordinamento della conciliazione. La segreteria si occupa della comunicazione alle parti e alle organizzazioni designati per la nomina dei conciliatori, della convocazione della Commissione di Conciliazione. La segreteria provvede a rimettere copia del verbale di conciliazione alle parti interessate al procedimento.
LA SEGRETERIA. La Segreteria di OCF – Servizi per la Famiglia amministra il servizio e gestisce il procedimento. Chiunque presti la propria opera o il proprio servizio nell'Organismo o comunque nell'ambito dei due diversi procedimenti è tenuto all'obbligo di riservatezza, rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo. La Segreteria tiene un apposito fascicolo cartaceo e/o informatico per ogni procedimento registrato e numerato nel registro degli affari della sezione di OCF – Servizi per la Famiglia, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, i dati identificativi delle parti, il mediatore designato, il tipo di procedimento richiesto (Mediazione Familiare o Negoziazione assistita supportata) la durata del procedimento e il relativo esito. La Segreteria verifica l’avvenuta effettuazione del pagamento delle spese di avvio del procedimento e a seguito della designazione del mediatore familiare da parte del Responsabile, che potrà anche essere scelto congiuntamente (ovvero sia stato accettato dall'altra parte il mediatore indicato dalla parte attivante), fissa il primo incontro informativo con le parti ed i loro difensori, salvo che le parti assistite dai propri Avvocati non intendano procedere così come previsto dall’ultimo comma dell’art. 2. L’attivazione e/o adesione della/alla procedura comporta accettazione del Regolamento e delle indennità di cui alla tabella allegata.
LA SEGRETERIA. La Segreteria dell'Organismo di Mediazione tiene un apposito fascicolo cartaceo e/o informatico per ogni procedimento di mediazione, registrato e numerato nel registro degli affari di mediazione, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, i dati identificativi delle parti, l'oggetto della controversia, il mediatore designato, la durata del procedimento e il relativo esito. La Segreteria, verificata la conformità della domanda di mediazione ai requisiti previsti dal presente regolamento e l’avvenuta effettuazione del pagamento delle spese di avvio del procedimento, annota la domanda nell’apposito registro e comunica, entro 15 giorni dal deposito della domanda e con modalità idonea a comprovarne la ricezione:
LA SEGRETERIA. 1. La Segreteria dell'ODM amministra il servizio di mediazione. 2. La Segreteria tiene un registro, anche informatico, per ogni procedimento di mediazione, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, ai dati identificativi delle parti, all’astratta ammissibilità di una o più parti al patrocinio a spese dello Stato, all'oggetto e al valore della controversia, al Mediatore designato, alla durata del procedimento e al relativo esito. La Segreteria forma, per ogni procedimento, un fascicoletto contrassegnato dal medesimo numero d’ordine progressivo contenuto nel registro degli affari di mediazione.
LA SEGRETERIA. 17.1 La Segreteria Generale svolge le funzioni attribuite dal Regolamento o delegate dal Consiglio Arbitrale, adottando i relativi provvedimenti. 17.2 Inoltre, la Segreteria Generale: a) cura la verbalizzazione delle sedute e sottoscrive i provvedimenti del Consiglio Arbitrale; b) riferisce al Consiglio Arbitrale sullo stato dei procedimenti arbitrali; c) comunica i provvedimenti del Consiglio Arbitrale e i propri provvedimenti alle parti, al Tribunale Arbitrale e a tutti i destinatari dei medesimi; d) riceve dalle parti e dal Tribunale Arbitrale tutti gli atti scritti e i documenti; e) forma e conserva i fascicoli dei procedimenti arbitrali; f) compie le comunicazioni richieste dal Consiglio Arbitrale e dal Tribunale Arbitrale; g) rilascia alle parti la copia conforme degli atti e dei documenti e le attestazioni e certificazioni relative al procedimento arbitrale; 17.3 La Segreteria Generale è composta dal Segretario Generale, dal Vicesegretario Generale e dai funzionari delegati.
LA SEGRETERIA. Spetta alla segreteria, dipendente dal gestore della scuola, l’organizzazione tecnica e amministrativa della scuola stessa ed è suo compito badare che le varie attività si svolgano regolarmente, predisponendo ciò che è necessario a tal fine. In particolare curerà: • le procedure di iscrizione; • i contatti e la distribuzione di informazioni con il corpo docente e l’utenza; Codic • la cura e il controllo dello svolgimento delle lezioni in accordo con i calendari stabiliti; • la predisposizione dei materiali necessari alla stesura e al funzionamento del piano dei corsi; • lo svolgimento degli atti amministrativi relativi a forniture di beni e servizi, incarichi e collaborazioni; • supporto al coordinamento didattico/artistico.