LA SEGRETERIA. 1. La Segreteria dell'ODM amministra il servizio di mediazione.
LA SEGRETERIA. Presso il Comune in cui ha sede la Commissione di Conciliazione è istituita una segreteria che coordina lo svolgimento del procedimento e si occupa della comunicazione alle parti e Associazioni designate per la nomina dei conciliatori e della convocazione della Commissione di Conciliazione. La segreteria provvede a rimettere copia dei verbali di conciliazione alle parti interessate al procedimento.
LA SEGRETERIA. 1. La Segreteria dell’Organismo di Mediazione (d'ora in poi ODM) amministra il servizio di mediazione.
LA SEGRETERIA. La Segreteria provvede ai servizi attinenti la mediazione.
LA SEGRETERIA. La Segreteria dell'ODM amministra il servizio di mediazione. Coloro che operano presso la Segreteria devono essere imparziali, non entrare nel merito della controversia e non svolgere attività di consulenza giuridica o di mediazione. Ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D. lgs. n. 28/10, chiunque presti la propria opera o il proprio servizio nell'Organismo o comunque nell'ambito del procedimento di mediazione é tenuto all'obbligo di riservatezza, rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo. La Segreteria tiene un apposito fascicolo cartaceo e/o informatico per ogni procedimento di mediazione, registrato e numerato nel registro degli affari di mediazione, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, i dati identificativi delle parti, l'oggetto della controversia, il mediatore designato, la durata del procedimento ed il relativo esito. La Segreteria verificata la conformità della domanda di mediazione ai requisiti formali previsti dal presente regolamento e l’avvenuta effettuazione del pagamento delle spese di avvio del procedimento e di almeno i due terzi di quelle di mediazione, annota la domanda nell’apposito registro e comunica, nel più breve tempo possibile e in una forma comprovante l'avvenuta ricezione:
LA SEGRETERIA. La segreteria svolge la sua attività con imparzialità, neutralità e riservatezza e favorisce la speditezza della procedura di mediazione. Non svolge attività tecnica di mediazione o consulenza giuridica e non entra nel merito della lite. La segreteria tiene il registro, anche informatico, di tutti i procedimenti di mediazione, con le annotazioni relative al numero d‟ordine progressivo, i dati identificativi delle parti, l‟oggetto della controversia, il mediatore designato, la durata del procedimento e il relativo esito. La segreteria verifica la conformità della domanda di mediazione ai requisiti formali previsti dal presente regolamento e l‟avvenuta effettuazione del pagamento delle spese di avvio del procedimento e delle spese di mediazione; annota la domanda nell‟apposito registro; comunica, nel più breve tempo possibile e in una forma comprovante l‟avvenuta ricezione:
LA SEGRETERIA. La Segreteria dell'OdC amministra il servizio di mediazione. Coloro che operano presso la Segreteria devono essere ed apparire imparziali, non entrano nel merito della controversia e non svolgono attività di consulenza giuridica o di mediazione. Ai sensi dell'art. 9, primo comma, del D.lgs. n. 28/10, chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'Organismo o comunque nell'ambito del procedimento di mediazione é tenuto all'obbligo di riservatezza, rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo. La Segreteria tiene un apposito fascicolo cartaceo e/o informatico per ogni procedimento di mediazione, registrato e numerato nel registro degli affari di mediazione, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, i dati identificativi delle parti, l'oggetto della controversia, il mediatore designato, la durata del procedimento e il relativo esito. La Segreteria verifica la conformità della domanda di mediazione ai requisiti formali previsti dal presente regolamento e l’avvenuta effettuazione del pagamento delle spese di avvio del procedimento e dell’indennità di mediazione; annota la domanda nell’apposito registro; comunica, nel più breve tempo possibile e in una forma comprovante l'avvenuta ricezione: - alla parte istante: il nominativo del mediatore designato, la data e il luogo dell'incontro di mediazione, precisando che dovrà essere assistita da un avvocato, - all'altra parte o alle altre parti: l'avvenuto deposito della domanda di mediazione, nonché la sua trasmissione e il nominativo del mediatore designato, invitandola/e a partecipare all'incontro di mediazione, nella data e nel luogo indicati, con un proprio avvocato, e a comunicare l'eventuale proposta, motivata, di deroga delle disposizioni regolamentari, precisando che in caso di mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice secondo il dettato dell'art. 8, del D.lgs. n.28/2010 oltre a poter desumere argomenti di prova ai sensi dell’art.116 c.p.c., quinto comma, può condannare la parte stessa al pagamento in favore dello Stato di una somma corrispondente al contributo unificato previsto per il giudizio da avviare. Inoltre verranno indicate anche le agevolazioni fiscali previste dagli artt. 17 e 20 del D.lgs. n. 28/10. Le comunicazioni alla controparte successive al deposito della domanda di mediazione dovranno essere eseguite a cura e spese della parte istante. Tutte le comunicazioni alle...
LA SEGRETERIA. La Segreteria amministra il servizio di mediazione. Coloro che operano presso la Segreteria devono essere imparziali, non entrare nel merito della controversia e non svolgere attività di consulenza giuridica. La Segreteria tiene un apposito fascicolo per ogni procedimento di mediazione ed assicura adeguate modalità di conservazione e di riservatezza di tutti gli atti del procedimento ivi contenuti. La Segreteria può dichiarare concluso il procedimento dandone notizia alle parti: - in qualsiasi momento le stesse dichiarino o dimostrino di non avere interesse a proseguire il procedimento; - qualora siano decorsi quattro mesi dal deposito della domanda, salvo diversa concorde volontà delle parti o qualora siano decorsi quattro mesi dalla scadenza fissata dal giudice per il deposito dell’istanza, nel caso di ricorso alla procedura su invito del giudice. La Segreteria dichiara concluso il procedimento dandone notizia alle parti ove l'incontro non abbia luogo per rifiuto, espresso o tacito, della parte invitata ad aderire alla mediazione e qualora la parte istante abbia espressamente richiesto, per iscritto, una semplice attestazione della Segreteria di conclusione del procedimento per mancata adesione della parte invitata. Su richiesta di parte la Segreteria attesta altresì per iscritto:
LA SEGRETERIA. La Segreteria amministra il servizio di mediazione sotto la direzione del Responsabile dell’Organismo. Tutto il personale appartenente al servizio di Segreteria deve essere imparziale e non svolgere attività di consulenza sul merito delle controversie. La Segreteria predispone un registro, anche informatico, per ogni procedimento di mediazione, che contiene le annotazioni relative al numero d’ordine progressivo, i dati identificativi delle parti, l’oggetto della controversia, il mediatore designato, eventuali mediatori ausiliari o co-mediatori, lo svolgimento del primo incontro di cui all’art. 8 del D. Lgs. 28/10, l’eventuale nomina di un esperto, la durata del procedimento e il relativo esito. La segreteria verifica la conformità della domanda di mediazione ai requisiti formali previsti dal presente regolamento e l’annota nell’apposito registro, predisponendo altresì un singolo fascicolo per ogni procedimento di mediazione. La segreteria inoltre verifica l’avvenuto pagamento delle spese di avvio del procedimento entro la data fissata per il primo incontro e delle spese di mediazione, prima della prosecuzione della procedura di mediazione, ai sensi dell’art. 8, comma 1 del D. Lgs. 28/2010. La Segreteria può comunicare alle parti:
LA SEGRETERIA. La Segreteria dell'Organismo amministra i servizi proposti. Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'Organismo o partecipa ai procedimenti svolti nell’ambito dell’Organismo è tenuto all'obbligo di riservatezza, rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo. La Segreteria: