LA SEGRETERIA Clausole campione

LA SEGRETERIA. La Segreteria provvede ai servizi attinenti la mediazione. A) Tiene un Registro degli Affari di Mediazione, anche informatico, dove vengono annotati: 1) il numero d'ordine progressivo delle istanze proposte; 2) i dati identificativi delle parti e dei loro Legali; 3) l'oggetto della mediazione; 4) il Mediatore designato; 5) la data finale del procedimento; 6) l’esito conclusivo del procedimento stesso. B) Per ogni procedimento di mediazione, forma apposito fascicolo, dove andranno inseriti: - la domanda di mediazione ed i suoi allegati in copia; - la nomina del Mediatore e la relativa comunicazione; - la sua accettazione e la dichiarazione di imparzialità; - l’avviso di convocazioni delle Parti redatto e sottoscritto dal Mediatore; - le comunicazioni trasmesse alle Parti con l’originale delle ricevute; - le date degli incontri e le Parti presenti attestate dal Mediatore; - originale della proposta formulata dal mediatore, della sua eventuale comunicazione alle Parti, del verbale di accordo o di mancata conciliazione. C) Consegnerà alle Parti copia dell’atto che attesti la conclusione del procedimento, redatto dal mediatore nominato, anche quando la Parte invitata a partecipare alla conciliazione rifiuti espressamente di aderire ovvero in qualsiasi momento le Parti dichiarino o dimostrino di non avere interesse a proseguire il tentativo di conciliazione. Infine la Segreteria non è autorizzata ad accettare documenti in originale a norma dell’art. 2961, co. 1, del Codice Civile, così come richiamato dal D.M. n. 180/2010; conserva copia degli atti dei procedimenti trattati per il termine di almeno tre anni dalla data della loro conclusione; consegna copia dei provvedimenti che definiscono la procedura a ciascuna delle Parti; su richiesta delle Parti può rilasciare copia degli atti depositati nel fascicolo non coperti dalla riservatezza; consegna alle Parti la scheda di valutazione del servizio di mediazione predisposta dall’Organismo e di cui all’allegato B, che, una volta completata e sottoscritta dalle Parti, provvederà a trasmettere al Responsabile del Ministero.
LA SEGRETERIA. La Segreteria amministra il servizio di mediazione. Coloro che operano presso la Segreteria devono essere imparziali, non entrare nel merito della controversia e non svolgere attività di consulenza giuridica. La Segreteria tiene un apposito fascicolo per ogni procedimento di mediazione ed assicura adeguate modalità di conservazione e di riservatezza di tutti gli atti del procedimento ivi contenuti. La Segreteria può dichiarare concluso il procedimento dandone notizia alle parti: - in qualsiasi momento le stesse dichiarino o dimostrino di non avere interesse a proseguire il procedimento; - qualora siano decorsi quattro mesi dal deposito della domanda, salvo diversa concorde volontà delle parti o qualora siano decorsi quattro mesi dalla scadenza fissata dal giudice per il deposito dell’istanza, nel caso di ricorso alla procedura su invito del giudice. La Segreteria dichiara concluso il procedimento dandone notizia alle parti ove l'incontro non abbia luogo per rifiuto, espresso o tacito, della parte invitata ad aderire alla mediazione e qualora la parte istante abbia espressamente richiesto, per iscritto, una semplice attestazione della Segreteria di conclusione del procedimento per mancata adesione della parte invitata. Su richiesta di parte la Segreteria attesta altresì per iscritto: a) l’avvenuto deposito della domanda; b) l’avvenuta chiusura del procedimento. L’Organismo potrà avvalersi, anche per lo svolgimento di singole procedure, delle strutture, del personale, dei mediatori di altri Organismi, iscritti nell’apposito Registro istituito presso il Ministero della Giustizia, con i quali verranno conclusi specifici accordi.
LA SEGRETERIA. Presso il Comune in cui ha sede la Commissione di Conciliazione è istituita una segreteria che coordina lo svolgimento del procedimento e si occupa della comunicazione alle parti e Associazioni designate per la nomina dei conciliatori e della convocazione della Commissione di Conciliazione. La segreteria provvede a rimettere copia dei verbali di conciliazione alle parti interessate al procedimento.
LA SEGRETERIA. Presso le Organizzazioni firmatarie è istituita una segreteria per il coordinamento della conciliazione. La segreteria si occupa della comunicazione alle parti e alle organizzazioni designati per la nomina dei conciliatori, della convocazione della Commissione di Conciliazione. La segreteria provvede a rimettere copia del verbale di conciliazione alle parti interessate al procedimento.
LA SEGRETERIA. 1. La Segreteria dell'ODM amministra il servizio di mediazione. 2. La Segreteria tiene un registro, anche informatico, per ogni procedimento di mediazione, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, ai dati identificativi delle parti, all'oggetto della controversia, al mediatore designato, alla durata del procedimento e al relativo esito. 3. La Segreteria verifica: a) la conformità della domanda di mediazione ai requisiti formali previsti dal presente regolamento e la annota nell’apposito registro; b) l’avvenuta effettuazione del pagamento delle spese di avvio del procedimento.
LA SEGRETERIA. La Segreteria di OCF – Servizi per la Famiglia amministra il servizio e gestisce il procedimento. Chiunque presti la propria opera o il proprio servizio nell'Organismo o comunque nell'ambito dei due diversi procedimenti è tenuto all'obbligo di riservatezza, rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo. La Segreteria tiene un apposito fascicolo cartaceo e/o informatico per ogni procedimento registrato e numerato nel registro degli affari della sezione di OCF – Servizi per la Famiglia, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, i dati identificativi delle parti, il mediatore designato, il tipo di procedimento richiesto (Mediazione Familiare o Negoziazione assistita supportata) la durata del procedimento e il relativo esito. La Segreteria verifica l’avvenuta effettuazione del pagamento delle spese di avvio del procedimento e a seguito della designazione del mediatore familiare da parte del Responsabile, che potrà anche essere scelto congiuntamente (ovvero sia stato accettato dall'altra parte il mediatore indicato dalla parte attivante), fissa il primo incontro informativo con le parti ed i loro difensori, salvo che le parti assistite dai propri Avvocati non intendano procedere così come previsto dall’ultimo comma dell’art. 2. L’attivazione e/o adesione della/alla procedura comporta accettazione del Regolamento e delle indennità di cui alla tabella allegata.
LA SEGRETERIA. 1. La Segreteria dell'ODM amministra il servizio di mediazione. 2. La Segreteria tiene un registro, anche informatico, ove vengono inseriti i singoli procedimenti di mediazione, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, ai dati 3. La Segreteria verifica: a) la conformità della domanda di mediazione ai requisiti formali previsti dal presente regolamento e la annota nell’apposito registro; b) l’avvenuta effettuazione del pagamento delle spese di avvio del procedimento . 4. La Segreteria, inoltre, comunica alla parte istante, nel più breve tempo possibile e in una forma comprovante l'avvenuta ricezione il nominativo del mediatore designato e la data e il luogo dell'incontro di mediazione; 5. La previsione di termini per il compimento di attività da parte della Segreteria ha natura ordinatoria, esclusivamente mirante al sollecito svolgimento del procedimento.
LA SEGRETERIA. Il funzionario che opera presso la Segreteria riveste la qualifica di soggetto responsabile della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano per la designazione del mediatore e del mediatore ausiliario. Il funzionario che opera presso la Segreteria è imparziale, non entra nel merito della controversia, e non svolge attività di consulenza giuridica e/o di conciliazione. La Segreteria provvede alla designazione del mediatore e fissa il primo incontro tra le parti entro e non oltre quindici giorni dal deposito della domanda. La Segreteria procede secondo queste stesse modalità anche qualora ritiene di dover designare uno o più mediatori ausiliari nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, ai sensi dell’art. 8, co. 1, D.Lgs. 28/10. La Segreteria informa la parte che ha depositato la domanda di mediazione dell’avvenuta designazione del mediatore e dell’avvenuta fissazione del primo incontro tra le parti e la invita a darne comunicazione all’altra parte nel rispetto delle previsioni di questo Regolamento e delle norme di cui al D.Lgs. 28/10. Su richiesta della parte che ha depositato la domanda di mediazione, la Segreteria attesta per iscritto l’avvenuto deposito della domanda.
LA SEGRETERIA. 1. La Segreteria dell’ODM amministra il servizio di mediazione. 2. La Segreteria tiene un registro, anche informatico, per ogni procedimento di mediazione, con le annotazioni relative al numero d’ordine progressivo, ai dati identificativi delle parti, all’oggetto della controversia, al mediatore designato, alla durata del procedimento e al relativo esito.
LA SEGRETERIA. I funzionari che operano presso la Segreteria sono imparziali, non entrano nel merito della controversia, e non svolgono attività di consulenza giuridica o di conciliazione. La Segreteria contatta l’altra parte per verificarne la disponibilità a partecipare all’incontro di conciliazione, individua il conciliatore nel caso concreto, organizza l’incontro relativo e provvede a tutte le comunicazioni necessarie, che vengono effettuate utilizzando il mezzo più idoneo. Su richiesta della parte che ha depositato la domanda, la Segreteria attesta per iscritto: a) l’avvenuto deposito della domanda; b) l’avvenuta o mancata risposta dell’altra parte; c) la decorrenza del termine previsto per la conclusione del procedimento.