Conclusione del procedimento di mediazione Clausole campione

Conclusione del procedimento di mediazione. 1. Il procedimento si conclude: a) nel caso di mancata partecipazione di una o più parti, salvo quanto previsto dall’art. 9; b) quando le parti raggiungono un accordo; c) quando le parti non aderiscono alla proposta formulata dal mediatore; d) decorsi tre mesi dalla proposizione della domanda di mediazione, salvo diverso accordo delle parti. 2. La sospensione o la cancellazione dell’ODM dal registro non hanno effetto sul procedimento in corso. 3. Se e' raggiunto un accordo, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo. 4. Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale con l'indicazione dell’eventuale proposta formulata (in ossequio al principio di riservatezza non dovrà fare menzione delle dichiarazioni delle parti apprese durante la mediazione), la comunica alle parti per il tramite della segreteria dell’Organismo di Mediazione. 5. Il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Nello stesso verbale, il mediatore dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione. 6. Il processo verbale è depositato presso la segreteria dell’ODM e di esso è rilasciata copia alle parti che lo richiedono. 7. Gli oneri fiscali derivanti dall'accordo raggiunto sono assolti dalle parti. 8. Al termine del procedimento ciascuna parte è tenuta a compilare la scheda di valutazione del servizio di mediazione predisposta dall’ODM.
Conclusione del procedimento di mediazione. 1. Il procedimento si conclude: a) nel caso di mancata partecipazione di una o più parti; b) quando le parti raggiungono un accordo; c) quando le parti non aderiscono alla proposta formulata dal Mediatore; d) quando le parti dichiarino al Mediatore di non voler proseguire il procedimento; e) decorsi quattro mesi dalla proposizione della domanda di mediazione, salvo diverso accordo delle parti. 2. In caso di sospensione o cancellazione dell’ODM dal Registro, i procedimenti di mediazione in corso proseguono presso l’Organismo scelto dalle parti entro 15 giorni dalla 3. Se e' raggiunto un accordo, il Mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo. 4. Se la conciliazione non riesce, il Mediatore forma processo verbale con l'indicazione dell’eventuale proposta formulata. 5. Il verbale è sottoscritto dalle parti e dal Mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Nello stesso verbale, il Mediatore dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione, salvo il disposto dell’art. 3, comma 5 che precede. Se con l’accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall’art. 2643 cc, per procedere alla trascrizione dello stesso, la sottoscrizione del verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. 6. Il processo verbale è depositato presso la segreteria dell’ODM e di esso è rilasciata copia conforme alle parti che lo richiedono. 7. Gli oneri fiscali derivanti dall'accordo raggiunto sono assolti dalle parti. 8. Al termine del procedimento, ciascuna parte partecipante è tenuta a compilare e sottoscrivere la scheda di valutazione del servizio di mediazione predisposta dall’ODM.
Conclusione del procedimento di mediazione. Art. 11: Proposta del mediatore
Conclusione del procedimento di mediazione. 1 Il procedimento si conclude: a) nel caso di mancata partecipazione di una o più parti; b) quando le parti raggiungono un accordo; c) quando le parti non aderiscono alla proposta formulata dal mediatore; d) decorsi tre mesi dalla proposizione della domanda di mediazione, salvo diverso accordo delle parti (il termine decorre dal momento del deposito in Segreteria della domanda di mediazione attestato dal timbro di protocollo della Segreteria dell’ODM); e) quando le parti non raggiungono un accordo.
Conclusione del procedimento di mediazione. Il procedimento di mediazione si conclude in uno dei casi seguenti: ‐ mancato versamento delle somme richieste dalla Segreteria; ‐ le parti raggiungono un accordo; ‐ le parti dichiarano o dimostrano di non avere interesse al proseguimento della procedura; ‐ l’eventuale termine in precedenza stabilito per la durata della mediazione è spirato e le parti non si sono accordate su una proroga dello stesso.

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