CONSULENZA “ACCORDO QUADRO SERVIZIO ELICOTTERI”
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CONSULENZA “ACCORDO QUADRO SERVIZIO ELICOTTERI”
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Tra ACP - Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, centrale di committenza per la Provincia autonoma di Bolzano, nella persona del rappresentante legale Xxxxxx Xxxxx e - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC)- nella persona del _Direttore Centrale Vigilanza Tecnica, ing. Xxxxxxx Xxxxxxxx
di seguito denominati “le Parti” |
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PREMESSO CHE |
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Articolo 1 (Finalità e oggetto) |
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Finalità del presente accordo è la definizione degli aspetti specialistici relativamente alla normativa aeronautica applicabile alle attività oggetto dell’Accordo quadro elicotteri ed i suggerimenti tecnico/operativi agli articoli già presenti nella bozza di capitolato e più precisamente: |
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Sono previsti in particolare: |
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Gli aspetti prettamente giuridici e la loro formulazione sono a carico di SA, le descrizioni tecniche, organizzative e merceologiche saranno invece da fornire da parte dell’Ente consulente. |
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Articolo 2 - (Rapporti tra il Agenzia e Ente) |
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Le Parti si impegnano a fornire le competenze e le professianalità necessarie per il perseguirnento degli obiettivi prefissati. Per l’attività di consulenza, prevista nel presente accordo, s’intende, unicamente, l’attività, anche indiretta e disgiunta, prestata dai collaboratori. |
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Articolo 3 (Coordinamento e responsabilità tecnica delle attività) |
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Il coordinamento e la responsabilita tecnica delle attività di collaborazione di cui al presente accordo saranno affidati per l’Agenzia al xxxx. Xxxxx Xxxxxx, e per l’ENAC l’xxx. Xxxxxxx Xxxxxxx |
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Articolo 4 (Attività) |
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Le singole attività di consulenza previste nel presente accordo, vengono attivate, previa intesa tra il rappresentante legale dell’Agenzia ed il Dirigente dell’Ente o suo delegato che avrà l’onere della programmazione, del controllo e degli atti consequenziali all’attività de quo. |
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Articolo 5 - (Gruppo di lavoro) |
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L’ACP istituisce un gruppo di lavoro tecnico con lo scopo di pervenire a definire un’ipotesi operativa di costruzione della gara che assicuri il rispetto delle esigenze delle Amministrazioni interessate ad aderire ad aderire all’accordo quadro. |
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Articolo 6 – (Team di consulenza) |
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L’ENAC mette a disposizione un team di consulenza composto da: |
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I componenti del team di consulenza possono partecipare sia congiuntamente che disgiuntamente alle attività del geuppo di lavoro ACP, in relazione ai temi da trattare di volta in volta. |
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Articolo 7 – (Durata) |
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La consulenza ha durata sino all’aggiudicazione dell’accordo quadro. |
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Articolo 8 (Corrispettivo) |
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L’impegno richiesto al team di consulenza ammonta a circa 70 ore complessive imputate ai sensi dell’art. 20 del Regolamento tariffario ENAC, ovvero €. 90,00 (novanta/00) per ogni ora, o frazione di ora, di consulenza. |
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In caso si rendesse necessaria un’estensione dell’attività potranno essere prestate ulteriori 44 ore, imputate secondo le stesse modalità. |
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Al termine delle attività oggetto del presente accordo, l’Agenzia procede al pagamento degli importi dovuti dietro presentazione di fattura esente IVA come da nota del MEF prot. n. 103814-P del 10/10/2016. |
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Il termine di pagamento delle fatture è fissato in 30 giorni dalla data di entrata presso l’Agenzia, sempre che il credito sia stato riconosciuto ed esigibile e che la fattura contenga puntualmente quanto previsto di seguito in merito ai dati che dovranno riportare le fatture stesse per essere emesse.
ACP prende atto che le prestazioni professionali rese da ENAC nell'espletamento dell'attività istituzionale, non sono assoggettabili alla disciplina relativa al DURC. |
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Articolo 9 (Obblighi di riservatezza) |
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Le Parti assicurano che il personale destinato allo svolgimento delle attività del presente accordo manterrà, nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata, il segreto per quanto attiene tutte le informazioni e i documenti dei quali verrà a conoscenza nell'ambito del presente accordo e a non farne usi diversi da quelli per i quali sono stati comunicati. |
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Articolo 10 (Disposizioni generali e fiscali) |
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Qualsiasi controversia che dovesse nascere dall'esecuzione del presente accordo, qualora le Parti non riescano a definirla amichevolmente, sarà devoluta all’autorità giudiziaria competente. Qualsiasi pattuizione che modifichi, integri o sostituisca il presente accordo sarà valida solo se concordata tra le Parti e redatta per iscritto. Ai fini del presente accordo, ciascuna delle Parti elegge domicilio legale nella propria sede indicata in epigrafe. Per tutto quanto non previsto nel presente accordo, le Parti rinviano espressamente alla disciplina del codice civile. Il presente accordo, redatto per scrittura privata non autenticata in formato digitale, ai sensi dell’art. 37 lp n. 16/2015. |
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Articolo 11 (Comunicazioni e domicilio fiscale) |
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Tutte le comunicazioni previste nel presente Accordo dovranno essere effettuate ai seguenti recapiti: |
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Per l’Agenzia: |
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ACP - Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture SA - Area strategie d'acquisto |
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via Dr. Xxxxxx Xxxxxxxxxx 10, 39100 Bolzano |
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Tel. 0000 00 00 00 − Fax 0000 00 00 00 |
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xxx-xxx.xxxxxxxxx@xxx.xxxx.xx.xx |
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Per l’ENAC:
Ente Nazionale per l’aviazione civile, xxxxx xx Xxxxxx Xxxxxxxx 000, 00000 XXXX x.xxxxxxxx@xxxx.xxx.xx
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Articolo 11 (Trattamento dei dati personali) |
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Le Parti si impegnano a trattare i dati personali provenienti dal presente accordo unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente documento e nel rispetto delle disposizioni ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (RGPD). |
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Xxxxx, approvato e sottoscritto
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Per l’Agenzia |
Per l’ENAC |
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Xxxxxx Xxxxx |
Xxxxxxx Xxxxxxxx |
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(firmato digitalmente) |
(firmato digitalmente) |
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