Disposizioni generali e fiscali. 1. Qualsiasi controversia che dovesse nascere dall'esecuzione del presente Accordo, qualora le Parti non riescano a definirla amichevolmente, sarà devoluta all’autorità giudiziaria competente.
Disposizioni generali e fiscali. Qualsiasi controversia che dovesse nascere dall'esecuzione del presente Accordo, qualora le Parti non riescano a definirla amichevolmente, sarà devoluta all’autorità giudiziaria competente. Ai fini del presente Accordo, ciascuna delle Parti elegge domicilio legale nella propria sede indicata in epigrafe. Il presente Accordo, redatto per scrittura privata non autenticata in formato digitale, ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990, è esente da imposta di bollo e di registro, contemplando erogazioni finalizzate a sostenere attività di ricerca, per cui si applica l'art. 1, commi 353 e 354 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266. Letto, confermato e sottoscritto Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011 MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. …. - ESERCIZIO 2022 VARIAZIONI PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022 in aumento in diminuzione MISSIONE 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE Politica regionale unitaria per il lavoro e la Programma 4 formazione professionale Titolo 1 Spese correnti residui presunti previsione di competenza 624.942,17 previsione di cassa 624.942,17 Politica regionale unitaria per il lavoro e la Totale Programma 4 formazione professionale residui presunti previsione di competenza 624.942,17 previsione di cassa 624.942,17 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE TOTALE MISSIONE 15 PROFESSIONALE residui presunti previsione di competenza 624.942,17 previsione di cassa 624.942,17 MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti - Programma Programma 1 Fondo di riserva
Disposizioni generali e fiscali. Qualsiasi controversia che dovesse nascere dall'esecuzione del presente Accordo, qualora le Parti non riescano a definirla amichevolmente, sarà devoluta all’autorità giudiziaria competente. Qualsiasi pattuizione che modifichi, integri o sostituisca il presente Accordo sarà valida solo se concordata tra le Parti ed approvata dai rispettivi organi deliberanti. Ai fini del presente Accordo, ciascuna delle Parti elegge domicilio legale nella propria sede indicata in epigrafe. Per tutto quanto non previsto nel presente Accordo, le Parti rinviano espressamente alla disciplina del codice civile ed alla convenzione di cui alla DGR n. 1922 del 30/11/2016 per quanto non in contrasto con il presente. Il presente Accordo, redatto per scrittura privata non autenticata in formato digitale, è esente da imposta di bollo e di registro, ai sensi dell'art. 1, commi 353 e 354 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 ed è sottoscritto digitalmente ai sensi del comma 2-bis dell’art. 15 Legge 7 agosto 1990, n. 241, così come modificato dall'art. 6, comma 2, Legge n. 221 del 17 dicembre 2012.
Disposizioni generali e fiscali. 1. Qualsiasi controversia che dovesse nascere dall'esecuzione del presente Accordo, qualora Unioncamere Puglia non riesca a definirla amichevolmente, sarà devoluta all’autorità giudiziaria competente.
Disposizioni generali e fiscali. Qualsiasi controversia che dovesse nascere dall'esecuzione del presente accordo, qualora le Parti non riescano a definirla amichevolmente, sarà devoluta all’autorità giudiziaria competente. Qualsiasi pattuizione che modifichi, integri o sostituisca il presente accordo sarà valida solo se concordata tra le Parti e redatta per iscritto. Ai fini del presente accordo, ciascuna delle Parti elegge domicilio legale nella propria sede indicata in epigrafe. Per tutto quanto non previsto nel presente accordo, le Parti rinviano espressamente alla disciplina del codice civile. Il presente accordo, redatto per scrittura privata non autenticata in formato digitale, ai sensi dell’art. 37 lp n. 16/2015.
Disposizioni generali e fiscali. 16.1 La presente Convenzione, completa di cinque allegati, viene redatta per scrittura privata non autenticata, in formato digitale, ai sensi dell’art. 15 della L. 241/1990.
Disposizioni generali e fiscali. 1. Ai fini del presente Accordo, ciascuna delle Parti elegge domicilio legale nella propria sede indicata in epigrafe.
Disposizioni generali e fiscali. Ai fini del presente Accordo, ciascuna delle Parti elegge domicilio legale nella propria sede indicata in epigrafe. Le Parti convengono che la presente Convenzione, redatta per scrittura privata non autenticata ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990, venga registrata solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n. 131 del 26/04/1986 e ss.mm.ii. a cura e spese della parte richiedente. La presente Convenzione viene sottoscritta esclusivamente con firma digitale, ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i, come previsto dall’art. 15, comma 2-bis, della Legge n. 241/1990 e s.m.i.. La sua efficacia decorrerà dalla data dell'ultima sottoscrizione digitale. È inoltre esente da bollo ai sensi dell’art. 16 della tabella B allegata al D.P.R. n. 642 del 26/10/1972 e ss.mm.ii. Eventuali oneri e spese di registrazione saranno posti a carico di entrambe le Parti nella misura del 50%. Tutte le comunicazioni relative alla presente Convenzione saranno effettuate con efficacia liberatoria per le Parti ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: - per la Regione Puglia: xxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xxxxxx.xx - per l'ASSET: xxxxx@xxx.xxxxx.xxxxxx.xx.
Disposizioni generali e fiscali. Ai fini del presente Accordo, ciascuna delle Parti elegge domicilio legale nella propria sede indicata in epigrafe. Le parti convengono che il presente Accordo venga registrato in caso d’uso ai sensi dell’art. 5, secondo comma del DPR n. 131 del 26/04/1986 e s.m.i., a cura e spese della parte richiedente. È inoltre esente da bollo ai sensi dell’art. 16 della tabella B annessa al DPR n. 642 del 26/10/1972 e ss.mm.ii.