FC22SER018 | CONVENZIONE SPERIMENTALE PER LA REALIZZAZIONE DI UN SERVIZIO INFERMIERISTICO DOMICILIARE INTEGRATO AVENTE AD OGGETTO INTERVENTI DI ASSISTENZA INFERMIERISTICA DA PARTE DI FIGURE PROFESSIONALI “INFERMIERI DI COMUNITÀ” PRESSO L’AMBITO...
FC22SER018 | CONVENZIONE SPERIMENTALE PER LA REALIZZAZIONE DI UN SERVIZIO INFERMIERISTICO DOMICILIARE INTEGRATO AVENTE AD OGGETTO INTERVENTI DI ASSISTENZA INFERMIERISTICA DA PARTE DI FIGURE PROFESSIONALI “INFERMIERI DI COMUNITÀ” PRESSO L’AMBITO TERRITORIALE DEL COMUNE DI SAPPADA
(ART 56 D.LGS. 117/2017)
TRA
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA FRIULI CENTRALE (di seguito ASUFC) C.F./P. IVA
02985660303 con sede in Xxxxx, 00000, Xxx Xxxxxxxx 000, istituita con L.R. n. 27/2018, nella persona del xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx, nella sua qualità di Direttore Generale, giusta nomina di cui alla DGR n. 591 del 21.04.2021, di seguito “ASUFC”;
E
l’Associazione (ODV o APS) , con sede in
(C.F. ), in persona del Sig.
, di seguito “ETS”;
PREMESSO
nella sua qualità di
- che con Determinazione dirigenziale n. del veniva approvato l’Avviso prot. n. del comprensivo dei documenti allegati tra cui il presente “Schema di Convenzione”, per l’avvio di apposita indagine di mercato finalizzata all’individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, finalizzata al Convenzionamento ex art. 56 D.lgs. 117/2017 per l’erogazione di un servizio infermieristico domiciliare integrato avente ad oggetto interventi di assistenza infermieristica da parte di figure professionali "infermieri di comunità" presso l'ambito territoriale del Comune di Sappada per un periodo di 32 mesi;
- che l’Avviso prot. n.
del
veniva pubblicato sul sito web
istituzionale dell’ASUFC per il periodo dai al ;
- che con nota prot. n. l’ETS Associazione (ODV o APS)
ha presentato Manifestazione di interesse in riscontro all’Avviso de quo;
- che la verifica dei requisiti previsti dall’Avviso rispetto alla Manifestazione di interesse presentata dall’ETS ha avuto esito positivo;
- che con Determinazione dirigenziale n. del , a seguito della valutazione della Commissione interna, l’ETS è stato selezionato per la stipula della presente Convenzione;
RICHIAMATA la seguente normativa vigente
- Circolare n. 2 del 02.02.2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- Delibera n. 32 del 20 gennaio 2016 dell’ANAC con oggetto “Linee guida per l’affidamento di servizi a enti delle Organizzazioni di Volontariato e ASP e alle cooperative sociali” che specifica che “le disposizioni di settore in materia di affidamenti di servizi sociali prevedono la possibilità di effettuare affidamenti a soggetti dell’ Organizzazioni di Volontariato e ASP in deroga all’applicazione del Codice dei Contratti, introducendo il ricorso a forme di aggiudicazione negoziali al fine di consentire agli organismi del privato sociale la piena espressione della loro progettualità.
- D.lgs. 117/2017 (Codice Terzo Settore):
• Art. 56. Le amministrazioni pubbliche possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale;
- Parere del Consiglio di Stato n. 2052 del 20 agosto 2018;
- DM 72 del 31.03.2021 Min. Lavoro P.S.
PRECISATO
che il presente Convenzionamento:
• non è riconducibile all’appalto dei servizi e agli affidamenti in genere, ma alla logica dell’accordo procedimentale, destinato a concludersi con un accordo di collaborazione tra ente procedente e soggetto selezionato;
• trattasi di accordo di collaborazione attraverso il quale vengono definite le modalità di realizzazione dell’intervento in relazione ai reciproci rapporti;
• può prevedere esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate;
• non può dar luogo a forme di remunerazione quale ne sia la denominazione.
Tutto ciò premesso, tra le suddette parti, si conviene e si stipula quanto segue.
ART.1 – OGGETTO E PRINCIPI GENERALI
Oggetto della presente Convenzione la realizzazione del servizio infermieristico domiciliare integrato che consiste in interventi di assistenza infermieristica da parte di figure professionali "infermieri di comunità" presso l'ambito territoriale del Comune di Sappada, comprendenti:
• assistenza infermieristica domiciliare e ambulatoriale
• collaborazione con il medico di medicina generale e con le altre figure sanitarie e sociali nel territorio
• promozione di progetti di educazione ed informazione sanitarie
• sviluppo di un rapporto individuale con le famiglie ed assunzione di un ruolo di punto di riferimento personale
• attivazione delle risorse presenti nel territorio e nella comunità al fine di migliorare la qualità assistenziale
• contribuzione al miglioramento dell’integrazione socio-sanitaria
• collaborazione alla realizzazione di progetti aventi come obbiettivo la promozione della salute
• informativa sulle modalità di accesso ai servizi forniti dall’azienda sanitaria
• utilizzo della telemedicina.
Fabbisogno
Il fabbisogno dovrà essere configurato come:
1. accesso domiciliare di assistenza infermieristica;
2. intervento educativo individuale e di popolazione;
3. valutazioni di monitoraggio per assistiti con patologia cronica.
In relazione a tali prestazioni, si intendono compresi:
• relazione con MMG e/o specialista di riferimento, sanitaria e sociale, quando necessaria
• ritiro (presso la sede ed entro gli orari concordati con il Distretto di Tolmezzo) e consegna agli utenti di dispositivi, presidi, farmaci e/o qualsiasi altro materiale o documentazione necessari al trattamento ed alle cure, sia per conto dell’Azienda che per conto dell’utente;
• smaltimento di tutti i rifiuti prodotti dall’attività svolta, secondo le indicazioni di ASUFC;
• collaborazione nella gestione della documentazione sanitaria dell’assistito (cartacea o informatizzata), anche al domicilio dell’utente, per la registrazione delle prestazioni infermieristiche, dei tempi di accesso e delle comunicazioni per/del MMG/PLS;
• attestazioni delle presenze in servizio e di ciascun accesso domiciliare con orario di entrata ed uscita tramite;
• fornitura divise, Dispositivi di Protezione Individuale e tesserini identificativi per il personale e strumentazione professionale necessaria (stetoscopi, sfigmomanometri, saturimetri, etc.)
• ogni altro onere attinente al corretto espletamento del servizio.
L’ETS si impegna a pianificare gli interventi in modo che gli accessi siano equamente distribuiti nelle 2 ore diurne, compatibilmente con le esigenze clinico assistenziali dell’utente.
Profilo orari di esecuzione delle prestazioni: circa 2 ore diurne dal lunedì al venerdì per un totale di circa 10-15 ore/settimana.
Stima n. accessi giornaliero: 4/die.
Verrà messa a disposizione una stanza presso un edificio di proprietà del Comune di Sappada.
Mezzi e attrezzature
L’ETS svolgerà il servizio richiesto con mezzi e attrezzature di sua disponibilità che dovranno essere in numero adeguato al servizio da svolgere.
L’ETS, per l’espletamento del servizio, dovrà inoltre mettere a disposizione e/o garantire la fruibilità di:
• Materiale idoneo e necessario per il trasporto di campioni biologico e/o altro materiale;
• Materiale di sicurezza conforme alla normativa nazionale e comunitaria vigente in materia;
• Mezzi di trasporto idonei per gli spostamenti necessari al servizio, conformi alla normativa vigente per il trasporto di materiali/campioni biologici e di rifiuti sanitari speciali.
L’impiego dei materiali, la loro scelta e le loro caratteristiche tecniche dovranno essere tecnicamente efficienti e mantenute in perfetto stato e dovranno essere dotate di tutti quegli accorgimenti ed accessori atti a proteggere e salvaguardare l’operatore e/o terzi da eventuali infortuni. L’ETS sarà responsabile del materiale utilizzato e della sua manutenzione provvedendo alla immediata sostituzione in caso di attrezzature obsolete o malfunzionanti.
Il materiale di cui al presente paragrafo dovrà essere, preventivamente all’utilizzo per lo svolgimento del servizio, visionato ed autorizzato da ASUFC.
Dovranno essere sempre preventivamente concordate ed autorizzate dall’Azienda Sanitaria eventuali variazioni di attrezzature o di quant’altro necessario per l’espletamento del servizio rispetto a quanto contrattualmente definito.
Infine l’ETS, qualora l’Azienda nel corso del periodo contrattuale si dotasse di apparecchiature hardware e applicativi software finalizzati alla gestione dei servizi di assistenza domiciliare infermieristica, dovrà adeguarsi di conseguenza provvedendo a fornire analoghe apparecchiature al proprio personale, a proprio onere e spese.
L’Azienda garantirà l’installazione e manutenzione dei soli applicativi del Servizio Informativo Socio Assistenziale Regionale.
Sistemi informativi
L’ETS dovrà garantire, sia in modalità automatica sia manuale, la compilazione, l’aggiornamento, la registrazione quotidiana delle attività sulla Cartella Sanitaria Assistito, la gestione e l’implementazione del flusso informativo anche su applicativi del Sistema Informativo Socio Sanitario Regionale (INSIEL-SIASI, GENESYS e gestione DN-LAB LUI G2 per i prelievi ed eventuali moduli nuovi e/o integrativi).
Obblighi e oneri dell’ETS
Sarà esclusivo onere dell’ETS garantire le seguenti funzioni:
• garantire la regolarità del servizio con proprio personale qualificato, sia sul piano tecnico che su quello dell’esperienza specifica nel settore;
• assicurare la continuità del servizio anche in caso di malattie, ferie, scioperi o ogni altra causa di assenza;
• destinare all’espletamento del servizio operatori in possesso dei titoli previsti dalle norme di Legge;
• provvedere a tutti gli adempimenti di legge relativi al rapporto di lavoro del proprio personale;
• dare adeguata copertura assicurativa per la responsabilità civile e professionale degli operatori impiegati;
• far fronte ad ogni qualsiasi responsabilità risarcitoria inerente allo svolgimento delle attività che possono eventualmente derivare da danni causati agli immobili (compreso il locale messo a disposizione), a cose, agli utenti o a terzi, personale compreso, esonerando con il presente contratto l’Azienda da qualsiasi responsabilità penale, civile ed amministrativa, purchè queste non siano imputabili o derivanti da inadempienze da parte dell’Azienda stessa;
• provvedere alla formazione permanente per il personale coinvolto nel servizio, anche mediante la partecipazione alle attività formative eventualmente promosse dall’Azienda.
Personale Infermieristico Impiegato – requisiti
Il personale infermieristico sarà interamente organizzato e gestito dall’ETS, che deve garantire l’espletamento del servizio attraverso infermieri in possesso dei titoli previsti dalle vigenti norme di legge e dell’idoneità psicofisica al servizio stesso.
L’ETS dovrà impiegare infermieri con padronanza della lingua italiana onde consentire al meglio la comunicazione tra utenti e operatore, in possesso della patente di guida, nonché in grado di utilizzare la scheda multidimensionale Valgraf e/o altri strumenti di lavoro identificati dall’Azienda o in corso di formazione per l’utilizzo degli stessi.
Al fine di favorire una migliore presa in carico dei soggetti anziani e fragili, gli operatori dovranno preferibilmente conoscere il dialetto sappadino, essendo Sappada un’isola linguistica germanofona.
Gli infermieri dovranno operare secondo protocolli e procedure operative concordate e condivise con il Distretto.
Il personale dovrà mantenere un atteggiamento collaborativo e d’integrazione con gli altri professionisti/operatori coinvolti nel caso.
L’ETS dovrà garantire la continuità degli interventi da parte dei medesimi operatori, salvo casi accertati di incompatibilità o cause di forza maggiore, al fine di contenere al massimo il fenomeno del turn-over.
Il personale infermieristico e riabilitativo impiegato dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti, ai sensi della normativa vigente:
Infermieri/Fisioterapisti italiani o comunitari: possesso della laurea in Infermieristica/Fisioterapia o titolo equipollente, con relativa iscrizione al Collegio Professionale.
Infermieri/Fisioterapisti extracomunitari: titolo di infermiere/fisioterapista riconosciuto come equipollente dal Ministero della Salute, iscrizione al Collegio Professionale.
L’ETS, prima dell’inizio del servizio, dovrà altresì fornire al Direttore del Distretto Sanitario o suo delegato, idonea dichiarazione attestante che gli operatori, se trattasi di cittadini non comunitari, qualora non residenti nello Stato Italiano, siano tuttavia in condizione di soggiornarvi nel rispetto di tutte le disposizioni vigenti in materia, nonché che per gli stessi siano stati assolti tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente.
L’ETS deve garantire tutti gli accertamenti per assicurare l'idoneità psico-fisica del personale che sarà sottoposto, a cura ed a spese dell’ETS, ai controlli sanitari previsti dalla normativa vigente.
L’ETS, inoltre, dovrà garantire che gli operatori posseggano padronanza della lingua italiana onde agevolare al meglio la comunicazione tra ospite e operatore.
L’ETS dovrà garantire che il proprio personale:
• si presenti in servizio in condizioni decorose: divisa pulita e in ordine, cartellino identificativo, capelli raccolti, trucco non esagerato, evitando un uso eccessivo di monili;
• rispetti le norme di educazione che definiscono i criteri di comportamento civile e di correttezza etica nel lavoro, in particolare, rispetti la puntualità e le modalità di erogazione delle prestazioni concordate;
• mantenga un comportamento di collaborazione e rispetto verso gli utenti ed i familiari degli stessi;
• non accetti benefici e/o compensi di qualsiasi genere da parte degli utenti e dei loro familiari;
Ai sensi dell’art.36 della L.20.05.1970, n.300 e successive modifiche ed integrazioni, L’ETS dovrà corrispondere al proprio personale dipendente condizioni contrattuali, retribuzioni e compensi non inferiori ai minimi stabiliti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona.
Personale Infermieristico Impiegato – doveri e segreto d’ufficio
Tutti gli addetti al servizio saranno tenuti ad essere sempre presenti nelle rispettive zone di lavoro negli orari prestabiliti e a lasciare i locali non appena ultimato il servizio.
Gli addetti devono inoltre curare il contenimento dei consumi energetici, anche spegnendo le luci non necessarie; non dovranno mettere disordine fra le pratiche, carte, disegni e altri documenti, né aprire cassetti e armadi. Dovranno provvedere alla consegna delle cose ritrovate e rispettare tutte le norme inerenti alla sicurezza.
Il personale dell’ETS dovrà mantenere il segreto d'ufficio su fatti o circostanze concernenti l'organizzazione e l'andamento di ASUFC, dei vari servizi o comunque su fatti e circostanze dei quali abbia avuto notizia durante l'espletamento del servizio, con l'obbligo di riferire ogni caso rilevante al Rappresentante Responsabile che dovrà riferire al Responsabile del Distretto o suo delegato.
L’ETS concorderà con il Responsabile del Distretto Sanitario le modalità di trattamento dei dati sensibili nel rispetto di quanto previsto dal GDPR 2016/679.
Personale Infermieristico Impiegato – obblighi sanitari
Il personale sarà sottoposto a cura e a spesa dell’ETS oltre che alle vaccinazioni di legge obbligatorie e facoltative, anche ai controlli sanitari previsti per il personale di assistenza.
L’ETS dovrà esibire, su apposita richiesta, alla Direzione Sanitaria di ASUFC durante il periodo contrattuale, documentazione comprovante la situazione vaccinale, gli esami ematochimici previsti e certificazione di idoneità all’attività lavorativa stilata da parte di medico autorizzato.
In ogni momento la Direzione Sanitaria di ASUFC potrà disporre l’accertamento del possesso dei requisiti sopra menzionati.
Prescrizioni inerenti le macchine e i prodotti utilizzati durante il servizio
L’ETS dovrà utilizzare solo macchine e attrezzature di comprovata validità ed affidabilità. Le attrezzature impiegate dovranno essere conformi alle prescrizioni antiinfortunistiche vigenti in Italia o nella CEE. Le macchine utilizzate dovranno rispondere alle normative di sicurezza in vigore, dovranno essere collegate solo a idonee prese abilitate, dovranno essere compatibili con l’attività amministrativa e/o sanitaria, non rumorose e in perfetto stato di funzionamento. Prima dell’inizio dei lavori l’ETS aggiudicataria è pertanto obbligata a fornire la scheda tecnica dettagliata dei macchinari che intende impiegare. Le macchine e gli attrezzi di proprietà dell’ETS, dovranno essere contraddistinti da targhette indicanti il nome o il contrassegno dell’ETS.
Tutti i prodotti chimici impiegati dovranno essere rispondenti alle normative vigenti in Italia (biodegradabilità, dosaggi, avvertenze di pericolosità). Ciascun prodotto dovrà essere accompagnato dalla relativa “Scheda di sicurezza” prevista in ambito CEE. L’ETS dovrà sottoporre alla Direzione sanitaria, prima dell’inizio dei lavori, le schede tecniche e le schede di sicurezza di tutti i prodotti che intende impiegare.
ART. 2 – OBBLIGHI DELL’AZIENDA UNIVERSITARIA FRIULI CENTRALE
L’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale s’impegna a verificare periodicamente la qualità e regolarità dell’attività svolta e i risultati degli interventi effettuati, anche attraverso incontri periodici con i referenti del Soggetto realizzatore e/o colloqui con gli utenti.
ART. 3 - DURATA DELLA CONVENZIONE
La presente convenzione avrà decorrenza dalla sottoscrizione del presente atto ed avrà durata fino al (32 mesi), eventualmente rinnovabile per analogo periodo.
ART. 4 – RECESSO
L’ASUFC può recedere dalla Convenzione in ogni momento e senza oneri a proprio carico, previo preavviso di almeno 30 giorni, notificato tramite pec. L’ETS potrà recedere, a sua volta, dalla Convenzione in ogni momento, previo preavviso di almeno 30 giorni notificato tramite pec.
La Convenzione decade automaticamente qualora nel corso della sua durata l’ETS, per qualsiasi motivo, sia cancellato dal registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Al verificarsi di tale evento è fatto obbligo all’ETS di darne comunicazione immediata all’ASUFC sempre a mezzo pec.
ART. 5 – ASSICURAZIONE
L’ETS si assume ogni responsabilità sia civile che penale derivatagli ai sensi di legge nell’espletamento dell’attività oggetto delle presente Convenzione.
L’ETS risponderà di eventuali danni, a persone e/o cose, cagionati a terzi – compresi i beneficiari dell’attività – in relazione allo svolgimento di tutte le attività che formano oggetto del presente accordo e per l’intera durata del medesimo, tenendo al riguardo sollevata l’ASUFC da ogni eventuale pretesa risarcitoria di terzi.
L’ETS provvede pertanto a depositare idonea copertura assicurativa della RCT
obbligatoria, per l’intero periodo di validità del rapporto, con previsione espressa di:
a) un massimale unico per sinistro non inferiore a € €
, con il limite di € per persona;
b) l’espressa rinuncia al diritto di surroga ex art. 1916 C.C. nei confronti dell’ASUFC e dei suoi dipendenti.
L’ETS garantisce che gli operatori adibiti alle varie attività sono coperti da assicurazione contro gli infortuni, le malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per le responsabilità civili verso terzi.
L’ASUFC è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni ed altro che dovesse accadere al personale dell’ETS attuatore selezionato, o a terzi durante l’esecuzione delle attività oggetto del presente accordo convenzionale.
Resta precisato che costituirà onere a carico dell’ETS, il risarcimento degli importi dei danni – o di parte di essi – che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione di assicurazioni insufficienti, la cui stipula non esonera l’ETS stesso dalle responsabilità su di esso incombenti a termini di legge, né dal rispondere di quanto non coperto – totalmente o parzialmente – dalle sopra richiamate coperture assicurative.
ART. 6 – MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE ED EROGAZIONE DEL RIMBORSO SPESE
ASUFC in si impegna a mettere a disposizione per il presente Convenzionamento un contributo massimo di € 50.000,00 (IVA inclusa) all’anno, per una durata di tre anni, eventualmente rinnovabile per analogo periodo.
Il contributo di cui sopra è comprensivo degli oneri economici per la realizzazione delle attività per tutta la durata del Convenzionamento.
L’ASUFC, pertanto, si impegna, per la realizzazione delle attività sopra descritte a:
• garantire il corretto funzionamento della Convenzione nel rispetto degli obiettivi della stessa;
• assicurare le risorse economiche necessarie alla sua positiva conduzione da corrispondere all’ETS a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per la realizzazione delle progettualità, ripartendole come segue:
Periodo di rendicontazione | Presentazione della rendicontazione | Pagamento | Importo massimo da corrispondere in euro |
(ESEMPIO) Aprile – Giugno 2022 | Fine Luglio 2022 | Fine Agosto 2022 | € |
Si precisa che tali risorse economiche saranno erogate all’ETS a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute, rendicontate e documentate per la realizzazione delle attività e degli interventi effettuati, a seguito della presentazione di tutta la documentazione richiesta e degli idonei giustificativi.
Per spese rimborsabili si intende:
• Costi del personale: costi lordi del personale dipendente e/o eventuali incarichi professionali;
• Spese di viaggio e rimborsi per il personale del progetto;
• Attrezzature e beni strumentali, se funzionali e strettamente pertinenti rispetto all’attività svolta;
• Materiali di consumo funzionali alle attività inerenti il progetto.
Ai sensi del citato art. 56, c. 4, del D.Lgs. 117/17, fra le spese da ammettere a rimborso dovranno figurare necessariamente gli oneri relativi alla copertura assicurativa, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e con espressa limitazione del rimborso dei costi indiretti alla sola quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della Convenzione.
L’ASUFC si impegna a liquidare le spese rendicontate a ETS, entro 30 giorni dalla verifica di congruità della rendicontazione presentata che dovrà comprendere una nota di rimborso alla quale andranno allegati i giustificativi delle spese sostenute, nei limiti del budget assegnato.
La liquidazione dei rimborsi è subordinata all’acquisizione del D.U.R.C. regolare, al superamento positivo delle verifiche tecniche ed in generale alla sussistenza dei presupposti che ne condizionano l’esigibilità.
ART. 7 – CODICE DI COMPORTAMENTO
Ai sensi del combinato disposto dell’art. 2 co.3 del DPR n. 62/2003 “Regolamento recante codici di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D.lgs. 30 Marzo 2001, n. 165” e del Codice di Comportamento dell’ASUFC, l’ETS, e per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano, pena la risoluzione del rapporto con l’ASUFC, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici per quanto compatibili (Codice di comportamento attualmente vigente: Codice approvato con Decreto D.G. ex ASUIUD n. 1144 del 19.12.2018).
ART. 8 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
L’ETS e tutti i loro incaricati all’espletamento del servizio affidato sono tenuti a trattare tutti i dati e le notizie di cui verranno in qualsiasi modo a conoscenza con la più assoluta riservatezza, in osservanza di quanto disposto dalla vigente normativa privacy, in particolare dal D.lgs. n. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii. pag. 10 a 13 e dalle linee guida dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, nonché dal Regolamento (UE) 2016/679, recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
L’ETS verrà nominato responsabile del trattamento ex art 28 Regolamento UE 2016/679 e dovrà altresì indicare chi sono gli ulteriori soggetti (qualificabili come sub- responsabili) di cui si avvale, specificando le attività svolte dagli stessi.
ART. 9 – FORO COMPETENTE
In caso di controversie relative alla conclusione, interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente Convenzione il Foro competente ed esclusivo è quello di Udine.
ART. 10 – OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE
Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si applicano le norme del Codice Civile e le altre leggi che disciplinano la materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura stessa dell’atto.
Xxxxx, approvato e sottoscritto. Udine,
Per ASUFC
Il Direttore Generale XXXXX Xxxx. X.xx digitalmente
Per l’ETS
Sig. X.xx digitalmente