OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE Clausole campione

OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE. Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel disciplinare di gara, nel presente capitolato speciale d'appalto, nel bando di cui alla presente gara, si applicano le norme del Codice Civile e le altre normative vigenti che regolano la materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell’atto.
OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE. Al contratto si applicano, nell’ordine, le disposizioni del D.Lgs. 163/2006, del DPR 207/2010, del DM 145/2000 per gli articoli ancora in vigore. Il presente contratto è disciplinato dalla legge italiana. L’Esecutore si obbliga al rispetto del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Codice di Comportamento approvati e pubblicati sul sito dell’Appaltante.
OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE. Al contratto si applicano, nell’ordine, le disposizioni del D.Lgs 163/2006, del DPR 207/2010, del DM 145/2000 per gli articoli ancora in vigore. Il presente contratto è disciplinato dalla legge italiana.
OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE. Per tutto ciò che non è previsto nel presente capitolato e negli atti complementari della procedura di gara, si fa riferimento alla normativa vigente, in particolare al D.Lgs. 209/205, al Regolamento ISVAP n. 5 del 16.10.2006, nonché alle norme del Codice Civile, al D.Lgs. 163/2006, al D.P.R. 207/2010, al Regolamento Comunale dei Contratti nonché ad ogni altra disposizione normativa che regola la materia, in quanto applicabile e compatibile con la natura del servizio in oggetto.
OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE. Il presente appalto è soggetto all’osservanza di tutte le norme e condizioni precedentemente e- nunciate. Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato e dagli atti e documenti da esso richiamati, si farà riferimento alle norme del Codice Civile, alla legislazione in materia di appalti e servizi, con particolare riguardo al D.Lgs. 50/2016 ed al D.Lgs 81/2008. L’aggiudicatario è tenuto al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successiva- mente all’aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale. Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall’introduzione e dall’applicazione delle nuove normative di cui al comma precedente.
OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE. Per tutto ciò che non è previsto nel presente Capitolato e nel bando di cui alla presente gara, si intendono applicabili le norme del vigente Regolamento Comunale dei Contratti del Comune di Bologna, del Codice Civile e le altre normative vigenti che regolano la materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell’atto.
OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE. Per tutto ciò che non è previsto nel presente capitolato e negli atti complementari della procedura di gara, si fa riferimento alla normativa vigente, alle norme del Codice Civile, al D.Lgs. 163/2006, al Regolamento Comunale dei Contratti nonché ad ogni altra disposizione normativa che regola la materia, in quanto applicabile e compatibile con la natura del servizio in oggetto.
OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si applicano le norme del Codice Civile e le altre leggi che disciplinano la materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura stessa dell’atto.
OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE. Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente capitolato, si applicano le norme del Codice Civile e le altre normative vigenti che regolano la materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell’atto. Poggiomarino, 05/07/2024 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO S. INFORMATIVI IL RESPONSABILE DEL SETTORE
OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE. 1. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato ed idoneo in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante specifica delega conferita dall’impresa appaltatrice e da tutte le imprese operanti nel cantiere (subappaltatrici, cottimisti ecc.), con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. 2. L’esecutore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il Direttore dei lavori ha il diritto di esigere, anche senza motivazione espressa, il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’esecutore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’esecutore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali. 3. Ogni variazione del soggetto preposto alla direzione di cantiere secondo le previsioni di cui al presente articolo, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante corredata dal nuovo atto di mandato, senza il quale la variazione non esperirà alcun effetto (se dannoso per la Stazione appaltante). 4. Il Direttore di Cantiere dovrà assicurare la presenza assidua, costante e continua sul cantiere, anche in caso di doppia turnazione per l’intera durata dell’orario lavorativo.