CONVENZIONE TIPO
BOZZA DI CONVENZIONE PER ASSEGNAZIONE IN DIRITTO DI SUPERFICIE A COOPERATIVE DI ABITAZIONE A PROPRIETA’ INDIVISA PER LA LOCAZIONE/GODIMENTO PERMANENTE
(modificata dalla convenzione tipo di cui all’ Allegato “b” Abitazioni in locazione permanente Delibera C.R. n. 326/2002)
CONVENZIONE TIPO
L'anno ………………............. il giorno .................., in ............, nella Residenza Municipale, avanti a me sono personalmente comparsi i signori:
• Arch. Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, nato a Modena il 8/10/1961, Dirigente del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio del Comune di Spilamberto, agente in rappresentanza del Comune di Spilamberto e non altrimenti, giusti i poteri attribuitigli decreto del Sindaco Prot. n. in data (Codice fiscale del Comune di Spilamberto .00185420361)
• ................................, nato a ..................., il ............., residente in Via
....................., n. ............., il quale interviene ed agisce nel presente atto esclusivamente nella sua qualità di legale rappresentante della Ditta , con sede in , Via n°
, iscritta al Tribunale di al n° , Codice fiscale e partita IVA a quanto infra debitamente autorizzato con ........................ in data , che si allega al presente atto
sotto la lettera ...... .
Detti comparenti, a me personalmente noti, senza l'assistenza dei testimoni, ai quali, col mio consenso, dichiarano di rinunciare, come rinunciano, narrano e stipulano quanto segue:
PREMESSO:
che con deliberazione della Giunta Comunale (o determina del responsabile del Servizio Pianificazione Territoriale) n. del è stato approvato il verbale della commissione giudicatrice ed è stato nominato quale vincitore per la concessione del diritto di superficie la Ditta
.la quale aveva presentato domanda con accordo di programma tra per la realizzazione del lotto n. 14 del comparto PEEP “La Vanga”
VISTI:
• il disposto dell'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n.865 e successive modificazioni;
• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 100 del 28.12.98 di approvazione dello schema di convenzione per la concessione in diritto di superficie di aree edificabili comprese nel P.E.E.P.;
• la deliberazione del Consiglio Regionale n. 326/2002 di approvazione dello schema di convenzione allegato b)
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
ART. 1 - CONCESSIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE
Il Comune di Spilamberto, come sopra rappresentato, quale proprietario degli appezzamenti di terreno fabbricabile, posti in Spilamberto nel comparto Peep “La VANGA”
CONCEDE
alla Ditta ., con sede in , Via di seguito per brevità indicata "parte concessionaria" che, nella persona del suo legale rappresentante, accetta, il diritto di costruire e mantenere sui terreni individuati al successivo art. 3 il fabbricato aventi le dimensioni e le caratteristiche specificate al successivo art. 7.
Con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, qualsiasi altro intervento di restauro, ristrutturazione e ricostruzione degli edifici sarà condizionato alla preventiva modifica della presente convenzione.
ART. 2 - DURATA DELLA CONCESSIONE
La concessione del diritto di superficie ha la durata di anni 99 (novantanove), rinnovabili alla scadenza a richiesta della parte concessionaria o suoi aventi causa per un ulteriore periodo di anni 99 (novantanove). Scaduto il termine di concessione o del rinnovo della stessa il diritto di superficie si estinguerà a favore del Comune di Spilamberto.
In caso di rinnovo della concessione il corrispettivo sarà determinato nel prezzo di esproprio dell'area secondo la normativa vigente al momento, aumentato della quota di spesa, prevista con stima peritale, per il rinnovo e l'adeguamento delle urbanizzazioni del comparto, secondo quanto stabilito da apposita deliberazione.
ART. 3 - INDIVIDUAZIONE DEL LOTTO
L’ appezzamento di terreno oggetto della concessione di cui al presente atto, posto in Spilamberto, facente parte del comparto “La Vanga”, è censito al Nuovo Catasto Terreni del Comune di Spilamberto al foglio n. 23, mapp. n. 350 di mq. 1.966, giuste le risultanze del tipo di frazionamento approvato dall’UTE in data Prot. N. , che si trovano allegati a domanda di voltura catastale del presente atto.
L'appezzamento di terreno in contratto confina:
• a Nord a Sud ad Est ad Ovest
La superficie utile attribuita al Lotto 14 dal planivolumetrico vigente del comparto è di complessivi mq. 1140;
ART. 4 - CORRISPETTIVO
La presente concessione del diritto di superficie avviene a misura e non a corpo, sulla base della superficie utile sopra indicata attribuita al lotto n. 14, per un corrispettivo convenuto ed accettato dalle parti in complessivi Euro 153.840,46, quale quota parte del costo di acquisizione delle aree da parte del Comune di Spilamberto,
Le parti danno atto che la parte concessionaria ha provveduto a versare l’ importo del corrispettivo, così come risulta dalla bolla n. , debitamente quietanzata dalla competente Tesoreria in data. . per un importo di Euro _ , e per la restante parte, per un importo di Euro da versare entro la data fissata per l’atto notarile;
Il Comune di Spilamberto, a mezzo del costituito rappresentante, rilascia alla parte concessionaria, per le somme versate, ampia e finale quietanza liberatoria.
Per quanto concerne il corrispettivo commisurato al costo globale delle opere di urbanizzazione primaria, non compreso nell’importo indicato dal presente articolo, si dà atto che la parte concessionaria si obbliga nei confronti del Comune, unitamente all’altro concessionario dei lotti del comparto peep, a far realizzare al soggetto attuatore dell’intervento privato della zona “La Vanga”, le opere di urbanizzazione primaria relative alla parte del peep, come meglio specificato al successivo art. 7.
ART. 5 - DECORRENZA DEL POSSESSO
Il possesso dell’area é trasferito a tutti gli effetti attivi e passivi, a decorrere dalla data di stipula della presente convenzione.
ART. 6 – CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E TIPOLOGICHE DEGLI ALLOGGI
Le caratteristiche costruttive e tipologiche degli alloggi di nuova costruzione da cedere in locazione o in uso e godimento permanente devono essere conformi alle vigenti leggi in materia di edilizia economica e popolare, nonchè tutte le disposizioni obbligatorie a norma di leggi e regolamenti.
.
ART. 7 – OPERE DI URBANIZZAZIONE
Il concessionario si obbliga, a far realizzare, a propria cura e spese, alla società titolare dell’area confinante con il comparto peep, soggetta ad intervento privato, le opere di urbanizzazione primaria del comparto peep “La Vanga”, secondo quanto previsto nel progetto attuativo del Piano Particolareggiato zona La Vanga, approvato con deliberazione del C.C. n. 57 in data 30/7/2007;
A tale proposito, la soc. Immobiliare Xxxxxxxx s.r.l._ con sede in Spilamberto Via Gramsci n. 7/a , C.F. e P.IVA 0232697036_ha consegnato al Comune di Spilamberto idonea fideiussione a garanzia della esecuzione e della piena e completa osservanza di quanto previsto nello schema di convenzione allegato agli atti del Progetto attuativo sopra richiamato, di cui €. 281.490,46 corrispondenti 30,16% delle opere di U1 relative al comparto PEEP Lotto 14 -
Tali lavori di urbanizzazione sono in corso di esecuzione come da permesso a costruire n._80/2009 del 26/10/2009 , prorogato in data 9/10/2012.
.
Il Permesso a Costruire per la costruzione degli edifici residenziali sul lotto oggetto della presente convenzione, sarà soggetto alla corresponsione degli oneri di urbanizzazione secondaria nell’importo di €. 64.101,66, fermo restando che il contributo di concessione afferente il costo di costruzione non è dovuto.
ART. 8 - EDIFICAZIONE DELL'AREA CONCESSA
La parte concessionaria deve costruire gli edifici per i quali è concesso il diritto di superficie nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
a) - La costruzione deve essere realizzata conformemente alla normativa urbanistica ed edilizia vigente.
Essa deve inoltre essere realizzata conformemente a:
• progetto esecutivo degli edifici e sue successive varianti, redatti secondo le indicazioni di cui al successivo art. 9 del presente atto;
• capitolato descrittivo delle opere edili e delle sistemazioni esterne, con relativi particolari costruttivi;
• programma dei lavori;
documenti tutti che, debitamente firmati dalle parti per accettazione, sono stati posti agli atti del Comune di Spilamberto al protocollo in data relativamente ai lotti n. ,
I lavori di costruzione devono svolgersi secondo il programma dei lavori di cui sopra. L'impianto e le installazioni del cantiere, nonché l'utilizzo dei materiali di escavazione, devono essere preventivamente approvati dall’Ufficio Tecnico Comunale.
b) Gli allacciamenti ai pubblici servizi dei singoli edifici alle reti in sede stradale sono a carico della parte concessionaria.
ART. 9 - VARIANTI AL PROGETTO ESECUTIVO
Le varianti al progetto esecutivo di cui al precedente art. 8 che rientrino nell’ambito degli interventi di manutenzione ordinaria o di opere interne, come rispettivamente definiti dall’allegato “Definizione degli interventi edilizi” L.R. 31/2002 lett. a) e b), dovranno essere preventivamente concordate con l’Ufficio Tecnico Comunale del Comune di Spilamberto.
Le varianti che eccedano l’ambito suddetto dovranno essere preventivamente disciplinate da apposite clausole aggiuntive della presente convenzione.
ART. 10 - AREE CONDOMINIALI
La parte concessionaria dovrà provvedere alla formazione delle aree condominiali esterne agli edifici così come individuate nella relativa tavola di progetto di cui all'art. 8, lettera a).
La parte concessionaria si obbliga altresì a predisporre le tabelle necessarie alla ripartizione delle spese relative alla manutenzione e gestione delle opere comprese nelle aree condominiali in oggetto, anteriormente all'ottenimento della autorizzazione alla abitabilità. Sono inoltre poste a carico della parte concessionaria, anche se non espressamente richiamate negli elaborati di progetto, tutte le opere comprese all'interno del lotto necessarie alla funzione abitativa degli alloggi, nonché tutte le spese, tasse e opere relative agli allacciamenti dell'erigendo edificio alle reti dei pubblici servizi, ad esclusione della spese relative ai contratti personali di utenza, che saranno a carico dei singoli acquirenti.
ART. 11 - DETERMINAZIONE DELLE COMPONENTI DEL COSTO DEGLI ALLOGGIù
Il costo complessivo di costruzione degli alloggi, riferito alla superficie complessiva Sc, determinata ai sensi dell'art. 2 del D.M. 801/77, così come integrata dalla normativa regionale, al netto dell'IVA e di ogni altro onere fiscale, è costituito dalle seguenti voci:
a) € ............, quale valore reale dell’area determinato dal Comune nel caso di area PEEP o comunque pubblica;
b) € quale costo di costruzione inteso come costo di realizzazione tecnica
c) €................. quale costo delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria ai sensi dell'art. 28 della L.R.31/2002, determinato con riferimento alla normativa regionale sugli oneri di urbanizzazione così come recepita con delibera comunale n.....del........., ovvero da specifiche convenzioni urbanistiche;
e) € ............... per spese generali, fra cui quelle tecniche, promozionali, commerciali, oneri
(6)
finanziari, ecc., pari al....% dei costi di cui alle precedenti lettere a), b) e c).
Il costo complessivo di costruzione ammonta a € . . . . . . . . . .
La Superficie complessiva è definita in …… mq.
ART. 12 - Costo iniziale degli alloggi.
Il costo iniziale degli alloggi di cui alla presente convenzione, ottenuto dividendo il costo complessivo di cui al precedente art. 6 per la Superficie complessiva Sc, è fissato in € al mq
di Sc.
Detto costo può essere considerato "medio" e potrà pertanto variare in diminuzione od in aumento per ciascun alloggio in misura non superiore al 10% dello stesso, in funzione delle caratteristiche intrinseche degli alloggi, fermo restando il prezzo massimo complessivo di cui al primo comma.
Art. 13 - Canoni di locazione degli alloggi e revisione periodica.
Il canone annuo di locazione permanente o di godimento permanente di ciascun alloggio e delle
(7)
relative pertinenze è calcolato in misura percentuale pari al …4. % stabilito ai sensi del precedente art. 12.
del costo iniziale dell'alloggio
La determinazione del canone viene effettuata, ferma restando la percentuale massima di cui sopra, sulla base del piano finanziario presentato dal Xxxxxxxx Attuatore, che tiene conto anche delle modalità di aggiornamento del canone.
A titolo esemplificativo si riportano gli elementi principali del piano finanziario che concorrono alla determinazione del canone:
− contributi concessi
− apporto finanziario dell’assegnatario (se previsto)
− l'ammortamento dei capitali investiti (finanziamenti)
− i costi finanziari dei capitali investiti (oneri di finanziamento)
− l'ammortamento tecnico (ricostituzione del capitale) o finanziario
− i costi delle opere di manutenzione straordinaria
− i costi generali (di amministrazione, gestione, assicurazione, imposte, tasse, ecc.)
− le modalità di aggiornamento del canone.
Il Soggetto Attuatore può comunque pattuire canoni di locazione in misura inferiore a quella risultante dall'applicazione dei commi precedenti.
Il canone determinato ai sensi del precedente comma non è comprensivo delle spese condominiali Le variazioni dei canoni ed i parametri utilizzati devono essere comunicati a ciascun assegnatario/locatario prima della scadenza del pagamento del nuovo importo.
Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 4 del bando di assegnazione, con la locazione/godimento permanente si intende assolta completamente la clausola con la quale la parte concessionaria avrebbe dovuto destinare n° ° delle unità immobiliari costruite, per una superficie vendibile pari al 15% di quella complessiva, al godimento temporaneo (locazione) e 15% alla vendita a soggetti indicati dall’Amministrazione Comunale;
ART. 14 - Vincoli e requisiti soggettivi
La durata del vincolo di destinazione alla locazione o al godimento è permanente.
In applicazione dell’art. 14 della L.R. n. 24 dell’8 agosto 2001, il Soggetto Attuatore, si impegna in caso di cessazione o cambiamento di attività a devolvere, a titolo gratuito, il patrimonio immobiliare in oggetto al Comune, con le eventuali esclusioni previste dal citato articolo 14.
(Adattare il presente comma alla tipologia dell'operatore).
Nel caso di vendite successive, il prezzo di cessione degli alloggi, ipotizzato in uno stato di normale conservazione, è così aggiornato:
1) rivalutazione del prezzo aggiornato dalla data di consegna degli alloggi, applicando gli indici ISTAT dei costi di costruzione fino alla data della successiva vendita;
2) aggiunta del valore documentato delle eventuali spese per interventi di cui alle lettere b), c),
(2)
d), dell'art.31 della L. 457/78 .
L’alloggio deve essere occupato in modo continuativo e direttamente dall’assegnatario e dal suo nucleo familiare; eventuali deroghe devono essere espressamente previste dal contratto di locazione ed autorizzate dal Comune o in caso di Cooperative di abitazione a proprietà indivisa dal Consiglio di Amministrazione delle stesse.
I locatari e gli assegnatari di tali alloggi devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia di assegnazione di alloggi PEEP.
In caso di morte del locatario il contratto si trasferisce al coniuge e agli altri componenti con lui conviventi al momento del decesso, secondo quanto previsto dalla legislazione in materia di locazione ad uso abitativo.
In caso di morte dell’assegnatario si applicano le disposizioni di cui all’art. 17 della L. 179/92. L’operatore concessionario è tenuto a verificare la permanenza del requisito dell’impossidenza. L'assegnatario o il locatario, entro il mese di gennaio di ogni anno, deve presentare all'operatore concessionario idonea documentazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio per dimostrare la sussistenza di tale requisito. In caso di mancata produzione di tale documentazione l'operatore procederà autonomamente ad effettuare la verifica, addebitandone il costo all'assegnatario o al locatario.
La perdita del requisito comporta, per il locatario, la risoluzione del contratto a norma dell'art. 1456 del codice civile e per l'assegnatario, la decadenza dall'assegnazione e risoluzione dell'eventuale contratto, con obbligo da parte sia del locatario che dell'assegnatario, a liberare l'alloggio entro e non oltre sei mesi dalla data di intimazione al rilascio. Dell'intimazione a rilascio dell'alloggio deve essere data comunicazione, per conoscenza, al Comune.
La durata iniziale del contratto di locazione non può essere inferiore ad anni otto; trascorso tale periodo il contratto è rinnovato in base a quanto previsto dalla normativa vigente a condizione che:
a) il locatario risulti essere in possesso, alla data del rinnovo, dei requisiti soggettivi a quel momento vigenti;
b) non risulti essere moroso o inadempiente.
Il contratto di locazione deve disciplinare anche i casi di inadempienza o di recesso del locatario e di revoca dell’assegnazione dell’alloggio.
Per le Cooperative a proprietà indivisa si applica la normativa prevista dallo Statuto e dai Regolamenti
Art. 15 - Durata della convenzione.
La convenzione vincola il Soggetto Attuatore ed i suoi aventi causa al rispetto degli obblighi dalla
)
stessa previsti per la durata di anni 99, rinnovabili per ulteriori anno 99,. stipulazione.
dalla data della
Alla scadenza della presente convenzione, il canone di locazione è stabilito, in base ai criteri previsti dall’art. 8, in accordo con il Comune ed è recepito in una nuova convenzione.
La destinazione a locazione permanente non è modificabile.
Art. 16 - Trascrizione della convenzione.
La convenzione e le sue eventuali successive integrazioni o modifiche vengono trascritte nei registri immobiliari a cura del Comune e a spese del Soggetto Attuatore.
Le spese di trascrizione devono essere versate dal Soggetto Attuatore contestualmente alla stipula della convenzione o a quella degli atti integrativi o modificativi.
ART. 17 - DECADENZA DELLA CONCESSIONE
Il Comune potrà dichiarare decaduta la parte concessionaria, o suoi aventi causa, nei seguenti casi:
a) cessione a terzi del diritto di superficie relativo all'area non ancora edificata o parzialmente edificata, ai sensi dell'art. 6 del presente atto;
b) inosservanza dei criteri di costruzione degli edifici di cui al precedente art. 8, lettera a) e dei termini iniziali o finali dei lavori stabiliti dal programma lavori di cui al già citato art. 8, lettera a), fatte salve le eventuali proroghe concesse dal Comune di Spilamberto per cause di forza maggiore;
c) inosservanza dei criteri per la determinazione dei canoni di locazione stabiliti all’. 13 della presente convenzione;
d) inosservanza delle altre condizioni di alienazione o locazione delle unità immobiliari previste agli artt. , 12 e 13 e 14 della presente convenzione;
e) inadempienza nei confronti di Istituti mutuanti, di cui al successivo art. 15.
Nell'ipotesi di cui ai punti c), d), il Comune potrà, in alternativa alla dichiarazione di decadenza, applicare una sanzione pecuniaria pari ad una somma da 5 (cinque) a 10 (dieci) volte la differenza di prezzo o di canone, riferita in quest'ultimo caso all'intera durata del contratto di locazione, nella fattispecie di cui al punto c) ed a una somma non inferiore all'1% (uno per cento) e non superiore al 5% del prezzo massimo attuale dell'immobile, nella fattispecie di cui al punto d), ferma restando la risoluzione del contratto di vendita o di locazione stipulato in violazione dei suddetti doveri e prescrizioni per effetto dell'avverarsi delle condizioni risolutive alle quali sono sottoposte la vendita e la locazione degli immobili secondo quanto previsto agli artt. 12 e 13 del presente atto.
In caso di dichiarazione di decadenza il Comune potrà trattenere il 10% (dieci per cento) dell'intero corrispettivo, salvo i maggiori danni. Le opere realizzate verranno indennizzate dal Comune alla parte concessionaria, o suoi aventi causa, decaduta, sulla base di una stima peritale compiuta da tre tecnici, rispettivamente nominati dal Comune, dalla parte concessionaria, o suo avente causa, decaduta, e dalla parte concessionaria subentrante, al momento in cui si rinnovi a favore di un terzo la concessione del diritto di superficie oggetto della presente convenzione.
Le spese di stima saranno detratte dalla indennità.
Nel caso di esecuzione qualitativamente o quantitativamente inferiore alle prescrizioni di cui all'art. 8, lettera a), del presente atto, si applicheranno le stesse sanzioni previste per l'inosservanza dei criteri per la determinazione dei prezzi di vendita o locazione di cui alla lettera c) del presente articolo; in tal caso la sanzione pecuniaria sarà commisurata alla differenza di valore fra quanto prescritto in convenzione e quanto eseguito, ferma restando la responsabilità civile e penale della parte concessionaria nei confronti dei terzi acquirenti.
ART. 18 - MUTUI IPOTECARI
La parte concessionaria, o suoi aventi causa, potrà contrarre con Istituti di Credito mutui ipotecari sui fabbricati costruiti o in corso di costruzione sul terreno concesso in diritto di superficie.
In caso di inadempienza della parte concessionaria nei confronti dell'Istituto di Credito mutuante, ove non sussistano garanzie specificatamente prestate dallo Stato, dalla Regione o da altri soggetti o Enti autorizzati, si avrà decadenza dal diritto di superficie secondo le modalità previste dal precedente art. 17.
In tal caso, come pure in tutti gli altri casi di decadenza, il Comune concedente, a norma dell’art. 37 della legge 22 ottobre 1971, n.865, subentrerà in tutte le obbligazioni verso l'Istituto di Credito mutuante, restando tenuto a soddisfare tutte le ragioni di credito di detto Istituto con iscrizione a bilancio fra le spese obbligatorie dei pagamenti relativi. Qualora il Comune, per effetto della decadenza della parte concessionaria, ai sensi dell’art. 37 della legge sopraccitata subentri nelle obbligazioni derivanti dal mutuo, sarà tenuto a corrispondere alla parte concessionaria decaduta l'indennizzo per le opere eventualmente realizzate previa detrazione di una somma pari all'importo del mutuo stesso più i relativi oneri, salvi sempre restando i maggiori danni.
Il Comune concedente dichiara comunque e riconosce fin d'ora per quanto occorrer possa, che in tutte le ipotesi di decadenza, previste e non dal presente atto, la decadenza stessa non potrà mai operare in pregiudizio del credito o dell'ipoteca dell'Istituto mutuante sull'immobile costruito sul terreno oggetto della presente concessione in diritto di superficie, sue eventuali accessioni e nuove costruzioni, onde l'Istituto mutuante potrà sempre far valere sull'immobile ipotecato il proprio credito nei modi previsti dalla legge, anche dopo la decadenza della parte concessionaria dal diritto di superficie, anche nei confronti del Comune stesso.
ART. 19 - DICHIARAZIONE DI PROPRIETÀ
Il Comune di Spilamberto, a mezzo come sopra, dichiara che il terreno di cui alla presente concessione è di sua piena ed esclusiva proprietà e fa parte del suo patrimonio indisponibile, ai sensi dell’art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n.865.
Il Comune di Spilamberto, a mezzo come sopra, garantisce inoltre la libertà del terreno medesimo da vincoli, trascrizioni pregiudizievoli, ipoteche ed oneri sia reali che personali e fiscali, garantendo altresì la parte concessionaria da ogni molestia ed azione di terzi.
ART. 20- PROVENIENZA
L'immobile è concesso nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, con ogni annesso, connesso, accesso, recesso, usi, diritti, servitù attive e passive, se ed in quanto legalmente esistenti e pertinenti, come posseduto dal Comune di Spilamberto e come al medesimo pervenuto in virtù di atto di compravendita a ministero.Dott. , in data repertorio n.
ART. 21 - RINUNZIA AD IPOTECA LEGALE
Il Comune di Spilamberto rinuncia all'iscrizione di ipoteca legale, esonerando il Signor Conservatore dei Pubblici Registri Immobiliari di Modena da ogni qualsiasi responsabilità al riguardo e dispensandolo da ogni ingerenza in ordine al reimpiego del ricavato della presente concessione .
ART. 22 - DESTINAZIONE URBANISTICA DELLE AREE
Ai sensi dell’art. 12 della L.R. 21/10/2004 n. 23, si allega al presente atto (allegato ............) il certificato di destinazione urbanistica relativo ai lotti concessi, rilasciato dal Responsabile del Servizio Pianificazione Territoriale in data ...........prot. n...................
Il Comune di Spilamberto dichiara inoltre che dalla data di rilascio del suddetto certificato alla data odierna non sono intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici sul terreno in oggetto.
ART. 23 - SPESE
Le spese e le competenze inerenti al presente atto e conseguenti sono a carico della parte concessionaria, la quale chiede il trattamento tributario previsto dal DPR 29 luglio 1973, n. 601,
art. 32, in quanto ne ricorrono i presupposti, nonché l'applicazione di ogni altra norma agevolata al riguardo ed in subordine l'applicazione dell’art. 40 del DPR 131/1986.
ART. 25 - CONTROVERSIE
Per eventuali controversie in ordine all'interpretazione, esecuzione, risoluzione o decadenza della presente convenzione, si farà ricorso a giudizio arbitrale, con istanza da notificarsi a mezzo Ufficiale Giudiziario. Il collegio arbitrale sarà composto da tre membri, così nominati: due da ciascuna delle parti ed il terzo di comune accordo tra i primi due o, in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale di Modena.
Xxxxxxxxx, io notaio ho ricevuto e redatto il presente atto, che viene da me letto ai comparenti, i quali lo approvano, trovandolo conforme alla loro volontà.
Dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato di mia mano su pagine ......e sottoscritto dai comparenti e da me nei modi di legge.
SCHEMA DI CONVENZIONE
per la concessione di lotti in diritto di superficie a imprese e cooperative di abitazione a proprietà divisa
L'anno ………………............. il giorno .................., in , nella Residenza Municipale, avanti
a me sono personalmente comparsi i signori:
• Arch. Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, nato a Modena il 8/10/1961, Dirigente del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio del Comune di Spilamberto, agente in rappresentanza del Comune di Spilamberto e non altrimenti, giusti i poteri attribuitigli decreto del Sindaco Prot. n. in data (Codice fiscale del Comune di Spilamberto .00185420361)
• ................................, nato a ..................., il ............., residente in Via
....................., n , il quale interviene ed agisce nel presente atto esclusivamente nella sua
qualità di legale rappresentante della Ditta , con sede in , Via
n° , iscritta al Tribunale di al n° , Codice fiscale e partita IVA a quanto infra debitamente autorizzato con ........................ in data ........, che si allega al presente atto sotto la lettera ...... .
Detti comparenti, a me personalmente noti, senza l'assistenza dei testimoni, ai quali, col mio consenso, dichiarano di rinunciare, come rinunciano, narrano e stipulano quanto segue:
PREMESSO:
che con deliberazione della Giunta Municipale (o determina del responsabile del Servizio Pianificazione Territoriale) n. del è stato approvato il verbale della commissione giudicatrice ed è stato nominato quale vincitore per la concessione del diritto di superficie la Ditta
.la quale aveva presentato domanda con accordo di
programma tra per la realizzazione di x. xxxxx del comparto PEEP “La Vanga” e precisamente Lotti
VISTI:
• il disposto dell'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n.865 e successive modificazioni;
• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 100 del 28.12.98 di approvazione dello schema di convenzione per la concessione in diritto di superficie di aree edificabili comprese nel P.E.E.P.;
• la deliberazione del Consiglio Regionale n. 326/2002 di approvazione dello schema di convenzione per la
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
ART. 1 - CONCESSIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE
Il Comune di Spilamberto, come sopra rappresentato, quale proprietario degli appezzamenti di terreno fabbricabile, posti in Spilamberto nel comparto Peep “La VANGA”
CONCEDE
alla Ditta ., con sede in , Via di seguito per brevità indicata "parte concessionaria" che, nella persona del suo legale rappresentante, accetta, il diritto di costruire e mantenere sui terreni individuati al successivo art. 3 i fabbricati aventi le dimensioni e le caratteristiche specificate al successivo art. 7.
Con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, qualsiasi altro intervento di restauro, ristrutturazione e ricostruzione degli edifici sarà condizionato alla preventiva modifica della presente convenzione.
ART. 2 - DURATA DELLA CONCESSIONE
La concessione del diritto di superficie ha la durata di anni 99 (novantanove), rinnovabili alla scadenza a richiesta della parte concessionaria o suoi aventi causa per un ulteriore periodo di anni 99 (novantanove). Scaduto il termine di concessione o del rinnovo della stessa il diritto di superficie si estinguerà a favore del Comune di Spilamberto.
In caso di rinnovo della concessione il corrispettivo sarà determinato nel prezzo di esproprio dell'area secondo la normativa vigente al momento, aumentato della quota di spesa, prevista con stima peritale, per il rinnovo e l'adeguamento delle urbanizzazioni del comparto, secondo quanto stabilito da apposita deliberazione.
ART. 3 - INDIVIDUAZIONE DEL LOTTO
L’ appezzamento di terreno oggetto della concessione di cui al presente atto, posti in Spilamberto, facenti parte del comparto “La Vanga”, è censiti al Nuovo Catasto Terreni del Comune di Spilamberto al foglio n. 23, mapp. n. 350 di mq. 1.966, giuste le risultanze del tipo di frazionamento approvato dall’UTE in data Prot. N. _ , che si trovano allegati a domanda di voltura catastale del presente atto.
L'appezzamento di terreno in contratto confina:
• a Nord a Sud ad Est ad Ovest
La superficie utile attribuita al Lotto 14 dal planivolumetrico vigente del comparto è di complessivi mq. 1140;
ART. 4 - CORRISPETTIVO
La presente concessione del diritto di superficie avviene a misura e non a corpo, sulla base della superficie utile sopra indicata attribuita al lotto 14, per un corrispettivo convenuto ed accettato dalle parti in complessivi Euro 153.840,46, quale quota parte del costo di acquisizione delle aree da parte del Comune di Spilamberto,
Le parti danno atto che la parte concessionaria ha provveduto a versare l’ importo del corrispettivo, così come risulta dalla bolla n. , debitamente quietanzata dalla competente Tesoreria in data.
. per un importo di Euro , e per la restante parte, per un importo di Euro da versare entro la data fissata per l’atto notarile;
Il Comune di Spilamberto, a mezzo del costituito rappresentante, rilascia alla parte concessionaria, per le somme versate, ampia e finale quietanza liberatoria.
Per quanto concerne il corrispettivo commisurato al costo globale delle opere di urbanizzazione primaria, non compreso nell’importo indicato dal presente articolo, si dà atto che la parte concessionaria si obbliga nei confronti del Comune, unitamente all’altro concessionario dei lotti del comparto peep, a far realizzare al soggetto attuatore dell’intervento privato della zona “La Vanga”, le opere di urbanizzazione primaria relative alla parte del peep, come meglio specificato al successivo art. 7.
ART. 5 - DECORRENZA DEL POSSESSO
Il possesso dell’area é trasferito a tutti gli effetti attivi e passivi, a decorrere dalla data di stipula della presente convenzione.
ART. 6 - TRASFERIMENTO DEL DIRITTO DI SUPERFICIE
È fatto espresso divieto alla parte concessionaria di cedere a terzi il diritto di superficie relativo all'area non ancora edificata. Le unità immobiliari non ancora ultimate potranno essere alienate, secondo le prescrizioni del successivo art. 10, attraverso preliminari di compravendita, fermo restando che la stipula del rogito potrà avvenire solo successivamente al rilascio, a lavori ultimati, della relativa autorizzazione all'abitabilità.
ART. 7 – OPERE DI URBANIZZAZIONE
Il concessionario si obbliga, a far realizzare, a propria cura e spese, alla società titolare dell’area confinante con il comparto peep, soggetta ad intervento privato, le opere di urbanizzazione primaria del comparto peep “La Vanga”, secondo quanto previsto nel progetto attuativo del Piano Particolareggiato zona La Vanga, approvato con deliberazione del C.C. n. 57 in data 30/7/2007;
A tale proposito, la soc. Immobiliare Xxxxxxxx s.r.l._ con sede in Spilamberto Via Gramsci n. 7/a ,
C.F. e P.IVA 0232697036_ha consegnato al Comune di Spilamberto idonea fideiussione a garanzia della esecuzione e della piena e completa osservanza di quanto previsto nello schema di convenzione allegato agli atti del Progetto attuativo sopra richiamato, di cui €. 281.490,46 corrispondenti 30,16% delle opere di U1 relative al comparto PEEP Lotto 14 -
Tali lavori di urbanizzazione sono in corso di esecuzione come da permesso a costruire n._80/2009 del 26/10/2009 , prorogato in data 9/10/2012.
.
Il Permesso a Costruire per la costruzione degli edifici residenziali sul lotto oggetto della presente convenzione, sarà soggetto alla corresponsione degli oneri di urbanizzazione secondaria nell’importo di €. 64.101,66, fermo restando che il contributo di concessione afferente il costo di costruzione non è dovuto.
ART. 8 - EDIFICAZIONE DELL'AREA CONCESSA
La parte concessionaria deve costruire gli edifici per i quali è concesso il diritto di superficie nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
c) - La costruzione deve essere realizzata conformemente alla normativa urbanistica ed edilizia vigente.
Essa deve inoltre essere realizzata conformemente a:
• progetto esecutivo degli edifici e sue successive varianti, redatti secondo le indicazioni di cui al successivo art. 9 del presente atto;
• capitolato descrittivo delle opere edili e delle sistemazioni esterne, con relativi particolari costruttivi;
• programma dei lavori;
documenti tutti che, debitamente firmati dalle parti per accettazione, sono stati posti agli atti del Comune di Spilamberto al protocollo in data relativamente ai lotti n. ,
I lavori di costruzione devono svolgersi secondo il programma dei lavori di cui sopra. L'impianto e le installazioni del cantiere, nonché l'utilizzo dei materiali di escavazione, devono essere preventivamente approvati dall’Ufficio Tecnico Comunale.
d) Gli allacciamenti ai pubblici servizi dei singoli edifici alle reti in sede stradale sono a carico della parte concessionaria.
ART. 9 - VARIANTI AL PROGETTO ESECUTIVO
Le varianti al progetto esecutivo di cui al precedente art. 8 che rientrino nell’ambito degli interventi di manutenzione ordinaria o di opere interne, come rispettivamente definiti dall’allegato
“Definizione degli interventi edilizi” L.R. 31/2002 lett. a) e b), dovranno essere preventivamente concordate con l’Ufficio Tecnico Comunale del Comune di Spilamberto.
Le varianti che eccedano l’ambito suddetto dovranno essere preventivamente disciplinate da apposite clausole aggiuntive della presente convenzione.
ART. 10 - AREE CONDOMINIALI
La parte concessionaria dovrà provvedere alla formazione delle aree condominiali esterne agli edifici così come individuate nella relativa tavola di progetto di cui all'art. 8, lettera a).
La parte concessionaria si obbliga altresì a predisporre le tabelle necessarie alla ripartizione delle spese relative alla manutenzione e gestione delle opere comprese nelle aree condominiali in oggetto, anteriormente all'ottenimento della autorizzazione alla abitabilità. Sono inoltre poste a carico della parte concessionaria, anche se non espressamente richiamate negli elaborati di progetto, tutte le opere comprese all'interno del lotto necessarie alla funzione abitativa degli alloggi, nonché tutte le spese, tasse e opere relative agli allacciamenti dell'erigendo edificio alle reti dei pubblici servizi, ad esclusione della spese relative ai contratti personali di utenza, che saranno a carico dei singoli acquirenti.
ART. 11 - VENDITA DELLE UNITÀ IMMOBILIARI
La parte concessionaria potrà alienare le unità immobiliari costruite, salvo quanto previsto al successivo art. 13, solo nell'osservanza delle seguenti prescrizioni:
a) Il concessionario provvederà al deposito di copia delle planimetrie di tutte le unità immobiliari con indicata e quantificata per ognuna la superficie commerciale; tali planimetrie dovranno altresì riportare il prezzo di cessione, a misura e a corpo, delle singole unità immobiliari ed essere allegate all'atto di vendita; nel rispetto di quanto previsto all’art. 7 del bando di assegnazione, una quota pari al 30% della superficie vendibile degli alloggi sarà riservato in assegnazione ai nominativi ricompresi in apposita graduatoria predisposta dal Comune, e trasmessa alla concessionaria ; (La quota del 30% degli alloggi riservati al Comune per l’assegnazione è comprensiva della quota del 15% prevista all'art. 4 del bando di concessione del diritto di superficie e specificata all’art. 13 della presente convenzione)
b) il prezzo di vendita e le modalità di pagamento dovranno essere determinati entro i limiti definiti secondo i criteri specificati al successivo art. 12;
c) nel rogito di vendita delle unità immobiliari dovranno essere espressamente inserite le clausole e condizioni tutte di cui all'allegato “A” della presente convenzione, della quale è parte integrante;
d) la parte concessionaria dovrà depositare, a sua cura, copia del preliminare di vendita tipo e copia del rogito di vendita presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Spilamberto. Nel rogito dovrà essere dato atto che l'acquirente avrà ricevuto dalla parte concessionaria copia della presente convenzione;
e) ai successivi aventi causa della parte concessionaria è fatto divieto di alienare l'alloggio per un periodo di tempo di cinque anni dall'atto di acquisto, fatta salva l'autorizzazione comunale nel caso di comprovati gravi e sopravvenuti motivi.
ART. 12 - PREZZO DI VENDITA CONVENZIONATO
a) Il prezzo massimo iniziale di vendita delle unità immobiliari costruite, al netto di I.V.A. e comprensivo di revisione prezzi forfetaria, viene concordemente stabilito tra il Comune e la parte concessionaria in Euro _ al metro quadrato di superficie vendibile, con riferimento al mese di -
Tale prezzo è calcolato sulla base del corrispettivo versato per la concessione dell'area, del costo delle opere di urbanizzazione e dei costi di costruzione previsti.
La superficie vendibile, alla quale è riferito il prezzo unitario sopra specificato, è calcolata secondo le seguenti componenti:
• superficie netta di calpestio degli alloggi, relative partiture esterne, tramezzature e scale interne:
• divisorie fra alloggi e fra questi e parti comuni:
• 100%
• logge da conteggiarsi per una superficie massima di 10 mq.: • 100%
• balconi e terrazzi, da conteggiarsi per una superficie massima fino a10 mq. complessivi per alloggio: • 50%
• autorimesse,cantine e posti auto coperti (al lordo dei muri): • 50%
• soffitte accessibili da scala fissa (al lordo dei muri) per le parti aventi altezza non inferiore a 1,80 ml:
• 50%
•
La cifra di cui sopra, pari a Euro/mq , indica il prezzo iniziale medio ponderato delle relative unità immobiliari in riferimento alle caratteristiche qualitative e quantitative del progetto esecutivo di cui al precedente art. 8, corredato dei seguenti ulteriori elaborati:
• quadro economico (Mod. E1), contenente le indicazioni dei costi relativi alle singole componenti;
• prospetto dei prezzi unitari ed a corpo delle singole unità immobiliari (Mod. E2);
• prospetto per il calcolo della superficie vendibile;
documenti tutti che, debitamente firmati dalle parti per accettazione, sono stati posti agli atti del Comune di Spilamberto al protocollo del Servizio Pianificazione Territoriale ed al n del
. per i lotti -
Il prezzo iniziale medio ponderato di cui sopra è da intendersi comprensivo sia del costo dei vani condominiali, sia del costo delle sistemazioni delle aree condominiali, così come definite al precedente art 10.
Il prezzo effettivo potrà variare, in più o in meno, in funzione del piano, degli affacci, dell'esposizione, della dotazione di terrazzi e di verde ad uso esclusivo dell'alloggio, fermo restando il ricavo totale riportato nel succitato quadro economico (Mod. El).
Il prezzo è riferito alle caratteristiche tecniche di cui alla suddetta documentazione; eventuali miglioramenti eseguiti a richiesta dell'acquirente saranno conteggiati a parte e specificatamente indicati, con il relativo costo, nell'atto di vendita delle unità immobiliari.
Il prezzo di cessione delle unità immobiliari, dal momento della stipula della presente convenzione fino all'ultimazione dei lavori, attestata dalla Direzione dei lavori, sarà fisso ed invariabile.
b) La parte concessionaria si impegna ad applicare per la vendita di ciascuna unità immobiliare le seguenti modalità e tempi di pagamento, espressi in percentuale rispetto al prezzo globale:-
• 10% alla prenotazione;
• 15% all'inizio dei lavori;
• 20% a sei mesi dall'inizio dei lavori;
• 25% a dodici mesi dall'inizio dei lavori;
• 25% alla fine dei lavori;
• 5% alla consegna dell’immobile;
Nel caso che il contratto preliminare di compravendita sia stipulato dopo l'inizio dei lavori, all'acquirente potranno essere addebitati, come oneri finanziari, gli interessi semplici passivi maturati sulle rate di pagamento già scadute, calcolati per l’intervallo di tempo intercorso dalla scadenza di ciascuna rata ed il momento della determinazione impegnativa di compravendita, secondo il tasso di riferimento EURIBOR 3 mesi media % del mese precedente, rilevato per valute 1/1 – 1/4 - 1/7 - 1/10 di ogni anno, valido per l’intero trimestre solare che decorre dalla data di
rilevazione,aumentato di due punti, ovvero in misura pari al tasso del prefinanziamento effettivamente utilizzato dalla parte concessionaria, se di miglior favore. Per il calcolo degli interessi sulla rata del 10% alla prenotazione, la data a cui fare riferimento è quella di inizio dei lavori.
Tale procedura verrà adottata anche nel caso di mancato pagamento di rate intermedie o finali, dopo la stipula del contratto preliminare di vendita, comunque non oltre tre mesi dalla ultimazione dei lavori attestata dalla direzione dei lavori.
Per ogni giorno di ritardo nella fine dei lavori rispetto al programma di cui all’art. 8, salvo proroghe debitamente autorizzate dal Comune, verrà applicata alla parte concessionaria una penale pari allo 0,03% del prezzo globale dell'alloggio risultante dal mod. E2.
c) All’ultimazione dei lavori sarà determinato dal comune di Spilamberto, sulla base della documentazione prodotta dalla parte concessionaria, ,il prezzo massimo finale, come sommatoria del prezzo iniziale e degli oneri finanziari calcolati nel modo sopraindicato, secondo la seguente formula:
dove:
P2 = P1 +OF
P2 = prezzo massimo finale a lavori ultimati;
P1 = prezzo iniziale determinato al presente articolo, lett. a);
OF = importo degli oneri finanziari calcolati secondo il presente articolo, lett. b)
d) Successivamente alla ultimazione dei lavori il prezzo attuale di cessione delle unità immobiliari sarà determinato, ogni trimestre, secondo la seguente formula:
P3 = P2 · B/A · D
dove:
P3 = prezzo massimo attuale di cessione;
P2 = prezzo massimo finale di costruzione determinato al presente articolo, lett. c);
A = numero indice generale nazionale ISTAT del costo di costruzione di un fabbricato residenziale relativo al quarto mese antecedente quello della data di ultimazione dei lavori;
B = numero indice generale nazionale ISTAT del costo di costruzione di un fabbricato residenziale relativo al quarto mese antecedente quello della data di determinazione impegnativa del prezzo di vendita tra venditore e acquirente;
D = coefficiente di deprezzamento, determinato con decorrenza dalla data della dichiarazione di abitabilità in base all’età dell’edificio e secondo la seguente tabella:
fino al 5° anno 1,00
dal 6° al 10° anno fino a 0,95
dal 11° al 20° anno fino a 0,90
dal 21° al 30° anno fino a 0,80 oltre il 30° anno fino a 0,70
Nell'ambito dei suddetti intervalli, il coefficiente di deprezzamento verrà determinato in considerazione dello stato di conservazione dell'edificio e delle eventuali opere di miglioria apportate, debitamente documentate.
Il prezzo attuale di cessione delle unità immobiliari dovrà essere nuovamente determinato dal Comune in corrispondenza ad interventi di restauro, ristrutturazione, ricostruzione, per i quali sia rilasciata concessione edilizia.
ART. 13 - LOCAZIONE UNITÀ IMMOBILIARI
La parte concessionaria potrà dare in locazione le unità immobiliari costruite alle seguenti condizioni:
a) Gli alloggi dovranno essere offerti con priorità a soggetti che il Comune indicherà entro un periodo di tempo non superiore a 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta del nullaosta di cui alla lettera e) del presente articolo;
b) il canone di locazione non potrà essere fissato in misura superiore all'importo determinato dal Comune ai sensi del presente articolo, lettera e), corrispondente al 4% (quattro per cento) del prezzo massimo attuale di cessione della superficie locata determinato dal Comune ai sensi del precedente art. 12.
c) la revisione del canone di locazione potrà avvenire a scadenze annuali e solo come adeguamento del canone stesso alle variazioni del prezzo massimo attuale dell'immobile, determinato ai sensi del precedente art. 12, lettera e), fermo restando il limite del canone al 4% (quattro per cento);
d) la parte concessionaria si impegna ad allegare al contratto di locazione il nulla-osta di cui al successivo punto e) del presente articolo e a depositare, a sua cura, copia del contratto, entro 30 giorni dalla stipula, presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Spilamberto, a pena di nullità del contratto stesso ;
e) sia richiesto apposito nullaosta al Sindaco che, contestualmente al rilascio, provvederà ad accertare il canone di locazione massimo consentito ai termini della presente convenzione.
Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 4 del bando di assegnazione, la parte concessionaria dovrà destinare n° °__delle unità immobiliari costruite, per una superficie vendibile pari al 15% di quella complessiva, al godimento temporaneo (locazione) , secondo i criteri previsti al presente articolo. Tali alloggi saranno assegnati a soggetti indicati, dall’Amministrazione Comunale e di gradimento del concessionario. Le abitazioni riservate al godimento temporaneo non potranno essere alienate prima che siano decorsi otto anni di locazione effettiva, se non a favore del conduttore, nel qual caso non prima di quattro anni di locazione effettiva. Al termine del periodo di godimento, le unità immobiliari saranno destinate alla vendita, secondo quanto previsto al precedente art. 11.
ART. 14 - DECADENZA DELLA CONCESSIONE
Il Comune potrà dichiarare decaduta la parte concessionaria, o suoi aventi causa, nei seguenti casi:
f) cessione a terzi del diritto di superficie relativo all'area non ancora edificata o parzialmente edificata, ai sensi dell'art. 6 del presente atto;
g) inosservanza dei criteri di costruzione degli edifici di cui al precedente art. 8, lettera a) e dei termini iniziali o finali dei lavori stabiliti dal programma lavori di cui al già citato art. 8, lettera a), fatte salve le eventuali proroghe concesse dal Comune di Spilamberto per cause di forza maggiore;
h) inosservanza dei criteri per la determinazione dei prezzi di vendita e dei canoni di locazione stabiliti agli artt. 12 e 13 della presente convenzione;
i) inosservanza delle altre condizioni di alienazione o locazione delle unità immobiliari previste agli artt. 11, 12 e 13 della presente convenzione;
j) inadempienza nei confronti di Istituti mutuanti, di cui al successivo art. 15.
Nell'ipotesi di cui ai punti c), d), il Comune potrà, in alternativa alla dichiarazione di decadenza, applicare una sanzione pecuniaria pari ad una somma da 5 (cinque) a 10 (dieci) volte la differenza di prezzo o di canone, riferita in quest'ultimo caso all'intera durata del contratto di locazione, nella fattispecie di cui al punto c) ed a una somma non inferiore all'1% (uno per cento) e non superiore al 5% del prezzo massimo attuale dell'immobile, nella fattispecie di cui al punto d), ferma restando la risoluzione del contratto di vendita o di locazione stipulato in violazione dei suddetti doveri e
prescrizioni per effetto dell'avverarsi delle condizioni risolutive alle quali sono sottoposte la vendita e la locazione degli immobili secondo quanto previsto agli artt. 11 e 13 del presente atto.
In caso di dichiarazione di decadenza il Comune potrà trattenere il 10% (dieci per cento) dell'intero corrispettivo, salvo i maggiori danni. Le opere realizzate verranno indennizzate dal Comune alla parte concessionaria, o suoi aventi causa, decaduta, sulla base di una stima peritale compiuta da tre tecnici, rispettivamente nominati dal Comune, dalla parte concessionaria, o suo avente causa, decaduta, e dalla parte concessionaria subentrante, al momento in cui si rinnovi a favore di un terzo la concessione del diritto di superficie oggetto della presente convenzione.
Le spese di stima saranno detratte dalla indennità.
Nel caso di esecuzione qualitativamente o quantitativamente inferiore alle prescrizioni di cui all'art. 8, lettera a), del presente atto, si applicheranno le stesse sanzioni previste per l'inosservanza dei criteri per la determinazione dei prezzi di vendita o locazione di cui alla lettera c) del presente articolo; in tal caso la sanzione pecuniaria sarà commisurata alla differenza di valore fra quanto prescritto in convenzione e quanto eseguito, ferma restando la responsabilità civile e penale della parte concessionaria nei confronti dei terzi acquirenti.
ART. 15 - MUTUI IPOTECARI
La parte concessionaria, o suoi aventi causa, potrà contrarre con Istituti di Credito mutui ipotecari sui fabbricati costruiti o in corso di costruzione sul terreno concesso in diritto di superficie.
In caso di inadempienza della parte concessionaria nei confronti dell'Istituto di Credito mutuante, ove non sussistano garanzie specificatamente prestate dallo Stato, dalla Regione o da altri soggetti o Enti autorizzati, si avrà decadenza dal diritto di superficie secondo le modalità previste dal precedente art. 14.
In tal caso, come pure in tutti gli altri casi di decadenza, il Comune concedente, a norma dell’art. 37 della legge 22 ottobre 1971, n.865, subentrerà in tutte le obbligazioni verso l'Istituto di Credito mutuante, restando tenuto a soddisfare tutte le ragioni di credito di detto Istituto con iscrizione a bilancio fra le spese obbligatorie dei pagamenti relativi. Qualora il Comune, per effetto della decadenza della parte concessionaria, ai sensi dell’art. 37 della legge sopraccitata subentri nelle obbligazioni derivanti dal mutuo, sarà tenuto a corrispondere alla parte concessionaria decaduta l'indennizzo per le opere eventualmente realizzate previa detrazione di una somma pari all'importo del mutuo stesso più i relativi oneri, salvi sempre restando i maggiori danni.
Il Comune concedente dichiara comunque e riconosce fin d'ora per quanto occorrer possa, che in tutte le ipotesi di decadenza, previste e non dal presente atto, la decadenza stessa non potrà mai operare in pregiudizio del credito o dell'ipoteca dell'Istituto mutuante sull'immobile costruito sul terreno oggetto della presente concessione in diritto di superficie, sue eventuali accessioni e nuove costruzioni, onde l'Istituto mutuante potrà sempre far valere sull'immobile ipotecato il proprio credito nei modi previsti dalla legge, anche dopo la decadenza della parte concessionaria dal diritto di superficie, anche nei confronti del Comune stesso.
ART. 16 - DICHIARAZIONE DI PROPRIETÀ
Il Comune di Spilamberto, a mezzo come sopra, dichiara che il terreno di cui alla presente concessione è di sua piena ed esclusiva proprietà e fa parte del suo patrimonio indisponibile, ai sensi dell’art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n.865.
Il Comune di Spilamberto, a mezzo come sopra, garantisce inoltre la libertà del terreno medesimo da vincoli, trascrizioni pregiudizievoli, ipoteche ed oneri sia reali che personali e fiscali, garantendo altresì la parte concessionaria da ogni molestia ed azione di terzi.
ART. 17 - PROVENIENZA
L'immobile è concesso nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, con ogni annesso, connesso, accesso, recesso, usi, diritti, servitù attive e passive, se ed in quanto legalmente esistenti e pertinenti, come posseduto dal Comune di Spilamberto e come al medesimo pervenuto in virtù di atto di compravendita a ministero.Dott. , in data repertorio n.
ART. 18 - RINUNZIA AD IPOTECA LEGALE
Il Comune di Spilamberto rinuncia all'iscrizione di ipoteca legale, esonerando il Signor Conservatore dei Pubblici Registri Immobiliari di Modena da ogni qualsiasi responsabilità al riguardo e dispensandolo da ogni ingerenza in ordine al reimpiego del ricavato della presente concessione .
ART. 19 - DESTINAZIONE URBANISTICA DELLE AREE
Ai sensi dell’art. 12 della L.R. 21/10/2004 n. 23, si allega al presente atto (allegato ............) il certificato di destinazione urbanistica relativo ai lotti concessi, rilasciato dal Responsabile del Servizio Pianificazione Territoriale in data ...........prot. n...................
Il Comune di Spilamberto dichiara inoltre che dalla data di rilascio del suddetto certificato alla data odierna non sono intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici sul terreno in oggetto.
ART. 20 - SPESE
Le spese e le competenze inerenti al presente atto e conseguenti sono a carico della parte concessionaria, la quale chiede il trattamento tributario previsto dal DPR 29 luglio 1973, n. 601,
art. 32, in quanto ne ricorrono i presupposti, nonché l'applicazione di ogni altra norma agevolata al riguardo ed in subordine l'applicazione dell’art. 40 del DPR 131/1986.
(ART. 21 - INVIM (solo ove ricorra il caso)
Si dà atto che il Comune di Spilamberto ha presentato la dichiarazione relativa all'INVIM, ai sensi e per gli effetti dell’art. 18 del DPR 26 ottobre 1972, n. 643 e successive modificazioni ed integrazioni.)
ART. 22 - CONTROVERSIE
Per eventuali controversie in ordine all'interpretazione, esecuzione, risoluzione o decadenza della presente convenzione, si farà ricorso a giudizio arbitrale, con istanza da notificarsi a mezzo Ufficiale Giudiziario. Il collegio arbitrale sarà composto da tre membri, così nominati: due da ciascuna delle parti ed il terzo di comune accordo tra i primi due o, in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale di Modena.
Xxxxxxxxx, io notaio ho ricevuto e redatto il presente atto, che viene da me letto ai comparenti, i quali lo approvano, trovandolo conforme alla loro volontà.
Dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato di mia mano su pagine ......e sottoscritto dai comparenti e da me nei modi di legge.
ALLEGATO A
Clausole da inserire per esteso nei rogiti di vendita, ai sensi dell'art. 11, lettera c), della Convenzione di cui al seguente punto 1).
1) La parte alienante dichiara e la parte acquirente dà atto di conoscere che l'immobile di cui alla presente compravendita è costruito su area P.E.E.P. compresa nel Piano.Particolareggiato di Iniziativa Pubblica denominato “Pesa Vecchia”. formato ai sensi della legge ,
concessa in diritto di superficie dal Comune di Spilamberto, con scadenza al ........., mediante convenzione stipulata ai sensi dell’art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n.865 fra il Comune di Spilamberto e la Ditta . . a Ministero .......... in data ......... repertorio n. ............
trascritta il ;
2) È fatto divieto al proprietario dell'unita immobiliare di alienare l'immobile per un arco di tempo di cinque anni dall'atto di acquisto, fatta salva l'autorizzazione comunale nel caso di comprovati gravi e sopravvenuti motivi.
3) In caso di vendita il proprietario dell'unità immobiliare si impegna ad osservare le seguenti norme ed obbligazioni.
d) Richiedere apposito nulla osta al Sindaco che, contestualmente al rilascio, provvederà ad accertare il prezzo massimo attuale di cessione secondo la seguente formula:
P = (sommatoria di R/C) · B · D
dove:
P = prezzo massimo attuale di cessione;
R = ciascuno dei versamenti effettuati dal proprietario dell’unità immobiliare a titolo di corrispettivo per l’acquisto e ciascuna delle spese sostenute per opere di miglioria apportate dal proprietario e debitamente documentate
C = numero indice generale nazionale ISTAT del costo di costruzione di un fabbricato residenziale relativo al quarto mese antecedente quello della data in cui fu effettuato ciascun versamento;
B = numero indice generale nazionale ISTAT del costo di costruzione di un fabbricato residenziale relativo al quarto mese antecedente quello della data di determinazione del prezzo di cessione;
D = coefficiente di deprezzamento, determinato con decorrenza dalla data della dichiarazione di abitabilità in base all’età dell’edificio e secondo la seguente tabella:
fino al 5° anno 1,00
dal 6° al 10° anno fino a 0,95
dal 11° al 20° anno fino a 0,90
dal 21° al 30° anno fino a 0,80 oltre il 30° anno fino a 0,70
Nell'ambito dei suddetti intervalli, il coefficiente di deprezzamento verrà determinato in considerazione dello stato di conservazione dell'edificio e delle eventuali opere di miglioria apportate, debitamente documentate.
Il prezzo attuale di cessione della unità immobiliare dovrà essere nuovamente determinato dal Comune in corrispondenza ad interventi di restauro, ristrutturazione, ricostruzione, per i quali sia rilasciata concessione edilizia.
b) Alienare ad un prezzo di vendita non superiore a quello determinato dal Comune ai sensi della precedente lettera a).
c) Offrire, per un periodo di 10 (dieci) anni dal rilascio del certificato di abitabilità, l'unità immobiliare con priorità a soggetti che il Comune indicherà entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta del nulla-osta di cui alla precedente lettera a);
d) Consegnare all'acquirente copia della convenzione (NB: la medesima di cui al punto
1) lettera a), del presente "Allegato A");
e) Trasferire all’acquirente l’obbligo di allegare al successivo atto di compravendita copia del presente "Allegato A" e copia del nulla-osta alla vendita di cui alla precedente lettera a);
f) Depositare copia del successivo atto di compravendita presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Spilamberto;
4) In caso di locazione il proprietario dell'unità immobiliare si impegna ad osservare le seguenti norme ed obbligazioni.
a) Richiedere apposito nullaosta al Sindaco che, contestualmente al rilascio, provvederà ad accertare il prezzo massimo attuale di cessione dell'immobile locato, ai sensi del precedente paragrafo A), lettera a) ed il canone massimo di locazione, fatta salva la facoltà di esercitare il diritto di prelazione come stabilito dalla deliberazione consiliare n. ....................
b) Esigere un canone annuo di locazione non superiore all'importo determinato dal Comune ai sensi del presente paragrafo .B), lettera a), corrispondente al 4% del prezzo massimo attuale di cessione della superficie locata. In ogni caso il canone non potrà superare l'importo risultante dall'applicazione delle norme in vigore per la disciplina delle locazioni degli immobili urbani. Le aggiuntive spese condominiali dovranno essere dal proprietario documentate e sottoposte al controllo del conduttore.
c) Richiedere la revisione del canone di locazione solo a scadenze biennali e solo come adeguamento del canone alle variazioni di valore dell'immobile determinato come sopra, fermo restando il limite del canone al 4%.
d) Offrire con priorità l'immobile a soggetti che il Comune indicherà entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta del nullaosta.
e) Consegnare al conduttore copia della convenzione di cui al punto 1), lettera a) del presente "Allegato A".
f) Allegare al contratto di locazione copia delle planimetrie dell'alloggio vistate ed approvate dal Comune, nonché copia del nullaosta alla locazione di cui alla precedente lettera a).
g) Depositare copia del solo contratto di locazione presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Spilamberto.
I suddetti obblighi dovranno essere osservati anche in caso di sublocazione, ove consentita.
Per quanto qui non espressamente disciplinato dovranno comunque essere osservate le norme vigenti al momento in materia di locazioni e sublocazioni.
5) Sanzioni
Il Comune potrà dichiarare decaduta la parte concessionaria nei casi previsti all’art. 14 della convenzione di cui al precedente punto 1, lettera a), del presente "Allegato A".
Il Comune potrà dichiarare decaduti i successivi aventi causa della parte concessionaria nei seguenti casi:
a) inosservanza dei criteri per la determinazione dei prezzi di vendita e dei canoni di locazione di cui ai precedenti paragrafi 1), lettera a), e 2), lettera a);
b) inosservanza delle altre indicazioni di cui al precedente paragrafo 1), lettere b), c), e) e al paragrafo 2), lettere a), b), c), d).
Nell'ipotesi di cui alle lettere a), b), il Comune potrà in alternativa alla dichiarazione di decadenza, applicare una sanzione pecuniaria pari ad una somma da 5 a 10 volte la differenza di prezzo o di canone, riferita, in quest'ultimo caso, all'intera durata del contratto di locazione, nella fattispecie di cui alla lettera a) e ad una somma non inferiore all’uno per cento e non superiore al cinque per cento del prezzo massimo attuale dell'immobile nella fattispecie di cui alla lettera b), ferma restando la risoluzione del contratto di vendita o di locazione stipulato in violazione dei suddetti doveri e prescrizioni per effetto dell'avverarsi delle condizioni risolutive alle quali sono sottoposte la vendita e la locazione degli immobili.
In caso di dichiarazione di decadenza il Comune potrà trattenere il 10 (dieci per cento) dell'intero corrispettivo, salvi i maggiori danni.
Le opere eventualmente realizzate verranno indennizzate dal Comune alla parte concessionaria (o suo avente causa) decaduta, sulla base di una stima peritale compiuta da tre tecnici, rispettivamente nominati dal Comune, dalla parte concessionaria (o suo avente causa) decaduta e dalla parte Concessionaria subentrante, al momento in cui si rinnovi a favore di un terzo la concessione del diritto di superficie oggetto della convenzione di cui al precedente punto l, lettera a). (del presente "Allegato A")
Le spese di stima saranno detratte dalla indennità.
6) - La parte acquirente si impegna per sé e propri aventi causa, in caso di alienazione dell'immobile, ad inserire i precedenti punti 1, lettera a), 2), 3), 4), 5), nonché il presente punto 6), nel rogito di compravendita.