Decadenza della concessione Clausole campione

Decadenza della concessione. 1. Il Concessionario incorre nella decadenza della concessione in tutti i casi previsti dall’art. 13 del D.M. Finanze n. 289/2000 e precisamente: a) per la cancellazione dall’Albo previsto dall'articolo 53, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nei casi previsti all’art. 11 del citato D.M.; b) per non aver iniziato il servizio alla data fissata; c) per inosservanza degli obblighi previsti dall'atto di affidamento e dal presente Capitolato d'oneri; d) per non aver prestato o adeguato la cauzione definitiva stabilita per l'effettuazione del servizio; e) per aver commesso gravi abusi o irregolarità nella gestione. 2. In caso di decadenza, il Concessionario decaduto cessa, con effetto immediato dalla data di notifica del relativo provvedimento, dalla conduzione del servizio ed è privo di ogni potere in ordine alle procedure di riscossione. A tal fine il Dirigente Responsabile dell’esecuzione del contratto diffida il Concessionario decaduto a non effettuare alcuna ulteriore attività inerente il servizio e procede all’immediata acquisizione della documentazione riguardante la gestione, redigendo apposito verbale in contraddittorio con il Concessionario. 3. La decadenza dalla concessione non attribuisce al Concessionario alcun diritto di indennizzo. 4. In caso di decadenza nel corso del servizio, il Comune avrà diritto di stabilire tutte le disposizioni occorrenti per la regolare continuazione del servizio medesimo. 5. In caso di decadenza, pur rimanendo ferma la scelta di continuare la gestione del servizio, il Comune si riserva la facoltà di affidarne la gestione al successivo miglior offerente, con possibilità di richiedere un miglioramento delle condizioni, addebitandone l’eventuale maggiore spesa al Concessionario inadempiente. 6. In ogni caso di decadenza, il Comune procederà all’escussione della garanzia definitiva, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni ulteriore danno patito in aggiunta all’ammontare della cauzione e a quello delle penalità previste all’art. 9.
Decadenza della concessione. 1. L’Agenzia dichiara la decadenza della concessione nei confronti del Gestore, in caso di: a) fallimento o ammissione ad altre procedure concorsuali, ad esclusione del concordato di continuità aziendale di cui alle norme vigenti in materia, ovvero scioglimento della società; b) revoca o decadenza dell’attestazione di qualificazione necessaria ai fini dello svolgimento del servizio pubblico in oggetto, da parte dell’ente competente; c) perdita degli ulteriori requisiti soggettivi e professionali necessari allo svolgimento del servizio pubblico oggetto del presente contratto. 2. L’Agenzia dichiara, altresì, la decadenza al verificarsi, nei confronti del Gestore, di una delle fattispecie di cui all’art. 80, comma 1 e 2, del d.lgs. n. 50/2016. A tal fine, si applicano le disposizioni di cui all’art. 80, commi 3 e 7, del d.lgs. n. 50/2016. 3. La comunicazione al Gestore dell’avvio del procedimento di decadenza è trasmessa dall’Agenzia tramite PEC. Entro venti giorni dal ricevimento di tale comunicazione, il Gestore può inviare all’Agenzia le proprie osservazioni. Tenuto conto delle eventuali osservazioni, ovvero in caso di loro mancato invio entro il termine di cui sopra, l’Agenzia dichiara la decadenza dalla concessione. 4. In caso di dichiarazione di decadenza della concessione il contratto si intende conseguentemente risolto di diritto, senza necessità di ulteriori comunicazioni. Il Gestore ha diritto al solo pagamento dei servizi regolarmente erogati, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dalla risoluzione di diritto del contratto. A tal fine, l’Agenzia escute la cauzione per la rifusione di spese, oneri e per il risarcimento dei danni subiti, salvo maggior danno.
Decadenza della concessione. 1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi: a) quando sull'area oggetto di concessione non si sia provveduto ad iniziare la costruzione dei manufatti entro i termini indicati nel precedente art. 8 comma 1; b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o speculazione; c) nei casi di sub-concessione a terzi del diritto d'uso; d) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o morte del concessionario e gli eredi non abbiano stipulato nuovo contratto di concessione o quando non vengono rispettati gli obblighi relativi alla manutenzione; e) quando l'Ente concessionario viene dichiarato estinto o cessato; f) quando vi sia grave inadempienza agli obblighi previsti nell'atto di concessione. 2. La pronuncia di decadenza della concessione nel caso di cui al punto d) è adottata previa diffida al concessionario o aventi titolo, in quanto reperibili. In caso di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'Albo pretorio e presso il cimitero comunale per almeno tredici mesi comprendenti due mesi di novembre. 3. Pronunciata la decadenza il Sindaco dispone la traslazione delle salme e dei resti in campo comune o ossario. 4. L'area o il manufatto la cui concessione è dichiarata decaduta tornano nella disponibilità del comune, senza alcun diritto da parte del concessionario.
Decadenza della concessione. Il concessionario decade dalla concessione della gestione, previa diffida a provvedere nel termine minimo di trenta giorni, nei seguenti casi: a) modificazione della destinazione d’uso dei locali assegnati in uso esclusivo; b) cessione o sub-concessione della concessione; c) scioglimento dell’impresa concessionaria. Il concessionario é obbligato al risarcimento dei danni provocati dai comportamenti elencati nel comma precedente. L’atto di decadenza é assunto dall'Amministrazione Comunale con atto da notificare al concessionario.
Decadenza della concessione. I lavori di costruzione di ogni singolo edificio dovranno essere iniziati entro un anno dalla data della stipula della convenzione di cui all’art. 35 della legge statale 22.10.1971 n° 865 e successive modifiche ed integrazioni, pena la decadenza della concessione del terreno sia in diritto di superficie che in proprietà, e dovranno essere ultimati entro i tre anni dalla data medesima salvo termini più restrittivi fissati in specifiche leggi in materia di edilizia residenziale sovvenzionata e/o agevolata. Tutti gli edifici e gli eventuali corpi accessori rimangono vincolati alla destinazione e modalità di utilizzazione indicati nella norma di cui al secondo comma del presente articolo e nei progetti approvati.
Decadenza della concessione. La risoluzione del contratto per inadempimento comporta la decadenza della concessione.
Decadenza della concessione. 1) Sono cause di decadenza della concessione: a) le violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle prescrizioni contenute nella concessione; b) la violazione di norme di legge o regolamentari in materia di occupazione del suolo; c) la mancata occupazione del suolo avuto in concessione senza giustificato motivo, nei 60 giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione annuale e nei due giorni successivi, nel caso di occupazione giornaliera. 2) La decadenza non dà diritto alla restituzione del canone già pagato. 3) Il titolare della concessione decaduta è obbligato alla rimessa in pristino dell’occupazione. In caso di inottemperanza, l’ente provvederà d’ufficio con addebito delle spese a carico del soggetto inadempiente secondo quanto previsto dall’articolo 48.
Decadenza della concessione. Il dirigente scolastico dichiara in qualsiasi momento, senza che occorra diffida, la decadenza della concessione in caso di gravi inadempienze del concessionario rispetto al presente Regolamento e/o alle convenzioni stipulate tra la scuola e il concessionario. Nell’ipotesi di cui al 1° comma, nulla può essere eccepito dal concessionario, il quale rinuncia ad ogni ragione ed azione.
Decadenza della concessione. L’Amministrazione Comunale può dichiarare la decadenza del concessionario per: - mancata esecuzione degli impianti, manufatti ed opere previsti nell’atto di concessione o mancato inizio della gestione, nei termini assegnati di cui all’art. 9, per fatto imputabile al concessionario; - non uso continuato durante il periodo fissato nell’atto di concessione o per cattivo uso; - mutamento sostanziale non autorizzato dello scopo della concessione; - omesso pagamento del canone di concessione; - abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione; - mancato adempimento dei termini contrattuali riferiti all’organico aziendale; - inadempienze degli obblighi derivanti dalla concessione o imposti da leggi o regolamenti sia statali che regionali. Al concessionario decaduto non spetta alcun rimborso per opere eseguite né per spese sostenute. Prima di dichiarare la decadenza, l’Amministrazione fissa un termine entro il quale il concessionario può presentare le sue deduzioni. Resta inteso che l’inadempienza da parte del concessionario di qualsiasi clausola della presente convenzione potrà essere causa di risoluzione di diritto della convenzione stessa.
Decadenza della concessione. 1. Possono costituire causa di decadenza della concessione le inadempienze agli obblighi contrattuali quali: a) applicazione di tariffe difformi da quelle convenute; b) prestazione del servizio oggetto del presente affidamento in modo irregolare; c) mancato utilizzo delle figure professionali adeguate; d) impiego di personale per competenze professionali non in loro possesso; e) mancato rispetto del rapporto numerico fra utenti e operatori stabilito dalla normativa in vigore; f) interruzioni del servizio per il mancato adempimento degli obblighi a carico del Concessionario; g) mancato reintegro della cauzione; h) mancato pagamento del canone di concessione; i) inadempimento anche di uno solo degli obblighi di cui all'art. 15 del presente capitolato. 2. L'ente potrà, comunque, risolvere il contratto in presenza di ogni altra inadempienza giudicata grave tale da rendere impossibile la prosecuzione del servizio. La pronuncia di decadenza dell'affidamento sarà effettuata dall'Ente concedente con apposito provvedimento che sarà notificato al domicilio del Concessionario senza pregiudizio per eventuali rifusioni di danni. 3. La risoluzione anticipata del contratto comporterà l'incameramento della cauzione.