CONCESSIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE Clausole campione

CONCESSIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE. Il Comune di Modena, a mezzo come sopra, in qualità di proprietario dell’appezzamento di terreno fabbricabile, di seguito meglio descritto, ad esso pervenuto in forza di atto di “Cessione onerosa relativa a Convenzione di Lottizzazione”, Rep. n. 75374/10798 del 03.04.2007, a Ministero Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxx, registrato a Modena il 18.04.2007, al n. 4925 Atti Pubblici Serie 1T, ivi trascritto il 19.04.2007, al n. 8666 R. PART. (per la parte ex mappale n. 167); nonché in forza di atto di “Cessione bonaria in luogo di Esproprio”, Rep. n. 81489 del 13.05.2003, a Ministero Segretario Generale del Comune di Modena, Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx, registrato a Modena il 27.05.2003, al n. 671, ivi trascritto il 10.06.2003 al n. 10519 R.PART. (per la parte ex mappali 168-163) alla “Cooperativa Edificatrice Modena Casa – Società Cooperativa”, con sede a Modena in via Rubens Triva n. 29/33, di seguito, per brevità, anche indicata “Parte concessionaria”, che, nella persona del suo legale rappresentante, Sig./ra ..........….…………….., accetta, il diritto esclusivo di costruire e mantenere, sulla porzione di terreno posta in Modena, all’interno della Zona Elementare n. 533, area 07, denominata “Pergolesi”, censita al Catasto Terreni del Comune di Modena, al Foglio n. 114, mappale 210, giuste le risultanze del tipo frazionamento Prot. n. MO0177591, approvato dall’Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale del Territorio di Modena in data 28.01.2015, un xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x. 00 alloggi, e relative pertinenze, avente le caratteristiche di cui al successivo art. 4. L’appezzamento di terreno sopra identificato confina: - a Nord con un tratto del canale tombato denominato “Cavo”; - a Est con il mappale n. 211 del foglio n. 114; - a Sud con i mappali nn. 100 e 213 del foglio n. 114; - a Ovest con i mappali nn. 42 e 213 del foglio n. 114.
CONCESSIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE. Il Comune di Spilamberto, come sopra rappresentato, quale proprietario degli appezzamenti di terreno fabbricabile, posti in Spilamberto nel comparto Peep “La VANGA” alla Ditta ., con sede in , Via di seguito per brevità indicata "parte concessionaria" che, nella persona del suo legale rappresentante, accetta, il diritto di costruire e mantenere sui terreni individuati al successivo art. 3 i fabbricati aventi le dimensioni e le caratteristiche specificate al successivo art. 7. Con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, qualsiasi altro intervento di restauro, ristrutturazione e ricostruzione degli edifici sarà condizionato alla preventiva modifica della presente convenzione.
CONCESSIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE. La Città di Venaria Reale, con il presente atto, concede in favore del Concessionario, che accetta, il diritto di superficie sul terreno di cui all'articolo precedente. Detto terreno ha un valore stimato di circa Euro 70.000,00. A seguito dell’esecuzione delle opere, sulla base del progetto esecutivo, nonché delle eventuali varianti / addizioni approvate dal concedente e dell’esatto accatastamento dei manufatti realizzati al Catasto Fabbricati, la Città potrà autorizzare, con idoneo provvedimento dirigenziale, la stipula, a cura e spese del concessionario, di atto di precisazione catastale. Il diritto di cui sopra viene costituito per la durata di anni 30 decorrenti dalla sottoscrizione del presente contratto. Il diritto di superficie e la concessione di gestione del servizio sono rinnovabili alla loro scadenza previa intesa tra le parti. Dette condizioni saranno accettate dal Concessionario ed avranno pieno valore per sé e per i propri aventi causa per tutta la durata del contratto di rinnovo. Tutti gli impianti e le opere, fissi o mobili, realizzati dal Concessionario in forza del presente atto, ivi compresi quelli eventualmente realizzati nel corso della concessione nonché tutte le attrezzature, accessori e pertinenze e quanto altro costruito ed installato dal predetto Concessionario o dai suoi aventi causa nell’area oggetto del presente contratto, diverranno "de jure" di proprietà della Città al momento della estinzione del diritto di superficie per scadenza del termine sopraindicato, senza obbligo di corrispettivo alcuno o indennizzo da parte della Città. Nel caso in cui durante il periodo di decorrenza della concessione si abbia, per cause fortuite o di forza maggiore non imputabili al Concessionario o suoi aventi causa, il perimento della costruzione, il Concessionario e suoi aventi causa avranno diritto di scelta tra la risoluzione del presente contratto, con restituzione dell'area libera alla disponibilità del Comune, o la ricostruzione del manufatto a proprie spese. La relativa scelta dovrà essere effettuata entro tre mesi dall'evento.
CONCESSIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE. Il Comune di Modena, a mezzo come sopra, in qualità di proprietario degli appezzamenti di terreno fabbricabile, di seguito meglio descritti, ad esso pervenuti in forza dell’atto di cessione gratuita, Rep. n. 275278/43516 del 08.04.2016, a ministero Notaio xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx, registrato a Carpi (MO) il 4.5.2016, n. 2967 serie 1T, e trascritto a Modena il 4.5.2016 ai nn. 7281-7282, alla società Modena Estense SPA, con sede a Carpi (MO), Via Xxxxx Xxxxxxxx n. 2, di seguito, per brevità, indicata “Parte concessionaria” o “Soggetto Attuatore” che, nella persona del suo legale rappresentante, Xxx , accetta, il diritto di costruire e mantenere, sulle porzioni di terreno individuate al successivo art. 2, n° 5 edifici per complessivi massimi n° 125 alloggi e relative pertinenze, la cui superficie utile (S.U.) massima complessiva è pari a 8.500,00 mq., secondo le caratteristiche di cui al successivo art. 5, con le dotazioni territoriali a servizio degli interventi edilizi medesimi di cui al successivo art. 9. Le unità immobiliari di cui alla presente Convenzione sono da considerarsi alloggi sociali ai sensi e per gli effetti del D.M. 22 aprile 2008 e del successivo art. 10 del D.L. 47/2014, convertito in legge dalla L. n.80/2014.
CONCESSIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE. La concessione del diritto di superficie è a tempo indeterminato quando è disposta a favore di enti pubblici per la realizzazione di impianti e servizi pubblici; in tutti gli altri casi ha una durata non inferiore ad anni 60 e non superiore ad anni 99.
CONCESSIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE. “Sviluppo Genova S.p.A.” concede il diritto di superficie a “ ”, che accetta senza porre riserve, sulla porzione della copertura dell’immobile sito in Xxx Xxxxxxxx Xxxxxx 00 a Genova loc. San Quirico, limitatamente all’ area circoscritta con il colore rosso, identificata al Catasto Fabbricati della Provincia di Genova alla Sezione Urbana: SQ, Foglio 5, Mappale 1086, Subalterni 49 (Categoria C/6, classe 1, sup. cat. 85 mq, rendita Euro 333,63), 72 (Categoria C/6, classe 1, sup. cat. 120 mq, rendita Euro 471,01), 73 (Categoria C/6, classe 1, sup. cat. 37 mq, rendita Euro 145,23), 74 (Categoria C/6, classe 1, sup. cat. 50 mq, rendita Euro 196,25), 75 (Categoria C/6, classe 1, sup. cat. 144 mq, rendita Euro 565,21), 76 (Categoria C/6, classe 1, sup. cat. 48 mq, rendita Euro 188,40) e 77 (Categoria C/6, classe 1, sup. cat. 12 mq, rendita Euro 47,10) e meglio individuata nella planimetria costituente allegato 1, con precisazione che la medesima porzione immobiliare viene consegnata nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova ed unicamente per realizzare l’impianto fotovoltaico come descritto nelle premesse del presente contratto. L’uso dei parcheggi dovrà essere salvaguardato anche dopo l’installazione dell’impianto fotovoltaico e rimarrà in capo al concedente. Il concedente può liberamente, senza alcun vincolo, assegnare a terzi soggetti, in concessione o locazione, porzioni immobiliari facenti parte dell’area sulla quale verrà installato l’impianto fotovoltaico in argomento. Il concedente garantisce la piena titolarità, l’assoluta disponibilità e la completa libertà da pesi, oneri, vincoli, privilegi anche fiscali, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli della porzione immobiliare oggetto del diritto di superficie.

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  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Determinazione dell’indennizzo Fermo il massimale indicato all'art. 8, i costi di cui all’art. 1 sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la Stazione appaltante che abbia affidato l’incarico di progettazione deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni.

  • Dichiarazione di responsabilità I soggetti elencati al precedente Paragrafo 1.1 del Prospetto Informativo dichiarano, ciascuno per le parti di rispettiva competenza che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nel Prospetto Informativo sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso. Il Prospetto Informativo è conforme al modello depositato presso la Consob in data 5 giugno 2015 a seguito di comunicazione del provvedimento di approvazione con nota del 4 giugno 2015, protocollo n. 0045428/15.

  • PERSONALE DELL’APPALTATORE Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza dei lavori da eseguire ed ai termini di consegna stabiliti o concordati con la Direzione dei Lavori anche in relazione a quanto indicato dal programma dei lavori integrato. Dovrà pertanto essere formato e informato in materia di approntamento di opere, di presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene del lavoro. L'Appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, prima della stipula del contratto, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi. Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare: - i regolamenti in vigore in cantiere; - le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere; - le indicazioni contenute nei Piani di Sicurezza e le indicazioni fornite dal Coordinatore per l'esecuzione. Tutti i dipendenti e/o collaboratori dell'Appaltatore devono essere formati, addestrati e informati alle mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori, a cura ed onere dell'Appaltatore medesimo. L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che per effetto dell'inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.

  • RICHIAMATI il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, in particolare l’art. 19, comma 1, lett. l); - la Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante il “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, in particolare l'art. 13; - l’art. 37, comma 4, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; - l’art. 1, commi 16 e 44, lett. c), della L. 7 aprile 2014, n. 56, il quale prevede che “D'intesa con i comuni interessati la città metropolitana può esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive”; - il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011 “Stazione Unica Appaltante, in attuazione dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – Piano straordinario contro le mafie”; - il D.M. 14 Marzo 2003 recante “Istituzione, ai sensi dell’art. 15, comma 5, del D.Lgs. 190/2002, del Comitato di coordinamento per l’Alta sorveglianza delle grandi opere”; - l’art. 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede che nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti, operante presso l'Autorità nazionale anticorruzione è istituito l'elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. e una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; - l’art. 9, comma 2, del predetto decreto-legge, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono definiti i requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1 che svolgono attività di centrale di committenza, nonché i valori di spesa ritenuti significativi per le acquisizioni di beni e servizi con riferimento ad ambiti anche territoriali, da ritenersi ottimali ai fini dell'aggregazione e della centralizzazione della domanda; - l’art. 9, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge di cui trattasi, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito il Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, coordinato dal Ministro dell'economia e delle finanze, e ne sono stabiliti i compiti, le attività e le modalità operative; - l’art. 9, comma 3, del citato decreto-legge n. 66/2014, come da ultimo modificato dalla Legge 28/12/2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016), il quale stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di analisi del Tavolo dei soggetti aggregatori, sono individuate le categorie di beni e di servizi nonché le soglie al superamento delle quali, tra gli altri, le Amministrazioni statali, centrali e periferiche, le regioni, gli enti del servizio sanitario nazionale e gli enti locali di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono tenuti a ricorrere a Consip S.p.A. o altro soggetto aggregatore per lo svolgimento delle relative procedure di acquisizione; per le categorie di beni e servizi individuate dal d.p.c.m. di cui sopra l’ANAC non rilascia il codice identificativo di gara (CIG) alle stazioni appaltanti che, in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma, non ricorrono a Consip S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore; - l’art. 9, comma 2, del più volte citato decreto-legge n. 66/2014, come modificato dall’art. 1, comma 499 della L. 208/2015, ove si prevede ora che i soggetti possono stipulare, per gli ambiti territoriali di competenza, le convenzioni di cui all’articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni e che, per le categorie merceologiche e le soglie individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al punto precedente, l’ambito territoriale di competenza dei soggetti aggregatori aventi natura di Città Metropolitana o di Provincia coincide con la regione di riferimento; - il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 novembre 2014 di attuazione dell’articolo 9 comma 2 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 che individua i requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66; - la deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione del 23 luglio 2015 con la quale l’Autorità stessa ha proceduto all’iscrizione nell’elenco dei 33 soggetti in possesso dei prescritti requisiti, tra i quali figura anche la Città Metropolitana di Genova, che aveva presentato apposita istanza in tal senso; - l'art. 23-ter, comma 3, legge n. 114 del 2014, come modificato dall'art. 1, comma 501, lettera b), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, ai sensi del quale i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro; - l’art. 1, comma 512, della citata legge n. 208/2015, in forza del quale al fine di garantire l’ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti; - l’art. 5, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 2014, recante norme in materia di istituzione del tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, ove si dispone che “Ciascun soggetto aggregatore, entro il 15 ottobre di ogni anno, trasmette alla segreteria tecnica una programmazione di massima riferita all’anno successivo redatto sulla base di un modello condiviso dal Tavolo tecnico”; - il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” ed in particolare gli articoli 37-39; - la “Convenzione per la Stazione Unica Appaltante” sottoscritta in data 22 ottobre 2018 tra la Prefettura di Genova, la Prefettura di Imperia, la Prefettura di La Spezia, la Prefettura di Savona, Regione Liguria, Comune di Genova e Città Metropolitana di Genova, con particolare riferimento all’Art. 9 in merito alle convenzioni di servizio;