CONVENZIONE
CONVENZIONE
per consulenza medico specialistica di Oncologia
TRA
L’AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DELLE MARCHE (d’ora innanzi
denominata “AZIENDA”), con sede legale in Ancona, Via Conca, 71 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 01464630423 – Casella PEC: xxx.xxxxxx@xxxxxxx.xx – in persona
del Xxxx. XXXXXXXXX XXXXXXX, nato a Monza il 02/10/1961, nella sua qualità Direttore Generale ad interim e Legale Rappresentante dell’AZIENDA medesima, sostituito, per la sottoscrizione della presente dal Direttore della S.O. Area a Pagamento, Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxx, come da delega di firma del Direttore Generale ad interim, di cui alla nota ID. n. 1226060 del 05/12/2022, il quale agisce non in proprio, bensì, in nome, per conto e nell’interesse dell’AZIENDA,
E
L’ISTITUTO NAZIONALE DI RIPOSO E CURA XXX XXXXXXX, (di
seguito denominato “INRCA”), con sede legale in Ancona, Via Santa Margherita,
5 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00204480420 – Casella PEC: xxxxx.xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx – in persona del Direttore Generale ad interim,
Xxxx. XXXXXX XXXXXXXX, nato a Fermo il 21/02/1957, nella sua qualità di Direttore Generale ad interim e Legale Rappresentante dell’Istituto medesimo.
PREMESSO CHE
─ è in essere già da tempo una fattiva collaborazione fra le due Aziende nel settore sanitario;
─ si possono prevedere sinergie operative nell’ ambito dell’evoluzione delle politiche sanitarie regionali sempre più improntate all’ integrazione fra le strutture sanitarie
e di ricerca operanti sul territorio;
─ i rapporti tra le due Aziende favoriscono una maggiore continuità assistenziale;
─ preso atto dell’accordo per la regolamentazione delle convenzioni sanitarie stipulato tra le due Aziende in un’ottica di collaborazione al fine di assicurare la coerenza e una maggiore linearità nei rapporti, nonché il raggiungimento del miglior rapporto efficacia-efficienza e qualità;
TUTTO CIO’ PREMESSO
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Art. 1 – Oggetto e finalità
L’AZIENDA si impegna a garantire all’INRCA, per fini istituzionali, attività di consulenza medico specialistica di Oncologia a favore dei pazienti ricoverati presso l’INRCA.
La suddetta attività sarà resa fuori orario di servizio dal personale medico dipendente appartenente alla S.O.D. Clinica di Oncologia Medica dell’AZIENDA.
Gli obblighi derivanti dalla presente convenzione intercorrono esclusivamente tra l’INRCA e l’AZIENDA, per finalità di interesse pubblico a garanzia dell’assistenza.
Art. 2 – Sede e locali
Le prestazioni oggetto della presente convenzione verranno espletate in particolare presso l’UOC Clinica Medica e Geriatrica e comunque in tutti i reparti che richiedono consulenza nell’ambito dell’Ospedale Geriatrico Polispecialistico “U. Sestilli” dell’INRCA, sede di Ancona.
L’INRCA assume l’obbligo di mettere a disposizione locali idonei, nonché tutte le strutture, attrezzature e risorse umane necessarie ai fini dell’espletamento dell’attività prevista in convenzione.
Art. 3 – Modalità di espletamento
L’attività oggetto della presente convenzione prevede, di norma, un impegno pari a
n. 1 accesso settimanale della durata di quattro ore.
Inoltre potrà essere richiesta un’attività di coordinamento dei percorsi clinico assistenziali.
Al fine di garantire una corretta e continuativa attività assistenziale, i nominativi dei consulenti ed il calendario dei giorni e degli orari di svolgimento dell’attività, resa al di fuori dell’orario di servizio, sono concordati preventivamente tra i Direttori delle strutture interessate dell’AZIENDA e dell’INRCA, secondo modalità compatibili con la loro attività istituzionale.
I consulenti hanno l’obbligo della riservatezza e della segretezza di ogni notizia o documento, dei quali vengono a conoscenza o in possesso in conseguenza dello svolgimento dell’incarico. Si specifica che le chiamate e le comunicazioni per gli oncologi dovranno provenire esclusivamente dalla Direzione Medica di Presidio dei POR Marche dell’INRCA che fornirà ai professionisti apposito registro su cui indicare le prestazioni rese per ogni accesso effettuato.
La Direzione Amministrativa di Presidio INRCA consegnerà ai consulenti dell’AZIENDA un badge per la rilevazione oraria.
Art. 4 – Condizioni economiche
Per l’attività di consulenza medico specialistica oggetto della presente convenzione verrà riconosciuto, in analogia a quanto stabilito per le prestazioni aggiuntive richieste dall’AZIENDA ai propri professionisti medici, un compenso orario lordo pari a € 60,00.
Per l’attività di presa in carico del paziente oncologico e coordinamento dei percorsi clinico assistenziali e per procedure diagnostiche e terapeutiche che necessitano, verrà riconosciuto un compenso annuo forfettario di € 4.000,00, da corrisponedere a
fronte di almeno 20 accessi annui.
Tali compensi saranno fatturati maggiorati degli oneri di legge a carico dell’AZIENDA se ed in quanto dovuti nonché delle quote aziendali contrattualmente previste.
Art. 5 – Pagamento
La Direzione Medica INRCA POR Marche si impegna ad inviare all’AZIENDA, un resoconto trimestrale degli accessi effettuati sottoscritto dalla Direzione Amministrativa di Presidio e controfirmati anche dal medico che ha effettuato l’attività in convenzione.
Contestualmente al resoconto, l’INRCA si impegna ad emettere, entro i primi 10 giorni successivi al trimestre di riferimento, uno o più ordini elettronici tramite il Nodo Smistamento Ordini (NSO) per permettere all’AZIENDA di fatturare le attività svolte (Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 27 dicembre 2019: “Modifiche al Decreto Ministeriale 7 dicembre 2018 concernente "Modalità e tempi per l'attuazione delle disposizioni in materia di emissione e trasmissione dei documenti attestanti l'ordinazione degli acquisti di beni e servizi effettuata informa elettronica da applicarsi agli enti del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 414, della legge 27 dicembre 2017, n. 205”).
L’AZIENDA provvederà ad emettere trimestralmente regolari fatture elettroniche, previa contabilizzazione e verifica delle competenze spettanti al personale.
L’INRCA si obbliga ad effettuare i pagamenti dei corrispettivi entro gg. 60 (sessanta) dalla data di ricezione delle relative fatture in formato elettronico, ai sensi del D.M.
n. 55/2013 (codice univoco IPA UFAKQ9).
Le parti si impegnano a rispettare gli obblighi di tracciabilità previsti dall’art.3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. .
Art. 6 – Assicurazione
L’INRCA garantisce la copertura assicurativa per la responsabilità civile personale
verso terzi con esclusione del dolo e della colpa grave.
Art. 7 – Rischi da radiazioni ionizzanti
Nel caso in cui i consulenti durante l’espletamento dell’attività di consulenza siano esposti al rischio da radiazioni ionizzanti, l’INRCA si impegna ad inviare all’AZIENDA le valutazioni delle dosi assorbite, con la periodicità delle letture dei dosimetri personali effettuate dall’esperto qualificato.
Sono a carico dell’INRCA gli obblighi di cui all’art. 112 (Obblighi del datore di lavoro di lavoratori esterni) del D.Lgs. 101/2020 ed in particolare gli adempimenti di cui al c. 1, lett. i), relativamente ai lavoratori dell’AZIENDA classificati A.
Art. 8 – Durata, recesso e rinnovo
Per l’attività oggetto della presente Convenzione si concorda un impegno temporale pari a mesi 24 (ventiquattro), a decorrere dal 01/01/2023 e sino al 31/12/2024.
Qualora ragioni organizzative e funzionali impedissero il mantenimento della presente Convenzione, le parti concordano la facoltà reciproca di recesso, dandone motivata comunicazione scritta, da notificarsi via PEC, con un preavviso di almeno 30 gg.
Restano salvi i diritti e gli obblighi nascenti dalle prestazioni a tale data già eseguite. L’eventuale rinnovo dovrà essere rinegoziato e formalizzato da entrambe le parti, con esclusione, quindi, di rinnovi taciti e dovrà essere chiesto dall’INRCA preventivamente, per iscritto, almeno due mesi prima della succittata scadenza.
Art. 9 – Tutela dei dati personali
Con la sottoscrizione della presente convenzione le parti si danno reciprocamente atto che i dati personali saranno trattati nel rispetto di quanto statuito dal Reg. UE 679/2016 e dal X.Xxx. n. 196/2003 così come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018.
In particolare, con la sottoscrizione della presente convenzione, ciascuna parte
dichiara di essere stata informata sul trattamento dei propri dati personali e, in specie, che gli stessi vengono trattati per le attività funzionali alla stipula della presente convenzione e per la gestione del relativo rapporto in convenzione, rilasciandone, quindi, esplicito consenso.
Le parti prendono atto, altresì, dei diritti loro riconosciuti dagli artt. da 15 a 21 del Reg. UE 679/2016.
Inoltre il trattamento dei dati personali oggetto della presente convenzione, pur non essendo obbligatorio è, comunque, necessario per procedere alla stipula della presente convenzione e per compiere gli adempimenti amministrativi conseguenti.
I dati verranno trattati sia con strumenti informatici che cartacei nel rispetto delle disposizioni contenute nel Reg. UE 679/2016 e nel D.Lgs. n. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 e saranno conservati per il tempo ex lege previsto.
I dati verranno comunicati alle strutture organizzative interne di questa AZIENDA e ai suoi dipendenti, alla Compagnia Assicurativa o ad altre istituzioni pubbliche solo per le finalità qui espressamente indicate.
Le previsioni di cui al presente articolo assolvono i requisiti dell’informativa e consenso di cui agli artt. 6 e 13 del Reg. UE 679/2016.
Si evidenzia che le attività che verranno effettuate dal personale di questa AZIENDA presso l’INRCA e che hanno ad oggetto un trattamento di dati personali, anche di natura sensibile, ad opera dello stesso dovranno essere regolamentate, secondo le prescrizioni di cui al Reg. UE 679/2016 e dal X.Xxx. n. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, direttamente dall’INRCA con il suddetto
personale.
L’INRCA, pertanto, rimane l’esclusivo titolare nel trattamento dei dati personali che i dipendenti di questa AZIENDA saranno tenuti a compiere presso tale struttura in conseguenza della sottoscrizione della presente convenzione, tale personale dovrà essere, quindi, dall’INRCA, quale unico ed esclusivo titolare del trattamento, espressamente autorizzato.
A tal fine, per le operazioni di elaborazione di dati personali ai quali i professionisti hanno accesso, nell'espletamento della propria attività di cui alla presente convenzione, gli stessi vengono con la presente autorizzati a trattare ed elaborare i dati personali in maniera strettamente funzionale al ruolo svolto e per espletare la propria attività di cui alla presente convenzione, nel rispetto delle misure tecniche e organizzative adottate dal Titolare, ivi compreso il Regolamento interno sulla protezione dei dati e le relative Istruzioni operative, di cui alla Determina n. 32/DGEN del 04/02/2019 dell’INRCA consultabile in xxxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/Xxx_Xxxx_Xxxxxx.xxx.
Pertanto i professionisti non possono trattare i dati personali degli interessati per fini ulteriori o con modalità difformi rispetto a quelli inerenti l’attività individuata nella presente convenzione, né possono trattare i dati personali oltre il termine della stessa, salvo specifici obblighi di legge.
L’AZIENDA sarà tenuta esclusivamente a indicare i nominativi del personale che effettuerà le attività oggetto di convenzionamento affinché l’INRCA medesima possa predisporre gli adempimenti conseguenti.
In attuazione di quanto sopra l’INRCA dovrà trasmettere a questa AZIENDA nel rispetto del principio di non eccedenza, pertinenza e proporzionalità esclusivamente i dati strettamente necessari a compiere gli adempimenti di natura amministrativa
discendenti dall’esecuzione della presente convenzione.
Art. 10 – Foro Competente
In caso di controversia per qualsiasi questione relativa alla presente convenzione, la medesima sarà devoluta alla sola ed esclusiva competenza del Foro di Ancona, che le parti con il presente atto accettano espressamente.
Art. 11 – Oneri fiscali
La presente convenzione viene redatta in formato elettronico e sottoscritta digitalmente dalle parti contraenti, ai sensi dell’art. 15 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.
Il presente atto è soggetto:
- a imposta di bollo di cui al D.P.R. n. 642/1972 a carico dell’INRCA nella misura di n. 2 bolli da € 16,00 cad. che viene assolta in modo virtuale (rif. autorizzazione Agenzia delle Entrate - prot. N. 57407/2009 del 29/09/2009);
- a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi del D.P.R. 131/86; le spese dell’eventuale registrazione sono a carico della parte che la richiede.
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.
Per l’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche
Per delega di firma del Direttore Generale ad interim Il Direttore S.O. Area a Pagamento
(Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxx)
Per l’INRCA
Istituto Nazionale di Riposo e Cura per Anziani
Il Direttore Generale ad interim
(Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx)