CONTRATTO
CONTRATTO
TRA AUSL DELLA ROMAGNA E CENTRO IPERBARICO S.R.L. PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI DI FORNITURA, IN REGIME AMBULATORIALE, DI PRESTAZIONI DI OSSIGENO TERAPIA IPERBARICA E PRESTAZIONI AMBULATORIALI DI MEDICAZIONE AVANZATA PER IL TRATTAMENTO DI LESIONI CUTANEE COMPLESSE
PERIODO 00.00.0000 - 00.00.0000
Tra le Parti :
- AUSL della Romagna (di seguito Azienda - Committente), con sede legale in Ravenna in xxx Xx Xxxxxxx x. 0, CF e P. IVA 02483810392 rappresentata dalla Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxx, Direttore U.O. Acquisizione Prestazioni Sanitarie da Erogatori Esterni, ai sensi della deliberazione del Direttore Generale AUSL Romagna n 447 del 04/10/2017; PEC: xxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxx.xx
e
- CENTRO IPERBARICO S.R.L. (di seguito Fornitore) con sede legale in Ravenna, Via Xxxxxxx Xxxxx, n. 3 - 48124 (C.F. - P. IVA 01067740397) nella persona del legale rappresentante Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx; PEC: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
Richiamati in particolare:
- Il D.lgs. 502/92 e s.m.i. e, nello specifico, gli artt. 8-bis “Autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali”; 8-ter “Autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie”, 8-quater
“Accreditamento istituzionale”, 8-quinquies “Accordi contrattuali” e 8-sexies “Remunerazione”;
- il DPCM 12 gennaio 2017 recante “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’art. 1, comma 7 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502”;
- la DGR n° 426/2000 “Linee guida e criteri per la definizione degli accordi e la stipula dei contratti ai sensi D.Lgs n° 502/92, così come modificato dal D.Lgs n° 229/ 99 e della Legge regionale n° 37/98: “Primi adempimenti” che ha attribuito alle Aziende Sanitarie la competenza alla stipula dei predetti accordi contrattuali a favore degli assistiti nel proprio ambito territoriale, in coerenza con gli indirizzi regionali in materia;
- il D.Lgs 159/2011 e s.m.i. recante il “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonchè nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” e s.m.i.; visto, in particolare, il Libro II del citato D. Lgs. 159/2011, intitolato “Nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”;
- la legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione” ed in particolare l’art. 1 comma 42 lett. L che modifica l’art. 53 del d.lgs 165/2001, aggiungendo il comma 16-ter, disciplinante il cosiddetto “revolving doors” o “pantouflage” per evitare che si creino situazioni di conflitto di interessi nel conferimento di incarichi;
- la Determinazione del Direttore U.O. Gestione Economica Risorse Umane AUSL della Romagna n. 3757 del 20/12/2021 avente ad oggetto “Convenzione
tra l’Azienda USL della Romagna e il Centro Iperbarico S.R.L di Ravenna per l’erogazione di prestazioni mediche da parte delle equipe di anestesia e rianimazione dei presidi ospedalieri aziendali finalizzate ad assicurare la continuità assistenziale notturna, festiva e prefestiva.”
- il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e, in generale, la normativa vigente in materia di Privacy;
- la DGR n. 354/2012 “Linee di indirizzo regionali in materia di controlli esterni ed interni dei produttori pubblici e privati di prestazioni sanitarie nella Regione Xxxxxx-Romagna. Aggiornamento”;
- la DGR n. 1943 del 04.12.2017 avente ad oggetto “Approvazione requisiti generali e procedure per il rinnovo dell’accreditamento delle strutture sanitarie”;
- la L.R. 22/2019 “Nuove norme in materia di autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private. Abrogazione della legge regionale
n.34 del 1998 e modifiche alle leggi regionali n 2 del 2003, n. 29 del 2004 e n. 4 del 2008”;
- la DGR n. 2076 del 03.12.2018 avente ad oggetto “Revisione delle modalità di compartecipazione alle prestazioni di assistenza sanitaria a favore delle famiglie con almeno 2 figli a carico”;
- la DGR n. 1044 del 24 agosto 2020 ad oggetto “ Abolizione della quota fissa sulle ricette di specialistica ambulatoriale e sui farmaci di fascia A per gli assistiti non esenti, di cui alla proprie deliberazioni n. 1190/2001 e n. 2075/2018, ai sensi dell’articolo 1, commi 446-448 della legge n. 160/2019;
- il Nomenclatore tariffario regionale delle Prestazioni di specialistica ambulatoriale erogabili a carico del Servizio sanitario di cui alla DGR n. 410/1997 e successive modifiche ed integrazioni (DGR n. 263/2003; DGR n.1108/2011; DGR n. 1906/2011; DGR n. 145/2013; DGR n. 253/2015; DGR n. 98/2016; DGR n. 463/2016; DGR n. 1712/2016; DGR n.
916/2018; DGR n. 1765/2019);
- la Determinazione della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali della Regione Xxxxxx Xxxxxxx 29 maggio 2018, n. 8104 “Piano annuale dei controlli (PAC) ex delibera di giunta regionale n. 354/2012 – anno 2018”;
- la procedura PA 103 e s.m.i. “procedura acquisti di prestazioni sanitarie di specialistica ambulatoriale, diagnostica strumentale, riabilitazione ambulatoriale e domiciliare da strutture private accreditate”;
Visto e preso atto che:
- il Consiglio Superiore di Sanità della Repubblica Italiana, nella seduta del 17 giugno 1998 (ALL. 1), ha approvato un documento elaborato da un apposito gruppo di studio per l’Ossigenoterapia Iperbarica (OTI) dal titolo “Protocolli diagnostici e terapeutici per l’uso dell’ossigenoterapia iperbarica”;
- l’Assessorato alla Sanità della Regione Xxxxxx Xxxxxxx con propria circolare n. 18 del 16/09/1999 (ALL. 2) ha aggiornato le disposizioni in materia di OTI riconoscendo tale trattamento a carico del SSN per le sottoelencate patologie esclusivamente nell’ambito degli specifici protocolli predisposti dal Consiglio Superiore della Sanità come da circolare XXX.XX/0.0/000 del 23.12.1997 del Ministero della Sanità e nota Prot. n. DPS VI.4.6/50 datata
21.1.1999:
→ intossicazione da monossido di carbonio;
→ patologia da decompressione ed embolia gassosa arteriosa iatrogena;
→ infezioni necrosanti progressive, di diversa eziologia, incluse le lesioni ischemiche aterosclerotiche e le lesioni ischemiche da patologia diabetica;
→ ischemia traumatica acuta;
→ sindrome compartimentale;
→ innesti cutanei e lembi muscolo-cutanei compromessi;
→ Osteomielite cronica refrattaria;
→ Lesioni radio-necrotiche;
→ Osteonecrosi asettica;
→ Ipoacusia improvvisa;
→ Piaghe torbide da traumi o ustioni.
Al di fuori di specifici protocolli nessun trattamento OTI anche se riferito alle patologie sopraelencate può essere posto a carico del SSN; a tale riguardo si fa riferimento anche alle Linee Guida Simsi 2015 e s.m.i. da acquisire formalmente ai fini della regolamentazione dei rapporti contrattuali di cui al presente Accordo (ALL. 3);
- la sopracitata Circolare regionale n. 18 sollecita le Aziende a stipulare accordi con centri privati OTI regolarmente autorizzati e funzionanti, in quanto, salvo alcune eccezioni, sul territorio regionale non sono presenti strutture private accreditate per l’erogazione di prestazioni OTI.
Richiamata inoltre:
- la nota Prot. n. 0250655/P del 09/09/2021 del Responsabile Aziendale Pianificazione fabbisogno sanitario prestazioni di ricovero per committenza esterna, (di seguito Responsabile aziendale committenza), avente ad oggetto “Accordi fornitura 2021 prestazioni OssigenoTerapia Iperbarica (OTI) e Medicazione avanzata per il trattamento in regime ambulatoriale di lesioni cutanee complesse di diversa natura per Residenti Ausl della Romagna. Centro Iperbarico Ravenna e “Domus Medica “ San Marino”.
CONCORDANO QUANTO SEGUE:
ART. 1 OGGETTO DELL’ACCORDO
Le premesse di cui sopra fanno parte del presente Accordo.
In esso sono regolamentati e disciplinati i rapporti giuridici ed economici tra L’Azienda Usl della Romagna (Azienda e/o Committente) e il Centro Iperbarico S.r.l. (Fornitore) per la fornitura di prestazioni di Ossigeno Terapia Iperbarica oggetto di accreditamento e per altre prestazioni necessarie per l’efficacia del percorso di diagnosi e terapia (progetto multimodale per il singolo paziente), a condizione che siano anch’esse oggetto di accreditamento oltreché contemplate nel Nomenclatore Tariffario Regionale (tariffe concordate e riportate nel tariffario allegato al presente Contratto quale Allegato 6), nonché per la fornitura di prestazioni di medicazione avanzata per il trattamento ambulatoriale di lesioni cutanee complesse di diversa natura.
Le prestazioni saranno rese a favore di cittadini ambulatoriali residenti nel territorio Ausl Romagna nonché a pazienti inviati da P.S. o ricoverati negli ospedali dall’Azienda Usl della Romagna residenti o non residenti nell’ambito
territoriale dell’AUSL della Romagna, con oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale per le sole specifiche patologie di cui alla circolare Assessorato alla Sanità Regione Xxxxxx Xxxxxxx n. 18 del 16.09.1999 e relativi allegati, ed esclusivamente nell’ambito degli specifici protocolli predisposti dal Consiglio Superiore della Sanità di cui in premessa.
Le prestazioni di Ossigenoterapia Iperbarica oggetto del presente accordo sono le seguenti:
1. Prestazioni in regime di emergenza: rientrano in tale ambito trattamenti indifferibili rivolti a pazienti in condizioni di imminente pericolo di vita. La gestione di tale casistica è garantita nelle 24 ore giornaliere per l’intera settimana compresi i giorni festivi. In tale ambito si considerano i trattamenti di Ossigeno terapia Iperbarica per la casistica di seguito specificata e per il relativo numero massimo di sedute di terapia:
a) Intossicazione da monossido di carbonio: n. massimo sedute 2;
b) Patologia da decompressione: 1 seduta;
c) Ischemia acuta da trauma (inclusa sindrome da schiacciamento): n. massimo di sedute 8;
d) Infezione necrosante progressiva (inclusa Gangrena): n. massimo di sedute 8.
Con riferimento alle prestazioni ricadenti nella casistica c) e d), le stesse saranno considerate rese in regime di emergenza dopo valutazione congiunta per singolo caso della relativa documentazione clinica, da effettuarsi
periodicamente, da parte di referente aziendale (per l’anno 2021 individuato nel Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx ) con la Direzione Sanitaria del Centro, nelle more della definizione di un percorso strutturato, condiviso tra le parti, con particolare riferimento alla individuazione della documentazione necessaria ai fini dell’attribuzione di ogni ciclo di trattamento al regime di emergenza con conseguente riconoscimento economico oltre i limiti del budget programmato.
Da tali prestazioni vanno tenuti distinti i trattamenti resi in “urgenza”, ovvero quelli indicati come necessari dall’Azienda in relazione al quadro clinico del paziente, per il quale il trattamento deve essere garantito al fine di evitare che le condizioni cliniche del paziente stesso possano diventare critiche.
Il Fornitore, sulla base della convenzione tra AUSL Romagna e Centro Iperbarico s.r.l. di cui alla Determinazione del Direttore U.O. Gestione Economica Risorse Umane AUSL della Romagna n. 3757 del 20/12/2021 garantisce entrambe le prestazioni in emergenza e urgenza nelle 24 ore giornaliere per l’intera settimana compresi i giorni festivi.
2. Prestazioni programmate destinate a pazienti degenti presso i Presidi Ospedalieri dell’Azienda USL per le patologie indicate in premessa: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 18,30 e il sabato dalle ore 8,00 alle 12,30;
3. Prestazioni destinate a pazienti in regime ambulatoriale per le patologie indicate in premessa: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 18,30 e possibilmente il sabato dalle ore 8,00 alle 12,30. Fermo restando il rispetto e l’osservanza della Circolare dell’Assessorato alla Sanità Regione Xxxxxx-Romagna n. 18 del 16.09.1999 e relativi allegati, le parti concordano che l’accesso al
trattamento dei pazienti abbia luogo, nel rispetto dei criteri di cui al successivo art. 4, previa visita da parte di un medico specialista del Centro Iperbarico, al fine della valutazione dell’idoneità fisica del paziente alla effettuazione della terapia ed alla conferma della reale aspettativa di un beneficio terapeutico.
Le suddette prestazioni sono erogate presso la seguente sede:
- Xxx X. Xxxxx, x. 0, 00000 Xxxxxxx. Il Fornitore garantisce che il predetto Centro è allestito in conformità alle Linee Guida ISPESL (ALL. 4) circa la gestione in sicurezza delle camere iperbariche multi posto in ambiente clinico.
L’idoneità del paziente all’Ambiente Iperbarico è valutata dallo Staff medico del Centro Iperbarico durante l’erogazione delle prestazioni di ossigenoterapia iperbarica e delle prestazioni ad essa correlate, liberando da ogni responsabilità l’Azienda inviante.
ART. 2 CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA
Il Fornitore è soggetto ad informazione Antimafia ai sensi degli artt. 82 e ss. D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i..
Si dà atto che in data 05.08.2021 è pervenuta a questa Azienda la documentazione antimafia ai sensi del D. Lgs. n. 159/2011 (informazione liberatoria) con validità annuale. Il Fornitore si obbliga a comunicare tempestivamente alle Aziende USL ogni modifica intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura d’impresa e negli organismi tecnici e amministrativi.
L’Azienda USL si riserva il diritto di recesso immediato dal contratto nel caso in cui vengano accertate l’esistenza di infiltrazioni mafiose da parte della Prefettura o la struttura sia soggetta a qualsiasi provvedimento (anche interdittivo o cautelare) derivante dall’applicazione della normativa antimafia.
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ART. 3 VALIDITÁ DELL’ACCORDO
Il presente Accordo ha durata annuale dal 01.01.2021 al 31.12.2021 e potrà essere concordemente modificato ed integrato in ogni momento qualora intervengano elementi di valutazione nuovi, sia in ordine agli aspetti sanitari, sia in ordine agli aspetti economici in esito alle verifiche periodiche e/o in conseguenza di nuove e diverse disposizioni programmatiche, tariffarie, normative (nazionali, regionali e/o locali).
Le eventuali modificazioni e le integrazioni concordate tra le parti e/o che si rendessero necessarie a seguito di nuove disposizioni Aziendali, dovranno essere formalizzate per iscritto, mentre saranno applicate di diritto tutte le disposizioni normative nazionali e regionali che dovessero intervenire nel corso di esecuzione del contratto e nel periodo di vigenza dello stesso.
La validità-efficacia del presente Accordo è condizionata alla sussistenza e permanenza, per tutta la sua durata, dei presupposti di autorizzazione e accreditamento della struttura, nonché al possesso dei requisiti di onorabilità e, in generale, alla permanenza dei presupposti legittimanti la stipula del presente contratto, ivi compresa la necessità di assicurare, anche per l’anno 2021, la regolare erogazione delle prestazioni di Ossigeno Terapia Iperbarica (OTI) in coerenza col fabbisogno sanitario individuato a livello aziendale.
Il Centro Iperbarico S.r.l. risulta accreditato per la prestazione di Ossigenoterapia Iperbarica con determinazione del Direttore Generale Sanità e Politiche sociali n. 5895 del 04/05/2012 e successive proroghe, di cui alle DGR n. 1311 del 23.07.2014, n. 1604 del 26.10.2015, n. 1943 del 04.12.2017,
ampliato con determinazione n. 6540 del 10.04.2019, prorogato con determinazione n. 5460 del 01.04.2020 fino al 09.04.2024 e da ultimo confermato, con determinazione n. 14457 del 25.08.2020 avente ad oggetto il superamento delle prescrizioni di alla citata determinazione n. 6540 del 10.04.2020.
Il possesso dei requisiti oggettivi (autorizzazione e accreditamento) e soggettivi di onorabilità è autocertificato dal Fornitore mediante dichiarazione sostitutiva, agli atti dell’Azienda, in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, sottoscritta con le modalità di cui all’art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L’Azienda Committente procede alle necessarie verifiche in merito alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese, precisandosi che in ipotesi di accertata dichiarazione mendace, ferme restando le conseguenze sanzionatorie di legge, il presente contratto si risolve di diritto, con avvertimento, altresì, che si procederà alla denuncia alle competenti Autorità per ogni conseguente provvedimento.
È onere del Fornitore, il quale si obbliga a tal fine, comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dei dati e/o informazioni indicate nelle dichiarazioni sostitutive di cui sopra, fornite all’Azienda Committente ai fini della stipula e regolare esecuzione del presente Accordo di Fornitura, nonché per la valutazione della congruità dei servizi offerti agli assistiti.
ART. 4 ACCESSO ALLE CURE – PIANO DI COMMITTENZA
La tipologia e la relativa valorizzazione economica delle prestazioni specialistiche oggetto del presente Accordo, rivolte a cittadini residenti nel territorio Ausl Romagna nonché a pazienti inviati da P.S. o ricoverati negli
ospedali dall’Azienda Usl della Romagna residenti o non residenti, sono determinate nel piano di committenza definito dal Responsabile Aziendale (All.5). Il trattamento è riconosciuto a carico del SSR per le sole patologie indicate dall’Assessorato alla Sanità della Regione Xxxxxx Xxxxxxx nella circolare n. 18/1999 sopra citata e relativi allegati. Quanto alle patologie “ipoacusia improvvisa”, “necrosi ossea asettica” e “piaghe torbide da traumi o ustioni”, il trattamento è riconosciuto a carico del SSR, sempre che lo stesso sia effettuato secondo gli specifici protocolli predisposti dalla Società Italiana di Medicina Subacquee e Iperbarica (SIMSI) cui la stessa circolare n. 18/1999 espressamente rimanda e s.m.i. e/o aggiornamenti che dovessero intervenire in fase di esecuzione del presente Accordo. Si concordano le seguenti modalità e criteri di accesso alle prestazioni oggetto del presente Accordo:
1. Prestazioni in regime di Emergenza e di Urgenza: l’invio dei pazienti potrà aver luogo esclusivamente su richiesta delle UU.OO. dell’AUSL della Romagna a seguito della quale il Centro Iperbarico si impegna a garantire l’attivazione della struttura entro 90 (novanta) minuti dall’allertamento. Le modalità di trasporto al Centro Iperbarico ed il tipo di assistenza sanitaria necessaria durante il trasporto sarà deciso dal medico dei servizi di emergenza in relazione allo stato di criticità del malato avvalendosi del servizio 118. Il Centro Iperbarico, per l’erogazione di prestazioni in regime di emergenza, si impegna a garantire la disponibilità di un
medico iperbarico e/o rianimatore, un tecnico operatore ed un infermiere per le 24 ore consecutive. Il paziente ricoverato deve essere accompagnato dalla relativa cartella clinica;
2. Prestazioni programmate destinate a pazienti degenti presso i Presidi Ospedalieri dell’Azienda USL: l’erogazione delle prestazioni avrà luogo con la richiesta dei dirigenti medici delle UU.OO. ospedaliere, previa autorizzazione delle Direzioni Mediche di presidio ospedaliero o Dirigenti delegati. Il medico del servizio inviante, cui è affidata la responsabilità clinica del paziente, deciderà sul trasporto e sulle modalità di accompagnamento e assistenza del paziente stesso fino al Centro Iperbarico. Nei casi di comprovata criticità potrà essere richiesta anche la consulenza di un medico rianimatore. Il medico del servizio inviante, cui è affidata la responsabilità del paziente ed il medico in servizio presso il Centro Iperbarico dovranno concordare le modalità di assistenza medico e/o infermieristica presso il Centro stesso durante il trattamento, in relazione al quadro clinico del paziente. Durante la permanenza presso il Centro Iperbarico, la responsabilità medica tecnica ed ogni altra responsabilità derivante dal piano terapeutico e dalle prestazioni effettuate presso il Centro stesso è attribuita al personale medico del Centro Iperbarico, liberando l’Azienda inviante da ogni responsabilità. Il paziente ricoverato deve essere accompagnato dalla relativa cartella clinica.
Il medico inviante deciderà, sentito il medico del Centro Iperbarico, sul trasporto e sulle modalità di accompagnamento ed assistenza del paziente per il rientro.
3. Prestazioni di Ossigenoterapia Iperbarica destinate a pazienti in regime ambulatoriale: le modalità di accesso alle cure sono quelle definite nei diversi ambiti territoriali confluiti nell’odierna Azienda Committente e consolidatesi sulla base di prassi operative che si sono sviluppate nel contesto dell’esecuzione degli specifici accordi/contratti/convenzioni susseguitisi nel tempo tra le odierne parti e che le stesse ritengono di confermare, nelle more della ridefinizione dei percorsi aziendali.
Per l’anno 2021, l’emergenza sanitaria e la necessita’ di condividere con il livello regionale alcuni presupposti dell’Accordo di Fornitura hanno determinato un allungamento dei tempi, che non hanno permesso la piena definizione dei criteri di accesso alla Ossigeno Terapia Iperbarica (OTI), omogenei su tutto il territorio aziendale e le conseguenti rimodulazioni organizzative aziendali necessarie per poterne garantire l’applicazione.
Si auspica che tali aspetti, finalizzati al miglioramento dei percorsi, possano trovare la necessaria e compiuta definizione nell’anno 2022 con conseguente inserimento nel testo dell’Accordo contrattuale.
4. Prestazioni di medicazione avanzata per il trattamento ambulatoriale di lesioni cutanee complesse di diversa natura
L’accesso alle prestazioni che rientrano nell’ambito dell’attività ordinaria riferita al Centro cure difficili del Fornitore prevede che il paziente acceda al Centro con prescrizione del MMG per visita chirurgica.
Al primo accesso il paziente viene valutato (visita filtro) dal Centro che esprime
la diagnosi e valutazione del quadro clinico , proponendo contestualmente modalità e tempi del trattamento della lesione. La valutazione, per singolo caso clinico, viene rappresentata in una specifica scheda di inquadramento clinico con iconografia allegata che viene inviata alla valutazione del Direttore della
U.O. Grandi ustionati dell’Azienda Usl della Romagna presso il Presidio Ospedaliero Bufalini di Cesena per la relativa autorizzazione sanitaria contenente eventuali indicazioni integrative debitamente motivate.
Il ciclo di trattamento di ogni paziente preso in carico dal SSN viene monitorato presso la predetta U.O. Ospedaliera, attraverso gli aggiornamenti che il Centro cure difficili è tenuto a fornire regolarmente.
Anche per l’anno 2021, in stretta relazione con l’emergenza sanitaria COVID- 19, l’Azienda Usl, tramite l’Area Vulnologica aziendale, richiede specifica collaborazione/integrazione al Centro cure difficili per il trattamento di selezionata casistica di livello medio di gravità per patologia riconducibile all’ambito di patologia “Piede diabetico” e lesioni cutanee in pazienti diabetici su richiesta di visita urgente formulata dagli Specialisti aziendali.
Qualora l’accesso del paziente per tali patologie sia avvenuto su prescrizione del MMG, il Centro deve provvedere alla richiesta alla Diabetologia dell’Ospedale di Ravenna (Responsabile progetto piede diabetico AUSL della Romagna, Dott. Xxxxx Xx Xxxxxxx e relativo Staff) di specifica autorizzazione alla presa in carico del caso, previo invio della relativa documentazione clinica necessaria ai fini della valutazione.
L’accesso dei pazienti al Centro cure difficili c/o il Fornitore sarà verificato attraverso apposito elenco dei pazienti autorizzati che dovrà essere periodicamente fornito ed aggiornato dall’U.O. di Diabetologia/Vulnologia
Aziendale.
5. Trattamenti “compassionevoli”: Considerato che il Centro Iperbarico è in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla normativa di settore, potranno essere autorizzati trattamenti “compassionevoli” oltre i tetti di budget concordati.
ART. 5 TARIFFE E BUDGET
La tipologia delle prestazioni oggetto del presente Accordo, nonché la relativa valorizzazione economica, sono quelle definite in conformità con il fabbisogno sanitario validato dal Responsabile aziendale committenza nei limiti di €
240.000 per prestazioni di medicazione avanzata per il trattamento in regime ambulatoriale di lesioni cutanee complesse di diversa natura (c.d. “cure difficili”) e per le prestazioni di Ossigeno Terapia Iperbarica nei limiti del tetto massimo di spesa (al netto di ticket pari ad € 1.031.300,00 derivante dall’applicazione delle tariffe previste dal Nomenclatore Tariffario Regionale della Regione Xxxxxx-Romagna vigente, (tariffe concordate e riportate nel tariffario allegato al presente Contratto quale Allegato 6), così suddiviso:
A) Prestazioni OTI programmate destinate a pazienti degenti presso i Presidi Ospedalieri dell’Azienda USL: € 307.300,00;
B) Prestazioni OTI a pazienti ambulatoriali: € 724.000,00;
C) Prestazioni di medicazione avanzata per il trattamento in regime ambulatoriale di lesioni cutanee complesse di varia natura (cura ferite difficili) € 240.000; oltre il tetto economico concordato saranno riconosciute le prestazioni erogate, a supporto dell’attività vulnologica dell’Azienda Usl della Romagna a seguito di invio da parte della rete Vulnologica, causa emergenza COVID-19.
Le prestazioni OTI rese in regime di emergenza, sono da considerarsi tali esclusivamente se rivolte a pazienti che rientrano nella casistica specificata all’art. 1 punto 1) del presente Accordo e nello specifico numero massimo di sedute previsto per ogni tipologia, trattandosi di trattamenti salvavita rivolti a casi in emergenza e per loro natura non prevedibili, sono riconosciute economicamente fuori dal budget suddetto.
Le sedute ulteriori, rispetto al numero massimo specificato per ogni tipologia indicata all’art.1, effettuate in favore di pazienti interessati dalle tipologie di casistica di cui al medesimo articolo, saranno comprese nell’ambito del budget complessivo concordato (A+B). Le prestazioni rese in regime di urgenza concorrono, di norma, al budget complessivo concordato (A+B).
In ipotesi di superamento del budget suddetto (A+B), potranno essere riconosciute economicamente previa valutazione sanitaria aziendale in merito da parte del Referente aziendale (per il 2021 individuato nel Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx).
Il budget annuale calcolato al netto della compartecipazione alla spesa sanitaria è determinato come da nota Prot. 250655/P del 09/09/2021 a firma del Responsabile Aziendale committenza ed assorbe le precedenti comunicazioni già anticipate al Fornitore con nota prot.120361/P del 05/05/2021 e nota prot. 194842/P del 15/07/2021 che si richiamano per quanto di rilievo ai fini del presente Accordo.
Le prestazioni di cui sopra si intendono commissionate per il periodo 00.00.0000 - 00.00.0000.
Il Fornitore potrà erogare prestazioni fino al volume economico annuale
massimo previsto dal piano di committenza; in caso di eccesso di produzione, alla struttura non verrà riconosciuto alcun valore economico aggiuntivo, ad eccezione delle prestazioni in regime di emergenza di cui all’Art. 1 punto 1, (prestazioni di Ossigenoterapia iperbarica) per la quali è previsto il riconoscimento economico oltre i limiti del budget programmato a seguito di validazione sanitaria, e delle prestazioni erogate dal Centro Ferite Difficili a seguito di richiesta della Diabetologia aziendale. Le parti concordano, inoltre, la possibilità di compensare gli importi per prestazioni erogate a pazienti in regime di urgenza/ricovero ospedaliero con quelli per prestazioni erogate in regime di specialistica ambulatoriale, fatto salvo il rispetto del tetto massimo complessivamente negoziato (Budget A+B).
Alle prestazioni negoziate sono applicate le tariffe riportate nel Nomenclatore tariffario regionale delle prestazioni di specialistica ambulatoriale erogabili a carico del Servizio sanitario (tariffe riportate nel tariffario allegato al presente Contratto quale Allegato 6).
In caso di incremento a seguito di modificazioni, comunque intervenute nel corso dell’anno, dei valori unitari dei tariffari regionali per la remunerazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, il volume massimo di prestazioni remunerate, si intende rideterminato nella misura necessaria al mantenimento dei limiti di Budget annuali, fatta salva la possibile stipula di accordi integrativi, nel rispetto dell’equilibrio economico-finanziario programmato, come previsto dall’art. 8 quinquies del D.Lgs. n. 502/1992.
Art. 6 FATTURAZIONE E PAGAMENTI
Al fine di consentire le attività di monitoraggio e controllo della produzione rispetto al Piano di Committenza definito, il Fornitore è tenuto a trasmettere alla
Committente, con cadenza mensile, entro e non oltre il giorno 20 del mese successivo a quello di competenza, a fine ciclo terapeutico, regolare fattura per le prestazioni erogate.
In via separata rispetto alla fatturazione, dovrà essere trasmessa agli uffici competenti di questa U.O. la documentazione giustificativa contenente le informazioni di dettaglio sugli addebiti (dati anagrafici del paziente, quantità/tipologia delle prestazioni erogate, importo lordo, ticket riscosso e importo netto), indicando gli estremi della fattura a cui la documentazione giustificativa fa riferimento, per l’effettuazione dei controlli. La finalità di tenere distinti la documentazione a supporto del documento contabile dai documenti contabili è quella di non divulgare informazioni aventi natura di dati sensibili di natura sanitaria.
Le prestazioni OTI destinate a pazienti degenti presso i Presidi Ospedalieri dell’Azienda USL in regime ordinario, in regime di emergenza e in regime di urgenza, dovranno essere fatturate separatamente con le medesime tempistiche sopra indicate, alle rispettive UU.OO. Piattaforme Amministrative dell’Azienda USL Romagna.
Le prestazioni rese a pazienti in regime ambulatoriale dovranno essere fatturate all’U.O. Acquisizione Prestazioni Sanitarie da Erogatori Esterni AUSL Romagna, distintamente tra prestazioni di Ossigenoterapia Iperbarica (OTI) e Cura Ferite Difficili.
In specifico, il Fornitore dovrà inviare le fatture erogate a pazienti in regime ambulatoriale, in formato elettronico XML, attraverso il sistema di interscambio (SDI) all’Azienda Usl della Romagna – Xxx Xx Xxxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxxx
X.X. x X. XXX 00000000000, CODICE IPA: 0L06J9 e nel campo TAG XML1.2.6 “Riferimento Amministrazione” COMRA.
Con riferimento, invece, alle prestazioni erogate in regime di emergenza- urgenza e alle prestazioni programmate destinate ai pazienti degenti presso i Presidi Ospedalieri dell’Azienda USL, il Fornitore dovrà inviare le fatture in formato elettronico XML, attraverso il sistema di interscambio (SDI) all’Azienda USL della Romagna – Xxx Xx Xxxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxxx C.F. e P.IVA 02483810392, CODICE IPA: 0L06J9 e nel campo TAG XML 1.2.6 “Riferimento Amministrazione” indicare:
RNPO per le prestazioni autorizzate da Direzione Medica Presidio Ospedaliero di Rimini o prestazioni in emergenza-urgenza da accesso Pronto Soccorso Rimini.
CEPO per le prestazioni autorizzate da Direzione Medica Presidio Ospedaliero di Cesena o prestazioni in emergenza-urgenza da accesso Pronto Soccorso Cesena.
RAPO per le prestazioni autorizzate da Direzione Medica Presidio Ospedaliero di Ravenna o prestazioni in emergenza-urgenza da accesso Pronto Soccorso Ravenna.
FOPO per le prestazioni autorizzate da Direzione Medica Presidio Ospedaliero di Forlì o prestazioni in emergenza-urgenza da accesso Pronto Soccorso Forlì.
Il Fornitore ha l’obbligo di conformarsi a quanto prescritto dall’art. 1, commi da 209 a 213, Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dal regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui al Decreto Ministero dell’Economia e delle
Finanze 3 aprile 2013, n. 55.
Il Fornitore emette la fattura per le prestazioni erogate nel momento in cui rende disponibili i dati di flusso ASA o tramite produzione del tracciato informativo regionale o anche direttamente al Committente tramite apposito tracciato record allegato alla fattura, in modo tale che l’Azienda possa svolgere gli accertamenti dovuti per procedere a regolare liquidazione.
Le suddette disposizioni si estendono anche con riferimento a quelle prestazioni integralmente remunerate dal ticket (paganti in toto la prestazione SSN) che devono essere inserite nel Flusso ASA; l’inadempimento a questo obbligo informativo comporta la restituzione alla Committente delle corrispondenti somme di Ticket versate dall’assistito e incassate direttamente dal Fornitore.
Possono essere addebitate all’Ausl della Romagna solo le prestazioni sanitarie rese conformemente a tale Accordo e validate dalla banca dati regionale.
Le prestazioni erogate a favore di assistiti residenti in Regione (Infrarer) sono fatturate all’Azienda USL ove il paziente risiede sulla base del dato anagrafico risultante dalla prescrizione medica e tessera sanitaria.
Le prestazioni erogate a favore di assistiti non residenti in Regione (Extrarer) sono fatturate, separatamente dalla fattura dei residenti, all’Azienda USL ove ha sede territoriale la Struttura privata accreditata erogatrice, con indicazione del codice fiscale del soggetto beneficiario, della Regione e/o Stato estero di residenza.
Le prestazioni rese a favore degli stranieri, dovranno essere fatturate all’AUSL della Romagna separatamente rispetto alle prestazioni emesse per gli altri assistiti residenti e comunque corredate della documentazione comprovante il
diritto all’assistenza sanitaria (tessera TEAM o altro documento equipollente). L’importo delle singole fatture, che verrà addebitato all’Azienda nelle forme sopraindicate, dovrà essere quello risultante dalla tariffa del Nomenclatore, dedotto l’importo degli eventuali ticket riscossi.
L'Azienda si impegna a garantire il pagamento entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura, ove questa sia pervenuta regolarmente all’Azienda Committente secondo le modalità e con le indicazioni sopra specificate, ed, in ogni caso, entro il limite del budget stanziato in relazione al Piano di Committenza di cui all’art. 5.
Eventuali prestazioni erogate in difformità ai criteri di accesso di cui all’art. 4 o, in generale, in maniera difforme rispetto alle previsioni del presente Accordo, non daranno titolo al riconoscimento economico a carico del SSN.
Tutti i pagamenti avvengono a titolo di acconto, salvo conguaglio attivo e passivo a consuntivo (validato ASA o superamento del budget concordato), a seguito dell’espletamento dei controlli di coerenza tra produzione commissionata e produzione effettivamente erogata.
La liquidazione e/o avvenuto pagamento non pregiudicano in alcun modo la ripetizione di somme che, sulla base dei controlli sulle prestazioni sanitarie erogate, risultassero non dovute o dovute in parte.
L’Azienda effettuerà opportune verifiche, elencate al successivo art. 7, ed in caso di riscontrato errore e/o incongruenza di dati e informazioni, ne darà comunicazione al Fornitore.
In tal caso è obbligo del Fornitore emettere tempestivamente e, comunque, entro e non oltre 30 giorni dalla contestazione-richiesta, nota di credito, a fronte dei rilievi avanzati dal Committente.
Nello stesso termine di 30 gg. dalla contestazione il Fornitore può, eventualmente, replicare-controdedurre alla contestazione, purché le repliche- controdeduzioni siano supportate da riscontri oggettivi e documentali che, in ogni caso l’Azienda Committente si riserva di valutare. La mancata replica alle contestazioni sollevate dall’Azienda nel termine indicato equivale ad accettazione della contestazione.
Resta salva la possibilità per l’Azienda di avvalersi della compensazione di cui all’art. 1241 c.c.
La reiterata mancata emissione della nota di credito da parte del Fornitore costituisce grave inadempimento e, previa diffida, causa di risoluzione dell’Accordo.
Il mancato pagamento entro i termini previsti non dà diritto al fornitore di sospendere l’erogazione delle prestazioni oggetto del presente contratto.
ART. 7 CONTROLLI SANITARI E AMMINISTRATIVI
L’Azienda può effettuare in qualunque momento controlli e/o ispezioni tendenti a verificare sia l’appropriatezza delle prestazioni rese sia la congruenza tra prescrizioni, prestazioni erogate e relative tariffe, ai sensi normativa vigente.
Sono, inoltre, previsti controlli amministrativi. In particolare:
- controlli anagrafici (residenza del cittadino);
- congruenza tra importo fatturato e importo validato ASA;
- controllo rispetto tetti economici.
Le parti convengono che la conservazione della totalità delle ricette mediche relativa alle prestazioni erogate in esecuzione del presente contratto, resterà in carico al Fornitore il quale, a tal fine, dovrà adottare ogni accorgimento per
garantire la tutela della Privacy in relazione ai dati personali, anche sensibili, contenuti nelle ricette medesime e garantirne la conservazione e l’integrità per la durata temporale di almeno cinque anni, anche ai fini dei controlli ed ispezioni sopra elencati.
A tal fine si fa riferimento alle disposizioni impartite con nota prot. 184052/P del 22/07/2020 avente ad oggetto “Riferimento ns. nota prot. 285936 del 13/11/2018-disposizioni in merito alla documentazione sanitaria relativa agli accordi di fornitura-prestazioni specialistica. Comunicazione modalità operative di conservazione e scarto”.
ART. 8 MONITORAGGIO CONTRATTO LOCALE
Il contratto sarà sottoposto al monitoraggio delle tipologie e volumi contrattati.
Il Fornitore è tenuto in ogni caso al governo della propria produzione al fine di renderla coerente ai livelli quali-quantitativi negoziati.
Il Fornitore è tenuto, altresì, a dare comunicazione all’Azienda delle eventuali interruzioni o sospensioni che, per qualsiasi causa, dovessero intervenire nell’erogazione delle prestazioni oggetto del presente contratto, fermo restando che devono essere comunque garantite le prestazioni da rendersi in regime di emergenza e di urgenza.
Il Responsabile aziendale committenza collabora all’azione di monitoraggio e supervisiona la corretta esecuzione del contratto per gli aspetti sanitari e i relativi percorsi organizzativi in raccordo con le Direzioni di Presidio Ospedaliero.
ART. 9 OBBLIGHI DEL FORNITORE - DEBITO INFORMATIVO
Posta l’emergenza sanitaria, per il tempo che sarà ritenuto necessario, il fornitore si impegna a seguire e adottare le indicazioni fornite dall’AUSL della Romagna. In particolare il Centro Iperbarico S.r.L.. si impegna a rispettare rigorosamente quanto previsto dalle INDICAZIONI PER LA GESTIONE DEL RISCHIO INFETTIVO IN AMBITO SANITARIO PER LA FASE 2 DELL' EPIDEMIA DA COVID-19 IN AUSL DELLA ROMAGNA che con la
sottoscrizione del presente accordo dichiara di conoscere integralmente. Con nota n. prot.. 0121037/A del 15.05.2020 il Centro Iperbarico S.r.L. ha, inoltre, dichiarato di ottemperare alle “indicazioni di carattere sanitario atte alla prevenzione del contagio e finalizzate a garantire il distanziamento fisico” come da allagato B DGR 404 del 27.04.2020.
È obbligo del Fornitore adeguarsi e osservare ogni prescrizione normativa e/o regolamentare atta a disciplinare la legittima erogazione delle prestazioni sanitarie oggetto del presente Accordo. Il Centro Iperbarico di Ravenna ne risponde in proprio, sollevando l’Azienda da ogni e qualsiasi responsabilità.
Il Fornitore è tenuto a trasmettere al Committente la documentazione prevista all’art. 6. L’Azienda si riserva, in caso di necessità, di richiedere altri dati che il Fornitore è tenuto comunque a fornire quanto prima e, in ogni caso, non oltre 30 giorni dalla richiesta.
ART. 10 OBBLIGO SEGNALAZIONE CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA IN CASO DI APPLICAZIONE DI MISURA CAUTELARE O DI RINVIO A GIUDIZIO PER UNO DEI CD. “REATI SPIA”
Il Fornitore si obbliga a comunicare ogni provvedimento emesso nei confronti
dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti o dei procuratori, di cui lo stesso sia o debba essere a conoscenza, in particolare dichiara di conoscere e
accettare la clausola espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dei medesimi soggetti sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p.
ART. 11 OBBLIGO DI DENUNCIA
Il Fornitore si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all’Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell’imprenditore, dei componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o aziendali).
ART . 12 ASSICURAZIONE
La copertura dei rischi di responsabilità civile verso terzi è a carico del Fornitore, il quale l’assume in proprio, obbligandosi a tenere indenne l’AUSL della Romagna, da ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da terzi, in virtù delle prestazioni oggetto del presente contratto, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
Il Fornitore, pertanto, dichiara di aver stipulato, un’adeguata polizza assicurativa per l’intera durata del presente contratto. Si riconosce che l’esistenza, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, pena la risoluzione del contratto.
Art. 13 INCOMPATIBILITA’
Ai sensi dell’art. 4, comma 7 della legge n. 412/1991 e successiva normativa emanata in materia, in particolare dall’art. 1 della Legge n. 662/1996, si conferma l’incompatibilità assoluta del personale del SSN, nonché del restante personale che comunque intrattiene rapporti con il SSN a titolo convenzionale o anche libero-professionale a prestare la propria attività nei confronti del Fornitore.
Pertanto è vietato per il Fornitore avere nel proprio organico, in qualità di consulente o prestatore d’opera, personale che intrattenga un rapporto di dipendenza/convenzionale con il SSN.
Il Fornitore assicura gli adempimenti finalizzati a prevenire conflitti di interesse anche potenziali; in ogni caso il Fornitore che dimostri buona fede non risponde in ordine a false dichiarazioni rilasciate dai professionisti.
Il Fornitore con la sottoscrizione del presente contratto dichiara che in capo al proprio personale non sussistono situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente fermo restando quanto previsto per il servizio di emergenza integrato funzionalmente nel 118 e confermato dalla Direzione Generale alla Sanità e Politiche Sociali dell’Xxxxxx-Romagna con PG 2014/507319 del 22/12/2014 e la Determinazione del Direttore U.O. Gestione Economica Risorse Umane AUSL della Romagna n. 3200 del 02.10.2020.
ART. 14 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il contratto è risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., nei casi di:
- ingiustificata sospensione dell’esecuzione del servizio;
- violazione di patti di integrità e/o legalità adottati dall’Azienda Usl e sottoscritti dal Fornitore;
- violazione delle prescrizioni in materia di incompatibilità e anticorruzione ;
- perdita del requisito oggettivo dell’autorizzazione e dell’accreditamento;
- esito positivo relativo alla documentazione antimafia;
- perdita del requisito soggettivo auto dichiarato;
- il mancato rispetto delle indicazioni previste a livello nazionale, regionale o fornite dall’Azienda AUSL della Romagna per la gestione del rischio infettivo sanitario;
- la reiterata mancata emissione della NC richiesta dall’Azienda a storno di importi indebitamente pagati e/o fatturati.
In tali casi l’Azienda procede con la contestazione scritta al Fornitore, comunicando che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c..
Sono fatte salve tutte le altre facoltà di risoluzione e recesso previste e disciplinate specificatamente nel presente Accordo, nonché dal Codice Civile, o più genericamente dalla normativa vigente.
ART. 15 PRIVACY
Le prestazioni sanitarie devono essere erogate nella piena osservanza delle disposizioni normative e regolamentari nazionali, regionali e delle linee guida aziendali reperibili e applicabili in materia di Privacy, nonché conformemente al Regolamento Europeo n. 679/2016 sulla protezione dei dati (c.d. GDPR).
Le parti concordemente, dichiarano di riconoscere in capo al Fornitore Centro Iperbarico s.r.l. di Ravenna il ruolo di “Titolare del Trattamento”, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo con conseguente assunzione da parte del
Fornitore di tutti gli obblighi e adempimenti da ciò derivanti dandosi atto che lo stesso Fornitore, in ogni caso, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara e garantisce di essere in possesso di conoscenze specialistiche, affidabilità e risorse, funzionali all’adozione e attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate, in modo tale che il trattamento dei dati soddisfi i requisiti del Regolamento Europeo n. 679/2016 (c.d. GDPR) e, in generale, la normativa vigente in materia di Privacy.
Il Fornitore è tenuto all’osservanza del Regolamento Europeo n. 679/2016 e a recepire, in ogni momento, ogni eventuale modifica ed integrazione in materia di Privacy in conseguenza di nuove e diverse disposizioni nazionali, regionali e aziendali.
Le prestazioni sanitarie devono essere erogate nella piena osservanza delle disposizioni normative e regolamentari nazionali, regionali e delle linee guida aziendali reperibili e applicabili in materia di Privacy, nonché conformemente al Regolamento Europeo n. 679/2016 sulla protezione dei dati (c.d. GDPR).
A tale ultimo proposito, con la sottoscrizione del presente contratto, il Fornitore dichiara e garantisce di essere in possesso di conoscenze specialistiche, affidabilità e risorse, funzionali all’adozione e attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate, in modo tale che il trattamento dei dati soddisfi i requisiti del Regolamento Europeo n. 679/2016 (c.d. GDPR) e, in generale, la normativa vigente in materia di Privacy.
ART. 16 CODICE DI COMPORTAMENTO E NORMATIVA ANTICORRUZIONE
Il Fornitore dovrà attenersi, personalmente e tramite il personale preposto, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di
comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR 62/2013, dal Codice di comportamento dell’Azienda USL della Romagna come da ultimo adottato con deliberazione n. 209/2018 e smi scaricabile dal link xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxx- trasparente/disposizioni-generali/atti-generali/codice-disciplinare-condotta nonché dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2020-2022, come da ultimo aggiornato con Deliberazione del Direttore n. 86 del 31.03.2021 scaricabile dal link xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxx- trasparente/disposizioni-generali/piano-triennale-per-la-prevenzione-della- corruzione-e-della-trasparenza che il Fornitore dichiara di accettare e di aver già visionato con la sottoscrizione del presente accordo.
Il Fornitore, a pena di risoluzione del contratto, in caso di violazione delle disposizioni dei Codici di comportamento (nazionale e aziendale) e del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione da parte dei propri dipendenti e collaboratori, è tenuto ad adottare i provvedimenti volti a rimuovere la situazione di illegalità e le eventuali conseguenze negative nonché a prevenire la reiterazione delle violazioni del Codice. La violazione degli obblighi derivanti dai citati codici, comporterà la risoluzione dell’accordo, previa istruttoria e conclusione del procedimento in contraddittorio con l’Azienda a garanzia del diritto di difesa.
Il Fornitore dovrà altresì attenersi agli obblighi di cui all’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 introdotto dalla L.190/2012, relativo al divieto di concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo o di attribuire incarichi ad
ex dipendenti dell’Ausl della Romagna che hanno esercitato poteri autoritativi o
negoziali per conto dell’Azienda nei confronti del contraente, nel triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro. La violazione di tale obbligo comporta la risoluzione automatica del contratto e il divieto del fornitore di contrarre con la pubblica amministrazione per i successivi tre anni. L’onere di verifica della veridicità di quanto dichiarato dal collaboratore nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio da esso rilasciato preventivamente alla stipula del contratto di lavoro, è in capo al Fornitore.
ART. 17 FORO COMPETENTE
In caso di controversia tra le parti è competente a decidere in via esclusiva il Foro di Ravenna.
ART. 18 REGISTRAZIONE E REGIME FISCALE
Il presente Accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I
D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2° - del DPR 26/04/1986 n. 131.
Le spese di bollo sono a carico del Fornitore; le eventuali spese di registrazione sono a carico della parte che ha interesse a richiederla.
ART. 19 NORMA DI RINVIO
Per tutto quanto non previsto nel presente Accordo si rinvia alle disposizioni normative vigenti, nonché agli obblighi internazionali e a quelli derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’UE.
ART. 20 CLAUSOLE ai sensi DELL’ART- 1341 c.c.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 x.x. xxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xx
xxxxx preso visione e di accettare espressamente, anche mediante la sottoscrizione di apposito file, le clausole di cui agli artt. 1 (Oggetto
dell’accordo), 3 (Validità dell’accordo), 4 (Accesso alle cure – Piano di committenza), 5 (Tariffe e budget) 6 (Fatturazione e pagamenti), 9 (Obbligo informativo del fornitore- Debito informativo), 10 (Obbligo segnalazione clausola risolutiva espressa in caso di applicazione di misura cautelare o di rinvio a giudizio per uno dei cd. “reati spia”); 12 (Assicurazione), 14 (Risoluzione del contratto), 17 (Foro competente).
Allegati :
1) Protocolli diagnostici e terapeutici per l’uso dell’Ossigenoterapia Iperbarica (OTI);
2) Circolare Assessorato Sanità Regione Xxxxxx Xxxxxxx n. 18 del 16.09.1999;
3) Linee Guida SIMSI 2015;
4) Linee Guida ISPESL del 1999;
5) Piano di Committenza;
6) Tariffario
Ravenna,
Per l’Azienda Usl Romagna Responsabile U.O. Acquisizione Prestazioni Sanitarie da Erogatori Esterni
Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxx*
Per il Centro Iperbarico S.r.l. di Ravenna
(Il legale Rappresentante) Geom. Xxxxxxxx Xxxxxxxx*
*Sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.lgs. 82/05 e s.m.i.
“Imposta di Bollo assolta in modo Virtuale – Autorizzazione Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Ravenna – Prot. n. 60976 del 19/12/2018” per un importo pari a Euro 144,00