OBBLIGO DI DENUNCIA. Il Fornitore si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all’Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell’imprenditore, dei componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o aziendali).
OBBLIGO DI DENUNCIA. Il Centro si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all’Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).
OBBLIGO DI DENUNCIA. Qualora venga identificato il luogo in cui si trova la cosa perduta, l‘assicurato è tenuto a informarne l‘assicuratore per iscritto im- mediatamente dopo averne preso conoscenza.
OBBLIGO DI DENUNCIA. I proprietari o detentori degli animali, a qualunque titolo, sono obbligati a denunciare all’Autorità comunale qualsiasi caso di malattia infettiva o diffusiva degli animali o sospetta di esserlo, compresa fra quelle indicate nell’art. 1 del Regolamento di Polizia Veterinaria 8 febbraio, 1954, n. 320 e nella circolare n. 55 in data 5 giugno 1954 dell’Alto Commissario per l’igiene e la sanità.
OBBLIGO DI DENUNCIA. In caso di sinistro, l’assicurato o l’avente diritto, ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile, deve comuni- care l’evento al Servizio Sinistri di Quixa xxx xxx xx xx- xxxx 000.000.000, oppure via e-mail all’indirizzo di posta elettronica xxxx.xxxxxxxx@xxxxx.xx, entro 3 giorni dalla data del sinistro o da quando ne è venuto a co- noscenza. La denuncia scritta dovrà essere completa della do- cumentazione richiesta a seconda della tipologia di sinistro. Si rinvia agli artt. 7.2 e 7.3 per le norme che disciplinano la liquidazione del danno.
OBBLIGO DI DENUNCIA. 1. Il dirigente ovvero il responsabile del procedimento o qualsiasi altro dipendente che vengano a conoscenza, direttamente o a seguito di segnalazione, di fatti che diano luogo a responsabilità penali, civili, amministrative e contabili, devono fare denuncia al Segretario generale, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.
2. In caso di omessa denuncia, la responsabilità amministrativa, nell’ipotesi di intervenuta prescrizione, si pone in capo ai soggetti di cui al precedente comma 1, fermi restando gli eventuali ulteriori profili di responsabilità.
OBBLIGO DI DENUNCIA. Gli OPA si impegnano a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all’Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti degli organi societari o dei rispettivi familiari di cui siano venuti a conoscenza i propri organi apicali o direttivi (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).
OBBLIGO DI DENUNCIA. Igiene degli animali nelle stalle
OBBLIGO DI DENUNCIA. In caso di sinistro, l’assicurato o l’avente diritto, ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile, deve comu- nicare l’evento al Servizio Sinistri di Quixa via fax al numero 000.000.000, oppure via e-mail all’indirizzo di posta elettronica xxxx.xxxxxxxx@xxxxx.xx, entro 3 giorni dalla data del sinistro o da quando ne è venuto a co- noscenza.
OBBLIGO DI DENUNCIA. Il CLIENTE si obbliga a comunicare immediatamente e per iscritto a Zucchetti Informatica, a mezzo PEC, ogni eventuale azione, domanda richiesta e/o pretesa che terzi dovessero avanzare in relazione agli Apparati e sui beni immobili ove sono ubicati gli stessi e dove vengono erogati i Servizi. In particolare, il CLIENTE comunicherà immediatamente ogni procedimento di esecuzione forzata, sequestro o altra misura cautelare che dovesse essere avviata sugli Apparati attraverso cui sono erogati i Servizi ovvero sull’immobile in cui i Servizi sono erogati, inviando a Zucchetti Informatica il verbale di pignoramento o il provvedimento cautelare eseguito ed indicando il nome e l’indirizzo del creditore procedente. Le spese e gli oneri relativi alla procedura, così come gli onorari professionali di difesa, saranno integralmente a carico del CLIENTE. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA Zucchetti Informatica si riserva la facoltà di risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., mediante comunicazione scritta inviata al CLIENTE, nei seguenti casi: inadempimento di anche una soltanto delle obbligazioni contenute nelle clausole di cui ai precedenti punti 15) Obblighi del Cliente e 18) Riservatezza; assoggettamento del CLIENTE a fallimento o ad altra procedura concorsuale o cessazione, per qualsiasi causa, della sua attività imprenditoriale e/o professionale. EFFICACIA DEI PATTI QUI CONVENUTI Le norme contenute nel presente Contratto annullano e sostituiscono qualsiasi eventuale precedente contratto sottoscritto tra le parti, riguardante i Servizi oggetto della presente regolamentazione. I termini e le condizioni del presente ordine prevalgono sulle eventuali condizioni difformi o supplementari, anche se successive al presente Contratto, riportate negli ordini di acquisto che dovessero eventualmente essere trasmessi dal CLIENTE durante la vigenza del presente Contratto. Né l'inizio delle prestazioni di Xxxxxxxxx Informatica, né la consegna saranno ritenute o si intenderanno come accettazione dei termini del CLIENTE e delle condizioni supplementari o differenti di cui alla documentazione trasmessa dal CLIENTE stesso.