TITOLO I - PARTE GENERALE
Dipartimento Risorse Umane
CAPITOLATO
d’oneri della procedura semplificata ai sensi degli artt. 20 e 27 del D.lgs. n. 163/2006 per la conclusione di un accordo quadro con tre operatori per l’affidamento
del servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato
TITOLO I - PARTE GENERALE
1. Oggetto
Oggetto della procedura è la conclusione di un Accordo Quadro, con tre operatori economici, nell’ambito del quale saranno poi affidati contratti specifici di “somministrazione lavoro temporaneo” per le figure professionali di cui al vigente C.C.N.L. Regioni Autonomie Locali, da impiegare per le necessità di carattere temporaneo dell’Amministrazione.
Ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 59 del D.Lgs. n. 163/2006, l’Amministrazione procederà all’aggiudicazione dell’Accordo Quadro ad un unico operatore in presenza di un’unica offerta purchè ritenuta valida e congrua; qualora il numero di offerte ritenute valide e congrue risultassero essere pari a 2, l’Amministrazione procederà alla stipulazione dell’Accordo Quadro con le due Agenzie aggiudicatarie nel rispetto dei criteri di cui al successivo articolo 6.
I profili professionali oggetto del servizio di somministrazione lavoro afferiscono alle categorie B (posizione economica B1) e C (posizione economica C1), appartenenti alle Famiglie professionali di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 422 del 22 dicembre 2009, consultabile sul sito internet istituzionale dell’Amministrazione xxx.xxxxxx.xxxx.xx nella sezione “deliberazioni e atti, testi integrali”.
Con specifico riferimento alle mansioni attribuibili ai profili professionali compresi nelle succitate categorie B e C, si rinvia alle declaratorie contenute nell’allegato A) di cui al CCNL comparto Regioni Enti Locali del 31/03/1999.
2. Fabbisogno dell’Amministrazione
Il valore presunto dell’Accordo Quadro è indeterminabile. Il valore di ciascun contratto specifico sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste, sulla base dell’effettivo fabbisogno del personale, tenuto conto anche dei vincoli finanziari e normativi, nonché di quelli derivanti dalla propria programmazione del personale e dalle previsioni di bilancio. Per la determinazione del tetto massimo dei lavoratori utilizzabili, si farà riferimento a quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti al momento dell’utilizzo. Le Agenzie si impegnano ad attivare, su richiesta scritta dell’Amministrazione, sulla base dei criteri individuati dal Disciplinare di gara, una o più somministrazioni singole o plurime finalizzate a fronteggiare esigenze e situazioni di ordine amministrativo, tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, comunque riferibili all’ordinaria attività dell’Amministrazione.
L’aggiudicazione e la stipula dell’Accordo Quadro non costituiscono fonte di alcuna obbligazione per l’Amministrazione nei confronti dell’Agenzia, costituendo l’Accordo Quadro unicamente il documento base per la regolamentazione dei contratti specifici.
3. Corrispettivo, fatturazione e aggiornamento prezzi
Il moltiplicatore indicato in offerta da ciascuna Agenzia, si intende formulato in base a calcoli e valutazioni di propria convenienza. Detto moltiplicatore, opportunamente valorizzato in termini assoluti, potrà essere sottoposto ad adeguamento del prezzo con le modalità di cui all’art. 115 del D.lgs. 163/2006.
Gli adeguamenti, sempreché tempestivamente richiesti, non possono essere riconosciuti se non sono trascorsi almeno dodici mesi dal precedente.
In nessun caso è riconosciuto alcun tipo di adeguamento automatico.
Il pagamento delle fatture avverrà in base a quanto disposto dal D.lgs. n. 231/2002. E’ fatto salvo, in sede di stipula dell’Accordo quadro, di prevedere, il pagamento delle fatture a 30 giorni dalla data di ricevimento ed il riconoscimento degli interessi Legali al saggio di cui all’art. 1284 del c.c., dopo la scadenza del termine di cui sopra e fino alla data di emissione del mandato.
4. Durata dell’Accordo Quadro
L’Accordo Quadro che ha una durata di tre anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione dello stesso, durante i quali l’Amministrazione può stipulare contratti specifici con le Agenzie individuate.
5. Cauzione a garanzia dell’Accordo Quadro
Le Agenzie sono tenute, nella fase di perfezionamento dell’Accordo Quadro, a costituire a garanzia dell’adempimento degli obblighi dallo stesso derivanti, una cauzione definitiva determinata secondo le disposizioni di cui all’art. 5 del Disciplinare di gara.
La cauzione dovrà essere costituita con la prestazione di apposita garanzia fidejussoria a prima richiesta rilasciata da un istituto di credito o da altre primarie imprese di assicurazioni.
La fidejussione deve chiaramente riportare il periodo di validità delle prestazioni richieste cui la garanzia si
riferisce e deve, altresì, espressamente prevedere la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta“, prevedendo espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.
Con tale clausola il fidejussore si obbliga, su semplice richiesta dell’Amministazione, ad effettuare entro 15 giorni, il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa.
Il fidejussore resta obbligato in solido con le singole Agenzie fino al ricevimento della lettera liberatoria o restituzione della cauzione da parte dell’Amministrazione in base a quanto previsto dall’Accordo Quadro.
La cauzione garantisce tutti gli obblighi assunti dalle singole Agenzie a mezzo dell’Accordo Quadro, compresa la mancata stipula dei contratti specifici, nonché gli obblighi derivanti dagli stessi, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali. Resta espressamente inteso che l’Amministrazione, in base quanto previsto dall’Accordo Quadro, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali.
La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine dell’Accordo Quadro e sarà restituita al contraente soltanto a conclusione di tale rapporto e dopo che sia stato accertato il regolare adempimento degli obblighi contrattuali.
TITOLO II - SOMMINISTRAZIONE A TEMPO DETERMINATO
6. Procedura di stipula dei contratti
L’Amministrazione provvederà a stipulare contratti specifici con le Agenzie che hanno sottoscritto l’Accordo quadro, secondo i seguenti criteri:
• Richieste di somministrazione e relative forniture fino a max 10 unità verranno assegnate all’Agenzia prima collocata in graduatoria.
• Per eventuali forniture superiori alle 10 unità le stesse saranno assegnate alle Agenzie aggiudicatarie, tenuto conto della graduatoria di aggiudicazione, nelle seguenti proporzioni:
AGENZIA prima collocata in graduatoria | 50% unità lavorative richieste |
AGENZIA seconda collocata in graduatoria | 30% unità lavorative richieste |
AGENZIA terza collocata in graduatoria | 20% unità lavorative richieste |
Eventuali frazionamenti delle unità richieste saranno assegnati alle Agenzie con la seguente disciplina:
- Agenzia prima collocata in graduatoria: arrotondamento per difetto all’unità inferiore;
- Agenzia seconda collocata in graduatoria: arrotondamento per eccesso all’unità superiore;
- Agenzia terza collocata in graduatoria: restante fornitura.
Qualora il numero di offerte ritenute valide e congrue risultassero essere pari a 2, l’Amministrazione procederà alla stipulazione dell’Accordo Quadro con le due Agenzie rideterminando il criterio di rotazione di cui alla premessa nella misura del 60% all’Agenzia prima classificata e del 40% all’Agenzia seconda classificata, fermo restando l’assegnazione delle forniture al di sotto delle 10 unità alla prima Agenzia utilmente collocata in graduatoria.
L’Amministrazione, sulla base delle proprie esigenze, procederà preliminarmente a definire il fabbisogno di personale in somministrazione che sarà oggetto del singolo contratto di somministrazione (indicazione delle categorie, dei profili professionali, delle quantità e dei periodi di impiego, ecc.), in ragione di quanto stabilito nell’Accordo Quadro.
Successivamente si procederà all’invio di tale fabbisogno all’Agenzia; la richiesta potrà contenere elementi di completamento e maggiore specificazione rispetto a quanto previsto nel capitolato.
L’Agenzia elaborerà, in applicazione delle clausole di cui all’Accordo quadro, per ciascun profilo professionale indicato nel “fabbisogno”, il costo orario omnicomprensivo, tenuto conto dei criteri stabiliti nel presente Capitolato, dei valori definiti dal C.C.N.L., degli oneri contributivi e assistenziali (INPS e INAIL, Formatemp ed Ebitemp) e del margine di ricarico orario (moltiplicatore) fissato nell’Accordo quadro.
L’Amministrazione procederà, previa analisi dei predetti elementi, all’affidamento del contratto specifico di somministrazione (anche a mezzo scambio di corrispondenza).
L’Agenzia adempirà alle prescrizioni sopra richiamate compilando per ogni profilo professionale richiesto una
scheda d’ordine, indicando le retribuzioni ed i ratei dovuti ai lavoratori, il moltiplicatore offerto e la relativa tariffa conseguente l’applicazione del moltiplicatore, con l’indicazione dell’IVA dovuta sul margine d’agenzia.
L’Amministrazione procederà, di volta in volta, alla richiesta di singole forniture di lavoratori sulla base delle esigenze che si manifesteranno durante il periodo contrattuale, secondo le procedure indicate.
I lavoratori assegnati sono soggetti ad un periodo di prova la cui durata è stabilita in un giorno di effettiva prestazione ogni dieci giorni di calendario calcolati sull’intero arco temporale assegnato. Entro tale termine potrà essere richiesta la sostituzione del lavoratore, senza alcun onere a carico dell’Amministrazione.
Le azioni disciplinari nei confronti dei prestatori di lavoro temporaneo verranno esercitate dall’Agenzia. L’Amministrazione comunicherà gli elementi che formeranno oggetto di contestazione.
L’Agenzia fornirà tutte le comunicazioni/contestazione sul lavoratore temporaneo, affinchè vengano indicati se e quali provvedimenti disciplinari siano da adottare, assumendosi i relativi oneri e conseguenze in caso di impugnativa.
7. Disciplina dei contratti
Ciascuna richiesta di somministrazione:
• determinerà il fabbisogno specifico di lavoratori in somministrazione, con la specifica della categoria professionale, dei profili professionali, dei quantitativi e del costo orario omnicomprensivo determinato compilando la scheda d’ordine;
• prevederà il rispetto degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, secondo la normativa vigente;
• potrà prevedere esecuzione di verifiche ispettive e documentali in corso di fornitura;
• potrà prevedere ulteriori prescrizioni relative alla riservatezza.
Contestualmente alla somministrazione dei lavoratori richiesti l’Agenzia si obbliga ad assicurare il personale somministrato contro gli infortuni e le malattie professionali previste dal D.P.R. n. 1124/1965 ed è tenuta ad adempiere, in caso di infortuni, alle relative denunce.
La stipulazione del contratto avverrà secondo le prescrizioni di cui al presente capitolato e dell’art. 21 del D.Lgs. n. 276/2003.
La stipula dell’Accorso Quadro con le Agenzie aggiudicatarie potrà avvenire soltanto dopo l’adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva. Tutte le spese relative all’Accordo Quadro e agli eventuali contratti successivi (copie, bolli, registrazioni, diritti di segreteria ecc.) sono a carico dei soggetti aggiudicatari. Per il caso di mancato versamento, l’Amministrazione ha facoltà di trattenere dalla cauzione la somma dovuta, aumentata degli interessi legali in sede di pagamento.
8. Attivazione delle singole richieste di fornitura e requisiti del personale
Il ricorso alla somministrazione di lavoro temporaneo trova fondamento nella sussistenza di ragioni di carattere tecnico, sostitutivo, produttivo, organizzativo, anche riferibile all’ordinaria attività, per il potenziamento delle attività proprie dell’Amministrazione, oppure per non pregiudicare il livello dei servizi erogati in via temporanea.
Il Servizio richiesto dovrà essere svolto con la massima cura e disciplina, in conformità a quanto previsto dal presente Capitolato e dalla normativa in materia e nel rispetto delle modalità sotto riportate.
L’Amministrazione procederà, sulla base delle effettive esigenze che si manifesteranno durante il periodo contrattuale, alla richiesta all’Agenzia delle singole forniture di lavoro entro la data ultima di durata dell’Accordo Quadro.
Tali richieste dovranno essere formulate per iscritto e corredate, di norma, delle seguenti informazioni:
• la descrizione della professionalità richiesta;
• la corrispondente categoria;
• il settore di specializzazione ed il grado di esperienza necessario;
• le modalità e la durata della prestazione lavorativa richiesta;
• eventuali ulteriori informazioni.
I prestatori di lavoro saranno adibiti alle mansioni, previste per i profili professionali che afferiscono alle categorie B (posizione economica B1) e C (posizione economica C1), appartenenti alle Famiglie professionali di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 422 del 22 dicembre 2009, consultabile sul sito internet istituzionale dell’Amministrazione xxx.xxxxxx.xxxx.xx nella sezione “deliberazioni e atti, testi integrali”.
Con specifico riferimento alle mansioni attribuibili ai profili professionali compresi nelle succitate categorie B e C, si rinvia alle declaratorie contenute nell’allegato A) di cui al CCNL comparto Regioni Autonomie Locali del 31/03/1999.
L’Agenzia, a fronte di una “richiesta di fornitura”, dovrà mettere a disposizione il personale richiesto entro il termine fissato nella propria offerta tecnica.
Il personale somministrato dovrà essere già istruito e formato, a cura dell’Agenzia, in relazione alle competenze richieste ed ai rischi generici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, garantendo uno standard qualitativo e quantitativo di attività conforme a quanto richiesto dall’Amministrazione.
Il personale somministrato dovrà essere retribuito dall’Agenzia con lo stesso trattamento economico previsto per il personale dipendente di pari livello dell’Amministrazione utilizzatrice, a parità di mansioni svolte.
9. Compiti, obblighi e responsabilità dell’agenzia aggiudicataria
Le Agenzie sono responsabili della ricerca, selezione, formazione ed inserimento dei lavoratori temporanei. In particolare sono compiti e responsabilità delle Agenzie:
- fornire personale già istruito e formato, in relazione alle tipologie di attività da svolgere e sui rischi sul lavoro in generale, garantendo uno standard qualitativo e quantitativo di attività conforme a quanto richiesto;
- aggiornare il personale temporaneo in servizio attraverso piani formativi periodici;
- garantire la continuità della somministrazione per tutta la durata contrattuale;
- stipulare separati contratti individuali di lavoro per ogni prestatore di lavoro temporaneo;
- trasmettere all’Amministrazione, prima dell’inizio dell’attività e comunque non oltre 15 (quindici) giorni dalla stipulazione, copia del contratto individuale tra Agenzia e prestatore di lavoro temporaneo, ai fini della propria tutela in ordine alla responsabilità solidale contemplata nel D.Lgs. 276/2003;
- sostituire in caso di assenze improvvise, non programmabili o prolungate dal servizio del lavoratore temporaneo (oltre i 7 giorni), dimissioni del lavoratore, detto personale, entro i successivi 3 (tre) giorni lavorativi dalla comunicazione dell’assenza, a meno che l’Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, dichiari di non volersi avvalere della sostituzione. Nei casi di sostituzione rientra anche lo stato di gravidanza del prestatore di lavoro.
L’Amministrazione potrà richiedere in qualsiasi momento all’Agenzia l’esibizione del libro matricola o documentazione analoga, il modello DM 10, delle buste paga e di ogni altra documentazione idonea.
Qualora da tali documenti, l’Agenzia risulti non in regola con gli obblighi di cui sopra, l’Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto e all’affidamento del servizio all’Agenzia collocata in posizione utile nel rispetto dei criteri di cui al succitato art. 6. Alla parte inadempiente potranno essere addebitate le maggiori spese sostenute.
10. Responsabilità e oneri a carico dell’Amministrazione
L’Amministrazione utilizzatrice si obbliga a:
• comunicare all’Agenzia i trattamenti normativi e retributivi per il profilo professionale corrispondente al prestatore di lavoro temporaneo, nonché le eventuali differenze maturate nel corso di ciascuna mensilità o del minor periodo di durata del rapporto lavorativo per ogni lavoratore temporaneo utilizzato;
• corrispondere all’Agenzia il compenso per il servizio nella misura determinata nell’offerta, per la prestazione effettivamente resa dal lavoratore temporaneo, gli straordinari, ove espressamente richiesti/autorizzati e le festività cadenti di domenica ed infrasettimanali ogni qualvolta si verifichino, con esclusione di ulteriori eventuali assenze del lavoratore (es. per malattia ed infortunio, congedi, premessi o congedi straordinari che sono a rischio dell’Agenzia e pertanto compresi nel moltiplicatore offerto). L’Agenzia dovrà comunque retribuire regolarmente il lavoratore assente per giustificato motivo;
• versare direttamente, in caso di inadempimento dell’Agenzia, al prestatore di lavoro temporaneo e/o all’Ente previdenziale, le retribuzioni ed i contributi dovuti, restando comunque salva l’azione di rivalsa verso l’Agenzia;
• adottare tutte le misure di sicurezza ed osservare nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di sorveglianza sanitaria, prevenzione, protezione e di informazione in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008;
• fornire eventuale divisa e dispositivi di protezione individuali.
11. Corrispettivo
Il corrispettivo mensile spettante all’Agenzia è determinato dal prodotto aritmetico fra il costo delle ore lavorative effettivamente prestate, per il moltiplicatore offerto per il numero dei lavoratori temporanei forniti.
La quota di corrispettivo che l’Amministrazione corrisponderà all’Agenzia a titolo di rimborso di oneri retributivi e contributivi si intende non compresa nella base imponibile di IVA.
La quota che l’Amministrazione andrà invece a corrispondere all’Agenzia a titolo di compenso per l’attività resa (moltiplicatore) è soggetta ad IVA nella misura di legge.
Qualsiasi variazione retributiva o contributiva (es. festività, festività cadenti di domenica, ed infrasettimanali, indennità, straordinari ove espressamente richiesti ed altro), ogni qualvolta si verifichi, sarà comunicata dall’Amministrazione utilizzatrice all’Agenzia e dovrà essere immediatamente applicata ed andrà a far parte delle voci che costituiscono la base imponibile su cui si applica il margine d’agenzia (moltiplicatore) offerto.
12. Fatturazione e modalità dei pagamenti
Per il servizio di somministrazione, l’Amministrazione si obbliga a corrispondere esclusivamente il costo delle ore effettivamente lavorate ed il relativo margine.
L’Agenzia emetterà, per il servizio in oggetto, fatture mensili intestate all’Amministrazione, contenenti i seguenti dati:
• numero di contratto e nominativo del lavoratore:
• quantitativo delle ore effettivamente lavorate nel mese di fatturazione, suddivise per singolo lavoratore;
• tariffa, così come derivante dall’offerta e dalla prestazione resa;
• retribuzioni accessorie; costo unitario delle stesse; relativo margine di agenzia;
• IVA sul margine di agenzia;
• Totale fattura.
Le fatture, su richiesta, dovranno essere corredate della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed antinfortunistici del mese di competenza precedente. In caso di assenza della documentazione di cui sopra, il pagamento verrà sospeso e riprenderà solo con l’avvenuta presentazione della documentazione richiesta, senza che questo possa dar luogo a richiesta di interessi da parte dell’Agenzia.
La liquidazione della fattura avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa; per data di ricezione farà fede la data di arrivo al protocollo dell’Amministrazione.
13. Subappalto
E’ fatto divieto all’Agenzia aggiudicataria di cedere o subaffidare, anche parzialmente, il contratto, sotto pena di decadenza dall’aggiudicazione.
14. Inadempienze e penalità
In caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse che non comporti per la loro gravità l’immediata risoluzione del contratto, l’Amministrazione utilizzatrice, contesta mediante lettera raccomandata A/R le inadempienze riscontrate e assegna un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di controdeduzioni scritte.
L’Agenzia incorre nelle penalità previste dal presente capitolato in caso di inadempienza e per ritardo nelle prestazioni dovute.
L’Amministrazione potrà applicare le seguenti penali con riferimento a ciascuna infrazione riscontrata:
• Ritardo di presa in servizio del Lavoratore: € 400 per ogni giorno di ritardo rispetto al giorno concordato con L’Agenzia.
• Ritardo nella risposta alla richiesta di fornitura: € 400 per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto all’art. 8 del presente Capitolato.
• Inadempienze diverse da quelle sopra citate, quali modifiche non concordate e altre analoghe o similari (es. mancata fornitura di profili professionali richiesti): da € 200 a € 600 in relazione all’entità delle inadempienze.
• Mancata applicazione delle norme in materia d’inquadramento giuridico, retributiva, contributiva, assistenziale, previdenziale, assicurativa e antinfortunistica nei confronti dei prestatori di lavoro temporaneo: prima infrazione € 500 per singolo lavoratore; seconda infrazione comporta la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del c.c..
Quanto dovuto dall’Agenzia a titolo di penale verrà, trattenuto in via prioritaria, mediante ritenuta sulle somme spettanti all’aggiudicatario in esecuzione del presente contratto o, in subordine, sulla cauzione definitiva.
Qualora la penale fosse detratta dalla cauzione, l’Agenzia dovrà provvedere alla ricostruzione della stessa nel suo originario ammontare.
15. Diritti sindacali
Ai lavoratori in somministrazione sono riconosciute le libertà e attività sindacali di cui alla L. 300/1970. Ad essi sono riconosciuti altresì i diritti sindacali previsti dalla vigente contrattazione collettiva.
16. Cause di recesso dall’Accordo Quadro
L’Amministrazione può recedere dal contratto qualora intervengano trasformazioni di natura tecnico organizzative rilevanti ai fini e agli scopi del servizio appaltato.
L’Amministrazione può recedere dal contratto, previa dichiarazione da comunicare all’Agenzia, per motivi di interesse pubblico, che saranno specificatamente motivati nel provvedimento di recesso dal contratto.
In tutti i casi, fermo restando il diritto del fornitore al pagamento delle prestazioni già rese, nessun indennizzo è dovuto al fornitore.
17. Foro Competente
Per ogni controversia che dovesse insorgere in dipendenza del presente Capitolato e del conseguente Accordo Quadro, le parti faranno obbligatoriamente ricorso alla giurisdizione dell'Autorità Ordinaria, escludendo qualsiasi tipo di arbitrato.
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere sarà competente esclusivamente il Foro di Roma.
18. Tutela della riservatezza
Le Agenzie si impegnano ad osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie di qualsiasi natura comunque acquisite nello svolgimento del servizio, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 196/03 e s.m.i.
19. Norme di rinvio
Per quanto non previsto dal presente capitolato speciale si fa rinvio al Capitolato Generale del Comune di Roma ed alle norme di legge in vigore per quanto compatibili.
Le Agenzie, sotto la propria esclusiva responsabilità, devono osservare le disposizioni legislative vigenti, i regolamenti, le norme e le prescrizioni delle competenti Autorità in materia di contratti di lavoro e sicurezza e quant'altro possa comunque interessare il servizio affidato.
Tutti i rapporti scritti e verbali tra l’Amministrazione e le Agenzie, comunque inerenti al presente servizio, dovranno avvenire in lingua italiana.