Inadempienze e penalità Clausole campione

Inadempienze e penalità. 1. Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.) della Stazione Appaltante, verifica periodicamente la regolarità della fornitura e la sua corrispondenza alle norme previste dal presente Capitolato Speciale e, a tal fine, attiva un sistema di controllo di qualità delle prestazioni erogate. 2. Al riscontro di eventuali violazioni delle norme contrattuali che regolano il rapporto e/o di inadempienze che pregiudicassero lo svolgimento corretto e puntuale dei servizi, l’Azienda provvederà a contestarle, per iscritto, al Contraente, affinché vengano eseguiti gli adempimenti richiesti o vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni. 3. Al Contraente verrà concesso un termine non inferiore a 15 giorni per le relative controdeduzioni e motivazioni. In ogni caso, al verificarsi di episodi di inosservanza delle norme del presente Capitolato Speciale, possono essere applicate penalità, previa contestazione dell'addebito al Contraente e rigetto delle sue eventuali giustificazioni. Tale istruttoria verrà eseguita se nell’ambito dei controlli dovessero riscontrarsi delle inosservanze alle obbligazioni contrattuali e/o degli adempimenti non puntuali. 4. Resta ferma la risarcibilità dell’eventuale ulteriore danno subito dall’Azienda non coperto dall’importo delle penali. Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, il Contraente dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare. In particolare la Stazione Appaltante applicherà le seguenti penali per:  mancato rispetto delle direttive impartite dalla Stazione Appaltante per l’espletamento dei servizi;  ritardo nell’esecuzione dei lavori e della fornitura: - ritardo nella consegna del progetto esecutivo - ritardo nella consegna dei progetti (definitivo e/o esecutivo) modificati secondo le richieste del verificatore e del validatore - ritardo nella presentazione della documentazione prevista e necessaria per tutte le fasi di progettazione esecutiva, realizzazione delle opere e attività di collaudo e certificazione delle opere, delle forniture e dei servizi, delle manutenzioni periodiche ecc., rispetto al cronoprogramma esecutivo; - ritardi nella fornitura e installazione delle apparecchiature e/o di loro parti accessorie rispetto alle tempistiche indicate; - ritardi e mancati adempimenti anche a singole parti di ordini di servizio emessi dal Direttore dei Lavori e/o dai Collaudatori, per quanto attiene ai lavori durante la fase di realizzazione delle opere;...
Inadempienze e penalità. L’attività oggetto della concessione deve essere pienamente e correttamente eseguita nel rigoroso rispetto delle tempistiche e delle modalità previste nel presente Capitolato, degli altri atti di gara e dall’offerta tecnico-economica presentata in sede di gara. Le inadempienze contrattuali a cui conseguirà l’applicazione delle penali vengono di seguito elencate in maniera esemplificativa: − mancato aggiornamento delle presenze nel coworking con particolare riferimento alla attività di tenuta del calendario delle prenotazioni di postazioni e spazi comuni sia dei coworker permanent che temporany; − mancato rispetto degli orari di apertura e chiusura, senza motivazione adeguata; − arbitrario abbandono, da parte dell’Affidatario, degli spazi concessi; − grave inadempimento e/o reiterate (almeno due) e gravi infrazioni alle disposizioni di cui al presente Capitolato; − alterazione o modificazione sostanziale, senza la prescritta autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, della destinazione di uso degli spazi concessi; − mancata effettuazione, con la dovuta diligenza, delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie (per quest’ultima quando dovute); − mancato perseguimento delle finalità proprie del servizio di coworking; − frode a danno dell'Amministrazione Comunale o di altri Enti pubblici; − danni agli ospiti e fruitori, all'Amministrazione Comunale, ai beni di proprietà dell'Amministrazione stessa derivanti da dolo o colpa grave; − gravi irregolarità nei versamenti previdenziali ed assistenziali nei confronti del personale utilizzato. L’applicazione delle penali non preclude l’esercizio di azioni giudiziarie da parte della Stazione appaltante anche al fine di ottenere il risarcimento dei danni. L’Amministrazione Comunale effettuerà, mediante il proprio personale, controlli ed accertamenti sulla corretta esecuzione del contratto e sulla conformità delle prestazioni rese rispetto alle norme prescritte nel presente Capitolato. L’applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione, rispetto alla quale l’Impresa aggiudicataria avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre dieci giorni dalla notifica della contestazione stessa. Qualora l’Amministrazione Comunale: La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra non esonera in nessun caso il Concessionario dall’adempimento dell’obbligazione della quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
Inadempienze e penalità. Le inadempienze si rilevano o come esiti del sistema dei controlli o in seguito a reclami e/o segnalazioni. Nel caso di inosservanza delle disposizioni e delle modalità esecutive, o al verificarsi delle inadempienze relative all’esecuzione del servizio, il Comune si riserva di applicare le seguenti penali: Penali di “classe A”: - euro 1.000,00 □ per ogni mancata autorizzazione necessaria per legge all’espletamento dei servizi oggetto della gara; □ nel caso in cui i pasti preparati e somministrati presentino condizioni potenzialmente pericolose per la salute degli utenti, quali, a titolo solo esemplificativo: condizioni microbiologiche incompatibili con l’igiene degli alimenti, presenza di corpi estranei nei cibi, evidenti contaminazioni, etc…; □ per ogni mancata corrispondenza dei pasti relativamente a quanto specificato per le diete speciali (vedi artt. 11 e 12); □ quando, a seguito dei sopralluoghi o degli esiti dei controlli analitici, sia stata rilevata una evidente non applicazione dei Piani di autocontrollo, inclusi i requisiti di registrazione dei controlli, quando ciò costituisca un elemento di potenziale rischio per la salute degli utenti; □ per ogni violazione inerente ai requisiti dei mezzi di trasporto e dei contenitori termici impiegati per la distribuzione dei pasti confezionati quando le condizioni di trasporto costituiscono violazione delle condizioni di igiene previste dalla normativa vigente – Art. 8 punto 6); □ quando viene rilevato un comportamento del personale in violazione delle prescrizioni richieste dall’art.22 e/o dal Manuale di autocontrollo del gestore, nel caso in cui questo generi un pericolo potenziale per la salute dell’utente; □ per ogni mancata esecuzione delle operazioni e verifiche periodiche riportate nel Programma dei controlli di cui all’art.25 Penali di classe B: euro - € 500,00 □ per ogni mancata corrispondenza dei pasti alla struttura prevista all’art. 9 o ai menù di cui all’allegato n. 11 salvo che la modifica non sia stata preventivamente autorizzata; □ per ogni mancata corrispondenza dei pasti a quanto previsto nell’Allegato n. 10 “Razioni Alimentari”; □ per ogni mancata comunicazione e per ogni mancato invio di documentazione previsti obbligatoriamente dal presente capitolato; □ per ogni violazione inerente le modalità di preparazione dei pasti (art. 8 punto 4); □ per la mancata presentazione del piano di analisi microbiologiche entro 10 giorni dal termine stabilito e per la mancata effettuazione e presentazion...
Inadempienze e penalità. Nel caso in cui, per cause imputabili all'appaltatore, il servizio non venga espletato anche per un solo giorno o non sia conforme a quanto previsto dal capitolato e dal progetto tecnico presentato in sede di offerta, si applica una penale pari all’1‰ dell’ammontare stimato contrattuale, per ogni giorno di ritardo o di non conformità, previa comunicazione effettuata mediante raccomandata A.R. relativa alle inadempienze constatate, con cui si assegnerà un congruo termine per controdedurre, comunque non inferiore a dieci giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della comunicazione. Qualora le suddette controdeduzioni non siano accoglibili ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nei termini assegnati, verrà applicata la penale sopra indicata. L’importo della penale sarà trattenuto in sede di liquidazione delle fatture mensili. L’importo complessivo delle penali irrogate non potrà superare il 10% dell’importo contrattuale; qualora gli inadempimenti siano tali da comportare il superamento di tale percentuale l’Amministrazione dichiarerà risolto il contratto per colpa dell’appaltatore, ai sensi del successivo art. 22. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla stazione appaltante a causa dei ritardi o degli inadempimenti dell’appaltatore.
Inadempienze e penalità. In caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse che non comporti per la loro gravità l’immediata risoluzione del contratto, l’Amministrazione utilizzatrice, contesta mediante lettera raccomandata A/R le inadempienze riscontrate e assegna un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di controdeduzioni scritte. L’Agenzia incorre nelle penalità previste dal presente capitolato in caso di inadempienza e per ritardo nelle prestazioni dovute. L’Amministrazione potrà applicare le seguenti penali con riferimento a ciascuna infrazione riscontrata: • Ritardo di presa in servizio del Lavoratore: € 400 per ogni giorno di ritardo rispetto al giorno concordato con L’Agenzia. • Ritardo nella risposta alla richiesta di fornitura: € 400 per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto all’art. 8 del presente Capitolato. • Inadempienze diverse da quelle sopra citate, quali modifiche non concordate e altre analoghe o similari (es. mancata fornitura di profili professionali richiesti): da € 200 a € 600 in relazione all’entità delle inadempienze. • Mancata applicazione delle norme in materia d’inquadramento giuridico, retributiva, contributiva, assistenziale, previdenziale, assicurativa e antinfortunistica nei confronti dei prestatori di lavoro temporaneo: prima infrazione € 500 per singolo lavoratore; seconda infrazione comporta la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del c.c.. Quanto dovuto dall’Agenzia a titolo di penale verrà, trattenuto in via prioritaria, mediante ritenuta sulle somme spettanti all’aggiudicatario in esecuzione del presente contratto o, in subordine, sulla cauzione definitiva. Qualora la penale fosse detratta dalla cauzione, l’Agenzia dovrà provvedere alla ricostruzione della stessa nel suo originario ammontare.
Inadempienze e penalità. L'Impresa, nell'esecuzione dei servizi previsti dal presente Capitolato, avrà l’obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamento concernenti il servizio stesso. Nel caso in cui non venga eseguito il servizio, l'Impresa sarà gravata di una penalità pari al doppio dell’importo di tutti i pasti che avrebbe dovuto servire in quel giorno oltre al rimborso dell'eventuale somma pagata dall’Amministrazione Comunale per assicurare il servizio. Dal secondo giorno di mancata esecuzione si considererà come abbandono del servizio con conseguente risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 12 del presente capitolato. Per inadempienze a seguito di controlli saranno applicate le seguenti penali: 1. quantità e/o grammature pasti non corrispondenti a quanto richiesto e concordato: penale di €.1.000,00 più il mancato pagamento di tutte le pietanze distribuite interessate al deficit; 2. qualità derrate non conformi a quanto richiesto nelle Linee Guida della Regione Lombardia per la ristorazione scolastica: penale di €. 1.500,00 per ogni derrata non conforme; 3. menù differente, se non autorizzato per iscritto, da quanto previsto dalle tabelle dietetiche: penale di €. 500,00; 4. per mancata predisposizione e consegna per conoscenza al Comune di Sale Marasino del menu d’emergenza: penale di €. 500,00 più €. 100,00 per ogni giorno di ritardo; 5. fornitura di cibi incommestibili per bruciatura ovvero cottura insufficiente: penale di €. 500,00; 6. igiene o manutenzione carenti verificate presso il centro di cottura e/o i refettori e/o i locali d’appoggio e/o gli automezzi e/o le attrezzature utilizzate per l’espletamento del servizio: penale di €. 1.000,00 per ogni voce interessata al deficit; 7. mancata predisposizione e consegna per conoscenza al Comune di Sale Marasino delle tabelle dietetiche e dei menu relativi a ogni tipologia di dieta (artt. 28 e 31 del presente Capitolato): penale di €. 1.000,00 più €. 150,00 per ogni giorno di ritardo; 8. mancato rispetto orario consegna pasti, di cui all’art. 9: penale di €. 500,00; per reiterazione presso la medesima scuola: penale di €. 1.000,00; 9. ogni grado di scostamento (arrotondato per eccesso all’unità) rispetto alle temperature stabilite (art. 46): penale di €. 100,00; 10. mancato rispetto dei tempi di servizio: penale di €. 250,00 per ogni giorno interessato al deficit, ponderato per ogni plesso interessato; 11. mancate registrazioni relative alla rintracciabilità dei prodotti alimentari: penale di €. ...
Inadempienze e penalità. Qualora si verificassero inadempienze, ritardi o difformità nella esecuzione del servizio rispetto a quanto previsto nel presente capitolato, l’Amministrazione invierà comunicazione scritta a mezzo di PEC con specifica motivazione delle contestazioni, con richiesta di giustificazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle condizioni contrattuali. In caso di contestazione, la Ditta appaltatrice dovrà comunicare le proprie deduzioni all’Amministrazione nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dal ricevimento della stessa. Nel caso in cui le giustificazioni addotte non fossero ritenute accoglibili dall’Amministrazione, o in caso di mancata risposta nel termine indicato, l’Amministrazione imporrà le seguenti penali: • Euro 20,00 per ogni ora di ritardo: la ditta deve raggiungere il luogo dell’intervento entro 45 minuti dalla chiamate della Pubblica Autorità e dal 46 per ogni ora di ritardo si applica la penale; • Euro 150,00 per grave inadempienza relativa ad intervento effettuato con inadeguatezza di personale, mezzi e materiali tale da recare pregiudizio grave al recupero della salma. L’importo delle penali applicate sarà recuperato dall’Amministrazione mediante corrispondente riduzione sulla liquidazione delle fatture emesse dall’appaltatore inadempiente. In alternativa, o nel caso in cui le penali superassero l’importo della fattura, l’Amministrazione potrà avvalersi della cauzione presentata come garanzia definitiva senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario e, in tal caso, l'Appaltatore è obbligato al reintegro della cauzione. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si sarà reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
Inadempienze e penalità. L’Amministrazione potrà controllare, in qualunque momento e attraverso le modalità che riterrà più opportune, l’attività svolta dal Tesoriere e, dunque, il perfetto adempimento da parte dello stesso. Il controllo della qualità ed accettabilità delle prestazioni verrà eseguito dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto individuato dall’Ente o suo delegato, il cui giudizio sarà inappellabile. L’Amministrazione ed il Tesoriere segnalano reciprocamente e tempestivamente gli eventuali reclami, inconvenienti e suggerimenti in ordine allo svolgimento del servizio. Il mancato o parziale svolgimento del servizio di tesoreria da parte del Tesoriere comporta il pagamento da parte dello stesso, delle seguenti penali sotto riportate, salvo che lo stesso non abbia previamente invocato, via PEC, cause di forza maggiore, non dipendenti dagli aspetti organizzativi e/o gestionali interni al Tesoriere stesso, opportunamente documentate e giustificate che abbiano reso impossibile il servizio: a) con riferimento alle condizioni indicate all’articolo 5.4 (valute): o lettere a) e b) nella misura di 1 per mille dell’importo lordo di ogni ordinativo; b) con riferimento all’art. 5.4, lettera e) nella misura di euro 1.000,00 (euro mille/00) al giorno per ogni giorno di ritardo nell’erogazione dei fondi a titolo di anticipazione; c) con riferimento all’art. 7.1 (secondo capoverso, adeguamento alle specifiche tecniche gestione informatizzata) nella misura fino a euro 2.000,00 (euro duemila/00) per ogni giorno di mancato adeguamento alle specifiche tecniche fornite dall’ente per un massimo di sette giorni; d) con riferimento a quanto previsto all’art. 7.1 (quinto capoverso, ricevute informatizzate) nella misura di euro 50,00 (euro cinquanta/00) al giorno per ogni singola ricevuta informatica trasmessa oltre i tempi stabiliti nelle specifiche tecniche e nelle regole di colloquio del SIOPE+; e) con riferimento a quanto previsto all’art. 7.1 (ultimo capoverso, interruzione servizio informatizzato), nella misura fino a euro 2.000,00 (euro duemila/00) per ogni giorno di interruzione del servizio non imputabile a cause di forza maggiore; f) con riferimento a quanto previsto all’articolo 5.2 (primo capoverso, termine di esecuzione dei pagamenti), nella misura del 1% del valore lordo di ogni ordinativo; g) con riferimento a quanto previsto all’art. 12, nella misura fino a euro 2.000,00 (euro duemila/00) per ogni giorno di ritardo a decorrere dal primo giorno successivo alla segnalazione di ma...
Inadempienze e penalità. Ove si verifichino inadempienze della ditta aggiudicataria nell'esecuzione del servizio sarà applicata dall'Azienda una penale fino ad un massimo del 10% del prezzo complessivo aggiudicato. Qualora fossero rilevate delle inadempienze rispetto a quanto previsto dalle norme di legge, e dal presente CSA e dal Contratto di Appalto, l’Azienda invierà una formale diffida ad adempiere con semplice preavviso di 15 giorni naturali e consecutivi, con una descrizione analitica e motivata delle contestazioni addebitate e con l’invito all’aggiudicatario a conformarsi immediatamente alle prescrizioni violate. Nel caso in cui le giustificazioni eventualmente addotte dalla ditta aggiudicataria, che dovranno comunque pervenire all’A.R.N.A.S. entro il termine stabilito nella diffida, non fossero ritenute soddisfacenti dall’Azienda, si procederà a detrarre una penalità pari al 5% dell’importo contrattuale dovuto dopo n.3 richiami scritti, per i quali non siano pervenute o non siano state accolte le giustificazioni addotte dalla ditta aggiudicataria. Relativamente al tempo di esecuzione dell’appalto è prevista l’applicazione di una penale pari ad € 600,00 per ogni settimana di ritardo rispetto al tempo offerto, salvo comprovate cause non imputabili all’aggiudicatario. La penale così come determinata ed applicata sarà trattenuta direttamente sul credito spettante al fornitore, sull’importo della fattura da liquidare oltre che sul deposito cauzionale definitivo. Nel caso di gravi e ripetute inadempienze in numero superiore a 3, l'Azienda avrà facoltà di risolvere il contratto con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, ivi compresa la possibilità di affidare l'appalto a terzi in danno della ditta stessa.
Inadempienze e penalità. In caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse che non comporti per la loro gravità l’immediata risoluzione del contratto, l’Azienda contesta mediante lettera raccomandata A.R. le inadempienze riscontrate e assegna un termine, non inferiore a quindici giorni, per la presentazione di controdeduzioni e memorie scritte. Trascorso tale termine l’eventuale penale potrà essere applicata, e nel provvedimento di applicazione si darà contezza delle eventuali giustificazioni prodotte dal soggetto aggiudicatario e delle ragioni per le quali l’Azienda ritiene di disattenderle.