VERBALE DI ACCORDO INTEGRATIVO DEL CONTRATTO PROVINCIALE DI LAVORO PER GLI OPERAI AGRICOLI E FLOROVIVAISTI DELLA PROVINCIA DI LODI
VERBALE DI ACCORDO INTEGRATIVO DEL CONTRATTO PROVINCIALE DI LAVORO PER GLI OPERAI AGRICOLI E FLOROVIVAISTI DELLA PROVINCIA DI LODI
Il giorno 01/02/2013 presso la sede di CONFAGRICOLTURA Milano Lodi E Monza Brianza Xxx Xxxxxx, 0 XXXX
TRA
La Confagricoltura Milano Lodi e Monza Brianza,
rappresentata dal presidente Xxxxxxx Xxxxxxx, dal direttore Xxxxx Xxxxx e dai funzionari Xxxxxx Xxxxxx e Xxxxxxx Xxxxxxx.
La Confederazione Italiana Agricoltori di Milano Lodi e Monza Brianza, rappresentata dal presidente Xxxxx Xxxxxxxx, dal direttore Xxxxx Xxxxxxxxx e dal funzionario Xxxxx Xxxxxxxxx,
E
La FAI – CISL di Lodi,
rappresentata dal Segr. Gen. Xxxxxxxx Xxxxxxxx e da Xxxxxxxxxx Xxxxxxx,
La FLAI – CGIL di Lodi
rappresentata dal Segr. Gen. Xxxxx Xxxxxxx,
La UILA – UIL di Lodi,
rappresentata dal Segr. Gen. Xxxxxxxx Xxxxxx,
si conviene di stipulare
il seguente Accordo integrativo dell’Accordo del contratto provinciale di lavoro per gli operai agricoli, florovivaisti ed orticoli della provincia di Lodi sottoscritto in data 12/04/2012.
L'art. 8 è modificato come segue:
Art. 8 – Apprendistato professionalizzante
Le Parti definiscono qui di seguito gli elementi del rapporto di competenza della contrattazione collettiva al fine di dare attuazione a quanto previsto dal D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167, a far data dal 30 luglio 2012.
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VERBALE DI ACCORDO INTEGRATIVO DEL CONTRATTO PROVINCIALE DI LAVORO PER GLI OPERAI AGRICOLI E FLOROVIVAISTI DELLA PROVINCIA DI LODI
Il giorno 01/02/2013 presso la sede di CONFAGRICOLTURA Milano Lodi E Monza Brianza Xxx Xxxxxx, 0 XXXX
TRA
La Confagricoltura Milano Lodi e Monza Brianza,
rappresentata dal presidente Xxxxxxx Xxxxxxx, dal direttore Xxxxx Xxxxx e dai funzionari Xxxxxx Xxxxxx e Xxxxxxx Xxxxxxx.
La Confederazione Italiana Agricoltori di Milano Lodi e Monza Brianza, rappresentata dal presidente Xxxxx Xxxxxxxx, dal direttore Xxxxx Xxxxxxxxx e dal funzionario Xxxxx Xxxxxxxxx,
E
La FAI – CISL di Lodi,
rappresentata dal Segr. Gen. Xxxxxxxx Xxxxxxxx e da Xxxxxxxxxx Xxxxxxx,
La FLAI – CGIL di Lodi
rappresentata dal Segr. Gen. Xxxxx Xxxxxxx,
La UILA – UIL di Lodi,
rappresentata dal Segr. Gen. Xxxxxxxx Xxxxxx,
si conviene di stipulare
il seguente Accordo integrativo dell’Accordo del contratto provinciale di lavoro per gli operai agricoli, florovivaisti ed orticoli della provincia di Lodi sottoscritto in data 12/04/2012.
L'art. 8 è modificato come segue:
Art. 8 – Apprendistato professionalizzante
Le Parti definiscono qui di seguito gli elementi del rapporto di competenza della contrattazione collettiva al fine di dare attuazione a quanto previsto dal D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167, a far data dal 30 luglio 2012.
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Forma e contenuto del contratto di apprendistato
L’assunzione con rapporto di apprendistato professionalizzante deve essere effettuata a mezzo di atto scritto il quale specifichi: la durata dell’apprendistato, il periodo di prova, il livello di inquadramento iniziale, quello intermedio e quello finale, la qualifica contrattuale che potrà essere acquisita al termine del rapporto.
Il piano formativo individuale deve essere definito entro 30 giorni dalla stipula del contratto e deve contenere anche l’indicazione del tutore o referente aziendale. Esso sarà predisposto sulla base dello schema di cui all’allegato (….)
Destinatari
Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato con i giovani di età compresa tra i diciotto e i trenta anni non compiuti (allegato n. 6).
Per i soggetti in possesso di qualifica professionale, conseguita ai sensi del D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno d'età.
E’ inoltre possibile assumere con contratto di apprendistato anche lavoratori in mobilità. Per quanto riguarda il numero complessivo di apprendisti assumibili e la percentuale di contratti di apprendistato confermati (stabilizzazione), si applicano le disposizioni di legge vigenti.
Durata
Fatto salvo il contratto di apprendista a tempo determinato, il contratto di apprendistato disciplinato dal presente accordo non può avere una durata inferiore a sei mesi.
La durata massima del periodo di apprendistato è fissata come segue :
AREA | 1° PERIODO | 2°PERIODO | 3° PERIODO | DURATA COMPLESSIVA |
Prima Seconda | 12 mesi 12 mesi | 12 mesi 12 mesi | 12 mesi 12 mesi | 36 mesi 36 mesi |
La malattia, l’infortunio o altre cause di sospensione involontaria del rapporto di lavoro superiore a 30 giorni, comportano la proroga del termine del contratto di apprendistato, con il conseguente posticipo anche dei termini connessi ai benefici contributivi.
In tale ipotesi, il datore di lavoro è tenuto a comunicare al lavoratore la nuova scadenza del contratto.
Durante lo svolgimento del rapporto, le parti possono recedere dal contratto di apprendistato solo in presenza di una giusta causa o di un giustificato motivo.
Periodo di prova
Il lavoratore assunto con contratto di apprendistato professionalizzante è soggetto ad un periodo di prova pari a quello previsto per la categoria finale di destinazione al cui conseguimento è finalizzato il contratto:
- 26 giorni lavorativi per i contratti di durata complessiva di 36 mesi;
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Inquadramento e retribuzione
L'inquadramento e il relativo trattamento economico del lavoratore assunto con contratto di apprendistato è così determinato:
− nel primo periodo: due livelli sotto quello di destinazione finale;
− nel secondo periodo: un livello sotto quello di destinazione finale;
− nel terzo periodo: al livello di destinazione finale.
Considerata la natura continuativa del rapporto di lavoro agli apprendisti appartenenti alle categorie degli operai agricoli sono corrisposti gli istituti contrattuali delle mensilità aggiuntive, delle festività, del TFR e delle ferie con le stesse modalità previste per gli operai a tempo indeterminato.
E’ in ogni caso vietato retribuire l’apprendista secondo tariffe di cottimo.
Formazione
Il monte ore di formazione, interna o esterna all'azienda, per l'acquisizione di competenze tecnico-professionali è pari a 40 ore medie annue. Esso potrà essere ridotto a 30 ore nel caso in cui l'apprendista sia in possesso di titolo di studio correlato al profilo professionale da conseguire.
La formazione di tipo professionalizzante, svolta sotto la responsabilità dell’azienda, è integrata dall’offerta formativa pubblica, interna o esterna all’azienda, finalizzata all’acquisizione di competenze di base e trasversali, ed è fissata in un monte ore complessivo di 90 ore per la durata del triennio.
Le modalità di erogazione della formazione svolta sotto la responsabilità dell’impresa, devono consentire all’apprendista l’acquisizione delle necessarie competenze per garantire il raggiungimento della specifica qualifica contrattuale da conseguire.
La formazione potrà essere erogata anche con modalità d’aula, anche esternamente all’impresa, in modalità e-learning, comunque privilegiando la modalità on the job, e in affiancamento al tutor aziendale.
Le ore di formazione on the job (a fianco di altri operai qualificati o specializzati) ed in affiancamento ( al tutor aziendale), saranno attestate a cura del datore di lavoro e controfirmate dall’apprendista e dal tutor aziendale. In attesa dell’attuazione della normativa in materia di libretto formativo del cittadino, l’attestazione della formazione sarà redatta sulla base dello schema di cui all’allegato (…) .
Le competenze e le funzioni del tutor aziendale sono quelle previste dal decreto ministeriale 28 febbraio 2000. Il tutor può essere anche lo stesso imprenditore o un familiare coadiuvante.
I profili formativi definiti dalle parti per il settore agricolo, come da allegato n.9 , potranno essere successivamente aggiornati ed integrati dalle medesime Parti, anche col supporto tecnico del sistema bilaterale nazionale.
Apprendistato a tempo determinato
Ai sensi dell’art. 4, c.5 del d. lgs. 167/2011, i datori di lavoro agricolo che svolgono la loro attività in cicli stagionali possono instaurare contratti di apprendistato anche a tempo determinato, limitatamente per le mansioni previste nell’area 1^ e 2^ di cui all’art. del Contratto Operai agricoli e florovivaisti della provincia di Lodi 2012-2015.
Fermo restando il limite massimo di durata previsto dal presente accordo, è consentito articolare lo svolgimento dell’apprendistato in più stagioni attraverso più rapporti a tempo determinato, l’ultimo dei quali dovrà comunque avere inizio, dalla data di prima
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assunzione, entro 48 mesi. La prestazione di ciascuno dei rapporti a tempo determinato deve essere svolta nell’ambito di un unico rapporto continuativo (con le stesse modalità di svolgimento della prestazione dei lavoratori a tempo indeterminato) e di durata non inferiore a 4 mesi consecutivi.
Fermo restando quanto previsto nel precedente paragrafo “Inquadramento e retribuzione”, l’inquadramento ed il trattamento economico dei lavoratori assunti a tempo determinato non può essere inferiore a quello previsto per il livello professionale minimo dell’Area di destinazione.
Allo scopo di offrire reciproche garanzie sullo svolgimento del periodo di apprendistato, in base al piano formativo programmato, nel corso della fase stagionale in essere, sarà comunicato al lavoratore la modalità del percorso formativo per il ciclo stagionale successivo.
L’apprendista assunto a tempo determinato per la stagione può esercitare il diritto di precedenza nell’assunzione presso la stessa azienda nella stagione successiva, con richiesta scritta come previsto dall’allegato 8 del presente contratto.
La durata della formazione è riproporzionata in relazione alla durata del singolo rapporto di apprendistato.
Ai contratti di apprendistato instaurati ai sensi della disciplina vigente prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 167/2011 continua ad applicarsi la normativa originaria fino alla loro naturale scadenza.
Trattamento economico
L’Art.25 – retribuzione – è così modificato:
Al fine di riconoscere l’adeguamento degli stipendi già con la mensilità di gennaio 2012, il salario contrattuale vigente al 31/12/2011 è incrementato del 2,1% a decorrere dal 1º gennaio 2012; per quanto riguarda l’adeguamento degli stipendi riferito al 2013, il salario contrattuale vigente al 31/12/2011 è ulteriormente incrementato del 2,5% con decorrenza 01/01/2013.
Sono aggiunte le seguenti tabelle:
SETTORE AGRICOLO ED ORTICOLO
AUMENTI CONTRATTUALI A DECORRERE DAL 1 GENNAIO 2013
Qualifiche | parametro | Aumento 1/1/2013 |
SPECIAL. SUPER | 187 | 36,69 |
SPECIALIZZATO A | 182 | 35,71 |
SPECIALIZZATO | 178 | 34,92 |
QUALIFIC. SUPER | 169 | 33,17 |
QUALIFICATO | 160 | 31,40 |
COMUNE | 145 | 28,47 |
Riparametrazione:
A) con decorrenza 01/01/2013 il valore del punto parametrale è pari ad euro --- e ad ogni qualifica viene assegnato il relativo salario contrattuale, come da tabella che segue:
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B) con decorrenza 01/01/2013 i parametri sono i seguenti:
Qualifiche | Salario al 31/12/2012 | Aumento 1/1/2013 | Totale mensile 1/1/2013 |
SPECIAL. SUPER (187) | 1.498,31 | 36,69 | 1.535,00 |
SPECIALIZZATO A (182) | 1.458,41 | 35,71 | 1.494,12 |
SPECIALIZZATO (178) | 1.426,32 | 34,92 | 1.461,24 |
QUALIFIC. SUPER (169) | 1.354,64 | 33,17 | 1.387,81 |
QUALIFICATO (160) | 1.282,49 | 31,40 | 1.313,89 |
COMUNE (145) | 1.162,83 | 28,47 | 1.191,30 |
TABELLE SALARIALI RELATIVE AGLI O.T.D. IN VIGORE DAL 1/1/2013
Qualifiche | Salario contrattuale orario | Terzo elemento 30,44% | Retribuzione oraria totale |
SPECIAL. SUPER (187) | 9,083 | 2,77 | 11,848 |
SPECIALIZZATO A (182) | 8,841 | 2,69 | 11,532 |
SPECIALIZZATO (178) | 8,646 | 2,63 | 11,278 |
QUALIFIC. SUPER (169) | 8,212 | 2,50 | 10,712 |
QUALIFICATO (160) | 7,774 | 2,37 | 10,141 |
COMUNE (145) | 7,049 | 2,15 | 9,195 |
SETTORE FLOROVIVAISTA
AUMENTI CONTRATTUALI A DECORRERE DAL 1 GENNAIO 2013
Livello | parametro | Aumento 1/1/2013 |
LIVELLO A (135) | 135 | 37,33 |
LIVELLO B (128) | 128 | 35,41 |
LIVELLO C (123) | 123 | 34,02 |
LIVELLO C2 (119) | 119 | 32,92 |
LIVELLO D (115) | 115 | 31,81 |
LIVELLO E (104) | 104 | 28,79 |
Riparametrazione:
A) con decorrenza 01/01/2013 il valore del punto parametrale è pari ad euro ---- e ad ogni qualifica viene assegnato il relativo salario contrattuale, come da tabella che segue:
B) con decorrenza 01/01/2013 i parametri sono i seguenti:
Livello | Salario al 31/12/2012 | Aumento 1/1/2013 | Totale mensile 1/1/2013 |
LIVELLO A (135) | 1.524,49 | 37,33 | 1.561,82 |
LIVELLO B (128) | 1.445,99 | 35,41 | 1.481,40 |
LIVELLO C (123) | 1.389,23 | 34,02 | 1.423,25 |
LIVELLO C2 (119) | 1.344,44 | 32,92 | 1.377,36 |
LIVELLO D (115) | 1.299,21 | 31,81 | 1.331,02 |
LIVELLO E (104) | 1.175,65 | 28,79 | 1.204,44 |
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TABELLE SALARIALI RELATIVE AGLI O.T.D. IN VIGORE DAL 1/1/2013
Livello | Salario contrattuale orario | Terzo elemento 30,44% | Retribuzione oraria totale |
LIVELLO A (135) | 9,242 | 2,813 | 12,055 |
LIVELLO B (128) | 8,766 | 2,668 | 11,434 |
LIVELLO C (123) | 8,422 | 2,564 | 10,986 |
LIVELLO C2 (119) | 8,150 | 2,481 | 10,631 |
LIVELLO D (115) | 7,876 | 2,397 | 10,273 |
LIVELLO E (104) | 7,127 | 2,169 | 9,296 |
PREMIO DI PRODUTTIVITÀ
Gli aumenti in tabella per gli anni 2014 e 2015, corrispondenti al raggiungimento del 100% dell’obiettivo sono abrogati e pertanto sono variate le corrispondenti tabelle.
Conseguentemente l’articolo è variato come segue: “Il premio viene adeguato nella misura dello 0,5% del salario contrattuale vigente al 31/12/2011 rispettivamente per gli anni 2012, 2013. Tale aumento viene tenuto in considerazione nel calcolo degli aumenti da riconoscersi per il biennio 2012/2013
Ente Bilaterale
Al fine di coordinare il testo contrattuale con l’istituzione dell’Ente Bilaterale in luogo e con le competenze del C.I.M. e dell’Osservatorio si procede alla revisione degli articoli 46, 48, 63 e 70.
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