BUNGE ITALIA SPA
BUNGE ITALIA SPA
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
Sezione II – Parte Speciale
Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del GG mese AAAA
INDICE
1 REATI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 3
1.1 PROTOCOLLI SPECIFICI 22
1.2 SCHEMA RIASSUNTIVO 26
2 DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI 30
2.1 PROTOCOLLI SPECIFICI 42
2.2 SCHEMA RIASSUNTIVO 44
3 DELITTI DI CRIMINALITA’ ORGANIZZATA 48
3.1 PROTOCOLLI SPECIFICI 50
3.2 SCHEMA RIASSUNTIVO 52
4 DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA 54
4.1 PROTOCOLLI SPECIFICI 58
4.2 SCHEMA RIASSUNTIVO 58
5 DELITTI CONTRO L’INDUSTRIA E IL COMMERCIO 60
5.1 PROTOCOLLI SPECIFICI 66
5.2 SCHEMA RIASSUNTIVO 66
6 REATI SOCIETARI 68
6.1 PROTOCOLLI SPECIFICI 79
6.2 SCHEMA RIASSUNTIVO 83
7 VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 85
7.1 PROTOCOLLI SPECIFICI 91
7.2 SCHEMA RIASSUNTIVO 97
8 RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA’ DI PROVENIENZA ILLECITA 99
8.1 PROTOCOLLI SPECIFICI 103
8.2 SCHEMA RIASSUNTIVO 106
9 DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE 107
9.1 PROTOCOLLI SPECIFICI 114
9.2 SCHEMA RIASSUNTIVO 115
10 INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DISCHARAZIONI MENDACI ALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA 116
10.1 PROTOCOLLI SPECIFICI 117
10.2 SCHEMA RIASSUNTIVO 117
1 REATI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Per meglio comprendere i suddetti delitti contro la Pubblica Amministrazione, richiamati dagli artt. 24 e 25 del DLgs. n. 231/2001, si ritiene utile la delimitazione delle nozioni di Pubblica Amministrazione, di Pubblico Ufficiate, di Incaricato di Pubblico Servizio e di Esercente un servizio di pubblica utilità.
Pubblica Amministrazione
Con tale accezione si intende, in estrema sintesi, l’insieme di enti e soggetti pubblici (Stato, ministeri, regioni, province, comuni, etc.) e talora privati (ad esempio, concessionari, amministrazioni aggiudicatrici, SpA miste, etc. e tutte le altre figure che svolgono in qualche modo la funzione pubblica, nell’interesse della collettività e quindi nell’interesse pubblico.
Oggetto della tutela penale nei reati che rilevano in questa sede è il regolare funzionamento nonché il prestigio degli Enti Pubblici ed, in generale, quel ‘buon andamento’ dell’Amministrazione di cui all’art. 97 della Costituzione, ovvero, nel caso dei reati di truffa, il patrimonio pubblico.
Pubblico Ufficiale
La nozione di è fornita dal legislatore, all’art. 357 del c.p., il quale indica il “pubblico ufficiale” in “chiunque eserciti una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa”, specificandosi che “è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica Amministrazione e dal suo svolgersi per mezzo dei poteri autoritativi e certificativi”.
Il “potere legislativo” trova la sua esplicazione nell’attività normativa vera e propria ovvero in tutte quelle accessorie e/o preparatorie di quest’ultima. E’ un Pubblico Ufficiale, in quanto svolge la “pubblica funzione legislativa”, dunque, chiunque, a livello nazionale e comunitario, partecipi all’esplicazione di tale potere. I soggetti pubblici a cui, normalmente, può ricondursi l’esercizio di tale tipo di funzione sono: il Parlamento, il Governo (limitatamente alle attività legislative di sua competenza: ad esempio, decreti legge e decreti delegati), le Regioni e le Province (queste ultime per quanto attinenti alla loro attività normativa); le Istituzioni dell’Unione Europea aventi competenze legislativa rilevanti nell’ambito dell’ordinamento nazionale.
Il “potere giudiziario” trova la sua esplicazione nell’attività dello iusdicere, inteso in senso lato. E’, dunque, Pubblico Ufficiale, in quanto svolge la “pubblica funzione giudiziaria” non solo chiunque, a livello nazionale e comunitario, compia attività diretta esplicazione. di tale potere, ma altresì tutta l’attività afferente l’amministrazione della giustizia, collegata ed accessoria alla prima. Svolgono tale tipo di funzione, pertanto tutti coloro
che, a livello nazionale e comunitario, partecipano sia alla vera e propria attività dello iusdicere; sia a quella amministrativa collegata allo stesso, ovverosia i magistrati (ivi compresi i pubblici ministeri), cancellieri, segretari, i membri della Corte di Giustizia e della Carte dei Conti Comunitarie, i funzionari e gli addetti a svolgere l’attività amministrativa collegata allo iusdicere della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti Comunitarie, etc.
I poteri riconducibili alla “pubblica funzione amministrativa”, da ultimo, sono il potere deliberativo, il potere autoritativo ed il potere certificativo della Pubblica Amministrazione. Questi poteri, in nessun modo connessi a particolari qualifiche soggettive e/o mansioni dei soggetti agenti, possono essere qualificati nei termini che seguono:
il potere deliberativo della P.A. è quello relativo alla “formazione e manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione”. Questa formula è letta, in senso assai lato e, pertanto, comprensiva di qualsiasi attività che concorra in qualunque modo ad estrinsecare il potere deliberativo della Pubblica Amministrazione; in tale prospettiva, sono stati qualificati come “pubblici ufficiali”, non solo le persone istituzionalmente preposte ad esplicare tale potere ovvero i soggetti che svolgono le attività istruttorie o preparative all’iter deliberativo della Pubblica Amministrazione, ma anche i loro collaboratori. saltuari ed occasionali;
il potere autoritativo della PA, diversamente, si concretizza in tutte quelle attività che permettono alla Pubblica Amministrazione di realizzare i suoi fini mediante veri e propri comandi. Questo ruolo di supremazia della PA è, ad esempio, facilmente individuabile nel potere della stessa di rilasciare ”concessioni” ai privati. Alla luce di queste considerazioni, possono essere qualificati come “pubblici ufficiali” tutti i soggetti preposti ad esplicare tale potere;
il potere certificativo viene normalmente riconosciuto in quello di rappresentare come certa una determinata situazione sottoposta alla cognizione di un “pubblico agente”. Anche questa attività di certificazione pubblica è stata interpretata in senso assai lato, tanto da riconoscere nella stessa, non solo il potere certificativo fide facente, ma una vera e propria dichiarazione di volontà della Pubblica Amministrazione.
Incaricato di un pubblico servizio
L’art. 358 riconosce tale qualifica “a tutti coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio”, intendendosi per tale un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.
Pertanto, un Incaricato di Pubblico Servizio è colui il quale svolge una pubblica attività, non riconducibile ad alcuno dei poteri sopra rammentati e non concernente semplici mansioni di ordine e/o la prestazione di opera meramente materiale ed, in quanto tali, prive di alcun apporto intellettuale e discrezionale.
Esempi di Incaricati di Pubblico Servizio sono i dipendenti degli enti che svolgono servizi pubblici anche se aventi natura di enti privati.
Persone che esercitano un servizio di pubblica necessità
Da ultimo, l’art. 359 stabilisce che “agli effetti della legge penale, sono persone che esercitano un servizio di pubblica necessità: 1) i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato, quando dell’opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi; 2) i privati che, non esercitando una pubblica funzione, né prestando un pubblico servizio, adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della pubblica amministrazione”.
Il servizio di pubblica necessità è un’attività di natura privata, esercitata da soggetti privati in nome proprio e per conto proprio, ma oggettivamente caratterizzata da un interesse pubblico e come tale sottoposta a controllo da parte dello Stato. L’individuazione della prima categoria non desta particolari problemi interpretativi. Per ciò che concerne i soggetti di cui al n. 2 occorre fare riferimento all’atto in forza del quale un servizio viene dichiarato di pubblica necessità, ciò anche al fine di distinguerlo dal pubblico servizio.
Secondo la tesi prevalente in dottrina ,il pubblico servizio è esercitato dal privato in forza di un provvedimento di concessione, mentre il servizio di pubblica necessità trova la sua fonte in una autorizzazione.
La differenza tra i due tipi di atto sta nel fatto che la prima fa nascere nel destinatario il potere, altrimenti inesistente, di svolgere un’attività mentre la seconda si limita a rimuovere un ostacolo rispetto ad una attività che spetta al privato di esercitare.
L’effettiva ricorrenza dei su indicati requisiti deve essere verificata, caso per caso, in ragione della concreta ed effettiva possibilità di ricondurre l’attività di interesse alle richiamate definizioni, essendo certamente ipotizzabile anche che soggetti appartenenti alla medesima categoria, ma addetti ad espletare differenti funzioni o servizi, possano essere diversamente qualificati proprio in ragione della non coincidenza dell’attività da loro in concreto svolta.
ART. 24 DECRETO LEGISLATIVO N. 231/01
Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico.
1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).
Gli articoli del codice penale richiamati dall’articolo 24 del D.Lgs. n. 231/01 sono: 316-bis
316-ter
640, comma 2, n. 1 640-bis
640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico
Malversazione in danno dello Stato – art. 316-bis c.p.
“Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni”.
Il reato punisce il fatto di chi, avendo ottenuto dallo Stato, da altro ente pubblico o dalla Comunità Europea, benefici economici, comunque denominati, destinati a favorire la realizzazione di opere o attività di pubblico interesse, non li destina agli scopi previsti.
Poiché il fatto punito consiste nella mancata destinazione dell’utilità ottenuta allo scopo previsto, il reato può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti ottenuti in passato ed ora destinati a finalità diverse da quelle per cui erano stati erogati.
Sanzioni in capo all’ente previste dal D.Lgs. n. 231/2001
Sanzione pecuniaria: fino a 500 quote cioè nel minimo fino a euro 129.114 e nel massimo fino a euro 774.685;
sanzioni interdittive: divieto di contrarre con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi;
altre sanzioni: la pubblicazione della sentenza può essere predisposta in relazione all’applicazione di pene interdittive; la confisca è obbligatoria in caso di condanna.
Applicabilità della fattispecie
Il reato può essere in via astratta commesso dalla Società, ovviamente in via mediata ed indiretta, in quanto questa può essere destinataria di erogazioni pubbliche.
Attività a rischio
Destinazione di finanziamenti e contributi di natura pubblica allo svolgimento di attività e progetti.
Aree aziendali a rischio Direzione Generale Direzione Amministrativa
Funzioni aziendali a rischio
Presidente Amministratore Delegato
Direttore Amministrazione;
Indebita percezione di erogazioni da parte dello Stato o dell’Unione Europea - art. 316-ter c.p.
“Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall’articolo 640-bis, chiunque mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a € 3.999,96 si applica soltanto la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 5.164,00 a € 25.822,00. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito”.
Il reato si configura nei casi in cui – mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l’omissione di informazioni dovute – si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità Europea.
Contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316-bis), nella fattispecie non assume alcun rilievo la destinazione dei finanziamenti pubblici erogati, poiché il reato si consuma al momento del loro – indebito – ottenimento.
Va infine evidenziato che tale reato, avendo natura residuale, si configura solo qualora la condotta non integri gli estremi del più grave reato di truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640-bis c.p.).
Sanzioni in capo all’ente previste dal D.Lgs. n. 231/2001
Sanzione pecuniaria: fino a 500 quote cioè nel minimo fino a euro 129.114 e nel massimo fino a euro 774.685;
sanzioni interdittive: divieto di contrarre con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi;
altre sanzioni: la pubblicazione della sentenza può essere predisposta in relazione all’applicazione di pene interdittive; la confisca è obbligatoria in caso di condanna.
Applicabilità della fattispecie
Il reato può essere in via astratta commesso dalla Società, ovviamente in via mediata ed indiretta, in quanto questa può essere destinataria di erogazioni pubbliche.
Attività a rischio
Presentazione di dichiarazioni e documentazioni in merito all’ottenimento di finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni della stessa tipologia, da parte dello Stato, altri enti pubblici o dalle Comunità europee.
Funzioni aziendali a rischio
Presidente Amministratore Delegato
Direttore Amministrazione Responsabile Risorse Xxxxx Xxxxxxxxxxx
Truffa - art. 6401
“Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00:
1) se il fatto, è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare2;
2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l’erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante”.
Il reato si configura qualora, utilizzando artifici o raggiri e, in tal modo, inducendo taluno in errore, si consegua un ingiusto profitto, in danno dello Stato, di altro ente pubblico o della Comunità Europea.
Tale reato può realizzarsi quando, ad esempio, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenerne l’aggiudicazione.
Il reato si potrebbe configurare altresì in caso di predisposizione di documentazione o informazioni false a seguito di accertamenti da parte dell’Agenzia delle Entrate, della Guardia di Finanza, dell’Ispettorato del Lavoro, degli Enti Previdenziali etc..
Sanzioni in capo all’ente previste dal D.Lgs. n. 231/2001
Sanzione pecuniaria: fino a 500 quote cioè nel minimo fino a euro 129.114 e nel massimo fino a euro 774.685;
sanzioni interdittive: divieto di contrarre con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi;
altre sanzioni: la pubblicazione della sentenza può essere predisposta in relazione all’applicazione di pene interdittive; la confisca è obbligatoria in caso di condanna.
Applicabilità della fattispecie
Il reato può essere, in via astratta, commesso dalla Società.
1 Rileva, ai fini del Decreto 231/01, esclusivamente il comma 2, n.1.
2 Questa seconda ipotesi allo stato attuale ha perso di rilevanza alla luce dell’abolizione del servizio di leva obbligatorio.
Attività a rischio
Istanze alla Pubblica Amministrazione ed Organismi di Vigilanza e presentazione di qualsiasi atto, documento, dichiarazione, istanza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi pratica concernente l’attività della Società presso gli uffici pubblici (rilascio di concessioni, licenze, permessi, dichiarazioni dei redditi, dichiarazioni IVA, gestione dei rapporti con lo Stato in materia giuslavoristica, salariale, previdenziale, assicurativa, commercializzazione dei prodotti, sicurezza ambientale etc.).
Aree aziendali a rischio
Area Industriale Area Commerciale
Area Amministrazione
Funzioni aziendali a rischio
Presidente Amministratore Delegato Procuratore speciale
Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche - art. 640-bis
“La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d’ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.”
Il reato si configura qualora la condotta di truffa sopra descritta abbia ad oggetto finanziamenti pubblici, comunque denominati, erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall’Unione Europea.
Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.
Sanzioni in capo all’ente previste dal D.Lgs. n. 231/2001
Sanzione pecuniaria: fino a 500 quote cioè nel minimo fino a euro 129.114 e nel massimo fino a euro 774.685;
Applicabilità della fattispecie
Il reato può essere, in via astratta, commesso dalla Società.
Attività a rischio
Predisposizione di documentazione in merito all’attività di individuazione, gestione e rendicontazione di finanziamenti e contributi concessi da Soggetti pubblici.
Per quanto concerne le Aree Aziendali e le Funzioni a rischio si rimanda alle considerazioni fatte relativamente all’art. 640, 316-bis e 316-ter c.p..
Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico - art. 640-ter
“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 5 1,00 a € 1.032,00.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell’art. 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un’altra circostanza aggravante.”.
Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno allo Stato o ad altro ente pubblico.
In concreto, il reato in esame potrebbe configurarsi qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico della Pubblica Amministrazione al fine di inserire un importo superiore a quello legittimamente ottenuto.
Sanzioni in capo all’ente previste dal D.Lgs. n. 231/2001
Sanzione pecuniaria: fino a 500 quote cioè nel minimo fino a euro 129.114 e nel massimo fino a euro 774.685;
Applicabilità della fattispecie
Il reato può essere, in via astratta, commesso dalla Società.
Attività a rischio
Gestione ed utilizzo dei Sistemi informatici e IT.
Istanze alla Pubblica Amministrazione ed Organismi di Vigilanza e presentazione di qualsiasi atto, documento, dichiarazione, istanza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi pratica concernente l’attività della Società presso gli uffici pubblici (rilascio di concessioni, licenze, permessi, dichiarazioni dei redditi, dichiarazioni IVA, gestione dei rapporti con lo Sato in materia giuslavoristica, salariale, previdenziale, assicurativa, commercializzazione dei prodotti, sicurezza ambientale etc.).
Aree aziendali a rischio
Area Industriale Area Commerciale
Area Amministrazione
Funzioni aziendali a rischio
Presidente Amministratore Delegato Procuratori speciali
Art. 25 DECRETO LEGISLATIVO N. 231/01
Concussione e corruzione
1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 3, del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.
5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
Gli articoli del codice penale richiamati dall’articolo 25 del D.Lgs. n. 231/01 sono: 317
318
319
319-bis 319-ter 320
321
322
322-bis
Concussione - art. 317
“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.”.
Il reato in esame presenta profili di rischio contenuti ai fini del D. Lgs. 231/01: trattandosi infatti di un reato proprio di soggetti qualificati, la responsabilità dell’ente potrà ravvisarsi solo nei casi in cui un Dipendente od un Agente della Società, nell’interesse o a vantaggio della stessa, concorra nel reato del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio, che, approfittando della loro posizione, esigano prestazioni non dovute.
Corruzione per atto d’ufficio - art. 318
“Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d’ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino a un anno.”.
Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell’incaricato del pubblico servizio.
A norma dell’art. 321 c.p., le pene previste per i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio si applicano anche ai privati che danno o promettono a questi ultimi denaro o altra utilità.
Il reato in questione si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio si faccia dare o promettere, per sé o per altri, denaro o altra utilità per compiere atti comunque dovuti in ragione del suo ufficio (ad esempio: anteporre ad altre l’esecuzione di una pratica di propria competenza).
Il reato si configura altresì nel caso in cui l’indebita offerta o promessa sia formulata con riferimento ad atti – conformi ai doveri d’ufficio – già compiuti dal pubblico agente.
Sanzioni in capo all’ente previste dal D.Lgs. n. 231/2001
Sanzione pecuniaria: da 300 a 800 quote cioè nel minimo da euro 77.468 a euro 464.811 e nel massimo da euro 206.582 a euro 1.239.496;
sanzioni interdittive: (per una durata non inferiore ad 1 anno): interdizione dall’esercizio dell’attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenza, o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; divieto di contrarre con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi;
altre sanzioni: la pubblicazione della sentenza può essere predisposta in relazione all’applicazione di pene interdittive; la confisca è obbligatoria in caso di condanna.
Applicabilità della fattispecie
Anche se il reato non è commissibile dalla Società, in quanto reato proprio, viene analizzato per il legame con l’articolo 321 del c.p. “Pene per il corruttore”. Quest’ultima norma applica le pene previste dall’articolo in trattazione anche al soggetto privato che da o promette al pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio denaro o altre utilità.
Quindi la responsabilità dell’ente può configurarsi qualora un soggetto in posizione apicale, un dipendente e/o un soggetto a questo equiparato concorra con un pubblico ufficiale alla commissione del reato in oggetto.
Attività a rischio
Istanze alla Pubblica Amministrazione ed Organismi di Vigilanza e presentazione di qualsiasi atto, documento, dichiarazione, istanza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi pratica concernente l’attività della Società presso gli uffici pubblici.
Negoziazione, stipulazione e rinnovo di contratti con Enti pubblici ai quali si pervenga mediante partecipazione a procedura di gara ad evidenza pubblica (appalto e licitazione privata) o procedure negoziate.
Attività promozionale, individuazione di nuove iniziative: gestione dei rapporti con soggetti pubblici, acquisizione o rilascio di informazioni su future gare di appalto, inviti a convegni o seminari.
Principali interlocutori istituzionali:
• ASL, Inail, Ispettorato del Lavoro;
• Enti locali;
• Agenzia delle Entrate, Uffici IVA, Agenzia delle Dogane;
• Guardia di finanza;
• Ministero delle Salute;
• Capitaneria di porto;
• Ministero della Giustizia;
• Istituto Superiore della Sanità;
• Camera di Commercio;
• Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Patrimonio;
• Organi di polizia e Vigili del Fuoco.
Sono considerati pubblici ufficiali i funzionari degli istituti bancari, quali quelli del mediocredito, che operano nel campo dei crediti speciali o agevolati, erogabili in favore di determinate categorie di imprenditori con provvedimento pubblico di natura concessoria e che gravano sull’erario.
Aree e Funzioni aziendali a rischio
In generale, tutte le aree e qualunque soggetto di cui al punto 1.4 della Parte Generale del presente Modello che intrattenga rapporti con organi giudiziari ivi inclusi i consulenti legali esterni.
Corruzione per atto contrario di doveri d’ufficio - art. 319
“Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni.”.
Il reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio si faccia dare o promettere, per sé o per altri, denaro o altra utilità per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio ovvero per compiere atti contrari ai suoi doveri di ufficio.
Il reato si configura altresì nel caso in cui l’indebita offerta o promessa sia formulata con riferimento ad atti – conformi o contrari ai doveri d’ufficio – già compiuti dal pubblico agente.
Il reato sussiste dunque nel caso in cui il pubblico ufficiale, dietro corrispettivo, compia un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: garantire l’illegittima aggiudicazione di una gara).
Sanzioni in capo all’ente previste dal D.Lgs. n. 231/2001
Sanzione pecuniaria: da 200 a 600 quote cioè nel minimo da euro 51.645 a euro 309.874 e nel massimo da euro 154.937 a euro 929.622;
sanzioni interdittive: (per una durata non inferiore ad 1 anno): interdizione dall’esercizio dell’attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenza, o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; divieto di contrarre con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi;
altre sanzioni: la pubblicazione della sentenza può essere predisposta in relazione all’applicazione di pene interdittive; la confisca è obbligatoria in caso di condanna.
Applicabilità della fattispecie
Anche se il reato non è commissibile dalla Società, in quanto reato proprio, viene analizzato per il legame con l’articolo 321 del c.p. “Pene per il corruttore”. Quest’ultima norma applica le pene previste dall’articolo in trattazione anche al soggetto privato che da o promette al pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio denaro o altre utilità.
Si fa notare come la Società, allo stato attuale non partecipi a bandi di gara per commesse pubbliche, rimanendo comunque potenzialmente esposta a tutte le altre ipotesi di reato già ricordate nel precedente articolo.
Per quanto concerne le Aree Aziendali e le Funzioni a rischio si considera valido quanto esposto relativamente al reato di cui all’art. 318 c.p. .
Corruzione in atti giudiziari - art. 319-ter
“Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.
Se dal fatto deriva l’ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l’ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all’ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.”.
Il reato si configura nel caso in cui taluno offra o prometta ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio denaro o altra utilità al fine di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.
Potrà dunque essere chiamata a rispondere del reato la società che, essendo parte in un procedimento giudiziario, corrompa un pubblico ufficiale3 al fine di ottenere la positiva definizione.
Sanzioni in capo all’ente previste dal D.Lgs. n. 231/2001
Per il comma 1:
sanzione pecuniaria: da 200 a 600 quote cioè nel minimo da euro 51.645 a euro 309.874 e nel massimo da euro 154.937 a euro 929.622;
sanzioni interdittive: (per una durata non inferiore ad 1 anno): interdizione dall’esercizio dell’attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenza, o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; divieto di contrarre con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di
pubblicizzare beni o servizi;
altre sanzioni: la pubblicazione della sentenza può essere predisposta in relazione all’applicazione di pene interdittive; la confisca è obbligatoria in caso di condanna.
Per il comma 2:
sanzione pecuniaria: da 300 a 800 quote cioè nel minimo da euro 77.468 a euro 464.811 e nel massimo da euro 206.582 a euro 1.239.496;
sanzioni interdittive: (per una durata non inferiore ad 1 anno): interdizione dall’esercizio dell’attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenza, o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; divieto di contrarre con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi;
3 Tra i soggetti attivi occorre considerare le seguenti figure: il giudice, il pubblico ministero, l’ufficiale giudiziario, il consulente tecnico, il perito d’ufficio, il curatore fallimentare101 in virtù della natura degli atti oggetto dell’accordo criminoso tra le parti. È invece escluso, dal novero dei soggetti attivi, l’incaricato di pubblico servizio.
altre sanzioni: la pubblicazione della sentenza può essere predisposta in relazione all’applicazione di pene interdittive; la confisca è obbligatoria in caso di condanna.
Applicabilità della fattispecie
Anche se il reato non è commissibile dalla Società, in quanto reato proprio, viene analizzato per il legame con l’articolo 321 del c.p. “Pene per il corruttore”. Quest’ultima norma applica le pene previste dall’articolo in trattazione anche al soggetto privato che da o promette al pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio denaro o altre utilità.
Attività a rischio
La totalità delle attività che possano portare al ricorso alle vie giudiziarie, nonché la gestione del contenzioso.
Per quanto concerne le Aree Aziendali e le Funzioni a rischio si considera valido quanto esposto relativamente al reato di cui all’art. 318 c.p. .
Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio - art. 320
“Le disposizioni di cui all’art. 319 si applicano anche all’incaricato di un pubblico servizio; quelle di cui all’art. 318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.
In ogni caso le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo.”.
L’articolo in esame prevede un’estensione delle fattispecie previste agli articoli 318 e 319
c.p. agli incaricati di un pubblico servizio.
Per la definizione di tale figura si rimanda al capitolo 4 della presente Parte Speciale.
Applicabilità della fattispecie
Anche se il reato non è commissibile dalla Società, in quanto reato proprio, viene analizzato per il legame con l’articolo 321 del c.p. “Pene per il corruttore”. Quest’ultima norma applica le pene previste dall’articolo in trattazione anche al soggetto privato che da o promette al pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio denaro o altre utilità.
Per quanto concerne le Aree Aziendali e le Funzioni a rischio si considera valido quanto esposto relativamente al reato di cui all’art. 318 c.p. .
Pene per il corruttore - art. 321
“Le pene stabilite nel primo comma dell’articolo 318, nell’articolo 319, nell’articolo 319-bis, nell’articolo 319-ter e nell’articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si
applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità..”.
L’articolo in esame evidenzia il sorgere della responsabilità penale in capo ad entrambi i soggetti coinvolti nel reato di corruzione, ovvero il corruttore ed il corrotto. Le due responsabilità rimangono indipendenti l’una dall’altra.
Per le definizioni di pubblico ufficiale ed incaricato di pubblico servizio si rimanda al capitolo 4 della presente Parte Speciale.
Applicabilità della fattispecie
Si fa riferimento a quanto esposto negli articoli 318. 319, 319-bis, 319-ter e 320 del c.p. .
Per quanto concerne le Aree Aziendali e le Funzioni a rischio si considera valido quanto precedentemente esposto relativamente all’art. 318.
Istigazione alla corruzione - art. 322
“Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell’articolo 318, ridotta di un terzo.
Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.
La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate all’articolo 318.
La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall’articolo 319.”.
Il reato si consuma con la semplice offerta di denaro od altra utilità – da parte di chiunque - ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per indurlo a compiere un atto contrario o conforme ai doveri d’ufficio, sempreché la promessa o l’offerta non vengano accettate.
Xxxxxxxxx, si sanziona la condotta del pubblico agente che solleciti una promessa o un’offerta da parte di un privato.
Per le definizioni di pubblico ufficiale ed incaricato di pubblico servizio si rimanda al capitolo 4 della presente Parte Speciale.
Sanzioni in capo all’ente previste dal D.Lgs. n. 231/2001
Per i commi 1 e 3:
sanzione pecuniaria: fino a 200 quote cioè nel minimo fino a euro 51.645 e nel massimo da euro 309.874;
altre sanzioni: la confisca è obbligatoria in caso di condanna.
Per i commi 2 e 4:
sanzione pecuniaria: da 200 a 600 quote cioè nel minimo da euro 51.645 a euro 309.874 e nel massimo da euro 154.937 a euro 929.622;
sanzioni interdittive: (per una durata non inferiore ad 1 anno): interdizione dall’esercizio dell’attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenza, o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; divieto di contrarre con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi;
altre sanzioni: la pubblicazione della sentenza può essere predisposta in relazione all’applicazione di pene interdittive; la confisca è obbligatoria in caso di condanna.
Applicabilità della fattispecie
Il reato può essere, in via astratta, commesso dalla Società.
Per quanto concerne le Aree Aziendali e le Funzioni a rischio si considera valido quanto precedentemente esposto relativamente all’art. 318 c.p..
Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri- art. 322-bis
“Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322 c.p., terzo e quarto comma, si applicano anche:
1. ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
2. ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
3. alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
4. ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
5. a coloro che, nell’ambito di altri Stati membri dell’Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.
Le disposizioni degli articoli 321 e 322 c.p., primo e secondo xxxxx, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:
1. alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
2. a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell’ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali.
Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.”.
L’articolo in oggetto prevede l’estensione di alcuni delitti contro la Pubblica Amministrazione ad una serie di soggetti stranieri o comunitari.
Applicabilità della fattispecie
Il reato può essere, in via astratta, commesso dalla Società.
Per quanto concerne le Aree Aziendali e le Funzioni a rischio si considera valido quanto precedentemente esposto relativamente all’art. 318 c.p..
1.1 PROTOCOLLI SPECIFICI
Sistema organizzativo e di governo societario
I sistemi organizzativi e di attribuzione di poteri e responsabilità (deleghe e procure), in quanto espressione del più generale sistema di governo societario, sono fondamentali per garantire l’adeguatezza dei controlli preventivi. La Società deve, infatti, garantire un assetto formalizzato e ordinato del processo di formazione delle decisioni e dell’attuazione delle stesse, in modo da consentire in ogni momento l’individuazione chiara e univoca del ruolo e delle responsabilità di ciascun soggetto all’interno del processo decisionale.
Il sistema organizzativo e di attribuzione dei ruoli/responsabilità e dei poteri nella Società è formalizzato nei seguenti documenti:
• gli organigrammi delle funzioni aziendali e corrispondenti riporti funzionali;
• le deleghe del CdA all’AD inerenti i poteri di ordinaria gestione aziendale;
• le procure/deleghe specifiche ad alcuni Dirigenti per l’esercizio di specifiche attività o specifici atti.
L’organigramma aziendale è supportato da un mansionario che definisce, per ciascuna funzione indicata nell’organigramma, i compiti e le responsabilità assegnate.
Si segnala che tale mansionario è noto a ciascun dipendente.
Principi generali di comportamento
Gli Organi Sociali ed i Dirigenti della Società – in via diretta – i lavoratori dipendenti ed i Consulenti e Partner – limitatamente rispettivamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure, codici comportamentali e nelle specifiche clausole inserite nei contratti in attuazione dei seguenti principi – sono tenuti ad osservare i seguenti principi generali:
• stretta osservanza di tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l’attività aziendale, con particolare riferimento alle attività che comportano contatti e rapporti con la P.A.;
• instaurazione e mantenimento di qualsiasi rapporto con la P.A. sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza;
• instaurazione e mantenimento di qualsiasi rapporto con i terzi in tutte le attività relative allo svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio sulla base di criteri di correttezza e trasparenza che garantiscano il buon andamento della funzione o servizio e l’imparzialità nello svolgimento degli stessi.
In particolare è fatto divieto di:
a) effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari;
b) distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire, ogni forma di regalo offerto o ricevuto, eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri (anche in quei paesi in cui l’elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o a loro familiari, che possa influenzare l’indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l’azienda. Gli omaggi consentiti si caratterizzano per l'esiguità del
loro valore e sono ammessi senza particolari formalità se non quella di comunicare l’elenco dei beneficiari all’Odv.
c) diversamente, gli altri omaggi devono essere documentati in modo adeguato per consentire le prescritte verifiche e devono essere preventivamente autorizzati dall’Odv;
d) accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, etc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione italiane ed estera che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto b);
e) effettuare prestazioni in favore dei Partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto associativo costituito con i Partner stessi;
f) riconoscere compensi in favore dei Collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale;
g) presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
h) destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati.
Ai fini dell’attuazione dei comportamenti di cui sopra:
a) gli accordi di associazione con i Partner devono essere definiti per iscritto con l’evidenziazione di tutte le condizioni dell’accordo stesso – in particolare per quanto concerne le condizioni economiche concordate per la partecipazione congiunta alla procedura;
b) gli incarichi conferiti ai Collaboratori esterni devono essere redatti per iscritto, con l’indicazione del compenso pattuito;
c) nessun tipo di pagamento – ad eccezione di quelli non effettuabili in altra modalità (ad esempio corrieri, bollettini postali, etc.) – può esser effettuato in contanti o in natura;
d) le dichiarazioni rese a organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell’ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, devono contenere solo elementi assolutamente veritieri: in caso di ottenimento degli stessi deve essere rilasciato apposito rendiconto;
e) coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all’espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, etc.) devono porre particolare attenzione sull’attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente al Odv eventuali situazioni di irregolarità.
f) in fase di selezione del personale, i candidati compilano un’apposita modulistica per garantire la raccolta omogenea delle informazioni. Tale modulistica prevede in particolare l’autocertificazione del possesso dei requisiti di legge per l’assunzione e la dichiarazione di eventuali legami con esponenti della Pubblica Amministrazione.
Con riguardo alla finanza agevolata, nel caso in cui la società dovesse farne ricorso, il processo di accesso e gestione deve prevedere:
a) flussi informativi verso un organo di controllo in relazione a tutte le istanze di finanziamento, agevolazioni, etc. verso istituzioni nazionali ed internazionali ai quali la Società intende partecipare;
b) un controllo in merito ai requisiti oggettivi per la partecipazione alle istanze di finanziamento e/o agevolazioni pubbliche;
c) un’attività di supervisione e controllo nella modulistica e nei documenti inviati alla
P.A. con l’obbiettivo di verificare eventuali omissioni di informazioni, false informazioni, invio di documenti falsi;
d) un’attività di supervisione e controllo sulla corretta destinazione delle erogazioni pubbliche tramite l’analisi modulistica utile ai fini della rendicontazione delle spese sostenute;
e) un’adeguata attività di raccolta ed archiviazione della documentazione.
Procedure aziendali
Oltre a quanto previsto dei Principi Generali di Comportamento ed al Codice Etico, nell’ambito dei reati sopra descritti ed a presidio delle attività sottostanti la Bunge Italia SpA ha già adottato le seguenti procedure aziendali:
1) MdQ – Manuale della qualità (certificazione ISO 9000:2008):
o PRG 01 sez. 7.4 – Criteri di valutazione e classificazione dei fornitori (materiali, servizi tecnici e chemicals);
o PRG 02 sez. 7.4 Criteri di gestione degli ordini per materiali, servizi tecnici e chemicals;
o PRG 02 sez 7_4 01 1 procedura acquisti – Allegato 02: Tabella procedura di autorizzazione alla firma;
o PRG 05 sez. 7.4 Controllo forniture di trasporti
o PRG 06 sez. 7.4 Gestione acquisti prodotti derivati (farine,buccette) dalla trasformazione delle oleaginose. Gestione dei depositi presso terzi o presso strutture Bunge Italia;
o PRG 01 sez. 6.2 – Scelta, selezione ed addestramento del personale;
2) DPSS – Documento programmatico sulla sicurezza;
3) FCPA Policy – Bunge Italia SpA è soggetta al US Foreign Corrupt Practices Act, periodicamente tutti i dipendenti della Società vengono chiamati a sottoscrivere un FCPA Certificate of Compliance;
4) Procedura Corporate: “Procedures for the Pre Approval of Services Provided by the Indipendent Auditor”
5) PQSEI – Procurement Quality Safety Envirormental Indicator – database contenete i riferimenti dei contratti, dei referenti commerciali delle varie aziende fornitrici, informazioni sui prodotti e corrispondenza e-mail di rilievo;
6) WI- 2009-HR-01 - Assunzioni, Trasferimenti e Partenze;
7) Legal Department Notifications and Approvals Policy.
Tali procedure formeranno parte integrante del presente Modello.
Si sottolinea che la Società è soggetta al controllo del Collegio Sindacale ed è sottoposta a revisione contabile..
Si rileva, inoltre, che si tengono periodicamente i cosiddetti “Meeting” cui partecipa il Management di prima linea della Società che è ragionevole ritenere possano avere un contenuto persuasivo su processi aziendali da adottarsi conseguentemente da parte delle funzioni aziendali formalmente munite dei relativi poteri.
1.2 SCHEMA RIASSUNTIVO
ATTIVITA’ | REATO | FUNZIONE COINVOLTA | CONTROLLO INTERNO |
Istanze alla Pubblica Amministrazione ed Organismi di Vigilanza e presentazione di qualsiasi atto, documento, dichiarazione, istanza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi pratica concernente l’attività della Società presso gli uffici pubblici. | Art. 318 c.p. – Corruzione per un atto di ufficio; Art. 319 c.p. – Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio; Art. 322 c.p. – Istigazione alla corruzione; Art. 640, comma 2 c.p. | Amministratore Delegato; Responsabile HR; Procuratori dotati di poteri di rappresentanza verso la P.A. | Dettami Codice Etico sul: -gestione degli omaggi e delle liberalità; -gestione delle sponsorizzazioni e dell’ospitalità; Principi Generali di Comportamento sulla gestione dei flussi finanziari e monetari; |
– Truffa ai danni dello | PRG 01 sez. 7.4 – Criteri di valutazione e classificazione dei fornitori (materiali, servizi tecnici e chemicals); | ||||
Ispezioni da parte della | Stato. | ||||
Autorità (Ministero del | |||||
lavoro, ASL, NOE, | |||||
Guardia di Finanza, etc.) | |||||
PRG 02 sez. 7.4 Criteri di | |||||
gestione degli ordini per | |||||
materiali, servizi tecnici e | |||||
chemicals; | |||||
PRG 02 sez 7_4 01 1 | |||||
procedura acquisti – | |||||
Allegato 02: Tabella | |||||
procedura di | |||||
autorizzazione alla firma; | |||||
PRG 05 | sez. | 7.4 | |||
Controllo | forniture | di | |||
trasporti; | |||||
PRG 06 sez. 7.4 Gestione | |||||
acquisti prodotti derivati | |||||
(xxxxxx,buccette) dalla | |||||
trasformazione delle | |||||
oleaginose. Gestione dei | |||||
depositi presso terzi o | |||||
presso strutture Bunge | |||||
Italia; | |||||
PRG 01 sez. 6.2 – Scelta, | |||||
selezione ed | |||||
addestramento del | |||||
personale; | |||||
Principi Generali di | |||||
Comportamento sulla | |||||
finanza agevolata; | |||||
Sistema definito di | |||||
responsabilità del vertice | |||||
aziendale e di deleghe; | |||||
Legal Department | |||||
Notifications and Approvals | |||||
Policy. | |||||
Presentazione dichiarazioni | di e | Art. 316-ter c.p. Indebita percezione di | Amministratore | Codice Etico |
documentazioni in merito all’ottenimento di finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni della stessa tipologia, da parte dello Stato, altri enti pubblici o dalle Comunità europee. | erogazioni da parte dello Stato o dell’Unione Europea. | Delegato; Responsabile HR; Direttore Amministrazione; Procuratori dotati di poteri di rappresentanza verso la P.A.; Direzione Amministrativa. | Sistema definito di responsabilità del vertice aziendale e di deleghe; Principi Generali di Comportamento sulla finanza agevolata; Legal Department Notifications and Approvals Policy. |
Predisposizione di documentazione/rendicon tazioni in merito all’attività di individuazione, gestione e rendicontazione di finanziamenti e contributi concessi da Soggetti pubblici. | Art. 640 bis - c.p. - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche | Amministratore Delegato; Responsabile HR; Direttore Amministrazione; Procuratori dotati di poteri di rappresentanza verso la P.A.; Direzione Amministrativa. | Codice Etico Sistema definito di responsabilità del vertice aziendale e di deleghe; Principi Generali di Comportamento sulla finanza agevolata. Separazione funzionale tra chi gestisce le attività realizzative e chi presenta la documentazione di avanzamento. |
Destinazione di finanziamenti e contributi allo svolgimento di attività e progetti. | Art. 316 bis - c.p. - Malversazione a danno dello Stato | Amministratore Delegato; Responsabile HR; Procuratori dotati di poteri di rappresentanza verso la P.A.; Direzione Amministrativa | Codice Etico Sistema definito di responsabilità del vertice aziendale e di deleghe; Principi Generali di Comportamento sulla finanza agevolata. |
Alterazione di registri informatici della P.A. far risultare esistenti condizioni essenziali per la partecipazione a gare; Produzione di documenti attestanti fatti e | Art. 640-ter- c.p. - Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico | Amministratore Delegato; Responsabile HR; Procuratori dotati di poteri di rappresentanza verso la P.A.; | Previsioni del Codice Etico rispetto all’utilizzo corretto e legittimo dei Sistemi informatici Sistema definito di responsabilità del vertice aziendale e di deleghe; |
circostanze inesistenti; Modifica di dati fiscali e/o previdenziali già trasmessi alla P.A. | Direzione Amministrativa; IT Manager; IT Hardware Support. | Principi Generali di Comportamento sulla finanza agevolata; DPSS – Documento programmatico sulla sicurezza. |
2 DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI
La Convenzione del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica, siglata a Budapest il 23 novembre 2001, costituisce il primo accordo internazionale riguardante i crimini commessi attraverso internet o altre reti informatiche. Tale Convenzione si pone l'obiettivo di realizzare una politica comune sul tema tra gli Stati membri, attraverso l'adozione di una legislazione appropriata che consenta di combattere il crimine informatico in maniera coordinata.
Il legislatore italiano ha ratificato la citata Convenzione con la Legge 18 marzo 2008, n. 48 che ha apportato significative modifiche al nostro corpus normativo dal punto di vista sostanziale e processuale.
In particolar modo, i titoli VII, XII e XIII del libro secondo del codice penale sono stati oggetto di modifica e rivisitazione al fine di:
1) estendere la punibilità delle condotte criminose già in danno di documenti cartacei a quelle aventi ad oggetto documenti informatici;
2) introdurre nuove fattispecie delittuose, poste in essere attraverso l’utilizzo di internet o di altre reti informatiche.
La portata delle modifiche introdotte ha investito anche il D.Lgs. 231/01 che, sulla scorta della previsione contenuta al nuovo articolo 24-bis, sancisce la punibilità, ai sensi del citato Decreto, delle condotte criminose delineate dagli articoli novellati del codice penale qualora i reati in questione siano commessi da dipendenti dell’ente, da soggetti ad essi equiparati e/o da soggetti in posizione apicale anche nell’interesse e/o a vantaggio dell’ente stesso.
ART. 24-BIS DECRETO LEGISLATIVO N. 231/01
Delitti informatici e trattamento illecito dei dati
1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617- quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall’articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all’ente la
sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote. 4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).
Gli articoli del codice penale richiamati dall’articolo 24-bis del D.lgs. n. 231/01 sono: 491-bis
615-ter 615-quater
615-quinquies 617-quater 617-quinquies 635-bis
635-ter 635-quater
635-quinquies 640-quinquies
Documenti informatici art. 491-bis
“Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato, avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.”.
Sulla scorta del D.P.R. 10 novembre 1997, n. 513, accolto dal D.Lgs. 7 marzo 2005, n.
82 (cd. Codice dell’Amministrazione Digitale), per “documento informatico” deve intendersi “la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti”4.
Segue l’elenco delle condotte penalmente rilevanti estese ai reati in danno di documenti informatici:
4 Aart.1, lett. p) del D.Lgs 82/2005.
Capo III del Titolo VII, Libro II | Soggetto | Attivo Condotta Criminosa |
Art. 476 Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici. | -Pubblico ufficiale, nell’esercizio delle proprie funzioni; -qualunque soggetto privato o un pubblico ufficiale al di fuori dell’esercizio delle proprie funzioni (in forza dell’articolo 482 c.p.). | Formazione di un atto falso o alterazione di un atto vero. |
Art. 477 Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative. | -Pubblico Ufficiale, nell’esercizio delle proprie funzioni; -qualunque soggetto privato o un pubblico ufficiale al di fuori dell’esercizio delle proprie funzioni (in forza dell’articolo 482 c.p.). | Contraffazione o alterazione di certificati o autorizzazioni amministrative ovvero, mediante contraffazione o alterazione, simulazione dell’integrazione delle condizioni richieste per la loro validità. |
Art. 478 Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti. | -Pubblico Ufficiale, nell’esercizio delle proprie funzioni; -qualunque soggetto privato o un pubblico ufficiale al di fuori dell’esercizio delle proprie funzioni (in forza dell’articolo 482 c.p.). | Simulazione e rilascio in forma legale di una copia di un atto pubblico o privato la cui esistenza è solo supposta. |
Art. 479 Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici. | Pubblico Ufficiale, nell’esercizio delle proprie funzioni. | Falsa attestazione di dichiarazioni a lui non rese, omissione o alterazione di dichiarazioni ricevute, falsa attestazione di fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità |
Art. 480 Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative. | Pubblico Ufficiale, nell’esercizio delle proprie funzioni. | Falsa attestazione in certificati o in autorizzazioni amministrative di fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità. |
Art. 481 Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità. | Pubblico Ufficiale, nell’esercizio delle proprie funzioni (anche se la norma testualmente si riferisce a chiunque eserciti una professione forense o sanitaria). | Falsa attestazione in certificati fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità. |
Art. 483 Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico. | Chiunque. | Attestazione falsa al pubblico ufficiale di fatti dei quali l’atto pubblico, da quest’ultimo redatto, è destinato a provare la verità. |
Art. 484 Falsità in registri e notificazioni. | Chiunque essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione all'Autorità di pubblica sicurezza o a fare notificazioni all'Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali commerciali o professionali. | Produzione diretta o indiretta (sotto supervisione) di false indicazioni. |
Art. 485 Falsità in scrittura privata. | Chiunque al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno. | Formazione, anche solo parziale, di una scrittura privata falsa o alterazione di una scrittura privata vera. |
Art. 486 Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato. | Chiunque. | Abuso di un foglio informatico in bianco detenuto in base ad un titolo che comporti l’obbligo o la facoltà di riempirlo. L’abuso si realizza qualora il soggetto attiva scriva un atto diverso da quello a ci era autorizzato/obbligato. |
Art. 487 Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico. | Pubblico Ufficiale, nell’esercizio delle proprie funzioni (equiparato l’incaricato di pubblico servizio); | Abuso di un foglio informatico in bianco detenuto in ragione della specifica attività lavorativa (propria del pubblico ufficiale). L’abuso si realizza qualora il soggetto attivo scriva un atto diverso da quello a cui era autorizzato/obbligato. |
Art. 488 Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali. | Insuscettibile di estensione. | Insuscettibile di estensione. |
Art. 489 Uso di atto falso. | Chiunque senza essere concorso nella falsità. | Utilizzo di un atto falso. |
Art. 490 Soppressione,distruzione e occultamento di atti veri. | Chiunque. | Distruzione, soppressione e occultamento di un atto pubblico o di una scrittura privata. |
Art. 491 Documenti equiparati agli atti pubblici agli effetti della pena. | Insuscettibile di estensione. | Insuscettibile di estensione. |
Art. 492 Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti. | Nella denominazione di atti pubblici e di scritture private sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di questi ultimi, quando tengano luogo degli originali mancanti. | |
Art. 493 Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico. | Impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni. | Qualunque condotta criminosa individuata agli articoli precedenti. |
Art. 000-xxx Xxxx di perseguibilità a querela. | Rif. artt. 485, 486, 488, 489, 490 c.p. | Le condotte penalmente rilevanti degli artt. 485, 486, 488, 489, 490 c.p. sono perseguibili a querela di falso della persona offesa quando concernono una scrittura privata. |
Si rileva che, ai sensi del Decreto, la commissione di tali reati è punibile solo qualora abbia ad oggetto documenti informatici.
Con particolare riferimento alle attività della Società, le fattispecie criminose di maggior interesse sono quelle contenute agli articoli 483 c.p. (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico); 485 c.p. (falsità in scrittura privata); 489 c.p. (uso di atto falso) e 490 c.p. (soppressione, distruzione e occultamento di atti veri).
Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico art. 615-ter c.p.
“Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni:
1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.
Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.
Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d’ufficio.”.
Le condotte di reato di articolano:
1) nell’accesso abusivo in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza;
2) nella permanenza in un sistema informatico o telematico contro la volontà espressa o tacita del titolare.
Relativamente al punto 1), si deve evidenziare che per accesso non deve intendersi il mero collegamento fisico con il sistema bensì un vero e proprio collegamento logico attraverso il quale i due terminali coinvolti (quello su cui risiede il supporto informatico e quello del soggetto che perpetra il reato) possono istaurare un “dialogo” che consenta l’eventuale lettura, eliminazione, copiatura o modificazione di dati.
Per quanto concerne il punto 2), gli estremi della fattispecie sono integrati anche qualora il soggetto, pur avendo validamente ottenuto l’autorizzazione all’accesso, rimanga nel sistema informatico, contravvenendo alla nuova e contraria volontà del titolare sopraggiunta solo successivamente al primo ingresso nel sistema, oppure qualora l’agente operi oltre i limiti dell’autorizzazione concessa, perseguendo fini diversi da quelli concordati.
Sanzioni in capo all’ente previste dal D.Lgs. n. 231/2001
Sanzione pecuniaria: da 100 fino a 500 quote cioè nel minimo da euro 25.822 a euro 154.937 e nel massimo da euro 129.114 a euro 774.685;
sanzioni interdittive: interdizione dall’esercizio dell’attività, sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito, divieto di pubblicizzare beni o servizi;
altre sanzioni: la pubblicazione della sentenza può essere predisposta in relazione all’applicazione di pene interdittive; la confisca è obbligatoria in caso di condanna.
Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici art. 615-quater c.p.
“Chiunque, al fine di procurare a sé o ad latri un profitto o di arrecare ad latri un danno, abusivamente
riproduce, si procura,diffonde, comunica o consegna codici,parole chiave o altri mezzi idonei all’accesso ad un sistema informatico o telematico,protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a
5.164 euro.
La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da 5.164 euro a 10.329 euro se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1 e 2 del quarto comma dell’art. 617 quater.”.
Le condotte criminose, punibili se poste in essere fine di procurare all’agente o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, sono così raggruppabili:
1) detenzione, diffusione e/o riproduzione di codici di accesso, parole chiave e ogni altro mezzo idoneo allo scopo;
2) fornitura a terzi di indicazioni o istruzioni idonee al compimento dell’accesso abusivo nel sistema informatico o telematico.
Per quanto riguarda la condotta al punto 1), si deve rilevare che l’atto del comunicare, e/o del consegnare e/o del diffondere codici, parole chiave o altri mezzi idonei all’accesso ad un sistema informatico, deve essere necessariamente successivo a quello del “detenere”. Al contrario, per quanto riguarda l’attività di riproduzione, essa prescinde (non necessita) dalla detenzione stessa e anzi deve essere intesa come una riproduzione non autorizzata di un qualsiasi mezzo di accesso.
In relazione alla condotta sub 2), si tratta della fornitura di tutte le informazioni tecniche necessarie per ricostruire i codici di accesso o le parole chiave in modo tale da poter aggirare o superare le misure di protezione poste a presidio del sistema informatico o telematico.
Ai fini del compimento del reato, è irrilevante che i codici siano stati procurati abusivamente o mediante autonoma elaborazione degli stessi.
Sanzioni in capo all’ente previste dal D.Lgs. n. 231/2001
Sanzione pecuniaria: fino a 300 quote cioè nel minimo fino a euro 77.468 e nel massimo fino a euro 464.811;
sanzioni interdittive: sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito, divieto di pubblicizzare beni o servizi;
altre sanzioni: la pubblicazione della sentenza può essere predisposta in relazione all’applicazione di pene interdittive; la confisca è obbligatoria in caso di condanna.
Poiché il reato in commento si configura come presupposto logico a quello di abusivo accesso ad un sistema informatico o telematico, i rischi individuati sono riconducibili a quelli già evidenziati per il reato ex art. 615-ter.
Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche art. 617-quater c.p.
“Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.
I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.
Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:
1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.”.
Il reato in oggetto tende a punire le seguenti condotte:
1) danneggiamento di un sistema informatico o telematico, dei dati o dei programmi in esso contenuti o ad esso riconducibili, tramite la diffusione, la comunicazione o la consegna di un programma informatico, apparecchiature o dispositivi di propria o altrui creazione;
2) interruzione, totale o anche solo parziale, o alterazione del funzionamento di un sistema informatico o telematico, dei dati o dei programmi in esso contenuti o ad esso riconducibili, tramite la diffusione, la comunicazione o la consegna di un programma informatico, apparecchiature o dispositivi di propria o altrui creazione.
Sanzioni in capo all’ente previste dal D.Lgs. n. 231/2001
Sanzione pecuniaria: da 100 fino a 500 quote cioè nel minimo da euro 25.822 a euro 154.937 e nel massimo da euro 129.114 a euro 774.685;
sanzioni interdittive: interdizione dall’esercizio dell’attività, sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito, divieto di pubblicizzare beni o servizi;
altre sanzioni: la pubblicazione della sentenza può essere predisposta in relazione all’applicazione di pene interdittive; la confisca è obbligatoria in caso di condanna.
Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche art. 617-quinquies
“Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617- quater.”.
Sanzioni in capo all’ente previste dal D.Lgs. n. 231/2001
Sanzione pecuniaria: da 100 fino a 500 quote cioè nel minimo da euro 25.822 a euro 154.937 e nel massimo da euro 129.114 a euro 774.685;
sanzioni interdittive: interdizione dall’esercizio dell’attività, sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito, divieto di pubblicizzare beni o servizi;
altre sanzioni: la pubblicazione della sentenza può essere predisposta in relazione all’applicazione di pene interdittive; la confisca è obbligatoria in caso di condanna.
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici art. 635-bis
“Chiunque distrugge, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui, ovvero programmi, informazioni o dati altrui, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Se ricorre una o più delle circostanze di cui al secondo comma dell'articolo 635, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.”.
Sanzioni in capo all’ente previste dal D.Lgs. n. 231/2001
Sanzione pecuniaria: da 100 fino a 500 quote cioè nel minimo da euro 25.822 a euro 154.937 e nel massimo da euro 129.114 a euro 774.685;
sanzioni interdittive: interdizione dall’esercizio dell’attività, sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito, divieto di pubblicizzare beni o servizi;
altre sanzioni: la pubblicazione della sentenza può essere predisposta in relazione all’applicazione di pene interdittive; la confisca è obbligatoria in caso di condanna.
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità art. 635-ter
“Salvo che il atto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l’alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.
Se ricorre la circostanza di cui al numero 1 del secondo comma dell’articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.”.
Sanzioni in capo all’ente previste dal D.Lgs. n. 231/2001
Sanzione pecuniaria: da 100 fino a 500 quote cioè nel minimo da euro 25.822 a euro 154.937 e nel massimo da euro 129.114 a euro 774.685;
sanzioni interdittive: interdizione dall’esercizio dell’attività, sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito, divieto di pubblicizzare beni o servizi;
altre sanzioni: la pubblicazione della sentenza può essere predisposta in relazione all’applicazione di pene interdittive; la confisca è obbligatoria in caso di condanna.
Danneggiamento di sistemi informatici o telematici art. 635-quater
“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all’articolo 635-bis, ovvero attraverso l’introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento e` punito con la reclusione da uno a cinque anni.”.
Sanzioni in capo all’ente previste dal D.Lgs. n. 231/2001
Sanzione pecuniaria: da 100 fino a 500 quote cioè nel minimo da euro 25.822 a euro 154.937 e nel massimo da euro 129.114 a euro 774.685;
sanzioni interdittive: interdizione dall’esercizio dell’attività, sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito, divieto di pubblicizzare beni o servizi;
altre sanzioni: la pubblicazione della sentenza può essere predisposta in relazione all’applicazione di pene interdittive; la confisca è obbligatoria in caso di condanna.
Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità art. 635- quinquies
“Se il fatto di cui all’articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena e` della reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1 del secondo comma dell’articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.”.
Sanzioni in capo all’ente previste dal D.Lgs. n. 231/2001
Sanzione pecuniaria: da 100 fino a 500 quote cioè nel minimo da euro 25.822 a euro 154.937 e nel massimo da euro 129.114 a euro 774.685;
sanzioni interdittive: interdizione dall’esercizio dell’attività, sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito, divieto di pubblicizzare beni o servizi;
altre sanzioni: la pubblicazione della sentenza può essere predisposta in relazione all’applicazione di pene interdittive; la confisca è obbligatoria in caso di condanna.
Frode informatica del certificatore di firma elettronica art. 640-quinquies
“Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti alla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a
1.032 euro.”.
la fattispecie delittuosa delineata identifica la condotta penalmente rilevante del certificatore di firma elettronica che rilascia un certificato qualificato pur in assenza dei requisiti richiesti dalla legge.
Il rilascio del certificato qualificato incrementa la sicurezza e l’integrità del documento su cui la firma è apposta. In altri termini, in presenza di certificazione, la firma elettronica si trasforma in firma qualificata.
Più nello specifico, la condotta del soggetto che induce i terzi a ritenere che vi sia ragionevole certezza dell’integrità dei dati contenuti nel documento e dell’autenticità dello stesso risulta perseguibile se messa in atto al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto e arrecare danno a terzi.
Sanzioni in capo all’ente previste dal D.Lgs. n. 231/2001
Sanzione pecuniaria: fino a 400 quote cioè nel minimo fino a euro 103.291 e nel massimo fino a euro 619.748;
sanzioni interdittive: divieto di contrarre con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi;
altre sanzioni: la pubblicazione della sentenza può essere predisposta in relazione all’applicazione di pene interdittive; la confisca è obbligatoria in caso di condanna.
* * *
Costituiscono quindi reato le condotte di falsità in documenti informatici, accesso abusivo a sistemi informatici o telematici, detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici, danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici, installazione o diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico nonché condotte di intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche.
I reati di cui si tratta hanno quale comun denominatore la realizzazione a mezzo di strumenti informatici.
Tra gli elementi comuni alla vasta gamma di reati considerati rientra l’elemento soggettivo di volta in volta richiesto dalle norme, il quale si connota della volontarietà dell’azione, nel caso di dolo generico, e della presenza sia della prima che della specifica finalità perseguita dall’autore del reato, nel caso di dolo specifico.
Applicabilità della fattispecie
Considerata la diffusione dei sistemi informatici nella normale operatività della Società, appare evidente come la facilità di accesso, da parte di dipendenti, di soggetti ad essi equiparati, e/o di soggetti in posizione apicale, a terminali potenzialmente in grado di instaurare un “dialogo” con sistemi informatici di terzi soggetti, al fine di violarne la segretezza, possa rappresentare un’area a rischio ex D.Lgs. 231/01 qualora tali dati siano utilizzati a vantaggio o nell’interesse, anche residuale, dell’ente.
Tutti i reati sopra descritti possono essere, in via astratta, commessi dalla Società.
Attività a rischio
Operatività e gestione dei sistemi informativi ( ad es. Installazione di applicativi software all’interno dei personal computer aziendali o collegamento di dispositivi hardware alla rete aziendale per intercettare/impedire comunicazioni informatiche).
Utilizzo da parte di dipendenti di password di accesso a sistemi di società presso cui lavoravano precedentemente al fine di carpire informazioni utili alla Società.
Gestione degli invii di documenti alla Camera di Commercio, Agenzia delle Entrate ed altri enti pubblici.
Gestione dei dati e delle informazioni relative ai bilanci di esercizio.
Gestione delle informazioni relative alle condizioni contrattuali con clienti e fornitori.
Utilizzo da parte di dipendenti di password di accesso a sistemi di società presso cui lavoravano precedentemente al fine di carpire informazioni utili alla Società.
Aree e Funzioni aziendali a rischio Amministratore Delegato; Responsabile HR;
IT Manager;
I reati informatici, in particolare, possono essere commessi potenzialmente nell’espletamento di ogni attività aziendale
2.1 PROTOCOLLI SPECIFICI Principi generali di comportamento
La società deve porre in essere tutte le procedure necessarie per prevenire la commissione di delitti informatici ed il trattamento illecito dei dati.
Il Codice Etico è stato implementato prevedendo un capitolo appositamente studiato per disciplinare l’uso del sistema informatico all’interno dell’azienda.
Il sistema di controllo a presidio dei reati informatici deve prevedere:
• la gestione delle abilitazioni tramite la definizione di “profili abilitativi”, ai quali corrispondono le necessarie abilitazioni in ragione delle funzioni svolte;
• le variazioni al contenuto dei profili sono eseguite esclusivamente ad opera di IT, a seguito della richiesta delle strutture interessate (necessaria corrispondenza tra abilitazioni informatiche richieste e mansioni lavorative);
• l’associazione ad ogni utente di un solo profilo abilitativo in relazione al proprio ruolo aziendale;
• in caso di trasferimento o di modifica dell’attività dell’utente, l’attribuzione del profilo abilitativo corrispondente al nuovo ruolo assegnato.
• l’utilizzo di password al fine di limitare gli accessi al sistema e di controllare gli accessi alle applicazioni;
• il monitoraggio sistematico degli accessi e dell’utilizzo delle risorse da parte degli utenti dei sistemi informatici;
• la protezione dei server e delle postazioni di lavoro attraverso l’utilizzo di sistemi anti-intrusione e di software antivirus costantemente aggiornati;
• l’esecuzione di operazioni di backup periodico dei dati;
• la predisposizione di specifici ambienti informatici per lo sviluppo ed il test del
software distinti dall’ambiente di produzione utilizzato dagli utenti;
• l’installazione del software nelle postazioni di lavoro e nei server solo a cura di soggetti dotati di specifiche abilitazioni.
• le operazioni correttive effettuate tramite sistema (ad esempio rettifiche contabili, variazioni dei profili utente, etc.) sono tracciabili attraverso sistematica registrazione degli eventi (sistema di log files);
Il presente Modello Organizzativo si integra con il Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS), attualmente in fase di aggiornamento, al fine di bilanciare con precisione gli strumenti di controllo con il diritto alla riservatezza degli utenti e dei titolari dei dati trattati, rispetto anche ai rapporti esterni che si tengono attraverso gli strumenti informatici (ad esempio, rapporti con i clienti, fornitori, etc.).
La presente sezione prevede a carico degli Organi Sociali - in via diretta - e dei lavoratori dipendenti e dei consulenti della Società - limitatamente rispettivamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e nei codici comportamentali adottati e agli obblighi contemplati nelle specifiche clausole contrattuali – il rispetto dei seguenti principi:
1) l’accesso alla rete informatica aziendale, finalizzato all’inserimento, alla modifica ovvero alla comunicazione a/da terzi di dati in essa contenuti, ovvero a qualunque intervento sui programmi destinati ad elaborarli, deve avvenire tramite l’utilizzo dei massimi livelli di sicurezza informatica allo stato dell’arte;
2) ad ogni operatore autorizzato ad accedere alla rete sono attribuite una user ID ed una password personale, che l’operatore si impegna a non divulgare ad altri soggetti. La titolarità della user ID e della password è certificata dal responsabile dei sistemi
informativi, presso il quale le stesse sono depositate. Per lo svolgimento dei suoi compiti, l’Odv è autorizzato a prendere visione degli atti depositati;
È fatto divieto di:
• utilizzare la user ID o la password di altro operatore.
• installare programmi distribuiti da chi non ne è ufficialmente preposto, né mezzi di comunicazione propri, salvo esplicita autorizzazione di IT Manager.
• modificare le configurazioni impostate sul proprio personal computer.
• utilizzare software e/o hardware atti ad intercettare, falsificare, alterare o sopprimere il contenuto di comunicazioni e/o documenti informatici.
• accedere in maniera non autorizzata ai sistemi informativi della Pubblica Amministrazione o di terzi per ottenere e/o modificare informazioni a vantaggio della Società.
Procedure aziendali
Oltre a quanto previsto dei Principi Generali di Comportamento ed al Codice Etico, nell’ambito dei reati sopra descritti ed a presidio delle attività sottostanti la Bunge Italia SpA ha già adottato le seguenti procedure aziendali:
1) DPSS – Documento programmatico sulla sicurezza;
2) WI- 2010-IT-03 - IT Change Management;
3) Electronic Communications Policy;
4) Information Security Directives.
La Società, al fine di aumentare l'efficienza e la sicurezza IT, effettuerà il passaggio dal sistema AS400 ad Oracle.
E’ stato inoltre implementato un programma RSA BSAFE.
2.2 SCHEMA RIASSUNTIVO
ATTIVITA’ | REATO | FUNZIONE COINVOLTA | CONTROLLO INTERNO |
Gestione dell’invio ad uffici della Pubblica Amministrazione di documenti contrassegnati da firma digitale. | Art. 491-bis c.p. Falsità in un documento informatico pubblico o privato. Art. 640-quinquies Frode informatica del certificatore di firma | Amministratore Delegato. | Dettami del Codice Etico Misure preventive come da DPS WI- 2010-IT-03 - IT |
elettronica. | Change Management; Electronic Communications Policy; Information Security Directives. Principi generali di comportamento | ||
Gestione all’accesso ai dati di Bilancio prima dell’invio alla Camera di Commercio ed alle condizioni contrattuali con clienti e fornitori. | Art. 615-ter c.p. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico Art. 615-quater c.p. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici | Amministratore Delegato; Tutte le funzioni aziendali. | Dettami del Codice Etico Misure preventive come da DPS. Gestione del monitoraggio della rete, dei sistemi, delle applicazioni; Gestione degli incidenti di sicurezza informatica; |
Art. 615-quinquies c.p. Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico | Gestione delle password per l’accesso ai sistemi, alle applicazioni ed alle cartelle condivise; Implementazione di contromisure di tipo tecnologico a prevenzione del rischio di diffusione di virus ed altri codici malevoli sulle postazioni di lavoro; | ||
WI- 2010-IT-03 - IT Change Management; | |||
Electronic Communications Policy; |
Information Security Directives. | |||
Accesso a sistemi informatici terzi; Installazione di software o hardware | Art. 615-ter c.p. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico; Art. 615-quater c.p. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici | Amministratore Delegato; Tutte le funzioni aziendali. | Dettami del Codice Etico Misure preventive come da DPS. Gestione del monitoraggio della rete, dei sistemi, delle applicazioni; |
Art. 615-quinquies c.p. Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico Art. 617-quater c.p. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche | Gestione degli incidenti di sicurezza informatica; Gestione delle password per l’accesso ai sistemi, alle applicazioni ed alle cartelle condivise; Implementazione di contromisure di tipo tecnologico a prevenzione del rischio di diffusione di virus ed altri codici malevoli sulle postazioni di lavoro; | ||
Art. 617-quinquies Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche | WI- 2010-IT-03 - IT Change Management; Electronic Communications Policy; | ||
art. 635-bis Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici | Information Security Directives. | ||
Art. 635-ter Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o |
da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità Art. 635-quater Danneggiamento di sistemi informatici o telematici. Art. 635-quinquies. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità. |
3 DELITTI DI CRIMINALITA’ ORGANIZZATA
ART. 24-TER DECRETO LEGISLATIVO N. 231/01
Delitti di criminalità organizzata
1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall’articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all’articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all’articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
4. Se l’ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività ai sensi dell’articolo 16, comma 3.
Le norme richiamate dall’articolo 24-ter del D.lgs. n. 231/01 sono le seguenti: art. 416 c.p.
art. 416-bis c.p. art. 416-ter c.p. art. 630 c.p.
art. 74 del D.P.R. 309/1990
art. 407, comma 2, lettera a), numero 5 c.p.p.
La Legge 16 marzo 2006 n. 146 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001 – all’articolo 3 definisce il reato transnazionale nel caso sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché il reato stesso:
a) sia commesso in più di uno Stato;
b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.
Segue la trattazione dei soli reati cui è stato associato un rischio di commissione sensibili per la Società.
Associazione per delinquere, anche di tipo mafioso anche straniera artt. 416, 416- bis c.p.
art. 416 – Associazione per delinquere
“Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.
I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.
Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.
La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.
Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, si applica l’articolo 12, comma 3 bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma”.
art. 416-bis – Associazioni di tipo mafioso anche straniere
“Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni.
Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni.
L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.
Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.
L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o i profitto di delitti, le pene stabilite stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.
Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne sostituiscono l’impiego.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associa zio di tipo mafioso.”.
Applicabilità della fattispecie
I reati possono essere, in via astratta, commessi dalla Società.
Attività a rischio
Gestione dei rapporti con i fornitori ed i partner sia a livello nazionale che internazionale.
Gestione dei flussi finanziari in entrata e in uscita anche relativamente ai rapporti infragruppo.
Stipula di contratti infragruppo di acquisto e/o di vendita. Gestione dei flussi finanziari.
Designazione dei membri degli organi sociali in società estere da parte della capogruppo. Investimenti con controparti estere.
Funzioni aziendali a rischio Amministratore Delegato; Direttore commerciale
3.1 PROTOCOLLI SPECIFICI
Principi generali di comportamento
• Verificare la presenza nelle Liste dell’UIC delle controparti estere.
• Verificare i requisiti di onorabilità e professionalità dei partner commerciali e/o finanziari.
• Controllare, sia sotto il profilo formale che sostanziale, i flussi finanziari aziendali.
• Determinare i requisiti minimi in possesso dei soggetti offerenti e fissare dei criteri di valutazione delle offerte nei contratti standard.
• Identificare una funzione responsabile della definizione delle specifiche tecniche e della valutazione delle offerte nei contratti standard.
• Identificare un organo/soggetto responsabile dell’esecuzione del contratto, con specifica indicazione di compiti, ruoli e responsabilità.
• Verificare delle caratteristiche di onorabilità e professionalità dei fornitori di beni e/o servizi prima dell’inserimento negli appositi albi/elenchi.
• Determinare i criteri di selezione, stipulazione ed esecuzione di accordi/joint- venture con altre imprese estere per la realizzazione di investimenti.
• Imporre trasparenza e tracciabilità degli accordi/joint-venture con altre imprese estere per la realizzazione di investimenti.
• Redazione, aggiornamento e diffusione di protocolli disciplinanti l’apertura e la chiusura di c/c bancari, l’attribuzione della gestione tecnica delle condizioni bancarie o dei titoli a persone diverse da quelle delegate ad operare con gli istituti di credito; i processi da seguire per la riconciliazione dei documenti bancari con le risultanze contabili.
È vietato che una persona possa, da sola, attivare, gestire, autorizzare e chiudere un processo sensibile.
Procedure aziendali
Oltre a quanto previsto dei Principi Generali di Comportamento ed al Codice Etico, nell’ambito dei reati sopra descritti ed a presidio delle attività sottostanti sono in fase di sviluppo le seguenti procedure aziendali:
1) PRG 01 sez. 7.2 Processo per il riesame del contratto per le forniture di semi, olio sfuso, lecitina e farine e la relativa assistenza al Cliente;
2) PRG 02 sez. 7.2 Processo per il riesame del contratto per la vendita di olio confezionato e la relativa assistenza al Cliente;
3) PRG 01 sez. 7.4 – Criteri di valutazione e classificazione dei fornitori (materiali, servizi tecnici e chemicals);
4) PRG 02 sez 7_4 01 1 procedura acquisti – Allegato 02: Tabella procedura di autorizzazione alla firma;
5) PRG 05 sez. 7.4 Controllo forniture di trasporti;
6) PRG 02 sez. 7.4 Criteri di gestione degli ordini per materiali, servizi tecnici e chemicals;
7) PPS - 2008 – 002: Procedura di Gestione Rischio Crediti;
8) FCPA – Politica relativa al Decreto sulle Pratiche Straniere Illecite.
Tali procedure formano parte integrante del presente Modello.
3.2 SCHEMA RIASSUNTIVO
ATTIVITA’ | REATO | FUNZIONE COINVOLTA | CONTROLLO INTERNO |
Stipula di contratti infragruppo di acquisto e/o di vendita. Gestione dei flussi finanziari. Investimenti infragruppo. Designazione dei membri degli organi sociali in società estere da parte della capogruppo. Contratti di acquisto e/o di vendita con controparti estere. | art. 416 c.p. – Associazione per delinquere; art. 416-bis c.p. – Associazione di tipo mafioso. | Amministratore Delegato; Direttore commerciale. | Codice Etico; PRG 01 sez. 7.2 Processo per il riesame del contratto per le forniture di semi, olio sfuso, lecitina e farine e la relativa assistenza al Cliente; PRG 02 sez. 7.2 Processo per il riesame del contratto per la vendita di olio confezionato e la relativa assistenza al Cliente; |
Transazioni finanziarie con controparti estere. Investimenti con controparti estere. | PRG 01 sez. 7.4 – Criteri di valutazione e classificazione dei fornitori (materiali, servizi tecnici e chemicals); | ||
PRG 02 sez 7_4 01 1 procedura acquisti – Allegato 02: Tabella procedura di autorizzazione alla firma; | |||
PRG 05 sez. 7.4 Controllo forniture di trasporti; | |||
PRG 02 sez. 7.4 Criteri di gestione degli ordini per materiali, servizi tecnici e chemicals; | |||
PPS - 2008 – 002: Procedura di Gestione Rischio Crediti; |
FCPA – Politica relativa al Decreto sulle Pratiche Straniere Illecite. |
4 DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA
Si tratta di reati che sottendono tutti la volontà del legislatore di proteggere l’interesse alla fede pubblica; con tale espressione si intende la fiducia che la collettività ripone sulla genuinità o autenticità di determinati oggetti, simboli, segni e forme esteriori su cui deve potersi fare affidamento, al fine di rendere certo lo svolgimento del traffico economico.
ART. 25-BIS DECRETO LEGISLATIVO N. 231/01
Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento.
1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;
b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà;
d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo xxxxx, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;
e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;
f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote; f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460 e 461, 473 e 474 del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.
Gli articoli del codice penale richiamati dall’articolo 25-bis del D. lgs. n. 231/01 sono: 453
454
455.
457.
459
460.
461.
464.
473.
474
Segue la trattazione dei soli reati cui è stato associato un rischio di commissione sensibili per la Società.
Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni– art. 473 c.p.
“Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.
Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero,senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.”.
La norma in oggetto tende a tutelare non solo la pubblica fede, ma anche il diritto esclusivo di fabbricazione ed uso acquisito in forza di un brevetto.
L’applicazione della norma è subordinata all’osservanza delle norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.
Per marchi e segni distintivi si intendono segni emblematici o nominativi utilizzati dall’imprenditore per contraddistinguere un prodotto o una merce, indicandone la provenienza aziendale.
Per quanto riguarda i marchi, questi devono essere depositati, registrati o brevettati, nelle forme di legge all’esito della procedura prevista; relativamente alle opere dell’ingegno, potrà aversi falsificazione solo se essa sia stata formalmente riconosciuta come tale, relative a alla registrazione.
I contrassegni esteri devono essere riconosciuti dall’ordinamento italiano attraverso la registrazione presso l’ufficio internazionale per la proprietà industriale che comporta l’equiparazione a quelli registrati direttamente in Italia.
Con il riferimento ai “brevetti” la norma intende tutelare l’invenzione brevettata, ossia il contenuto sostanziale del diritto brevettato.
Per “disegni industriali” si intendono i lavori figurativi di un’opera di una qualsiasi industria; mentre con “modelli industriali” si indicano gli archetipi di una scoperta o di una nuova applicazione industriale e comprendono i modelli ornamentali (purché brevettati) e i modelli di utilità.
La presentazione della domanda di brevetto (conoscibile dal pubblico) rende individuabile l’oggetto materiale della tutela penale poiché da tale momento diventa possibile l’illecita riproduzione del modello.
Con riferimento ai marchi, segni distintivi delle opere dell’ingegno, prodotti industriali, brevetti, disegni e modelli industriali, come sopra definiti:
1) la “contraffazione” consiste nell’abusiva riproduzione della rappresentazione grafica o altrimenti espressiva dei contrassegni citati, così da creare confusione nel pubblico dei consumatori sull’autentica provenienza del prodotto. Deve trattarsi della riproduzione degli elementi essenziali del contrassegno genuino, la cui confondibilità deve essere valutata tenendo conto dell’impressione d’insieme e della specifica categoria di consumatori cui il prodotto è destinato121;
2) l’“alterazione” si realizza attraverso la falsificazione parziale della rappresentazione grafica o altrimenti espressiva dei contrassegni citati, mediante l’eliminazione o l’aggiunta di elementi costitutivi marginali;
3) l’uso di tali contrassegni deve essere fatto da persona che non concorra nella contraffazione o alterazione (altrimenti l’uso resterebbe assorbito nel reato di contraffazione o alterazione) e deve essere un uso di natura commerciale o industriale (non meramente personale) diverso da quello sanzionato all’art. 474 c.p..
Sanzioni in capo all’ente previste dal D.Lgs. n. 231/2001
Sanzione pecuniaria: da 100 a 500 quote cioè nel minimo da euro 25.822,84 a euro 154.937,07 e nel massimo da euro 129.114,2 a euro 774.685,35;
sanzioni interdittive (per una durata non superiore ad 1 anno): interdizione dall’esercizio dell’attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenza, o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; divieto di contrarre con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi;
altre sanzioni: la pubblicazione della sentenza può essere predisposta in relazione all’applicazione di pene interdittive; la confisca è obbligatoria in caso di condanna.
Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi – art. 474 c.c. “Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.
Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.
I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.”.
Si ha contraffazione in caso di riproduzione integrale di un marchio, mentre si realizza alterazione quando v’è imitazione fraudolenta o falsificazione parziale, ma tale da creare confusione con il segno distintivo originario.
Per individuare tali situazioni occorre un raffronto tra i segni in sé considerati, poiché ciò che incide nell’ambito del reato in esame è la possibilità di confusione tra marchi e non tra prodotti5.
Per “introduzione nel territorio dello Stato” è sufficiente il passaggio di frontiera ma è necessario provare lo scopo del commercio.
Perché ci sia “detenzione per la vendita” non è necessaria la presenza di concrete trattative di vendita, essendo sufficiente che, dalle circostanze di fatto, si possa desumere che gli oggetti erano posseduti per la vendita. Ai sensi dell’art. 6 c.p. (“Reati commessi nel territorio dello Stato”) è punibile anche la detenzione in Italia di merci destinate alla vendita nei mercati esteri.
Perché sussista la messa in vendita di prodotti con segni falsi non è necessaria la vendita effettiva, essendo ad esempio sufficiente la giacenza della merce nei luoghi destinati al commercio. Inoltre, nel caso di immissione in circolazione di prodotti contrassegnati non rileva se il singolo acquirente sia stato effettivamente ingannato o se fosse addirittura consapevole della falsità, ma solo se il marchio contraffatto sia idoneo a fare falsamente apparire quel prodotto come proveniente da un determinato produttore6.
La “messa altrimenti in circolazione di prodotti con segni falsi” consiste nel far uscire le cose dalla sfera di custodia del detentore, in forme diverse dall’offerta in vendita.
Il tentativo è configurabile limitatamente alla condotta di importazione, perché negli altri casi la mera detenzione consuma il reato.
5 Cass. Sez. V, 14-02-2008 - 13-03-2008, n. 11240.
6 Cass. Sez. V, 21-09-2006 - 05-10-2006, n. 33543.
Applicabilità della fattispecie
Considerando che l’attività principalmente svolta dalla Bunge Italia Spa consiste nell’acquisto, trasformazione industriale, lavorazione, confezionamento e commercio - per private lable e “primi prezzi” - di materie prime agricole e dei prodotti derivati; in particolare:
✓ trasformazione e commercio di semi oleosi, di oli vegetali e di prodotti derivati; l’imbottigliamento ed il confezionamento degli oli e la loro commercializzazione; lo sbarco e lo stoccaggio anche per conto terzi di cereali, semi oleosi, farine e oli vegetali.
✓ commercializzazione di cereali e derivati;
il reato potrebbe essere, marginalmente ed in via astratta, commesso dalla Società.
Attività a rischio
Sviluppo in economia ed utilizzo di brevetti e marchi. Acquisto e rivendita di beni.
Funzioni aziendali a rischio Amministratore Delegato; Direttore commerciale Responsabile acquisti Responsabile Qualità
4.1 PROTOCOLLI SPECIFICI Procedure aziendali
Oltre a quanto previsto dei Principi Generali di Comportamento ed al Codice Etico, nell’ambito dei reati sopra descritti ed a presidio delle attività sottostanti è stato adottato un Manuale della Qualità.
Tale documento forma parte integrante del presente Modello.
4.2 SCHEMA RIASSUNTIVO
ATTIVITA’ | REATO | FUNZIONE COINVOLTA | CONTROLLO INTERNO |
Acquisto e rivendita di beni. Sviluppo in economia ed | Art. 473 c.p. - Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di | Amministratore Delegato; Direttore commerciale | Dettami Codice Etico Manuale della Qualità |
utilizzo di brevetti e marchi. | brevetti, modelli e disegni; Art. 474 c.p. - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi. | Responsabile acquisti Responsabile Qualità | Sistema definito di responsabilità del vertice aziendale e di deleghe. |
5 DELITTI CONTRO L’INDUSTRIA E IL COMMERCIO
ART. 25-BIS.1 DECRETO LEGISLATIVO N. 231/01
Delitti contro l’industria e il commercio128
1. In relazione alla commissione dei delitti contro l’industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.
2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all’ente le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2.
Gli articoli del codice penale richiamati dall’articolo 25-bis.1.del D.Lgs n. 231/01 sono i seguenti:
art. 513 art. 513-bis art. 514
art. 515
art. 516
art. 517 art. 517-ter
art. 517-quater
Di seguito verranno trattati solo i reati valutati “sensibili” per la Società.
Frodi contro le industrie nazionali – art. 514 c.p.
“Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.
Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.”.
Le condotte alternative di reato si articolano nella:
1) vendita di prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati134 sui mercati nazionali o esteri;
2) messa in circolazione di prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati sui mercati nazionali o esteri.
Entrambe le condotte devono essere finalizzate a causare un danno all’industria nazionale.
Mentre la condotta può essere realizzata sia sul mercato estero che su quello italiano, il danno deve necessariamente prodursi in Italia. Tale danno può configurarsi come una diminuzione del volume complessivo degli affari o come l’offuscamento dell’immagine dell’industria in relazione alla sua capacità produttiva o alla correttezza negli scambi.
Occorre tuttavia che il pregiudizio coinvolga un settore dell’industria rilevante, dovendosi escludere la rilevanza penale del danno cagionato ad una sola impresa.
Il secondo comma introduce un’aggravante per i casi in cui i marchi o i segni di riconoscimenti contraffatti o alterati siano registrati. In mancanza di tale registrazione si applicherà invece la pena, più lieve, di cui al comma 1
Sanzioni in capo all’ente previste dal D.Lgs. n. 231/2001
Sanzione pecuniaria: fino a 800 quote, cioè nel massimo da euro 206,582 fino a euro 1,239,496;
sanzioni interdittive: interdizione dall’esercizio dell’attività, la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione per l’illecito, divieto di contrarre con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi;
altre sanzioni: la confisca è obbligatoria in caso di condanna.
Frode nell'esercizio del commercio – art. 515 c.p.
“Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.
Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.”.
La condotta illecita si realizza qualora il soggetto attivo, nell’esercizio di un’attività commerciale, consegni all'acquirente:
1) una cosa mobile per un'altra, ovvero
2) una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita.
La consegna consiste nella dazione materiale di una cosa mobile o di un documento equipollente; non è necessario che essa derivi da un contratto di compravendita, potendo invece ricondursi ad una permuta, ad un contratto di estimatorio o ad una somministrazione.
L’oggetto materiale della condotta è costituito da tutti i beni mobili ad esclusione del denaro e delle prestazioni personali.
La condotta sub 2) si realizza qualora la cosa consegnata sia essenzialmente diversa, per genere o specie, da quella pattuita o dichiarata. La diversità può risiedere: i) nell’origine (intesa come il luogo di produzione del bene qualora da tale connotazione esso riceva un particolare pregio o qualità); ii) nella provenienza (riguarda il fatto che il bene sia stato prodotto da una determinata impresa); iii) nella qualità (valore, pregio o utilizzabilità della cosa); iv) nella quantità (numero, peso o misura della merce).
Ai fini della punibilità della condotta in commento non è richiesta alcuna frode da parte del venditore essendo sufficiente la diversità della cosa consegnata rispetto a quella posta in vendita o pattuita. Sono parimenti irrilevanti la riconoscibilità della diversità della merce consegnata da parte di un soggetto di media diligenza e il consenso e/o l’accettazione della merce.
Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine– art. 516 c.p.
“Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.”.
Ai fini della punibilità non è necessaria la vendita, essendo sufficiente che le merci siano solo poste in vendita o messe in commercio; a rilevare è quindi anche la semplice detenzione della merce in magazzino.
L’oggetto materiale della condotta è costituito da sostanze alimentari (cibo o bevande) non genuine che abbiano cioè subito un’alterazione nella composizione e/o nell’equilibrio degli ingredienti. L’alterazione può dipendere sia da un’azione umana sia da processi fisico chimici del tutto naturali.
Vendita di prodotti industriali con segni mendaci – art. 517 c.p.
“Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a ventimila euro.”.
Entrambe le condotte – vendita o messa in circolazione - devono essere potenzialmente idonee ad ingannare il consumatore medio; non è pertanto richiesta la verificazione di un danno effettivo.
Inoltre, il delitto non si consuma esclusivamente con la traditio della cosa dal venditore all’acquirente ma anche con la sola messa a disposizione della merce ai potenziali clienti.
In relazione alla messa in circolazione, vi ricadono tutte quelle condotte idonee ad operare la cessione a terzi di opere dell’ingegno e/o prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri. Non rileva la mera detenzione ma è necessaria l’effettiva disponibilità per i consumatori; a tal fine, è sufficiente l’uscita del prodotto dai depositi o dai magazzini.
L’oggetto materiale delle condotte previste è costituito da: i) opere dell’ingegno e ii) prodotti industriali (inclusi quelli di provenienza artigianale), contrassegnati con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri anche non registrati.
Le condotte illecite in commento si realizzano qualora la vendita e la messa in circolazione di prodotti e/o opere dell’ingegno siano volte ad indurre in inganno il compratore su:
1) origine - intesa come il luogo di provenienza geografica del prodotto a cui il compratore associ particolari qualità o pregi;
2) provenienza - riguarda il fatto che il bene e/o opera dell’ingegno sia stato prodotto da una determinata impresa;
3) qualità - intesa come composizione della merce e/o opera dell’ingegno.
Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale) – art. 517-ter c.p.
“Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la
reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.
Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.
Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.
I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale..”.
Si ha usurpazione del titolo di proprietà industriale quando il soggetto agente non è titolare di alcun diritto sulla cosa e la realizza ugualmente, mentre si ha violazione quando non sono rispettate le norme relative ai diritti di proprietà industriale derivanti, ad esempio, da brevettazione e registrazione di marchi, altri segni distintivi, disegni, modelli etc..
La configurabilità del reato in commento è esclusa qualora ricorrano i presupposti per l’applicabilità degli articoli 473 (“Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell’ingegno o di prodotti industriali”) e 474 (“Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi”) c.p..
Inoltre la punibilità delle condotte illecite in parola è subordinata al rispetto delle norme di legge interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.
Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari– art. 517-quater c.p.
“Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.
Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.
Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.
I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.”.
Le condotte alternative di reato si articolano nel:
1) contraffare o alterare indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari (comma 1);
2) introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita, messa in vendita con offerta diretta ai consumatori o messa comunque in circolazione di prodotti agroalimentari (comma 2).
Inoltre, la norma in commento, rinviando esplicitamente ad altre disposizioni penali, stabilisce:
i) l’applicabilità dell’aggravante relativa alla commissione del reato in modo sistematico o attraverso l’allestimento di mezzi e attività organizzate (art. 474-ter, comma 2); e
ii) l’attenuate relativa alla collaborazione con l’autorità di polizia e/o giudiziaria (art. 517-quinquies); e
iii) l’applicabilità della confisca obbligatoria e per equivalente (art. 474-bis); e
iv) l’applicabilità, nei casi di rilevante gravità o di recidiva specifica, della temporanea chiusura dello stabilimento o dell’esercizio in cui il fatto è stato commesso ovvero la revoca della licenza.
Sanzioni in capo all’ente previste dal D.Lgs. n. 231/2001
Ad eccezione delle sanzioni previste per le “Frodi contro le industrie nazionali – art. 514 c.p.” per gli altri reati in esame sono previste le seguenti:
Sanzione pecuniaria: fino a 500 quote, cioè nel massimo da euro 129,114 fino a euro 774,685;
altre sanzioni: la confisca è obbligatoria in caso di condanna.
Applicabilità della fattispecie
Data la peculiarità dell’attività svolta, tutti i reati elencati possono essere, in via astratta, commessi dalla Società.
Attività a rischio
Acquisto ed approvvigionamento, Produzione,
Conservazione, Commercializzazione, Controllo di qualità.
Funzioni aziendali a rischio Amministratore Delegato; Direttore commerciale; Direttori stabilimento; Responsabile acquisti; Responsabile Qualità.
5.1 PROTOCOLLI SPECIFICI
Procedure aziendali
Oltre a quanto previsto dal Codice Etico, nell’ambito dei reati sopra descritti ed a presidio delle attività sottostanti la Società effettua controlli continui al fine di assicurare che il processo produttivo sia svolto nel rispetto delle norme HACCP.
La società ha ottenuto le certificazioni ISO 9000:2008, BRC - British Retail Consortium
- ed IFS - International Food Standard.
La società ha inoltre ottenuto la certificazione European Feed Ingredients Safety Certification – EFISC.
La gestione di marchi e brevetti è affidata alla Controllante.
Le procedure poste presidio delle attività sensibili sono contenute nel Manuale della Qualità che viene considerato parte integrante del presente Modello:
5.2 SCHEMA RIASSUNTIVO
ATTIVITA’ | REATO | FUNZIONE COINVOLTA | CONTROLLO INTERNO |
Acquisto ed approvvigionamento, Produzione, Conservazione, Commercializzazione, Controllo di qualità. | Art 514 c.p: Frodi contro le industrie nazionali; Art. 515 c.p.: Frode nell'esercizio del commercio; Art. 516 c.p.: Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine; | Amministratore Delegato; Direttore commerciale; Direttori stabilimento; Responsabile acquisti; Responsabile Qualità. | Codice Etico; Certificazioni ISO 90000:2008 e Manuale della Qualità Certificazione BRC; Certificazione IFS; Certificazione EFISC; Sistema definito di responsabilità del vertice aziendale e di deleghe. |
Art. 517 c.p. - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci; Art. 517-ter c.p. - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale. Art. 517-quater c.p.: Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari. |
6 REATI SOCIETARI
ART. 25-TER DECRETO LEGISLATIVO N. 231/01
Reati societari
1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, se commessi nell'interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica, si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per la contravvenzione di false comunicazioni sociali, prevista dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;
b) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'articolo 2622, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;
c) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'articolo 2622, terzo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;
e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicentosessanta quote;
f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;
g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria duecento a trecentosessanta quote;
l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;
n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;
p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;
q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;
r) per il delitto di aggiotaggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d’interessi previsto dall’articolato 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;
s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote.
3. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.
Gli articoli del codice civile richiamati dall’articolo 25-ter del D.lgs. sono i seguenti: 2621
2622
[2623] abrogato
[2624] abrogato
2625
2626
2627
2628
2629
2629-bis 2632
2633
2636
2637
2638
False comunicazioni sociali – art. 2621 c.c.
“Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino a due anni.
La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.
La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.
In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.
Nei casi previsti dai commi terzo e quarto, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa..”.
È una reato di pericolo e si qualifica come una contravvenzione dolosa.
La fattispecie si realizza con l’esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti non veritieri, idonei ad indurre in errore i destinatari della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, con l’intenzione di ingannare il pubblico; ovvero l’omissione, con la stessa intenzione, di informazioni sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge.
I soggetti attivi del reato sono annoverati nel successivo art. 2369, ovvero a “chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione” nonché a “chi è legalmente incaricato dell’autorità giudiziaria o dell’autorità pubblica di vigilanza di amministrare la Società o i beni gestiti dalla stessa”.
Essendo un reato proprio, per la sua commissione è richiesta la qualifica di amministratore, direttore generale, dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, sindaco e liquidatore.
La consumazione del reato avviene quando la falsa comunicazione, idonea ad ingannare il pubblico, giunge a conoscenza dei destinatari.
SANZIONI IN CAPO ALL’ENTE PREVISTE DAL D. LGS. N. 231/01
Sanzione pecuniaria: da 200 a 300 quote cioè nel minimo da euro 51.645 a euro 309.874 e nel massimo da euro 77.468 a euro 464.811;
altre sanzioni: la confisca è obbligatoria in caso di condanna.
Applicabilità della fattispecie
Il reato può essere, in via astratta, commesso dalla Società.
Attività a rischio
Redazione del bilancio, della relazione sulla gestione e di altre comunicazioni sociali, attraverso l’esposizione di fatti non rispondenti al vero sulle situazioni economiche, patrimoniali e finanziarie della Società
Sono a rischio tutte le attività strumentali alla formazione dei dati generanti il bilancio, la relazione sulla gestione e le altre comunicazioni sociali, nonché la gestione finanziaria.
Funzioni aziendali a rischio PRESIDENTE CONSIGLIERI
AD
COLLEGIO SINDACALE LIQUIDATORI7
DIRETTORE AMMINISTRAZIONE
False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori – art. 2622 c.c.
7 Nel caso di messa in liquidazione della Società.
“Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato, a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.
Nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, la pena per i fatti previsti al primo comma è da uno a quattro anni e il delitto è procedibile d'ufficio.
La pena è da due a sei anni se, nelle ipotesi di cui al terzo comma, il fatto cagiona un grave nocumento ai risparmiatori.
Il nocumento si considera grave quando abbia riguardato un numero di risparmiatori superiore allo 0,1 per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT ovvero se sia consistito nella distruzione o riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0,1 per mille del prodotto interno lordo.
La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.
La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.
In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.
Nei casi previsti dai commi settimo e ottavo, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.”.
La fattispecie rispecchia quanto esposto dall’art. 2621 con l’aggiunta del danno per i soci e per i creditori destinatari delle comunicazioni.
Per quanto concerne le Aree Aziendali e le Funzioni a rischio si fa riferimento quindi alle considerazioni relative al precedente art. 2621 c.c..
La natura della Bunge Italia Spa rende di fatto inapplicabili le aggravanti previste dal comma 3 per le società quotate soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del TUF.
SANZIONI IN CAPO ALL’ENTE PREVISTE DAL D. LGS. N. 231/01
Per il comma 1
Sanzione pecuniaria: da 300 a 660 quote cioè nel minimo da euro 77.468 a euro 464.811 e nel massimo da euro 170.430 a euro 1.022.584;
altre sanzioni: la confisca è obbligatoria in caso di condanna.
Attività e Funzioni aziendali a rischio
Si fa riferimento alle considerazioni relative al precedente art. 2621 c.c..
Impedito controllo – art. 2625 c.c.
“Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a
10.329 euro.
Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.
La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”
Il reato consiste nell’ostacolare o impedire lo svolgimento delle attività di controllo e/o di revisione – legalmente attribuite ai soci, ad organi sociali o a società di revisione – attraverso l’occultamento di documenti od altri idonei artifici.
Il reato, imputabile esclusivamente agli amministratori, è punito più gravemente se la condotta ha causato un danno.
Il secondo comma invece sancisce la punibilità di un illecito penale che si fonda sul danno arrecato ai soci per mezzo della condotta illecita. Solo in tale ultima circostanza, qualora l’illecito sia commesso nell’interesse o a vantaggio della società, può ravvisarsi responsabilità dell’ente.
SANZIONI IN CAPO ALL’ENTE PREVISTE DAL D. LGS. N. 231/01
Per il comma 2
Sanzione pecuniaria: da 200 a 360 quote cioè nel minimo da € 51.645 a € 309.874 e nel massimo da € 92.962 a € 557.773;
altre sanzioni: la confisca è obbligatoria in caso di condanna.
Applicabilità della fattispecie
Il reato può essere, in via astratta, commesso dalla Società.
Per le considerazioni su attività e funzioni aziendali a rischio si rimanda a quanto esposto relativamente all’art. 2621 c.c. .
Indebita restituzione di conferimenti – art. 2626 c.c.
“Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.”
Il reato in oggetto è un reato proprio i cui soggetti attivi sono gli amministratori.
L’ipotesi più frequente nella prassi prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall’obbligo di eseguirli.
Per assumere rilevanza illecita la restituzione deve avvenire all’infuori dei casi di riduzione del capitale per esuberanza come disposto dall’art. 2445 c.c. .
Applicabilità della fattispecie
Il reato può essere, in via astratta, commesso dalla Società.
Per le considerazioni su attività e funzioni aziendali a rischio si rimanda a quanto esposto relativamente all’art. 2621 c.c. .
Illegale ripartizione degli utili e delle riserve – art. 2627 c.c.
“Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.
La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.”
La responsabilità del reato si limita agli amministratori, l’eventuale corresponsabilità dei soci favoriti viene trattata dal precedente art. 2626 c.c. .
Tale condotta criminosa consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva; ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.
Applicabilità della fattispecie
Il reato può essere, in via astratta, commesso dalla Società.
Per le considerazioni su attività e funzioni aziendali a rischio si rimanda a quanto esposto relativamente all’art. 2621 c.c. .
Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante– art. 2628 c.c.
“Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.
La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.
Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.”
Il reato si realizza attraverso riduzioni di capitale sociale, fusioni con altre società o scissioni attuate in violazione delle disposizioni di legge e che cagionino danno ai creditori (reato di evento).
Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.
Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, con la precisazione che la condotta di cui al comma 2 può essere posta in essere solo dagli amministratori della società controllata8.
8 Sono considerate società controllate (cfr. art. 2359 c.c.):
1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
In relazione alle condotte delineate al primo comma, esse si sostanziano:
1) nell’acquisto di azioni o quote sociali, a seguito di una compravendita o di qualunque altro negozio (anche a titolo gratuito) idoneo a trasferire, in capo alla società, la proprietà di tali azioni; e/o
2) nella sottoscrizione di azioni o quote sociali che mina l’effettività del capitale sociale.
Le condotte appena descritte sono punibili esclusivamente qualora ledano l’integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.
Per quanto concerne il secondo comma, le condotte punite, perpetrabili dai soli amministratori della società controllata, ricalcano quelle del primo comma: a differire è invece l’oggetto di tali condotte che è costituito, in quest’ultimo caso, da azioni o quote emesse dalla società controllante. Deve pertanto sussistere un rapporto di controllo tra la società controllante e quella acquirente (controllata); tuttavia, posto che il presupposto per la configurabilità del reato è costituito dall’effettiva lesione del capitale sociale o delle riserve non disponibili, rilevano, ai fini del reato in commento, l’acquisto e/o la sottoscrizione di azioni della controllante qualora sussista, tra le due società, controllo di diritto o controllo di fatto interno (voti sufficienti ad esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria).
Applicabilità della fattispecie
Il reato può essere, in via astratta, commesso dalla Società.
Attività a rischio
Attività relative a riduzione del capitale sociale, fusioni e scissioni volte ad arrecare danno o pregiudizio ai creditori.
Operazioni in pregiudizio dei creditori– art. 2629 c.c.
“Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.”
2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa. Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
Il reato si realizza attraverso riduzioni di capitale sociale, fusioni con altre società o scissioni attuate in violazione delle disposizioni di legge e che cagionino danno ai creditori (reato di evento).
Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.
Soggetti attivi del reato sono gli amministratori.
SANZIONI IN CAPO ALL’ENTE PREVISTE DAL D. LGS. N. 231/01
Sanzione pecuniaria: da 300 a 660 quote cioè nel minimo da euro 77.468 a euro 464.811 e nel massimo da euro 170.430 a euro 1.022.584;
altre sanzioni: la confisca è obbligatoria in caso di condanna.
Applicabilità della fattispecie
Il reato può essere, in via astratta, commesso dalla Società.
Attività a rischio
Attività relative a riduzione del capitale sociale, fusioni e scissioni volte ad arrecare danno o pregiudizio ai creditori (il rischio risiede nella possibilità che tali operazioni determinino illeciti annacquamenti di capitale).
Per le considerazioni su attività e funzioni aziendali a rischio si rimanda a quanto esposto relativamente all’art. 2621 c.c. .
Formazione fittizia del capitale – art. 2632 c.c.
“Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.”
Anche in questo caso siamo di fronte ad reato proprio, i soggetti attivi possono essere amministratori o soci conferenti della Società.
Tale condotta criminosa si ha quando viene formato o aumentato fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma superiore al loro valore nominale; vengono sottoscritte reciprocamente azioni o quote; vengono
sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti ovvero il patrimonio della società nel caso di trasformazione.
Il reato si manifesta con l’effettiva iscrizione nel registro delle imprese dell’atto costitutivo della società o dell’avvenuto aumento di capitale sociale.
SANZIONI IN CAPO ALL’ENTE PREVISTE DAL D. LGS. N. 231/01
Sanzione pecuniaria: da 200 a 360 quote cioè nel minimo da euro 51.645 a euro 309.874 e nel massimo da euro 92.962 a euro 557.773;
altre sanzioni: la confisca è obbligatoria in caso di condanna.
Applicabilità della fattispecie
Il reato può essere, in via astratta, commesso dalla Società al verificarsi di costituzioni ovvero di aumenti di capitale sociale ovvero ancora di trasformazioni societarie.
Attività a rischio
Conferimenti di beni in natura o di crediti per valori superiori a quelli reali in grado di provocare problematiche relative al c.d. “annacquamento” del capitale sociale.
Per le considerazioni su attività e funzioni aziendali a rischio si rimanda a quanto esposto relativamente all’art. 2621 c.c. .
Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori – art. 2633 c.c.
“I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.”
Siamo in presenza di un reato proprio, che presuppone la qualifica di liquidatore e, và da sé, dell’esistenza di uno stato di liquidazione. Tuttavia, prima della nomina o dell’insediamento dei liquidatori anche gli amministratori potrebbero indebitamente ripartire i beni sociali con conseguente danno per i creditori; analogamente, i soci, omettendo di nominare i liquidatori, potrebbero provvedere direttamente alla ripartizione del patrimonio societario. In tali casi, la dottrina è concorde nel ritenere che amministratori e soci si configurino come liquidatori di fatto.
La condotta consiste nella ripartizione di bene sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell’accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori stessi.
Applicabilità della fattispecie
Il reato può essere, in via astratta, commesso dalla Società solo in caso di messa in liquidazione della stessa.
Illecita influenza sull’assemblea– art. 2636 c.c.
“Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.”
Il reato si attua quando con atti simulati o con frode si determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.
Il reato può essere commesso da chiunque (“reato comune”), quindi anche da soggetti esterni alla società, invero in casi estremamente rari.
Applicabilità della fattispecie
Il reato può essere, in via astratta, commesso dalla Società.
Attività a rischio
Espletamento degli adempimenti in materia di funzionamento dell’assemblea (convocazione, deposito verifica della regolare costituzione, verbalizzazione etc.). Una delle fattispecie concrete di reato può essere, tra le altre, la falsificazione del verbale dell’assemblea riguardo sia ai voti espressi che ai convenuti.
Funzioni aziendali a rischio
Presidente Amministratore Delegato;
Direttore Amministrazione.
6.1 PROTOCOLLI SPECIFICI
Principi generali di comportamento
E’ fatto espresso divieto a carico degli Organi Sociali - in via diretta - e dei lavoratori dipendenti e dei consulenti della Società - limitatamente rispettivamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e nei codici comportamentali adottati e agli obblighi contemplati nelle specifiche clausole contrattuali - di:
• porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-ter del D.Lgs. 231/01);
• violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente sezione.
Ciò posto è fatto obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di rispettare scrupolosamente tutte le leggi vigenti ed in particolare di:
1. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire al socio ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
2. osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell’integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
3. assicurare il regolare funzionamento della società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
4. evitare di porre in essere operazioni simulate o diffondere notizie false sulla società e sulle sue controllate;
5. effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità di Xxxxxxxxx, non frapponendo alcun ostacolo all’esercizio delle funzioni di vigilanza.
Nell’ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di:
• con riferimento al precedente punto 1:
o rappresentare o trasmettere per l’elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
o omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
• con riferimento al precedente punto 2:
o restituire conferimenti al socio o liberarlo dall’obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
o ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
o acquistare o sottoscrivere azioni proprie o di società controllate fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all’integrità del capitale sociale;
o effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
o procedere a formazione o aumento fittizio del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale;
• con riferimento al precedente punto 3:
o porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l’occultamento di documenti o l’uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell’attività di controllo da parte dei soci o della società di revisione;
• con riferimento al precedente punto 4:
o pubblicare o divulgare notizie false, o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento od ingannatorio, aventi ad oggetto la situazione economica, finanziaria, patrimoniale della società o delle sue controllate;
• con riferimento al precedente punto 5:
o omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa applicabile nei confronti dell’Autorità di Xxxxxxxxx, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalla predetta autorità;
o esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della società;
o porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all’esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle autorità pubbliche di vigilanza (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche
comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti).
Rapporti con Consulenti e Fornitori
Con riguardo alla gestione dei rapporti con Consulenti e Fornitori la Società deve attenersi alle seguenti linee guida:
i) gli incarichi conferiti ai Consulenti ed i contratto stipulati con i Fornitori ed i Partner devono essere redatti in forma scritta, con indicazione del compenso pattuito, delle condizioni economiche in generale e devono essere proposti o negoziati o verificati od approvati da almeno due soggetti appartenenti alla Società;
ii) Consulenti, Fornitori e Partner devono essere scelti con metodi trasparenti e secondo specifica procedura che disciplini, in particolare, il processo di selezione, valutazione e gestione degli stessi, specificando ruoli e responsabilità per ciascuna fase e livelli autorizzativi di formazione ed attuazione delle decisioni;
iii) le operazioni di particolare entità con fornitori/partner commerciali possono essere concluse solo dopo l’effettuazione di opportuni controlli (es. controlli finalizzati a verificare l’appartenenza del fornitore a “black list” internazionali, etc.);
iv) nei contratti con i Consulenti, Xxxxxxxxx e con i Partner deve essere contenuta apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi: (i) di essere a conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 e delle sue implicazioni per X.xxx Xxxxx XxX; (ii) di non essere mai stati implicati in procedimenti giudiziari relativi ai reati nello stesso contemplati;
v) nei contratti con i Consulenti, Fornitori e con i Partner deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della commissione (o tentativo di commissione) da parte degli stessi dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001 (es. clausole risolutive espresse o penali);
vi) nei contratti di service deve essere garantita (i) la definizione ed esplicitazione delle responsabilità, le attività operative, di controllo, di supervisione, tra i contraenti;
(ii) la definizione e condivisione delle modalità e procedure con cui viene erogato il servizio; (iii) l’inserimento di clausole standard da utilizzare ai fini della prevenzione dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001 (es. assunzione di impegno da parte della società che eroga il servizio di dare evidenza dei controlli dalla stessa posti in essere ai fini di garantire il rispetto del D.Lgs. 231/2001).
Procedure aziendali
Oltre a quanto previsto dei Principi Generali di Comportamento ed al Codice Etico, nell’ambito dei reati sopra descritti ed a presidio delle attività sottostanti la Società si sottopone alla revisione del Bilancio.
E’ stato inoltre implementato un articolato sistema di report con la Controllante. Il Bilancio viene certificato da primaria società di revisione.
Oltre ai principi dettati dal Codice Civile e dai principi contabili, la contabilità segue i principi US GAAP e SOX per la segregazione delle funzioni.
A livello US GAAP si operano chiusure contabili mensili entro i primi 5 giorni del mese successivo.
6.2 SCHEMA RIASSUNTIVO
ATTIVITA’ | REATO | FUNZIONE COINVOLTA | CONTROLLO INTERNO |
Redazione del bilancio, della relazione degli amministratori e di altre comunicazioni sociali. | Art. 2621 c.c. – False comunicazioni sociali Art. 2622 c.c. – False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori Art. 2632 c.c. – Formazione fittizia del capitale | Presidente; Consiglieri; Amministratore Delegato; Collegio Sindacale; Liquidatori; Direttore Amministrazione. | Sistema di reportistica settimanale/mensile/trim estrale; Revisione del Bilancio Civilistico; Controlli del Collegio Sindacale; |
Ostacolo alle attività di controllo o di revisione | Art. 2625 c.c. - Impedito controllo | Presidente; Consiglieri; Amministratore Delegato; | Sistema di reportistica settimanale/mensile/trim estrale; |
Direttore Amministrazione. | Revisione volontaria del Bilancio Civilistico; | ||
Controlli del Collegio Sindacale; | |||
Operazioni societarie che possano incidere | Art. 2628 c.c. – Illecite operazioni sulle azioni | Presidente; | Codice Etico; |
sull’integrità del capitale sociale | o quote sociali o della società controllante Art. 2629 c.c. – Operazioni in pregiudizio dei creditori | Consiglieri; Amministratore Delegato; Direttore Amministrazione. | Controlli Sindacale; | del | Collegio |
Art. 2629-bis – Omessa comunicazione del conflitto d’interessi | |||||
Art. 2632 c.c. – Formazione fittizia del capitale |
7 VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
L’articolo 9 della Legge 123/07 ha introdotto l’art. 25 – septies nel Decreto, il quale prevede la responsabilità della società anche in relazione ai delitti di cui agli articoli 589 (omicidio colposo) e 590 terzo comma del Codice Penale (lesioni colpose gravi o gravissime), commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sui luoghi di lavoro.
ART. 25-SEPTIES DECRETO LEGISLATIVO N. 231/01
Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a mille quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a duecentocinquanta quote e non superiore a cinquecento quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a duecentocinquanta quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.
Gli articoli del codice penale richiamati dall’articolo 25-septies del D.lgs. n. 231/01 sono:
589
590, comma 3
Occorre sottolineare che Si sottolinea inoltre che l’art. 30 del TU Sicurezza (“Modelli di organizzazione e gestione”) specifica che” il modello di organizzazione e gestione, adottato ai sensi del Decreto 231/01 (MOG), non può dirsi efficacemente attuato qualora non assicuri il funzionamento di un sistema aziendale per l’adempimento degli obblighi derivanti dalla normativa sulla tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro”.
Si profila pertanto un sistema “preventivo”, articolato sull’interazione di due differenti modelli gestionali e comportamentali: il primo trae origine dagli obblighi del TU Sicurezza e declina in modo specifico le responsabilità e gli oneri dei soggetti direttamente coinvolti nella gestione e nel monitoraggio della sicurezza sul luogo di lavoro; il secondo, rappresentato dal presente Modello di Organizzazione e Gestione, costituito da una serie più ampia di obblighi e generiche precauzioni improntate ai doveri di correttezza e trasparenza, sulla scorta del Decreto 231/2001, che comprende, al suo interno, anche la struttura del modello ex TU Sicurezza.
Art. 589 – Omicidio colposo
“Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.
Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto e' commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:
1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.”.
D.Lgs. 81/2008 - Art. 55. Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
1. E' punito con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 5.000 a 15.000 euro il datore di lavoro:
a) che omette la valutazione dei rischi e l'adozione del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), ovvero che lo adotta in assenza degli elementi di cui alle lettere a), b), d) ed f) dell'articolo 28 e che viola le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 1, lettere q) e z), prima parte;
b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), salvo il caso previsto dall'articolo 34.
2. Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dell'arresto da sei mesi a un anno e sei mesi se la violazione è commessa:
a) nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f);
b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto;
c) per le attività disciplinate dal titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.
3. E' punito con l'ammenda da 3.000 a 9.000 euro il datore di lavoro che non redige il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), secondo le modalità di cui all'articolo 29, commi 1, 2 e 3, nonché nei casi in cui nel documento di valutazione dei rischi manchino una o più delle indicazioni di cui all'articolo 28, comma 2, lettere c) ed e).
4. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
a) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 800 a 3.000 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettere b), e), g), i), m), n), o), p), 34, comma 3, 36, commi 1, 2 e 3, 43, comma 1, lettere a), b) e c);
b) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.000 a 5.000 euro per la violazione degli articoli 18, commi 1, lettere d), h) e v), e 2, 26, comma 1, lettera b), 43, comma 1, lettere d) ed e), 45, comma 1, 46, comma 2;
c) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.000 a 5.000 euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettera c). Nei casi previsti dal comma 2, si applica la pena dell'arresto da quattro a otto mesi;
d) con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 1.500 a 6.000 euro per la violazione degli articoli 26, comma 1, e 2, lettere a) e b), 34, commi 1 e 2;
e) con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettera l), e 43, comma 4;
f) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.000 a 10.000 euro per non aver provveduto alla nomina di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a);
g) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 a 4.500 euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettera bb);
h) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 10.000 euro per la violazione degli articoli 29, comma 4, e 35, comma 2; (8)
i) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 7.500 euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettera r), con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni;
l) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 3.000 euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettera r), con riferimento agli infortuni superiori ad un giorno;
m) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore, in caso di violazione dell'articolo 26, comma 8;
n) con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 3.000 in caso di violazione dell'articolo 18, comma 1, lettera s);
o) con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 500 in caso di violazione dell'articolo 18, comma 1, lettera aa).
5. L'applicazione della sanzione di cui al comma 4, lettera i), esclude l'applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazione dell'articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
Il reato in trattazione è un reato c.d. comune, il cui soggetto attivo può essere chiunque.
Il delitto in commento può essere posto in essere attraverso qualunque azione e/o omissione finalizzata a provocare la morte del soggetto passivo. Tale reato rileva esclusivamente nel caso in cui sia commesso in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
L’elemento soggettivo è la colpa, ovverosia manca nel soggetto attivo l’intenzionalità dell’evento lesivo che tuttavia si realizza a seguito della sua negligenza, imperizia, imprudenza (colpa generica) o per l’inosservanza di leggi e regolamenti (colpa specifica).
Fuori dalle fattispecie previste dall’art. 55, comma 2 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81
SANZIONI IN CAPO DELL’ENTE PREVISTE DAL D. LGS. N. 231/01 AI SENSI DEL COMMA 2
Sanzione pecuniaria: compresa tra 250 e 500 quote cioè nel minimo da euro 64.557 a euro 387.342 e, nel massimo, da euro 129.114 a euro 774.685;
sanzioni interdittive: interdizione dall’esercizio dell’attività, sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito, divieto di contrarre con la PA salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, esclusione dalle agevolazioni, finanziamenti contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi, divieto di pubblicizzare beni o servizi per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno;
altre sanzioni: la pubblicazione della sentenza può essere predisposta in relazione all’applicazione di pene interdittive; la confisca è obbligatoria in caso di condanna.
Art. 590 – Lesioni personali colpose
“Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.
Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.
Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.
Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto e' commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi e' della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime e' della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.
Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.”.
Come per la fattispecie trattata in precedenza, siamo in presenza di un reato comune, il cui soggetto attivo può essere chiunque.
La condotta criminosa può realizzarsi attraverso qualsiasi comportamento idoneo a cagionare la lesione. Da tale comportamento lesivo, che può essere anche di tipo morale o non violento, deve necessariamente scaturire una malattia fisica e/o mentale.
Anche nella presente fattispecie l’elemento soggettivo è la colpa.
SANZIONI IN CAPO DELL’ENTE PREVISTE DAL D. LGS. N. 231/01
Sanzione pecuniaria: da 250 quote a 500 quote cioè nel minimo da euro 64.557 a euro 387.342, e nel massimo da euro 129.114 a euro 774.685 €;
sanzioni interdittive: interdizione dall’esercizio dell’attività, sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito, divieto di contrarre con la PA salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, esclusione dalle agevolazioni, finanziamenti contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi, divieto di pubblicizzare beni o servizi per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno;
altre sanzioni: la pubblicazione della sentenza può essere predisposta in relazione all’applicazione di pene interdittive; la confisca è obbligatoria in caso di condanna.
Si precisa che la responsabilità dell’ente per la commissione del reato di omicidio colposo (e lesioni personali come si preciserà in seguito) sembra potersi configurare anche in assenza di una generica o specifica utilità derivante direttamente dal reato. In relazione al delitto perpetrato con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro è infatti sufficiente che i presidi e le misure previsti dalla normativa sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro non siano stati implementati, determinando, in tal modo, un vantaggio economico indiretto per l’ente.
Pertanto, la condotta negligente del datore di lavoro che, omettendo di implementare le norme poste a tutela della sicurezza del lavoratore (attraverso per esempio la mancata valutazione dei rischi aziendali e/o della nomina del responsabile interno per la sicurezza), abbia cagionato la morte di una persona può costituire il presupposto per l’insorgere di responsabilità ex decreto 231/01.
Il datore di lavoro, in virtù della sua posizione di garante della sicurezza anche nei confronti dei terzi, è responsabile nei casi di inidoneità nella predisposizione delle misure di sicurezza richieste che, seppur adottate, non hanno integrato i requisiti minimi di legge. Si ricorda inoltre che la creazione e l’implementazione dei presidi richiesti dal TU Sicurezza costituiscono un prerequisito per l’efficacia dello stesso MOG ai sensi dell’art. 30 del citato testo unico.
Il MOG pertanto:
1) recepisce il “Documento di Valutazione dei Rischi”, redatto ai sensi dell’art. 18 D.Lgs. 81/08, che contempla la valutazione dei rischi riscontrati in azienda al fine di garantire una concreta tutela della salute dei lavoratori. Tale documento costituisce parte delle attività che la società deve porre in essere per dare concreta attuazione al disposto dell’art. 30 D.Lgs. 81/08, secondo i principi espressi dalle Linee Guida UNI – INAIL e dal British Xxxxxxxx XXXXX 00000;
2) contribuisce attraverso il sistema di reporting all’individuazione delle condotte o fatti sintomatici del cattivo, difettoso o mancato funzionamento dei suddetti presidi, misure e piani di sicurezza.
SANZIONI IN CAPO DELL’ENTE PREVISTE DAL D. LGS. N. 231/01:
Sanzione pecuniaria: da 250 quote a 500 quote cioè nel minimo da euro 64.557 a euro 387.342, e nel massimo da euro 129.114 a euro 774.685 €;
sanzioni interdittive: interdizione dall’esercizio dell’attività, sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito, divieto di contrarre con la PA salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, esclusione dalle agevolazioni, finanziamenti contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi, divieto di pubblicizzare beni o servizi per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno;
altre sanzioni: la pubblicazione della sentenza può essere predisposta in relazione all’applicazione di pene interdittive; la confisca è obbligatoria in caso di condanna.
Applicabilità della fattispecie
Il reato è astrattamente commissibile dalla Società.
Attività a rischio
Colpevole violazione delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro.
Funzioni aziendali a rischio
Presidente; Amministratore Delegato; Datore di Lavoro;
RSPP;
Medico Competente;
Chiunque eserciti di fatto poteri giuridici riferiti al Datore di lavoro, dirigente e/o preposto.
7.1 PROTOCOLLI SPECIFICI Principi generali di comportamento
La società deve essere costantemente a norma con la disciplina in vigore sulla sicurezza del lavoro, nonché con le previsioni di cui al decreto legislativo 9 Aprile 2008 n. 81.
In particolare, la funzione sulla sicurezza del lavoro deve essere delegata ad un soggetto in possesso delle competenze tecniche per svolgere l’incarico affidato, ferma restando la responsabilità dell’Odv e della Società di porre in essere tutte le misure idonee a prevenire qualsivoglia incidente sul lavoro.
I compiti del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi, degli eventuali addetti al medesimo servizio, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, degli addetti alla gestione delle emergenze e del medico competente devono essere puntualmente documentati.
Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono9:
- la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
9 Art. 15 Decreto Legislativo 81/2008 “Misure Generali di Tutela”.
- la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;
- l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
- la riduzione dei rischi alla fonte;
- la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
- la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
- l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
- la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- il controllo sanitario dei lavoratori;
- l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e conseguente assegnazione, ove possibile, ad altra
mansione;
- l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
- l'informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;
- l'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- l'adeguata istruzione ai lavoratori;
- la partecipazione e consultazione dei lavoratori;
- la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS);
- la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;
- le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
- l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
- la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.
Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.
Il sistema aziendale della Società deve essere in grado di adempiere a tutti gli obblighi giuridici relativi10:
✓ al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
✓ alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
✓ alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
✓ alle attività di sorveglianza sanitaria;
✓ alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
✓ alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
✓ alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
✓ alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.
Procedure aziendali e sistema di controllo
Oltre a quanto previsto dei Principi Generali di Comportamento ed al Codice Etico, nell’ambito dei reati sopra descritti ed a presidio delle attività sottostanti, le attività aziendali finalizzate a garantire la sicurezza sul luogo di lavoro sono formalizzate mediante apposite procedure ed istruzioni operative.
Al fine di evitare la duplicazione della documentazione aziendale, oltre che per consentire l’agevole lettura del presente documento, la Società ha ritenuto opportuno non riportare il contenuto di quella documentazione relativa all’adeguamento ai dettami del D.Lgs. 81/2008, intendendola integralmente richiamata e facente parte del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.
L’organigramma funzionale riportato nel Manuale della Qualità prevede i seguenti livelli:
- Livello 1: Amministratore Delegato
10 Art. 30 Decreto Legislativo 81/2008 “Modelli di organizzazione e gestione”.
- Livello 2: Direzioni e/o Responsabili di Area
- Livello 3: Direzione di Stabilimento;
- Livello 4: Responsabili di funzioni di Stabilimento.
Il Manuale della Qualità prevede che sia il Direttore Operativo a curare il rispetto delle vigenti normative in tema di tutela ambientale e sicurezza, mentre all’Amministratore Delegato sono riservati poteri di con poteri di indirizzo, supervisione e controllo sui Responsabili Ambiente e Sicurezza. Il Direttore Operativo riporta all’Amministratore Delegato e i Direttori di Stabilimento riportano al Direttore Operativo.
La Direzione di Stabilimento dirige lo Stabilimento ed è responsabile dell’organizzazione, della gestione del personale e della sicurezza delle attività svolte nello Stabilimento.
Il Manuale della Qualità prevede anche la figura del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, che negli organigrammi specifici per la sicurezza, opera in staff al Direttore di Stabilimento, ed al quale competono, per tutto lo Stabilimento:
- la gestione della materia “sicurezza del lavoro“ nei termini definiti dal D.Lgs. 626/94 e successivi aggiornamenti, operata attraverso la conoscenza e applicazione di tutta la normativa vigente.
- la partecipazione alle verifiche periodiche disposte dagli enti preposti alla vigilanza.
- la sensibilizzazione e la formazione del personale di Stabilimento, in materia di sicurezza e igiene del lavoro.
- la gestione della materia “ambiente”, nei termini definiti dalle leggi vigenti, anche per il settore “grandi rischi”.
A sua volta, il Responsabile delle Risorse Umane e del Coordinamento Legale annovera tra i suoi compiti quello di disporre che i Direttori degli Stabilimenti dispongano del personale nel rispetto di ogni norma, nazionale o sovranazionale, in materia di utilizzo delle risorse umane e comunque in ossequio ad ogni disposizione di legge o regolamento.
Nell’organizzazione di Bunge Italia Spa i soggetti delegati ad organizzare l’attività lavorativa in conformità a direttive, misure e procedure in materia di sicurezza e a controllarne l’osservanza sono nelle unità periferiche i Direttori di stabilimento, ai quali la Società ha conferito deleghe con ampi poteri in tal senso e autonomia di spesa tramite procure notarili.
La Società ha individuato nel Responsabile Ambiente e Sicurezza il dirigente delegato al controllo dei compiti delegati come sopra ai Direttori di stabilimento.
Il Responsabile Ambiente e Sicurezza risulta altresì svolgere compiti analoghi a quelli delegati ai Direttori di stabilimento con riferimento alla sicurezza dei lavoratori addetti alla sede e direzione centrale di Ravenna.
Come anche previsto dal Manuale della Qualità ciascuna unità produttiva di Bunge Italia Spa ha poi un proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSSP). In particolare:
- anche il RSPP per lo stabilimento di Porto Corsini risulta nominato dal relativo Direttore, ma non abbiamo ricevuto copia della nomina;
- per la sede e direzione centrale di Ravenna, il RSPP è stato nominato dall’Amministratore Delegato di BUNGE nella persona dello stesso dirigente designato quale Responsabile Sicurezza e Ambiente, ma non abbiamo ricevuto copia della nomina.
E’ stato istituito un “Safety Committee” che si riunisce con cadenza quadrimestrale e al quale partecipano:
- i Direttori di stabilimento;
- l’Amministratore Delegato;
- il Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS);
- il Responsabile Qualità;
- il Coordinatore Tecnico;
- il Responsabile Sud Europa Total Safety;
- il Direttore Operation;
- il Responsabile HR e Legale.
Il Safety Committee ha stabilito che i RSSP possono essere solo persone laureate in ingegneria o altre materie tecniche.
Il dirigente dell’equipe medica messa a disposizione da AOUP partecipa alle riunioni periodiche e coordina i medici competenti degli stabilimenti.
Quanto alle nomine dei medici competenti, esse risultano essere effettuate dai relativi Direttori e appaiono in linea con le disposizioni di legge.
La società ha elaborato un documento di valutazione dei rischi (di seguito anche DVR) per le sedi di:
- Sede Legale, Direzionale, Commerciale e Amministrativa, Operativa: Xxx X. Xx Xxxxxxxx 00, Xxxxxxx
- Xxxxxxxxxxxx xx Xxxxx Xxxxxxx: Xxx Xxxxxx, 000, Xxxxxxx.
Tale documento, predisposto solo in formato cartaceo sulla base di analisi dei rischi. Ciascun DVR è custodito presso l’unità produttiva cui si riferisce.
La Società dichiara di essere dotata di un documento di valutazione dei rischi (“DUVRI”) per ciascun stabilimento e ha fornito copia dei DUVRI relativi agli stabilimenti di Porto Corsini e Porto Marghera.
La Società ha inoltre si avvale di consulenti esterni per la consulenza in materia sanitaria e di sicurezza sul lavoro. Le attività svolte, in collaborazione con il Responsabile Ambiente e Sicurezza di Bunge Italia Spa e le strutture aziendali deputate alle attività di prevenzione e protezione, sono le seguenti:
• collaborazione con il Responsabilità Ambiente e Sicurezza e il Servizio di Prevenzione e Protezione alle attività di prevenzione e protezione alle attività di formazione e informazione dei lavoratori, RSL e SPP
• assistenza al RSPP per la predisposizione dei provvedimenti di assistenza medica di emergenza
• individuazione e valutazione, insieme al Responsabile Ambiente e Sicurezza e del SPP dei rischi per la sicurezza e la salute dei dipendenti (luoghi di lavoro, macchine, impianti, sostanze, procedure) con sopralluoghi almeno semestrali
• individuazione e valutazione, insieme al Responsabile Ambiente e Sicurezza e del SPP delle misure di prevenzione e protezione in base alla valutazione dei rischi effettuata con proposte di sistemi per ogni rischio individuato
• assistenza per la scelta dei mezzi di protezione individuale in base alle caratteristiche dei rischi, alla loro adeguatezza e qualità
• assistenza per ciascuna sede per la elaborazione dei documenti previsti dalla normativa vigente sulle misure di prevenzione e protezione individuate e per la loro attuazione
• assistenza in relazione ai rapporti con le strutture di vigilanza pubbliche in materia di sorveglianza sanitaria anche tramite incontri ed invio di relazioni periodiche
• assistenza e consulenza per l’aggiornamento dei documenti previsti dalla normativa vigente sulle misure di prevenzione e protezione individuate e per la loro attuazione
7.2 SCHEMA RIASSUNTIVO
ATTIVITA’ | REATO | FUNZIONE COINVOLTA | CONTROLLO INTERNO |
Gestione della sicurezza sul lavoro e Decreto Legislativo 81/2008 | Artt. 589 e 590 c.p. in violazione alle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e del lavoro | Presidente; Amministratore Delegato; Datore di Lavoro RSPP Medico Competente Chiunque eserciti di fatto poteri giuridici riferiti al Datore di lavoro, dirigente e/o preposto. | Codice Etico Principi Generali di Comportamento relativi alla gestione della sicurezza e della salute e dei relativi adempimenti normativi Nomina da parte del Datore di Lavoro del RSPP; |
Manuale di informazione/formazion e sulla Sicurezza per le attività di ufficio; | |||
Nomina degli addetti alla gestione delle emergenze, alla prevenzione degli incendi e nomina degli addetti al primo soccorso; | |||
Nomina del Medico del Lavoro in qualità di Medico Competente; | |||
Riunione periodica ex art. 35 D.Lgs. 81/2008; | |||
Formazione ed informazione periodica rivolta a tutti i dipendenti prevista dalla normativa in materia; | |||
Formazione specifica; |
Total Safety Program, |
8 RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA’ DI PROVENIENZA ILLECITA
L’art. 63 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 23111 di attuazione della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione, stabilisce l'estensione della responsabilità dell'ente ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita previsti dagli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale.
L'articolo 52 stabilisce anche per l’Odv gli obblighi di vigilare sull'osservanza delle norme contenute nel decreto e di comunicare agli organi e alle autorità competenti le infrazioni alle disposizioni adottate.
ART. 25-OCTIES DECRETO LEGISLATIVO N. 231/01
Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.
1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648- bis e 648-ter del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all’ente le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.
3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell’UIF, formula le osservazioni di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
Gli articoli del codice penale richiamati dall’articolo 25-octies del D.lgs. n. 231/01 sono: 648
648-bis 648-ter
11 Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14 dicembre 2007 - Supplemento ordinario n. 268