Principi generali di comportamento. Tutti i Destinatari del Modello, nello svolgimento o nell’esecuzione delle operazioni nell’ambito dell’attività sensibile indicata nel paragrafo precedente, adottano regole di comportamento conformi ai principi generali di comportamento di seguito esposti al fine di prevenire il verificarsi dei delitti di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria rilevanti per la Società e previsti dal Decreto. Le deroghe, le violazioni o il sospetto di violazioni delle norme che disciplinano le Attività a Rischio di reato di cui alla presente Parte Speciale sono oggetto di segnalazione da parte di tutti i Dipendenti e degli organi sociali. I principi contenuti nel Codice Etico costituiscono lo strumento più adeguato a 79 prevenire la commissione di tale fattispecie; pertanto, tutti i Destinatari del Modello, al fine di evitare condotte che possano integrare il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria, adottano prassi e comportamenti che siano rispettosi del Codice Etico di Molteni & C. Qualora l’Autorità Giudiziaria ascolti chiunque tra i soggetti individuati quali Destinatari del presente Modello, gli stessi sono tenuti a rendere dichiarazioni veritiere, fatte salve le garanzie previste per legge. La Società, inoltre, vieta qualsiasi comportamento assunto da uno dei soggetti summenzionati volto a indurre qualcuno a non rilasciare o rilasciare dichiarazioni mendaci nell’ambito di un procedimento penale. Ecco dunque che è considerata violazione di legge - nonché del Modello della Società - qualora i membri degli organi sociali, i Dipendenti o i Collaboratori della Società o altri soggetti non direttamente collegati alla stessa inducessero chiunque tra i soggetti di cui supra - tramite istruzioni, pressioni, minacce e /o promesse di utilità - a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria al fine di procurare un interesse o un vantaggio alla Società. L’OdV effettua dei periodici controlli diretti a verificare il corretto adempimento da parte dei Destinatari, nei limiti dei rispettivi compiti e attribuzioni, delle regole e principi contenuti nella presente Parte Speciale e nelle procedure aziendali cui la stessa fa esplicito o implicito richiamo.
Principi generali di comportamento. Al rispetto dei principi di seguito riportati sono tenuti tutti coloro che operano in nome e per conto della Società, siano essi il Presidente del Consiglio di Amministrazione, i consiglieri ed i rappresentanti delegati dal consiglio stesso, i dipendenti, i soci, i consulenti e i collaboratori: costoro devono agire in modo etico e con trasparenza, correttezza e lealtà, nel rispetto delle leggi in vigore, nonché delle norme e dei regolamenti propri delle istituzioni ed organizzazioni e non devono porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, direttamente o indirettamente, potrebbero fare incorrere nella commissione dei reati in materia di violazione del diritto d’autore, di cui all’art. 25-novies del Decreto. Tutte le attività svolte dalla Società devono essere svolte nel rispetto dei seguenti principi di comportamento: • la formazione, l’attuazione delle decisioni della Società e l’attività svolta dalla stessa rispondono ai principi e alle prescrizioni contenute nelle disposizioni di legge, nell’atto costitutivo, nel presente Modello e del Codice di Comportamento; • le responsabilità di gestione, coordinamento e controllo all’interno della Società sonoformalizzate; • le fasi di formazione ed i livelli autorizzativi degli atti della Società sono sempre documentati e ricostruibili; • non vi è identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono dare evidenza contabile e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno (separazione delle funzioni); • l’assegnazione e l’esercizio dei poteri nell’ambito di un processo decisionale deve essere congruente con le posizioni di responsabilità, il grado di preparazione tecnico-professionale raggiunto con riferimento alla specifica attività da porre in essere; • tutti gli acquisti di hardware e software sono regolamentati da specifici contratti siglati con fornitori autorizzati dal produttore principale di hardware e software e riportano specifiche clausole 231 anche con riferimento ai reati di cui all’art. 25-novies; • è fatto esplicito divieto copiare e/o installare programmi software per i quali non è stata pagata la relativa licenza; • è fatto esplicito divieto di installare opere tutelate dal diritto d’autore su un numero di apparecchi superiore rispetto al numero di licenze acquistate; • è fatto esplicito divieto duplicare e/o installare opere tutelate...
Principi generali di comportamento. 13.3 General principles of conduct ...167
Principi generali di comportamento. Tutti i Destinatari del Modello adottano regole di comportamento conformi ai principi di seguito elencati, nello svolgimento o nell’esecuzione delle operazioni nell’ambito delle attività sensibili indicate nel paragrafo precedente, al fine di prevenire il verificarsi dei reati informatici rilevanti per la Società e previsti dal Decreto 231. Costituiscono presupposto e parte integrante dei principi generali di comportamento di cui al presente paragrafo, nonché dei principi specifici e delle misure di prevenzione e controllo di cui infra i principi individuati nel Codice Etico della Società, i quali qui si intendono integralmente richiamati. Le deroghe, le violazioni o il sospetto di violazioni delle norme che disciplinano le attività a rischio di reato di cui alla presente Parte Speciale sono oggetto di segnalazione da parte di tutti i dipendenti e degli organi sociali secondo le modalità previste nella Parte Generale del Modello. In generale, si stabiliscono i seguenti principi di comportamento per le attività sensibili relative ai reati di cui all’art. 24-bis del Decreto:
a. ogni dipendente è responsabile del corretto utilizzo delle risorse informatiche aziendali a lui assegnate e deve pertanto evitare di lasciare incustodito e/o accessibile ad altri il proprio pc e informare tempestivamente il responsabile dell’ufficio di appartenenza in caso di smarrimento o furto delle attrezzature informatiche aziendali;
b. le attrezzature informatiche aziendali devono essere utilizzate unicamente per motivi di ufficio. Sono altresì proibite le violazioni ai principi procedurali ed alle procedure previste nella presente Parte Speciale.
Principi generali di comportamento. 3.4 Principi operativi
Principi generali di comportamento. La presente Parte Speciale prevede l’espresso divieto - a carico degli Esponenti Aziendali, in via diretta, ed a carico dei Collaboratori Esterni, tramite apposite clausole contrattuali, di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di Reato rientranti tra quelle sopra considerate. Costituiscono presupposto e parte integrante dei principi generali di comportamento di cui al presente paragrafo, nonché dei principi specifici di comportamento di cui infra, i principi individuato nel Codice Etico che qui si intendono pertanto integralmente richiamati. Le deroghe, le violazioni o il sospetto di violazioni delle norme che disciplinano le attività a rischio di reato di cui alla presente Parte Speciale sono oggetto di segnalazione da parte di tutti i dipendenti e degli organi sociali. La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l’espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di: • garantire che i processi di formazione della volontà sociale, nonché l’attività stessa, xxx compresa quella di controllo, vengano svolti correttamente;
Principi generali di comportamento. Ai Destinatari del Modello è fatto divieto di: • intrattenere rapporti commerciali o finanziari, sia in via diretta che per interposta persona, con soggetti dei quali sia conosciuta o sospettata l’appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità; • assumere o assegnare commesse o effettuare qualsivoglia operazione commerciale o finanziaria con persone fisiche o giuridiche che presentino profili di anomalia dal punto di vista dell’affidabilità e reputazione; • utilizzare strumenti finanziari anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti; • riconoscere compensi in favore di Controparti, tra cui Fornitori e Consulenti, che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alla prassi vigente in ambito locale o che comunque non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale con gli stessi. • verificare le caratteristiche di liceità e onorabilità dei Fornitori e dei Consulenti (i dati raccolti in merito devono essere completi ed aggiornati); • verificare che le Controparti non abbiano sede o residenza in paesi considerati come non cooperativi dal GAFI e da Banca d’Italia sezione UIF; • assicurare trasparenza e tracciabilità degli eventuali accordi con altre società per la realizzazione di investimenti, in Italia e all’estero; • effettuare controlli sia formali che sostanziali su tutta l’attività di gestione della contabilità, degli adempimenti fiscali e dei flussi finanziari aziendali in entrata ed uscita con particolare riguardo alla sede legale della società controparte e degli Istituti di credito utilizzati; • rispettare le scadenze per l’adempimento degli obblighi fiscali; • verificare la veridicità delle dichiarazioni rispetto alle scritture contabili; • effettuare pagamenti solo a fronte dell’emissione di fatture relative ad attività non ricevute; • verificare l’effettivo versamento delle ritenute dovute.
Principi generali di comportamento. Nell’espletamento di tutte le operazioni attinenti la gestione sociale, i Destinatari dovranno rispettare, oltre ai principi previsti dal presente Modello e alle procedure aziendali interne: − le disposizioni legislative e regolamentari italiane e comunitarie applicabili in tema di gestione amministrativa, contabile e finanziaria delle società; − le prescrizioni del Codice Etico di NCM; − le disposizioni e procedure interne attinenti la struttura gerarchica, il funzionamento e la gestione di NCM. Nello svolgimento delle attività considerate a rischio, ai Destinatari è fatto espresso divieto di: − porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25-ter del Decreto); − porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano − management of relations with third parties (contractual partners in general). The Offices and Functions involved in the Risk Areas are specified in Annex 2 to the Model.
Principi generali di comportamento. Nell’espletamento di tutte le attività individuate nel precedente paragrafo, i Destinatari dovranno rispettare, oltre ai principi previsti nel presente Modello e alle procedure aziendali interne: − le disposizioni legislative e regolamentari italiane e comunitarie in tema di contrasto ai crimini di ricettazione, riciclaggio e, in genere, alla criminalità organizzata; − le prescrizioni del Codice Etico di NCM; − le disposizioni interne attinenti la struttura gerarchica e il funzionamento di NCM. Nello svolgimento delle attività considerate a rischio, ai Destinatari è fatto espresso divieto di: − managing relations with third parties (suppliers, consultants, external collaborators); − negotiating and entering into partnerships in general; − planning and implementing commercial and financial transactions with third parties; − defining and managing sponsorships of events, associations and third-party organizations. The Offices and Functions involved in the Risk Areas are specified in Annex 2 to this Model.
Principi generali di comportamento. Tutti i Destinatari del Modello, come individuati dalla Parte Generale, adottano regole di comportamento conformi ai principi di seguito elencati nello svolgimento o nell’esecuzione delle operazioni nell’ambito delle attività sensibili e strumentali In generale, si stabiliscono i seguenti principi di comportamento per le Attività a Rischio e le Attività Strumentali relative ai reati di cui agli artt. 24 e 25 del Decreto. È fatto espresso divieto a tutti i Dipendenti, Esponenti Aziendali, in via diretta, e a carico dei Collaboratori Esterni, tramite apposite clausole contrattuali di: sopra considerate (artt. 24 e 25 del Decreto); • porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di Reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo; • porre in essere qualsiasi situazione di confitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle predette ipotesi di Xxxxx. Sono altresì proibite le violazioni ai principi procedurali ed alle procedure previste nella presente Parte Speciale.