IPOTESI DI ACCORDO
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IPOTESI DI ACCORDO
Addì 14 dicembre 2004
Xxxxxx xx xxxx xxxx'XXXXXX (Xxxxxx Xxxx xx Xxxxxx 00/X) xx sono
incontrate:
-le OODD ASSTRA ed ANAV;
e
-le OOSSLL FILT-CGIL, FIT-CISL e UILTRASPORTI;
per procedere alla stesura e alla sottoscrizione del testo definitivo
dell'ipotesi di accordo sottoscritto il 18/11/2004 per il rinnovo del CCNL
degli Autoferrotranvieri - Internavigatori (TPL - Mobilità) per il periodo
dal 1 gennaio 2004 al 31 dicembre 2007.
Art. 1 - PREMESSA
Le parti si impegnano ad attivare le proprie istanze, a tutti i livelli,
per assumere iniziative comuni tese a realizzare gli obiettivi di cui al
presente articolo.
A tal fine, le parti condividono quanto segue:
1) È interesse comune contribuire allo sviluppo di una politica dei
trasporti che incentivi il ricorso al trasporto collettivo attraverso il
miglioramento della qualità del servizio, la riqualificazione dell'offerta
che favorisca la capacità di intercettare la domanda potenziale
rispondendo alle mutate esigenze dell'utenza, e che sostenga la crescita
di un adeguato sistema imprenditoriale nel settore.
2) È esigenza condivisa quella di avviare, nelle sede dell'Osservatorio
già prevista o in altre da costituire, momenti di confronto periodico
sulle strategie del trasporto pubblico locale, monitorando i processi di
attuazione della riforma con particolare riferimento a quelli di
programmazione del servizio, di individuazione delle unità di gestione, di
definizione delle procedure di gara, di aggregazione imprenditoriale.
3) È opportuno sviluppare nel settore un sistema di formazione
professionale continua, utilizzando ed estendendo agli addetti le
agevolazioni previste in sede comunitaria. Nelle sedi di confronto le
parti definiranno le modalità formative tali da realizzare anche adeguati
livelli di conoscenza delle problematiche afferenti la mobilità
collettiva.
4) È interesse comune indirizzare lo sviluppo delle relazioni industriali
verso modelli e contenuti coerenti con il processo di trasformazione del
settore.
5) La crisi economica in cui versa il settore impone la necessità di
urgenti interventi strutturali sul piano delle risorse e della certezza
delle regole, tali da consentire la ripresa del processo di risanamento ed
efficientamento delle aziende finalizzato allo sviluppo del TPL, avviata
con l'accordo nazionale 27 novembre 2000.
6) L'attuazione in ciascuna delle sedi istituzionali coinvolte degli
impegni contenuti nel verbale di riunione sottoscritto presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 18 novembre 2004, con
particolare riferimento a quelli assunti dal Governo (200 milioni di
euro)e dalle Regioni (60 milioni di euro), in ordine ai finanziamenti
previsti per il settore per gli anni 2005 e seguenti, consente di
acquisire un quadro di compatibilità finanziaria nell'ambito del quale
risolvere almeno le partite contrattuali di natura economica relative al
rinnovo 2004-2005.
Art. 2 - MERCATO DEL LAVORO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Fatti salvi i contratti in corso fino alla loro scadenza, l'articolo 7
dell'Accordo nazionale 27 novembre 2000 è abrogato e così sostituito:
Le parti, tenuto conto della nota a verbale dell'articolo 7 dell'accordo
nazionale 27 novembre 2000, prendono atto dell'evoluzione legislativa
intervenuta in materia di rapporti di lavoro flessibile.
Nel confermare che è prassi ordinaria l'assunzione con contratto di lavoro
a tempo indeterminato, al fine di sviluppare l'occupazione, soprattutto
giovanile, di incentivare i servizi e di espandere le attività aziendali
in tutti i settori di applicazione del CCNL, le parti ritengono che
l'esigenza di garantire obiettivi di efficienza e di competitività delle
imprese possa essere perseguita anche mediante l'utilizzo delle forme
flessibili di accesso al lavoro e di svolgimento della prestazione
lavorativa, conformi alle tipologie normative, compatibili con le esigenze
delle aziende e le aspirazioni dei lavoratori e secondo le norme
contrattuali definite dalle parti a livello nazionale.
Pertanto, i rapporti di lavoro flessibile sono utilizzabili a livello
aziendale secondo le norme del presente CCNL e degli accordi aziendali,
dove previsti, in ogni caso previa informativa alle strutture sindacali
competenti.
In sede aziendale troveranno applicazione i principi di cui all'articolo
1, comma 2, punto a) della legge 125/91, definendo percentuali minime di
accesso, da realizzare prevedendo modalità e requisiti con accordo a
livello aziendale.
In caso di eventuali passaggi da tempo determinato a tempo indeterminato
si terrà conto della legge n. 125/1991.
Pertanto, le parti, considerate le specificità del settore, ritengono di
regolamentare, nel presente articolo, le seguenti tipologie di rapporto di
lavoro flessibile utilizzabili dalle aziende:
A) Contratti a termine;
B) Lavoro a tempo parziale;
C) Contratto di inserimento/reinserimento;
D) Apprendistato professionalizzante;
E) Lavoro somministrato;
F) Tele lavoro;
G) Lavoro ripartito.
Il lavoro a chiamata, considerata la novità dello strumento e il residuale
interesse per il settore, non si applica allo stesso.
Il numero dei lavoratori di cui alle citate tipologie di lavoro è
computato ai fini dell'accordo nazionale 29/07/1998.
A)- CONTRATTI A TERMINE
Il presente articolo disciplina, integrandole, le norme di cui al D.Lgs. 6
settembre 2001, n. 368, all'art. 8 del RD 148/31 e alla normativa vigente
in materia.
La durata minima è pari a 30 giorni di calendario per tutti i contratti a
termine ad eccezione di quelli attivati per la sostituzione di lavoratori
che hanno diritto alla conservazione del posto.
La durata massima è pari a 12 mesi prorogabili per un periodo massimo di
ulteriori 12 mesi.
Dal predetto limite massimo sono esclusi i contratti a tempo determinato
attivati per la sostituzione di dipendenti con diritto alla conservazione
del posto.
Le aziende, ove vi sia la necessità di procedere a nuove assunzioni a
tempo determinato e/o indeterminato, informeranno i lavoratori assunti a
termine nello stesso profilo professionale, il cui contratto sia ancora in
corso x xxxxxxx da non più di nove mesi e che ne abbiano fatto esplicita
richiesta scritta entro 15 giorni dalla cessazione del rapporto.
Le aziende, nella informativa sopra richiamata, comunicano le modalità
della precedenza e le modalità di una eventuale assunzione.
Gli interessati manifestano all'azienda la propria disponibilità entro i 7
giorni successivi alla ricezione della informativa.
Le aziende si incontreranno con cadenza semestrale con le RSA/RSU o in
assenza di queste con le organizzazioni territoriali competenti stipulanti
il presente contratto, per fornire informazioni circa il numero dei
contratti a termine in corso, sulle eventuali trasformazioni degli stessi
o sulla necessità di ulteriori assunzioni.
Con riferimento a situazioni di difficoltà occupazionale per specifiche
aree geografiche le aziende, d'intesa con le strutture competenti delle
organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL, potranno convenire
l'innalzamento del limite di sette mesi, compresa l'eventuale proroga, di
cui all'art. 10, comma 8, del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368.
Nelle situazioni di cui all'articolo 10, comma 7, lettera a) del X.Xxx. 6
settembre 2001, n. 368, la fase di avvio è individuata nella durata di 18
mesi.
Qualora l'assunzione a termine sia manifestamente volta ad eludere le
disposizioni di cui alla lett. A) del presente articolo saranno
applicabili le disposizioni regolanti il rapporto di lavoro del personale
a tempo indeterminato.
È abrogato l'articolo 61 del CCNL 23 luglio 1976.
B)- LAVORO A TEMPO PARZIALE
Il rapporto di lavoro a tempo parziale è regolato dalle normative vigenti
(D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61 così come modificato dal X.Xxx. 26
febbraio 2001, n. 100 e X.Xxx. 10 settembre 2003, n. 276) e dalla seguente
disciplina:
a) premesso che per "tempo pieno" si intende l'orario normale settimanale
di lavoro fissato dal contratto collettivo nazionale o da accordo
aziendale ove previsto, il lavoro a tempo parziale può essere di tipo:
-orizzontale, quando la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è
prevista in relazione all'orario normale giornaliero di lavoro;
-verticale, quando risulti previsto che l'attività lavorativa sia svolta
a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della
settimana, del mese o dell'anno;
-misto, quando la prestazione si realizza secondo una combinazione delle
modalità sopraindicate, che contempli giornate o periodi a tempo pieno o
ad orario ridotto alternati a giornate o periodi ad orario ridotto o di
non lavoro. Tale combinazione sarà oggetto di esame congiunto tra azienda
e rappresentanze sindacali aziendali.
Ferma restando la durata media settimanale dell'orario di lavoro
contrattuale convenuta a livello nazionale o eventualmente aziendale, ai
soli fini dell'individuazione della prestazione del rapporto a tempo
parziale di tipo orizzontale, la durata normale del lavoro giornaliero è
quella risultante dalla distribuzione giornaliera dell'orario normale
contrattuale settimanale.
I conseguenti trattamenti economici (nazionali e aziendali) saranno
definiti sulla base del criterio di proporzionalità.
Nella lettera-contratto di lavoro a tempo parziale dovrà, comunque, essere
specificata l'entità e la distribuzione dell'orario di lavoro
(giornaliera, settimanale, mensile o annua). Nella lettera-contratto di
lavoro a tempo parziale orizzontale la distribuzione sarà definita anche
con riferimento a turni articolati su una sola delle due fasce orarie
prestabilite così determinate: prima fascia da inizio servizio fino alle
ore 13, con possibilità di estensione fino alle ore 14 per oggettive
esigenze aziendali previa informativa alle rappresentanze sindacali
aziendali; la seconda dalle ore 14 a fine servizio.
Nel contratto di lavoro a tempo parziale orizzontale la prestazione è
effettuata in modo continuativo, sia per i servizi urbani che per quelli
extraurbani, fatta salva la possibilità a livello aziendale di concordare
tra le parti aziendali le modalità di svolgimento non continuativo per
tipologie particolari di servizio. Nei servizi extraurbani la prestazione
lavorativa nel part-time orizzontale si intende effettuata in modo
continuativo quando la stessa sia resa nell'ambito di un impegno
giornaliero così determinato:
-per prestazioni inferiori alle 4 ore, la durata dell'impegno giornaliero
si ottiene aggiungendo alla prestazione giornaliera una quota pari al 30%
della durata della stessa;
-per prestazioni pari o superiori alle 4 ore, la durata dell'impegno
giornaliero, così come definito dalle vigenti norme, è di 8 ore.
Le parti si danno atto che la programmazione su fasce orarie prestabilite
non configura una fattispecie di clausola flessibile.
Per il personale assunto con contratto a tempo parziale il periodo di
prova è prolungato in rapporto alla minore durata dell'orario di lavoro
rispetto al lavoro a tempo pieno;
b) la prestazione giornaliera del part-time orizzontale non potrà essere
inferiore a 50% dell'orario settimanale nazionale o aziendale ove
esistente suddivisa su 5 o 6 giorni lavorativi.
Per il part-time verticale la prestazione media settimanale non potrà
essere inferiore al 35% della predetta durata;
c) al personale assunto a tempo parziale compete la retribuzione
stabilita per il personale a tempo pieno in misura proporzionale alle ore
di lavoro prestate nel mese;
d) le retribuzioni, oraria e giornaliera, si determinano con le modalità
stabilite dall'articolo 15 del CCNL 23 luglio 1976 e sulle basi
individuate dall'art. 3 del CCNL 27 novembre 2000;
e) per i tempi accessori e complementari all'attività di guida del
personale viaggiante a tempo parziale si fa esclusivo riferimento alle
vigenti disposizioni di legge e di contratto nazionale;
f) il lavoratore a tempo parziale ha diritto alle indennità di trasferta
e di diaria ridotta nella stessa misura dei lavoratori a tempo pieno
qualora ricorrano le condizioni di cui agli articoli 20/A e 21/A
(Federtrasporti e Fenit) e 20/B e 21/B (Anac) del CCNL 23 luglio 1976 e
successive modificazioni;
g) i lavoratori a tempo parziale hanno diritto, in relazione alle
mansioni loro attribuite, al vestiario uniforme spettante ai lavoratori a
tempo pieno;
h) ferma restando la disciplina, i trattamenti economici, nazionali e
aziendali, relativi ai compensi ed indennità legati a particolari e/o
effettive prestazioni, alla 13ª mensilità, alla 14ª mensilità, alle ferie,
alle festività ed a ogni altro istituto di legge e/o contrattuale,
troveranno applicazione ridotta in misura proporzionale alle ore lavorate;
i) per il trattamento di fine rapporto si applicano le disposizioni
vigenti;
l) nel part-time orizzontale è consentita la prestazione di lavoro
supplementare, oltre l'orario concordato con il lavoratore nella lettera
di assunzione e/o trasformazione, in caso di specifiche esigenze
organizzative e produttive, ancorché determinate da condizioni esterne o
da cause di forza maggiore, connesse alla garanzia di sicurezza e di
regolare espletamento del servizio.
Il numero massimo di ore di lavoro supplementare effettuabili in ragione
d'anno è pari al 20% della durata dell'orario di lavoro a tempo parziale
riferito ad un anno e comunque non inferiore a 100 ore, ferma restando
quale limite la durata settimanale dell'orario di lavoro prevista dal
contratto nazionale o aziendale ove esistente. Il numero massimo delle ore
supplementari effettuabili nella singola giornata lavorativa è pari a 2
ore, da effettuare all'interno della fascia oraria prestabilita di cui
alla lettera a) che precede e in continuità con la prestazione lavorativa.
Le ore supplementari di cui al punto precedente saranno retribuite con una
maggiorazione del 10% calcolata sulla quota oraria di cui all'articolo 11
del CCNL 12 marzo 1980, utile ai fini del calcolo dell'indennità per il
lavoro straordinario.
Le ore che superino il numero massimo di ore supplementari effettuabili,
ai sensi di quanto convenuto nella presente lettera, sono retribuite con
una maggiorazione del 25% calcolata sulla quota oraria di cui all'articolo
11 del CCNL 12 marzo 1980, utile ai fini del calcolo dell'indennità per il
lavoro straordinario.
La retribuzione prevista dai periodi precedenti è comprensiva
dell'incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge ivi compreso
il TFR.
A livello aziendale, le aziende e le organizzazioni sindacali potranno
convenire forme di compensazione del lavoro supplementare alternative a
quelle previste.
Le ore di lavoro eccedenti il lavoro supplementare così come sopra
definito, possono essere effettuate solo con il consenso del lavoratore
interessato. Il rifiuto alla prestazione di lavoro eccedente quello
supplementare, non può in nessun caso essere considerato giustificato
motivo di licenziamento né può dar luogo a qualsiasi provvedimento
disciplinare.
Nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale verticale o misto è
altresì consentito lo svolgimento di prestazioni lavorative straordinarie
per le ore eccedenti l'orario normale settimanale previsto dal CCNL o da
accordo aziendale ove esistente;
m) fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, commi 1 e 3, del
X.Xxx. n. 61/2000, come sostituito dal X.Xxx. 10 settembre 2003, n. 276,
compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio, esaminate tra
le parti a livello aziendale, il personale in forza può chiedere il
passaggio dal rapporto a tempo pieno a quello a tempo parziale per un
periodo di tempo prestabilito, al termine del quale al lavoratore
interessato verrà ricostituito il rapporto a tempo pieno.
Qualora il numero delle richieste risulti superiore a quello compatibile
con le predette esigenze, la scelta tra le istanze pervenute alla
direzione aziendale sarà effettuata secondo i seguenti criteri elencati in
ordine di priorità:
-documentata necessità di sottoporsi a cure mediche incompatibili con la
prestazione a tempo pieno,
-documentata necessità di assistere familiari a carico non
autosufficienti ovvero, nel caso di genitore unico, anche figli fino a 13
anni;
-motivi di famiglia, opportunamente documentati;
-studio, volontariato, etc., opportunamente documentati;
-motivi personali;
n) per quanto attiene il part-time nel settore dell'esercizio l'azienda
dovrà accertare che non sussistano possibili incompatibilità rispetto ad
altri eventuali rapporti di lavoro che possano essere in contrasto con le
esigenze di sicurezza del servizio;
o) a livello aziendale le parti disciplineranno la precedenza
nell'assunzione a tempo pieno dei lavoratori part-time, definendone i
criteri di preferenza, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 5, comma
2, del D.Lgs. 25 febbraio n. 61 come sostituito dal X.Xxx. 10 settembre
2003, n. 276. Il rifiuto del lavoratore di trasformare il rapporto di
lavoro da part-time a tempo pieno, non integra i presupposti del
giustificato motivo di licenziamento, né può dare luogo ad alcun
provvedimento disciplinare;
p) su accordo scritto tra lavoratore e azienda, potrà essere concordato
lo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale secondo
modalità flessibili, che consentano la variabilità della collocazione
della prestazione lavorativa come previsto dall'articolo 3, commi 7, 8 e 9
del D.Lgs. 25 febbraio 2000 n. 61, come sostituiti dal decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276.
Su accordo scritto tra lavoratore ed azienda nei rapporti di lavoro a
tempo parziale di tipo verticale o misto possono essere stabilite clausole
elastiche relative alla variazione in aumento della durata della
prestazione lavorativa. Le variazioni in aumento della prestazione
lavorativa non possono eccedere il 20% della prestazione concordata su
base annua.
Il lavoratore può esercitare un diritto di ripensamento in ordine alle
clausole flessibili ed elastiche sottoscritte sufficientemente motivato,
con un preavviso di 30 giorni e non prima di 5 mesi dalla attivazione
delle clausole stesse per le seguenti motivazioni:
-documentata necessità di sottoporsi a cure mediche incompatibili con la
prestazione a tempo pieno;
-documentata necessità di assistere familiari a carico non
autosufficienti ovvero, nel caso di genitore unico, anche figli fino a 13
anni;
-gravi motivi di famiglia, opportunamente documentati;
-opportunità di lavoro integrativo, da documentare all'atto
dell'effettiva formalizzazione del rapporto.
Il rifiuto di sottoscrivere clausole di flessibilità o elastiche non
integra i presupposti del giustificato motivo di licenziamento, né può
dare luogo ad alcun provvedimento disciplinare.
L'azienda potrà attivare le clausole elastiche e/o flessibili in caso di
specifiche esigenze organizzative e/o produttive, ancorché determinate da
condizioni esterne o da cause di forza maggiore, connesse alla garanzia di
sicurezza e di regolare espletamento del servizio.
Le variazioni in aumento della prestazione lavorativa devono essere
preannunciate con un preavviso di 7 giorni e sono compensate con una
maggiorazione del 5%, calcolata sulla base della quota oraria della
retribuzione di cui all'articolo 11 del CCNL 12 marzo 1980, utile ai fini
del calcolo dell'indennità per il lavoro straordinario, relativa alle ore
prestate in aumento.
Le variazioni della collocazione temporale della prestazione di lavoro
devono essere preannunciate con un preavviso di 7 giorni e sono
compensate, per il periodo in cui la variazione stessa viene effettuata,
con una maggiorazione del 5% calcolata sulla base della quota oraria della
retribuzione di cui all'articolo 11 del CCNL 12 marzo 1980, utile ai fini
del calcolo dell'indennità per il lavoro straordinario.
Le predette maggiorazioni sono comprensive dell'incidenza su tutti gli
istituti contrattuali e di legge ivi compreso il TFR.
Il datore di lavoro e il lavoratore possono concordare di sospendere
l'efficacia delle clausole elastiche e/o flessibili per tutto il periodo
durante il quale sussistono gravi cause connesse ad esigenze di carattere
familiare o di tutela della salute.
La disciplina di cui al presente articolo si applica ai contratti part-
time ancorché stipulati a tempo determinato.
Si intendono richiamate le norme di non discriminazione di cui
all'articolo 4 del D.Lgs. n. 61/2000.
Le parti si danno atto che, nel contratto di lavoro part-time, lo
svolgimento della prestazione non deve impedire al lavoratore interessato
la possibilità di svolgere altra attività lavorativa.
Per tutto quanto non espressamente richiamato si fa riferimento alle leggi
vigenti citate in premessa.
C)- 1)- | CONTRATTO DI INSERIMENTO/REINSERIMENTO PREMESSA | ||
In i | conformità all'accordo interconfederale | dell'11 | febbraio 2004, |
contratti di inserimento, disciplinati dal X.Xxx. 10 settembre 2003, n.
276 e dal presente accordo, sono attivabili per tutte le figure
professionali mediante un progetto individuale di adattamento delle
competenze professionali del lavoratore ad un determinato contesto
lavorativo, diretto a realizzare l'inserimento ovvero il reinserimento nel
mercato del lavoro.
In relazione ai soggetti che possono essere assunti con contratto di
inserimento ai sensi dell'art. 54, comma 1, del D.Lgs. n. 276/03 si
intendono per "disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32 anni", in base
a quanto stabilito all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo n.
181/2000, come sostituito dall'art. 1, comma 1, del decreto legislativo n.
297/2002, coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato
un'attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova
occupazione da più di dodici mesi.
Nella predisposizione dei progetti dei contratti di inserimento devono
essere rispettati i principi di non discriminazione diretta ed indiretta
di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125.
2)- FORMA ED ELEMENTI DEL CONTRATTO E DEL PROGETTO
Il contratto di inserimento è stipulato in forma scritta e in esso deve
essere specificatamente indicato il progetto individuale di
inserimento/reinserimento.
In mancanza di forma scritta il contratto è nullo e il lavoratore si
intende assunto a tempo indeterminato. Nel contratto verranno indicati:
-la durata;
-il periodo di prova;
-l'orario di lavoro, in funzione dell'ipotesi che si tratti di un
contratto a tempo pieno o a tempo parziale;
-il parametro retributivo.
Nel progetto verranno indicati:
-il profilo professionale al conseguimento del quale è preordinato il
progetto di inserimento/reinserimento oggetto del contratto;
-la durata e le modalità della formazione.
Il progetto individuale di inserimento/reinserimento è definito con il
consenso del lavoratore e deve essere finalizzato a garantire
l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al contesto
lavorativo, valorizzandone le professionalità già acquisite. 3)- DURATA DEL CONTRATTO
Il contratto di inserimento avrà la durata:
- massima di 18 mesi per i progetti relativi ai lavoratori delle aree
professionali 1ª, 2ª e 3ª;
-di 12 mesi per i progetti relativi ai lavoratori dell'area professionale
4ª.
Per i soggetti riconosciuti affetti da grave handicap fisico, mentale o
psichico, il contratto di inserimento potrà prevedere una durata massima
di trentasei mesi.
Nell'ipotesi di reinserimento di soggetti con professionalità compatibili
con il nuovo contesto organizzativo, potranno essere previste durate
inferiori alla massima indicata, da definirsi in sede di contrattazione
collettiva aziendale anche tenendo conto della congruità delle competenze
possedute dal lavoratore con la mansione alla quale è preordinato il
progetto di reinserimento. 4)- ATTIVITÀ FORMATIVA
Il progetto deve prevedere una formazione teorica non inferiore a 40 ore,
ripartita fra l'apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica
e di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale,
accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, in funzione
dell'adeguamento delle capacità professionali del lavoratore.
La
formazione antinfortunistica dovrà necessariamente essere impartita nella
fase iniziale del rapporto.
In attesa della definizione delle modalità di attuazione dell'art. 2,
lett. i), del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 in materia di "libretto
formativo", la registrazione delle competenze acquisite sarà
opportunamente effettuata | a | cura | del datore | di lavoro o di un |
suo | ||||
delegato. 5)- RAPPORTO DI LAVORO |
Al contratto di inserimento si applicano tutte le disposizioni regolanti
il rapporto di lavoro del personale ordinario salvo quanto diversamente
previsto dal presente articolo.
La durata del periodo di prova, salvo richiesta di proroga da parte
dell'interessato, sarà pari a:
-4 settimane di prestazione effettiva per i contratti di durata sino a 12
mesi;
-6 settimane di prestazione effettiva per i contratti sino a 18 mesi.
Nel caso che il progetto individuale preveda, per i lavoratori
dell'esercizio filo-ferro-tranviario e della navigazione (interna e
lagunare), l'acquisizione di specifiche abilitazioni, la durata del
periodo di prova sarà pari al tempo normalmente occorrente per tali
acquisizioni.
In caso di trasformazione del contratto di inserimento in contratto a
tempo indeterminato, si intende assolto il periodo di prova.
Qualora sia necessario per il raggiungimento degli obiettivi formativi, i
progetti possono prevedere, anche nei casi in cui essi siano presentati da
consorzi o gruppi di imprese, che l'esecuzione del contratto si svolga in
posizione di comando presso una pluralità di imprese individuate nei
progetti medesimi. La titolarità del rapporto resta ferma in capo alla
singola impresa.
Nei casi in cui il contratto di inserimento venga trasformato in contratto
di lavoro a tempo indeterminato, la durata del contratto di inserimento
verrà computata nell'anzianità di servizio, con esclusione degli aumenti
periodici di anzianità. 6)- RETRIBUZIONE
La retribuzione per gli assunti con contratto di inserimento è costituita
dalla retribuzione tabellare, dall'ex indennità di contingenza, dal TDR,
dall'indennità di turno di cui all'accordo nazionale 21 maggio 1981,
lettera a), dalla indennità di mensa, dall'indennità domenicale, relativi
ai parametri di seguito indicati.
Al lavoratore assunto con contratto di inserimento, che vanta una adeguata
esperienza lavorativa nel profilo professionale indicato nel progetto,
sarà attribuito, per tutta la durata del relativo contratto, il parametro
di accesso. Al lavoratore che non si trova nella condizione predetta sarà
attribuito il parametro iniziale della figura professionale al
conseguimento della quale è preordinato il progetto di inserimento,
ridotto di 30 punti per le figure incluse nell'area professionale 1ª; di
20 punti per le figure incluse nell'area professionale 2ª; di 10 punti per
le figure incluse nell'area professionale 3ª. Per le figure di operatore
di esercizio, di macchinista e capo-treno la riduzione è di 6 punti
parametrali.
L'applicazione dello specifico trattamento economico e normativo stabilito
per i contratti di inserimento non comporta l'esclusione dei lavoratori
con contratto di inserimento dall'utilizzazione dei servizi aziendali,
quali mensa, vestiario e trasporti, ovvero dal godimento delle relative
indennità sostitutive eventualmente corrisposte al personale con contratto
di lavoro a tempo indeterminato, nonché di tutte le maggiorazioni connesse
alle specifiche caratteristiche dell'effettiva prestazione lavorativa nei
termini previsti dal contratto collettivo nazionale (indennità di diaria e
trasferta, di lavoro straordinario, festivo e notturno).
È abrogato il punto 9), lett. A), dell'art. 2 dell'accordo nazionale 27
novembre 2000, che rimane in vigore transitoriamente per i CFL in corso,
tenuto, comunque, conto di quanto previsto dalla clausola di salvaguardia.
7)- TRATTAMENTO DI MALATTIA ED INFORTUNIO NON SUL LAVORO
In caso di una o più interruzioni del servizio dovute a malattia o
infortunio non sul lavoro il lavoratore non in prova ha diritto alla
conservazione del posto per un periodo complessivo di 90 giorni di
calendario nell'arco dell'intera durata del rapporto di inserimento, per i
contratti fino a 12 mesi.
Il periodo complessivo di conservazione del posto è di 135 giorni di
calendario nell'arco dell'intera durata per i contratti fino a 18 mesi.
Le assenze per malattia e infortunio, superiori a 10 giorni contributivi
comportano un corrispondente prolungamento del contratto di inserimento
ferma restando la durata massima di 18 mesi.
In caso di malattia, maternità o di infortunio extraprofessionale degli
assunti con contratto di inserimento, l'azienda, per un periodo massimo
pari a quello di conservazione del posto, anticiperà il trattamento
economico riconosciuto dagli enti previdenziali ed assicurativi.
Nei primi tre giorni di malattia sarà garantito, dalle aziende, un
trattamento pari alla quota giornaliera della retribuzione spettante ai
sensi del primo periodo del paragrafo titolato "Retribuzione".
Qualora tale trattamento venga corrisposto da altri Enti, verrà assorbito,
fino a concorrenza, quanto erogato dall'azienda. 8)- LIMITAZIONI SULL'UTILIZZO
La facoltà di assunzione mediante i contratti di inserimento non è
esercitabile dalle aziende che, al momento della stipula di un nuovo
contratto di inserimento, risultino non avere mantenuto in servizio almeno
il 70% dei lavoratori il cui contratto di inserimento sia già venuto a
scadere nei 18 mesi precedenti.
Ai fini sopra indicati non si computano i lavoratori che si siano dimessi,
quelli destituiti o licenziati per giusta causa e quelli che al termine
del rapporto di lavoro abbiano rifiutato la proposta di rimanere in
servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nonché i contratti
risolti nel corso o al termine del periodo di prova ovvero a iniziativa
del lavoratore o per fatti da lui dipendenti od a lui imputabili e,
comunque, quelli non trasformati in misura pari a quattro contratti.
Agli effetti della presente disposizione sulle limitazioni di utilizzo si
considerano mantenuti in servizio anche i giovani per i quali il contratto
di inserimento, nel corso del suo svolgimento, sia stato trasformato in
contratto di lavoro a tempo indeterminato.
D)- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE
In attesa che la nuova normativa di legge sull'apprendistato
professionalizzante diventi esecutiva, le parti concordano la presente
regolamentazione al fine di consentire - attraverso il tempestivo utilizzo
dell'istituto non appena ciò sarà possibile - lo sviluppo di concrete
opportunità occupazionali.
La presente regolamentazione diventerà, pertanto, pienamente operativa
nelle singole regioni, quando saranno emanate le discipline regionali
relative ai profili formativi ex art. 49, comma 5, del D.Lgs. 276/03.
Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato
con i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni ed è finalizzato alla
qualificazione dei lavoratori attraverso un percorso di formazione per
l'acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico- professionali.
Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai
sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, il contratto di apprendistato
professionalizzante può essere stipulato a partire dal diciassettesimo
anno di età.
La formazione si realizza tramite la partecipazione a percorsi formativi
sia interni che esterni all'azienda. 1)- DISCIPLINA DEL RAPPORTO
Per instaurare l'apprendistato professionalizzante è necessario un
contratto scritto tra azienda e lavoratore, nel quale devono essere
indicati: la qualificazione che potrà essere acquisita al termine del
periodo di formazione, sulla base degli esiti del contratto, la durata del
periodo di apprendistato, il piano formativo.
Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato
per i lavoratori delle aree professionali 1ª, 2ª e 3ª.
La durata del periodo di prova, salvo richiesta di proroga da parte
dell'interessato, sarà pari a 6 settimane di prestazione effettiva.
Nel caso che il contratto preveda, per i lavoratori dell'esercizio filo-
ferro tranviario e della navigazione (interna e lagunare), l'acquisizione
di specifiche abilitazioni, la durata del periodo di prova sarà pari al
tempo normalmente occorrente per tali acquisizioni.
La durata massima del periodo dell'apprendistato professionalizzante è
fissata in 36 mesi.
Ai fini della durata dell'apprendistato, il periodo di apprendistato
professionalizzante svolto presso altri datori di lavoro deve essere
computato per intero nella nuova azienda, sempre ché riguardi le stesse
mansioni e l'interruzione tra i due periodi non sia superiore a 12 mesi.
Saranno inoltre computati i periodi di apprendistato svolti nell'ambito
del diritto-dovere di istruzione e formazione.
L'assunzione dell'apprendista avviene al parametro di accesso del profilo
professionale al quale è finalizzata l'attività formativa.
L'intero periodo di apprendistato professionalizzante è utile ai fini
della maturazione dell'anzianità di servizio, con esclusione dei primi 24
mesi ai fini della maturazione degli aumenti periodici di anzianità.
Xxxx apprendisti spettano gli istituti previsti dal CCNL, in quanto
applicabili, nonché, per quanto concerne il trattamento economico, la
retribuzione tabellare, l'ex indennità dì contingenza, il TDR, l'indennità
di mensa e i seguenti elementi retributivi: indennità per lavoro
straordinario, notturno e festivo, a turni e domenicale, indennità di
trasferta (art. 20 A e B), di diaria ridotta (art. 00/X) x xxxxxxxx xxxxx
(xxx. 21/B), nella misura e con la regolamentazione stabilita dai
contratto nazionale. Sono altresì attribuiti i servizi aziendali di mensa,
vestiario e trasporti ovvero le relative indennità sostitutive.
Per quanto concerne la retribuzione aziendale, ridefinita così come
previsto dall'art. 3, punto 3, dell'accordo nazionale 27 novembre 2000, la
stessa sarà erogata con le seguenti modalità:
-dal 19° al 24° mese: 20%;
-dal 25° al 30° mese: 30%;
-dal 31° al 36° mese: 50%.
L'eventuale attribuzione agli apprendisti nonché le specifiche modalità di
erogazione del premio di risultato sono stabilite a livello aziendale.
In caso di malattia e di infortunio non sul lavoro l'apprendista ha
diritto ad un trattamento assistenziale a carico del datore di lavoro pari
al 50% della retribuzione normale per i primi 3 giorni; pari al 100% della
retribuzione normale dal 4° giorno al 180°.
Nelle aziende con meno di 26 dipendenti, l'apprendista ha diritto, dal 4°
al 180° giorno, un trattamento equivalente a quello erogato dall'INPS.
Il periodo di comporto è pari a 180 giorni nell'anno solare e sarà
proporzionalmente ridotto nel caso che il contratto abbia una durata
minore.
In caso di assenza ingiustificata alla visita di controllo sullo stato di
malattia al lavoratore con contratto di apprendistato sarà ridotto della
metà, per tutto il periodo certificato, il trattamento economico di cui ai
commi precedenti.
Alla conclusione del contratto di apprendistato, il termine di preavviso,
in caso di mancata prosecuzione del rapporto di lavoro, è di 15 giorni.
I lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante
non sono computati ai fini degli istituti contrattuali e di legge, salvo
quanto previsto nella Premessa del presente articolo. 2)- SVOLGIMENTO DELLA FORMAZIONE
L'apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le
iniziative formative esterne e interne all'azienda.
Le ore destinate alla formazione esterna sono considerate a tutti gli
effetti ore lavorative e computate nell'orario di lavoro.
Per le ore destinate alla formazione non spettano all'apprendista le
indennità dei dipendenti di ruolo.
In caso di contratto di apprendistato professionalizzante a tempo part-
time la durata della formazione non sarà riproporzionata.
In caso di interruzione del rapporto prima del termine il datore di lavoro
attesta l'attività formativa svolta.
L'apprendista maggiorenne adibito a turni di lavoro notturno beneficerà di
una formazione di contenuto non inferiore a quella ordinariamente prevista
per gli apprendisti addetti a lavorazioni giornaliere e su turni diurni.
Ove la regolamentazione regionale intervenga durante lo svolgimento del
contratto d'apprendistato, dal momento d'entrata in vigore della stessa,
al rapporto viene applicata la disciplina del "apprendistato
professionalizzante" riconoscendo al lavoratore l'attività formativa
svolta ed il periodo di tempo già effettuato come apprendista. 3)- AVVISO COMUNE
Le parti si impegnano a definire un apposito avviso comune sui profili
formativi da porre all'attenzione degli organi regionali competenti entro
il 31 gennaio 2005.
D1)- APPRENDISTATO (DISCIPLINA TRANSITORIA)
In attesa della operatività del nuovo apprendistato professionalizzante,
determinata dalla definizione della prevista regolamentazione delle
diverse regioni, per la disciplina dell'apprendistato si fa riferimento,
in via transitoria, alle disposizioni di legge in materia ed in
particolare all'articolo 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e
successive modifiche ed integrazioni, ai relativi decreti ministeriali di
attuazione ed alla presente disciplina contrattuale.
L'apprendistato è un contratto di lavoro a causa mista che può essere
adottato in tutti i settori di attività rientranti nel campo di
applicazione del presente contratto per i lavoratori in età non inferiore
a 15 anni e non superiore a 24 ovvero a 26 nelle aree di cui agli
obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n. 2081 del 20 luglio 1993 e
successive modificazioni. Qualora l'apprendista sia portatore di handicap
i predetti limiti di età sono elevati di due anni.
La qualifica professionale oggetto dell'apprendistato ed il relativo
profilo professionale devono essere indicati nella lettera di assunzione.
La durata del periodo di prova, salvo richiesta di proroga da parte
dell'interessato, sarà pari a 6 settimane di prestazione effettiva.
Nel caso che il contratto preveda, per i lavoratori dell'esercizio filo-
ferro tranviario e della navigazione (interna e lagunare), l'acquisizione
di specifiche abilitazioni, la durata del periodo di prova sarà pari al
tempo normalmente occorrente per tali acquisizioni.
Il contratto di apprendistato può riguardare tutte le aree operative e le
aree professionali 1ª, 2ª e 3ª.
La durata massima dell'apprendistato è fissata in 36 mesi.
Al fine di completare l'addestramento dell'apprendista, sono dedicate 120
ore medie annue retribuite di formazione esterna, così come previsto
dall'articolo 16, comma 2 della legge n. 196/1997 e successive modifiche
ed integrazioni. Di tale monte ore, 42 ore dovranno essere dedicate alle
materie indicate all'articolo 2, comma 1, lett. a), del DM 8 aprile 1998.
Le ore rimanenti saranno dedicate ai contenuti indicati all'articolo 2,
comma 1, lett. b), del decreto citato.
Le imprese effettueranno la formazione teorico-pratica presso strutture
esterne pubbliche o private di cui all'articolo 2, comma 2, del DM 8
aprile 1998.
Per gli apprendisti in possesso di titolo di studio post obbligo ovvero di
attestato di qualifica professionale idonei rispetto all'attività da
svolgere, la durata della formazione di cui al citato articolo 16, comma
2, legge n. 196/1997 e successive modifiche ed integrazioni è ridotta a 80
ore medie annue retribuite, delle quali 40 saranno dedicate alle materie
di cui all'articolo 2, comma 1, lett. a) del DM 8 aprile 1998 e le
rimanenti alle materie di cui all'articolo 2, comma 1, lett. b) del
medesimo decreto ministeriale.
L'apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le
iniziative di formazione.
Le ore destinate alla formazione esterna sono considerate a tutti gli
effetti ore lavorative e computate nell'orario di lavoro.
Per le ore destinate alla formazione non spettano all'apprendista le
indennità dei dipendenti di ruolo legate alle prestazioni proprie della
figura professionale rivestita.
Le ore complessive di formazione possono essere distribuite diversamente
nell'arco della durata del contratto di apprendistato.
La formazione degli apprendisti all'interno dell'impresa sarà seguita da
un tutore che curerà la necessità di raccordo tra l'apprendimento sul
lavoro e la formazione esterna.
La funzione di tutore della formazione nelle imprese con meno di 15
dipendenti può essere svolta dal datore di lavoro, secondo quanto previsto
dall'articolo 4, comma 2, del DM 8 aprile 1998.
Al termine del periodo di apprendistato il datore di lavoro attesta le
competenze professionali acquisite dal lavoratore, dandone comunicazione
alla struttura territoriale pubblica in materia di servizi per l'impiego.
L'assunzione dell'apprendista avviene al parametro d'accesso del profilo
professionale al quale è finalizzata l'attività formativa.
Ove il rapporto di lavoro prosegua a tempo indeterminato presso la stessa
azienda l'intero periodo di apprendistato è utile ai fini della
maturazione dell'anzianità di servizio, con esclusione dei primi 24 mesi
ai fini della maturazione degli aumenti periodici di anzianità.
Xxxx apprendisti spettano gli istituti previsti dal CCNL, in quanto
applicabili, nonché, per quanto concerne il trattamento economico, la
retribuzione tabellare, l'ex indennità dì contingenza, il TDR, l'indennità
di mensa e i seguenti elementi retributivi: indennità per lavoro
straordinario, notturno e festivo, a turni e domenicale, indennità di
trasferta (art. 20 A e B), di diaria ridotta (art. 00/X) x xxxxxxxx xxxxx
(xxx. 21/B), nella misura e con la regolamentazione stabilita dal
contratto nazionale. Sono altresì attribuiti i servizi aziendali di mensa,
vestiario e trasporti ovvero le relative indennità sostitutive.
Per quanto concerne la retribuzione aziendale, ridefinita così come
previsto dall'art. 3, punto 3, dell'accordo nazionale 27 novembre 2000, la
stessa sarà erogata con le seguenti modalità:
-dal 19° al 24° mese: 20%;
-dal 25° al 30° mese: 30%;
-dal 31° al 36° mese: 50%.
L'eventuale attribuzione agli apprendisti nonché le specifiche modalità di
erogazione del premio di risultato sono stabilite a livello aziendale.
In caso di malattia e di infortunio non sul lavoro l'apprendista ha
diritto ad un trattamento assistenziale a carico del datore di lavoro pari
al 50% della retribuzione normale per i primi 3 giorni; pari al 100 della
retribuzione normale dal 4° giorno al 180°.
Nelle aziende con meno di 26 dipendenti, l'apprendista ha diritto, dal 4°
al 180° giorno, un trattamento equivalente a quello erogato dall'INPS.
Il periodo di comporto è pari a 180 giorni nell'anno solare e sarà
proporzionalmente ridotto nel caso che il contratto abbia una durata
minore.
In caso di assenza ingiustificata alla visita di controllo sullo stato di
malattia al lavoratore con contratto di apprendistato sarà ridotto della
metà, per tutto il periodo certificato, il trattamento economico di cui ai
commi precedenti.
Al termine dell'apprendistato, l'apprendista sostiene la prova di idoneità
prevista dalle norme legislative - che deve essere effettuata solamente in
relazione allo specifico addestramento praticato dall'apprendista - e, in
caso di esito favorevole, consegue il profilo professionale per il quale è
stato assunto.
All'apprendista che, terminato il periodo di apprendistato, venga
mantenuto in servizio senza essere ammesso, per motivi a lui non
imputabili, alla prova di idoneità, si intenderà attribuita la qualifica
professionale che ha formato oggetto del contratto di apprendistato.
L'azienda potrà procedere ad ulteriori assunzioni di lavoratori con il
contratto di apprendistato a condizione che sia mantenuto in sevizio
almeno il 60% degli apprendisti in scadenza nei ventiquattro mesi
precedenti.
Ai fini sopra indicati, non si computano, comunque, i contratti risolti
nel corso o al termine del periodo di prova ovvero a iniziativa del
lavoratore, per fatto da lui dipendente od a lui imputabile (ivi compreso
il mancato conseguimento delle abilitazioni richieste), nonché i contratti
per i quali, al termine del rapporto, i lavoratori abbiano rifiutato la
proposta di rimanere in servizio.
La limitazione di cui al presente paragrafo non si applica quando nel
biennio precedente sia venuto a scadere un solo contratto di
apprendistato.
E)- LAVORO SOMMINISTRATO
L'attivazione del contratto di somministrazione può essere esclusivamente
a termine. La somministrazione a tempo determinato è ammessa per far
fronte a necessità eccezionali od occasionali e quando non è possibile
fare ricorso a contratti a tempo determinato e per un periodo non
superiore a 60 giorni mediante accordo aziendale con le OOSS firmatarie
del presente CCNL.
Il contratto di somministrazione è vietato per sostituire lavoratori in
sciopero, né può essere utilizzato dalle aziende che non siano in regola
con la legge n. 626 del 1994, che abbiano ridotto il personale nell'anno
precedente o che non abbiano nello stesso periodo confermato contratti in
scadenza.
I lavoratori con un contratto di somministrazione non possono superare il
2% dell'organico delle aree operative di riferimento, con un minimo di
contratti attivabili di 5 unità.
F)- TELELAVORO
Il "telelavoro" potrà essere utilizzato dalle aziende a richiesta dei
lavoratori interessati esclusivamente per il personale dell'area
professionale 1ª, 2ª e 3ª appartenenti all'area operativa amministrazione
e servizi, previo specifico accordo sindacale con le OOSS aziendali
firmatarie del CCNL e nel rispetto di quanto previsto nel presente
articolo.
I lavoratori con contratto di telelavoro non potranno, in ogni caso,
superare la percentuale del 2% dei lavoratori a tempo indeterminato a
tempo pieno, dell'area interessata.
G)- LAVORO RIPARTITO
Le parti, considerate le specificità del settore, concordano che
l'istituto del "lavoro ripartito" potrà essere utilizzato dalle aziende su
base volontaria, a domanda dei lavoratori a tempo indeterminato
interessati e, comunque, entro il 2% dei lavoratori a tempo indeterminato,
fatto salvo il numero minimo di quattro contratti.
Art. 2/A - PERCENTUALI DI UTILIZZO
Fatte salve le tipologie contrattuali di cui alle lettere C) e D)
(apprendistato ed inserimento) le percentuali di utilizzo delle forme
contrattuali a tempo determinato nonché dei contratti part-time a tempo
indeterminato:
a) nelle aziende fino a 50 dipendenti, entro la misura massima del 35%
dei lavoratori a tempo indeterminato in forza all'atto dell'assunzione,
con un minimo di almeno 5 unità attivabili;
b) nelle aziende con più di 50 e fino a 500 dipendenti, entro la misura
massima del 25% dei lavoratori assunti a tempo indeterminato in forza
all'atto dell'assunzione e, in ogni caso, in misura non inferiore a quella
consentita alle aziende fino a 50 dipendenti;
c) nelle aziende con più di 500 dipendenti, entro la misura massima del
20% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza all'atto dell'assunzione
e, in ogni caso, in misura non inferiore a quella consentita nelle aziende
fino a 500 dipendenti.
Le dall'applicazione delle predette percentuali risultassero frazioni di
unità, il numero degli assumendi è elevato all'unità superiore.
Tali limitazioni non trovano applicazione per i contratti a tempo
determinato individuati dall'art. 10, commi 7 ed 8 del D.Lgs. 6 settembre
2001, n. 368.
Sono esclusi dalle percentuali predette i contratti part-time la cui
trasformazione sia stata determinata da richiesta del lavoratore.
Rientrano invece nelle percentuali predette i contratti part- time
verticali (a tempo determinato ed indeterminato) la cui prestazione sia
compresa fra il 35% ed il 50% della durata media dell'orario di lavoro
normale contrattuale, i quali sono attivabili nel limite del 3% con
arrotondamento all'unità superiore di eventuali frazioni fatto, comunque,
salvo il minimo di 5 unità attivabili.
Art. 0 - XXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXX
Per i contratti di inserimento in corso troverà applicazione dalla data di
stipula dell'accordo di rinnovo, la nuova normativa, salvo che il
trattamento complessivo in atto a livello aziendale non sia più
favorevole.
Per i contratti di formazione e lavoro in corso alla data di stipula
dell'accordo di rinnovo, trovano applicazione, a partire dal termine
predetto, le norme previste dall'accordo di rinnovo per il contratto di
inserimento, le quali dispongono che in presenza di un'adeguata esperienza
lavorativa a tali lavoratori sia riconosciuto il parametro di accesso.
Art. 4 - MODALITÀ DI ACQUISIZIONE DEI PARAMETRI RETRIBUTIVI
La tabella C1/1 dell'art. 2, lett. c) dell'accordo nazionale 27 novembre
2000 è così modificata:
Figure professionali: Operatore di esercizio Par. Modalità di accesso
140 Parametro di accesso
158 dopo 8 anni di guida effettiva (1)
175 dopo 16 anni di guida effettiva (1)
183 dopo 21 anni di guida effettiva (1)
La tabella C1/5 dell'art. 2, lett. c) dell'accordo nazionale 27 novembre
2000 è così modificata:
Figure professionali: Capo treno Par. Modalità di accesso
140 Parametro di accesso
158 Dopo 8 anni di svolgimento delle mansioni di capo treno (5)
165 Dopo 16 anni di svolgimento delle mansioni di capo treno (5)
La tabella C. 1/6 dell'art. 2, lett. c) dell'accordo nazionale 27 novembre
2000 è così modificata:
Figure professionali: Macchinista Par. Modalità di accesso
153 Parametro di accesso
165 Dopo 8 anni di condotta effettiva (6)
183 Dopo 16 anni di condotta effettiva (6)
190 Dopo 21 anni di condotta effettiva (6)
La tabella C.1/7 della lett. C) dell'accordo nazionale 4 aprile 2001 è
così modificata C. 1/7
Figure professionali: Operatore (FTA)
- Parametro = 139 (1)
- Modalità di accesso = Parametro di accesso
- Parametro = 145
- Modalità di accesso = Al conseguimento dell'abilitazione alla "manovra
degli impianti a fune"
- Parametro = 158
- Modalità di accesso = Dopo 8 anni di svolgimento delle mansioni proprie
della figura (2) di cui almeno 5 anni di svolgimento delle mansioni di
"manovra degli impianti a fune" (3)
- Parametro = 175
- Modalità di accesso = Dopo 16 anni di svolgimento delle mansioni proprie
della figura (2) di cui almeno 12 anni di svolgimento delle mansioni di
"manovra degli impianti a fune" (3)
Le tabelle C. 1/8, C. 1/9 e C. 1/10 della lett. C) dell'accordo nazionale
10 ottobre 2001 sono così modificate C. 1/8
Figure professionali: Guardialinee
- Parametro = 140
- Modalità di accesso = Parametro di accesso
- Parametro = 158
- Modalità di accesso = Dopo 8 anni di svolgimento delle mansioni proprie
della figura (1)
- Parametro = 165
- Modalità di accesso = Dopo 16 anni di svolgimento delle mansioni proprie
della figura (1) C. 1/9
Figure professionali: Manovratore AS/MO/LOC
- Parametro = 140
- Modalità di accesso = Parametro di accesso
- Parametro = 158
- Modalità di accesso = Dopo 8 anni di svolgimento delle mansioni proprie
della figura (2)
- Parametro = 165
- Modalità di accesso = Dopo 16 anni di svolgimento delle mansioni proprie
della figura (2) C. 1/10
Figure professionali: Operatore qualificato Funivie portuali
- Parametro = 140
- Modalità di accesso = Parametro di accesso
- Parametro = 158
- Modalità di accesso = Dopo 8 anni di svolgimento delle mansioni proprie
della figura (3)
- Parametro = 165
- Modalità di accesso = Dopo 16 anni di svolgimento delle mansioni proprie
della figura (3)
L'intestazione del profilo professionale della figura del "MARINAIO",
contenuta nel testo coordinato degli accordi aziendali del 20/02/2002 e
del 20/05/2002 sottoscritti dall'ACTV di Venezia e dalle OOSSLL locali e
recepiti con presa d'atto delle Parti nazionali stipulanti la presente
ipotesi di accordo, con il Verbale di incontro dell'8 ottobre 2002, è
modificata come segue:
"Marinaio - parametro 129 (dopo 9 anni di mansioni effettive passa al
parametro 145)"
Art. 5 - ASSEGNO PEREQUATIVO
Ai lavoratori assunti nelle figure professionali dell'operatore di
esercizio, di macchinista e di capo treno, successivamente al 27 novembre
2000, dal mese successivo a quello di maturazione di 4 anni di anzianità
specifica ai sensi dell'art. 2, lett. c), dell'accordo nazionale 27
novembre 2000, è riconosciuto un assegno xxxxxxxxxxx xxxxx di _ 18 che
rientra nella retribuzione normale.
Tale assegno non verrà più erogato alla attribuzione del parametro
successivo a quello di accesso ovvero nei casi di attribuzione di un'altra
figura professionale.
L'assegno predetto non trova applicazione nel caso del cd. capo-treno che
non abbia le necessarie abilitazioni professionali.
Art. 6 - PERMESSI RETRIBUITI
Fatta salva l'attuale disciplina nazionale sull'orario di lavoro le
aziende riconoscono:
-dal 1° gennaio 2005: un permesso aggiuntivo annuo;
-dal 1° gennaio 2006: un'ulteriore giornata di permesso annuo;
al personale che si trova in entrambe le condizioni sotto specificate:
-durante l'anno solare non siano effettuati riposi e/o giornate di non
prestazione, aggiuntivi rispetto ai 52 riposi periodici, computati al
netto delle ferie, dei permessi retribuiti nazionali, delle festività
godute e delle giornate fruite per compensare prestazioni di lavoro
effettuato eccedente l'orario normale contrattuale;
-durante l'anno solare l'orario di lavoro, computato secondo la normativa
nazionale in vigore e al netto delle giornate sopra indicate nonché
dell'orario straordinario compensato con la maggiorazione, non sia
inferiore alle 39 ore medie settimanali.
I permessi retribuiti sono assegnati compatibilmente con le esigenze di
servizio e previa richiesta inoltrata dal lavoratore con tre giorni di
anticipo. Ove i permessi non possono essere usufruiti, per le citate
esigenze di servizio, entro l'anno in cui si riferiscono, sarà corrisposta
al lavoratore interessato, per ciascuno di quelli non usufruiti, una quota
giornaliera di retribuzione contrattuale, senza alcuna maggiorazione, di
importo pari a quella dovuta per le giornate di ferie.
Art. 7 - CLAUSOLA SOCIALE
In caso di subentro di azienda a qualunque titolo, anche a seguito
dell'espletamento di procedure di affidamento concorsuale dei servizi di
trasporto pubblico locale, il trasferimento all'impresa subentrante del
personale a quel momento occupato in quella cessante è disciplinato
dall'art. 26 dell'all. A) al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148.
Al personale interessato verrà conservato il trattamento economico e
normativo e l'inquadramento rivenienti dal CCNL 23 luglio 1976 e
successivi accordi nazionali modificativi ed integrativi.
Viene inoltre assicurata, ai sensi dell'art. 2, punto 11) dell'accordo
nazionale 27/11/2000 l'anzianità maturata nell'azienda di provenienza.
L'impresa subentrante garantirà, al momento del subentro, l'applicazione
dei contratti in essere nell'azienda cedente.
Le parti a livello aziendale negozieranno le modalità di armonizzazione in
caso di trattamenti differenziati.
Gli accordi aziendali in materia, ove già stipulati alla data di
sottoscrizione del presente accordo nazionale, restano confermati.
Art. 8 - FORMAZIONE PERMANENTE - DIRITTO ALLO STUDIO
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 53 del CCNL 23 luglio 1976 e
dall'accordo nazionale 10 febbraio 1978, le aziende, previo esame
congiunto con le OOSSLL competenti, promuoveranno processi di formazione
professionale continua del personale avvalendosi delle opportunità a tale
scopo offerte dalla legislazione europea, nazionale e regionale.
In tale contesto, le parti nazionali valuteranno la compatibilità della
previsione di cui al citato articolo 53 del CCNL 23 luglio 1976, anche con
quanto previsto dalla riforma della scuola dell'obbligo (legge n.
53/2003).
Art. 9 - CRAL
Al fine di potenziare l'associazionismo così come regolamentato dalle
leggi vigenti e dall'articolo 11 della legge n. 300/1970, considerando il
"tempo libero" come fattore positivo e come recupero psicofisico del
lavoratore, le parti concordano sulla volontà di promuovere un più
proficuo impegno da parte delle aziende volto a sostenere ed incrementare
le attività culturali, sociali e ricreative dei lavoratori attraverso
circoli aziendali; circoli amministrati da organi costituiti a maggioranza
da rappresentanti eletti tra i lavoratori e con la eventuale
partecipazione delle aziende.
Art. 10 - PATENTE DI GUIDA - DISCIPLINA PER IL RECUPERO DEI PUNTI
Qualora nell'espletamento delle mansioni, al personale addetto alla guida
dei veicoli utilizzati dell'azienda siano stati detratti punti dalla
patente e sia necessaria la frequenza di corsi, l'impresa si farà carico
degli oneri conseguenti alla predetta frequenza, che avverrà fuori
dell'orario di lavoro. Ove ne ricorrano gli estremi resta ferma
l'applicazione della normativa disciplinare.
Nei predetti casi il lavoratore addetto alla guida di veicoli aziendali è
tenuto a comunicare all'azienda, per iscritto e tempestivamente, i
provvedimenti di sottrazione dei punti, di sospensione e/o ritiro della
patente assunti a suo carico.
Fermo restando la vigente disciplina in materia, le parti si impegnano ad
inviare un avviso comune al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
per ottenere una soluzione legislativa del problema, in linea con quanto
già proposto per le altre categorie di trasporto.
Art. 11 - AUMENTI RETRIBUTIVI
A copertura del periodo 1/01/2004 - 30/11/2004 al personale in forza alla
data di stipula dell'accordo di xxxxxxx, verrà erogata una somma
omnicomprensiva pari a 500 _ lordi al parametro 175 (da riparametrare).
Detto importo è comprensivo di quanto previsto dal protocollo 23 luglio
1993 a titolo di IVC e va rapportato ai mesi di effettiva prestazione,
considerando mese intero la frazione superiore a 15 giorni, nel periodo
gennaio - novembre 2004 (11 mesi). L'importo medesimo, che verrà
riproporzionato nel caso di prestazioni di lavoro a tempo parziale, è
comprensivo dell'incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge e
non è utile ai fini del TFR.
Tale somma sarà erogata alle seguenti scadenze:
-50% con la retribuzione del mese di gennaio 2005;
-il restante 50% con la retribuzione del mese di marzo 2005.
Tale importo sarà, comunque, erogato anche ai lavoratori assunti per
attività stagionali che abbiano svolto almeno 120 giorni di prestazione
lavorativa. Quest'ultima norma ha carattere speciale e quindi non è
suscettibile di interpretazione estensiva
Il valore della retribuzione tabellare, riferita al parametro 175 (da
riparametrare) della scala parametrale è incrementato di _ 105 lordi alle
seguenti decorrenze:
-1/12/2004: 40 euro;
-1/06/2005: 30 euro;
-1/09/2005: 35 euro.
Per effetto degli aumenti di cui al presente articolo, sono soggetti a
rivalutazione esclusivamente i seguenti istituti nazionali: lavoro
straordinario, festivo e notturno, indennità di trasferta e di diaria
ridotta, TFR.
Ogni altro compenso, indennità, maggiorazione, etc. definito a livello
nazionale e/o aziendale, eventualmente espresso in percentuale, resta
confermato in cifra fissa con il riproporzionamento della percentuale
medesima sulla relativa base di calcolo.
Art. 12 - STESURA DEL TESTO UNICO
Le parti concordano, in considerazione dell'ampio periodo di tempo
trascorso dalla stesura dell'ultimo testo unico del 23 luglio 1976 e dai
molteplici accordi e contratti collettivi nazionali di lavoro succedutesi
fino a oggi, di pervenire entro il 31 maggio 2005 alla stesura del testo
unico di categoria. A tale scopo viene istituita una commissione mista che
avvierà i lavori a partire dal mese di febbraio 2005.
Art. 13 - ESIGIBILITÀ
Le parti, considerati gli obiettivi contenuti nell'art. 1 della presente
ipotesi di accordo si impegnano ad ottenere dai propri iscritti e
rappresentati, comportamenti di stretta coerenza nell'attuazione a livello
aziendale di quanto stabilito a livello nazionale ovvero nella
contrattazione di secondo livello per le materie alla stessa demandate.
Art. 14 - INSCINDIBILITÀ DELLE NORME CONTRATTUALI
Le disposizioni del presente CCNL, sia nell'ambito dei singoli istituti
che nel loro complesso, costituiscono una disciplina organica
inscindibile.
Art. 15 - DECORRENZA E DURATA
La presente ipotesi di accordo, salvo quanto diversamente previsto nei
singoli articoli, decorre dalla data del 18 novembre 2004 e avrà scadenza
al 31 dicembre 2005 per la parte economica e al 31 dicembre 2007 per la
parte normativa.
DICHIARAZIONI A VERBALE DELLE PARTI
ASSTRA ed ANAV, scioglieranno la riserva sui contenuti della presente
ipotesi di accordo nazionale entro il 21 dicembre 2004, al fine di
conferirne esecutività, a seguito della consultazione dei rispettivi
organismi associativi.
FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI scioglieranno la riserva sul presente
accordo nazionale entro il 21 dicembre 2004, a seguito della consultazione
dei lavoratori interessati e del loro giudizio positivo sui suoi
contenuti.
Le parti precisano che l'applicazione del presente accordo comporta, per
le aziende interessate, che gli interventi a sostegno del settore dovranno
essere erogati secondo modalità che garantiscano la copertura degli oneri
rivenienti dalla presente ipotesi di accordo anche alle aziende associate
operanti nei territori delle regioni a statuto speciale.
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