Aumenti retributivi. A conguaglio della somma di cui al verbale di incontro del 26 aprile 2013 e a copertura del periodo dal 1° gennaio 2012 e fino al 30 ottobre 2015, al personale in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo verrà erogato un importo forfettario di € 600 al parametro 175, riparametrato secondo la scala parametrale vigente (100 – 250) e senza nessun effetto di trascinamento. La predetta somma è corrisposta in due tranches dell’importo di € 400 la prima e € 200 la seconda, da erogarsi rispettivamente con le retribuzioni del mese di gennaio e aprile 2016 e da rapportarsi ai mesi di effettiva prestazione, considerando mese intero la frazione superiore ai 15 giorni. L’importo medesimo va riproporzionato nel caso di prestazioni di lavoro a tempo parziale, è comprensivo dell’IVC, nonché dell’incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge, e non è utile ai fini del trattamento di fine rapporto. Per i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato e in forza alla data di stipula del presente accordo il periodo di riferimento è rappresentato dalla durata del vigente rapporto ivi comprese eventuali proroghe. Il valore della retribuzione tabellare, riferita al parametro 175 da riparametrare secondo la scala parametrale vigente (100 – 250) è incrementato di € 100,00 alle seguenti decorrenze: • con la retribuzione relativa al mese di novembre 2015: 35,00 euro; • con la retribuzione relativa al mese di luglio 2016: 35,00 euro; • con la retribuzione relativa al mese di ottobre 2017: 30,00 euro. Per effetto degli aumenti di cui al presente articolo, sono soggetti a rivalutazione esclusivamente i seguenti istituti nazionali: lavoro straordinario, festivo e notturno, diaria ridotta e TFR. Ogni altro compenso, indennità, maggiorazione, etc. definito a livello nazionale, nonché ogni altro elemento economico definito a livello aziendale, ancorchè espressi in percentuale, restano confermati in cifra fissa con il riproporzionamento della percentuale medesima sulla relativa base di calcolo. DICHIARAZIONE A VERBALE DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI La presente ipotesi di accordo è sottoscritta dalle Organizzazioni sindacali con riserva, che sarà sciolta entro il 21 dicembre 2015 e in esito alla consultazione referendaria di validazione dei lavoratori dipendenti da tutte le imprese cui si applica il CCNL autoferrotranvieri-internavigatori (TPL-Mobilità), indetta dalle Organizzazioni sindacali medesime per i giorni 15, 16 e 17 dicembre 2015, secondo quanto previs...
Aumenti retributivi. PARTE V RETRIBUZIONE
1 - Comunicazioni di accreditamento ex articolo 8
2 - Profili Professionali Apprendistato
3 - Accordo Nazionale 19 settembre 2005
4 - Accordo Nazionale 15 novembre 2005 e Addendum
5 - Procedura negoziale per l’accesso alle prestazioni del Fondo bilaterale di solidarietà
1. Con la sottoscrizione del presente accordo di rinnovo del CCNL Autoferrotranvieri-Internavigatori (TPL- Mobilità) - di seguito, per brevità, CCNL - le parti, dichiarando congiuntamente soddisfatto quanto previsto alla lettera D) del Protocollo del 30 aprile – 14 maggio 2009, sottoscritto presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, definiscono il recepimento e l’attuazione all’interno del CCNL e dei contenuti del testo siglato presso il Ministero medesimo il 30 settembre 2010 mediante sostituzione e coordinamento dei corrispondenti istituti del CCNL (Campo di applicazione, Decorrenza e durata, Disciplina del sistema delle relazioni industriali e diritti sindacali e Mercato del lavoro), integrando/modificando gli istituti relativi al mercato del lavoro e alla disciplina del sistema della relazioni industriali sulla base delle novità intervenute in sede legislativa e confederale. Con la sottoscrizione del presente accordo le parti dichiarano altresì conclusa la fase di sperimentazione delle normative di cui agli allegati 3, 4, 5 e 6 al Verbale di incontro del 26 aprile 2013, sottoscritto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che pertanto confluiscono nel CCNL ai sensi, rispettivamente, degli artt. 32, 34, 35 e 36 del presente accordo, nonché ritengono definiti con l’accordo medesimo gli argomenti oggetto del rinnovo contrattuale di cui all’allegato 2 al richiamato Verbale di incontro.
2. Con riferimento alla Parte Prima – “Sistema delle relazioni industriali e diritti sindacali”, con il presente accordo le parti recepiscono e danno attuazione, per quanto di competenza del CCNL, alla Parte Seconda (Regolamentazione delle rappresentanze in azienda) e alla Parte Terza (Titolarità ed efficacia della contrattazione collettiva nazionale di categoria e aziendale) degli Accordi Interconfederali 10 gennaio 2014 (Confindustria-Cgil, Cisl, Uil; Confindustria-Ugl), 14 gennaio 2014 (Confindustria-Cisal), 10 febbraio 2014 (Confservizi-Cgil, Cisl, Uil), 10 marzo 2014 (Confservizi-Cisal) e 17 marzo 2014 (Confservizi-Ugl). Le parti sono reciprocamente impegnate a definire successivamente alla data di stipula del presente accordo il recepimento e l’attua...
Aumenti retributivi. E MINIMI DI PAGA BASE E DI STIPENDIO
Aumenti retributivi. ⎯ A copertura del periodo 1.1.2004 – 30.11.2004 al personale in forza alla data di stipula dell’accordo di rinnovo, verrà erogata una somma omnicomprensiva pari a 500 € lordi al parametro 175 (da riparametrare). Detto importo è comprensivo di quanto previsto dal protocollo 23 luglio 1993 a titolo di I.V.C. e va rapportato ai mesi di effettiva prestazione, considerando mese intero la frazione superiore a 15 giorni, nel periodo gennaio – novembre 2004 (11 mesi). L’importo medesimo, che verrà riproporzionato nel caso di prestazioni di lavoro a tempo parziale, è comprensivo dell’incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge e non è utile ai fini del T.F.R. Tale somma sarà erogata alle seguenti scadenze: ⎯ 50% con la retribuzione del mese di gennaio 2005; ⎯ il restante 50% con la retribuzione del mese di marzo 2005. Tale importo sarà, comunque, erogato anche ai lavoratori assunti per attività stagionali che abbiano svolto almeno 120 giorni di prestazione lavorativa. Quest’ultima norma ha carattere speciale e quindi non è suscettibile di interpretazione estensiva
Aumenti retributivi. Gli aumenti salariali e le conseguenti retribuzioni tabellari sono stabiliti nei valori indicati nella tabella allegata (Tabella 1) e saranno erogati alle decorrenze ivi previste. Per effetto degli aumenti di cui al presente articolo, ogni altro compenso e/o indennità definiti a livello nazionale, eventualmente espressi in percentuale, restano confermati in cifra fissa con il riproporzionamento della percentuale medesima sulla relativa base di calcolo.
Aumenti retributivi. I valori delle retribuzioni tabellari sono quelli indicati nella seguente tabella, alle date ivi stabilite 1/6/1998 1/1/1999 1/1/2000 10 1.557.144 1.603.196 1.622.932 9 1.463.715 1.507.004 1.525.556 8 1.323.572 1.362.716 1.379.492 7 1.261.287 1.298.588 1.314.575 6 1.206.786 1.242.477 1.257.772 5 1.183.429 1.218.429 1.233.428 4 1.043.286 1.074.141 1.087.364 3 973.215 1.001.997 1.014.332 2 887.572 913.822 925.071
1 778.572 801.598 811.466
Aumenti retributivi. Gli aumenti salariali e le conseguenti retribuzioni tabellari sono stabiliti nei valori indicati nella tabella allegata (Tab. 1) e saranno erogati alle decorrenze ivi previste.
Aumenti retributivi. (panifici ad Indirizzo produttivo industriale) Alle scadenze di seguito indicate, verranno erogati i seguenti aumenti retributivi sulle paghe base nazionali, con le seguenti decorrenze a tutto il personale qualificato, da riparametrare: Qualifica 3°B incremento retributivo a regime: 97,00 euro Prima tranche dal 1/5/2022 di 60,00 € e seconda tranche dal 1 °settembre 2022 di 37,00 €.
Aumenti retributivi. L’accordo prevede un aumento economico a regime di 77,00 euro per il livello 3A per il settore Alimentare, 74,00 euro per il livello A2 per il settore Panificazione, 83,62 euro per il 5° livello per le imprese non artigiane del set- tore Alimentare, con relativa riparametrazione sugli altri livelli contrattuali. L’incremento retributivo sarà erogato in tre tranches con le seguenti decorrenze: dal 1° novembre 2021, dal 1° marzo 2022 e dal 1° luglio 2022. Per le imprese non artigiane del settore Alimentare l’incre- mento retributivo sarà erogato in due tranches con le seguen- ti decorrenze: dal 1° novembre 2021 e dal 1° gennaio 2022. SETTORE PANIFICAZIONE Livello Prima tranche incremento novembre 2021 Seconda tranche incremento marzo 2022 Terza tranche incremento luglio 2022 A1S 36,75 34,46 13,78 A1 34,17 32,03 12,81 A2 32,00 30,00 12,00 A3 29,30 27,47 10,99 A4 27,76 26,03 10,41 B1 35,98 33,73 13,49 B2 29,56 27,71 11,09 B3S 28,77 26,97 10,79 B3 27,83 26,09 10,44 B4 26,40 24,75 9,90 Sono state introdotte per la prima volta delle nuove tabel- le retributive specifiche per le imprese della Ristorazione che svolgono attività di somministrazione.
Aumenti retributivi. (Lavoratori Dipendenti Da Panifici Ad Indirizzo Produttivo Industriale)