Comune di Firenze Direzione Polizia Municipale e
Comune di Firenze Direzione Polizia Municipale e
Galleria dello Sport s.r.l.
Contratto di appalto per la “Fornitura di vestiario e calzature per il personale del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Firenze” per la durata di anni tre, ai sensi dell’art. 54 comma 3 del D. Lgs.
n. 50/2016, Accordo Quadro espletato con procedura negoziata ex art.36 com.III lett. B.
In data odierna, tra
Il sottoscritto Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx, nato a Milano, il 2.01.1969, domiciliato per la carica ricoperta in Firenze, Xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx x. 0, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in nome proprio, ma in rappresentanza del Comune di Firenze, Codice Fiscale 01307110484, nella sua qualità di Direttore della Direzione Polizia Municipale, giusto il disposto dell’art. 58 dello Statuto del Comune di Firenze e dell’art. 25 del Regolamento generale per l’attività contrattuale dello stesso Comune;
e il Sig. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, nato a Firenze il 20/02/1963, residente in Xxx Xxxxxxxx xx Xxxxx x. 00 Xxxxxx x Xxxxx (Xx), domiciliato per la carica ove appresso, il quale interviene al presente atto non in nome proprio, ma come legale rappresentante della Ditta Galleria dello Sport srl, con sede legale in Firenze via Ricasoli n. 25,27,29,31/R e sede amministrativa in Xxxxxxx Xxx Xxxxxxx x. 00, codice fiscale/partita iva 00492110481 e numero d’iscrizione nel registro delle imprese di Firenze REA FI-69228, giusta risulta da visura camerale del 23/01/2019
PREMESSO CHE
- con Determinazione Dirigenziale della Direzione Corpo Polizia Municipale n. 2018/07526 del 30/10/2018 veniva indetta una procedura negoziata per l’appalto della “Fornitura di vestiario e calzature per il personale del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Firenze” per la durata di anni tre, ai sensi dell’art. 54 comma
3 del D. Lgs. n. 50/2016 Vestiario CIG 7629538DEB Calzature CIG 7629566509, da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 c.4 lettera b D. Lgs. 50/16 e ss. mm., con facoltà, qualora se ne determino le previste condizioni, di attivare quanto previsto dall’art.106 commi 1 lett.b) e c) e 7 del D.Lgs.vo 50/2016 e smi;
- con verbale in data 11/12/2018 prot. 395888 l’appalto in oggetto veniva proposta l’aggiudicazione alla Ditta Galleria dello Sport che offriva un ribasso del 2,00% sull’importo di euro 145.040,00 posto a base di gara sul lotto n. 1 e del 1,00% sull’importo di euro 15.840,00 per il lotto n. 2, al netto dell’iva;
- con Determinazione Dirigenziale della Direzione Corpo Polizia Municipale n. 2018/09567 del 13/12/2018 l’appalto relativo all’affidamento della “Fornitura di vestiario e calzature per il personale del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Firenze” per la durata di anni tre ai sensi dell’art. 54 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 veniva aggiudicato definitivamente alla ditta Galleria dello Sport e venivano assunti i relativi impegni di spesa sul cap.24467;
- sono state effettuate le verifiche, tutte regolari, sui requisiti di ordine generale e speciale previste ex art. 80 e 83 del Codice degli Appalti Pubblici con particolare riguardo al possesso della licenza prefettizia per la produzione e vendita di divise per forze di polizia e alla comunicazione antimafia;
- con Determina Dirigenziale della Direzione Corpo di Polizia Municipale n.2019/01477 del 20/02/19 si dava efficacia all’aggiudicazione della fornitura di cui alla succitata DD 9567/2018;
- l’appalto vuol farsi risultare dal presente contratto in formato digitale mediante scrittura privata come previsto dall’art. 22 del Capitolato Speciale.
TUTTO CIO’ PREMESSO per il presente atto, previa approvazione e ratifica ad ogni effetto della sopracitata narrativa, le Parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano
Art. 1. OGGETTO DEL CONTRATTO
Il Comune di Firenze, come sopra rappresentato dal Direttore della Direzione Corpo di Polizia Municipale, nella persona del Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx ed in esecuzione degli atti citati in premessa, affida all’impresa Galleria dello Sport srl, in persona del Sig. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, che accetta e si obbliga relativamente alla “Fornitura di Vestiario e Calzature per il personale del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Firenze” per la durata di anni tre ai sensi dell’art. 54 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 alle condizioni tutte di cui
- al presente contratto;
- all’offerta economica presentata in sede di gara, allegata al presente atto quale parte integrante come specificato al successivo art. 18, e conservata agli atti del Reparto Forniture, beni e servizi;
- a quelle del Capitolato Speciale di Appalto di cui alla DD n. 7526/2018 da considerarsi parte integrante del presente atto anche se non materialmente allegato e conservato agli atti del Reparto suddetto;
Il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (Art. 26 del D. Lgs. 81/2008) non è stato redatto in quanto nell’esecuzione dei servizi non emergono interferenze tra il personale del committente e quelle dell’appaltatore.
Il Sig. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, accetta l’esecuzione della fornitura in oggetto del presente contratto, nonché tutte le condizioni cui viene subordinato che si obbliga ad osservare e fare osservare scrupolosamente dando atto di conoscere inoltre gli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento adottato dalla Stazione appaltante con Delibera di Giunta n. 2013/G/00471 del 30/12/2013 che si impegna, ad osservare e far osservare ai propri dipendenti e collaboratori.
Art. 2 - CONDIZIONI GENERALI E CONTRATTI ATTUATIVI-ORDINATIVI DELL’ACCORDO QUADRO
L'appalto viene affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile oltre che del presente contratto, delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale, integrato dagli elaborati di gara, che l’Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
I contratti attuativi-ordinativi dell’accordo quadro consisteranno in un ordinativo di fornitura disciplinato e regolamentato come previsto all’art. 7 del Capitolato Speciale.
I contratti attuativi saranno, di norma, ciascuno di importo non inferiore a € 1.500,00 oltre IVA di legge come previsto all’articolo 3 del medesimo Capitolato Speciale.
Art. 3 – CORRISPETTIVO DELL’APPALTO
Le Parti concordano che l’importo complessivo massimo del presente appalto è fissato in Euro 148.000,00 per il lotto n. 1 e Euro 16.000,00 per il lotto n. 2 oltre IVA.
Qualora alla scadenza del contratto, l’ammontare di cui sopra non sia raggiunto, l’Appaltatore non potrà pretendere alcun indennizzo e/o risarcimento e/o adeguamento di sorta.
L’accordo quadro potrebbe avere una durata inferiore a quella sopra indicata in caso di esaurimento del valore di cui sopra suddiviso per ciascun lotto, eventualmente aumentato nella misura del quinto d’obbligo di cui all’art. 106 comma 12 del D.lgs 50/2016.
Art. 4 – DECORRENZA E DURATA DELL’APPALTO
L’appalto dei servizi in oggetto ha durata di n. 3 (tre) anni decorrenti dalla stipula del presente atto fermo restando quanto alla nota prot. n. 400529 del 14/12/2018 della Direzione Corpo di Polizia Municipale. Art. 5 – GARANZIE
L’Appaltatore, a garanzia degli impegni da assumere con il presente atto, ha costituito, ai sensi dell’art. 103 D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, la garanzia definitiva pari ad € 8.200,00 a mezzo polizza assicurativa n. 2019/50/2505959 emessa dalla Società Reale Mutua di Assicurazioni in data 22/02/19, che si conserva agli atti.
L’importo della garanzia è ridotto in virtù del possesso da parte dell’Appaltatore di certificazione di qualità ISO 9001:2015 n. 76824083/16/Q (scad. 13/10/2019), ai sensi dell’art. 93 c. 7 del D. Lgs. 50/16 e ss. mm., Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell’Appaltatore, la Stazione Appaltante ha diritto di valersi, di propria iniziativa, della suddetta garanzia secondo quanto meglio previsto nel Capitolato Speciale e secondo le norme di legge.
L’Appaltatore dovrà reintegrare la garanzia medesima, nel termine che gli sarà prefissato, qualora la Stazione Appaltante abbia dovuto, durante l’esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.
Art. 6 – ADEMPIMENTI AI SENSI DELL’ART. 3 DELLA LEGGE N. 136 DEL 13/08/2010 E MODALITA’ DI RISCOSSIONE DEI CORRISPETTIVI DELL’APPALTO
Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3 della L. 136 del 13.08.2010, la Ditta Galleria dello Sport si obbliga, ad ottemperare a quanto previsto dalla legge sopracitata.
In particolare, la suddetta impresa con lettera del 22/02/2019 prot. n. 69028 del 26/02/19, che si conserva agli atti del Reparto Forniture Beni e Servizi, ha provveduto a comunicare con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, al Comune di Firenze, gli estremi del proprio conto corrente dedicato alle commesse pubbliche ed ha individuato nei Signori:
- Xxxxxxxxx Xxxxxxx nato a Firenze il 27/05/1935 Res. Fiesole Via Buffalmacco n. 16
- Xxxxxxxxx Xxxxxxxx nato a Firenze il 20/02/1963 Res. Lastra a Signa Via X. Xx Xxxxx n. 20 le persone delegate ad operare su di esso.
Pertanto ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del DM 145/2000 e dell’art. 3 della L. 136/2010 i pagamenti verranno effettuati mediante bonifico bancario sul seguente conto corrente dedicato presso:
- Banca Cambiano 1884 S.P.A. agenzia di Firenze 2, n. c/c 000031122484-
- IBAN IT 06 O 08425 02801 000031122484
Nel caso in cui la presente impresa effettui, in conseguenza del presente contratto, transazioni senza avvalersi del suddetto conto corrente dedicato, il presente contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell’art. 3 comma 8 della L. 136/2010.
Art. 7 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA IN CASO DI MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
Qualora l’Appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della L. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.
Art. 8 – PAGAMENTI
I pagamenti avvengono secondo i termini e le modalità previsti all’art. 18 del Capitolato Speciale.
Art. 9 - RESPONSABILITÀ VERSO TERZI
L’Appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al riguardo.
Art. 10 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 105 del D. Lgs.50/16, fatto salvo quanto previsto dall’art. 106 comma 1 lett. d) del D.lgs 50/2016.
Art. 11 – SUBAPPALTO
L’Appaltatore ha dichiarato in sede di gara di non subappaltare alcuna parte del contratto a terzi. In sede di esecuzione delle prestazioni contrattuali il subappalto non è pertanto consentito, fatto salvo quanto previsto al 3°comma dell’art. 105 del D.lgs 50/2016.
Art. 12 - DOMICILIO DELL’APPALTATORE
L’Appaltatore dichiara di eleggere domicilio in Xxxxxxx Xxx Xxxxxxx x. 00 – 50121 tel.000000000 fax 000000000 e-mail XXXX@XXXXXXXX.XX.
Art. 13 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE
Per tutte le controversie aventi a oggetto condizioni ed esecuzione del contratto è competente in via esclusiva e inderogabile il Foro di Firenze, rimanendo espressamente escluso il ricorso all’arbitrato.
Art. 14 - TUTELA DELLA PRIVACY
La Stazione Appaltante, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e della normativa nazionale in materia, informa l’Appaltatore che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia, secondo l’informativa pubblicata sul sito istituzionale xxx.xxxxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxxx.
La Ditta Galleria dello Sport dichiara di operare nel rispetto della normativa sulla privacy ed in particolare di essere adempiente in riferimento agli obblighi imposti dal D. Lgs. 196/2003 e ss. mm. e dal Regolamento UE n. 2016/679.
L’Appaltatore si impegna a: a) rispettare la normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, ivi comprese le norme che saranno emanate nel corso della durata del contratto, b) trattare i dati personali per le sole finalità specificate e nei limiti dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali e c) ad adottare misure idonee a garantirne la riservatezza.
La Ditta Galleria dello Sport è responsabile della correttezza e della riservatezza del proprio personale che è tenuto a non divulgare informazioni o notizie relative al contratto in oggetto.
Art. 15 – DIVIETO DI PANTOUFLAGE O REVOLVING DOORS
L’Appaltatore è stato informato che, ai sensi dell’art. 53 comma 16ter d.lgs. 165/2001, i dipendenti del Comune di Firenze che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Stazione Appaltante, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso l’Appaltatore stesso.
I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto sopra sono nulli ed è fatto divieto all’Appaltatore che li ha conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.
Art. 16 – OBBLIGHI DI PUBBLICITA’ E TRASPARENZA
Ai sensi dell’art. 1 comma 125 della Legge n. 124/2017, come modificato dal D.L. n. 113/2018 convertito con Legge n. 133/2018, l’Appaltatore è tenuto a pubblicare l’entità degli importi ricevuti dalla Stazione Appaltante nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell’eventuale bilancio consolidato.
A comprova dell’avvenuta pubblicazione l’Appaltatore è tenuto ad inviare alla Stazione Appaltante, su cui ricade l’obbligo di verificare l’effettivo adempimento, l’estratto della nota integrativa entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio di esercizio e/o bilancio consolidato.
L’inosservanza dell’obbligo di cui al comma 1 comporta per l’Appaltatore la restituzione entro tre mesi alla Stazione Appaltante delle somme ricevute.
Art. 17 - SPESE DEL CONTRATTO
Le spese contrattuali, nascenti dal presente atto, sono a carico, senza possibilità di rivalsa, dell’Appaltatore che dichiara espressamente di assumerle.
Il presente atto è soggetto alla disciplina dell’Imposta di Registro, ai sensi del D.P.R. 26/04/1986 n. 131, art. 5 comma 2°, e successive modifiche ed integrazioni, solo in caso d’uso.
Art. 18 - ALLEGATI AL CONTRATTO
Forma parte integrante e sostanziale del presente atto, e fisicamente allegato sub. 1) per il lotto 1 e sub 2) per il lotto 2, l’elenco prezzi riferiti ai singoli prodotti come da offerta economica presentata in sede di gara. Il presente atto è stato redatto su n. 5 (cinque) pagine intere fino a qui.
Letto, approvato e sottoscritto in data 27.03.2019 Per la Stazione Appaltante
Firmato digitalmente
Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxx l’Appaltatore
Firmato digitalmente Sig. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx
Il presente atto viene regolarizzato ai fini dell’imposta di bollo attraverso l’apposizione di n. 4 contrassegni telematici adesivi di € 16,00 identificativo n. 01181248592632 del 26.03.2019, identificativo n. 01181248592620 del 26.03.2019, identificativo n. 01181248592619 del 26.03.2019 e identificativo n. 01181248592608 del 26.03.2019 che vengono apposti sulla copia analogica del presente atto, conservata agli atti del Comune di Firenze.